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Normativa demano marittimo/4 - Comunale/Reg. Tutela Animali/09_48_CC.md
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09 48 CC

62,8 KB 13/06/2026 16:02 Normativa demano marittimo/4 - Comunale/Reg. Tutela Animali
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09_48_CC

Pagine: 23


Pagina 1

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

F/to Paradisi Silvano F/to Morganti Stefano

Annotato impegno di spesa di € sul cap.

del Bilancio 2009 Senigallia, Il Dirigente Servizio Finanze

= = = =

Per copia conforme ad uso amministrativo. Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 19 giugno 2009 al 4 luglio 2009 ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267. Lì, 6 luglio 2009 Il Segretario Comunale

F/to La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data 30 giugno 2009, essendo stata pubblicata il 19 giugno 2009 Lì, 1 luglio 2009 Il Segretario Comunale

F/to Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo. Lì, C O M U N E D I S E N I G A L L I A PROVINCIA DI ANCONA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 48 Seduta del 27/05/2009 OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI L’anno DUEMILANOVE addì VENTISETTE del mese di MAGGIO alle ore 18,30 nel Palazzo Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari. Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria, il Consiglio Comu- nale. Fatto l’appello nominale, risultano: Consiglieri Pres. Ass. Consiglieri Pres. Ass. 1. Angeloni Luana X

  1. Magi Galluzzi Lorenzo

X

2. Bacchiocchi Andrea X

  1. Mancini Roberto

X

3. Belardinelli Marco X

  1. Marcantoni Fabrizio

X

4. Bittoni Fiore X

  1. Marcellini Massimo

X 5. Cameruccio Gabriele X

  1. Massacesi Lucio

X 6. Cavallari Mario X

  1. Mastrantonio Vincenzo

X 7. Cicconi Massi Alessandro X

  1. Monachesi Enzo

X

8. Cicetti Graziano X

  1. Paradisi Roberto

X 9. Corinaldesi Daniele

X

  1. Paradisi Silvano

X

  1. Curzi Paola

X

  1. Piermattei Daniele

X

  1. Curzi Roberto

X

  1. Ramazzotti Ilaria

X

  1. Donatiello Giulio

X

  1. Savini Vincenzo

X

  1. Fabrizzi Raffaella

X

  1. Scattolini Luca

X

  1. Fioretti Michela

X

  1. Schiavoni Floriano

X

  1. Gaggiottini Mauro

X

  1. Schiavoni Stefano

X

  1. Girolimetti Gabriele

X

T O T A L E P R E S E N T I N ° 2 5 Md. Abdur Kaium Consigliere Straniero Aggiunto

X Rujoiu Rodica Mihaela Consigliere Straniero Aggiunto X

Sono, altresì, presenti gli Assessori: Campanile Gennaro, Ceresoni Simone, Guzzonato Michelan- gelo, Mangialardi Maurizio. Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Paradisi Silvano nella qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti Ste- fano. Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1º Curzi Paola; 2º Fabrizzi Raffaella; 3º Bit- toni Fiore.

Pagina 2

Il Presidente del Consiglio PARADISI enuncia l’argomento iscritto al punto 4 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI” e concede la parola all’Assessore all’Ambiente, Simone Ce- resoni, per la relazione introduttiva.

.... .... omissis .... ....

Il Presidente del Consiglio PARADISI pone in votazione, palese con modalità elettro- nica, la proposta iscritta al punto 4 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari, così come e- mendata in corso di seduta, che viene approvata con 21 voti favorevoli, nessuno contrario, 1 astenuto (Schiavoni F.), 1 presente non votante (Bacchiocchi) come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Si dà atto che entra il Consigliere Scattolini: Presenti con diritto di voto n. 24.

Il Presidente del Consiglio PARADISI pone in votazione, palese con modalità elettro- nica, l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo che viene approvata con 22 voti favorevo- li, nessuno contrario, nessuno astenuto, 2 presenti non votanti (Bacchiocchi, Magi Galluzzi) come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

  • Visto l'argomento iscritto al punto 4 dei suoi lavori;
  • Udita la relazione dell'Assessore all’Ambiente, Simone Ceresoni;

Premesso:

  • che gli articoli 1, 2, 4 e 5 della L. 14/8/1991 n° 281 disciplinano la tutela degli animali

d’affezione, attribuendo ai Comuni specifici compiti in materia;

  • che la Circolare del 10/3/1992 n° 9 del Ministero della Sanità, specifica le attribuzioni

comunali in materia di animali già indicate dalla L. 281/1991, affermando che l'atteggiamento zoofilo è un fatto culturale e come tale investe le istituzioni ad ogni livello;

  • che la L.R. 20/01/1997 n° 10 promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione,

al fine di favorirne la corretta convivenza con l’uomo, salvaguardando la salute pubblica e l'ambiente;

  • che l'art. 3 del D.P.R. del 31 marzo 1979 attribuisce ai Comuni la funzione, prima e-

sercitata dall'Ente Nazionale Protezione Animali, di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimo- nio zootecnico;

  • che la L. n. 189 del 20/07/2004 e l'art. 544-ter del Codice Penale puniscono chiunque

maltra tti gli animali;

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  • che la L. 157/92 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo ve-

natorio", all'art. 1, stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;

  • che la suddetta L. 157/92, stabilisce, all'art.2, che fanno parte della fauna selvatica og-

getto della tutela le specie di mammiferi ed uccelli dei quali esistano popolazioni viventi sta- bilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale;

  • che, con l’Ordinanza del 06 agosto 2008, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle

Politiche Sociali dettava nuove regole per l’identificazione e la registrazione della popolazio- ne canina;

  • che è di competenza del servizio veterinario dell’Asur l’attività di controllo e preven-

zione delle zoonosi, del mantenimento dell’anagrafe degli animali,della prevenzione del ran- dagismo e di tutela del benessere degli animali;

  • che sarà cura dell’Amministrazione Comunale dare ampia e diffusa comunicazione del

Regolamento Comunale di tutela degli animali;

  • Rilevato come la città di Senigallia abbia espresso ed esprima un notevole livello di

civiltà e di cultura riguardo ai problemi degli animali presenti nel suo territorio, in consonan- za con l'emergente senso di rispetto e di tolleranza verso di essi già diffuso in ampi strati della società civile italiana ed europea;

  • Constatato che il maggiore e più profondo interessamento da parte delle istituzioni e

della cittadinanza verso le problematiche inerenti gli animali presenti nel territorio comunale richiede l'applicazione di regole precise per la tutela in questo ambito;

  • Considerato, altresì, che la tutela dell'ambiente, inteso, nello specifico, come ecosi-

stema urbano, deve necessariamente comprendere la tutela degli animali che di esso sono par- te costitutiva;

  • Ritenuto, quindi, necessario provvedere all'emanazione di un Regolamento Comunale

sulla tutela degli animali al fine anche di favorire, attraverso l'indicazione di norme specifi- che, la convivenza con le popolazioni animali nell'ambito della città di Senigallia, come, in- fatti, provveduto con l’atto n. 40, deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 mag- gio 2004, che ha approvato il vigente “Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali”;

  • Reputato di dover apportare modifiche sostanziali al suddetto Regolamento per meglio

rispondere in maniera organica ed adeguata alle necessità sopra evidenziate e permettere, allo stesso tempo, all'Amministrazione Comunale di adempiere al meglio agli obblighi previsti dalla normativa vigente;

  • Vista l'allegata proposta per il nuovo Regolamento;
  • Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.

18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

  • dal Dirigente Responsabile del Servizio Lavori e Servizi Pubblici, Ambiente;
  • Con votazione palese ed unanime;

D E L I B E R A

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1°) - DI REVOCARE il "Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali" approvato il 25 maggio 2004 con la Deliberazione Consiliare n. 40; 2°) - DI APPROVARE il nuovo Regolamento secondo il testo che viene allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 3°) - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato so- pra riportato.-     

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COMUNE DI SENIGALLIA ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato dal Consiglio Comunale di Senigallia con Deliberazione n. 48 del 27/05/2009

INDICE

TITOLO I

I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali Art. 2 - Valori etici e culturali Art. 3 - Tutela degli animali TITOLO II

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 4 – Definizioni Art. 5 – Ambito di applicazione Art. 6 - Esclusioni

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI Art. 7 – Responsabilità e doveri del Detentore Art. 8 - Abbandono di animali Art. 9 – Controllo delle nascite Art. 10 - Avvelenamento di animali Art. 11 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati Art. 12 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autocoto- na Art. 13 – Esposizioni e vendita di animali Art. 14 – Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali

TITOLO IV

GATTI Art. 15 – Definizione dei termini usati Art. 16 - Proprietà dei gatti liberi Art. 17 – Controllo sanitario e cura delle colonie feline Art. 18 - Cura delle colonie feline da parte dei volontari

TITOLO V

CANI Art. 19 – Requisiti per la detenzione Art. 20 – Controllo per la detenzione Art. 21 – Sull’addestramento dei cani Art. 22 – Sul divieto di cattura di cani randagi Art. 23 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche Art. 24 – Aree e percorsi destinati ai cani Art. 25 - Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico Art. 26 - Obbligo di raccolta degli escrementi

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TITOLO VI

ANIMALI ESOTICI

Art. 27 – Sulla detenzione degli animali esotici

TITOLO VII

VOLATILI

Art. 28 – Colombi urbani Art. 29 – Detenzione di volatili Art. 30 – Dimensioni delle gabbie Art. 31 – Sulle amputazioni

TITOLO VIII

ANIMALI ACQUATICI

Art. 32 – Detenzione di specie animali acquatiche Art. 33 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

TITOLO IX

GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 34 - Il Garante per i diritti degli animali Art. 35 – Funzioni del Garante

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Responsabilità e vigilanza Art. 37 – Sanzioni Art. 38 – Incompatibilità e abrogazione di norme

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TITOLO I – I PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali

  1. Il Comune di Senigallia, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cu-

ra e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensa- bile dell’ambiente.

  1. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un’esistenza compatibile con le

proprie caratteristiche biologiche.

  1. La città di Senigallia, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tu-

tela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri vi- venti ed in particolare verso le specie più deboli.

  1. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e

l’ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione de- gli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.

  1. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli ani-

mali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali

  1. Il Comune di Senigallia, in base all’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce

la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia.

  1. Il Comune di Senigallia opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell’intera popola-

zione, e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il rispetto degli animali e il principio della cor- retta convivenza con gli stessi.

  1. Il Comune di Senigallia valorizza la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espres-

sive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 – Tutela degli animali

  1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al do-

vere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

  1. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudel-

tà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

  1. Il Comune si adopera, altresì, a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridi-

che attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

  1. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 - Definizioni

  1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente

Regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

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  1. La definizione generica di animale si applica, inoltre, nell’interesse delle comunità locali,

nazionali e internazionali, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù delle normative na- zionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come speci- ficato dall’art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 5 - Ambito di applicazione

  1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o

dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Senigallia.

  1. Le norme previste dai successivi articoli 7 e 12 (responsabilità e doveri del detentore; cattu-

ra, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi va- lide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente art.4.

Art. 6- Esclusioni

  1. Le norme di cui al presente Regolamento, ferme restando le disposizioni sulla protezione e

sul benessere degli animali d’allevamento, non si applicano:  a) agli animali produttori di alimenti e/o da reddito;  b) alle attività di studio e sperimentazione;  c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifi- che disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia e della pesca;  d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia auto- rizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;  e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Responsabilità e doveri del Detentore

Chiunque detenga un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare: a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e adeguata all’animale; b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; c) consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico; d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga; e) garantire la tutela di terzi da aggressioni; f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora. Fatto salvo quanto prescritto dalla Legge 20 luglio 2004 n.189, il detentore non deve assolutamente: 1) mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali. 2) tenere gli animali in spazi angusti o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute; gli animali detenuti all’aperto in spazi confinati devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dalle intemperie. 3) tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. 4) detenere in spazi confinati animali appartenenti a specie diverse, fra loro incompatibili.

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5) tenere animali isolati in rimesse o cantine oppure segregati in contenitori o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento o di altro locale (anche commerciale) senza luce naturale ed adeguato ricambio d’aria, fatta eccezione per gli animali che vengono allevati in condizioni di luce artificiale es. rettili. 6) detenere animali in gabbia se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali. Fanno eccezioni uccelli e piccoli roditori (delle specie la cui detenzione è permessa dalle leggi vigenti), nonché altri animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità. 7) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti. 8) utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in parti- colare a scopo di scommesse e combattimenti. 9) per il rispetto e la tutela degli animali e della salute pubblica, è vietato su tutto il territorio comu- nale, salvo previa apposita autorizzazione da parte della Giunta Municipale, offrire animali vivi di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omag- gio a qualsiasi titolo; la normativa non si applica alle associazioni animaliste e ambientaliste (re- golarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione. 10) trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli de- gli autoveicoli. 11) trasportare animali nel territorio comunale in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sof- ferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Le condizioni di trasporto devono essere idonee per temperatura, aerazione e luminosità e devono prevedere uno spazio minimo che permetta il mante- nimento della posizione eretta ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. 12) tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d’aria o con finestrini completa- mente chiusi. Il veicolo non deve comunque essere sistemato sotto il sole. 13) condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore. 14) detenere animali da affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igie- nico-sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Art. 8 – Abbandono di animali

  1. E’ severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale sia domestico sia appartenente al-

la fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, par- chi e corsi d’acqua.

  1. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna au-

toctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 9 – Controllo delle nascite

Chiunque consenta la riproduzione di un animale da compagnia deve tener conto delle caratteristi- che fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la sa- lute ed il benessere della progenie o dell’animale femmina gravida o allattante. Il proprietario o detentore di un animale è responsabile del destino della prole.

Art. 10 – Avvelenamento di animali

  1. E’ severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi

forma, su tutto il territorio comunale (proprietà pubbliche e private), alimenti contaminati da so- stanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, con esclusione delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessa- re e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

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  1. I medici veterinari, privati o operanti all’interno dell’Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a

segnalare all’Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a cono- scenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

  1. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a

ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, po- trà emanare provvedimenti di limitazione o cessazione dell’attività venatoria e/o delle altre atti- vità ad essa collegate.

Art. 11 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o mal- trattati

  1. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell’accattonaggio.
  2. I felini, i roditori, i cani di età inferiore ai sei mesi, gli animali in cattivo stato di salute, gravidi,

in fase di allattamento o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, saranno sequestrati dagli organi di vigilanza e ricoverati presso il canile sanitario o altre strutture ade- guate. Per i cani privi di codice identificativo, peraltro obbligatorio, vale quanto previsto dalla legge regionale 10/97 e successive modificazioni. Gli animali sequestrati verranno registrati, cu- rati, vaccinati, presso il Servizio Veterinario dell’A.S.U.R. Detti animali potranno essere affidati ai cittadini che ne faranno richiesta di adozione, se in possesso dei requisiti necessari.

Art. 12 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

  1. E’ fatto divieto, sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie

appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplina- no l’esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

  1. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte

le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microha- bitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 13 – Esposizione e vendita di animali

  1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni pre-

viste, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 7, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento; 1.bis È regolamentata con apposita ordinanza la vendita e l’esposizione di animali alle attività commerciali ambulanti e occasionali;

  1. L’esposizione degli animali in vetrina o all’esterno degli esercizi commerciali fissi non è consen-

tita, con unica eccezione dei pesci in acquario;

  1. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle

gabbie degli uccelli e degli acquari per i pesci e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi dettate rispettivamente dagli artt. 30 e 33 del presente Regolamento.

  1. Con Ordinanza sindacale potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle ca-

ratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.

  1. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle norme del presente articolo, viene disposta,

oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento, la chiusura o la sospensione dell’attività per una giornata alla prima infrazione, per due giornate alla seconda, per tre alla terza e per una settimana alla quarta e successive nell’arco di tre anni.

Pagina 11

Art. 14 – Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali

  1. E’ vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pub-

blico o privato effettuato a scopo di lucro che contempli, in maniera totale oppure parziale, l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche; il divieto di cui sopra

non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, alle sfilate inerenti rievocazioni sto- riche e culturali, ai concorsi, alle esposizioni agricolo-zootecniche

TITOLO IV - GATTI

Art. 15 - Definizione dei termini usati

  1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
  2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitual-

mente lo stesso luogo.

  1. Per habitat di colonia felina si intende qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso

pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno dai cittadini.

Art. 16 - Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato. 2. Il Comune promuove la tutela dei gatti che vivono in libertà. E’ vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro habitat.

  1. Le Associazioni Animaliste incaricate dall'Amministrazione Comunale, anche con la collabo-

razione di persone volontarie, possono prelevare i gatti liberi delle colonie in caso di necessità di cure o per altre emergenze, provvedendo successivamente alla loro opportuna ricollocazio- ne.

Art. 17 - Controllo sanitario e cura delle colonie feline

  1. L’Azienda Sanitaria, in base alla normativa vigente, provvede alla vigilanza sanitaria delle co-

lonie feline ed alla sterilizzazione dei gatti liberi in collaborazione con il Comune.

  1. La cattura dei gatti liberi, ai fini della cura e della sterilizzazione e la loro reimmissione nelle

colonie di provenienza, potrà essere effettuata dall’Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e con le Associazioni di volontariato a tal scopo incaricate.

Art. 18 - Cura delle colonie feline da parte dei volontari

  1. Il Comune riconosce l’attività di volontariato dei cittadini che si adoperano per la cura ed il

sostentamento delle colonie di gatti liberi; al volontario deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale, anche in concessione, dell’intero territorio.

  1. L’accesso dei volontari in zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprieta-

rio.

Pagina 12

  1. I volontari sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la

dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

  1. Il Comune può promuovere corsi di formazione in collaborazione con l’Azienda Sanitaria

Locale rivolti ai soggetti volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle co- lonie feline.

  1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Senigallia che, nel caso di episodi di maltrat-

tamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili.

  1. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono, salvo

comprovate e documentate esigenze di carattere sanitario.

  1. I gatti facenti parte delle colonie feline allo stato libero devono essere catturati per gli adem-

pimenti di cui alla Legge 281/91 per conto dell’Amministrazione Comunale da personale dell’A.S.U.R. o da membri di Associazioni Protezionistiche o da privati cittadini, regolar- mente registrati e autorizzati dalla stessa A.S.U.R.

TITOLO V - CANI

Art.19 - Requisiti per la detenzione

a) I cani di proprietà, detenuti all’aperto, devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dalle in- temperie e devono disporre di una cuccia ben coibentata ed impermeabilizzata, con all’interno un pianale rialzato in materiale plastico o in listelli di legno. b) I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati necessitano di un’area di almeno 8 metri qua- drati per capo adulto. In presenza di locali di ricovero, comprensivi di cucce, questi devono es- sere aperti verso l’esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione. c) E’ vietata la detenzione dei cani alla catena; qualora si renda necessaria per particolari situazio- ni e sempre per brevi periodi, occorre che all’animale sia assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che la catena sia mobile, munita di due moschettoni girevoli, con anello aggancia- to ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.

Art. 20 – Controllo per la detenzione

Il proprietario o detentore di cani deve provvedere all’iscrizione all’anagrafe canina entro i termini previsti dalle Leggi vigenti. E’ comunque vietata la cessione di cuccioli non ancora identificati e di età inferiore ai due mesi.

Art. 21 - Sull’addestramento dei cani

  1. E' fatto assoluto divieto di addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a vio-

lenze fisiche o psichiche, o a percosse, o all'uso di strumenti cruenti quali collari elettrici, dotati di punte o altro.

  1. E' altresì vietato l'allevamento e l'addestramento di cani per il combattimento.

Art. 22 - Sul divieto di cattura di cani randagi

  1. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, a eccezione

di quelle effettuate da operatori del Comune o dell’A.S.U.R., nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;

  1. I privati, qualora rinvengano nel territorio comunale cani randagi o vaganti, devono avverti-

re dello loro presenza gli operatori del Comune o dell’A.S.U.R.

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Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

  1. E' fatto obbligo a coloro che conducono cani in luogo pubblico di rispettare le seguenti disposi-

zioni: a) I cani dovranno essere tenuti ad un guinzaglio la cui lunghezza dovrà essere adeguata alle varie situazioni, in maniera tale che non procurino disturbo ad altri animali o persone; se sono con- dotti in ambienti pubblici quali mercati, manifestazioni sportive e simili, i cani dovranno anche essere dotati di museruola, come previsto dalle normative vigenti in materia; b) E' fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica e idonea cartellonistica. Riguardo all’accesso negli arenili, vigono le norme speci- fiche in materia.

Art. 24 - Aree e percorsi destinati ai cani

  1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, devono essere indivi-

duati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

  1. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza

guinzaglio e museruola, sotto il vigile e costante controllo degli accompagnatori, che ne so- no responsabili.

Art. 25 - Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico

  1. Il cane, al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, può accedere, nei modi con-

sentiti dal presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici ed agli uffici aperti al pubblico, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle leggi o regolamenti vigenti;

  1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici

e nei locali e uffici aperti al pubblico, dovranno rispettare le disposizioni di cui al comma 1 lettere a) e b) dell’art. 23 avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

  1. Ai gestori di esercizi pubblici, commerciali e di attività aperte al pubblico, viene concessa la

facoltà di ammettere all'interno dei locali gli animali; nel caso in cui ciò non venga consenti- to, i gestori devono esporre all'ingresso e in maniera visibile il logo indicante il divieto; è fa- coltà degli stessi predisporre all'esterno appositi ed adeguati strumenti atti all'accoglienza ed alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all’interno della struttura.

Art. 26 - Obbligo di raccolta degli escrementi

  1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi

prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

  1. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico

dell’intero territorio comunale.

  1. I proprietari o detentori di cani, con l’esclusione di quelli per la guida di non vedenti e da essi

accompagnati, devono rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani ed hanno altresì l’obbligo di portare al seguito la paletta e il sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore speci- ficatamente destinato a quell’uso, per una igienica raccolta e rimozione degli escrementi.

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  1. L’Amministrazione Comunale si impegna a favorire la raccolta delle deiezioni canine attraverso

opere di informazione e attivando in vari punti della città distributori automatici di sacchetti e palette per la raccolta degli escrementi.

TITOLO VI - ANIMALI ESOTICI

Art. 27 - Sulla detenzione di animali esotici

  1. E' fatto divieto di detenere animali esotici potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica,

come da prontuario nazionale degli animali potenzialmente pericolosi, nonché tutti gli animali esotici che sono inseriti nella lista C.I.T.E.S.

  1. E' vietato tenere animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo.

Si pone l'obbligo, per i detentori di tali animali, di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove vivono naturalmente queste specie, con disponibilità, se é il caso, di vasche contenente acqua frequentemente rinnovata e di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi o di scavarsi una tana nella terra.

TITOLO VII – VOLATILI

Art. 28 – Colombi urbani

  1. E’ assolutamente vietato somministrare cibo ai colombi non facenti parte di allevamenti au-

torizzati, nonché disperdere o abbandonare cibo e alimenti nelle aree pubbliche del centro storico. Nelle altre zone del centro abitato è possibile somministrare cibo nelle aree oppor- tunamente individuate solamente da personale autorizzato a tale scopo. Vige al proposito l’Ordinanza n. 671, emessa dal Sindaco il 17/11/2003.

  1. Al fine di contenerne la popolazione, è vietato somministrare cibo in corti o spazi privati ai

colombi.

  1. I proprietari dei fabbricati, vista la predominante vocazione turistica della città, per il decoro

e per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari, dovranno provvedere a chiudere le aperture che possano rappresentare un habitat favorevole per la nidificazione dei colombi, nel rispetto del vigente Regolamento Edilizio.

Art. 29 - Detenzione di volatili

  1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in cop-

pia.

  1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climati-

che sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia dovranno esse- re sempre riforniti.

Art. 30 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche eto- logiche degli uccelli, sono individuate le seguenti dimensioni minime che devono avere le gab- bie che li accolgono: a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cin- que volte maggiori, ed un lato di tre, della misura dell’apertura alare del volatile più grande;

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b) per ogni esemplare in più il volume richiesto deve essere aumentato del 30%; 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasporto e di ricovero sanitario;

  1. Le gabbie all'aperto devono essere coperte da una tettoia per almeno la metà della loro su-

perficie.

Art. 31- Sulle amputazioni

É vietato amputare le ali o altri arti, accecare, nonché strappare o tagliare le penne salvo che per motivi sanitari, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne cer- tifichi la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'a- nimale nel caso di cessione dello stesso ad altri.

TITOLO VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 32 - Detenzione di specie animali acquatiche

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 33 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

  1. Il volume dell’acquario dovrà essere conforme alle esigenze fisiologiche delle specie ospita-

te, garantendo loro il ricambio e la depurazione dell’acqua.

  1. In ogni caso il volume dell’acquario deve essere rapportato alla lunghezza degli animali o-

spitati rispettando la seguente regola: per ogni centimetro di lunghezza totale (= lunghezza misurata dalla punta della bocca fino al termine della pinna caudale) di pesce che da adulto raggiunge una lunghezza inferiore a 5 cm si deve calcolare almeno 1 litro d’acqua/cm, men- tre per i pesci che superano tale lunghezza si devono considerare 2 litri d’acqua/cm. L’acquario non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d’acqua, salvo che l’acquario non ospiti solo coralli.

  1. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione

dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO IX -GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 34 - Il Garante per i diritti degli animali

Si istituisce la figura del Garante per i diritti degli animali, nominato dall’Assessorato all’Ambiente.

Art. 35 - Funzioni del Garante

  1. Il Garante per i diritti degli animali ha il compito di mantenere i rapporti con la cittadinanza

e, anche su indicazione di quest’ultima, di sollecitare le azioni di controllo e sanzionatorie.

  1. Il Garante si avvale della collaborazione della Consulta delle Associazioni Animaliste e di

personalità esperte in settori di cui si necessita il parere per progetti specifici.

  1. La Consulta permanente delle Associazioni Animaliste opera a titolo gratuito.

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TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Responsabilità e vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Muni- cipale e agli Organi di Polizia preposti.

Art. 37 - Sanzioni

  1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le violazioni alle norme di cui al pre-

sente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 7/bis del D.Lgs. 267/00.

Art. 38 - Incompatibilità e abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incom- patibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

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VERBALE della DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE n° 48 seduta del 27/05/2009 ad oggetto: “NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI”

L'Assessore CERESONI: “Per presentare la natura della proposta che è la seguente. Rispetto al Regolamento già vigente, il locale servizio di veterinaria dell'ASUR tempo fa ci ha inoltrato alcune osservazioni per integrare il Re- golamento, che quindi viene modificato rispetto al vigente con alcuni input da parte dell'ASUR. Sono sostanzialmente 7 i punti che vengono modificati su osservazioni dell'ASUR così come la Commissione Consiliare ha valutato. Vado ad evidenziarli velocemente. L'art. 6. L'ASUR ci ha chiesto di inserire la previsione per cui queste norme del Regolamento non si applicano agli animali produttori di alimenti o da reddito, per evitare che in alcune situazioni alcuni cittadini, facendo riferimento a questo Regolamento mandavano a controllare situazioni che non possono essere oggetto di normativa comunale. All'art. 9 invece l'ASUR ci ha fatto richiesta di inserire questa normativa per migliorare il controllo delle nascite degli animali da affezione, soprattutto degli animali randagi, in modo particolare la questione relativa alle colonie feli- ne. L'art. 20 invece da parte dell'ASUR è arrivata la richiesta di specificare, esplicitare l'obbligo di iscrizione del ca- ne all'anagrafe canina. Mentre per l'art. 21 l'ASUR ci ha chiesto di specificare meglio tutti i divieti riguardo l'addestramento degli ani- mali da guardia o per altri scopi, ricorrendo a violenze fisiche o psichiche o a percosse o all'uso di strumenti cruenti quali collari elettrici dotati di punte o altro e di vietare l'allevamento e l'addestramento di cani per il combattimento, proprio perché sono questi strumenti che determinano poi un'aggressività del cane che può ripercuotersi anche contro gli uomini, le donne e ovviamente il genere umano. L'art. 22 invece fa riferimento al fatto che rispetto ai cani randagi occorre sempre un passaggio di osservazione al canile sanitario e poi eventualmente applicare la procedura di adozione, proprio perché il cane non sia morsicatore, quindi non sia soggetto portatore di problemi per le persone. All'art. 27 l'ASUR ha fatto richiesta di introdurre il divieto di detenere animali esotici, potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica, come da prontuario nazionale degli animali potenzialmente pericolosi, nonché tutti gli anima- li esotici che sono inseriti nella lista CITES. All'art. 28, che è l'ultimo, l'ASUR ci ha richiesto di focalizzare ulteriormente tutti i divieti riguardo a comporta- menti che gli uomini possono mettere in campo e che danno atto alla proliferazione incontrollata di colombi urbani, la cui popolazione invece va contenuta, come stiamo facendo, con percorsi non invasivi rispetto agli stessi, ma ovviamen- te di contenimento della popolazione. Le motivazioni delle osservazioni dell'ASUR derivano dal fatto che il nostro Regolamento è spesso oggetto di consultazione da parte di diversi cittadini e quindi quando si rivolgono all'ASUR gli stessi fanno riferimento a questo testo normativo. Renderlo più completo nella sua formulazione rende il lavoro dei veterinari e della nostra Polizia Mu- nicipale migliore e quindi a questa richiesta da parte dell'ASUR abbiamo risposto portando in Consiglio gli emenda- menti necessari e quindi integrandolo. Di questo ringrazio anche la Commissione, il Presidente e tutti i componenti di

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Commissioni che hanno avuto modo di lavorare, in termini abbastanza celeri su questo documento.”

Il Consigliere SCHIAVONI F. (PDL). “C'è anche una norma europea che regola la tutela del benessere degli a- nimali. Se c'è questa norma, mi sembra strano che uno debba portare il cane in spiaggia, visto che è caldo. Non si tutela il benessere degli animali portandoli in spiaggia. Quindi se volete tutelare il benessere degli animali, bisogna portare il cane nei boschi, non in spiaggia, all'ombra, perché il caldo è pericoloso per il cane. Non sono un veterinario. Quindi non si può dire tutelo il benessere degli animali e poi li posso portare in spiaggia, c'è qualcosa che non quadra, quindi voto contrario per questo motivo.”

Il Consigliere BITTONI (PDL): “Anche su questo Regolamento purtroppo sono costretto a dire ciò che ho detto nel Regolamento precedente. Per esempio l'art. 26, dove si dice obbligo della raccolta degli escrementi, siccome noi ab- biamo la città e i marciapiedi abbastanza pieni, sporchi di questi escrementi e nessuno fa il suo dovere, è vero che l'As- sessore o il Vigile non può andare dietro a chiunque ha i cani, però se ci fossero multe più severe, avremmo marciapie- di, Corso 2 Giugno e tutta la città più pulita, quindi dichiaro la mia astensione a questo voto.”

Il Consigliere CICCONI MASSI (PDL): “Sull'emendamento 3, Assessore, volevo chiedere, siccome ne aveva- mo discusso in Commissione, era arrivato su proposta di alcuni Consiglieri ed era assolutamente condivisibile la neces- sità, se non di un divieto assoluto, comunque di una regolamentazione che fosse più stringente per la vendita degli ani- mali da affezione nelle attività commerciali, in questo caso ambulanti occasionali, quali animali rientrassero all'interno di questa definizione. Parliamo esclusivamente di animali domestici intesi come cani, gatti, i famosi conigli nani, di cui parlavamo in altre occasioni, e via dicendo, oppure andiamo anche sul pesce rosso, la tartarughina? Da un lato, non per fare discriminazione sulle razze degli animali, però credo che ci siano anche livelli differenti di sofferenza tra i vari di- versi animali nel caso di vendita in queste circostanze.”

Il Consigliere DONATIELLO (PD): “Per illustrare eventualmente i due emendamenti che sono emersi, il primo e il secondo, nel dibattito in Commissione, frutto del lavoro di Commissari di maggioranza e di minoranza, quindi con- diviso, penso, un po' da tutti i membri della Commissione. Sono semplici proposte. Il primo emendamento va a modificare il Regolamento all'art. 6, punto b) e si propone di togliere la parte: ''inerenti anche la vivisezione''. Poi si va a modificare l'art. 9 del Regolamento togliendo la dizione ''adibisca alla riproduzione'' con la dizione letterale: ''consenta la riproduzione'' come ha suggerito in Commissione il Consigliere Savini. Questo è il primo emen- damento. Il secondo emendamento riguarda la proposta di delibera, dove proponiamo di aggiungere altri due punti alla premessa, il nono e il decimo. Il nono punto recita in questo modo: ''che è di competenza del servizio veterinario del- l'ASUR l'attività di controllo e prevenzione della zoonosi del mantenimento dell'anagrafe degli animali, della preven- zione del randagismo e di tutela del benessere degli animali''. Punto dieci: ''che sarà cura dell'Amministrazione Comunale dare ampia e diffusa comunicazione del Regolamen- to comunale di tutela degli animali''. Questi due emendamenti sono frutto del lavoro della Commissione.”

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Il Consigliere MANCINI (RC): “Siccome devo abbandonare la seduta perché il nubifragio ha fatto dei danni in famiglia, annuncio che per questo lascio la seduta.”

Il Consigliere CURZI R. (Verdi): “Grazie, visto che abbiamo proceduto in questo modo vado ad illustrare l'e- mendamento n. 3, che nasce da una riflessione fatta principalmente da me in Commissione, che però ha avuto anche il conforto e l'approvazione di altri Consiglieri, questo mi rende felice. Nonostante le misure prese gli scorsi anni riguardo all'attenzione, alla possibilità di fare una fascia di rispetto, forse ricorderete, tra i fruitori della fiera e l'esposizione degli animali in vendita, credo che chiunque frequenti la Fiera di Sant'Agostino si renda conto del livello di sofferenza al quale questi animali sono sottoposti. Una sofferenza credo che non possa più essere tollerata. C'è un'evoluzione anche del costume, della coscienza, della consapevolezza di certi valori, che non può più contemplare questo spettacolo, che se da un lato si porta dietro una tradizione della Fiera di Sant'Agostino, dall'altro sicuramente – questa è la mia impres- sione e anche di altri – richiede di fare un passo avanti. Quindi chiediamo che si volti pagina, che si renda giustizia agli animali, riguardo anche il loro essere creature, quindi non dover essere sottoposti a questo tipo di sofferenza. In più c'è tutta una serie di questioni di tipo sanitario, perché comunque gli animali hanno una promiscuità molto forzata, sono in condizioni che chiaramente non agevolano la pulizia e il mantenimento di un'igiene sufficiente, quindi chiediamo che questo tipo di mercato non venga più fatto all'aperto e nelle condizioni in cui adesso viene fatto.”

Si dà atto che esce il Consigliere Mancini: Presenti con diritto di voto n. 24.

Il Consigliere SAVINI (Liberi per Senigallia): “È vero quello che dice il Consigliere Curzi, in effetti in Commis- sione si è parlato a lungo di questo aspetto che implica anche delle condizioni igienico-sanitarie, l'aspetto di maltratta- menti e quant'altro, avuto riguardo agli animali in vendita, con particolare riferimento alla Fiera di Sant'Agostino, ma è altrettanto vero quello che ha detto il Consigliere Cicconi Massi, il quale rappresentava la necessità che non sussista un divieto assoluto, perché anche se non è Fiera di Sant'Agostino, alcuni animali, perché tali sono, non sono né a quattro né a due zampe magari, ma sono animali fortemente d'affezione soprattutto per i più piccoli, faccio un esempio sinto- matico, il pesciolino rosso. Quindi un divieto assoluto come qui viene detto non è condivisibile, proprio per l'assolutez- za – passatemi il termine, un neologismo – che comporta. Allora io propongo, e spero e mi auguro che tutto il Consiglio sia d'accordo, un subemendamento che, nel rispetto di quello che è stato detto in Commissione e di quello che tu hai detto, Curzi, ma in relazione a quello che ha detto Cicconi Massi, che mi pare molto ragionevole, sensato e razionale, sostituisca la parola ''vietata'' con la parola ''regolamentata''. Allora la regolamentazione ovviamente comporterà anche dei divieti assoluti, ma non possiamo vietare tutto in assoluto. Ne abbiamo già abbastanza di divieti in questa città, par- lare di regolamentazione di vendite ed esposizioni, mi sembra giusto, corretto e coerente anche con gli scopi che ci sia- mo dati in Commissione, oltre all'oggettiva necessità di regolamentare tassativamente – se volete aggiungiamo questo avverbio – la vendita e l'esposizione degli animali, che troppo spesso danno uno squallido spettacolo, soprattutto duran- te la Fiera di Sant'Agostino.”

L'Assessore CERESONI: “Alcune risposte, che meritano attenzione. Il Consigliere Schiavoni poneva la que- stione degli animali d'affezione in spiaggia. Ovviamente l'animale d'affezione può soffrire in spiaggia, dentro una gab-

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bia, a casa, sotto il letto, è il proprietario dell'animale e il rapporto che ha con il proprio animale, immagino, non essen- do io proprietario di un cane o di un gatto, ma avendo conosciuto un po' la materia in questi anni, a determinare la feli- cità dell'animale. Quindi un animale può soffrire in montagna ad alta quota come in spiaggia, come a casa, perché è il proprietario che ne determina la condizione e la qualità di vita. Secondo me sulla questione degli animali in spiaggia, la sperimentazione ci dirà come andranno le cose, senza enfasi, vedremo, magari abbiamo fatto una grande sciocchezza, magari abbiamo dato un servizio in più. Sul discorso invece dell'obbligo della raccolta di escrementi noi, grazie a questo Regolamento, abbiamo elevato non molte multe, però le abbiamo elevate a proprietari che non hanno fatto il proprio dovere nel raccogliere gli escre- menti nei diversi punti o parchi o strade pubbliche, eccetera. Da ultimo, sull'emendamento n. 3 ovviamente ognuno sceglierà di votare le proposte di subemendamento o e- mendamento e quello che serve. Dico che avendo visto alcuni Regolamenti regionali e comunali, in modo particolare la città di Roma ultimamente ha emesso un Regolamento, il divieto è posto nei termini in cui è proposto nell'emendamen- to, perché la scelta di fondo è che siano i negozi specializzati a poter vendere animali, perché lo fanno ad alto livello con tutti i crismi, quindi spesso insegnano a noi, anche Ente pubblico, come comportarsi su questa cosa, piuttosto che i venditori occasionali o che si inventano magari un mestiere che invece è molto complicato, anche perché il trasporto degli animali continuo, determinato appunto dalle bancarelle, eccetera, crea qualche problema. Dopo di che non è un fatto dirimente, però l'emendamento così come è stato proposto dai Consiglieri è stato ripreso da alcuni Regolamenti già vigenti in Italia, in alcuni Comuni, tra cui Roma e Milano sicuramente, e un Regolamento regionale dell'Emilia Ro- magna, perché ha proprio la finalità di dire gli animali di affezione e gli animali vengono venduti in punti commerciali specializzati, stanziali, e il trasporto continuo e repentino viene vietato. Dopo di che il Consiglio, che è organo compe- tente in materia, farà le sue scelte in questo senso.”

Il Consigliere MARCANTONI (Marcantoni per Senigallia): “Premesso che sono d'accordo e che provo una cer- ta pena e insofferenza nel vedere le vendite di animali in maniera ambulante, vorrei chiedere però all'Assessore con quale capacità legislativa uno vieta ad un'azienda che comunque ha ottenuto ovviamente, per poter fare commercio am- bulante, la necessaria autorizzazione, dicendo no, tu te ne vai, perché non vendi Ho paura che questo sia molto poco praticabile. Probabilmente l'unica cosa praticabile, e credo che questo forse sia più giusto mettere nel Regolamento, sia invece controllare il rispetto delle norme igieniche, di trasporto, di temperatura, di tutte queste cose, ma impedire che alla Fiera di Sant'Agostino una decina di ambulanti che vendono animali possano frequentare la Fiera, ho la sensazione che sia una battaglia persa in partenza, perché questi hanno avuto una necessaria autorizzazione. Siccome il commercio ambulante lo hanno avuto come commercio ambulante, ho la sensazione che questa cosa sia vacua, senza nessun tipo di possibilità, nessuno strumento per poter arrivare a questo tipo di cosa. Io farei un Rego- lamento in cui invece si fa obbligo all'autorità competente, in questo caso ovviamente su sollecitazione dell'Ammini- strazione Comunale, di controllare che le condizioni siano quelle previste dalla legge nazionale. Questo mi pare un ra- gionamento serio, il resto mi sembra veramente una cosa assolutamente inefficace. Voglio vedere, se quello fa ricorso, ha tutto il diritto. A me stanno antipatici quelli che vendono le bambole Barbie, siccome in questo Comune le bambole Barbie sono educativamente dannose, allora faccio un Regolamento in cui dico le bambole Barbie non si vendono. Mi pare un po' difficile, comunque, per carità, ma mi sembra veramente che sia più necessario fare attenzione alle cose che si possono fare. Il quaderno dei sogni rimane tale, quindi non serve assolutamente a niente, se non a creare ulteriori

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contenziosi, ulteriori querelle fra questo e quest'altro o polemiche, che, credo, non servono a nessuno.”

Il Consigliere SAVINI (Liberi per Senigallia): “Posso intervenire? Come dichiarazione di voto solo sull'emen- damento 3. Molto semplicemente, Assessore, va chiarito un fatto sostanziale. Siamo tutti d'accordo in linea di principio sull'obiettivo da raggiungere, non v'è dubbio, quindi non vorrei che venisse travisato il pensiero di chicchessia rispetto a ciò che si è detto in ambito di Commissione. Quindi acclarato questo aspetto, si trattava forse più di una questione for- male che sostanziale, quello che io indico, anche a tutela della preoccupazione del Consigliere Curzi che ravvisava o cercava di capire se quello che io proponevo era perseguibile in termini amministrativi. Credo proprio che sia possibile, anzi potremmo avere il conforto del Segretario, ma ti assicuro che è possibile regolamentare con atti amministrativi, magari con ordinanze di volta in volta, la vendita, l'esposizione degli animali. Va da sé, così come Assessore, è vero che l'esperienza altrui deve essere sempre qualcosa a cui poter fare riferimento, però il mercato degli animali a Roma – e Lei sarà andato a Roma tante volte come me – è qualcosa che trascende di gran lunga quella che può essere la pro- blematica che può determinare la vendita e l'esposizione degli animali a Senigallia. Anche quello che è il Regolamento della Regione Emilia Romagna, non sono elementi di riferimento comparabili utili per una riflessione. La nostra rifles- sione è estremamente dimensionata, si tratta di regolamentare in certe occasioni e nemmeno sempre, perché non pos- siamo far venire meno il diritto di vendita, quello cui faceva riferimento il collega, perché è ineccepibile che se uno ha la licenza per vendere i pesciolini rossi, se li vende quando vuole o le tartarughine. Quindi si tratta soprattutto in certe occasioni, dove abbiamo visto che il fenomeno diventa macroscopico, incontenibile, ingestibile, negativo, in cui la re- golamentazione indicata nel Regolamento consente, attraverso un atto amministrativo rapido, veloce e snello, quale l'ordinanza o la determina, di porre dei divieti tassativi, di fare quello che riterremo che si debba fare.”

Il Consigliere GIROLIMETTI (PDL): “Per sottolineare all'Assessore che per lo meno da parte mia è ritenuto importante un Regolamento sulla salute e la protezione degli animali, molto, però va specificato che a volte abbiamo visto quella vendita indiscriminata, mentre altre volte non l'abbiamo vista, perché ricordavo alcune discussioni in Con- siglio Comunale allorché la Polizia Municipale aveva provveduto ad effettuare dei controlli alla Fiera e sia nella passata legislatura che in questa, la Polizia Municipale diceva che c'erano stati dei casi in cui aveva riscontrato qualcosa e casi in cui non aveva riscontrato. Per tutelare coloro che con coscienza rispettano gli animali, credo che ciò che è contenuto nel subemendamento possa anche, come diceva il Consigliere Savini, fornire un modo civile di convivenza tra chi ri- spetta gli animali e ne fa una vendita decorosa, sottolineando anche che ho letto, che l'art. 8 di divieti presuppone giu- stamente che non siano utilizzati gli animali per il divertimento. Io avrei aggiunto – mi scuso ma non faccio parte della Commissione – che non siano utilizzati soprattutto anche per tutte quelle opere di finto accattonaggio, che utilizzano gli animali in modo subdolo, specialmente i cuccioli, per impietosire allo stesso modo come poi vengono utilizzati i bam- bini per andare a chiedere l'elemosina. Credo che questo vada sottolineato. Dico questo per rimarcare che ciò che proponiamo con il subemendamento è per tutelare coloro che in coscienza fanno un commercio di animali equo e civile.”

Il Presidente del Consiglio PARADISI: “Passiamo all'emendamento n. 1, presentato dal Consigliere Donatiello, in qualità di Presidente della 2ª Commissione. L'emendamento è già stato illustrato da parte del Consigliere Donatiello, se ci sono interventi a favore o contro, altrimenti metto in votazione.”

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Il Presidente del Consiglio PARADISI pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'emendamento n. 1 che viene approvato con 21 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, 3 presenti non votanti (Bacchiocchi, Gaggiottini, Schiavoni F.) come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio PARADISI: “Emendamento n. 2 presentato sempre dal Consigliere Donatiello in qualità di Presidente della 2ª Commissione e come il primo già illustrato in fase di discussione generale. Se non ci sono interventi a favore o contro, metto in votazione.”

Il Presidente del Consiglio PARADISI pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'emendamento n. 2 che viene approvato con 23 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, 1 presente non votante (Bacchiocchi) come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio PARADISI: “Ora c'è il subemendamento all'emendamento n. 3, presentato dai Con- siglieri dei gruppi di minoranza, Marcantoni, Savini, Cameruccio, Bittoni, tutti. Sostituire la parola ''vietata'' con ''rego- lamentata con apposita ordinanza'' nell'emendamento n. 3.”

Il Consigliere GAGGIOTTINI (PD): “Intervento a favore, perché bisogna non esagerare nell'essere troppo a- vanti. Lo ho già detto ai colleghi Verdi in Commissione: c'è un limite a tutto e questi animali cosiddetti d'affezione o di tutti i generi se li regolamentiamo stanno meglio loro, se evitiamo la loro vendita neanche vivono, quindi è il minimo che dobbiamo fare. Se non passa questo subemendamento voterò contro all'emendamento n. 3.”

Il Presidente del Consiglio PARADISI pone in votazione, palese con modalità elettronica, il subemendamento n. 1 all'emendamento n. 3 che viene approvato con 18 voti favorevoli, 1 contrario (Monachesi), 4 astenuti (Angeloni, Cur- zi R., Piermattei, Schiavoni F.), 1 presente non votante (Bacchiocchi) come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio PARADISI pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'emendamento n. 3 così come subemendato che viene approvato con 22 voti favorevoli, nessuno contrario, 1 astenuto (Gaggiottini), 1 pre- sente non votante (Bacchiocchi) come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Si dà atto che esce il Consigliere Scattolini: Presenti con diritto di voto n. 23.

Il Consigliere MONACHESI (IDV): “Mi sono sbagliato a votare. Volevo dichiararlo ufficialmente.”

Il Presidente del Consiglio PARADISI: “D'accordo, metto a verbale.”

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Il Presidente Il Segretario Comunale

Pagina 23

F/to Paradisi Silvano F/to Morganti Stefano

Depositato agli atti in data 15 luglio 2009

Pubblicata all’Albo Pretorio dal 15 luglio 2009al 30 luglio 2009

Addì, 31 luglio 2009 Il Segretario Comunale

F/to

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