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Normativa demano marittimo/PGIZC 2022/2022-08-08_PianoGIZCAggLug2022_2di5_ParteB-NTA.md
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2022 08 08 PianoGIZCAggLug2022 2di5 ParteB NTA

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2022-08-08_PianoGIZCAggLug2022_2di5_ParteB-NTA

Pagine: 28


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REGIONE MARCHE

Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile

DIREZIONE AMBIENTE E RISORSE IDRICHE

PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE (Piano GIZC) B) Norme tecniche di attuazione (NTA)

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REGIONE MARCHE - Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC) B. Norme tecniche di attuazione (NTA)

177 B.1. Premessa

Le presenti NTA in aggiornamento sono costituite da n. 28 articoli raggruppati in quattro Titoli: Titoli I - Disposizioni generali; Titoli II - Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo; Titoli III - Fascia di rispetto; Titoli IV - Effetti e validità del Piano.

Il Titolo I (Disposizioni generali) è composto da n. 6 articoli che in linea generale ricalcano, con alcune integrazioni, quelli del vecchio Piano. In questo caso la novità è rappresentata dall’art. 3 (Definizioni); lo stesso elenca e descrive elementi importanti e nuovi che vengono spesso richiamati nel corso della stesura delle NTA tra cui, ad esempio, quello della c.d. “fascia di rispetto”, del “transetto”, dell’ “opera stagionale” ed altri di minore rilevanza.

Il Titolo II (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo) curato in particolare dalla “P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche”, è composto da n. 13 articoli, dal n. 7 al n. 19; anche in questo caso la struttura ricalca quasi integralmente quella del vecchio Piano ad eccezione degli articoli 13 (Piani particolareggiati di spiaggia), 14 (Concessioni demaniali) e 15 (Spiagge libere) per i quali si sono applicati dei correttivi. Tali modifiche sono state inserite alla luce delle precedenti esperienze e delle sopravvenute normative in materia di sicurezza e salvaguardia generale che vengono integrate per quanto attiene appunto l’utilizzo e l’occupazione del Demanio marittimo introducendo, in particolare, nell’articolo 15 la possibilità di offrire dei servizi essenziali anche sulle spiagge libere e assicurandone al contempo la cura. Con l’articolo 17 si è inteso porre maggiore attenzione alla accessibilità e fruibilità delle spiagge sia libere che in concessione.

Il Titolo III (Fascia di rispetto) è composto da n. 6 articoli, dal n. 20 al n. 25. Tale Titolo, come evidenziato fin dal primo incontro con i Comuni costieri, rappresenta la vera novità delle nuove norme. Gli articoli disciplinano la c.d. “Fascia di rispetto” che ingloba varie zone litoranee già normativamente definite ed in parte regolamentate: il demanio marittimo, le aree inondabili secondo la direttiva alluvioni e il protocollo del Mediterraneo.

Il Titolo IV (Effetti e validità del piano) è composto da n. 3 articoli, dal n. 26 al n. 28. Tale Titolo contiene le disposizioni finali e transitorie sull’adeguamento al Piano GIZC dei Piani particolareggiati di spiaggia e degli strumenti urbanistici, di pianificazione e di programmazione, nonché i termini di validità e aggiornamento previsti.

Nella disciplina della “Fascia di rispetto” si è tenuto conto della Mozione n. 366 del 14 maggio 2018, approvata all’uninimità dall’Assemble Legislativa, descritta ampiamente nella sezione A Quadro normativo di riferimento/Normativa regionale, che IMPEGNA la Giunta regionale: • a predisporre quanto prima uno strumento normativo in materia di governo del territorio che garantisca un’immediata tutela della costa da ulteriore consumo del suolo; • ad impostare una politica pluriennale di tutela dell’ambiente costiero-marino che lo preservi da inappropriati interventi artificiali e dalle conseguenze naturali di essi: erosione, dissesto idrogeologico, inquinamento delle acque.

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178 Gli effetti di tale disciplina si rispecchiano ovviamente sui delicati assetti urbanistici della fascia litoranea in parte ormai consolidati; alcuni aspetti si riflettono anche su alcuni articoli del Titolo II. I principi generali e alcune proposte innovative sia del Titolo II che del Titolo III sono: • i manufatti esistenti ricadenti in aree allagabili non vengono interessati dal Titolo III in termini di limitazioni agli usi consentiti; • nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione o di interventi pesanti sulle strutture, è prevista una distinzione: per i manufatti civili la delocalizzazione è condizionata alla disponibilità di risorse e/o incentivi; per i manufatti adibiti ad attività turistico-ricreative per stabilimento balneare si prevedono interventi che tendono a minimizzare l’impatto; • per gli ampliamenti di attività turistiche si prevede la stagionalità o la minimizzazione dell’impatto sull’equilibrio idrodinamico del litorale; • le nuove costruzioni per attività turistiche prevedono anche interventi a carattere stagionale; • il concessionario di stabilimento balneare a carattere stagionale viene incentivato in termini di superficie demaniale sfruttabile;

All’interno della “Fascia di rispetto” gli interventi sono disciplinati in conformità ai principi generali della conservazione e valorizzazione del patrimonio costruito, nel rispetto della normativa in materia vigente (DM 1444/1968, DPR 380/2001), con l’obiettivo di dare piena autonomia alle singole amministrazioni proponenti nella valutazione della compatibilità delle trasformazioni previste e al contempo di minimizzare l’interferenza con l’equilibrio idrodinamico del litorale. La normativa prescrittiva risulta pertanto graduata in base alla localizzazione, alla destinazione d’uso, alla natura dell’intervento edilizio previsto e solo in alcuni puntuali casi, individuati anche sulla base dell’esperienza maturata nel piano di prima generazione del 2005, è previsto il parere obbligatorio e vincolante della struttura tecnica regionale competente in materia. Sono previste agevolazioni e deroghe per stabilimenti balneari “virtuosi”.

Durante la fase di revisione del precedente Piano costa del 2005 e dalle analisi effettuate per la redazione del nuovo Piano GIZC, sono emerse alcune criticità, in determinati tratti di litorale, legate all'interferenza di alcuni manufatti con la dinamica costiera, giudicati oggi particolarmente esposti e vulnerabili. Il Piano ha quindi individuato nella cartografia dell’elaborato d) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA le aree con opere e/o manufatti che, per le particolari condizioni di rischio dovuto alle specifiche caratteristiche di esposizione e/o vulnerabilità, non risultano efficacemente difendibili o che, per la presenza di opere influenti sulla dinamica costiera, possono determinare grave danno alle aree limitrofe. Per tali aree si sono previste nelle Norme Tecniche di Attuazione specifiche misure di incentivo alla delocalizzazione delle opere e/o manufatti al di fuori della “fascia di rispetto”. Le NTA prevedono inoltre medesimi incentivi anche per interventi su manufatti esistenti all'interno della "zona dei 100 metri" che coinvolgono più del 50% delle strutture portanti o comportano la “demolizione con ricostruzione”; in tali casi il manufatto dovrà essere delocalizzato al di fuori della “Fascia di rispetto” qualora vengano attuate le condizioni e modalità previste nelle stesse NTA. Va comunque sottolineato che il Piano incentiva, senza obbligare, la delocalizzazione e i soggetti interessati possono anche scegliere di non usufruire delle predette incentivazioni;

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179 in tal caso verrà richiesta agli stessi formale manleva per la pubblica amministrazione da ogni azione legale derivante dalla scelta di non delocalizzare.

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180 TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Obiettivi del Piano GIZC

  1. Il Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (di seguito Piano GIZC) definisce gli

obiettivi, le azioni e gli interventi di: a) ripascimento e difesa del litorale dall’erosione marina; b) ottimizzazione delle opere marittime a difesa della linea ferroviaria, anche attraverso il riuso dei tratti di scogliera relitta; c) armonizzazione della fruizione pubblica con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera; d) tutela e valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa aventi valore paesistico, naturalistico ed ambientale; e) rinaturalizzazione di tratti di litorale; f) monitoraggio delle dinamiche litoranee, delle acque e dell’ecosistema terreste e marino; g) coordinamento con le Regioni limitrofe; h) gestione della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE del 23/10/2007 - Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 288/27 del 06/11/2007; i) gestione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (Protocollo GIZC) di cui alla Decisione del Consiglio Europeo n. 2009/89/CE del 4 dicembre 2008 così come disposta dal successivo art. 28.

  1. Il Piano GIZC prende in considerazione gli effetti dei cambiamenti meteo-climatici in

corso che impongono misure di breve periodo finalizzate a garantire una immediata tutela della costa da ulteriore consumo di suolo e di lungo periodo finalizzate alla riduzione della vulnerabilità e all’aumento della resilienza della fascia costiera.

Art. 2 - Struttura del Piano GIZC

  1. Il Piano GIZC è composto dai seguenti elaborati:

A. RELAZIONE GENERALE (e relativi allegati); B. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) che contengono altresì al Titolo II, come previsto dall’art. 1, comma 2, della L.R. 15/2004, il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo; C. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI (e relativi allegati); D. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (e relativi allegati).

Art. 3 - Definizioni Ai fini del presente articolo si definiscono:

  1. “Fascia di rispetto”31 (di cui agli elaborati grafici delle parti C e D), a partire dalla linea di

battigia, l’area che racchiude le seguenti zone litoranee: a) il demanio marittimo;

31 La definizione della “fascia di rispetto” è mutuata dalle “Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici” marzo 2017 versione 07.03 http://www.erosionecostiera.isprambiente.it/ 2 Così come meglio definito nelle “Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici” a pag. 58/309. 3 Così come meglio definito nelle “Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici” a pag. 58/309.

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181 b) la “zona dei 30 metri” dal demanio marittimo così come definito dall’art.55 del Codice della Navigazione (CdN); c) la “zona del Tr20”, la “zona del Tr100” e parte della “zona del Tr>100” di cui alla direttiva alluvioni 2007/60/CE – D.Lgs.vo 49/2010; d) la “zona dei 100 metri” di cui all’art.8 del Protocollo del Mediterraneo, definita dal presente Piano GIZC.

  1. “Unità Fisiografica Costiera Secondaria (UFCS)”2 il tratto di costa, sotteso a uno o più

bacini idrografici, identificabile in base a specificità morfologiche, idrografiche ed infrastrutturali, che lo contraddistinguono rispetto ai tratti contigui.

  1. “Unità Gestionale Costiera (UGC)”3, il tratto di costa identificabile in base a specifiche

caratteristiche geomorfologiche, sedimentologiche e idrodinamiche i cui limiti possono essere costituiti, oltre che da opere marittime interferenti di medie dimensioni o da elementi morfologici naturali, anche da punti singolari di trasporto solido che risultino accertati e fissi.

  1. “Transetto”, il tratto minimo di litorale sulla base del quale la Regione Marche ha

suddiviso l’intera fascia costiera, senza soluzione di continuità, su cui monitora costantemente l’avanzamento/arretramento della linea di costa e l’assetto fisico della spiaggia emersa e sommersa, attraverso analisi granulometriche e topo-batimetriche. I transetti, numerati progressivamente da nord a sud, risultano in n. di 782, delimitati da n. 783 sezioni.

  1. “Dividente demaniale”, la linea riportata nel SID (Sistema Informativo del Demanio del

marittimo) che delimita le aree demaniali marittime.

  1. Per quanto riguarda le opere e/o manufatti si definiscono:

a) “Di difficile sgombero” (art.3, c.1, lett.e, DPR 380/01, ad eccezione della lett. e.5): qualsiasi opera e/o manufatto costruiti con il sistema tradizionale in muratura o in cemento armato o con sistema misto o con elementi di prefabbricazione la cui rimozione comporti la distruzione del manufatto; b) “Di facile sgombero” (art.3, c.1, lett. e.5, DPR 380/01): qualsiasi opera e/o manufatto realizzati con il montaggio di parti elementari costituite da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con o senza muri di tamponamento, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione che in elevazione, con tecnologie prefabbricate. Tali opere possono essere ricostruite altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale; c) “Semi-stagionale” (art.3, c.1, lett. e.5, DPR 380/01) qualsiasi opera e/o manufatto amovibile presente solamente dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno e quindi completamente rimossa/o al di fuori di tale periodo, ad eccezione delle opere di fondazione e delle infrastrutture a rete/sottoservizi che potranno rimanere in sito. Tali opere e infrastrutture devono comunque risultare di facile sgombero come definito alla precedente lett. b); d) “Stagionale” (art.3, c.1, lett. e.5, DPR 380/01) qualsiasi opera e/o manufatto amovibile, comprese le eventuali opere di fondazione, presente solamente dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno e quindi completamente rimossa/o al di fuori di tale periodo.

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  1. “Stabilimento balneare”, così come definito dall’art.30 della L.R. n°9/2006 e che esercita

l’attività di cui alla lett.a) dell’articolo 01, comma 1 del D.L. 5/10/93, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.494/1993;

  1. “Stabilimento balneare a carattere stagionale”, lo stabilimento balneare che rimuove

completamente ogni opera e/o manufatto, comprese le opere di fondazione e infrastrutture a rete/sottoservizi, al termine del periodo fissato dal comma 6 e rimette in pristino l’area oggetto di concessione.

  1. “Tettoia” e “Portico”, così come definiti dall’intesa del 20 ottobre 2016 di cui alla GU n.

268 del 16/11/2016. Entrambi dovranno comunque risultare di facile sgombero, stagionali o semi-stagionali; la tettoia dovrà essere aperta verso l'esterno su tutto il perimetro, il portico dovrà essere aperto all’esterno su tre lati.

  1. “Spiaggia libera”, area demaniale marittima comprensiva dello specchio acqueo

antistante, sulla quale non vengono rilasciati titoli concessori, disponibile liberamente e gratuitamente all’uso pubblico in modo continuato.

  1. “Minimizzazione dell’interferenza con l’equilibrio idrodinamico del litorale” (es.

costruzione su “pilotis”) di cui al successivo art.22, all’interno dei perimetri Tr20, Tr100 e Tr>100. In riferimento alla quota del piano di calpestio Qc dei manufatti, la minimizzazione è così definita e graduata: a) Minimizzazione alta (eventi estremi, Tr>100), Qc ≥ +3,20 metri s.l.m.m.: a.1 Adeguamento alla quota Qc: Non obbligatorio; a.2 Sicurezza: elevata, manufatti sempre fruibili; a.3 Incentivi di cui all’art.24 comma 2: 100%. b) Minimizzazione media (alluvioni poco frequenti, Tr100), Qc ≥ +2,45 metri s.l.m.m.: b.1 Adeguamento alla quota Qc: Non obbligatorio; b.2 Sicurezza: media, manufatti non fruibili in caso di emissione di avviso di condizioni meteo avverse per mare (http://www.regione.marche.it/Regione- Utile/Protezione-Civile/Previsione-e-Monitoraggio/Avvisi); b.3 Incentivi di cui all’art.24 comma 2: 50%. c) Minimizzazione bassa (alluvioni frequenti, Tr20), Qc ≥ +1,80 metri s.l.m.m.: c.1 Adeguamento alla quota Qc: Obbligatorio; c.2 Sicurezza: bassa, manufatti fruibili dal 1° aprile al 30 settembre e non fruibili in caso di emissione di avviso di condizioni meteo avverse per mare (http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Previsione-e- Monitoraggio/Avvisi); c.3 Incentivi di cui all’art.24 comma 2: 0%.

Art. 4 - Opere di difesa della costa

  1. Le opere di difesa della costa hanno ad oggetto:

a) la protezione degli abitati e delle infrastrutture in ambito litoraneo; b) il contenimento dei processi erosivi e la ricostituzione delle spiagge anche attraverso ripascimenti artificiali; c) la rinaturalizzazione della fascia costiera, la tutela e la ricostituzione della duna litoranea, nelle sue componenti abiotiche e biotiche autoctone.

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  1. Le tipologie prevalenti di opere di difesa della costa, anche combinate tra di loro, sono:

a) il ripascimento del litorale con o senza protezione (utilizzo o meno di opere di contenimento); b) l’attivazione dei processi naturali di trasporto solido fluviale al fine della ripresa del ripascimento naturale della fascia litoranea; c) la realizzazione di nuove scogliere e la ricarica, il rafforzamento e il riordino delle opere di difesa esistenti; d) interventi di ricostituzione della vegetazione dell’arenile e degli habitat emersi e sommersi utilizzando germoplasma locale.

  1. È consentita la deroga alle tipologie di cui al comma 2, solo per interventi di somma

urgenza in caso di eventi meteomarini eccezionali; l’attuazione di tali interventi dovrà comunque privilegiare tipologie di difesa che attenuino gli effetti di bordo autoesaltanti i fenomeni erosivi, utilizzando difese morbide o assorbenti (es. sacchi in tessuto sintetico riempiti con materiale inerte).

  1. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori di cui al comma 3 il soggetto che

ha attivato la procedura di somma urgenza provvede alla presentazione di una perizia giustificativa degli stessi e a trasmetterla, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante per l’approvazione dei lavori, previa approvazione della Regione di cui all’art.6, comma 1, lett.d) della LR del 14/07/2004 n°15 e di tutti gli altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione dell’opera o intervento.

  1. Sulle opere di difesa della costa a gettata (tipo opere flessibili quali scogliere, pennelli,

etc.) è vietato il transito, la sosta e l’installazione, sia pure provvisoria, di qualsiasi tipologia di manufatto.

  1. Per gli interventi relativi alle opere di cui al comma 1 e al comma 2, lett. a), b) e c),

debbono essere adottate tecniche atte a minimizzare l’impatto ambientale e consentire, nel lungo periodo, l’obiettivo di una generale rinaturalizzazione delle spiagge mediante la ricostituzione: a) degli habitat acquatici; b) delle aree dunali con particolare riferimento alle aree scarsamente antropizzate.

  1. È consentita, per brevi tratti costieri, la realizzazione di opere di difesa costiera

sperimentali, adeguatamente monitorate negli effetti e comunque da rimuovere a fine sperimentazione nel caso di comprovata inefficienza.

Art. 5 – Regolamentazione degli interventi di difesa costiera

  1. Nell’elaborato C) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI di cui all’art. 2 è riportata

la regolamentazione degli interventi di difesa della costa di seguito elencati: a) INTERVENTI DI MANUTENZIONE • Interventi di manutenzione sulle opere rigide esistenti; • Interventi di manutenzione di precedenti ripascimenti; • Operazioni di ripristino degli arenili; • Interventi stagionali invernali di protezione delle strutture balneari;

b) INTERVENTI STRUTTURALI • Opere rigide; • Ripascimenti.

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  1. Con atti amministrativi regionali possono essere ulteriormente disciplinati gli interventi

di difesa costiera sempre con riferimento a quanto riportato al comma 1.

Art. 6 – Sistema Informativo Territoriale della costa (SITcosta)

  1. La Regione e i Comuni utilizzano il SITcosta per il monitoraggio della fascia costiera,

delle opere, degli interventi di difesa della costa e per la valutazione dei transetti in erosione.

  1. Per gli scopi di cui al comma 1, la Regione aggiorna il SITcosta periodicamente sulla

base delle informazioni disponibili e delle campagne di rilievo topo-batimetrico.

  1. I Comuni forniscono i dati tecnico/finanziari relativi agli interventi realizzati sulla costa,

utilizzando le procedure previste dal SITcosta, nonché forniscono tutte le informazioni georiferite relative alle “acque a mare” di cui al capitolo A.4.3.12 del presente Piano.

  1. I Comuni partecipano, sia all’aggiornamento continuo delle informazioni territoriali

fornendo alla Regione i dati topo-batimetrici acquisiti nell’ambito delle proprie attività, sia, qualora disponibili tramite personale designato, alle attività di acquisizione dati e monitoraggio di cui ai commi 1 e 2.

  1. La Regione definisce le specifiche tecniche delle operazioni di rilievo topo-batimetrico

programmate nell’ambito delle attività di monitoraggio della morfologia della fascia litoranea anche attraverso il coordinamento dei Comuni costieri e dei soggetti attivi in ambito costiero.

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185 TITOLO II - Piano di utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo

Art. 7 – Oggetto e disposizioni

  1. Nel rispetto di quanto disposto dal successivo Titolo III delle presenti NTA, in attuazione,

dell’articolo 6, comma 3, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dell’art. 1, comma 2 della L.R. 15/2004, la Regione disciplina l’utilizzazione delle aree del demanio marittimo per garantire un corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale e lo sviluppo delle attività turistiche e ricreative che vi si svolgono.

  1. Le aree del demanio marittimo disciplinate dalle presenti norme sono quelle alle quali si

applicano le norme del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e del Regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

  1. I piani particolareggiati di spiaggia previsti dall’art. 32 delle N.T.A. del P.P.A.R. sono

redatti dai Comuni costieri nel rispetto delle disposizioni del presente Piano GIZC. Gli stessi piani prevedono il rilascio delle concessioni a condizione che, nelle aree di interesse, siano state realizzate le opere di urbanizzazione primaria, come indicato al comma 5 dell’art. 13.

Art. 8 - Suddivisione del demanio marittimo

  1. Il demanio marittimo, per una armonica gestione e la ricerca di un giusto equilibrio tra la

salvaguardia della fascia costiera da un punto di vista ambientale e paesaggistico, per l’esigenza delle attività turistiche e ricreative nonché per la sua tutela quale proprietà pubblica, è suddiviso in tre fasce: fascia A, fascia B e fascia C.

  1. Fascia A - Fascia di arenile non concedibile, avente una profondità non inferiore a cinque

metri, compresa fra la linea di battigia (limite ordinariamente raggiunto dal moto ondoso) e l’inizio della fascia B. Al fine di permettere il libero transito delle persone non sono ammesse installazioni e attrezzature di alcun tipo e sono vietati i comportamenti e le attività che limitano o impediscono il passaggio delle persone e dei mezzi di servizio e di soccorso.

  1. Fascia B - Area in concessione e/o concedibile totalmente compresa fra la fascia di

arenile di cui al comma 2 e quella adibita ai servizi di spiaggia di cui al comma 4 ove possono essere poste le attrezzature da spiaggia: torrette di avvistamento, ombrelloni, sdraie, sedie e altri arredi mobili nonchè campi da gioco non pavimentati. All’interno di tale area - con esclusione delle concessioni ricadenti nelle aree/siti/fasce elencate ai punti a, b, c, d, e, f, di cui all'art.11, comma 1 – è inoltre consentito:

  • porre campi da gioco, anche pavimentati, ma di tipo “stagionale” (art.3, comma 6, lett

d);

  • sino al 10 per cento della profondità massima della concessione demaniale, installare

pavimentazioni in legno e strutture ombreggianti, entrambe a carattere “stagionale” (art.3, comma 6, lett d), nel rispetto delle superfici previste nel piano particolareggiato di spiaggia.

  1. Fascia C - Area in concessione e/o concedibile compresa tra la fascia indicata al comma

3 ed il limite della spiaggia in concessione ove possono essere collocati:

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186 a) le cabine-spogliatoio, le docce, le vasche idromassaggio non interrate e con una superficie massima non superiore a 9 metri quadrati, il deposito per le attrezzature di spiaggia, eventuali locali destinati al primo soccorso e gli spazi per il gioco relativi agli stabilimenti balneari; b) i locali, gli spazi e le attrezzature, ivi compresi i servizi igienici, diversi da quelli di cui alla lettera precedente, relativi alle attività indicate all’articolo 01, comma 1, del D.L. 5/10/93, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.494/1993, compresi tettoie e portici così come definiti all’art. 3, comma 9; c) le opere pubbliche o di interesse pubblico;

  1. Deve essere sempre e a chiunque consentito l’accesso libero e gratuito al mare

attraverso le singole aree in concessione anche al di fuori della stagione turistico- balneare.

Art. 9 - Attività e opere consentite sulle aree del demanio marittimo

  1. Sono ammesse le attività indicate al comma 1 dell’art. 01 del D.L. n. 400/1993, convertito

in legge n. 494/1993 nonché quelle per finalità di pubblico interesse di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 328/1952.

  1. Le opere e/o manufatti che possono essere realizzati sulle aree del demanio marittimo

sono quelli di cui all’art.3, comma 6 delle presenti norme nel rispetto di quanto disposto dal successivo Titolo III.

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CdN, le opere di difficile sgombero possono

essere realizzate soltanto dagli enti pubblici o da soggetti privati per finalità di pubblico interesse, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, dei relativi titoli abilitativi e di quanto disposto dal successivo Titolo III delle presenti NTA, previo parere della Regione da rilasciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta.

  1. Nel rispetto della vigente normativa, durante la stagione invernale, in prossimità della

fascia C così come definita all’art. 8, comma 4, sono consentite le opere provvisorie (barriere frangivento costituite da reti plastiche o altro materiale idoneo) per impedire il trasporto della sabbia da parte del vento, secondo quanto indicato nelle “Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici”; dovrà sempre e comunque essere consentito l’accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione, con altezze idonee a garantire sempre la visuale del mare.

Art. 10 - Realizzazione delle opere

  1. La realizzazione delle opere sulle aree del demanio marittimo, ad esclusione degli

interventi di somma urgenza di cui al comma 3 dell’art. 4, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dei piani particolareggiati di spiaggia e previo rilascio dei titoli abilitativi quali il titolo demaniale e quelli previsti dalla vigente normativa urbanistico-edilizia, paesaggistica e ambientale.

  1. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti sulle aree del demanio marittimo, che

presentano particolare valore architettonico e storico-documentario ai sensi dell’articolo 15 delle N.T.A. del P.P.A.R., non possono comportare l’alterazione del loro aspetto originario.

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  1. Le cabine spogliatoio e i corpi accessori devono essere realizzati, di norma, in senso

perpendicolare alla linea di costa e in modo da salvaguardare al massimo la visuale del mare, nel rispetto delle previsioni contenute nella lettera i) del comma 4 dell'articolo 13.

  1. Possono essere realizzate recinzioni per la protezione dei manufatti durante il periodo

di non utilizzo. Tali recinzioni devono essere limitate ai soli corpi di fabbrica, ad una distanza massima dagli stessi di 1,50 ml, per garantire comunque il libero transito da e verso la spiaggia anche durante la stagione invernale e garantire la massima uniformità tipologica indicata dal piano spiaggia. È consentito tamponare le aperture dei suddetti corpi di fabbrica con pannelli in aderenza.

  1. I movimenti di materiale di spiaggia per la realizzazione delle opere sulle aree del

demanio marittimo debbono essere strettamente limitati alla realizzazione delle stesse opere da eseguire.

  1. Qualsiasi opera non può superare in profondità la quota zero sul livello medio mare ad

eccezione delle fondazioni delle opere di difficile sgombero, di facile sgombero e semi- stagionali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 3.

Art. 11 - Tutela dell’ambiente costiero

  1. Non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali:

a) nelle aree di particolare pregio paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale di cui all’articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R. delimitate dai piani particolareggiati di spiaggia; b) nei siti della Rete Natura 2000; c) nelle aree protette ai sensi della L.394/1991; d) nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua di cui all’art.29 delle N.T.A. del P.P.A.R. delimitate dai piani particolareggiati di spiaggia; e) nelle aree dunali perimetrate dal presente Piano GIZC (di cui agli elaborati grafici della parte D); f) nelle aree floristiche di cui alla L.R. n.52 del 30/12/1974. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle aree già oggetto di concessione demaniale alla data di entrata in vigore del presente Piano.

  1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, lo smaltimento delle acque di scarico

delle costruzioni che insistono sulle aree del demanio marittimo deve avvenire attraverso la pubblica fognatura o idoneo sistema di smaltimento autorizzato, qualora il Comune ne accerti l’impossibilità all’allaccio.

  1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, l’abbattimento degli alberi e l’alterazione

dei sistemi vegetali esistenti che insistono sulle aree del demanio marittimo è ammesso soltanto in caso di accertata necessità da parte del Comune o di altri enti competenti. È in ogni caso vietata la piantagione di specie aliene infestanti (es. Carpobrotus, ecc.).

  1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, sul demanio marittimo è consentita la

piantagione di specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone della spiaggia o specie individuate da atti o regolamenti regionali, anche con la finalità di ridurre la frammentazione degli habitat costieri. È ammessa, previa autorizzazione da parte dei Comuni, la sostituzione di specie arboree esistenti alloctone con altre della medesima

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188 specie solo nei casi in cui la presenza delle stesse risulti storicamente documentata. Nei siti Natura 2000, nelle aree protette e nelle aree floristiche è vietata la reintroduzione, l’introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni animali e vegetali non autoctone.

Art. 12 - Destinazione delle aree

  1. La lunghezza del fronte mare delle aree libere utilizzabili ai fini turistico-ricreativi non può

essere inferiore al venticinque per cento (25%) della lunghezza del litorale di ogni singolo Comune, quest’ultima calcolata escludendo i tratti: a) di costa alta e quelli non usufruibili per la presenza di scogliere radenti; b) pericolosi per frane o per altri motivi di carattere geologico perimetrati negli strumenti di pianificazione; c) portuali; d) foci fluviali.

  1. Nei Comuni in cui il limite previsto dal comma 1 è stato già raggiunto o superato sono

fatte salve le concessioni demaniali marittime rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente Piano GIZC.

  1. Non possono essere riassegnate, fino al rientro nel limite di cui al comma 1:

a) le concessioni che siano oggetto di dichiarazione di decadenza o revoca; b) le concessioni scadute di cui non sia stato richiesto il rinnovo dal concessionario avente titolo.

Art. 13 - Piani particolareggiati di spiaggia

  1. I Piani particolareggiati di spiaggia disciplinano gli interventi nel rispetto delle norme

concernenti la Gestione Integrata delle Zone Costiere ed in particolare di quanto disposto dal successivo Titolo III delle presenti NTA.

  1. I Piani particolareggiati di spiaggia:

a) indicano le linee della costa e della dividente demaniale sulla base dei dati forniti dal sistema informativo demanio (SID); b) evidenziano i vincoli derivanti dalle leggi vigenti e dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica; c) prevedono e individuano la tipologia d’uso e di gestione delle aree con l’indicazione di quelle:

  • oggetto di concessione;
  • libere;

d) individuano le aree destinate in via esclusiva al rimessaggio di piccoli natanti da diporto. Per motivi di sicurezza le aree di cui alla presente lettera sono interdette a qualsiasi altro uso; e) individuano le aree destinate in via esclusiva al rimessaggio delle piccole unità di pesca professionale. Per motivi di sicurezza le aree di cui alla presente lettera sono interdette a qualsiasi altro uso; f) tengono conto degli eventuali vincoli imposti dalla presenza delle infrastrutture ferroviarie; g) individuano le aree a rischio idrogeologico presenti all’interno del demanio marittimo o in prossimità dello stesso, da sottoporre a limitazioni; h) individuano le aree destinate alla piccola pesca di cui all’art. 16 delle presenti NTA.

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189 i) valorizzano gli elementi funzionali alla individuazione e alla creazione delle reti ecologiche alla scala locale, nel rispetto della pianificazione regionale vigente in materia. Resta facoltà dei comuni autorizzare lo svolgimento temporaneo di manifestazioni sportive e/o ricreative nelle aree libere, sino ad un massimo di quindici giorni complessivi annui per ogni tratto di area libera, qualora ritengano le suddette attività compatibili con l'uso pubblico generale dell'area. Restano comunque escluse le aree dunali perimetrate dal presente Piano e le aree floristiche già individuate ai sensi della legge regionale n. 52/1974.

  1. I Piani particolareggiati di spiaggia stabiliscono criteri uniformi per la realizzazione e

l’arredo delle strutture poste sull’arenile, per salvaguardare il decoro dello stesso e qualificare l’immagine del litorale.

  1. In particolare, i Piani particolareggiati di spiaggia devono rispettare i seguenti criteri:

a) la superficie pavimentata posta al di fuori della fascia C, come definita all’art. 8 comma 4, deve essere interamente amovibile e a carattere stagionale. Tale superficie può essere installata al solo scopo di garantire l’accessibilità e la visitabilità degli stabilimenti balneari; b) nelle aree in concessione demaniale per attività turistico-ricreative la percentuale di superficie pavimentata per piattaforme e piazzole non può superare complessivamente:

  • il venti per cento nelle aree in concessione di superficie non superiore a 2.500

metri quadrati, fino al limite massimo di metri quadrati 350;

  • la percentuale è ridotta al quindici per cento nelle aree in concessione di

superficie superiore a 2.500 metri quadrati, fino al limite massimo di 600 metri quadrati. c) nelle aree in concessione demaniale ad uso diverso da stabilimento balneare, la superficie copribile con volumi e tettoie o portici realizzati secondo le modalità indicate all’articolo 3, comma 9, non può superare metri quadrati 250 complessivi; d) nelle aree in concessione per stabilimento balneare, fermo restando il limite massimo dimensionale di mq. 250 di cui alla lettera c), la superficie copribile non può superare il venti per cento (20%) dell’area in concessione, con esclusione di tende ombreggianti, tettoie, portici e attrezzature e servizi di cui all’articolo 8, comma 4, lettera a); e) l’altezza massima dell’edificio, così come definita alla voce n. 28 dell’Allegato A dell’Intesa stipulata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, recepito dalla Regione con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 8, non può superare i 4 metri; f) i manufatti, fermo restando quanto previsto alla lettera d) del presente comma, possono avere una copertura piana praticabile da adibire a solarium, ove non può essere sistemata alcuna struttura o attrezzatura ombreggiante; detta copertura dovrà essere realizzata in conformità alle vigenti norme edilizie e delimitata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, da parapetti o ringhiere di profilatura e consistenza leggere e comunque trasparenti;

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190 g) la profondità della fascia C indicata all’articolo 8, comma 4, non può superare il trenta per cento (30%) dell’intera profondità del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla linea di battigia medio-mare e, comunque, non può superare i metri 25 di profondità. Nei casi in cui la spiaggia demaniale superi i 100 m di profondità, al limite massimo di 25 m di profondità possono essere aggiunti ulteriori 15 m sui quali possono essere collocate le strutture di cui all’articolo 8, comma 4, a condizione che, per motivi di sicurezza e salvaguardia dalle mareggiate invernali, le stesse siano realizzate a carattere stagionale e quindi completamente rimosse al termine della stagione estiva, comprese le eventuali opere di fondazione. Tali limiti non si applicano per gli spazi per il gioco non pavimentati. I Comuni competenti sono tenuti a verificare prima dell’inizio di ogni stagione estiva se l’estensione effettiva della spiaggia consente la collocazione, in sicurezza, dei manufatti e la loro rimozione alla fine della medesima; h) per quanto riguarda i “campi da gioco”, l’area impegnata deve rispettare i seguenti limiti: - non superare il 25% della superficie scoperta in concessione per stabilimento balneare; - non superare il 75% della superficie scoperta in concessione per gestione di attività ricreative e sportive; i) all’interno di ogni singola concessione i nuovi manufatti in sequenza sono realizzati per un’estensione massima consecutiva pari al 70% della larghezza fronte mare della concessione stessa. Per le concessioni esistenti di larghezza fronte mare maggiore di 100 metri, fermo restando il limite del 70% di cui sopra, gli ampliamenti dei manufatti in sequenza paralleli alla linea di battigia, sono realizzati per un’estensione massima consecutiva pari a metri 70 e l’eventuale sequenza successiva dovrà essere realizzata ad una distanza minima di metri 20. In relazione a contesti territoriali specifici nei quali non sia possibile rispettare tali limiti, ovvero contesti in cui vi sia un dislivello tra la quota dell’arenile e la quota della prima infrastruttura utile retrostante tale da consentire comunque la visuale al mare, si potranno valutare soluzioni alternative; j) l’accesso alle spiagge, ai diversamente abili, è favorito attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche; k) le prescrizioni di base permanenti dell’articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R per i litorali marini.

  1. I Piani particolareggiati di spiaggia indicano e prevedono ove non esistenti, le

infrastrutture pubbliche e in particolare: a) le vie di accesso al demanio marittimo per garantire l’entrata e l’uscita dei mezzi di soccorso; b) i percorsi destinati a specifiche attività ricreative e sportive, quali percorsi pedonali e piste ciclabili da realizzare come previsto dalle prescrizioni di base permanenti dell’articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R per i litorali marini; c) gli accessi al mare come stabilito all’art. 14, comma 4; d) le reti tecnologiche; e) le modalità di scarico delle acque reflue.

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  1. I Piani particolareggiati di spiaggia sono approvati dai Comuni secondo le procedure

previste dagli articoli 26 e 30 della LR 34/1992 e ss.mm.ii. e dalla L. 241/1990.

  1. Nell’ambito delle procedure di approvazione di cui al comma 6, la Regione effettua la

verifica di conformità prevista dall’articolo 2 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo). L'istruttoria preliminare viene effettuata da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di demanio marittimo. La medesima struttura può indire un incontro tecnico per effettuare l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in relazione alle varie competenze in materia.

  1. Sono fatte salve le opere e/o manufatti esistenti e già regolarmente autorizzati prima

dell’entrata in vigore della presente normativa.

Art. 14 - Concessioni demaniali

  1. I Comuni rilasciano le concessioni di aree del demanio marittimo sulla base dei seguenti

criteri secondo quanto disposto dall’art. 19 del Regolamento al Codice della Navigazione: a) rispondenza degli elaborati progettuali allo stato dei luoghi. I documenti da allegare al titolo concessorio dovranno essere costituiti da:

  • relazione tecnica ed elaborati progettuali riportanti lo stato di fatto e lo stato

modificato redatti da tecnici abilitati;

  • indicazione della dividente demaniale così come risultante dal sistema SID;
  • indicazione della esatta superficie complessiva concessa, le opere presenti o da

realizzare, i limiti perimetrali dell’area concessa, lo scopo della concessione e la durata della medesima; b) conformità del progetto ai piani spiaggia, agli altri strumenti comunali e alle vigenti normative che regolamentano l’utilizzazione del demanio marittimo; c) valutazione degli effetti del progetto sull’equilibrio della costa, sulle opere marittime esistenti e sugli habitat e specie di interesse comunitario nonché sulle specie rare della flora e della fauna ricomprese nelle Liste Rosse regionali o nazionali; d) indicazione dei termini di inizio e di fine dei lavori previsti nell’atto di concessione ed eseguiti in conformità agli elaborati progettuali di cui alla precedente lett. a); e) scopo e durata della concessione.

  1. L’estensione lungo la linea di costa di ogni singola concessione demaniale, riferita a

nuovi stabilimenti balneari, non può essere inferiore a venti metri e superiore a cento metri. Sono fatte salve le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente Piano GIZC.

  1. Per ogni duecento metri di costa oggetto di nuove concessioni deve essere lasciata

libera una fascia di arenile avente una larghezza minima fronte mare di venti metri, per garantire il libero accesso al mare, fatta salva la dislocazione delle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Piano GIZC fino alla loro eventuale revoca, decadenza o estinzione.

  1. Nel caso in cui la pubblica via - comprese le piste ciclopedonali - non sia a diretto

contatto con il demanio marittimo e la linea ferroviaria non sia interposta tra la pubblica

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192 via e il demanio, anche al fine di garantire la pubblica incolumità ed il transito dei mezzi di soccorso: - per ogni duecento metri di costa deve essere garantito un passaggio pedonale dalla pubblica via al demanio marittimo avente una larghezza minima fronte mare di due metri, per garantire il libero accesso al mare e al demanio marittimo; - per ogni seicento metri di costa deve essere garantito un passaggio dalla pubblica via al demanio marittimo avente una larghezza minima fronte mare di 5 metri, per garantire il libero accesso al mare e al demanio marittimo. Entrambi gli accessi dovranno essere garantiti anche durante la stagione invernale. Nel caso in cui la specificità dei singoli tratti di arenile non permetta l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, il Piano particolareggiato di spiaggia potrà proporre motivatamente soluzioni alternative che saranno valutate dagli enti preposti.

  1. È vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime nelle aree:

a) soggette a movimenti franosi o ad altre pericolosità geologiche; b) protette da scogliere radenti che impediscono la fruibilità dell’area demaniale marittima; c) soggette a fenomeni erosivi ricorrenti che ne limitino l’utilizzo ai fini turistico-ricreativi.

  1. Il divieto di cui al precedente comma 5 decade una volta accertata e attestata dal

Comune competente la cessazione dei fenomeni di cui alle lettere a) e c).

  1. L’utilizzo delle concessioni demaniali in atto è subordinato all’accertata sicurezza delle

aree oggetto di concessione.

  1. Compete alle Autorità Marittime periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti l’emanazione di ordinanze di sicurezza balneare nei confronti sia delle amministrazioni pubbliche, sia dei privati. Le amministrazioni pubbliche emanano norme per l'organizzazione dei servizi a terra, il decoro e la pulizia degli arenili.

  1. È consentito ai Comuni il rilascio di concessioni demaniali marittime per la costruzione

o il recupero di strutture a palafitta, quali bilance, cogolli o trabocchi, per usi di pesca e tempo libero, a scopi turistico-ricreativo-culturali volti al recupero ed alla valorizzazione della tradizione marinara locale, nel rispetto dei Piani Regolatori Portuali e dei Piani particolareggiati di spiaggia.

Art. 15 - Spiagge libere

  1. Nelle spiagge libere i Comuni garantiscono il servizio di pulizia dell’arenile e dei suoi

accessi, privilegiando modalità a basso impatto ambientale e bassa meccanizzazione.

  1. Nelle spiagge libere balneabili i comuni possono installare servizi igienici a carattere

stagionale, semistagionale ovvero di facile sgombero purchè, in quest'ultima ipotesi, venga rispettata la minimizzazione dell'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale. Nelle medesime spiagge i comuni garantiscono il servizio di salvataggio a mare e le relative postazioni di salvataggio. Nei tratti di spiaggia libera dove il servizio di salvataggio non é garantito, i comuni ne danno comunicazione all'Autorità marittima entro il 31 maggio di ogni anno ed installano appositi cartelli monitori, visibili dagli utenti, redatti oltre che in lingua italiana almeno in lingua inglese e recanti la seguente dicitura: "Attenzione balneazione non sicura per mancanza servizio di salvataggio", assicurandone anche la manutenzione.

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  1. Per garantire i servizi di cui ai commi 1 e 2, i Comuni possono stipulare convenzioni con

i titolari delle concessioni balneari oppure con imprese, società, cooperative e associazioni nel rispetto dei criteri di economicità e convenienza, prediligendo, nei modi ritenuti più opportuni, l’affidamento del servizio a soggetti che utilizzano personale diversamente abile, nonché ad organizzazioni di volontariato operanti ai sensi del D.Lgs. 3/7/2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, e della legge regionale n. 15/2012. È fatta eccezione del servizio di salvataggio a mare, per il quale i Comuni possono stipulare convenzioni solo con i titolari di concessioni balneari oppure con imprese, società cooperative e associazioni, nel rispetto dei criteri di convenienza.

Art. 16 - Aree per la piccola pesca

  1. Allo scopo di favorire e regolamentare la piccola pesca costiera, come riconosciuta dal

D.M. 7 dicembre 2016, i Comuni costieri devono individuare nei loro Piani particolareggiati di spiaggia, qualora se ne riscontri la reale esigenza per necessità contingenti ovvero per usi e consuetudini locali, aree da destinare a tale attività, in misura adeguata alla consistenza della flotta locale.

  1. Le aree di cui al comma 1 debbono essere localizzate in modo da non interferire con gli

habitat di interesse comunitario e con quelle date in concessione per fini turistici e debbono essere opportunamente segnalate, per evitare disagi agli operatori del settore e rischi per i bagnanti.

  1. Le aree destinate alla piccola pesca debbono essere dotate delle seguenti strutture

primarie: a) idoneo attracco per i battelli da pesca, corridoi di entrata e uscita dalla spiaggia e dal mare, spazi di manovra a terra e spazi per le operazioni di sbarco del prodotto; b) strutture di facile sgombero a terra, per il ricovero delle barche ed il rimessaggio delle attrezzature di pesca; c) idonea struttura per lo stoccaggio e la commercializzazione del pesce, rispondente alle vigenti normative tecnico-sanitarie, laddove esistono consistenti attività marinare; d) l’intera rete degli impianti tecnologici, con particolare attenzione a quelli necessari per garantire adeguate scorte di acqua potabile; e) una dotazione sanitaria; f) adeguati sistemi di smaltimento dei rifiuti, ivi compreso lo smaltimento di olii, acque oleose e attrezzature di pesca, prevedendo e individuando specifiche isole ecologiche da gestire ai sensi della vigente normativa in materia; g) strutture e punti d’incontro per ospitare e promuovere l’attività di pescaturismo, laddove esistente.

  1. Le aree per la piccola pesca sono assegnate in concessione agli operatori del settore

che provvedono alla loro gestione.

Art. 17 - Accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari

  1. I Comuni assicurano che la spiaggia, anche quella libera, sia sempre accessibile a tutti

dalla pubblica via, in particolare alle persone con ridotte o impedite capacità motorie, subordinando il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali al rispetto del predetto requisito. Laddove esistano obiettive e dimostrate difficoltà strutturali e ambientali ed in particolari situazioni dovute sia alla morfologia dei luoghi sia alla tutela paesistico ambientale degli stessi, i Comuni possono derogare in merito all’accessibilità alle

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194 spiagge e agli stabilimenti balneari dalla pubblica via. Tali deroghe dovranno essere riportate nei Piani particolareggiati di spiaggia.

  1. I concessionari devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l’accesso al

mare all’interno delle concessioni a tutte le persone e in particolare a quelle con ridotta o impedita capacità motoria in attuazione del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I concessionari, al fine di garantire l'accesso in acqua delle persone diversamente abili nonchè la fruizione di zone d'ombra e dei servizi generali (ad es. docce), si dotano di specifici ausili amovibili (ad esempio: sedie Job, percorsi , piazzole, pedane ecc...), da posizionare sulla spiaggia all'inizio della stagione balneare ovvero in caso di necessità, secondo le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2018, n. 34 (Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione).

  1. Agli stabilimenti balneari si applicano, altresì, i criteri per l’attuazione delle disposizioni

di cui all’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulla visitabilità e sulla effettiva possibilità di accesso al mare da parte delle persone disabili, emanati dalla Giunta regionale.

Art. 18 - Valenza turistica

  1. Ai fini della determinazione dei canoni di concessione demaniale, la revisione delle

classificazioni demaniali avviene con deliberazione della Giunta regionale.

  1. L’accertamento dei requisiti relativi all’alta o normale valenza turistica delle aree avviene

secondo i seguenti elementi: a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche; b) sviluppo turistico esistente; c) stato di balneabilità delle acque; d) ubicazione e accessibilità degli esercizi e servizi di spiaggia; e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

Art. 19 - Sistema Informativo Demanio

  1. La Regione e i Comuni, per l’espletamento degli adempimenti relativi al demanio

marittimo, utilizzano, nel rispetto degli indirizzi e delle leggi statali e in attuazione dell’accordo sottoscritto in data 15 febbraio 2002 tra la Regione Marche e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le basi di dati cartografiche ed amministrative nonché le procedure normalizzate del Sistema Informativo Demanio (SID).

  1. Le istanze per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime devono essere

formulate utilizzando le procedure e la modulistica previste dal SID.

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195 TITOLO III – Fascia di rispetto

Art. 20- Finalità

  1. Con riferimento alla definizione di cui all’art. 3, comma 1, il presente Titolo disciplina la

“tutela attiva” della zona costiera attraverso la perimetrazione di una “fascia di rispetto” al fine di: - proteggere le zone costiere e favorire l’uso sostenibile delle stesse; - favorire l’adattamento del costruito esistente ai cambiamenti meteo-climatici; - contrastare la crescente domanda di trasformazione del suolo costiero; - armonizzare le attività sulla fascia costiera attraverso la valutazione e gestione dei rischi di alluvioni marine, al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

  1. La disciplina di cui al presente titolo si applica all’interno della fascia di rispetto e nelle

aree Tr>100 al di fuori della stessa, cartografate ed individuate nelle tavole da 01/09 a 09/09 così elencate al capitolo A.9.1 “Elaborati tecnici e cartografici”.

Art. 21– Aree inondabili per Tr 20, Tr 100 e Tr>100

  1. Il territorio compreso nelle aree di pericolosità di cui al comma 2, interessa le aree e i

beni interni ed esterni al demanio marittimo.

  1. Le aree di pericolosità Tr 20, Tr 100 e Tr>100 individuate nella cartografia allegata

all’elaborato c) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI di cui all’art. 2, fanno riferimento alle alluvioni marine di cui al decreto legislativo n.49/2010 e alla DIRETTIVA 2007/60/CE.

2bis. I soggetti privati possono presentare istanza al comune competente per territorio, corredata da documentazione tecnico-grafica adeguata, per richiedere una verifica puntuale delle quote topografiche del terreno comportante l’eventuale modifica dei perimetri delle aree di pericolosità Tr20 e Tr100 di cui al comma 2. Il comune, previa pubblicazione dell’istanza nell’albo pretorio, procede ad una verifica tecnica dei suddetti perimetri. L’esito di tale verifica è trasmesso alla struttura tecnica regionale competente per un ulteriore controllo e al fine della sua definitiva approvazione. Il provvedimento regionale di modifica dei suddetti perimetri ha efficacia immediata e viene recepito nel primo aggiornamento utile del Piano GIZC.”

Art. 22 – Disciplina della “fascia di rispetto” e delle aree Tr>100

  1. All’interno della “fascia di rispetto” (di cui agli elaborati grafici delle parti C e D) così come

definita all’art.3 delle presenti NTA, fatto salvo quanto previsto alle successive Tabelle 1 e 2 del presente articolo, sono consentiti gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii, nonché le tettoie e i portici così come definiti all’art. 3, comma 9. Tali interventi, sia privati che pubblici o di pubblica utilità, possono essere effettuati: sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali, sulle attrezzature esistenti e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

  1. All’interno delle aree di cui alla DIRETTIVA 2007/60/CE si applicano le seguenti

prescrizioni: a) nelle aree a pericolosità Tr 20 e Tr 100 gli interventi di cui al comma 1 possono comportare anche la modifica di destinazione d’uso ma senza aumento dell’esposizione così come definita dalla DGR n. 53/2014 e senza la realizzazione di

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196 volumi interrati e seminterrati, fermo restando la valutazione di vincoli esistenti più restrittivi; b) nelle aree a pericolosità Tr 20 e Tr 100, come già previsto per le aree demaniali, negli atti di approvazione di interventi di nuova costruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e negli atti conseguenti a questi, si dovrà prevedere l’obbligo di manlevare la pubblica amministrazione da ogni danno direttamente o indirettamente derivante dall’opera realizzata o arrecato alla stessa a causa di eventi meteomarini; c) nelle aree a Tr>100 e al di fuori del Tr 100, compete agli strumenti di pianificazione urbanistica e di protezione civile, la regolamentazione delle misure volte alla gestione del rischio; d) Nelle aree all’interno della “fascia di rispetto” è consentito alle strutture ricettive trasferire dai piani interrati e seminterrati al piano terra le quantità minime di aree destinate a parcheggio già previste dallo strumento urbanistico e dalla normativa vigente. Il comune può disporre, nel rispetto delle ulteriori discipline vigenti, la deroga dell’altezza dell’edificio prevista dagli strumenti urbanistici.

  1. Sono altresì consentiti gli interventi non altrimenti localizzabili per reti e impianti

tecnologici, ivi compresi i manufatti strettamente indispensabili a garantire la funzionalità dell’intervento.

  1. Nei casi di interventi di cui alla lettera G) della successiva Tabella 2, la struttura tecnica

regionale competente in materia di difesa della costa esprime un parere obbligatorio e vincolante.

  1. Sono esclusi dal parere obbligatorio e vincolante di cui al comma precedente, gli

interventi di seguito descritti: a) manutenzione ordinaria (D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, art. 3, comma 1, lett. a); b) manutenzione straordinaria (D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, art. 3, comma 1, lett. b); c) restauro e di risanamento conservativo (D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, art. 3, comma 1, lett. c) a condizione che non si incrementi l’esposizione così come definita dalla DGR n. 53/2014 e l’interferenza con l’equilibrio idrodinamico del litorale; d) sopraelevazione di edifici con conservazione della sagoma planimetrica esistente del corpo di fabbrica; e) ampliamento di superficie utile contenuto all’interno dell’originario sedime dell’edificio esistente o riguardante livelli superiori al 1° fuori terra; f) installazione o modifica di insegne; g) installazione o modifica di piccole strutture leggere destinate a giochi per bambini da rimuovere al termine della stagione turistica-balneare.

  1. La disciplina all’interno della “fascia di rispetto” è regolamentata dalle successive Tabelle

1 e 2.

  1. Non sono soggetti a quanto previsto nelle Tab.1 e Tab. 2 gli interventi ricadenti nelle

zone territoriali omogenee di tipo A, B e D di completamento rispondenti ai requisiti di cui all’art. 2, lett. A), B) e D) del DM n.1444/1968, anche se altrimenti denominate negli strumenti urbanistici, salvo quelle ricadenti all’interno del demanio marittimo.

  1. Il presente articolo non si applica alle aree portuali di cui al Piano dei porti della Regione

Marche vigente.

  1. All’interno della fascia di rispetto, sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 1 e 4,

comma 7 della L.R. 22/2009 (Piano Casa); qualora gli stessi interventi ricadano all’interno delle aree a Tr 20 e Tr 100, la quota del piano di calpestio Qc del primo solaio non può essere inferiore a 1,80 metri s.l.m.m. e l’opera stessa non deve prevedere comunque attacchi a terra.

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197 9bis. All’interno della fascia di rispetto è consentita la modifica della destinazione d’uso delle previsioni urbanistiche vigenti a condizione che la stessa non comporti un aumento della classe di esposizione come definita dalla DGR n.53/2014 e l’intervento sia di estensione inferiore a 1 ha

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198 Tab.1 - Manufatti e interventi consentiti all’interno della “zona dei 100 metri” Prescrizioni su interventi edilizi di cui all’art. 3 del DPR 380/01 Nell' ambito delle limitazioni di cui alle successive lettere A) e B) e C) le opere e /o manufatti sul demanio marittimo dovranno in ogni caso risultare " di facile sgombero" (art. 3, comma 6, lett.b), ad eccezione della lettera C3.

A) Interventi sulle strutture portanti dei manufatti esistenti o demolizione con ricostruzione (art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) del DPR n 380/2001) A.1) EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE E ALTRI MANUFATTI DIVERSI DA A .2 Nel caso di interventi su manufatti esistenti che comportino la demolizione di oltre il 50 % delle strutture portanti o comportino " la demolizione con ricostruzione", il manufatto dovrà essere delocalizzato al di fuori della " Fascia di rispetto", qualora attuate le condizioni e le modalità previste dall'art. 23. Qualora non delocalizzato, il manufattto dovrà minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art. 3, comma 11). A.2) MANUFATTI PER STABILIMENTO BALNEARE (ART.3, COMMA 7) Nel caso di interventi su manufatti esistenti che comportino la demolizione di oltre il 50 % delle strutture portanti o comportano " la demolizione con ricostruzione", dopo l'intervento il manufatto deve minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art. 3, comma 11). B) Interventi di ampliamento su manufatti esistenti (art. 3, comma 1, lett. e1 del DPR 380/2001) B.1) EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE ED ALTRI MANUFATTI DIVERSI DA B.2 Non sono ammessi ampliamenti esterni alla sagoma esistente, fatte salve le sole volumetrie necessarie per gli adeguamenti in materia igienico-sanitaria, antisismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro e di superamento delle barriere architettoniche. B.2) MANUFATTI PER STABILIMENTO BALNEARE (ART.3, COMMA 7) B.2.1) in aggiunta a quanto consentito dal punto B.1), ogni ampliamento all'esterno della sagoma esistente deve risultare " stagionale" o "semistagionale" (art. 3, comma 6, lettere c) e d). In alternativa tale ampliamento dovrà minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art.3, comma 11). B.2.2.) nel caso l'intervento riguardi l'intero manufatto e l'ampliamento, questi ultimi devono minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art. 3, comma 11). C) Interventi di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lettera e) del DPR 380/2001) C.1) é ammessa la realizzazione e/o l'installazione di opere e/o manufatti "stagionali" o " semistagionali" (art. 3, comma 6 lett. c) e d) di cui all'art. 8, comma 4. C2.1) per le nuove attività di stabilimento balneare (art.3 comma 7) é ammessa realizzazione e/o l'installazione di opere e/o manufatti di cui all'art.8, comma 4, lett.b). Tali opere e/o manufatti dovranno comunque minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art. 3, comma 11) e rispettare la compensazione del consumo di suolo netto pari a zero da recuperare all'interno della fascia di rispetto. C.2.2) per attività di stabilimento balneare (art. 3, comma 7) esistenti é ammessa la realizzazione e/o l'installazione di opere e/o manufatti cui all'art. 8, comma 4, previa minimizzazione dell'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art. 3, comma 11). C.3) é ammessa la realizzazione di opere e/o manufatti di " difficile sgombero" (art, 3, comma 6, lett. a) previsti dall'art. 8 comma 4, lett.c) da parte dei soggetti di cui all'art. 9 comma 3.

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Tab.2 - Manufatti e interventi consentiti all’esterno della “zona dei 100 metri”

Localizzazione intervento Prescrizioni su interventi edilizi di cui all’art.3 del DPR 380/01 Codice della Navigazione Direttiva alluvioni Demanio marittimo Tr20/100 Vedi Prescrizioni Tab.1 (fuori dai perimetri Tr 20 e Tr 100) Zona dei 30 metri Tr20 (fuori dal demanio marittimo e dalla Zona dei 30 metri) Zona dei 30 metri Tr100 D) Interventi sulle strutture portanti dei manufatti esistenti o demolizione con ricostruzione (art.3, c.1, lett.b, c, d, DPR 380/01) D.1) Nel caso di interventi su manufatti esistenti che comportano la demolizione di oltre il 50% delle strutture portanti o comportino la “demolizione con ricostruzione”, il manufatto non dovrà aumentare l’interferenza con l’equilibrio idrodinamico del litorale (art.3, c.11).

E) Interventi di ampliamento di manufatti esistenti (art.3, c.1, lett.e.1 DPR 380/01) E.1) L’ampliamento dovrà minimizzare l’interferenza con l’equilibrio idrodinamico del litorale (art.3, c.11), fatti salvi gli interventi di cui all’art.22 c.5.

F) Interventi di nuova costruzione (art.3, c.1, lett.e DPR 380/01) F.1) È ammessa la realizzazione di opere e/o manufatti che minimizzino l’interferenza con l’equilibrio idrodinamico del litorale (art.3, c.11), fatti salvi gli interventi di cui all’art.22 c.5. (fuori dal demanio marittimo e dalla Zona dei 30 metri) Zona dei 30 metri (fuori dai perimetri Tr 20 e Tr 100) G) Va richiesto il parere obbligatorio e vincolante di cui all’art.22 c.4, fatti salvi gli interventi di cui all’art.22 c.5.

Art. 23 – Elementi a rischio da sottoporre a misure di delocalizzazione

  1. Il Piano individua nella cartografia allegata all’elaborato d) VALUTAZIONE

AMBIENTALE STRATEGICA di cui all’art. 2, le aree con opere e/o manufatti che, per le particolari condizioni di rischio dovuto alle specifiche caratteristiche di esposizione o vulnerabilità, non risultino efficacemente difendibili o che, per la presenza di opere influenti sulla dinamica costiera, possono determinare grave danno alle aree limitrofe. Per tali aree la Regione può prevedere le misure di incentivo alla delocalizzazione delle stesse opere e/o manufatti al di fuori della “fascia di rispetto” con le modalità di cui ai commi successivi.

  1. Alla procedura di cui al presente articolo possono accedere anche i soggetti proponenti

gli interventi descritti al punto A.1 della Tab.1 di cui all’articolo 22 delle presenti NTA.

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  1. Per le opere ricadenti nei commi 1 e 2 la Regione e/o i Comuni possono stabilire le

misure di incentivazione, anche finanziarie, a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di delocalizzare gli elementi a rischio.

  1. Al fine di favorire il processo di delocalizzazione, anche a seguito dell’istanza dei

soggetti aventi diritto, i Comuni possono dare avvio alla procedura di cui al presente articolo.

  1. Il Comune avvia le attività necessarie alla formazione del Programma Attuativo per la

Delocalizzazione (PAD) degli elementi a rischio, a condizione che tutte le opere esistenti siano conformi alla normativa urbanistica ed edilizia. Il PAD, concertato con i soggetti interessati a vario titolo dall’intervento, indica: a) le opere a rischio interessate dalla delocalizzazione; b) le aree destinatarie della delocalizzazione; c) le superfici ed i volumi suddivisi per uso delle opere da delocalizzare; d) l’indicazione della sistemazione delle aree liberate e delle nuove aree; e) il cronoprogramma di massima dell’intervento; f) la stima dei costi e gli incentivi finanziari. Il PAD è concertato con le amministrazioni coinvolte, secondo i propri ordinamenti e procedure.

  1. Approvato il PAD, il Comune procede alla stipula di una convenzione tra tutti i soggetti

coinvolti dall’intervento di delocalizzazione. La convenzione stabilisce: a) durata; b) forme di consultazione tra i soggetti contraenti; c) rapporti finanziari; d) obblighi e garanzie delle parti. Alla convenzione è allegato, come parte integrante e sostanziale, il PAD completo degli atti di approvazione dei soggetti sottoscrittori.

  1. Le aree liberate dagli elementi delocalizzati saranno oggetto di valutazione per

l’acquisizione al demanio marittimo secondo il CdN ed il suo Regolamento.

  1. I soggetti ricadenti nelle condizioni di cui al comma 1 che scelgono di non usufruire delle

predette incentivazioni, si obbligano a manlevare la pubblica amministrazione da ogni azione derivante dalla scelta fatta.

  1. Qualora non sia avviato il PAD, i soggetti ricadenti nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2

possono comunque realizzare l’intervento di delocalizzazione proposto.

Art. 24 – Interventi di rinaturalizzazione della fascia litoranea

  1. Nell’ambito della programmazione regionale, possono essere previsti incentivi per la

trasformazione degli stabilimenti balneari in “stabilimento balneare a carattere stagionale” (art. 3, comma 8), al fine di rinaturalizzare l’intero tratto di litorale sotteso allo stabilmento balneare incentivato, anche con tecniche di ingegneria naturalistica compatibili. L’incentivo può essere concesso solo per la rinaturalizzazione di un tratto di litorale di lunghezza minima di 100 metri lineari senza soluzione di continuità, anche attraverso accordi tra più stabilimenti balneari contigui.

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  1. Nell’ambito degli interventi previsti dalle Tabelle 1 e 2 di cui all’art. 22, possono essere

previsti incentivi per gli stabilimenti balneari secondo le percentuali indicate al comma 11 dell’art. 3.

Art. 25 – Agevolazioni per stabilimenti balneari a carattere stagionale

  1. Nel caso di stabilimenti balneari a carattere stagionale (art. 3, comma 7 8) si possono

derogare i limiti di seguito indicati: a) art. 13, comma 4, lettera b): - il limite del 20% nelle aree in concessione di superficie non superiore a 2.500 metri quadrati è incrementato al 30%, fino al limite massimo di 500 metri quadrati; - il limite del 15% nelle aree in concessione di superficie superiore a 2.500 metri quadrati, è incrementato al 25%, fino al limite massimo di metri quadrati 1.000. b) art. 13, comma 4, lettera c): - il limite delle superfici copribili è incrementato da 250 mq a 400 mq. c) art. 13, comma 4, lettera d): - il limite del 20% è incrementato al 30%, fermo restando il limite massimo di metri quadrati 400.

  1. Gli stabilimenti balneari a carattere stagionale hanno diritto alla commisurazione – in

dodicesimi – dell’importo del canone al periodo di effettiva utilizzazione della concessione. Qualora l’importo dovesse risultare inferiore al canone minimo vigente, saranno applicate tali misure minime con gli aggiornamenti di legge, come previsto dalla L.494/1993 e ss.mm.ii.. Per “periodo di effettiva utilizzazione” si deve intendere quello durante il quale il concessionario occupa il bene oggetto della concessione e quindi deve comprendere anche il tempo necessario per la messa in opera e la rimozione delle strutture e la rimessa in pristino delle aree.

  1. I Comuni competenti sono tenuti a verificare prima dell’inizio di ogni stagione estiva se

l’estensione effettiva della spiaggia consenta la collocazione, in sicurezza, dei manufatti e la loro rimozione alla fine della medesima.

  1. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla “concessione stagionale” degli

stabilimenti balneari stagionali comporta il reato di abusiva occupazione ai sensi degli artt. 54 e 1162 del Codice della Navigazione e la decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47 del Codice della Navigazione per inadempienze degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali.

  1. Nell’ambito della programmazione regionale, possono essere previsti incentivi per la

realizzazione di “stabilimenti balneari a carattere stagionale” al fine di migliorare ed incrementare la naturalità dell’intero tratto di litorale sotteso allo stabilimento balneare incentivato, anche con tecniche di ingegneria naturalistica compatibili. L’incentivo può essere concesso solo per migliorare ed incrementare la naturalità di un tratto di litorale di lunghezza minima di 100 metri lineari senza soluzione di continuità, anche attraverso accordi tra più stabilimenti balneari contigui.

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202 TITOLO IV – Effetti e validità del Piano

Art. 26 – Effetti del piano e disposizioni transitorie

  1. I Piani particolareggiati di spiaggia devono adeguarsi al presente Piano GIZC entro 24

mesi dalla sua approvazione; sono fatte salve le concessioni già regolarmente rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente normativa.

  1. Le presenti norme non si applicano ad accordi di programma e protocolli d’intesa,

comunque denominati già approvati e/o sottoscritti nonché a piani, programmi e progetti già adottati o approvati, ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente Piano, a condizione che ne sia valutata e dichiarata, da parte del soggetto attuatore, la compatibilità con l’interferenza dell’equilibrio idrodinamico del litorale e con la tutela delle specie e degli habitat di interesse comunitario ai sensi del DPR 357/1997.

  1. Per l’attuazione del Piano nel settore urbanistico, le prescrizioni di cui alle presenti

norme, applicate all’interno della “fascia di rispetto” e del perimetro inondabile Tr>100, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati a far data dalla pubblicazione della definitiva approvazione del presente Piano sul BUR.

  1. I Comuni sono tenuti a dare informazione, nelle forme previste e più opportune, in merito

ai contenuti del presente Piano con particolare riferimento alla “fascia di rispetto” di cui all’art.3 delle presenti NTA. I Comuni provvedono altresì ad annotare nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio operata dal presente Piano.

  1. Le aree individuate dalla “fascia di rispetto” di cui all’art. 3, nonché le aree dunali di cui

all’articolo 11, comma 1, lettera e) non costituiscono zone urbanistiche ai sensi dell’art. 7 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ma rappresentano ambiti territoriali per i quali gli strumenti urbanistici, di pianificazione e programmazione devono prevedere l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni del presente Piano.

  1. Le prescrizioni degli strumenti urbanistici, di pianificazione e di programmazione e i

vincoli di tutela, se più restrittivi, prevalgono sulle disposizioni del presente Piano.

  1. Entro 24 mesi dall’approvazione del presente Piano, gli enti competenti, nell'ambito delle

relative attribuzioni, adeguano i piani di emergenza della protezione civile. Tali piani, ad integrazione di quanto già stabilito all’art. 3, comma 11, in materia di sicurezza, dovranno valutare la fruibilità dei manufatti esistenti con particolare riferimento a quelli aperti al pubblico, calibrando le eventuali limitazioni ai tre perimetri Tr20, Tr100 e Tr>100. La struttura regionale competente in materia di difesa della costa si pone come struttura di supporto.

Art. 27 – Validità ed aggiornamento

  1. Il presente Piano GIZC ha validità di piano territoriale di settore ai sensi del comma 1

dell’art. 4 della LR n.15 del 14 luglio 2004 e la sua attuazione è legata alla programmazione degli interventi previsti nella parte C del presente Piano.

  1. Gli aggiornamenti del Piano GIZC seguono la procedura di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 4

della LR n.15 del 14 luglio 2004.

  1. Modifiche non sostanziali al Piano GIZC, derivanti da variazioni del litorale per cause

naturali rispetto al trend monitorato dallo stesso Piano, dall’esecuzione di interventi di difesa della costa, da variazioni del quadro normativo e conoscitivo, dalle risultanze dei monitoraggi e delle sperimentazioni nonché da errori materiali, sono effettuate di norma con cadenza biennale, con efficacia immediata e valore di integrazione al Piano. La modifica è disposta dalla Giunta regionale su proposta della struttura regionale competente previo parere della competente commissione assembleare permanente.

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Art. 28 – Azioni e indirizzi di gestione integrata

  1. Nella consapevolezza che la gestione integrata delle zone costiere è un processo

dinamico così come definito all’art. 2, lettera f), del Protocollo GIZC, il presente Piano avvia e promuove azioni e misure per il perseguimento degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo del Mediterraneo.

  1. A tal fine il Piano intende introdurre un primo approccio ecosistemico innovativo alla

pianificazione e alla gestione delle zone costiere, quali ad esempio la “fascia di rispetto”, la “minimizzazione dell’interferenza con l’equilibrio idrodinamico del litorale” la “stagionalità”, la “delocalizzazione”, a cui dare seguito attraverso strumenti di concertazione e coordinamento, quali il Programma di azione del Piano GIZC da approvare sentita la commissione assembleare competente, volti a conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private a livello regionale e locale.

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