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Normativa demano marittimo/1 - Europea/CELEX_32006L0123_it_TXT_direttiva_Bolkenstein.md
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CELEX 32006L0123 it TXT direttiva Bolkenstein

166,5 KB 13/06/2026 16:02 Normativa demano marittimo/1 - Europea
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CELEX_32006L0123_it_TXT_direttiva_Bolkenstein

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DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l’articolo 55, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), visto il parere del Comitato delle regioni (2), deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3), considerando quanto segue: (1) La Comunità mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso eco- nomico e sociale. Conformemente all’articolo 14, para- grafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi. A norma dell’articolo 43 del trattato è assicurata la libertà di stabilimento. L’articolo 49 sancisce il diritto di prestare servizi all’interno della Comu- nità. L’eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l’integrazione fra i popoli euro- pei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo. Nell’eliminazione di questi ostacoli è essenziale garantire che lo sviluppo del settore dei ser- vizi contribuisca all’adempimento dei compiti previsti dal- l’articolo 2 del trattato di promuovere nell’insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sosteni- bile delle attività economiche, un elevato livello di occu- pazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo, il miglio- ramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri. (2) Una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nell’Unione europea. Attualmente un ele- vato numero di ostacoli nel mercato interno impedisce ai prestatori, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico. Tale situazione indebolisce la competiti- vità globale dei prestatori dell’Unione europea. Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restri- zioni alla circolazione transfrontaliera dei servizi, incre- mentando al tempo stesso la trasparenza e l’informazione dei consumatori, consentirebbe agli stessi una più ampia facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori. (3) La relazione della Commissione sullo «Stato del mercato interno dei servizi» ha elencato i numerosi ostacoli che impediscono o rallentano lo sviluppo dei servizi tra Stati membri, in particolare dei servizi prestati dalle PMI, le quali sono predominanti nel settore dei servizi. La rela- zione conclude che dieci anni dopo il previsto completa- mento del mercato interno esiste un notevole divario tra la visione di un’economia integrata per l’Unione europea e la realtà vissuta dai cittadini e dai prestatori europei. Gli ostacoli elencati riguardano un’ampia varietà di servizi in tutte le fasi dell’attività del prestatore e presentano nume- rose caratteristiche comuni, compreso il fatto di derivare spesso da procedure amministrative eccessivamente gra- vose, dall’incertezza giuridica che caratterizza le attività transfrontaliere e dalla mancanza di fiducia reciproca tra Stati membri. (4) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70 % del PIL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul com- plesso dell’economia europea, in particolare sulla compe- titività delle PMI e la circolazione dei lavoratori, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una mag- giore scelta di servizi a prezzi competitivi. È importante sottolineare che il settore dei servizi costituisce un settore chiave in materia di occupazione, soprattutto per le donne, e che esse possono, pertanto, trarre enormi benefici dalle nuove opportunità offerte dal completamento del mercato interno dei servizi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l’eliminazione degli ostacoli giuri- dici alla realizzazione di un vero mercato interno costitui- sce una priorità per conseguire l’obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 di migliorare l’occupazione e la coesione sociale e di perve- nire ad una crescita economica sostenibile allo scopo di (1) GU C 221 del 8.9.2005, pag. 113. (2) GU C 43 del 18.2.2005, pag. 18. (3) Parere del Parlamento europeo del 16 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 270 E del 7.11.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2006 e decisione del Con- siglio dell’11 dicembre 2006. L 376/36 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006

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fare dell’Unione europea l’economia basata sulla cono- scenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010 con nuovi e migliori posti di lavoro. L’eliminazione di questi ostacoli, accompagnata da un avanzato modello sociale europeo, rappresenta pertanto una premessa per superare le difficoltà incontrate nell’attuazione dell’agenda di Lisbona e per rilanciare l’economia europea, soprattutto in termini di occupazione e investimento. È quindi impor- tante realizzare un mercato unico dei servizi, mantenendo un equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici non- ché diritti sociali e del consumatore. (5) È necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di sta- bilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera cir- colazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all’effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato interno dei servizi riguardano tanto gli operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stato membro senza stabilirvisi, occorre per- mettere ai prestatori di sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o avva- lendosi della libera circolazione dei servizi. I prestatori devono poter scegliere tra queste due libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno Stato membro. (6) Non è possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie all’applicazione diretta degli articoli 43 e 49 del trattato in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso mediante l’avvio di procedimenti di infrazione nei con- fronti degli Stati membri interessati si rivelerebbe estrema- mente complesso da gestire per le istituzioni nazionali e comunitarie, in particolare dopo l’allargamento e, dall’al- tro lato, l’eliminazione di numerosi ostacoli richiede un coordinamento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine di istituire una cooperazione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, un intervento legislativo comunitario permette di istituire un vero mercato interno dei servizi. (7) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico gene- rale a vantaggio di un’ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d’attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell’eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell’avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione comple- mentare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È oppor- tuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l’armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, la disposizione sulla libera prestazione di servizi e che promuovono l’elaborazione di codici di con- dotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali dovrebbe garantire un grado elevato d’integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d’interesse generale, in par- ticolare la tutela dei consumatori, che è fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri. La presente direttiva prende altresì in considerazione altri obiettivi d’interesse generale, compresa la protezione dell’ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica nonché la neces- sità di rispettare il diritto del lavoro. (8) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino soltanto nella misura in cui le atti- vità in questione sono aperte alla concorrenza e non obbli- ghino pertanto gli Stati membri a liberalizzare i servizi d’interesse economico generale, a privatizzare gli enti pub- blici che forniscono tali servizi o ad abolire i monopoli esistenti per quanto riguarda altre attività o certi servizi di distribuzione. (9) La presente direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l’accesso all’attività di servizi o il suo eserci- zio. Pertanto essa non si applica a requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti lo sviluppo e l’uso delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamen- tazioni edilizie nonché le sanzioni amministrative commi- nate per inosservanza di tali norme che non disciplinano o non influenzano specificatamente l’attività di servizi, ma devono essere rispettate dai prestatori nello svolgimento della loro attività economica, alla stessa stregua dei sin- goli che agiscono a titolo privato. (10) La presente direttiva non concerne i requisiti che discipli- nano l’accesso ai finanziamenti pubblici per taluni presta- tori. Tali requisiti comprendono in particolare quelli che stabiliscono le condizioni in base alle quali i prestatori hanno diritto a beneficiare di finanziamenti pubblici, com- prese specifiche condizioni contrattuali, e in particolare le norme di qualità che vanno osservate per poter benefi- ciare dei finanziamenti pubblici, ad esempio per quanto riguarda i servizi sociali. (11) La presente direttiva non pregiudica le misure adottate dagli Stati membri, conformemente al diritto comunita- rio, per quanto riguarda la protezione o la promozione della diversità linguistica e culturale e il pluralismo dei media, compresi i relativi finanziamenti. La presente diret- tiva non impedisce agli Stati membri di applicare le loro norme e i loro principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di espressione. La presente direttiva non incide sulle norme legislative degli Stati membri che vietano la discriminazione in base alla nazionalità oppure per i motivi specificati all’articolo 13 del trattato. 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 376/37

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(12) La presente direttiva è volta a creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circola- zione dei servizi tra gli Stati membri. Essa non armonizza né incide sul diritto penale. Gli Stati membri non dovreb- bero poter limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che riguardano specifica- mente l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della stessa aggirando le norme stabilite nella presente direttiva. (13) È altrettanto importante che la presente direttiva rispetti pienamente le iniziative comunitarie basate sull’arti- colo 137 del trattato al fine di conseguire gli obiettivi pre- visti all’articolo 136 del trattato per quanto riguarda la promozione dell’occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. (14) La presente direttiva non incide sulle condizioni di lavoro e di occupazione, compresi i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo, la durata minima delle ferie annuali retribuite, i salari minimi nonché la salute, la sicu- rezza e l’igiene sul lavoro, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto comunitario; inoltre, la presente direttiva non incide sulle relazioni tra le parti sociali, com- presi i diritti di negoziare e concludere accordi collettivi, di scioperare e di intraprendere azioni sindacali in confor- mità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario, né si applica ai servizi forniti dalle agenzie di lavoro interinale. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale. (15) La presente direttiva rispetta l’esercizio dei diritti fonda- mentali applicabili negli Stati membri quali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nelle relative spiegazioni, armonizzandoli con le libertà fondamentali di cui agli articoli 43 e 49 del trattato. Tali diritti fondamentali includono, fra l’altro, il diritto a intra- prendere un’azione sindacale in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario. (16) La presente direttiva riguarda soltanto i prestatori stabiliti in uno Stato membro e non tratta gli aspetti esterni. Essa non riguarda i negoziati nell’ambito di organizzazioni internazionali per gli scambi di servizi, in particolare nel quadro del GATS. (17) La presente direttiva si applica soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico. I servizi d’inte- resse generale non rientrano nella definizione di cui all’ar- ticolo 50 del trattato e sono pertanto esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. I servizi d’interesse economico generale sono servizi che, essendo prestati die- tro corrispettivo economico, rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, alcuni servizi d’interesse economico generale, per esempio quelli che possono esistere nel settore dei trasporti, sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva, men- tre altri servizi d’interesse economico generale, per esem- pio quelli che possono esistere nel settore postale, sono oggetto di una deroga alla disposizione sulla libera presta- zione di servizi stabilita nella presente direttiva. La pre- sente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi d’interesse economico generale e non si applica alle sov- venzioni concesse dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme comunitarie sulla concorrenza. La presente direttiva non si occupa del follow-up del Libro bianco della Commissione sui servizi d’interesse generale. (18) Occorre escludere dal campo di applicazione della pre- sente direttiva i servizi finanziari, essendo tali attività oggetto di una normativa comunitaria specifica volta a rea- lizzare, al pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi. Pertanto, tale esclusione concerne tutti i servizi finanziari quali l’attività bancaria, il credito, l’assi- curazione, compresa la riassicurazione, le pensioni profes- sionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all’allegato I della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, concernente l’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (1). (19) Poiché nel 2002 è stata adottata una serie di atti norma- tivi relativi ai servizi e alle reti di comunicazione elettro- nica nonché alle risorse e ai servizi associati, che ha istituito una disciplina volta ad agevolare l’accesso a tali attività nel mercato interno grazie, in particolare, all’elimi- nazione della maggior parte dei regimi di autorizzazione individuale, è necessario escludere le questioni disciplinate da tali atti dal campo di applicazione della presente direttiva. (20) Le esclusioni dal campo di applicazione riguardanti le materie attinenti ai servizi di comunicazione elettronica oggetto delle direttive 2002/19/CE del Parlamento euro- peo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse corre- late, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (2), 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (diret- tiva autorizzazioni) (3), 2002/21/CE del Parlamento europeo (1) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. (2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7. (3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21. L 376/38 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006

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e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un qua- dro normativo comune per le reti ed i servizi di comuni- cazione elettronica (direttiva quadro) (1), 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (2) e 2002/58/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, rela- tiva al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (diret- tiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettro- niche) (3) si applicano non solo a questioni specificamente trattate in dette direttive, ma anche a questioni per le quali le direttive lasciano esplicitamente agli Stati membri la facoltà di adottare talune misure a livello nazionale. (21) I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze nonché i servizi portuali, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva. (22) L’esclusione dei servizi sanitari dall’ambito della presente direttiva dovrebbe comprendere i servizi sanitari e farma- ceutici forniti da professionisti del settore sanitario ai pro- pri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, laddove tali attività sono riservate a professioni del settore sanitario regolamentate nello Stato membro in cui i servizi vengono forniti. (23) La presente direttiva non incide sul rimborso dei costi dei servizi sanitari prestati in uno Stato membro diverso da quello in cui il destinatario del servizio risiede. La Corte di giustizia ha in numerose occasioni esaminato la que- stione e riconosciuto i diritti del paziente. È importante affrontare la questione in un altro atto giuridico comuni- tario, a fini di maggiore certezza e chiarezza giuridica, nella misura in cui essa non sia già oggetto del regola- mento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (4). (24) Occorre altresì escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di trasmissione, anche all’interno dei cinema. Inol- tre, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi agli aiuti erogati dagli Stati membri nel settore audiovisivo oggetto delle norme comunitarie sulla concorrenza. (25) È opportuno escludere dal campo d’applicazione della pre- sente direttiva i giochi con denaro, ivi comprese le lotte- rie e le scommesse, tenuto conto della natura specifica di tali attività che comportano da parte degli Stati membri l’attuazione di politiche di ordine pubblico e di tutela dei consumatori. (26) La presente direttiva non osta all’applicazione dell’arti- colo 45 del trattato. (27) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi sociali nel settore degli alloggi, dell’assistenza all’infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose, for- niti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni carita- tive riconosciute come tali dallo Stato per sostenere per- sone che si trovano in condizione di particolare bisogno a titolo permanente o temporaneo, perché hanno un red- dito familiare insufficiente, o sono totalmente o parzial- mente dipendenti e rischiano di essere emarginate. È opportuno che la presente direttiva non incida su tali ser- vizi in quanto essi sono essenziali per garantire i diritti fondamentali alla dignità e all’integrità umana e costitui- scono una manifestazione dei principi di coesione e soli- darietà sociale. (28) La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei ser- vizi sociali, né il sistema di aiuti ad esso collegato. Essa non incide sui criteri o le condizioni stabiliti dagli Stati membri per assicurare che tali servizi sociali effettiva- mente giovino all’interesse pubblico e alla coesione sociale. Inoltre la presente direttiva non dovrebbe incidere sul prin- cipio del servizio universale nell’ambito dei servizi sociali degli Stati membri. (29) Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva. (30) Esiste già un notevole corpus di norme comunitarie sulle attività di servizi. La presente direttiva viene ad aggiun- gersi all’acquis comunitario per completarlo. I conflitti tra la presente direttiva ed altri atti comunitari sono stati iden- tificati e sono contemplati dalla presente direttiva, anche tramite deroghe. Tuttavia, occorre prevedere una regola che disciplini eventuali casi residui ed eccezionali in cui sussiste un conflitto tra una delle disposizioni della pre- sente direttiva ed una disposizione di un altro atto comu- nitario. L’esistenza di un siffatto conflitto dovrebbe essere determinata nel rispetto delle norme del trattato relative al diritto di stabilimento ed alla libera circolazione dei servizi. (1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. (2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51. (3) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54). (4) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Con- siglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1). 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 376/39

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(31) La presente direttiva è coerente con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio rela- tiva al riconoscimento delle qualifiche professionali (1) e non pregiudica tale direttiva. Essa riguarda questioni diverse da quelle relative alle qualifiche professionali, quali l’assicurazione di responsabilità professionale, le comuni- cazioni commerciali, le attività multidisciplinari e la sem- plificazione amministrativa. Per quanto concerne la prestazione di servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, una delle deroghe alla disposizione sulla libera prestazione di servizi previste dalla presente direttiva assicura che il titolo II sulla libera prestazione di servizi della direttiva 2005/36/CE resti impregiudicato. Pertanto, la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide su nessuna delle misure applicabili a norma di tale direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio. (32) La presente direttiva è coerente con la legislazione comu- nitaria relativa alla tutela dei consumatori, come la diret- tiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (diret- tiva sulle pratiche commerciali sleali) (2) e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le auto- rità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (3). (33) Tra i servizi oggetto della presente direttiva rientrano numerose attività in costante evoluzione, fra le quali figu- rano: i servizi alle imprese, quali i servizi di consulenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione e di col- laudo, i servizi di gestione delle strutture, compresi i ser- vizi di manutenzione degli uffici, i servizi di pubblicità o i servizi connessi alle assunzioni e i servizi degli agenti com- merciali. Sono oggetto della presente direttiva anche i ser- vizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali i servizi di consulenza legale o fiscale, i servizi collegati con il settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, l’edi- lizia, compresi i servizi degli architetti, la distribuzione, l’organizzazione di fiere, il noleggio di auto, le agenzie di viaggi. Nell’ambito di applicazione della presente direttiva rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turisti- che, i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di diverti- mento e, nella misura in cui non sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva, i servizi a domicilio, come l’assistenza agli anziani. Queste attività possono riguar- dare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet. (34) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la valu- tazione di determinate attività, in particolare di quelle finanziate con fondi pubblici o esercitate da enti pubblici, deve essere effettuata, per stabilire se costituiscono un «ser- vizio», caso per caso alla luce delle loro caratteristiche, in particolare del modo in cui sono prestate, organizzate e finanziate nello Stato membro interessato. La Corte di giu- stizia ha ritenuto che la caratteristica fondamentale della retribuzione sia rappresentata dal fatto che essa costitui- sce un corrispettivo economico per i servizi prestati, ed ha riconosciuto che la caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte dallo Stato o per conto dello Stato senza corrispettivo economico nel quadro dei suoi doveri in ambito sociale, culturale, educativo e giudizia- rio, quali i corsi assicurati nel quadro del sistema nazio- nale di pubblica istruzione o la gestione di regimi di sicurezza sociale che non svolgono un’attività economica. Il pagamento di una tassa da parte dei destinatari, ad esem- pio una tassa di insegnamento o di iscrizione pagata dagli studenti per contribuire in parte alle spese di funziona- mento di un sistema, non costituisce di per sé retribuzione in quanto il servizio continua ad essere essenzialmente finanziato con fondi pubblici. Queste attività non rien- trano pertanto nella definizione di «servizio» di cui all’ar- ticolo 50 del trattato e sono quindi escluse dal campo d’applicazione della presente direttiva. (35) Le attività sportive amatoriali senza scopo di lucro rive- stono una notevole importanza sociale. Tali attività perse- guono spesso finalità esclusivamente sociali o ricreative. Pertanto, esse non possono costituire un’attività econo- mica ai sensi del diritto comunitario e non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva. (36) La nozione di prestatore dovrebbe comprende qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato mem- bro, o persona giuridica che esplica un’attività di servizio in tale Stato membro esercitando la libertà di stabilimento o la libera circolazione dei servizi. La nozione di presta- tore quindi non dovrebbe limitarsi solo al caso in cui il servizio venga prestato attraverso le frontiere nell’ambito della libera circolazione dei servizi, ma dovrebbe compren- dere anche la fattispecie in cui un operatore si stabilisce in uno Stato membro per svilupparvi le proprie attività di servizio. La nozione di prestatore, d’altra parte, non dovrebbe coprire il caso delle succursali di società di paesi terzi in uno Stato membro poiché, in conformità dell’arti- colo 48 del trattato, la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi si applicano soltanto alle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione cen- trale o il centro di attività principale all’interno della Comunità. Il concetto di destinatario dovrebbe coprire anche i cittadini di paesi terzi che beneficiano già di diritti loro conferiti da atti comunitari quali il regolamento (CEE) n. 1408/71, la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (4), il (1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. (2) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22. (3) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla diret- tiva 2005/29/CE. (4) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44. L 376/40 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006

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regolamento del Consiglio (CE) n. 859/2003 del Consi- glio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazio- nalità (1) e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento euro- peo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati mem- bri (2). Inoltre, gli Stati membri possono estendere il con- cetto di destinatario ad altri cittadini di paesi terzi presenti sul loro territorio. (37) Il luogo di stabilimento del prestatore dovrebbe essere determinato in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l’esercizio effettivo di un’attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l’insedia- mento in pianta stabile. Tale requisito può essere soddi- sfatto anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato o abbia in affitto un fabbricato o un impianto per lo svolgimento della sua attività. Esso può altresì essere soddisfatto allorché uno Stato membro rila- sci autorizzazioni di durata limitata soltanto per partico- lari servizi. Lo stabilimento non deve necessariamente assumere la forma di una filiale, succursale o rappresen- tanza, ma può consistere in un ufficio gestito dal perso- nale del prestatore o da una persona indipendente ma autorizzata ad agire su base permanente per conto dell’im- presa, come nel caso di una rappresentanza. Secondo que- sta definizione, che comporta l’esercizio effettivo di un’attività economica nel luogo di stabilimento del presta- tore di servizi, una semplice casella postale non costitui- sce uno stabilimento. Se uno stesso prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è prestato il servizio effettivo in que- stione. Nei casi in cui è difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato servizio è pre- stato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico. (38) La nozione di «persona giuridica» secondo le disposizioni del trattato in materia di stabilimento lascia agli operatori la libertà di scegliere la forma giuridica che ritengono opportuna per svolgere la loro attività. Di conseguenza, per «persone giuridiche» ai sensi del trattato si intendono tutte le entità costituite conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinate, a prescindere dalla loro forma giuridica. (39) La nozione di regime di autorizzazione dovrebbe com- prendere, in particolare, le procedure amministrative per il rilascio di autorizzazioni, licenze, approvazioni o concessioni, ma anche l’obbligo, per potere esercitare l’at- tività, di essere iscritto in un albo professionale, in un regi- stro, ruolo o in una banca dati, di essere convenzionato con un organismo o di ottenere una tessera professionale. L’autorizzazione può essere concessa non solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante, ad esempio, dal silenzio dell’autorità competente o dal fatto che l’interessato debba attendere l’avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l’attività o affinché quest’ultima sia legittima. (40) La nozione di «motivi imperativi di interesse generale» cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente diret- tiva è stata progressivamente elaborata dalla Corte di giu- stizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, e potrebbe continuare ad evolvere. La nozione, come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di giustizia, copre almeno i seguenti motivi: l’or- dine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dell’ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavora- tori, il benessere degli animali, la salvaguardia dell’equili- brio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dell’ambiente e dell’ambiente urbano, compreso l’assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana ammini- strazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprietà intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertà di espressione dei vari elementi presenti nella società e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessità di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria. (41) Il concetto di «ordine pubblico», come interpretato dalla Corte di giustizia, comprende la protezione contro una minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività e può includere, in particolare, questioni legate alla dignità umana, alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili ed al benessere degli animali. Analogamente, la nozione di pubblica sicurezza comprende le questioni di incolumità pubblica. (42) Le norme relative alle procedure amministrative non dovrebbero mirare ad armonizzare le procedure ammini- strative, ma a sopprimere regimi di autorizzazione, proce- dure e formalità eccessivamente onerosi che ostacolano la libertà di stabilimento e la creazione di nuove società di servizi che ne derivano. (1) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1. (2) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77. 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 376/41

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(43) Una delle principali difficoltà incontrate, in particolare dalle PMI, nell’accesso alle attività di servizi e nel loro eser- cizio è rappresentato dalla complessità, dalla lunghezza e dall’incertezza giuridica delle procedure amministrative. Per questa ragione, sul modello di alcune iniziative in materia di modernizzazione delle buone pratiche ammini- strative avviate a livello comunitario e nazionale, è neces- sario stabilire principi di semplificazione amministrativa, in particolare mediante la limitazione dell’obbligo di auto- rizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile e l’introduzione del principio della tacita autorizzazione da parte delle autorità competenti allo scadere di un deter- minato termine. Tale azione di modernizzazione, pur mantenendo gli obblighi di trasparenza e di aggiorna- mento delle informazioni relative agli operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che deri- vano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessi- vamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle procedure, dalle complicazioni burocratiche nella presen- tazione di documenti, dall’abuso di potere da parte delle autorità competenti, dai termini di risposta non precisati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell’auto- rizzazione rilasciata o da costi e sanzioni sproporzionati. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rile- vanti nel caso dei prestatori che intendono sviluppare le loro attività in altri Stati membri e che avvertono l’esi- genza di una modernizzazione coordinata in un mercato interno allargato a venticinque Stati membri. (44) Gli Stati membri dovrebbero introdurre, se del caso, for- mulari armonizzati a livello comunitario, definiti dalla Commissione, equipollenti ai certificati, agli attestati o ad eventuali altri documenti in materia di stabilimento. (45) Per valutare la necessità di semplificare le procedure e le formalità gli Stati membri dovrebbero poter in particolare tener conto della necessità, del numero, degli eventuali doppioni, dei costi, della chiarezza e dell’accessibilità di tali procedure e formalità nonché dei ritardi e delle diffi- coltà pratiche cui potrebbero dar luogo per il prestatore in questione. (46) Per agevolare l’accesso alle attività di servizi e il loro eser- cizio nel mercato interno, è necessario fissare l’obiettivo, comune a tutti gli Stati membri, di una semplificazione amministrativa e prevedere disposizioni riguardanti, in particolare, gli sportelli unici, il diritto all’informazione, le procedure per via elettronica e la definizione di un qua- dro per i regimi di autorizzazione. Altre misure adottate a livello nazionale per raggiungere quest’obiettivo potreb- bero consistere nel ridurre il numero delle procedure e formalità applicabili alle attività di servizi, limitandole a quelle indispensabili per conseguire un obiettivo di inte- resse generale e che non rappresentano, per contenuto o finalità, dei doppioni. (47) Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di imporre in maniera generale requisiti formali, quali la presentazione di documenti originali, di copie autenticate o di una traduzione autenticata, tranne qua- lora ciò sia giustificato obiettivamente da un motivo impe- rativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori, la sanità pubblica, la protezione dell’ambiente o la prote- zione dei consumatori. Occorre inoltre garantire che un’autorizzazione dia normalmente accesso ad un’attività di servizi, o al suo esercizio, su tutto il territorio nazio- nale a meno che un motivo imperativo di interesse gene- rale non giustifichi obiettivamente un’autorizzazione specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento di grandi centri commerciali, o un’au- torizzazione limitata ad una parte specifica del territorio nazionale. (48) Al fine di semplificare ulteriormente le procedure ammi- nistrative è opportuno fare in modo che ogni prestatore abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità (in prosieguo: sportello unico). Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o in funzione delle attività interessate. La creazione degli sportelli unici, infatti, non dovrebbe interferire nella divisione dei com- piti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la competenza spetta a diverse auto- rità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative ma anche da camere di commercio e dell’artigianato ovvero da organi- smi o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione. Gli spor- telli unici sono destinati a svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore sia come autorità direttamente competente a rilasciare i documenti necessari per acce- dere ad un’attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore e le autorità direttamente competenti. (49) La tassa che può essere riscossa dagli sportelli unici dovrebbe essere proporzionale al costo delle procedure e formalità espletate. Ciò non dovrebbe impedire che gli Stati membri affidino allo sportello unico la riscossione di altri oneri amministrativi come quelli degli organi di controllo. (50) È necessario che i prestatori e i destinatari abbiano un age- vole accesso a taluni tipi di informazione. Ciascuno Stato membro dovrebbe determinare le modalità con le quali fornire informazioni a prestatori e destinatari nell’ambito della presente direttiva. In particolare, gli Stati membri possono ottemperare all’obbligo di garantire che le infor- mazioni pertinenti siano facilmente accessibili ai presta- tori e destinatari consentendo al pubblico l’accesso a tali informazioni attraverso un sito web. Le informazioni dovrebbero essere comunicate in modo chiaro e univoco. L 376/42 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006

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(51) L’informazione fornita a prestatori e destinatari dovrebbe includere, in particolare, informazioni relative alle proce- dure e alle formalità, ai dati delle autorità competenti, alle condizioni di accesso ai registri pubblici e alle banche dati pubbliche nonché informazioni concernenti le possibilità di ricorso disponibili e gli estremi delle associazioni e delle organizzazioni presso le quali i prestatori o i destinatari possono ricevere assistenza pratica. L’obbligo delle auto- rità competenti di assistere prestatori e destinatari non comprende l’assistenza giuridica per singoli casi. Tuttavia, dovrebbero essere fornite informazioni generali sulla maniera in cui i requisiti sono normalmente interpretati o applicati. Spetta del pari agli Stati membri dirimere que- stioni quali la responsabilità in caso di comunicazione di informazioni errate o fuorvianti. (52) La realizzazione in tempi ragionevolmente brevi di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elet- tronica costituirà la condicio sine qua non della semplifi- cazione amministrativa nel settore delle attività di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. Per ottemperare all’obbligo vigente in rela- zione ai risultati, può rivelarsi necessario adattare le legi- slazioni e le altre regolamentazioni nazionali applicabili ai servizi. Tale obbligo non osta a che gli Stati membri offrano, oltre a mezzi elettronici, altri strumenti per esple- tare tali procedure e formalità. Il fatto che tali procedure e formalità debbano poter essere espletate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché ciò possa avvenire a livello transfrontaliero. Restano escluse da tale obbligo le procedure o le forma- lità che, per loro natura, non possono essere espletate a distanza. Inoltre, ciò non interferisce con la legislazione degli Stati membri sull’uso delle lingue. (53) Ai fini del rilascio di licenze per talune attività di servizi l’autorità competente può richiedere un colloquio con il richiedente al fine di valutarne l’integrità personale e l’ido- neità a svolgere l’attività in questione. In questi casi, l’esple- tamento delle formalità per via elettronica potrebbe non essere appropriato. (54) La possibilità di avere accesso ad un’attività di servizi dovrebbe essere subordinata al rilascio di un’autorizza- zione da parte delle autorità competenti soltanto se ciò è conforme ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità. Ciò significa, in particolare, che l’im- posizione di un’autorizzazione dovrebbe essere ammissi- bile soltanto nei casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell’impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dal- l’assenza di un controllo a priori. Queste disposizioni della direttiva non possono tuttavia giustificare regimi di auto- rizzazione che sono vietati da altri atti comunitari, quali la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parla- mento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (1) o la direttiva 2000/31/CE dell’8 giugno 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commer- cio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (2). I risultati del processo di valu- tazione reciproca consentiranno di determinare a livello comunitario i tipi di attività per le quali i regimi di auto- rizzazione dovrebbero essere soppressi. (55) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà degli Stati membri di revocare successivamente le autorizzazioni, quando non sussistono più le condizioni per il loro rilascio. (56) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giusti- zia, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, la salute degli animali e la protezione dell’ambiente urbano costi- tuiscono motivi imperativi di interesse generale. Tali motivi imperativi possono giustificare l’applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni. Tuttavia, tali regimi di autorizzazione o restrizioni non dovrebbero discriminare in base alla nazionalità. Inoltre, dovrebbero essere sempre rispettati i principi di necessità e proporzionalità. (57) Le disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione dovrebbero riguardare i casi in cui l’ac- cesso ad un’attività di servizio o il suo esercizio da parte di operatori richieda la decisione di un’autorità compe- tente. Ciò non riguarda né le decisioni delle autorità com- petenti relative all’istituzione di un ente pubblico o privato per la prestazione di un servizio particolare, né la conclu- sione di contratti da parte delle autorità competenti per la prestazione di un servizio particolare, che è disciplinata dalle norme sugli appalti pubblici, poiché la presente diret- tiva non si occupa di tali norme. (58) Per agevolare l’accesso alle attività di servizi e il loro eser- cizio è importante valutare i regimi di autorizzazione e la relativa motivazione e redigere una relazione al riguardo. Quest’obbligo di relazione riguarda solo l’esistenza dei regimi di autorizzazione e non i criteri e le condizioni di rilascio dell’autorizzazione stessa. (1) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12. (2) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1. 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 376/43

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(59) L’autorizzazione dovrebbe di regola consentire al presta- tore di avere accesso all’attività di servizio o di esercitare tale attività in tutto il territorio nazionale, a meno che un limite territoriale sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. Ad esempio, la protezione dell’am- biente può giustificare la necessità di ottenere una singola autorizzazione per ciascuna installazione sul territorio nazionale. Tale disposizione non dovrebbe pregiudicare le competenze regionali o locali per la concessione di auto- rizzazioni all’interno degli Stati membri. (60) La presente direttiva, e in particolare le disposizioni con- cernenti i regimi di autorizzazione e la portata territoriale di un’autorizzazione, non pregiudica la ripartizione delle competenze regionali o locali all’interno di uno Stato membro, compresa l’autonomia regionale e locale e l’im- piego di lingue ufficiali. (61) La disposizione relativa al divieto di duplicazione delle condizioni di rilascio dell’autorizzazione non dovrebbe ostare a che gli Stati membri applichino le proprie condi- zioni specificate nel regime di autorizzazione. Essa dovrebbe prescrivere solo che le autorità competenti, nel- l’esaminare se le condizioni siano soddisfatte dal richie- dente, prendano in considerazione le condizioni equivalenti già soddisfatte dal richiedente in un altro Stato membro. Questa disposizione non dovrebbe prescrivere che siano applicate le condizioni di rilascio dell’autorizza- zione previste dal regime di autorizzazione di un altro Stato membro. (62) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è oppor- tuno prevedere una procedura di selezione tra diversi can- didati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità e l’autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva, non dovrebbe poter essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. In particolare, la durata dell’autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concor- renza al di là di quanto è necessario per garantire l’am- mortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. La presente disposizione non dovrebbe ostare a che gli Stati membri limitino il numero di autorizzazioni per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche. Le autorizzazioni in questione dovrebbero comunque ottemperare alle altre disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione. (63) Qualora non siano previsti regimi diversi, in mancanza di risposta entro un determinato termine, l’autorizzazione si dovrebbe considerare rilasciata. Per determinate attività possono tuttavia essere previsti regimi diversi se ciò è obiettivamente giustificato da motivi imperativi di inte- resse generale, ivi compresi interessi legittimi di terzi. Tali regimi potrebbero comprendere norme nazionali secondo cui, in mancanza di risposta da parte dell’autorità compe- tente, la domanda si considera respinta; tale rifiuto è impu- gnabile di fronte alle giurisdizioni competenti. (64) Al fine della creazione di un vero mercato interno dei ser- vizi è necessario sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi ancora presenti nella legislazione di taluni Stati membri e incom- patibili, rispettivamente, con gli articoli 43 e 49 del trat- tato. Le restrizioni da vietare incidono in modo particolare sul mercato interno dei servizi e dovrebbero essere al più presto eliminate in modo sistematico. (65) La libertà di stabilimento è basata, in particolare, sul prin- cipio della parità di trattamento che non soltanto com- porta il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discrimi- nazione indiretta basata su criteri diversi ma tali da por- tare di fatto allo stesso risultato. L’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non dovrebbero quindi essere subordinati a criteri quali il luogo di stabili- mento, di residenza, di domicilio o di prestazione princi- pale dell’attività. Tali criteri non dovrebbero contemplare tuttavia i requisiti secondo cui è obbligatoria la presenza di un prestatore o di un suo dipendente o rappresentante nell’esercizio della sua attività se ciò è giustificato da motivi imperativi di interesse pubblico. Uno Stato membro non dovrebbe inoltre limitare la capacità giuridica e la capa- cità processuale delle società costituite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro sul cui territorio queste hanno lo stabilimento principale. Inoltre, uno Stato membro non dovrebbe poter prevedere forme di vantag- gio per prestatori che abbiano un legame particolare con un contesto socioeconomico nazionale o locale, né limi- tare in funzione del luogo di stabilimento del prestatore la facoltà di quest’ultimo di acquisire, usare o alienare diritti e beni o di accedere alle diverse forme di credito e di alloggio, nella misura in cui queste facoltà sono utili all’accesso alla sua attività o all’esercizio effettivo della stessa. (66) L’accesso a, o l’esercizio di, un’attività di servizi sul terri- torio di uno Stato membro non dovrebbe essere soggetto ad una prova economica. Il divieto di richiedere una dimo- strazione della capacità economica come condizione per la concessione di un’autorizzazione riguarda le prove eco- nomiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dell’ambiente urbano, la politica sociale e gli obiettivi in materia di sanità pubblica. Tale divieto dovrebbe lasciare impregiudicato l’esercizio delle compe- tenze delle autorità preposte all’applicazione del diritto della concorrenza. L 376/44 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006

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(67) Per quanto concerne le assicurazioni o le garanzie finan- ziarie, il divieto di prevedere requisiti dovrebbe riguardare solo l’obbligo che le assicurazioni o le garanzie finanzia- rie prescritte provengano da un’istituzione finanziaria sta- bilita nello Stato membro in questione. (68) Per quanto concerne la precedente iscrizione in un regi- stro, il divieto di imporre requisiti dovrebbe riguardare solo l’obbligo per il prestatore di essere stato iscritto per un determinato periodo in un registro dello Stato mem- bro in questione prima dello stabilimento. (69) Al fine di coordinare la modernizzazione delle norme e regolamentazioni nazionali in modo coerente con le esi- genze del mercato interno, è necessario valutare taluni requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro carat- teristiche proprie, potrebbero sensibilmente limitare, se non addirittura impedire, l’accesso a un’attività o il suo esercizio nell’ambito della libertà di stabilimento. Tale pro- cesso di valutazione dovrebbe essere limitato alla compa- tibilità di detti requisiti con i criteri già stabiliti dalla Corte di giustizia in materia di libertà di stabilimento. Esso non riguarda l’applicazione del diritto comunitario della con- correnza. Detti requisiti, qualora siano discriminatori o non giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale o sproporzionati, devono essere sop- pressi o modificati. L’esito di tale valutazione sarà diverso a seconda della natura delle attività e dell’interesse gene- rale considerati. In particolare, conformemente alla giuri- sprudenza della Corte di giustizia, tali requisiti potrebbero essere pienamente giustificati quando perseguono obiet- tivi di politica sociale. (70) Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’articolo 16 del trattato, possono essere considerati servizi d’interesse economico generale soltanto i servizi la cui fornitura costi- tuisca adempimento di una specifica missione d’interesse pubblico affidata al prestatore dallo Stato membro interes- sato. Tale affidamento dovrebbe essere effettuato mediante uno o più atti, la cui forma è stabilita da ciascuno Stato membro, e precisare la natura di tale specifica missione. (71) La procedura di valutazione reciproca prevista dalla pre- sente direttiva non dovrebbe pregiudicare la libertà degli Stati membri di stabilire nei rispettivi ordinamenti giuri- dici un elevato livello di tutela degli interessi generali, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di politica sociale. Inoltre, è necessario che il processo di valutazione reciproca tenga pienamente conto delle specificità dei ser- vizi di interesse economico generale e delle funzioni par- ticolari a essi assegnate. Tali specificità possono giustificare talune restrizioni alla libertà di stabilimento, soprattutto quando tali restrizioni mirino alla protezione della sanità pubblica e ad obiettivi di politica sociale e qualora soddi- sfino le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, let- tere a), b) e c). Ad esempio, per quanto riguarda l’obbligo di assumere una specifica forma giuridica al fine di pre- stare determinati servizi in campo sociale, la Corte di giu- stizia ha già riconosciuto che può essere giustificato imporre al prestatore il requisito di non avere scopo di lucro. (72) I servizi d’interesse economico generale sono correlati a compiti importanti relativi alla coesione sociale e territo- riale. La realizzazione di tali compiti non dovrebbe essere ostacolata dal processo di valutazione previsto dalla pre- sente direttiva. Tale processo non dovrebbe incidere sui requisiti necessari per la realizzazione dei compiti in que- stione mentre occorre al contempo esaminare la questione delle restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento. (73) Fra i requisiti da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qua- lifiche professionali, riservano a prestatori particolari l’ac- cesso a talune attività. Tali requisiti comprendono gli obblighi che impongono al prestatore di avere un deter- minato status giuridico, in particolare di essere una per- sona giuridica, una società di persone, un’organizzazione senza scopo di lucro o una società di proprietà di sole per- sone fisiche, e gli obblighi in materia di partecipazione azionaria in una società, in particolare l’obbligo di disporre di un capitale minimo per determinate attività di servizi oppure di avere una particolare qualifica per detenere capi- tale in determinate società o per gestirle. La valutazione della compatibilità delle tariffe obbligatorie minime e/o massime con la libertà di stabilimento riguarda soltanto le tariffe specificamente imposte dalle autorità competenti per la prestazione di determinati servizi e non, ad esem- pio, le norme generali in materia di determinazione dei prezzi, ad esempio per la locazione di immobili. (74) Il processo di valutazione reciproca implica che nel periodo di recepimento gli Stati membri debbano proce- dere ad un esame («screening») della loro legislazione per determinare l’eventuale presenza dei summenzionati requi- siti nel loro ordinamento giuridico e, prima dello scadere del periodo di recepimento, debbano elaborare una rela- zione sui risultati di tale esame. Ogni relazione sarà tra- smessa a tutti gli altri Stati membri e a tutte le parti interessate. Gli Stati membri disporranno allora di sei mesi per trasmettere le loro osservazioni in materia. Entro l’anno successivo alla data di recepimento della presente direttiva, la Commissione elaborerà una relazione di sin- tesi corredandola, se del caso, di proposte riguardanti ulte- riori iniziative. Se necessario, la Commissione assisterà gli Stati membri nella definizione di una metodologia comune, con la loro collaborazione. (75) Il fatto che la presente direttiva specifichi un certo numero di requisiti che gli Stati membri devono sopprimere o valu- tare nel corso del periodo di recepimento lascia impregiu- dicate le procedure di infrazione che possono essere avviate nei confronti di uno Stato membro che ha man- cato di ottemperare agli obblighi derivanti dagli articoli 43 o 49 del trattato. 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 376/45

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(76) La presente direttiva non riguarda l’applicazione degli arti- coli 28, 29 e 30 del trattato relativi alla libera circolazione delle merci. Le restrizioni vietate in forza della disposi- zione sulla libera prestazione di servizi riguardano i requi- siti applicabili all’accesso alle attività di servizi o al loro esercizio e non quelli applicabili alle merci in quanto tali. (77) Quando un operatore si sposta in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività di servizi occorre distinguere le situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento da quelle coperte, a motivo del carattere temporaneo dell’at- tività considerata, dalla libera circolazione dei servizi. Per quanto concerne la distinzione tra la libertà di stabili- mento e la libera circolazione dei servizi, secondo la giu- risprudenza della Corte di giustizia l’elemento chiave è lo stabilimento o meno dell’operatore nello Stato membro in cui presta il servizio in questione. Se l’operatore è stabi- lito nello Stato membro in cui presta i suoi servizi, rientra nel campo di applicazione della libertà di stabilimento. Se invece non è stabilito nello Stato membro in cui viene for- nito il servizio, le sue attività sono oggetto della libera cir- colazione dei servizi. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, occorre valutare il carattere tem- poraneo delle attività considerate non solo in funzione della durata della prestazione, ma anche in funzione della sua regolarità, periodicità o continuità. Il carattere tempo- raneo della prestazione non dovrebbe in ogni caso esclu- dere che il prestatore possa dotarsi, nello Stato membro in cui è fornito il servizio, di una determinata infrastrut- tura, come un ufficio o uno studio, nella misura in cui tale infrastruttura è necessaria per l’esecuzione della presta- zione in questione. (78) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera cir- colazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai pre- statori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell’insieme della Comunità senza l’ostacolo delle fron- tiere, è opportuno chiarire in che misura possono essere imposti gli obblighi previsti dalla legislazione dello Stato membro in cui viene prestato il servizio. È necessario pre- vedere che la disposizione sulla libera prestazione di ser- vizi non impedisce allo Stato membro nel quale viene prestato il servizio di applicare, in conformità dei principi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a c), i pro- pri requisiti specifici per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per la tutela della salute pubblica o dell’ambiente. (79) La Corte di giustizia ha costantemente ritenuto che uno Stato membro conserva il diritto di adottare misure atte ad impedire ai prestatori di trarre profitto abusivamente dai principi del mercato interno. Gli abusi commessi da un prestatore dovrebbero essere stabiliti caso per caso. (80) È necessario provvedere affinché i prestatori possano pren- dere con sé attrezzature che sono parte integrante della prestazione del loro servizio allorché si spostano per pre- stare servizi in un altro Stato membro. In particolare, è importante evitare le fattispecie in cui sarebbe impossibile prestare il servizio in quanto manca l’attrezzatura, le situa- zioni in cui i prestatori sostengono costi aggiuntivi, ad esempio perché affittano o acquistano attrezzature diverse rispetto a quelle che utilizzano abitualmente ovvero per- ché debbono modificare significativamente, rispetto alle loro abitudini, il modo in cui svolgono la loro attività. (81) La nozione di attrezzatura non si riferisce ad oggetti mate- riali che sono forniti dal prestatore al cliente o che diven- tano parte integrante di un oggetto materiale in esito all’attività di servizi, come i materiali edilizi o i pezzi di ricambio, o che sono consumati o abbandonati in loco nel corso delle prestazioni di servizi, come i carburanti, gli esplosivi, i fuochi d’artificio, i pesticidi, i veleni o i medicinali. (82) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare l’applicazione da parte di uno Stato membro di norme in materia di condizioni di occupazione. Le norme derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dovrebbero, conformemente al trattato, essere giustificate da ragioni attinenti alla tutela dei lavo- ratori, non discriminatorie, necessarie e proporzionate, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, nonché conformi ad altre normative comunitarie pertinenti. (83) Occorre prevedere che si possa derogare alla disposizione sulla libera prestazione di servizi soltanto nei settori oggetto di deroghe. Tali deroghe sono necessarie per tener conto del grado di integrazione del mercato interno o di talune norme comunitarie relative ai servizi che preve- dono che un prestatore sia soggetto ad una legislazione diversa da quella dello Stato membro di stabilimento. Inol- tre, a titolo eccezionale, dovrebbero altresì essere prese misure nei confronti di un prestatore in taluni casi speci- fici e a determinate condizioni sostanziali e procedurali rigorose. Inoltre, le restrizioni alla libera circolazione dei servizi dovrebbero essere consentite, in via eccezionale, soltanto se conformi ai diritti fondamentali che, fanno parte integrante dei principi generali di diritto sanciti nel- l’ordinamento giuridico della Comunità. (84) La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di ser- vizi relativa ai servizi postali dovrebbe applicarsi sia alle attività riservate al prestatore del servizio universale che ad altri servizi postali. L 376/46 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006

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(85) La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di ser- vizi relativa al recupero giudiziario dei crediti e il riferi- mento ad un eventuale futuro strumento di armonizzazione riguardano soltanto l’accesso ad attività che consistono, in particolare, nel promuovere dinanzi ad un giudice azioni connesse al recupero di crediti, nonché il loro esercizio. (86) La presente direttiva non concerne le condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nel- l’ambito di una prestazione di servizi (1), si applicano ai lavoratori distaccati per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro. In tali casi, la direttiva 96/71/CE prevede che i prestatori debbano conformarsi alle condi- zioni di lavoro e di occupazione applicabili, in alcuni set- tori elencati, nello Stato membro in cui viene prestato il servizio. Tali condizioni sono: periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo, durata minima delle ferie annuali retribuite, tariffe minime salariali, comprese le tariffe per lavoro straordinario, condizioni di cessione tem- poranea dei lavoratori, in particolare la tutela dei lavora- tori ceduti da imprese di lavoro interinale, salute, sicurezza e igiene sul lavoro, provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti, puer- pere, bambini e giovani, parità di trattamento tra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discri- minazione. Ciò riguarda non solo le condizioni di lavoro e occupazione stabilite per legge, ma anche quelle stabi- lite in contratti collettivi o sentenze arbitrali, che siano ufficialmente dichiarati o siano di fatto universalmente applicabili ai sensi della direttiva 96/71/CE. La presente direttiva, inoltre, non dovrebbe impedire agli Stati mem- bri di applicare condizioni di lavoro e di occupazione a materie diverse da quelle elencate nell’articolo 3, para- grafo 1, della direttiva 96/71/CE per motivi di ordine pubblico. (87) La presente direttiva non riguarda inoltre le condizioni di lavoro e di occupazione qualora il lavoratore che presta un servizio transfrontaliero sia assunto nello Stato mem- bro in cui è fornita la prestazione. La presente direttiva non dovrebbe incidere neppure sul diritto degli Stati mem- bri in cui viene prestato il servizio di determinare l’esi- stenza di un rapporto di lavoro e la distinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, compresi i «falsi lavoratori autonomi». A tale proposito, la caratteri- stica essenziale di un rapporto di lavoro ai sensi dell’arti- colo 39 del trattato dovrebbe essere il fatto che per un determinato periodo di tempo una persona fornisce ser- vizi per conto e sotto la direzione di un’altra persona in cambio di una remunerazione; qualsiasi attività che una persona svolge al di fuori di un rapporto subordinato deve essere classificata come attività svolta a titolo autonomo ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato. (88) La disposizione sulla libera prestazione di servizi non dovrebbe applicarsi nei casi in cui, in conformità del diritto comunitario, un’attività sia riservata in uno Stato mem- bro ad una professione specifica, ad esempio qualora sia previsto l’esercizio esclusivo della consulenza giuridica da parte degli avvocati. (89) La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di ser- vizi per quanto riguarda questioni inerenti all’immatrico- lazione di veicoli presi in leasing in uno Stato membro diverso da quello in cui vengono utilizzati risulta dalla giu- risprudenza della Corte di giustizia, la quale ha ricono- sciuto che uno Stato membro possa assoggettare a tale obbligo, a condizioni commisurate, i veicoli utilizzati sul suo territorio. Tale esclusione non riguarda il noleggio a titolo occasionale o temporaneo. (90) Le relazioni contrattuali tra il prestatore e il cliente non- ché tra il datore di lavoro e il dipendente non sono sog- gette alla presente direttiva. La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali del presta- tore è determinata dalle norme di diritto internazionale privato. (91) Occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di assu- mere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in via eccezionale, misure che derogano alla disposizione sulla libera prestazione di servizi per motivi attinenti alla sicurezza dei servizi. Tuttavia tale pos- sibilità dovrebbe essere utilizzata solo in assenza di un’ar- monizzazione comunitaria. (92) Le restrizioni alla libera circolazione dei servizi contrarie alla presente direttiva possono scaturire non solo da misure assunte nei confronti dei prestatori, ma anche dai numerosi ostacoli alla fruizione di servizi da parte dei destinatari e in particolare da parte dei consumatori. La presente direttiva cita, a titolo di esempio, determinati tipi di restrizioni applicate ad un destinatario che desidera fruire di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. Vi figurano altresì le fattispecie in cui i destinatari di un servizio sottostanno all’obbligo di ottenere un’autorizzazione dalle proprie autorità compe- tenti o di presentare una dichiarazione presso di esse per poter fruire di un servizio di un prestatore stabilito in un altro Stato membro. Ciò non riguarda i regimi generali di autorizzazione che si applicano anche alla fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito nello stesso Stato membro. (1) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1. 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 376/47

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(93) La nozione di aiuti finanziari previsti per la fruizione di un particolare servizio non dovrebbe applicarsi né ai regimi di aiuti concessi dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale o nel settore culturale, che sono con- templati da norme comunitarie in materia di concorrenza, né all’assistenza finanziaria generale non connessa alla fruizione di un particolare servizio, ad esempio le borse di studio o i prestiti a studenti. (94) Conformemente alle disposizioni del trattato in materia di libera circolazione dei servizi, le discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla residenza, a livello nazionale o locale, del destinatario sono vietate. Tali discriminazioni potrebbero assumere la forma di un obbligo, imposto sol- tanto ai cittadini di un altro Stato membro, di fornire documenti originali, copie autenticate, un certificato di cit- tadinanza o traduzioni ufficiali di documenti per poter fruire di un servizio o di condizioni o tariffe più vantag- giose. Tuttavia, il divieto di applicare requisiti discrimina- tori non dovrebbe ostare a che possano essere riservati a taluni destinatari determinati vantaggi, soprattutto tarif- fari, se ciò avviene in base a criteri oggettivi e legittimi. (95) Il principio di non discriminazione nel mercato interno implica che l’accesso di un destinatario, in particolare di un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non possa essere negato o reso più difficile in base al criterio della nazionalità o del luogo di residenza del destinatario contenuto nelle condizioni generali a disposizione del pubblico. Ciò non impedisce di prevedere, in queste con- dizioni generali, tariffe e condizioni variabili per la presta- zione di un servizio se direttamente giustificate da fattori oggettivi che possono variare da paese a paese, quali i costi supplementari derivanti dalla distanza, le caratteristiche tecniche della prestazione, le diverse condizioni del mer- cato, come una domanda maggiore o minore influenzata dalla stagionalità, i periodi di ferie diversi negli Stati mem- bri e i prezzi diversi della concorrenza, o i rischi aggiun- tivi in relazione a normative diverse da quelle dello Stato membro di stabilimento. Ciò non implica neanche che la mancata prestazione di un servizio ad un consumatore perché non si detengono i diritti di proprietà intellettuale richiesti in un particolare territorio costituisca una discri- minazione illegittima. (96) Tra i mezzi con i quali il prestatore può rendere facil- mente accessibili al destinatario le informazioni che è tenuto a fornire è opportuno prevedere la comunicazione del suo indirizzo di posta elettronica, compreso il suo sito web. Inoltre, le informazioni che il prestatore ha l’obbligo di rendere disponibili nella documentazione con cui illu- stra in modo dettagliato i suoi servizi non dovrebbero con- sistere in comunicazioni commerciali di carattere generale come la pubblicità, ma piuttosto in una descrizione detta- gliata dei servizi proposti, anche tramite documenti pre- sentati su un sito web. (97) Occorre prevedere nella presente direttiva delle norme relative all’alta qualità dei servizi, che soddisfino in parti- colare requisiti di informazione e trasparenza. Tali norme dovrebbero applicarsi sia nel caso di prestazioni di servizi transfrontalieri tra Stati membri, sia nel caso di servizi offerti da un prestatore all’interno dello Stato membro in cui egli è stabilito senza imporre inutili oneri alle piccole e medie imprese. Esse non dovrebbero impedire in nes- sun caso agli Stati membri di applicare, conformemente alla presente direttiva e ad altre norme comunitarie, requi- siti di qualità supplementari o diversi. (98) Gli operatori che prestano servizi che presentano un rischio diretto e particolare per la salute o la sicurezza o un rischio finanziario per il destinatario o terzi dovreb- bero in linea di principio essere coperti da un’adeguata assicurazione di responsabilità professionale o da un’altra forma di garanzia equivalente o comparabile; ciò implica, in particolare, che di norma tale operatore dovrebbe avere un’adeguata copertura assicurativa per i servizi che forni- sce in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento. (99) L’assicurazione o garanzia dovrebbe essere adeguata alla natura e alla portata del rischio. I prestatori dovrebbero disporre pertanto di una copertura transfrontaliera solo se effettivamente prestano servizi in altri Stati membri. Gli Stati membri non dovrebbero stabilire norme più partico- lareggiate in materia di copertura assicurativa e fissare ad esempio soglie minime per il capitale assicurato o limiti per le esclusioni dalla copertura assicurativa. I prestatori e le imprese di assicurazione dovrebbero mantenersi flessi- bili in modo da negoziare polizze assicurative mirate in funzione della natura e della portata esatte del rischio. Inoltre, non è necessario stabilire per legge l’obbligo di contrarre un’assicurazione adeguata. Dovrebbe essere suf- ficiente che l’obbligo di assicurazione faccia parte delle regole deontologiche stabilite dagli ordini o organismi pro- fessionali. Infine, le imprese di assicurazione non dovreb- bero essere sottoposte all’obbligo di fornire una copertura assicurativa. (100) Occorre sopprimere i divieti totali in materia di comuni- cazioni commerciali per le professioni regolamentate, revocando non i divieti relativi al contenuto di una comu- nicazione commerciale bensì quei divieti che, in generale e per una determinata professione, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale, ad esempio il divieto assoluto di pubblicità in un determinato o in deter- minati mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda il contenuto e le modalità delle comunicazioni commerciali, occorre incoraggiare gli operatori del settore ad elaborare, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario. L 376/48 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006

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(101) È necessario ed è nell’interesse dei destinatari, in partico- lare dei consumatori, assicurare che i prestatori abbiano la possibilità di fornire servizi multidisciplinari e che le restrizioni a questo riguardo siano limitate a quanto neces- sario per assicurare l’imparzialità nonché l’indipendenza e l’integrità delle professioni regolamentate. Ciò lascia impregiudicati le restrizioni o i divieti relativi all’esercizio di particolari attività intesi ad assicurare l’indipendenza nei casi in cui uno Stato membro affida ad un prestatore un particolare compito, segnatamente nel settore dello svi- luppo urbano e non dovrebbe incidere sull’applicazione delle norme in materia di concorrenza. (102) Al fine di migliorare la trasparenza e di favorire valuta- zioni fondate su criteri comparabili per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti e forniti ai destinatari, è impor- tante che le informazioni sul significato dei marchi di qua- lità e di altri segni distintivi relativi a tali servizi siano facilmente accessibili. L’obbligo di trasparenza riveste par- ticolare importanza in settori quali il turismo, in partico- lare il settore alberghiero, per i quali il ricorso a sistemi di classificazione è generalizzato. Inoltre, occorre analizzare in che misura la normalizzazione europea può contribuire a favorire la compatibilità e la qualità dei servizi. Le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di norma- lizzazione, ossia il Comitato europeo di normazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) e l’Istituto europeo per le norme di telecomu- nicazione (ETSI). Se necessario, la Commissione può, con- formemente alle procedure previste dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informa- zione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tec- niche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (1), affidare un mandato per l’elabora- zione di specifiche norme europee. (103) Per risolvere potenziali problemi di esecuzione delle deci- sioni giudiziarie, è opportuno prevedere che gli Stati mem- bri riconoscano garanzie equivalenti costituite presso istituzioni o organismi quali banche, assicuratori o altri prestatori di servizi finanziari stabiliti in un altro Stato membro. (104) Lo sviluppo di una rete di autorità degli Stati membri pre- poste alla tutela dei consumatori, oggetto del regolamento (CE) n. 2006/2004, è complementare alla cooperazione prevista nella presente direttiva. L’applicazione della legi- slazione in materia di tutela dei consumatori alle situa- zioni transfrontaliere, in particolare in relazione alle nuove pratiche di marketing e di vendita, come pure la necessità di eliminare alcuni ostacoli specifici alla cooperazione in questo settore, richiedono un maggior grado di coopera- zione fra Stati membri. In questo settore occorre in parti- colare provvedere affinché gli Stati membri impongano agli operatori di cessare sul loro territorio le pratiche illegali a scapito dei consumatori di un altro Stato membro. (105) La cooperazione amministrativa è essenziale ai fini del cor- retto funzionamento del mercato interno dei servizi. La mancanza di cooperazione tra gli Stati membri comporta la proliferazione delle norme applicabili ai prestatori o la duplicazione dei controlli sulle attività transfrontaliere e può essere sfruttata da operatori disonesti per evitare le verifiche o eludere le norme nazionali applicabili ai ser- vizi. È dunque essenziale prevedere in capo agli Stati mem- bri obblighi chiari e giuridicamente vincolanti di effettiva cooperazione. (106) Ai fini del capo relativo alla cooperazione amministrativa, con il termine «controllo» si dovrebbe fare riferimento ad attività quali il controllo e l’accertamento dei fatti, la solu- zione di problemi, l’esecuzione e l’irrogazione di sanzioni e le successive attività di follow-up. (107) In circostanze normali la mutua assistenza dovrebbe essere attuata direttamente tra le autorità competenti. I punti di contatto designati dagli Stati membri dovrebbero essere chiamati a facilitare tale processo solo se insorgono diffi- coltà, ad esempio se occorre assistenza per individuare l’autorità competente. (108) Taluni obblighi di mutua assistenza dovrebbero applicarsi a tutte le questioni contemplate dalla presente direttiva, comprese quelle relative ai casi in cui un prestatore si sta- bilisce in un altro Stato membro. Altri obblighi di mutua assistenza dovrebbero applicarsi soltanto nei casi di pre- stazione di servizi transfrontalieri nei quali si applica la disposizione sulla libera prestazione di servizi. Un’ulteriore serie di obblighi dovrebbe applicarsi in tutti i casi di pre- stazione di servizi transfrontalieri, compresi i settori non coperti dalla disposizione sulla libera prestazione di ser- vizi. La prestazione di servizi transfrontalieri dovrebbe comprendere i casi di servizi prestati a distanza e quelli in cui il destinatario si reca nello Stato membro di stabili- mento del prestatore per fruire degli stessi. (109) Nel caso dello spostamento del prestatore in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento, è opportuno prevedere tra questi due Stati membri un’assi- stenza reciproca che consenta al primo di procedere a veri- fiche, ispezioni e indagini su richiesta dello Stato membro di stabilimento o di effettuare di propria iniziativa tali veri- fiche se si tratta esclusivamente di constatazioni fattuali. (110) Non dovrebbe essere possibile agli Stati membri aggirare le norme stabilite nella presente direttiva, compresa la disposizione sulla libera prestazione di servizi, effettuando controlli, ispezioni o indagini che siano discriminatorie o sproporzionate. (1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dal- l’atto di adesione del 2003. 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 376/49

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(111) Le disposizioni della presente direttiva riguardanti lo scam- bio di informazioni sull’onorabilità dei prestatori dovreb- bero lasciare impregiudicate le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia di scambio di informazioni tra auto- rità degli Stati membri preposte all’applicazione della legge e di casellari giudiziari. (112) La cooperazione tra Stati membri richiede un sistema elet- tronico di informazione che funzioni correttamente per consentire alle autorità competenti di individuare agevol- mente i loro interlocutori negli altri Stati membri e comu- nicare in modo efficiente. (113) Occorre disporre che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggino le parti interessate ad elaborare codici di condotta a livello comunitario finaliz- zati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione. I codici di condotta devono rispettare il diritto comunitario e in particolare il diritto della concorrenza. Essi non dovrebbero essere incompatibili con le norme di deontologia professionale giuridicamente vincolanti negli Stati membri. (114) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali. Tali codici di condotta dovrebbero includere, a seconda della natura specifica di ogni professione, norme per le comunicazioni commerciali relative alle professioni rego- lamentate e norme deontologiche delle professioni rego- lamentate intese a garantire l’indipendenza, l’imparzialità e il segreto professionale. Dovrebbero inoltre essere inse- rite in tali codici di condotta le condizioni cui sono sog- gette le attività degli agenti immobiliari. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di accompagnamento per incoraggiare gli ordini, gli organismi e le associazioni pro- fessionali ad applicare a livello nazionale questi codici di condotta adottati a livello comunitario. (115) I codici di condotta a livello comunitario hanno lo scopo di fissare regole di condotta minime sono complementari ai requisiti di legge degli Stati membri. Essi non ostano, in conformità del diritto comunitario, a che gli Stati membri adottino con legge misure più rigorose, ovvero a che gli organismi o ordini professionali nazionali prevedano una maggiore tutela nei rispettivi codici nazionali di condotta. (116) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la sop- pressione degli ostacoli alla libertà di stabilimento dei pre- statori negli Stati membri e alla libera prestazione dei servizi fra Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell’azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trat- tato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (117) Le misure necessarie per l’attuazione della presente diret- tiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l’eser- cizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1), (118) Conformemente al paragrafo 34 dell’accordo interistitu- zionale «Legiferare meglio» (2), gli Stati membri sono inco- raggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possi- bile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto 1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicu- rando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi. 2. La presente direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d’interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi. 3. La presente direttiva non riguarda né l’abolizione di mono- poli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati mem- bri cui si applicano le regole comunitarie di concorrenza. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti. 4. La presente direttiva non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comu- nitario, volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media. (1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla deci- sione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). (2) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1. L 376/50 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006

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5. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. Tuttavia gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva. 6. La presente direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rap- porto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri appli- cano in conformità del diritto nazionale che rispetta il diritto comunitario. Parimenti, la presente direttiva non incide sulla nor- mativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale. 7. La presente direttiva non pregiudica l’esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto comunitario, né il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in confor- mità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario. Articolo 2 Campo di applicazione 1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da presta- tori stabiliti in uno Stato membro. 2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti: a) i servizi non economici d’interesse generale; b) i servizi finanziari quali l’attività bancaria, il credito, l’assicu- razione e la riassicurazione, le pensioni professionali o indi- viduali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, com- presi i servizi di cui all’allegato I della direttiva 2006/48/CE; c) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati in relazione alle materie discipli- nate dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE; d) i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi por- tuali, che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V del trattato CE; e) i servizi delle agenzie di lavoro interinale; f) i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a pre- scindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanzia- mento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata; g) i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmis- sione, e i servizi radiofonici; h) le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecu- niario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’az- zardo nei casinò e le scommesse; i) le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri di cui all’articolo 45 del trattato; j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone tempo- raneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associa- zioni caritative riconosciute come tali dallo Stato; k) i servizi privati di sicurezza; l) i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione. 3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale. Articolo 3 Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario 1. Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti spe- cifici dell’accesso ad un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali set- tori o professioni specifiche. Tra tali atti comunitari rientrano: a) la direttiva 96/71/CE; b) il regolamento (CEE) n. 1408/71; c) la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legi- slative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (1); d) la direttiva 2005/36/CE. 2. La presente direttiva non riguarda le norme di diritto inter- nazionale privato, in particolare quelle che disciplinano la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, ivi comprese quelle che garantiscono che i consumatori benefice- ranno della tutela riconosciuta loro dalla normativa sulla prote- zione dei consumatori vigente nel loro Stato membro. (1) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla diret- tiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60). 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 376/51

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3. Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme del trattato che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi. Articolo 4 Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «servizio»: qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 50 del trattato fornita normalmente dietro retribuzione; 2) «prestatore»: qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica di cui all’articolo 48 del trattato, stabilita in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio; 3) «destinatario»: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti conferitile da atti comu- nitari o qualsiasi persona giuridica, di cui all’articolo 48 del trattato, stabilita in uno Stato membro che, a scopo profes- sionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio; 4) «Stato membro di stabilimento»: lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato; 5) «stabilimento»: l’esercizio effettivo di un’attività economica di cui all’articolo 43 del trattato a tempo indeterminato da parte del prestatore, con un’infrastruttura stabile a partire dalla quale viene effettivamente svolta l’attività di presta- zione di servizi; 6) «regime di autorizzazione»: qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un’autorità competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa all’accesso ad un’attività di servizio o al suo esercizio; 7) «requisito»: qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite sta- bilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o ammini- strative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle prassi amministrative, dalle regole degli organismi e ordini professionali o dalle regole collettive di associazioni o organizzazioni professionali adottate nell’esercizio della propria autonomia giuridica; le norme stabilite dai contratti collettivi negoziati dalle parti sociali non sono considerate di per sé come requisiti ai sensi della presente direttiva; 8) «motivi imperativi d’interesse generale»: motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela del- l’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale; 9) «autorità competente»: qualsiasi organo o qualsiasi istitu- zione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le auto- rità amministrative, ivi compresi gli organi giurisdizionali che agiscono in tale veste, gli ordini professionali e le asso- ciazioni o organismi professionali che, nell’ambito della pro- pria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l’accesso alle attività di servizi o il loro esercizio; 10) «Stato membro nel quale è prestato il servizio»: lo Stato membro in cui il servizio è fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro; 11) «professione regolamentata»: un’attività professionale o un insieme di attività professionali ai sensi dell’articolo 3, para- grafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE; 12) «comunicazione commerciale»: qualsiasi forma di comunica- zione destinata a promuovere, direttamente o indiretta- mente, beni, servizi, o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di una persona che svolge un’attività commerciale, industriale o artigianale o che esercita una pro- fessione regolamentata. Non costituiscono, di per sé, comu- nicazioni commerciali le informazioni seguenti: a) le informazioni che permettono l’accesso diretto all’at- tività dell’impresa, dell’organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica, b) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all’imma- gine dell’impresa, dell’organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se for- nite in assenza di un corrispettivo economico. CAPO II SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 5 Semplificazione delle procedure 1. Gli Stati membri esaminano le procedure e le formalità rela- tive all’accesso ad un’attività di servizi ed al suo esercizio. Lad- dove le procedure e formalità esaminate ai sensi del presente paragrafo non sono sufficientemente semplici, gli Stati membri le semplificano. 2. La Commissione può stabilire formulari armonizzati a livello comunitario conformemente alla procedura di cui all’arti- colo 40, paragrafo 2. Tali formulari sono equivalenti ai certifi- cati, agli attestati e a tutti gli altri documenti richiesti ai prestatori. L 376/52 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006

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3. Gli Stati membri che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di ori- ginale, di copia conforme o di traduzione autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustifi- cate da motivi imperativi d’interesse generale, fra cui l’ordine pub- blico e la sicurezza. Il primo comma non pregiudica il diritto degli Stati membri di richiedere traduzioni non autenticate di documenti in una delle loro lingue ufficiali. 4. Il paragrafo 3 non si applica ai documenti cui fanno riferimento l’articolo 7, paragrafo 2 e l’articolo 50 della direttiva 2005/36/CE, gli articoli 45, paragrafo 3, 46, 49 e 50 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consi- glio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle proce- dure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), l’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (2), la direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società a monte dell’ar- ticolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli inte- ressi dei soci e dei terzi (3) e la undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (4). Articolo 6 Sportello unico 1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori possano espletare le procedure e le formalità seguenti, mediante i punti di contatto denominati sportelli unici: a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svol- gere le sue attività di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l’autorizzazione delle autorità competenti, ivi comprese le domande di inse- rimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad orga- nismi o ordini ovvero associazioni professionali; b) le domande di autorizzazione necessarie all’esercizio delle sue attività di servizi. 2. L’istituzione degli sportelli unici non pregiudica la riparti- zione di funzioni e competenze tra le autorità all’interno dei sistemi nazionali. Articolo 7 Diritto all’informazione 1. Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli sportelli unici i prestatori e i destinatari possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni seguenti: a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle proce- dure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle; b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità compe- tenti in materia di esercizio delle attività di servizi; c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai regi- stri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi; d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori; e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari pos- sono ottenere assistenza pratica. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i desti- natari possano beneficiare, su richiesta, dell’assistenza delle auto- rità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono general- mente interpretati ed applicati. Ove opportuno, tale assistenza include una semplice guida esplicativa. L’informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile. 3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l’assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, siano facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e siano aggiornate. 4. Gli Stati membri provvedono affinché gli sportelli unici e le autorità competenti rispondano con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informino senza indugio il richiedente. (1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28). (2) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata dall’Atto di ade- sione del 2003. (3) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13). (4) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36. 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 376/53

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5. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli sportelli unici a ren- dere accessibili le informazioni di cui al presente articolo in altre lingue comunitarie. Ciò non pregiudica la legislazione degli Stati membri in materia di impiego delle lingue. 6. L’obbligo, per le autorità competenti, di assistere i presta- tori e i destinatari non impone a tali autorità di prestare consu- lenza legale in singoli casi ma riguarda soltanto un’informazione generale sul modo in cui i requisiti sono di norma interpretati e applicati. Articolo 8 Procedure per via elettronica 1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure e le for- malità relative all’accesso ad un’attività di servizio e al suo eser- cizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità competenti. 2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l’esame fisico dell’idoneità o dell’integrità personale di quest’ul- timo o del suo personale responsabile. 3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’ar- ticolo 40, paragrafo 2, le modalità d’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo al fine di agevolare l’interoperabilità dei sistemi di informazione e l’uso di procedure per via elettronica fra Stati membri, tenendo conto di standard comuni stabiliti a livello comunitario. CAPO III LIBERTÀ DI STABILIMENTO DEI PRESTATORI SEZIONE 1 Autorizzazioni Articolo 9 Regimi di autorizzazione 1. Gli Stati membri possono subordinare l’accesso ad un’atti- vità di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei con- fronti del prestatore; b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale; c) l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un con- trollo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia. 2. Nella relazione prevista all’articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri indicano i propri regimi di autorizzazione e ne moti- vano la conformità al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati diretta- mente o indirettamente da altri strumenti comunitari. Articolo 10 Condizioni di rilascio dell’autorizzazione 1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario. 2. I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere: a) non discriminatori; b) giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; c) commisurati all’obiettivo di interesse generale; d) chiari e inequivocabili; e) oggettivi; f) resi pubblici preventivamente; g) trasparenti e accessibili. 3. Le condizioni di rilascio dell’autorizzazione relativa ad un nuovo stabilimento non rappresentano un doppione di requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, a quelli ai quali il prestatore è già assoggettato in un altro Stato membro o nello stesso Stato membro. I punti di contatto di cui all’articolo 28, paragrafo 2 e il prestatore assistono l’auto- rità competente fornendo le informazioni necessarie in merito a questi requisiti. 4. L’autorizzazione permette al prestatore di accedere all’atti- vità di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l’apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici, tranne nei casi in cui la necessità di un’autorizzazione specifica o di una limitazione dell’autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. 5. L’autorizzazione è concessa non appena da un adeguato esame risulti che le condizioni stabilite per ottenere l’autorizza- zione sono soddisfatte. L 376/54 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006

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6. Salvo nel caso del rilascio di un’autorizzazione, qualsiasi decisione delle autorità competenti, ivi compreso il diniego o il ritiro di un’autorizzazione deve essere motivata, e poter essere oggetto di un ricorso dinanzi a un tribunale o ad un’altra istanza di appello. 7. Il presente articolo non mette in discussione la ripartizione di competenze, a livello locale o regionale, delle autorità degli Stati membri che concedono tale autorizzazione. Articolo 11 Durata di validità dell’autorizzazione 1. L’autorizzazione rilasciata al prestatore non ha durata limi- tata, ad eccezione dei casi seguenti: a) l’autorizzazione prevede il rinnovo automatico o è esclusi- vamente soggetta al costante rispetto dei requisiti; b) il numero di autorizzazioni disponibili è limitato da un motivo imperativo di interesse generale; o c) una durata limitata è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. 2. Il paragrafo 1 non riguarda il termine massimo entro il quale il prestatore deve effettivamente cominciare la sua attività dopo aver ricevuto l’autorizzazione. 3. Gli Stati membri assoggettano un prestatore all’obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all’articolo 6 dei seguenti cambiamenti: a) l’apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di appli- cazione del regime di autorizzazione; b) i cambiamenti della sua situazione che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione. 4. Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di revocare le autorizzazioni qualora non siano più rispettate le condizioni di autorizzazione. Articolo 12 Selezione tra diversi candidati 1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la proce- dura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al presta- tore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami. 3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati mem- bri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipen- denti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salva- guardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario. Articolo 13 Procedure di autorizzazione 1. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sarà trattata con obiettività e imparzialità. 2. Le procedure e le formalità di autorizzazione non sono dis- suasive e non complicano o ritardano indebitamente la presta- zione del servizio. Esse devono essere facilmente accessibili e gli oneri che ne possono derivare per i richiedenti devono essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure di autorizza- zione e non essere superiori ai costi delle procedure. 3. Le procedure e le formalità di autorizzazione sono tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di rispo- sta ragionevole prestabilito e reso pubblico preventivamente. Il termine decorre solo dal momento in cui viene presentata tutta la documentazione. Qualora giustificato dalla complessità della questione il termine può essere prorogato una volta dall’autorità competente per un periodo limitato La proroga e la sua durata deve essere debitamente motivata e notificata al richiedente prima della scadenza del periodo iniziale. 4. In mancanza di risposta entro il termine stabilito o proro- gato conformemente al paragrafo 3 l’autorizzazione si considera rilasciata. Può tuttavia essere previsto un regime diverso se giu- stificato da un motivo imperativo di interesse generale, incluso un interesse legittimo di terzi. 5. Ogni domanda di autorizzazione è oggetto di una ricevuta inviata con la massima sollecitudine. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti: a) il termine di cui al paragrafo 3; b) i mezzi di ricorso previsti; 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 376/55

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c) laddove applicabile, la menzione che, in mancanza di rispo- sta entro il termine previsto, l’autorizzazione è considerata come concessa. 6. Qualora la domanda sia incompleta, i richiedenti sono informati quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti, nonché degli eventuali effetti sul termine di risposta di cui al paragrafo 3. 7. Qualora una domanda sia respinta in quanto non rispetta le procedure o le formalità necessarie, i richiedenti devono esserne informati il più presto possibile. SEZIONE 2 Requisiti vietati o soggetti a valutazione Articolo 14 Requisiti vietati Gli Stati membri non subordinano l’accesso ad un’attività di ser- vizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti: 1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull’ubi- cazione della sede legale, in particolare: a) il requisito della cittadinanza per il prestatore, il suo per- sonale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza; b) il requisito della residenza sul loro territorio per il pre- statore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza; 2) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di diversi Stati membri; 3) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l’ob- bligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale sul loro territorio o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale; 4) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l’energia; 5) l’applicazione caso per caso di una verifica di natura econo- mica che subordina il rilascio dell’autorizzazione alla prova dell’esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici poten- ziali o effettivi dell’attività o alla valutazione dell’adeguatezza dell’attività rispetto agli obiettivi di programmazione econo- mica stabiliti dall’autorità competente; tale divieto non con- cerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi impera- tivi d’interesse generale; 6) il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concor- renti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell’adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente; tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle sin- gole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico; 7) l’obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un’assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul ter- ritorio degli Stati membri in questione. Ciò non pregiudica la facoltà, per gli Stati membri, di esigere un’assicurazione o garanzie finanziarie in quanto tali come pure i requisiti rela- tivi alla partecipazione a un fondo collettivo di indennizzo, ad esempio per i membri di organismi o ordini o di organiz- zazioni professionali; 8) l’obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri degli Stati membri in questione o di aver in precedenza esercitato l’attività sul loro territorio per un determinato periodo. Articolo 15 Requisiti da valutare 1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuri- dico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affin- ché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legi- slative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni. 2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuri- dico subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti: a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in partico- lare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori; b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determi- nato statuto giuridico; c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società; L 376/56 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006

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d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l’accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura spe- cifica dell’attività; e) il divieto di disporre di più stabilimenti sullo stesso territo- rio nazionale; f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti; g) tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare; h) l’obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici. 3. Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al para- grafo 2 soddisfino le condizioni seguenti: a) non discriminazione: i requisiti non devono essere diretta- mente o indirettamente discriminatori in funzione della cit- tadinanza o, per quanto riguarda le società, dell’ubicazione della sede legale; b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo impera- tivo di interesse generale; c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alla legislazione riguar- dante i servizi d’interesse economico generale solo in quanto la loro applicazione non osti all’adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. 5. Nella relazione di valutazione reciproca di cui all’arti- colo 39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano quanto segue: a) i requisiti che intendono mantenere e le ragioni per le quali ritengono che tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3; b) i requisiti che sono stati soppressi o attenuati. 6. A decorrere dal 28 dicembre 2006 gli Stati membri pos- sono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. 7. Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e ammi- nistrative che prevedono i requisiti di cui al paragrafo 6, specifi- candone le motivazioni. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. La notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica, la Com- missione esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario e adotta, all’occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall’adot- tarle o di sopprimerle. Con la notifica di un progetto di disposizione di diritto interno ai sensi della direttiva 98/34/CE si soddisfa al tempo stesso l’ob- bligo di notifica previsto dalla presente direttiva. CAPO IV LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI SEZIONE 1 Libera prestazione di servizi e deroghe relative Articolo 16 Libera prestazione di servizi 1. Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di for- nire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti. Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un’attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio. Gli Stati membri non possono subordinare l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi: a) non discriminazione: i requisiti non possono essere diretta- mente o indirettamente discriminatori sulla base della nazio- nalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede, b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente, c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiun- gimento dell’obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo. 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 376/57

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2. Gli Stati membri non possono restringere la libera circola- zione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti: a) l’obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio; b) l’obbligo per il prestatore di ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l’iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, salvo i casi previ- sti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario; c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all’esecuzione delle prestazioni in questione; d) l’applicazione di un regime contrattuale particolare tra il pre- statore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente; e) l’obbligo per il prestatore di essere in possesso di un docu- mento di identità specifico per l’esercizio di un’attività di ser- vizi rilasciato dalle loro autorità competenti; f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicu- rezza sul posto di lavoro, relativi all’uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio; g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all’articolo 19. 3. Allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un’attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela del- l’ambiente, e in conformità del paragrafo 1. Allo stesso modo, a quello Stato membro non può essere impedito di applicare, con- formemente al diritto comunitario, le proprie norme in materia di condizioni di occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi. 4. Entro il 28 dicembre 2011 e previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello comunitario, la Commis- sione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una rela- zione sull’applicazione del presente articolo, in cui esamina la necessità di proporre misure di armonizzazione per le attività di servizi che rientrano nel campo d’applicazione della presente direttiva. Articolo 17 Ulteriori deroghe alla libera prestazione di servizi L’articolo 16 non si applica: 1) ai servizi di interesse economico generale forniti in un altro Stato membro, fra cui: a) nel settore postale, i servizi contemplati dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comu- nitari e il miglioramento della qualità del servizio (1); b) nel settore dell’energia elettrica, i servizi contemplati dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (2); c) nel settore del gas, i servizi contemplati dalla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (3); d) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle acque reflue; e) il trattamento dei rifiuti; 2) alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE; 3) alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, rela- tiva alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola- zione di tali dati (4); 4) alle materie disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE del Con- siglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effet- tivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (5); 5) alle attività di recupero giudiziario dei crediti; (1) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) (2) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/653/CE della Commissione (GU L 270 del 29.9.2006, pag. 72). (3) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57. (4) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003. (5) GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dal- l’Atto di adesione del 2003. L 376/58 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006

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6) alle materie disciplinate dal titolo II della direttiva 2005/36/CE, compresi i requisiti negli Stati membri dove il servizio è prestato che riservano un’attività ad una partico- lare professione; 7) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71; 8) per quanto riguarda le formalità amministrative relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle questioni disciplinate dalle disposizioni della direttiva 2004/38/CE, che stabiliscono le formalità amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità compe- tenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio; 9) per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro nell’ambito di una prestazione di servizi, alla possibilità per gli Stati membri di imporre l’ob- bligo di un visto o di un permesso di soggiorno ai cittadini di paesi terzi che non godono del regime di riconoscimento reciproco di cui all’articolo 21 della convenzione di applica- zione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, rela- tivo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (1), o alla possibilità di imporre ai cittadini di paesi terzi l’obbligo di presentarsi alle autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio al momento del loro ingresso o successivamente; 10) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le materie disci- plinate dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (2); 11) ai diritti d’autore e diritti connessi, ai diritti di cui alla diret- tiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semicondutto- ri (3) e alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (4) nonché ai diritti di proprietà industriale; 12) agli atti per i quali la legge richiede l’intervento di un notaio; 13) alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE del Par- lamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (5); 14) all’immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro; 15) alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non con- trattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtù delle norme di diritto internazionale privato. Articolo 18 Deroghe per casi individuali 1. In deroga all’articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza prevista all’articolo 35 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un’armonizzazione comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi; b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento in conformità delle sue disposizioni nazionali; c) lo Stato membro di stabilimento non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all’articolo 35, paragrafo 2; d) le misure sono proporzionate. 3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che permet- tono deroghe a detta libertà, previste in atti comunitari. SEZIONE 2 Diritti dei destinatari di servizi Articolo 19 Restrizioni vietate Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l’utilizzazione di un servizio fornito da un presta- tore stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti seguenti: a) l’obbligo di ottenere un’autorizzazione dalle loro autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse; (1) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18). (2) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1). (3) GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36. (4) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20. (5) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87. 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 376/59

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b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in ragione del luogo in cui il servizio è prestato. Articolo 20 Non discriminazione 1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazio- nalità o sul suo luogo di residenza. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni gene- rali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposi- zione del grande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condi- zioni d’accesso differenti allorché queste sono direttamente giu- stificate da criteri oggettivi. Articolo 21 Assistenza ai destinatari 1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere nello Stato membro in cui risiedono le seguenti informazioni: a) informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori; b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario; c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli spor- telli della rete dei centri europei dei consumatori, presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica. Se del caso, la consulenza delle autorità competenti include una semplice guida esplicativa. Le informazioni e l’assistenza sono fornite in modo chiaro e univoco, sono facilmente accessibili a distanza anche per via elettronica e sono tenute aggiornate. 2. Gli Stati membri possono affidare il compito di cui al para- grafo 1 agli sportelli unici o ad altri organismi quali i punti di contatto della rete dei centri europei dei consumatori, le associa- zioni di consumatori o i centri Euro Info. Gli Stati membri comunicano i nomi e gli indirizzi degli organi- smi designati alla Commissione, che li trasmette a tutti gli Stati membri. 3. In ottemperanza delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, l’or- ganismo interpellato dal destinatario si rivolge, se necessario, all’organismo pertinente dello Stato membro interessato. Que- st’ultimo comunica con la massima sollecitudine le informazioni richieste all’organismo richiedente, che le trasmette al destinata- rio. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assi- stano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione. Gli Stati membri, in collaborazione con la Com- missione, adottano le modalità pratiche necessarie all’attuazione del paragrafo 1. 4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, le misure d’applicazione dei para- grafi 1, 2 e 3 del presente articolo, precisando le modalità tecni- che degli scambi di informazioni fra organismi di Stati membri diversi e, in particolare, l’interoperabilità dei sistemi di informa- zione, tenendo conto delle norme comuni. CAPO V QUALITÀ DEI SERVIZI Articolo 22 Informazioni sui prestatori e sui loro servizi 1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti: a) il nome del prestatore, il suo status e forma giuridica, l’indi- rizzo postale al quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore direttamente e, se del caso, per via elettronica; b) ove il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale registro ed il numero di immatricolazione del prestatore o mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro; c) ove l’attività sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati dell’autorità competente o dello sportello unico; d) ove il prestatore eserciti un’attività soggetta all’IVA, il numero di identificazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1); (1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12). L 376/60 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006

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e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali o gli organismi affini presso i quali il presta- tore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata acquisita; f) le eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore; g) l’esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal pre- statore relative alla legge applicabile al contratto e/o alla giu- risdizione competente; h) l’esistenza di un’eventuale garanzia post vendita, non impo- sta dalla legge; i) il prezzo del servizio, laddove esso è predefinito dal presta- tore per un determinato tipo di servizio; j) le principali caratteristiche del servizio, se non già apparenti dal contesto; k) l’assicurazione o le garanzie di cui all’articolo 23, para- grafo 1, in particolare il nome e l’indirizzo dell’assicuratore o del garante e la copertura geografica. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1, a scelta del prestatore: a) siano comunicate dal prestatore di propria iniziativa; b) siano facilmente accessibili al destinatario sul luogo della pre- stazione del servizio o di stipula del contratto; c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore; d) figurino in tutti i documenti informativi che il prestatore for- nisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servi- zio offerto. 3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richie- sta del destinatario, comunichino le seguenti informazioni supplementari: a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un pre- ventivo sufficientemente dettagliato; b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferi- mento alle regole professionali in vigore nello Stato mem- bro di stabilimento e ai mezzi per prenderne visione; c) informazioni sulle loro attività multidisciplinari e sulle asso- ciazioni che sono direttamente collegate al servizio in que- stione, nonché sulle misure assunte per evitare conflitti di interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni docu- mento informativo nel quale i prestatori danno una descri- zione dettagliata dei loro servizi; d) gli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore è assog- gettato, nonché l’indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con un’indicazione delle ver- sioni linguistiche disponibili; e) se un prestatore è assoggettato a un codice di condotta o è membro di un’associazione commerciale o di un organismo o ordine professionale che prevede il ricorso ad un mecca- nismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie, infor- mazioni a questo riguardo. Il prestatore specifica in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extra- giudiziali di risoluzione delle controversie. 4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il prestatore è tenuto a fornire in conformità del presente capo siano rese disponibili o comunicate in modo chiaro e senza ambi- guità nonché in tempo utile prima della stipula del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima che il servizio sia prestato. 5. I requisiti in materia di informazione di cui al presente capo si aggiungono ai requisiti già previsti dal diritto comunitario e non ostano a che gli Stati membri impongano requisiti supple- mentari in materia di informazioni ai prestatori stabiliti sul loro territorio. 6. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, precisare il contenuto delle informa- zioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in funzione della specificità di talune attività e può precisare le modalità pra- tiche di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. Articolo 23 Assicurazioni e garanzie in caso di responsabilità professionale 1. Gli Stati membri possono provvedere affinché i prestatori i cui servizi presentano un rischio diretto e particolare per la salute o per la sicurezza del destinatario o di un terzo o per la sicu- rezza finanziaria del destinatario sottoscrivano un’assicurazione di responsabilità professionale commisurata alla natura e alla por- tata del rischio o forniscano una garanzia o prevedano altre disposizioni analoghe equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità. 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 376/61

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2. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non possono imporgli un’assicurazione di respon- sabilità professionale o una garanzia se è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicu- rati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusioni dalla copertura, in un altro Stato membro in cui è già stabilito. Qua- lora l’equivalenza sia solo parziale, gli Stati membri possono esi- gere una garanzia complementare per gli aspetti non ancora coperti. Quando uno Stato membro richiede ai prestatori di servizi stabi- liti sul suo territorio di sottoscrivere un’assicurazione di respon- sabilità professionale o altra garanzia, detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un attestato dell’esistenza di tale assicura- zione rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro. 3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull’applicabilità dei regimi di assicurazione o di garanzia professionale previsti in altri stru- menti comunitari. 4. Nell’ambito dell’applicazione del paragrafo 1, la Commis- sione può stabilire un elenco dei servizi che presentano le carat- teristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 40, paragrafo 2. La Commissione può inoltre adottare misure intese a emendare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola con la fissazione di criteri comuni per definire il carattere appro- priato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell’as- sicurazione o delle garanzie precisate al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3. 5. Ai fini del presente articolo, per — «rischio diretto e particolare» s’intende un rischio derivante direttamente dalla prestazione del servizio; — «salute e sicurezza» s’intende, in relazione a un destinatario o a terzi, la prevenzione del decesso o di gravi danni corporali; — «sicurezza finanziaria» s’intende, in relazione a un destinata- rio, la prevenzione di perdite significative di denaro o del valore di un bene; — «assicurazione di responsabilità professionale» s’intende l’as- sicurazione sottoscritta da un prestatore con riguardo alle potenziali responsabilità nei confronti dei destinatari e, se del caso, di terzi, derivanti dalla prestazione del servizio. Articolo 24 Comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate 1. Gli Stati membri sopprimono tutti i divieti totali in mate- ria di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che emanano dalle professioni regolamentate ottem- perino alle regole professionali, in conformità del diritto comu- nitario, riguardanti, in particolare, l’indipendenza, la dignità e l’integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole profes- sionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discri- minatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate. Articolo 25 Attività multidisciplinari 1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusiva- mente una determinata attività specifica o che limitino l’eserci- zio, congiunto o in associazione, di attività diverse. Tuttavia, tali requisiti possono essere imposti ai prestatori seguenti: a) le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giu- stificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità; b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omo- logazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l’indipendenza e l’imparzialità. 2. Quando le attività multidisciplinari tra i prestatori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono autorizzate, gli Stati membri provvedono affinché: a) siano evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività; b) siano garantite l’indipendenza e l’imparzialità che talune atti- vità richiedono; c) le regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività siano compatibili tra loro, soprattutto in materia di segreto professionale. 3. Nella relazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano i prestatori soggetti ai requisiti di cui al para- grafo 1 del presente articolo, il contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li ritengono giustificati. L 376/62 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006

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Articolo 26 Politica in materia di qualità dei servizi 1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare: a) facendo certificare o valutare le loro attività da organismi indipendenti o accreditati; b) elaborando una carta di qualità propria o aderendo alle carte o ai marchi di qualità messi a punto da organismi e ordini professionali a livello comunitario. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul significato di taluni marchi e sui criteri di attribuzione dei mar- chi e di altri attestati di qualità relativi ai servizi siano facilmente accessibili ai prestatori e ai destinatari. 3. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli ordini professionali, le camere di commercio e artigianato e le associazioni dei consumatori negli Stati membri a collaborare a livello comunitario per promuovere la qualità dei servizi, in par- ticolare facilitando il riconoscimento della qualità dei prestatori. 4. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare lo sviluppo della comunicazione critica, in particolare da parte delle associazioni dei consumatori, relativa alle qualità e ai difetti dei servizi, in particolare lo sviluppo a livello comunitario di prove o collaudi comparativi e della comunicazione dei loro risultati. 5. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l’informazione del destinatario e la qualità dei servizi. Articolo 27 Risoluzione delle controversie 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali neces- sari affinché i prestatori forniscano i propri dati, in particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, com- presi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presen- tare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coin- cide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al primo comma con la massima sollecitudine e diano prova di buona volontà per trovare soluzioni soddisfacenti. 2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali neces- sari affinché i prestatori siano tenuti a provare che gli obblighi di informazione previsti dalla presente direttiva sono rispettati e che le informazioni sono esatte. 3. Qualora per ottemperare ad una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, gli Stati membri riconoscono le garanzie equivalenti costituite presso un istituto di credito o un assicuratore stabilito in un altro Stato membro. L’istituto di credito deve essere autorizzato in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2006/48/CE e l’assicuratore autorizzato, come appropriato, ai sensi della prima direttiva 73/239/CEE del Con- siglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposi- zioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicu- razione sulla vita (1) in materia di accesso e di esercizio dell’assi- curazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (2). 4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali neces- sari affinché i prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un’associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extra- giudiziario, ne informino il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indichino in che modo è possibile reperire informa- zioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo. CAPO VI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 28 Mutua assistenza - Obblighi generali 1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si ado- perano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi. 2. Ai fini del presente capo, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto comunicandone i dati agli altri Stati mem- bri e alla Commissione. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente l’elenco dei punti di contatto. (1) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1). (2) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE. 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 376/63

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3. Le richieste di informazioni e le richieste di effettuare veri- fiche, ispezioni e indagini a titolo del presente capo sono debita- mente motivate, in particolare specificando la ragione della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate solo in rela- zione alla questione per cui sono state richieste. 4. Qualora ricevano una richiesta di assistenza dalle autorità competenti di un altro Stato membro, gli Stati membri provve- dono affinché i prestatori stabiliti sul loro territorio comunichino alle loro autorità competenti tutte le informazioni necessarie al controllo delle loro attività in conformità della legislazione nazionale. 5. Qualora insorgano difficoltà nel soddisfare una richiesta di informazioni o nell’effettuare verifiche, ispezioni o indagini, gli Stati membri in causa avvertono sollecitamente lo Stato mem- bro richiedente al fine di trovare una soluzione. 6. Gli Stati membri forniscono al più presto e per via elettro- nica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. 7. Gli Stati membri provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle auto- rità competenti sul loro territorio siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità omologhe degli altri Stati membri. 8. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informa- zioni su casi in cui altri Stati membri non assolvono ai loro obbli- ghi di mutua assistenza. Laddove necessario, la Commissione prende misure appropriate, comprese quelle di cui all’arti- colo 226 del trattato, per assicurare che gli Stati membri in que- stione assolvano ai loro obblighi di mutua assistenza. La Commissione informa periodicamente gli Stati membri circa il funzionamento delle disposizioni relative alla mutua assistenza. Articolo 29 Mutua assistenza - Obblighi generali per lo Stato membro di stabilimento 1. Per quanto riguarda i prestatori che forniscono servizi in un altro Stato membro, lo Stato membro di stabilimento forni- sce le informazioni sui prestatori stabiliti sul suo territorio richie- ste da un altro Stato membro, in particolare la conferma del loro stabilimento sul suo territorio e del fatto che, a quanto gli risulta, essi non vi esercitano attività in modo illegale. 2. Lo Stato membro di stabilimento procede alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informa quest’ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. In tale contesto le autorità competenti intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nei rispettivi Stati membri. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta di un altro Stato membro. 3. Qualora venga a conoscenza di comportamenti o atti pre- cisi di un prestatore stabilito sul suo territorio che presta servizi in altri Stati membri che, a sua conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente, lo Stato membro di stabilimento ne informa al più presto gli altri Stati membri e la Commissione. Articolo 30 Controllo da parte dello Stato membro di stabilimento in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro 1. Nei casi non contemplati dall’articolo 31, paragrafo 1, lo Stato membro di stabilimento controlla il rispetto dei suoi requi- siti in conformità dei poteri di sorveglianza previsti dal suo ordi- namento nazionale, in particolare mediante misure di controllo sul luogo di stabilimento del prestatore. 2. Lo Stato membro di stabilimento non può omettere di adottare misure di controllo o di esecuzione sul proprio territo- rio per il motivo che il servizio è stato prestato o ha causato danni in un altro Stato membro. 3. L’obbligo di cui al paragrafo 1 non comporta il dovere per lo Stato membro di stabilimento di effettuare verifiche e con- trolli fattuali nel territorio dello Stato membro in cui è prestato il servizio. Tali verifiche e controlli sono effettuati dalle autorità dello Stato membro in cui il prestatore svolge temporaneamente la sua attività, su richiesta delle autorità dello Stato membro di stabilimento, in conformità dell’articolo 31. Articolo 31 Controllo da parte dello Stato membro in cui è prestato il servizio in caso di spostamento temporaneo del prestatore 1. Per quanto riguarda i requisiti nazionali che possono essere imposti in base all’articolo 16 o 17, lo Stato membro in cui è prestato il servizio è responsabile del controllo sull’attività del prestatore sul suo territorio. In conformità del diritto comunita- rio, lo Stato membro in cui è prestato il servizio: a) adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda l’accesso a un’attività di servizi sul proprio territorio e il suo esercizio; L 376/64 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006

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b) procede alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per con- trollare il servizio prestato. 2. Per quanto riguarda i requisiti diversi da quelli di cui al para- grafo 1, nel caso in cui un prestatore si sposti temporaneamente in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro partecipano al controllo del prestatore conformemente ai paragrafi 3 e 4. 3. Su richiesta dello Stato membro di stabilimento, le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio pro- cedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per assicu- rare un efficace controllo da parte dello Stato membro di stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro attri- buite nel loro Stato membro. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta dello Stato membro di stabilimento. 4. Di loro iniziativa, le autorità competenti dello Stato mem- bro in cui è prestato il servizio possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché queste non siano discrimi- natorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate. Articolo 32 Meccanismo di allerta 1. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di circo- stanze o fatti precisi gravi riguardanti un’attività di servizi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicu- rezza delle persone o all’ambiente nel suo territorio o nel territo- rio di altri Stati membri, ne informa al più presto lo Stato membro di stabilimento, gli altri Stati membri interessati e la Commissione. 2. La Commissione promuove la creazione di una rete euro- pea delle autorità degli Stati membri e vi partecipa, ai fini dell’ap- plicazione delle disposizioni del paragrafo 1. 3. La Commissione adotta e aggiorna regolarmente, confor- memente alla procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, norme dettagliate concernenti la gestione della rete di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Articolo 33 Informazioni sull’onorabilità dei prestatori 1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un’autorità competente di un altro Stato membro, conformemente al loro diritto nazionale, le informazioni relative alle azioni disciplinari o amministrative promosse o alle sanzioni penali irrogate e alle decisioni relative all’insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle loro autorità competenti nei confronti di un presta- tore che siano direttamente pertinenti alla competenza del pre- statore o alla sua affidabilità professionale. Lo Stato membro che comunica tali informazioni ne informa il prestatore interessato. Una richiesta effettuata a norma del primo comma deve essere debitamente sostanziata, in particolare per quanto riguarda i motivi della richiesta d’informazione. 2. Le sanzioni e le azioni di cui al paragrafo 1 sono comuni- cate solo se è stata assunta una decisione definitiva. Riguardo alle altre decisioni esecutorie di cui al paragrafo 1, lo Stato membro che comunica le informazioni precisa se si tratta di una deci- sione definitiva o se è stato presentato un ricorso contro la deci- sione in causa, nel qual caso lo Stato membro in questione è tenuto a indicare la data alla quale si prevede che sia pronun- ciata la decisione sul ricorso. Esso precisa inoltre le disposizioni di diritto interno conforme- mente alle quali il prestatore è stato condannato o sanzionato. 3. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2 devono essere applicati nel rispetto delle regole in materia di comunicazione dei dati perso- nali e dei diritti garantiti nello Stato membro in questione alle persone che subiscono condanne o sanzioni, anche da parte degli organismi o ordini professionali. Ogni informazione in questione che sia pubblica deve essere accessibile ai consumatori. Articolo 34 Misure di accompagnamento 1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri tenendo conto dei sistemi di informazione esistenti. 2. Gli Stati membri, con l’assistenza della Commissione, adot- tano misure di accompagnamento per agevolare lo scambio di funzionari incaricati di dare esecuzione alla mutua assistenza e la formazione dei funzionari stessi, compresa la formazione lin- guistica e quella informatica. 3. La Commissione valuta la necessità di istituire un pro- gramma pluriennale per organizzare i pertinenti scambi di fun- zionari e la formazione. Articolo 35 Mutua assistenza in caso di deroghe caso per caso 1. Qualora uno Stato membro intenda assumere una misura conformemente all’articolo 18, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiudizio delle procedure giudiziarie, compresi i procedimenti e gli atti prelimi- nari compiuti nel quadro di un’indagine penale. 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 376/65

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2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro di stabilimento di assumere misure nei confronti del prestatore, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e sulle circostanze della fattispecie. Lo Stato membro di stabilimento verifica con la massima solle- citudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività e accerta i fatti all’origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure assunte o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata assunta alcuna misura. 3. Dopo la comunicazione dello Stato membro di stabili- mento di cui al paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti: a) le ragioni per le quali ritiene che le misure assunte o previ- ste dallo Stato membro di stabilimento siano insufficienti; b) le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede di assumere rispettino le condizioni di cui all’articolo 18. 4. Le misure possono essere assunte solo allo scadere di quin- dici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 3. 5. Senza pregiudizio della facoltà, per lo Stato membro che ha presentato la richiesta, di assumere le misure in questione allo scadere del termine di cui al paragrafo 4, la Commissione esa- mina al più presto la compatibilità delle misure notificate con il diritto comunitario. Qualora giunga alla conclusione che la misura è incompatibile con il diritto comunitario, la Commissione adotta una decisione in cui chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall’assu- mere le misure proposte o di sospendere con urgenza le misure assunte. 6. In caso di urgenza, lo Stato membro che intende assumere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima solleci- tudine alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento, specificando i motivi che giustificano l’urgenza. Articolo 36 Misure di esecuzione Le misure intese a modificare gli elementi non essenziali del pre- sente capo integrandolo con la precisazione dei termini di cui agli articoli 28 e 35 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3.. La Commissione adotta inoltre le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettro- nica fra Stati membri, e in particolare le disposizioni sull’intero- perabilità dei sistemi di informazione, secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2. CAPO VII PROGRAMMA DI CONVERGENZA Articolo 37 Codici di condotta a livello comunitario 1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l’ela- borazione di codici di condotta a livello comunitario, special- mente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali, intesi ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi o lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica. Articolo 38 Armonizzazione complementare La Commissione esamina, entro il 28 dicembre 2010, la possibi- lità di presentare proposte di misure d’armonizzazione sulle seguenti questioni: a) l’accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti; b) i servizi privati di sicurezza e trasporto di denaro contante e valori. Articolo 39 Valutazione reciproca 1. Entro il 28 dicembre 2009, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione contenente le informazioni di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi di autorizzazione; b) articolo 15, paragrafo 5, relativo ai requisiti da valutare; c) articolo 25, paragrafo 3, relativo alle attività multidisciplinari. L 376/66 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006

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2. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli Stati membri che, entro un termine di sei mesi dalla rice- zione, comunicano le loro osservazioni su ciascuna relazione. Entro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interes- sate su tali relazioni. 3. La Commissione trasmette le relazioni e le osservazioni degli Stati membri al comitato di cui all’articolo 40, paragrafo 1, che può formulare osservazioni. 4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Com- missione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 dicembre 2010, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte di iniziative supplementari. 5. Entro il 28 dicembre 2009, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui requisiti nazionali la cui applicazione potrebbe rientrare nell’articolo 16, paragrafo 1, terzo comma e paragrafo 3, prima frase, specificando i motivi per cui ritengono che l’applicazione di detti requisiti sia con- forme ai criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, terzo comma e all’articolo 16, paragrafo 3, prima frase. Successivamente, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche dei requisiti, inclusi i nuovi requisiti, di cui sopra specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali requisiti agli altri Stati membri. La comunicazione non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione. La Commissione fornisce successiva- mente, su base annuale, analisi e orientamenti in materia di appli- cazione di tali disposizioni nel contesto della presente direttiva. Articolo 40 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 di tale decisione. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ar- ticolo 8 della stessa. Articolo 41 Clausola di revisione Entro il 28 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sull’applicazione della presente direttiva. Con- formemente all’articolo 16, paragrafo 4, la relazione tratta in par- ticolare l’applicazione dell’articolo 16. Essa esamina inoltre se siano necessarie ulteriori misure per le materie escluse dal campo di applicazione della presente direttiva. La relazione è accompa- gnata, se del caso, da proposte intese a modificare la presente direttiva al fine di completare il mercato interno dei servizi. Articolo 42 Modifica della direttiva 98/27/CE Nell’allegato della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti ini- bitori a tutela degli interessi dei consumatori (1), è aggiunto il seguente punto: «13. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).». Articolo 43 Protezione dei dati personali L’attuazione e l’applicazione della presente direttiva e, in partico- lare, delle disposizioni relative al controllo, ottemperano alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 44 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legisla- tive, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 28 dicembre 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste con- tengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. (1) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE. 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 376/67

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2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 45 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pub- blicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 46 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006. Per il Parlamento europeo Il presidente J. BORRELL FONTELLES Per il Consiglio Il presidente M. PEKKARINEN L 376/68 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006

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