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Normativa demano marittimo/6 - divieto accensione fuochi in spiaggia/reg.Fano.md
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reg.Fano

25,5 KB 13/06/2026 16:02 Normativa demano marittimo/6 - divieto accensione fuochi in spiaggia
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reg.Fano

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COMUNE DI FANO (Provincia di Pesaro e Urbino) (Provincia di Pesaro e Urbino) Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo nel territorio comunale per finalità turistiche ricreative (approvato con Delibera CC n. 118 del 16 giugno 2016) 1

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INDICE GENERALE ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ 3 ART. 2 – STAGIONE BALNEARE 3 ART. 3 – SERVIZIO DI SALVATAGGIO 3 ART. 4 – USO DELLE SPIAGGE 4 ART. 5 – NORME PER GLI STABILIMENTI BALNEARI 5 ART. 6 – NORME DI COMPORTAMENTO 8 ART. 7 – CORRIDOI DI LANCIO 8 ART. 8 – ZONE DESTINATE ALL'ALAGGIO E ALLA SOSTA IMBARCAZIONI 9 ART. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI 9 ART. 10 – SANZIONI 9 2

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Articolo 1 Oggetto e finalità

  1. Il presente regolamento disciplina l’utilizzazione del litorale marittimo del Comune di Fano,

oggetto di specifico “Piano Particolareggiato degli Arenili” per finalità turistiche e ricreative, conformemente al Regolamento regionale 13 maggio 2004 n.2 “Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della regione”, modificato dai regolamenti regionali 2 maggio 2012 n.4 e 4 dicembre 2015 n.8 Articolo 2 Stagione balneare

  1. La stagione balneare inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre di ogni anno.
  2. Ogni stabilimento, nell’arco della stagione balneare, deve svolgere comunque la propria attività

dal 1° giugno al 31 Agosto. 2bis. Per esigenze motivate, con apposita ordinanza balneare, possono essere stabiliti periodi più ampi rispetto a quelli fissati dal precedente comma 1.

  1. Presso ogni stabilimento balneare in attività, deve essere operante il servizio di salvataggio, da

svolgersi secondo le modalità ed i tempi indicati dall’autorità marittima competente. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dal Comune secondo le indicazioni della medesima autorità marittima. Articolo 3 Servizio di salvataggio

  1. I titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di salvataggio nel periodo compreso

tra il secondo sabato di giugno e la seconda domenica di settembre, secondo le modalità indicate dalla autorità marittima. Il servizio di salvataggio è comunque garantito durante il primo fine settimana del mese di giugno.

  1. Il servizio di salvataggio deve essere garantito dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in forma

continuativa.

  1. Gli stabilimenti balneari che intendono rimanere aperti esclusivamente per elioterapia nei periodi

antecedenti e successivi a quelli stabiliti dal comma 1 non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio ma devono esporre una bandiera rossa ed un apposito cartello, redatto almeno in italiano ed in inglese, recante il seguente avviso: “Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia – Spiaggia sprovvista del servizio di salvataggio”.

  1. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dall'Amministrazione Comunale. Nei

tratti di spiaggia libera dove il servizio di salvataggio non è garantito, saranno installati appositi cartelli redatti almeno in italiano ed in inglese indicanti la mancanza del servizio stesso. La distanza tra ogni cartello non può essere superiore a centocinquanta metri.

  1. L'Amministrazione provvede alla sorveglianza e alla manutenzione dei cartelli relativi alle

“spiagge libere.”. 3

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Articolo 4 Uso delle spiagge

  1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo di pertinenza comunale, durante tutto l’anno è

vietato: a) campeggiare e pernottare con tende, roulottes, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo; b) transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso e, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, quelli adoperati per la pulizia, sistemazione, livellamento ordinario e straordinario della spiaggia, senza asporto di materiale, e rimessaggio di imbarcazioni nell’ambito delle aree in concessione per i cui titolari dovranno semplicemente comunicare, ad ogni inizio di stagione, al Comune, la ditta ed i mezzi preposti a tali operazioni; quelli strettamente necessari per le operazioni di carico e scarico, per i cui titolari dovranno sempre comunicare al Comune, la ditta ed i mezzi preposti a tali operazioni. Al termine della stagione balneare i concessionari possono realizzare dune a protezione dell'arenile in concessione previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Ufficio Demanio da rilasciarsi a seguito del parere favorevole del Settore LL.PP: - Difesa della Costa con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

  • è fatto divieto assoluto di asportare materiale arido dall’arenile;
  • i l materiale da movimentare dovrà essere limitato al solo strato superficiale di arenile e comunque

con l’assoluta esclusione del tratto compreso entro i cinque metri dalla battigia;

  • le dune dovranno essere posizionate esclusivamente su suolo demaniale marittimo;
  • comunicare con congruo anticipo il giorno in cui detti lavori verranno eseguiti, il tipo di mezzo

usato ed il nominativo del responsabile dei lavori;

  • i lavori dovranno essere sospesi qualora vi sia un potenziale pericolo per persone e cose;
  • i detriti raccolti dovranno essere conferiti al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

c) effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti, al di fuori delle zone consentite; d) depositare, distendere e tinteggiare reti da pesca o similari al di fuori delle aree all’uopo destinate, salvo specifica autorizzazione; e) accendere fuochi, gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull’arenile rifiuti di qualsiasi genere.

  1. Negli stessi ambiti di cui al comma 1 durante la stagione balneare è vietato:

a) condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall’E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l’apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, devono essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio. In deroga, a quanto sopra, è consentito l’accesso in spiaggia e nelle acque del litorale ai cani o altri animali da affezione nelle due aree appositamente individuate (parte libera parte in concessione): in Zona Arzilla, per un tratto di ml. 100,00 ed a Torrette/Ponte Sasso per un tratto di ml. 50,00. ; 4

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Tali aree sono allestite e gestite a mezzo di apposita convenzione. b) praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l’incolumità delle persone, recare turbativa alla pubblica quiete e nocumento all’igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità di praticare i giochi all’interno di spazi appositamente attrezzati, all’uopo autorizzati dall’autorità competente; c) tenere alto il volume degli apparecchi di diffusione sonora nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13.00 e le ore 16.00 eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti e fatte salve le eventuali diverse prescrizioni dettate da altre autorità; d) tirare a secco barche o natanti in genere al di fuori dei casi e delle aree indicati dall’autorità marittima competente, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell’attività balneare, fatta eccezione per quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti; e) effettuare le operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria, livellamenti ordinari e straordinari ed altre operazioni che prevedono l'utilizzo di mezzi meccanici dalle ore 9.00 alle ore 19.30; le predette limitazioni di orari sono da osservare solo ed esclusivamente nel periodo dal 20 maggio al 5 settembre di ogni anno; f) l’esercizio del commercio in forma itinerante potrà essere assentito esclusivamente ad operatori del “settore alimentare” ed in misura non superiore a 3 (tre), la cui individuazione avverrà a seguito di avviso pubblico indicante i requisiti e le modalità dello stesso. L’attività di tale forma di commercio è comunque vietata sulla fascia dei 5 (cinque) metri dalla battigia. f bis) effettuare pubblicità promozionale anche per via interfonica mediante altoparlanti, sia sulle spiagge che nello specchio d’acqua riservato ai bagnanti. La pubblicità è consentita esclusivamente in occasione di eventi a scopo benefico, con incassi destinati alle associazioni senza scopo di lucro. E' consentito, altresì pubblicizzare eventi e/o manifestazioni di qualsiasi genere organizzate o patrocinate dal Comune di Fano, mediante apposizione di materiale pubblicitario o mediante esposizione di prodotti legati a sponsorizzazioni in favore del Comune. Rimane vietata, in forma assoluta, la pubblicità svolta con lancio di volantini o quant’altro a mezzo aerei; g) lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie; h) spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità; i) tuffarsi dalle scogliere o da altri luoghi espressamente dichiarati non idonei a tale scopo ed opportunamente tabellati. Articolo 5 Norme per gli stabilimenti balneari

  1. L' attività di somministrazione svolta nei “punti ristoro” e nei “bar enogastronomici e simili”

(disciplinati dall'art. 12 delle NTA del Piano Particolareggiato delle Spiagge) è soggetta al vincolo di unitarietà della titolarità giuridica fra l'attività di somministrazione e quella dello stabilimento balneare, più precisamente la somministrazione è effettuata nei confronti di chi usufruisce dell’attività prevalente di stabilimento balneare e negli orari di apertura dello stesso, ferma restando, ai sensi del Regolamento regionale n.8/2005, la possibilità per il concessionario dello stabilimento di affidare a terzi la gestione del ramo d'azienda costituito dalla attività di somministrazione.

  1. L'orario di chiusura degli stabilimenti balneari e annesse attività complementari viene stabilita

alle ore 24,00.

  1. STABILIMENTO BALNEARE (senza attivita' accessoria):

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Lo stabilimento balneare che non ha attività accessorie (bar complementare) può effettuare una manifestazione settimanale rivolta esclusivamente all'accoglienza dei clienti dello stabilimento balneare senza l'utilizzo di alcuno allestimento specifico, in occasione della quale lo stabilimento balneare potrà rimanere aperto fino alle ore 02,00 del giorno successivo. Nel caso di svolgimento di piccoli trattenimenti musicali, dovranno essere osservate le procedure di cui all’art.19, punto 2 lett.b) del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, e previa comunicazione all’ufficio Demanio almeno 5 (cinque) giorni prima della manifestazione.

  1. STABILIMENTO BALNEARE CON ATTIVITA' ACCESSORIA (punto ristoro - bar

enogastronomico): Il titolare/gestore del "bar complementare" può somministrare alimenti e bevande come descritto nell'autorizzazione amministrativa rilascia dall'UO Attività Economiche e relativa autorizzazione sanitaria o NIA. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 6 L. 217/2011 – Legge comunitaria 2010, così come modificato dall'art. 34 quater del D.L. 18 ottobre 2012, n‹ 179 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, della delibera Giunta Regionale n‹ 517 del 2013, il "bar complementare" allo stabilimento balneare può rimanere sempre aperto, in tutte le zone dalle ore 6,30 alle 24,00 con le seguenti deroghe: - una serata settimanale con possibilità di rimanere aperto fino alle 02,00 del giorno successivo - nei giorni 14 e 15 agosto fino alle 03,00 del giorno successivo Trattandosi di attività accessoria deve conseguentemente rimanere aperta anche l'attivita' principale (lo stabilimento balneare) Installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi e impianti per la diffusione sonora e di immagini: Nell'ambito del bar-complementare possono effettuarsi piccoli trattenimenti così come definiti dalla DGR 1097 del 1/8/2011 ed in particolare al comma 1 Lettera b) e dai commi 3 e segg dell'art. 14. In sintesi il piccolo trattenimento musicale è caratterizzato da musica che accompagna l'attività di consumazione della clientela e riveste una funzione di completamento alla stessa. Per esservi "piccolo intrattenimento accessorio" è necessario che i locali e/o spazi rimangano identici (senza trasformazioni logistiche) sia in presenza che in assenza del piccolo intrattenimento. Non debbano esservi strutture particolari: pedane o palchi, sistemazione a platea delle sedie, non deve essere destinato in tutto o in parte una separazione ad esclusivo o prevalente uso di spettacolo o trattenimento. Non deve esserci pagamento ingresso, maggiorazione consumazione, pubblicità. Per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali dovranno essere osservate le procedure di cui all’art.19, punto 2 lettera b) del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE e previa comunicazione all’Ufficio Demanio almeno 5 (cinque) giorni prima della manifestazione.

  1. BAR/RISTORANTE AUTONOMO RISPETTO ALLO STABILIMENTO BALNEARE (con

autorizzazione disgiunta dallo stabilimento quindi non complementare): orario di attività fino all'intera giornata (D.L 98/2011 e D.L. 138/2011): Per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali dovranno essere osservate le procedure di cui all’art.19, punto 2 lettera b) del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE e previa comunicazione all’Ufficio Demanio almeno 5 (cinque) giorni prima della manifestazione. Se il titolare del bar - ristorante intende effettuare e pubblicizzare anche forme di intrattenimento danzante nei limiti di cui al DM 19.8.1996, concerti, sfilate di moda, pubblici spettacoli in genere, 6

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deve richiedere autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e.80 del TULPS (sia se a carattere temporaneo che permanente) all'UO Attività Economiche e UO Demanio. Per i chioschi/bar/ristoranti non c’è l’obbligo di contemporanea apertura dello stabilimento balneare adiacente.

  1. L'attività accessoria di somministrazione deve essere effettuata entro gli orari di esercizio dello

stabilimento balneare cui è funzionalmente e logisticamente collegata e potrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e inquinamento acustico;

  1. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono:

a) esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare: copia del regolamento che disciplina l'utilizzazione delle spiagge, la tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento, le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi; b) esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutto; c) curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell’arenile e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente da esso. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell’asporto da parte degli operatori dell’azienda municipalizzata ed i rifiuti solidi devono essere gettati nei cassonetti predisposti dall’Azienda, negli orari e con le modalità fissate dalla medesima; in caso di straordinaria e copiosa formazione di alghe e materiale spiaggiato, qualora gli appositi contenitori siano insufficienti, si potranno formare dei cumuli coperti da teli in attesa che l'Azienda Municipalizzata provveda all'asporto; d) consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5 metri dalla linea di battigia, calcolata sul mediomare, realizzando almeno un corridoio, per ogni concessione, libero da qualsiasi ingombro, di larghezza non inferiore a 2 metri; e) installare sull’arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti. A meno che non sia diversamente regolamentato dai piani di spiaggia, fra i paletti degli ombrelloni devono essere rispettate le seguenti distanze minime: metri 3,50 tra le file o settori e metri 2,00 fra gli ombrelloni della stessa fila. Sulle aree in concessione è consentita l’installazione di ombrelloni con un diametro massimo di metri 6, nonché di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che abbiano strutture di sostegno esclusivamente verticali, che siano posti in modo tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti e da non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con le prescrizioni del piano di spiaggia; f) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia, per almeno ml. 3,00 oltre la 1^ fila di ombrelloni, al fine di rendere possibile l’accesso al mare ai soggetti portatori di handicap, mediante idonei camminamenti che consentano l’abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili, fermo restando l’obbligo di adottare ogni accorgimento ai sensi dell’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della D.G.R. 30 gennaio 2001, n. 235; g) liberare, al termine della stagione balneare, l’area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari.

  1. Salvo specifica deroga rilasciata dal Comune su motivata richiesta, nelle aree in concessione

durante la stagione balneare si devono sospendere i lavori edilizi.

  1. I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico, possono inoltre:

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a) previa autorizzazione dell’autorità concedente, attrezzare all’interno delle aree oggetto di concessione spazi per il gioco, come beach-volley, beach-basket, campo bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostrine e simili; b) previa autorizzazione, possono essere realizzate superfici pavimentate per piattaforme e piazzole che non superino complessivamente il 20% nelle aree in concessione di superficie non superiore a metri quadrati 2.500, fino al limite massimo di metri quadrati 350; la percentuale è ridotta al 15% nelle aree in concessione di superficie superiore a metri quadrati 2.500, fino al limite massimo di metri quadrati 600; c) ospitare nel tratto di arenile in concessione natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq. 4, in apposite aree interne allo stabilimento, nel pieno rispetto delle norme di attuazione del piano di spiaggia o, in loro assenza, delle disposizioni impartite dal Comune, sentita l’autorità marittima, atte a garantire l’incolumità dei bagnanti. Nelle aree di cui alla presente lettera possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di surf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite dall’autorità marittima; d) Per la tutela delle strutture nel periodo invernale, sono ammesse recinzioni in legno o rete metallica di altezza non superiore a 2,50 ml., fermo restando l'obbligo per il concessionario di lasciare un idoneo accesso pedonale al mare. Articolo 6 Norme di comportamento

  1. Negli stabilimenti balneari devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l’uso di shampoo o di saponi; b) i servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale in modo ben visibile, per facilitare la loro individuazione. Articolo 7 Corridoi di lancio

  1. I titolari di concessioni demaniali ed i proprietari o gestori di aree private destinate ad attività

turistiche possono installare, in base alle sole prescrizioni e modalità indicate dall’autorità marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio ad uso pubblico per l’attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione.

  1. Sentita l’autorità marittima competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa

autorizzazione del Comune, da circoli nautici, da operatori turistici e da privati nelle zone di mare che fronteggiano le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell’arenile da parte dei bagnanti.

  1. Le istanze per il posizionamento dei corridoio di lancio devono essere presentate al Comune

entro il 20 maggio di ciascun anno. Il comune, sentita l'autorità marittima, adotta i relativi provvedimenti entro e non oltre il 10 giugno. La distanza tra ciascun corridoio di lancio non può essere inferiore a metri cinquecento. Può essere ammessa deroga alla distanza limitatamente ai corridoio di lancio richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime per attività collaterali. La distanza non può essere inferiore comunque a metri duecentocinquanta. 8

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Articolo 8 Zone destinate all’alaggio e alla sosta di imbarcazioni

  1. Le zone destinate all’alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché dei

tratti di mare ad esse prospicienti, devono essere segnalati opportunamente attraverso i corridoi di lancio di cui all’articolo 7,

  1. Le zone di arenile destinate all’alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto sono

individuate dal Piano Particolareggiato delle spiagge.

  1. Previa apposita autorizzazione, è consentito allestire, in favore dei propri clienti o soci che

usufruiscono del posto barca, una zona d'ombra, con un gazebo della superficie massima di mq. 60,00, o con un numero di 10 ombrelloni e 20 lettini/sedie/sdraio. Articolo 9 Disposizioni generali

  1. Sulle spiagge libere del demanio marittimo e nel tratto di mare ad esso prospiciente, in orari

diversi da quelli della balneazione, previa autorizzazione demaniale, è possibile organizzare manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento o di eventi speciali in proprio o da parte di privati anche con l'installazione delle necessarie strutture, da installare immediatamente prima della manifestazione e smontare subito dopo, assicurando il ripristino delle condizioni di normale fruibilità.

  1. I concessionari dovranno comunque assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l’accesso al

mare, all’interno delle concessioni, alle persone con ridotta o impedita capacità motoria. La visitabilità dovrà essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel D.M. Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236 di attuazione della legge n.13/89;

  1. Gli stabilimenti balneari dovranno prevedere almeno un servizio igienico accessibile. Quando per

qualsiasi motivo non esiste collegamento con la pubblica via, l’accessibilità dovrà essere garantita dal singolo concessionario applicando la norma della “visitabilità condizionata” di cui all’art.5, punto 5.7 del D.M. n.236/1989;

  1. In sede di rilascio o rinnovo delle concessioni, il Comune dovrà accertare il rispetto delle

disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Tale condizione può essere certificata dal richiedente con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’avvenuta ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104, specificandone le modalità attuative;

  1. Nel caso di accertata violazione alle disposizioni di cui ai punti 2,3 e 4 , ferma restando

l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, il Comune avvierà procedimento di decadenza della concessione, ai sensi dell’art. 47 del Codice della Navigazione. Tale procedimento potrà essere sospeso se il concessionario, in sede di presentazione delle deduzioni di cui al comma 3 del citato art.47, fornirà garanzie sull’ottemperanza alle prescrizioni di legge. La decadenza dovrà, comunque, essere dichiarata se entro 90 giorni dalla data di sospensione del procedimento, il concessionario non provvederà a produrre la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 4). Articolo 10 Sanzioni

  1. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente regolamento . Ai

contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative 9

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previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione.

  1. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni

della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33. 10

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