N MD Nexus Markdown archive
400 file
← Archivio
Normativa demano marittimo/riepilogo situazione concessioni demaniali marittime Senigallia.md
Link diretto
Documento Markdown

riepilogo situazione concessioni demaniali marittime Senigallia

28,4 KB 13/06/2026 16:02 Normativa demano marittimo
titleriepilogo situazione concessioni demaniali marittime Senigallia tags[pdf-pa, native] parserpymupdf pages9 confidencehigh

riepilogo situazione concessioni demaniali marittime Senigallia

Pagine: 9


Pagina 1

Pag. 1

NOTE INFORMATIVE per la Giunta Comunale e per il Prof. Stefano Villamena Nel ricordare che le funzioni relative alla gestione del demanio marittimo sono rimaste in capo al SUAP dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” fino al 31/12/2024 e che, dopo essere ritornate al Comune di Senigallia, sono state attribuite con Delibera di Giunta Comunale n°39 del 28/02/2025 all’Area Funzionale 11 Ambiente – Porto e Demanio Marittimo – Verde Pubblico, con la presente si intende fornire un documento di sintesi sullo stato di fatto delle concessioni demaniali nel Comune di Senigallia. Il presente report si divide in tre parti: 1) Premesse normative 2) Situazione delle concessioni demaniali marittime nel Comune di Senigallia e quesito per il Prof. Villamena 3) Situazione concessioni dell’azienda speciale Senigallia Servizi

1) Premesse normative e riepilogo delle disposizioni legislative in materia di concessioni demaniali marittima

Articolo 822 c.c. Demanio Pubblico: “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico”. Art. 36 del Codice della Navigazione: “L’amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo”. Articolo 37 Codice della Navigazione: “Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Al fine della tutela dell’ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E’ altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze” (c.d. diritto di insistenza). Articolo 1, D.L. n. 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494: “la concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi

Pagina 2

Pag. 2

pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l’esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.” Il comma 2 fissa la durata quadriennale di tali concessioni, ovvero altra durata concessa e autorizzata a partire da motivata richiesta degli interessati. Il sopracitato comma 2 è stato prima sostituito dall'art. 10, L. 16 marzo 2001, n. 88, (che estendeva la “durata in anni 6. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione”.), poi così modificato dall'art. 13, L. 8 luglio 2003, n. 172 ed infine abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge comunitaria 2010. Pertanto le concessioni demaniali marittime ritornano alla durata iniziale di anni 4. Direttiva 12/12/2006, n. 2006/123/CE e Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea La scossa all’impianto normativo delle concessioni risale indietro nel tempo, ed è provenuta dalla prima procedura di infrazione comunitaria che l’Europa aprì nel 2008 scrutinando l’art. 37 comma 2 del Codice della Navigazione il quale reca(va): “2. Al fine della tutela dell’ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E’ altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata”. A non essere “gradito” al legislatore europeo era non soltanto il c.d. diritto di insistenza, ma anche il meccanismo del “rinnovo automatico” delle concessioni, risalente all’art. 10 L. n. 88/2001, su base sessennale.(sei anni). L’obiezione di fondo mossa al diritto interno riguardava l’incompatibilità delle norme volte al prolungamento indiscriminato della durata dei titoli concessori ed al mantenimento delle attività di lunga tradizione con i principi “cardine” dell’ordinamento comunitario, tratti dalla dalla Direttiva Servizi 2006/123/CE e dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. In particolare, l’art. 12 DIRETTIVA SERVIZI (relativa ai servizi nel mercato interno) dispone:

  1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato

dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

Pagina 3

Pag. 3

Le norme del Trattato, particolarmente rilevanti in termini di concorrenza, sono invece quelle di cui all’art. 49, incentrate sulla c.d. libertà di stabilimento: “Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Poi è intervenuta la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA del 16 luglio 2016, la quale tenendo conto dell’ art. 12 della Direttiva, paragrafo 1, quando la concessione (o autorizzazione) da rilasciarsi sia in numero limitato in ragione della scarsità della risorsa naturale o delle particolari capacità tecniche utilizzabili, gli Stati sono tenuti ad adottare una procedura selettiva tra candidati potenziali nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione. Le norme di diritto interno che vengono poste a confronto con quello comunitario sono quelle discendenti dagli interventi legislativi che, nel tempo, hanno rinnovato il beneficio della PROROGA delle concessioni. Ad essere scrutinate sono:

  • art. 1 comma 18 D.L. 194/2009 (convertito dalla L. n. 25/2010) secondo il quale “Ferma

restando la disciplina relativa all’attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009 n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all’articolo 37 secondo comma del codice della navigazione (…) il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data”;

  • art. 34 duodecies D. L. 179/2012 (convertito dalla L. n. 221/2012) che, emendando il

contenuto della norma dell’art. 1 comma 18 D. L. 194/2009, ne amplia la portata estendendo la proroga anche alle concessioni uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad esse connesse, e sportive, nonché quelle destinate a porti turistici, approdi, punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto; l’estensione avviene anche sotto il profilo temporale, poiché le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 194 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 sono di diritto prorogate al 31 dicembre 2020. Sempre con la medesima sentenza, la Corte di Giustizia Europea interviene sul “legittimo affidamento”, ovvero Non è invece possibile additare nel legittimo affidamento la ragione in base alla quale giustificare proroghe continue una volta che il rapporto si è instaurato. Ed ancor più, non è possibile farlo in maniera generalizzata, per tutte le concessioni, essendo quello legato agli investimenti un giudizio che deve svolgersi “caso per caso”, al fine di dimostrare che il “titolare dell’autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione ed ha effettuato i relativi investimenti”. Sentenza CGUE 20 aprile 2023 (C-348/22) (AGCM contro Comune di Ginosa) (… sulla scarsità della risorsa) la quale stabilisce “….. allorché il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività è limitato per via della scarsità delle risorse naturali utilizzabili, ogni

Pagina 4

Pag. 4

ogni amministrazione è tenuta ad applicare, in forza di tale disposizione, una procedura di selezione trai candidati potenziali e a garantire che tutte le condizioni previste da detta disposizione siano rispettate, disapplicando, se del caso, le norme di diritto nazionale non conformi. A seguire: Parere motivato della Commissione Europea del 16 novembre 2023 • Il 3 dicembre 2020 la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di costituzione in mora in merito al quadro normativo italiano che disciplina le autorizzazioni per l’utilizzo di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per attività turistiche e ricreative (di seguito ‘concessioni balneari’). • La Commissione ha ritenuto che, mantenendo proroghe indiscriminate ed ex lege delle attuali ‘concessioni balneari’, la Repubblica italiana fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (1) (di seguito “la direttiva sui servizi”) e dell'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Legge 5 agosto 2022, n. 118 cosidetta “Legge Draghi” stabilisce che: “1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico- ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (…) e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio (…)”. (…)

  1. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva

entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.”; Decreto “Milleproroghe” (D.L. 29/12/2022, n. 198), convertito nella Legge 14/2023 che ha modificato il comma 2 dell’articolo 3 della legge 118/2022 disponendo una proroga dell’efficacia delle attuali ‘concessioni balneari’ fino al 31 dicembre 2024, come regola generale e che in caso di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024, sino al 31.12.2025, con contestuale impedimento agli enti

Pagina 5

Pag. 5

concedenti nel frattempo di indire autonome procedure di gara fino all'adozione dei decreti legislativi di cui allo stesso articolo 4 della legge 118/2022. Tuttavia, la delega al Governo per l’adozione di tali decreti legislativi risulta scaduta e non sussiste alcuna indicazione circa un’eventuale nuova delega. La legge 14/2023 ha anche inserito l’articolo 10-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, il quale prevede che “Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”. A fronte di ciò è intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle pronunce n. 17 e n. 18 del 2021 In termini generali, l’Adunanza Plenaria sancisce la disapplicazione della normativa interna delle proroghe delle concessioni perché ritenuta in contrasto con la Direttiva europea Servizi (Direttiva c.d. Bolkestein, 2006/123/CE), in particolare con l’art. 12, e con il TFUE, in particolare con l’art. 49; la disapplicazione riguarda non solo la recente L. n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) con cui il legislatore ha esteso la durata delle concessioni sino al 31.12.2033 ma anche la disciplina introdotta nel periodo della pandemia Covid-19 ovverosia il D.L. n. 34/2020 convertito nella L. n. 77/2020 che all’art. 182 comma 2 ha previsto la «moratoria» delle gare per l’assegnazione delle concessioni, sospendendo sino alla riforma di settore tutte le procedure di evidenza pubblica volte al rilascio dei titoli. I principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 9 novembre 2021, n. 17 sono tutt’ora validi dato che, a differenza della sentenza n. 18 del 2021, annullata per diniego di giurisdizione dalla sentenza delle sezioni unite n. 32559 del 23 novembre 2023, quest’ultima non risulta essere stata impugnata. Ne consegue che, alla luce di tali principi, le proroghe delle concessioni disposte dai comuni risultano tamquam non esset Premesso quanto sopra, a seguito della Legge 145/2018 l’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone provvedeva al rinnovo di oltre il 50% delle concessioni demaniali marittime, prorogando la scadenza sino al 31/12/2033, senza però adottare alcun avviso pubblico, ai sensi dell’art. 18 del Reg. del C.N. “Pubblicazione della domanda” per almeno 20 giorni. Pertanto i titoli delle concessioni demaniale marittime, lacuali e fluviali, rilasciati per finalità turistico-ricreative e sportive, nonché nelle altre ipotesi di cui allo stesso art. 3, comma 1 della Legge n. 118/2022, non è scontato che potessero essere efficaci per tutto l'anno 2024 vista l’assenza di un atto che ne motivasse l’estensione di durata di un anno dopo il 31/12/2023 e vista la posizione, più volte ribadita dalla giustizia amministrativa e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con le sentenze nn. 17 del 2021, ha dichiarato illegittime le proroghe legislative delle concessioni demaniali marittime, inizialmente portate fino al 31.12.2033, per contrasto con il diritto comunitario, e statuendo che le concessioni interessate da proroghe o rinnovi disposti ai sensi della l. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020 continuassero ad essere efficaci sino al 31.12.2023 e che dopo tale data avrebbero dovuto considerarsi prive di efficacia. Che la Sentenza del Consiglio di Stato 2192 del 01.03.2023 ha statuito che: “Non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 145 del 2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-

Pagina 6

Pag. 6

quater, comma 3, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in l. 24 febbraio 2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato”; Che con altra Sentenza del Consiglio di Stato VII Sezione n. 4480 del 20/05/2024 viene ribadito che le concessioni balneari assegnate senza lo svolgimento di procedure comparative devono essere affidate con gara, senza alcuna possibilità di disporre proroghe diverse da quella tecnica. Per avvalersi della proroga tecnica 31/12/2024, le Amministrazioni avrebbero dovuto verosimilmente assumere quanto meno un atto di indirizzo politico (es. Delibera di giunta) che motivava la durata delle concessioni fino al 31/12/2024. Infine con il decreto-legge n. 131 del 16 settembre 2024 (Decreto Salva Infrazioni, convertito nella Legge n. 166/2024) è stata nuovamente modificata la Legge n. 118/2022. Con questo decreto il Governo è nuovamente intervenuto sul tema delle concessioni disponendone un’estensione degli effetti ancora fino al 30 settembre 2027. La disposizione del Decreto che si occupa del tema delle c.d. concessioni balneari è l’art. 1, che ha riformulato gli artt. 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Il Decreto prevede anzitutto l’estensione dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all’art. 4 c. 1 del Dlgs 03/07/2017 n. 117, precedentemente fissata al 2024, fino al 30 settembre 2027 al fine di consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento. È previsto inoltre che il termine di durata possa essere differito per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.

2) SITUAZIONE NEL COMUNE DI SENIGALLIA Per circa n. 185 concessioni balneari (uso demaniale: turistico ricreativo) che insistono sul demanio marittimo del territorio del Comune di Senigallia la scadenza riportata nella concessione è fissata al 31/12/2033, ciò in attuazione del quadro normativo allora vigente e della direttiva emanata dalla Regione Marche del 01.03.2019. Che per circa n. 100 concessioni balneari che insistono sul demanio marittimo del territorio del Comune di Senigallia la scadenza riportata nella concessione è fissata al 31/12/2023 o 31/12/2024, ciò in quanto sono state oggetto di rilascio a seguito dell’entrata in vigore rispettivamente dell'art. 3, comma 1, della legge 118/2022 e del decreto legge n. 198/2022. Nelle concessioni scadute di cui sopra (diverse da quelle balneari - termine ultimo 31/12/2024 stabilito nella concessione originaria o eventuali suppletive) sono ricompresi: Chiosco bar n° 10 Stabilimenti balneari n° 20

Pagina 7

Pag. 7

Rotonda di Senigallia Le restanti n° 68 (uso diverso da quello turistico ricreativo) sono: Parcheggi 3 - rimessaggio imbarcazioni 3 – frustolo di terreno 10 – capanno da pesca 2 – area braccio meccanico 1 – sede sociale 1 – colonia 7 – collettore acque meteoriche 1 – varie opere per comune di Senigallia 18 – Area giochi 2 – Elettrodotti interrati 2 – Strada accesso e parcheggio 1 – darsena turistica e gru 1 – area bricolage 1 – area gazebi 1 – specchio acqueo e pontile 1 – spiaggia attrezzata 1 – tubo cemento per scarico a mare 1 – collettore fognario 1 – impianto erogazione carburante 3 – condotta fognaria 4 – antenna telefonia 1 –strada di accesso e manufatto 1 - tubatura acque bianche 1.

Al Prof. Stefano Villamena si chiede gentilmente un supporto giuridico al fine di procedere all’adozione di un atto che in qualche modo possa legittimare la continuità delle concessioni demaniali, rappresentando che nel Comune di Senigallia la situazione è così in seguito rappresentata e premesso che: A seguito della Legge 145/2018 l’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone provvedeva al rinnovo di oltre il 50% delle concessioni demaniali marittime, prorogando la scadenza sino al 31/12/2033, senza però adottare alcun avviso pubblico, ai sensi dell’art. 18 del Reg. del C.N. “Pubblicazione della domanda” per almeno 20 giorni. Per avvalersi della proroga tecnica 31/12/2024, le Amministrazioni avrebbero dovuto assumere quanto meno un atto di consiglio o di giunta, che motivava l’estensione della durata delle concessioni dal 31/12/2023 fino al 31/12/2024, cosa che non è avvenuta per il Comune di Senigallia. Nel 2023 il SUAP aveva predisposto una delibera in tal senso, che tuttavia non è stata più adottata dalla Giunta dell’Unione dei Comuni (si veda fac-simile allegato). Ora non essendo supportati da alcun provvedimento esplicito di differimento tecnico di validità delle concessioni fino alla scadenza definita dalla Legge n. 118/2022 (definitiva al 31/12/2024), l’Amministrazione deve prendere atto di ciò, precisando nel suo provvedimento che, al fine di dare attuazione alla sopravvenuta normativa, giustifica il variare del termine di durata dei titoli autorizzativi per la necessità di espletare gli atti propedeutici all’avvio delle procedure di gara di cui al decreto sopra citato. Inoltre, rappresentiamo in seguito la situazione di una azienda speciale del Comune di Senigallia, che specifichiamo nella e-mail sotto riportata ed inviata al Segretario Comunale e che si sottopone al Prof. Villamena:

Oggetto: Situazione concessioni demaniali intestate a SENIGALLIA SERVIZI

Buon pomeriggio, scrivo in riferimento alle concessioni demaniali intestate all’azienda speciale SENIGALLIA SERVIZI in zona portuale. Siccome le precedenti concessioni erano intestate alla società GESTIPORT SPA (e ancora prima GESTIPORT SRL), con la trasformazione in azienda speciale SENIGALLIA SERVIZI, a

Pagina 8

Pag. 8

gennaio dell’anno scorso il SUAP ha rilasciato delle autorizzazioni di subingresso alle preesistenti concessioni (di cui allego scansione alla presente). Gli atti con cui sono state autorizzate le occupazioni del demanio marittimo prima dei più recenti atti di subingresso avevano la durata indicata nella colonna “scadenza precedente atto” della tabella seguente. Con i distinti atti di subingresso di inizio 2024, il SUAP oltre ad aver autorizzato il nuovo soggetto giuridico a subentrare nella concessione, ha anche posto come termine della concessione il 31/12/2024. Confrontandomi con la Dott.ssa Francesca Freschi ho capito che ciò è avvenuto perché come SUAP hanno considerato quelle concessioni come turistico ricreative e pertanto non se la sono sentiti di andare oltre la scadenza del 31/12/2024 previsto dalla legge Draghi (L. 118/2022 e ss.mm.ii.)

Ritengo tuttavia che sia errato considerare le concessioni al porto come turistico-ricreative, sia perché l’uso demaniale inserito nel SID è diverso (DIPORTO NAUTICO/PORTO TURISTICO oppure VARIO/ALTRO. Solo in un caso per un rimessaggio è indicato a SID l’uso TURISTICO- RICREATIVO ma trattasi di evidente refuso), e sia perché non rientrano nelle definizioni di cui al articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 quali: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

n. atto Sid Tipologia attività scadenza precedente atto scadenza ultimo subingresso (gennaio 2024) 22/2007 lavaggio e assistenza imbarcazioni 31/12/2026 31/12/2024 47/2017 darsena turistica+gru 31/12/2024 31/12/2024 96/2014 Rimessaggio Imbarcazioni 31/05/2026 31/12/2024 18/2009 Rimessaggio Imbarcazioni 31/12/2028 31/12/2024 115/2008 darsena turistica+gru 31/12/2027 31/12/2024 75/2014 area rimessaggio 31/12/2024 31/12/2024 32/2022 area bricolage 31/12/2023 31/12/2024 68/2014 Area gazebi 31/12/2020 31/12/2024 10 del 2018 specchio acqueo + pontile 31/12/2020 31/12/2024

Pagina 9

Pag. 9

Alla luce di quanto sopra, e volevo condividerne con voi la correttezza amministrativa, nell’impossibilità di revocare gli atti di subingresso (tutti scaduti il 31/12/2024), era mia intenzione procedere d’ufficio a rilasciare nuove autorizzazioni al subingresso per le n°4 concessioni evidenziate con il colore rosso nella tabella sopra, dando atto delle valutazioni normative sopra riportate ed estenderne la validità alle date indicate con il colore rosso. Chiedo se secondo voi possa procedere in tal senso, in modo da predisporre delle determine senza impegno di spesa con cui approvare gli atti di subingresso (da registrare all’AdE con i relativi costi). Dando atto che ormai la variazione societaria è avvenuta, e che non esiste più la società GESTIPORT, vorrei capire con quale provvedimento amministrativo poter dare atto che la scadenza effettiva della concessione è da considerarsi quella originaria e non quella definita negli atti di subingresso rilasciati dal SUAP. Per le restanti n°5 concessioni scadute a dicembre 2024, Senigallia Servizi ritengo debba presentare nuova richiesta di rilascio concessione, con avviso pubblico ed eventuale comparazione di offerte concorrenti, per successiva nuova stipula di concessione demaniale tramite atto formale (atto pubblico rogitato da un notaio o dal Segretario Comunale, se disponibile) visto che verosimilmente la durata sarà superiore ai 4 anni (soglia sotto la quale è possibile rilasciare le concessioni tramite licenza). Per queste bisognerà prevedere, oltre al pagamento dei canoni demaniali come avveniva nel passato, anche gli eventuali costi di rogito, registrazione, imposta di registro (e teoricamente la cauzione, ma forse questa è evitabile essendo un ente strumentale) Ritengo altresì opportuno che la Giunta comunale, per le sole concessioni demaniali in area portuale – diverse dunque da quelle ad uso turistico-ricreativo, deliberi in merito ai criteri da valutare in caso di offerte concorrenti (il Comune di Fano lo ha fatto, potremmo prendere spunto dal loro atto), al fine di limitare la possibilità che le aree in concessione a Senigallia Servizi possano essere assegnate a soggetti diversi ed avere dei criteri condivisi e non discrezionali. Ricordo poi la necessità di capire dal punto di vista legale se e come prorogare le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo, visto che stanno arrivando richieste urgenti da parte di soggetti che vogliono affidare in subconcessione alcune attività ma che in assenza di una concessione valida a monte, non è possibile concedere. Rimanendo in attesa di un cortese riscontro in merito alla prospettata possibilità di approvare nuove autorizzazioni al subingresso, si porgono Distinti saluti. Paolo Olivanti

🤖 Domanda all'archivio AI