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Normativa demano marittimo/0 - Codice della Navigazione/Reg. per la navigazione marittima.md
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Reg. per la navigazione marittima

268,6 KB 13/07/2026 05:34 Normativa demano marittimo/0 - Codice della Navigazione

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Reg. per la navigazione marittima

Reg. per la navigazione marittima, approvato con Decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Pubblicato nella G.U. n. 94 del 21/04/1952 S.O.

Sommario

| Libro I - Dell'ordinamento amministrativo della navigazione | |--------------------------------------------------------------------------------| | Titolo I - Degli organi amministrativi della navigazione | | Capo I - Dell'amministrazione locale della navigazione marittima | | reg.nav.mar. art. 1 - Circoscrizioni. | | reg.nav.mar. art. 2 - Denominazione degli uffici marittimi. | | reg.nav.mar. art. 3 - Reggenza di uffici minori. | | Capo II - Della navigazione promiscua | | reg.nav.mar. art. 4 - Zone di navigazione promiscua. | | Titolo II - Del demanio marittimo | | Capo I - Delle concessioni | | reg.nav.mar. art. 5 - Presentazione della domanda di concessione. | | reg.nav.mar. art. 6 - Contenuto e documentazione della domanda di concessione. | | reg.nav.mar. art. 7 - Presentazione di altri documenti. | | reg.nav.mar. art. 8 - Concessioni per licenza. | | reg.nav.mar. art. 9 - Concessioni di durata superiore al quadriennio. | | reg.nav.mar. art. 10 - Concessioni provvisorie. | | reg.nav.mar. art. 11 - Spese di istruttoria. | | reg.nav.mar. art. 12 - Parere del genio civile. | | reg.nav.mar. art. 13 - Parere dell'intendenza di finanza. |

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| reg.nav.mar. art. 14 - Parere dell'autorità doganale. | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 15 - Dissenso sulle domande di concessione. | | reg.nav.mar. art. 16 - Canone | | reg.nav.mar. art. 17 - Cauzione. | | reg.nav.mar. art. 18 - Pubblicazione della domanda. | | reg.nav.mar. art. 19 - Contenuto dell'atto di concessione. | | reg.nav.mar. art. 20 - Custodia degli atti di concessione. | | reg.nav.mar. art. 21 - Registri delle concessioni. | | reg.nav.mar. art. 22 - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo. | | reg.nav.mar. art. 23 - Responsabilità del concessionario. | | reg.nav.mar. art. 24 - Variazioni al contenuto della concessione. | | reg.nav.mar. art. 25 - Scadenza della concessione. | | reg.nav.mar. art. 26 - Revoca e decadenza della concessione. | | reg.nav.mar. art. 27 - Vigilanza. | | reg.nav.mar. art. 28 - Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza. | | reg.nav.mar. art. 29 - Limiti dei diritti del concessionario. | | reg.nav.mar. art. 30 - Subingresso. | | reg.nav.mar. art. 31 - Demolizione delle opere. | | reg.nav.mar. art. 32 - Efficacia della concessione nei confronti dell'amministrazione. | | reg.nav.mar. art. 33 - Esibizione del titolo di concessione. | | reg.nav.mar. art. 34 - Consegna e riconsegna dei beni concessi. | | reg.nav.mar. art. 35 - Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi. | | reg.nav.mar. art. 36 - Destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato. |

| reg.nav.mar. art. 37 - Concessioni per fini di pubblico interesse. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 38 - Destinazione di beni demaniali per carico, scarico e sosta di merci e materiali. | | reg.nav.mar. art. 39 - Autorizzazione per carico, scarico e sosta di merci e materiali. | | reg.nav.mar. art. 40 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti situati in parte sul demanio marittimo. | | Capo II - Delle concessioni per stabilimenti e depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive | | reg.nav.mar. art. 41 - Stabilimenti e depositi costieri. | | reg.nav.mar. art. 42 - Competenza per le concessioni. | | reg.nav.mar. art. 43 - Depositi promiscui. | | reg.nav.mar. art. 44 - Norme di sicurezza. | | reg.nav.mar. art. 45 - Documentazione della domanda. | | reg.nav.mar. art. 46 - Parere del genio civile. | | reg.nav.mar. art. 47 - Parere del ministero dell'interno. | | reg.nav.mar. art. 48 - Commissioni di collaudo. | | reg.nav.mar. art. 49 - Ispezioni. | | reg.nav.mar. art. 50 - Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza. | | reg.nav.mar. art. 51 - Spese per ispezioni e collaudi. | | reg.nav.mar. art. 52 - Norme per le concessioni. | | Capo III - Dell'estrazione e della raccolta di arena e di altri materiali | | reg.nav.mar. art. 53 - Tabelle. | | reg.nav.mar. art. 54 - Concessioni di estrazione e di raccolta. | | reg.nav.mar. art. 55 - Canone. | | reg.nav.mar. art. 56 - Norme cui la concessione è soggetta. |

| reg.nav.mar. art. 57 - Raccolta di materiali abbandonati. | |----------------------------------------------------------------------------------------| | Capo IV - Della delimitazione del demanio marittimo | | reg.nav.mar. art. 58 - Delimitazione. | | Titolo III - Dell'attività amministrativa e della polizia e dei servizi nei porti | | Capo I - Dell'attività amministrativa e della polizia nei porti | | reg.nav.mar. art. 59 - Ordinanza di polizia marittima. | | reg.nav.mar. art. 60 - Concessione di esercizio di servizi portuali. | | reg.nav.mar. art. 61 - Certificato d'iscrizione per l'esercizio di attività nei porti. | | reg.nav.mar. art. 62 - Preferenze negli accosti. | | reg.nav.mar. art. 63 - Navi in attesa di accosto. | | reg.nav.mar. art. 64 - Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi. | | reg.nav.mar. art. 65 - Modo di ormeggiare. | | reg.nav.mar. art. 66 - Agevolazioni al movimento di altre navi. | | reg.nav.mar. art. 67 - Ormeggi di punta o in andana. | | reg.nav.mar. art. 68 - Ripari degli scarichi esterni. | | reg.nav.mar. art. 69 - Rinforzo degli ormeggi. | | reg.nav.mar. art. 70 - Carenaggi con sbandata. | | reg.nav.mar. art. 71 - Parabordi. | | reg.nav.mar. art. 72 - Scale. | | reg.nav.mar. art. 73 - Mezzi di accesso dalle navi alle banchine. | | reg.nav.mar. art. 74 - Sporgenze dal bordo. | | reg.nav.mar. art. 75 - Prove di macchina sugli ormeggi. | | reg.nav.mar. art. 76 - Divieto di avvicinarsi alle navi in arrivo. |

| reg.nav.mar. art. 77 - Rifiuti di bordo. | |-------------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 78 - Trasporto di passeggeri con mezzi nautici. | | reg.nav.mar. art. 79 - Carico e scarico delle merci. | | reg.nav.mar. art. 80 - Sgombero delle banchine. | | reg.nav.mar. art. 81 - Periodo entro il quale devono essere compiute le operazioni. | | reg.nav.mar. art. 82 - Pulizia dell'ambito portuale. | | reg.nav.mar. art. 83 - Carico e scarico di merci accensibili. | | reg.nav.mar. art. 84 - Deposito di merci infiammabili. | | reg.nav.mar. art. 85 - Servizi di vigilanza. | | reg.nav.mar. art. 86 - Fuochi e lumi a bordo. | | reg.nav.mar. art. 87 - Incendio nei porti. | | reg.nav.mar. art. 88 - Uso della fiamma ossidrica. | | reg.nav.mar. art. 89 - Rimozione di materiali sommersi. | | reg.nav.mar. art. 90 - Rimozione di navi e di aeromobili sommersi. | | reg.nav.mar. art. 91 - Rimozione da parte dei privati. | | reg.nav.mar. art. 92 - Rimozione d'ufficio. | | reg.nav.mar. art. 93 - Informazioni in caso di sinistro. | | reg.nav.mar. art. 94 - Processo verbale di perdita della nave. | | reg.nav.mar. art. 95 - Ritiro dei documenti di bordo. | | reg.nav.mar. art. 96 - Trasmissione del processo verbale e dei documenti di bordo. | | reg.nav.mar. art. 97 - Registro dei sinistri. | | Capo II - Del pilotaggio | | Sezione I - Dell'istituzione delle corporazioni e del reclutamento dei piloti | | reg.nav.mar. art. 98 - Categorie e ambito territoriale delle corporazioni. |

| reg.nav.mar. art. 99 - Navi destinate al pilotaggio ed uso di altri mezzi. | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 100 - Segni distintivi delle navi. | | reg.nav.mar. art. 101 - Poteri del comandante del porto. | | reg.nav.mar. art. 102 - Concorso. | | reg.nav.mar. art. 103 - Accertamento dell'idoneità fisica. | | reg.nav.mar. art. 104 - Bando di concorso. | | reg.nav.mar. art. 105 - Titoli. | | reg.nav.mar. art. 106 - Prove di esame | | reg.nav.mar. art. 107 - Classifica dei candidati. | | reg.nav.mar. art. 108 - Procedimento per la nomina a pilota effettivo. | | reg.nav.mar. art. 108-bis - Mobilità dei piloti. | | reg.nav.mar. art. 109 - Nomina di effettivi nella istituzione della corporazione. | | reg.nav.mar. art. 110 - Cauzione e comproprietà dei piloti effettivi. | | reg.nav.mar. art. 111 - Sospensione e decadenza della nomina. | | reg.nav.mar. art. 112 - Armamento delle navi addette al servizio di pilotaggio. | | Sezione II - Dell'ordinamento della corporazione | | reg.nav.mar. art. 113 - Nomina del capo pilota e dei sottocapi. | | reg.nav.mar. art. 114 - Attribuzioni del capo pilota. | | reg.nav.mar. art. 115 - Revoca dell'incarico di capo o sottocapo e cancellazione del pilota per fatto penale. | | reg.nav.mar. art. 116 - Nomina e poteri del commissario straordinario e assunzione provvisoria di marittimi per l'esercizio del pilotaggio. | | reg.nav.mar. art. 117 - Infermità del pilota. | | reg.nav.mar. art. 118 - Licenziamento del pilota. |

| reg.nav.mar. art. 119 - Rimborso della quota e restituzione della cauzione. | |-------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 120 - Ripartizione dei compensi. | | reg.nav.mar. art. 121 - Quote dei piloti in servizio. | | reg.nav.mar. art. 121-bis - Trattamento di fine servizio. | | reg.nav.mar. art. 122 - Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro. | | reg.nav.mar. art. 123 - Partecipazione delle vedove e degli orfani. | | reg.nav.mar. art. 124 - Assegni a carico dei marittimi autorizzati. | | Sezione III - Dell'esercizio del pilotaggio | | reg.nav.mar. art. 125 - Servizio di trasporto, di rimorchio e di ormeggio. | | reg.nav.mar. art. 126 - Segnali della nave da pilotare. | | reg.nav.mar. art. 127 - Segnale della nave del pilota. | | reg.nav.mar. art. 128 - Obblighi del pilota a bordo. | | reg.nav.mar. art. 129 - Impossibilità di salire a bordo. | | reg.nav.mar. art. 130 - Compenso in caso di mancata prestazione. | | reg.nav.mar. art. 131 - Pilotaggio oltre i limiti. | | reg.nav.mar. art. 132 - Trasmissione di comunicazioni. | | reg.nav.mar. art. 133 - Compensi particolari. | | reg.nav.mar. art. 134 - Aumento del compenso. | | reg.nav.mar. art. 135 - Riscossione dei proventi di pilotaggio. | | reg.nav.mar. art. 136 - Certificato e registro dei piloti autorizzati. | | reg.nav.mar. art. 137 - Compenso dei marittimi autorizzati. | | Capo III - Del rimorchio | | reg.nav.mar. art. 138 - Atto di concessione. | | reg.nav.mar. art. 139 - Canone. |

| Capo IV - Della disciplina del lavoro nei porti | |----------------------------------------------------------------------------------------| | Sezione I - Dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro nei porti | | reg.nav.mar. art. 140 - Autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale. | | reg.nav.mar. art. 141 - Istituzione degli uffici del lavoro portuale e loro direzione. | | reg.nav.mar. art. 142 - Attribuzioni degli uffici del lavoro portuale. | | reg.nav.mar. art. 143 - Consiglio del lavoro portuale. | | reg.nav.mar. art. 144 - Durata in carica dei membri del consiglio. | | reg.nav.mar. art. 145 - Scioglimento del consiglio. | | reg.nav.mar. art. 146 - Disciplina del lavoro nei porti di minor traffico. | | reg.nav.mar. art. 147 - Ricorsi. | | Sezione II - Dei lavoratori portuali | | reg.nav.mar. art. 148 - Definizione. | | reg.nav.mar. art. 149 - Categorie di lavoratori portuali. | | reg.nav.mar. art. 150 - Registri dei lavoratori portuali. | | reg.nav.mar. art. 151 - Contenuto dei registri. | | reg.nav.mar. art. 152 - Requisiti per l'iscrizione nei registri. | | reg.nav.mar. art. 153 - Ammissione fra i lavoratori portuali. | | reg.nav.mar. art. 154 - Graduatoria dei lavoratori da iscrivere. | | reg.nav.mar. art. 155 - Libretto di ricognizione. | | reg.nav.mar. art. 156 - Cancellazione dai registri. | | reg.nav.mar. art. 157 - Passaggio di categoria. | | reg.nav.mar. art. 158 - Riduzione dei ruoli. | | reg.nav.mar. art. 159 - Doveri dei lavoratori portuali. |

| reg.nav.mar. art. 160 - Congedi. | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Sezione III - Delle compagnie e dei gruppi portuali | | reg.nav.mar. art. 161 - Costituzione, fusione e soppressione delle compagnie. | | reg.nav.mar. art. 162 - Fusione di compagnie. | | reg.nav.mar. art. 163 - Soppressione di compagnie. | | reg.nav.mar. art. 164 - Lavoratori che entrano in una compagnia o cessano di farne parte. | | reg.nav.mar. art. 165 - Deposito delle quote liquidate. | | reg.nav.mar. art. 166 - Divisione della compagnia in sezioni e fusione delle sezioni. | | reg.nav.mar. art. 167 - Vigilanza sulle compagnie. | | reg.nav.mar. art. 168 - Organi della compagnia. | | reg.nav.mar. art. 169 - Assemblea. | | reg.nav.mar. art. 170 - Compiti dell'assemblea. | | reg.nav.mar. art. 171 - Convocazione su richiesta dei componenti la compagnia. | | reg.nav.mar. art. 172 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni. | | reg.nav.mar. art. 173 - Consoli e vice-consoli. | | reg.nav.mar. art. 174 - Attribuzioni del console. | | reg.nav.mar. art. 175 - Attribuzioni del vice-console. | | reg.nav.mar. art. 176 - Durata in carica del console e dei vice-consoli. | | reg.nav.mar. art. 177 - Consiglieri e loro elezione. | | reg.nav.mar. art. 178 - Attribuzioni dei consiglieri. | | reg.nav.mar. art. 179 - Esonero dai turni di lavoro. | | reg.nav.mar. art. 180 - Revisori. | | reg.nav.mar. art. 181 - Attribuzioni dei revisori. |

| reg.nav.mar. art. 182 - Redazione del bilancio. | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 183 - Contenuto del bilancio. | | reg.nav.mar. art. 184 - Criteri di valutazione. | | reg.nav.mar. art. 185 - Riserva. | | reg.nav.mar. art. 186 - Relazione dei revisori e deposito del bilancio. | | reg.nav.mar. art. 187 - Ispezioni e controlli. | | reg.nav.mar. art. 188 - Regolamenti interni delle compagnie. | | reg.nav.mar. art. 189 - Nomina e poteri del commissario straordinario. | | reg.nav.mar. art. 190 - Impiegati della compagnia. | | reg.nav.mar. art. 191 - Gruppi portuali. | | reg.nav.mar. art. 192 - Notizie per l'aggiornamento dei registri. | | reg.nav.mar. art. 193 - Disciplina del lavoro. | | reg.nav.mar. art. 194 - Lavoratori avventizi. | | reg.nav.mar. art. 194-bis - Passaggio degli avventizi nei registri dei lavoratori permanenti. | | reg.nav.mar. art. 194-ter - Libretto di ricognizione; cancellazione dai registri; riduzione del numero dei lavoratori avventizi; doveri. | | reg.nav.mar. art. 194-quater - Manodopera per esigenze eccezionali. | | reg.nav.mar. art. 195 - Fondo di assistenza. | | Sezione IV - Delle imprese per operazioni portuali | | reg.nav.mar. art. 196 - Imprese per operazioni portuali. | | reg.nav.mar. art. 197 - Documenti da produrre per il rilascio delle concessioni. | | reg.nav.mar. art. 198 - Licenza e registro delle imprese concessionarie. | | reg.nav.mar. art. 199 - Clausole della licenza. |

| reg.nav.mar. art. 200 - Sospensione e revoca della concessione. | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 201 - Esecuzione di operazioni portuali per proprio conto. | | Sezione V - Delle norme e delle tariffe di lavoro | | reg.nav.mar. art. 202 - Norme di lavoro. | | reg.nav.mar. art. 203 - Tariffe di lavoro. | | Capo V - Dei palombari in servizio locale | | reg.nav.mar. art. 204 - Attività dei palombari. | | reg.nav.mar. art. 205 - Registro dei palombari. | | reg.nav.mar. art. 206 - Libretto di ricognizione. | | reg.nav.mar. art. 207 - Cancellazione dal registro. | | Capo VI - Degli ormeggiatori | | reg.nav.mar. art. 208 - Definizione e finalità del servizio di ormeggio | | reg.nav.mar. art. 209 - Organizzazione e vigilanza del servizio di ormeggio | | reg.nav.mar. art. 209-bis - Operatività in più porti o approdi | | reg.nav.mar. art. 210 - Beni destinati allo svolgimento dei servizi | | reg.nav.mar. art. 211 - Procedura concorsuale | | reg.nav.mar. art. 211-bis - Mobilità | | reg.nav.mar. art. 211-ter - Accertamento dell'idoneità fisica | | reg.nav.mar. art. 212 - Tariffe | | reg.nav.mar. art. 213 - Iscrizione nei registri, libretto di ricognizione e tesserino di riconoscimento | | reg.nav.mar. art. 213-bis - Certificato professionale di competenza di ormeggiatore | | reg.nav.mar. art. 214 - Cancellazione dal registro degli ormeggiatori | | Capo VII - Dei barcaioli |

| reg.nav.mar. art. 215 - Attività dei barcaioli. | |----------------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 216 - Registro dei barcaioli. | | reg.nav.mar. art. 217 - Libretto di ricognizione. | | reg.nav.mar. art. 218 - Cancellazione dal registro. | | Titolo IV - Del personale marittimo | | Capo I - Disposizioni generali per l'immatricolazione della gente di mare | | reg.nav.mar. art. 219 - Matricole. | | reg.nav.mar. art. 220 - Libretto di navigazione. | | reg.nav.mar. art. 221 - Rilascio del libretto. | | reg.nav.mar. art. 222 - Annotazioni sul libretto. | | reg.nav.mar. art. 223 - Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco. | | reg.nav.mar. art. 224 - Modalità delle annotazioni | | reg.nav.mar. art. 225 - Rilascio di un nuovo libretto. | | reg.nav.mar. art. 226 - Comunicazioni dei movimenti di imbarco e sbarco | | reg.nav.mar. art. 227 - Immatricolazione richiesta per tramite dell'autorità comunale. | | reg.nav.mar. art. 228 - Verifica della regolarità dei documenti. | | reg.nav.mar. art. 229 - Rubrica degli iscritti. | | reg.nav.mar. art. 230 - Facoltà degli iscritti di prima e di seconda categoria. | | reg.nav.mar. art. 231 - Passaggio di categoria. | | reg.nav.mar. art. 232 - Modalità per il passaggio di categoria. | | reg.nav.mar. art. 233 - Navigazione su navi estere. | | reg.nav.mar. art. 234 - Domicilio degli iscritti. | | reg.nav.mar. art. 235 - Trasferimento d'iscrizione. |

| reg.nav.mar. art. 236 - Imbarco su nave nazionale all'estero | |--------------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 237 - Imbarco su navi di bandiera estera. | | Capo II - Della immatricolazione della gente di mare di prima e di seconda categoria | | reg.nav.mar. art. 238 - Requisiti per l'iscrizione. | | reg.nav.mar. art. 239 - Documenti per l'iscrizione. | | reg.nav.mar. art. 240 - Altri documenti per l'iscrizione. | | reg.nav.mar. art. 241 - Presentazione dei documenti. | | reg.nav.mar. art. 242 - Qualifiche per l'immatricolazione. | | reg.nav.mar. art. 243 - Annotazioni sulle matricole. | | Capo III - Della immatricolazione della gente di mare di terza categoria | | reg.nav.mar. art. 244 - Requisiti per l'iscrizione. | | reg.nav.mar. art. 245 - Documenti per l'iscrizione. | | reg.nav.mar. art. 246 - Qualifiche per l'immatricolazione. | | reg.nav.mar. art. 247 - Annotazioni sulle matricole. | | Capo IV - Dei titoli professionali per i servizi di coperta | | reg.nav.mar. art. 248 - Capitano di lungo corso. | | reg.nav.mar. art. 249 - Capitano superiore di lungo corso. | | reg.nav.mar. art. 250 - Aspirante capitano di lungo corso. | | reg.nav.mar. art. 251 - Allievo capitano di lungo corso. | | reg.nav.mar. art. 252 - Padrone marittimo. | | reg.nav.mar. art. 253 - Padrone marittimo di prima classe per il traffico | | reg.nav.mar. art. 253-bis - Padrone marittimo di seconda classe per il traffico. | | reg.nav.mar. art. 254 - Padrone marittimo di prima classe per la pesca. | | reg.nav.mar. art. 254-bis - Padrone marittimo di seconda classe per la pesca. |

| reg.nav.mar. art. 255 - Marinaio autorizzato. | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 256 - Marinaio autorizzato al traffico. | | reg.nav.mar. art. 257 - Marinaio autorizzato alla pesca. | | reg.nav.mar. art. 258 - Capo barca. | | reg.nav.mar. art. 259 - Capo barca per il traffico nello Stato | | reg.nav.mar. art. 260 - Capo barca per il traffico locale | | reg.nav.mar. art. 261 - Capo barca per la pesca costiera | | reg.nav.mar. art. 262 - Conduttore. | | reg.nav.mar. art. 263 - Conduttore per il traffico locale. | | reg.nav.mar. art. 264 - Conduttore per la pesca locale. | | Capo V - Dei titoli professionali per i servizi di macchina | | reg.nav.mar. art. 265 - Capitano superiore di macchina. | | reg.nav.mar. art. 266 - Capitano di macchina. | | reg.nav.mar. art. 267 - Aspirante capitano di macchina. | | reg.nav.mar. art. 268 - Allievo capitano di macchina. | | reg.nav.mar. art. 269 - Meccanico navale. | | reg.nav.mar. art. 270 - Meccanico navale di prima classe specializzato. | | reg.nav.mar. art. 270-bis - Meccanico navale di prima classe. | | reg.nav.mar. art. 271 - Meccanico navale di seconda classe per motonavi. | | reg.nav.mar. art. 272 - Fuochista autorizzato. | | reg.nav.mar. art. 273 - Motorista abilitato | | reg.nav.mar. art. 274 - Marinaio motorista. | | Capo VI - Delle abilitazioni professionali del personale tecnico delle costruzioni navali |

| reg.nav.mar. art. 275 - Registro d'iscrizione. | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 276 - Certificato d'iscrizione. | | reg.nav.mar. art. 277 - Ingegnere navale. | | reg.nav.mar. art. 278 - Costruttore navale. | | reg.nav.mar. art. 279 - Allievo maestro d'ascia. | | reg.nav.mar. art. 280 - Maestro d'ascia. | | reg.nav.mar. art. 280-bis - Progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto. | | reg.nav.mar. art. 281 - Cancellazione dai registri. | | Capo VII - Degli esami | | reg.nav.mar. art. 282 - Esami presso le direzioni marittime. | | reg.nav.mar. art. 283 - Esami presso gli uffici compartimentali. | | reg.nav.mar. art. 284 - Esami presso gli uffici circondariali. | | reg.nav.mar. art. 285 - Avviso. | | reg.nav.mar. art. 286 - Ammissione agli esami. | | reg.nav.mar. art. 287 - Inizio degli esami. | | reg.nav.mar. art. 288 - Esecuzione delle prove scritte. | | reg.nav.mar. art. 289 - Votazione. | | reg.nav.mar. art. 290 - Ammissione agli esami orali. | | reg.nav.mar. art. 291 - Svolgimento delle prove orali e dell'esperimento pratico. | | reg.nav.mar. art. 292 - Risultato degli esami. | | reg.nav.mar. art. 293 - Verbale degli esami. | | reg.nav.mar. art. 294 - Spese per gli esperimenti pratici. | | Capo VIII - Disposizioni varie per i titoli professionali |

| reg.nav.mar. art. 295 - Autorità competente al rilascio dei titoli professionali. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 296 - Modelli delle patenti. | | reg.nav.mar. art. 297 - Esami. | | reg.nav.mar. art. 298 - Navigazione valida per conseguire i titoli professionali. | | reg.nav.mar. art. 298-bis - Norme transitorie. | | reg.nav.mar. art. 299 - Attività di lavoro richiesta per conseguire i titoli professionali. | | reg.nav.mar. art. 300 - Velocità delle navi agli effetti dell'imbarco dei capitani superiori di lungo corso e dei capitani di macchina. | | reg.nav.mar. art. 301 - Annotazioni delle abilitazioni successive. | | Titolo V - Del regime amministrativo delle navi | | Capo I - Dell'ammissione della nave alla navigazione | | Sezione I - Dell'individuazione della nave | | reg.nav.mar. art. 302 - Distinzione fra navi maggiori e navi minori. | | reg.nav.mar. art. 303 - Procedura per la distinzione. | | reg.nav.mar. art. 304 - Limiti di navigazione delle navi minori e dei galleggianti. | | reg.nav.mar. art. 305 - Ristazzatura nello Stato di navi stazzate all'estero. | | reg.nav.mar. art. 306 - Esami per periti stazzatori. | | reg.nav.mar. art. 307 - Rilascio dei certificati di abilitazione. reg.nav.mar. art. 308 - Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi maggiori. | | reg.nav.mar. art. 309 - Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi minori e dei galleggianti. | | Sezione II - Dei requisiti di nazionalità | | reg.nav.mar. art. 310 - Società autorizzate a possedere navi italiane. | | reg.nav.mar. art. 311 - Elenco delle società autorizzate. |

| reg.nav.mar. art. 312 - Istituzioni di carattere privato con personalità giuridica. | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Sezione III - Dell'iscrizione della nave e della abilitazione alla navigazione | | reg.nav.mar. art. 313 - Matricole e registri delle navi e dei galleggianti marittimi. | | reg.nav.mar. art. 314 - Tipi delle navi. | | reg.nav.mar. art. 315 - Documenti per l'iscrizione | | reg.nav.mar. art. 316 - Iscrizione delle navi minori e dei galleggianti nei registri. | | reg.nav.mar. art. 317 - Designazione di rappresentante del proprietario. | | reg.nav.mar. art. 318 - Mancata designazione di rappresentante. | | reg.nav.mar. art. 319 - Domanda di trasferimento. | | reg.nav.mar. art. 320 - Modalità della nuova iscrizione. | | reg.nav.mar. art. 321 - Annotazione dell'armamento e del disarmo. | | reg.nav.mar. art. 322 - Iscrizione nei registri dell'autorità consolare. | | reg.nav.mar. art. 323 - Atto di nazionalità. | | reg.nav.mar. art. 324 - Domanda per il rilascio dell'atto di nazionalità. | | reg.nav.mar. art. 325 - Rilascio e trasmissione dell'atto di nazionalità. | | reg.nav.mar. art. 326 - Licenza delle navi e dei galleggianti. | | reg.nav.mar. art. 327 - Rinnovazione dell'atto di nazionalità e della licenza. | | reg.nav.mar. art. 328 - Documenti per la rinnovazione dell'atto di nazionalità. | | reg.nav.mar. art. 329 - Documenti per la rinnovazione della licenza. | | reg.nav.mar. art. 330 - Aggiornamento delle matricole e dei registri. | | reg.nav.mar. art. 331 - Ritrovamento dell'atto di nazionalità o della licenza. | | reg.nav.mar. art. 332 - Visto sulla licenza. | | reg.nav.mar. art. 333 - Contenuto del passavanti provvisorio. |

| reg.nav.mar. art. 334 - Contenuto della licenza provvisoria. | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 335 - Ritiro dei documenti provvisori. | | reg.nav.mar. art. 336 - Atti di nazionalità e licenze di navi cancellate dai registri. | | Sezione IV - Dell'uso della bandiera nazionale | | reg.nav.mar. art. 337 - Bandiera delle navi mercantili. | | reg.nav.mar. art. 338 - Uso della bandiera in navigazione. | | reg.nav.mar. art. 339 - Uso della bandiera in porto. | | reg.nav.mar. art. 340 - Uso della bandiera da parte delle navi estere. | | reg.nav.mar. art. 341 - Uso della bandiera di Stato estero. | | Sezione V - Della dismissione della bandiera e della cancellazione dalle matricole e dai registri | | reg.nav.mar. art. 342 - Vendita giudiziale di navi e di carati di proprietà di stranieri. | | reg.nav.mar. art. 343 - Processo verbale di demolizione. | | reg.nav.mar. art. 344 - Indagini in caso di perdita presunta. | | reg.nav.mar. art. 345 - Cancellazione dai registri. | | reg.nav.mar. art. 346 - Commissione per le riparazioni e per la demolizione. | | Capo II - Della navigabilità della nave | | reg.nav.mar. art. 347 - Stivaggio delle navi. | | reg.nav.mar. art. 348 - Visite ed ispezioni alle navi. | | Capo III - Dei documenti di bordo | | Sezione I - Del ruolo di equipaggio | | reg.nav.mar. art. 349 - Modello. | | reg.nav.mar. art. 350 - Numerazione. | | reg.nav.mar. art. 351 - Distribuzione dei ruoli. |

| reg.nav.mar. art. 352 - Consegna. | |----------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 353 - Fogli supplementari. | | reg.nav.mar. art. 354 - Durata del ruolo. | | reg.nav.mar. art. 355 - Proroga della validità del ruolo. | | reg.nav.mar. art. 356 - Annotazioni relative all'armamento e al disarmo. | | reg.nav.mar. art. 357 - Annotazioni relative alle persone arruolate. | | reg.nav.mar. art. 358 - Firma delle annotazioni. | | reg.nav.mar. art. 359 - Ricostituzione del ruolo. | | reg.nav.mar. art. 360 - Comunicazione della dispersione o distruzione del ruolo. | | reg.nav.mar. art. 361 - Ritrovamento del ruolo. | | Sezione II - Dei libri di bordo | | reg.nav.mar. art. 362 - Forma e vidimazione. | | reg.nav.mar. art. 363 - Tenuta | | reg.nav.mar. art. 364 - Presentazione. | | reg.nav.mar. art. 365 - Ritiro e custodia | | reg.nav.mar. art. 366 - Libri provvisori. | | reg.nav.mar. art. 367 - Sostituzione dei libri provvisori. | | reg.nav.mar. art. 368 - Sequestro. | | reg.nav.mar. art. 369 - Inventario di bordo . | | reg.nav.mar. art. 370 - Giornale generale e di contabilità . | | reg.nav.mar. art. 371 - Giornale di navigazione . | | reg.nav.mar. art. 372 - Giornale di carico . | | reg.nav.mar. art. 373 - Contenuto del giornale di macchina . |

| reg.nav.mar. art. 374 - Giornale radiotelegrafico | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Titolo VI - Della polizia della navigazione | | Capo I - Della partenza e dell'arrivo delle navi | | reg.nav.mar. art. 375 - Registro delle partenze. | | reg.nav.mar. art. 376 - Rilascio delle spedizioni. | | reg.nav.mar. art. 377 - Rilascio delle spedizioni alle navi straniere. | | reg.nav.mar. art. 378 - Registro degli arrivi. | | reg.nav.mar. art. 379 - Vidimazione del giornale nautico. | | reg.nav.mar. art. 380 - Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca, da diporto ed adibite ai servizi locali. | | reg.nav.mar. art. 381 - Menzione nel giornale nautico della denuncia di avvenimenti straordinari. | | reg.nav.mar. art. 382 - Formalità dell'arrivo in porto estero. | | Capo II - Della polizia di bordo e della navigazione | | reg.nav.mar. art. 383 - Rilascio di carte provvisorie di bordo. | | reg.nav.mar. art. 384 - Consegna di armi e di munizioni da parte dei passeggeri. | | reg.nav.mar. art. 385 - Imbarco di merci vietate e pericolose. | | Titolo VII - Degli atti di stato civile in corso di navigazione | | reg.nav.mar. art. 386 - Iscrizione degli atti di stato civile. | | reg.nav.mar. art. 387 - Processi verbali di scomparizione. | | reg.nav.mar. art. 388 - Accertamento delle persone scomparse. | | reg.nav.mar. art. 389 - Registri per gli atti di stato civile. | | reg.nav.mar. art. 390 - Trascrizione dei verbali di interrogatorio. | | Titolo VIII - Degli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio | | reg.nav.mar. art. 391 - Inventario e custodia degli oggetti. |

| reg.nav.mar. art. 392 - Distruzione degli oggetti. | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 393 - Documenti da consegnare all'autorità marittima o consolare. | | reg.nav.mar. art. 394 - Navi non munite di giornale nautico. | | reg.nav.mar. art. 395 - Indagini dell'autorità marittima o consolare. | | reg.nav.mar. art. 396 - Oggetti appartenenti a cittadini italiani. | | reg.nav.mar. art. 397 - Oggetti appartenenti a stranieri. | | reg.nav.mar. art. 398 - Avviso all'autorità comunale. | | reg.nav.mar. art. 399 - Vendita degli oggetti. | | reg.nav.mar. art. 400 - Scomparizione in mare e assenza. | | Titolo IX - Disposizioni speciali | | Capo I - Della navigazione da diporto | | reg.nav.mar. art. 401 - Navigazione da diporto. | | reg.nav.mar. art. 402 - Abilitazione al comando di navi a vela. | | reg.nav.mar. art. 403 - Rilascio dell'abilitazione da parte di associazioni nautiche. | | reg.nav.mar. art. 404 - Navi con motore ausiliario. | | reg.nav.mar. art. 405 - Comando di navi marittime in acque interne e viceversa. | | reg.nav.mar. art. 406 - Esercizio della pesca. | | reg.nav.mar. art. 407 - Comando di navi da diporto senza abilitazione e altre agevolazioni. | | Capo II - Della pesca | | reg.nav.mar. art. 408 - Categorie di pesca. | | Libro II - Della proprietà della nave e dell'esercizio della navigazione | | Titolo I - Della costruzione della nave | | reg.nav.mar. art. 409 - Forma della dichiarazione di costruzione. |

| reg.nav.mar. art. 410 - Dichiarazione a ufficio non autorizzato. | |-------------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 411 - Registro delle navi in costruzione. | | reg.nav.mar. art. 412 - Ordine di sospensione della costruzione. | | reg.nav.mar. art. 413 - Pubblicità del contratto verbale. | | Titolo II - Della proprietà della nave | | reg.nav.mar. art. 414 - Esecuzione delle trascrizioni. | | reg.nav.mar. art. 415 - Trascrizione di atti riguardanti più navi. | | reg.nav.mar. art. 416 - Trascrizione di atti relativi a navi perite. | | reg.nav.mar. art. 417 - Trascrizione di atti scritti in lingua straniera. | | reg.nav.mar. art. 418 - Orario per la presentazione delle domande di pubblicità. | | reg.nav.mar. art. 419 - Documenti comprovanti la nazionalità dei nuovi proprietari. | | reg.nav.mar. art. 420 - Conservazione dei documenti presentati per la trascrizione. | | reg.nav.mar. art. 421 - Annotazione sull'atto di nazionalità. | | Titolo III - Dell'esercizio della navigazione | | Capo I - Dell'armatore e del raccomandatario | | reg.nav.mar. art. 422 - Rappresentante dell'armatore. | | reg.nav.mar. art. 423 - Dichiarazione verbale di armatore. | | reg.nav.mar. art. 424 - Registro delle raccomandazioni di navi. | | reg.nav.mar. art. 425 - Incaricati presso gli uffici di porto. | | Capo II - Dell'armamento e del disarmo delle navi | | reg.nav.mar. art. 426 - Poteri del comandante di porto. | | reg.nav.mar. art. 427 - Formazione dell'equipaggio. | | reg.nav.mar. art. 428 - Annotazione dei movimenti di sbarco. | | reg.nav.mar. art. 429 - Arruolamento di stranieri. |

| reg.nav.mar. art. 430 - Custodia di libretti di navigazione. | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 431 - Navigazione oltre gli stretti. | | reg.nav.mar. art. 432 - Imbarco di allievo ufficiale. | | reg.nav.mar. art. 433 - Medici, marconisti, commissari di bordo. | | reg.nav.mar. art. 434 - Sottufficiali. | | reg.nav.mar. art. 435 - Poteri delle autorità consolari. | | reg.nav.mar. art. 436 - Registro tenuto dagli uffici consolari. | | Titolo IV - Del contratto di arruolamento | | Capo I - Della formazione del contratto | | reg.nav.mar. art. 437 - Consenso all'arruolamento dei minori di anni diciotto. | | reg.nav.mar. art. 438 - Arruolamento del comandante. | | reg.nav.mar. art. 439 - Annotazione della dichiarazione di accettazione dell'arruolato. | | reg.nav.mar. art. 440 - Raccolta e conservazione dei contratti di arruolamento. | | Capo II - Del rimpatrio | | reg.nav.mar. art. 441 - Spese per il rimpatrio. | | reg.nav.mar. art. 442 - Nota dei depositi. | | reg.nav.mar. art. 443 - Rimpatrio di cittadini italiani. | | reg.nav.mar. art. 444 - Naufraghi stranieri. | | reg.nav.mar. art. 445 - Prosecuzione del viaggio a cura dell'autorità marittima. | | Capo III - Disposizioni varie | | reg.nav.mar. art. 446 - Rinunzie e transazioni. | | Libro III - Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione | | Titolo unico - Del ricupero e del ritrovamento di relitti |

| Capo I - Del ricupero | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 447 - Denuncia dell'identificazione di relitti. | | reg.nav.mar. art. 448 - Avviso dell'identificazione. | | reg.nav.mar. art. 449 - Domanda per l'assunzione di ricupero. | | reg.nav.mar. art. 450 - Autorizzazione per l'esecuzione del ricupero. | | reg.nav.mar. art. 451 - Costituzione del comandante della nave a capo ricuperatore. | | reg.nav.mar. art. 452 - Cessazione del ricupero operato da privati per assunzione delle operazioni da parte dei proprietari. | | reg.nav.mar. art. 453 - Consegna delle cose ricuperate all'autorità marittima. | | reg.nav.mar. art. 454 - Assunzione del ricupero da parte dell'autorità marittima. | | reg.nav.mar. art. 455 - Cessazione del ricupero operato dall'autorità marittima per assunzione delle operazioni da parte dei proprietari. | | reg.nav.mar. art. 456 - Compimento delle operazioni di ricupero eseguite dall'autorità marittima. | | reg.nav.mar. art. 457 - Ritiro da parte dei proprietari delle cose ricuperate. | | reg.nav.mar. art. 458 - Vendita delle cose ricuperate. | | reg.nav.mar. art. 459 - Assunzione del ricupero all'estero da parte dell'autorità consolare. | | Capo II - Del ritrovamento dei relitti | | reg.nav.mar. art. 460 - Denuncia del ritrovamento. | | reg.nav.mar. art. 461 - Avviso del ritrovamento. | | reg.nav.mar. art. 462 - Consegna delle cose ritrovate all'autorità marittima. | | reg.nav.mar. art. 463 - Ritiro delle cose ritrovate da parte del proprietario. | | reg.nav.mar. art. 464 - Vendita delle cose ritrovate. | | Libro IV - Disposizioni processuali |

| Titolo I - Dell'istruzione preventiva | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 465 - Inchiesta sommaria. | | reg.nav.mar. art. 466 - Facoltà del ministro. | | reg.nav.mar. art. 466-bis - Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi. | | reg.nav.mar. art. 467 - Composizione della commissione di inchiesta formale nel territorio nazionale. | | reg.nav.mar. art. 468 - Nomina dei membri delle commissioni. | | reg.nav.mar. art. 469 - Convocazione della commissione. | | reg.nav.mar. art. 470 - Commissioni costituite all'estero. | | reg.nav.mar. art. 471 - Indennità ai membri delle commissioni. | | reg.nav.mar. art. 472 - Svolgimento dell'inchiesta formale. | | reg.nav.mar. art. 473 - Indennità ai testimoni. | | reg.nav.mar. art. 474 - Inchiesta in caso di sinistro di una nave straniera. | | Titolo II - Delle cause marittime | | Capo I - Dei consulenti tecnici nelle cause riguardanti sinistri marittimi | | reg.nav.mar. art. 475 - Istituzione dell'elenco. | | reg.nav.mar. art. 476 - Formazione dell'elenco. | | Capo II - Dei liquidatori di avarie | | reg.nav.mar. art. 477 - Istituzione dell'elenco. | | reg.nav.mar. art. 478 - Formazione dell'elenco. | | Capo III - Del procedimento avanti i comandanti di porto | | reg.nav.mar. art. 479 - Designazione alle funzioni di cancelliere. | | reg.nav.mar. art. 480 - Determinazione dei giorni di udienza. | | reg.nav.mar. art. 481 - Registri di cancelleria. |

| reg.nav.mar. art. 482 - Gratuito patrocinio. | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | Titolo III - Dell'attuazione della limitazione del debito dell'armatore | | reg.nav.mar. art. 483 - Proroga del termine per il deposito della dichiarazione di valore. | | reg.nav.mar. art. 484 - Rinvio delle parti avanti il collegio. | | reg.nav.mar. art. 485 - Vendita della nave. | | reg.nav.mar. art. 486 - Cessione dei proventi. | | reg.nav.mar. art. 487 - Riassunzione dei processi di esecuzione sospesi. | | reg.nav.mar. art. 488 - Prefissione di termine all'armatore. | | Titolo IV - Dell'esecuzione forzata e delle misure cautelari | | Capo I - Dell'amministrazione della nave pignorata | | reg.nav.mar. art. 489 - Riscossione del nolo, degli accessori e degli altri valori. | | reg.nav.mar. art. 490 - Cessione del nolo, degli accessori e degli altri valori. | | reg.nav.mar. art. 491 - Omologazione del rendiconto. | | reg.nav.mar. art. 492 - Distribuzione delle somme ricavate. | | Capo II - Dell'amministrazione della nave sequestrata | | reg.nav.mar. art. 493 - Competenza. | | reg.nav.mar. art. 494 - Istanza. | | reg.nav.mar. art. 495 - Riscossione e cessione del nolo, degli accessori e di altri valori. | | reg.nav.mar. art. 496 - Omologazione del rendiconto. | | reg.nav.mar. art. 497 - Revoca del sequestro. | | Libro V - Disposizioni penali e disciplinari | | Titolo I - Disposizioni in materia di polizia | | reg.nav.mar. art. 498 - Sbarco d'autorità. |

| reg.nav.mar. art. 499 - Servizio di ronda. | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | Titolo II - Disposizioni processuali | | reg.nav.mar. art. 500 - Registri degli uffici circondariali. | | reg.nav.mar. art. 501 - Funzioni di cancelliere e di ufficiale giudiziario. | | reg.nav.mar. art. 502 - Richiesta per atti di istruzione. | | reg.nav.mar. art. 503 - Anticipazione di spese di giustizia. | | reg.nav.mar. art. 504 - Competenza per l'esecuzione. | | reg.nav.mar. art. 505 - Trasmissione di sentenza di condanna. | | reg.nav.mar. art. 506 - Esecuzione volontaria di condanna a pene pecuniarie. | | reg.nav.mar. art. 507 - Pagamento della somma per l'oblazione. | | reg.nav.mar. art. 508 - Destinazione delle somme versate per pene pecuniarie o disciplinari. | | Titolo III - Del procedimento disciplinare | | reg.nav.mar. art. 509 - Infrazioni disciplinari dei componenti dell'equipaggio. | | reg.nav.mar. art. 510 - Rapporto all'autorità marittima. | | reg.nav.mar. art. 511 - Registro e comunicazione delle pene disciplinari. | | reg.nav.mar. art. 512 - Menzione sul giornale nautico di pene disciplinari. | | reg.nav.mar. art. 513 - Contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare. | | Titolo IV - Disposizioni finali | | reg.nav.mar. art. 514 - Rinvio. | | Libro VI - Disposizioni transitorie e complementari | | Titolo I - Organi e attività amministrativa della navigazione | | reg.nav.mar. art. 515 - Attribuzioni dell'amministrazione marittima nella laguna veneta. |

| reg.nav.mar. art. 516 - Concessioni demaniali nella laguna veneta. | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | reg.nav.mar. art. 517 - Canali di traffico urbano nella laguna veneta. | | reg.nav.mar. art. 518 - Lagune di Marano e di Grado. | | reg.nav.mar. art. 519 - Personale navigante dei servizi pubblici lagunari di Venezia. | | reg.nav.mar. art. 520 - Mansioni richiedenti titolo professionale. | | reg.nav.mar. art. 521 - Equivalenza di titoli e qualifiche. | | reg.nav.mar. art. 522 - Navi adibite ai servizi pubblici lagunari di Venezia. | | reg.nav.mar. art. 523 - Inchieste per i sinistri alle navi dei servizi pubblici lagunari di Venezia. | | reg.nav.mar. art. 524 - Mare territoriale. | | Titolo II - Polizia e servizi dei porti | | reg.nav.mar. art. 525 - Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio. | | reg.nav.mar. art. 526 - Decreti istitutivi di uffici del lavoro. | | reg.nav.mar. art. 527 - Lavoratori portuali avventizi. | | Titolo III - Personale della navigazione marittima | | reg.nav.mar. art. 528 - Trasferimento di categorie degli iscritti marittimi. | | reg.nav.mar. art. 529 - Gente di mare di prima e di seconda categoria. | | reg.nav.mar. art. 530 - Capitani superiori di lungo corso e capitani superiori di macchina. | | reg.nav.mar. art. 531 - Capitani di gran cabotaggio e macchinisti navali in seconda, costruttori navali di seconda classe. | | reg.nav.mar. art. 532 - Esami. | | reg.nav.mar. art. 533 - Ormeggiatori e barcaioli. | | Titolo IV - Regime amministrativo delle navi | | reg.nav.mar. art. 534 - Navi e galleggianti già iscritti. |

reg.nav.mar. art. 535 - Assegnazione del nome.

reg.nav.mar. art. 536 -Sigla dell'ufficio d'iscrizione delle navi minori e dei galleggianti.

reg.nav.mar. art. 537 - Rappresentante del proprietario.

Titolo V - Navigazione da diporto

reg.nav.mar. art. 538 - Navigazione da diporto.

Titolo VI - Esercizio della navigazione

reg.nav.mar. art. 539 - Dichiarazione di armatore.

Titolo VII - Disposizioni processuali

reg.nav.mar. art. 540 - Membri delle commissioni d'inchiesta già in carica.

Titolo VIII - Disposizioni generali e finali

reg.nav.mar. art. 541 - Rinvio a norme speciali.

reg.nav.mar. art. 542 - Pareri di enti estranei all'Amministrazione.

reg.nav.mar. art. 543 - Cessazione del regolamento.

Art. 1 Circoscrizioni.

In vigore dal 6 maggio 1952

La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del presidente della Repubblica.

Con decreto del presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime [2].

Note:

[1] Vedi gli artt. 15- 27 c.n.

  • [2] Per la determinazione delle circoscrizioni territoriali, vedi il D.P .R. 9 agosto 1956, n. 1250, di approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile.

Art. 2 Denominazione degli uffici marittimi.

In vigore dal 6 maggio 1952

L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia [c.n. 16].

Art. 3 Reggenza di uffici minori.

In vigore dal 6 maggio 1952

Le norme per il conferimento a persone attinenti alla navigazione e al traffico marittimo, nei porti e approdi di minore importanza, ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del codice, sono stabilite con decreto del presidente della Repubblica.

Il conferimento di tali funzioni, che ha carattere transitorio e concerne esclusivamente un determinato porto o approdo, è fatto con decreto del ministro per la marina mercantile [1] [2].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Vedi il D.L. 25 novembre 1937, n. 2360, recante norme sul conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia.

Art. 4 Zone di navigazione promiscua.

In vigore dal 6 maggio 1952

La navigazione di navi addette alla navigazione marittima in acque interne o di navi addette alla navigazione interna in acque marittime, a norma dell'articolo 24 del codice, può svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze della navigazione stessa.

Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri indicati nel comma precedente, d'accordo fra il capo del compartimento marittimo e il direttore dell'ispettorato compartimentale e, in caso di disaccordo, dai ministri per la marina mercantile e per i trasporti [2].

Fuori delle zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque interne di navi destinate alla navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che non siano effettuate per trasporti riconosciuti di carattere eccezionale dai ministri per la marina mercantile e per i trasporti [3], a tutte le disposizioni del codice, del presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti speciali rispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla navigazione marittima [4].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 24 c.n.

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[3] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

  • [4] Vedi l'art. 4 regol. nav. int.

Art. 5 Presentazione della domanda di concessione.

In vigore dal 6 maggio 1952

Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al capo del compartimento competente per territorio.

Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante col demanio marittimo che non inducano limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le norme contenute nell'articolo 22 [regol. cod. nav. 22].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 28- 55 c.n.
  • [2] Vedi gli artt. 36- 49 c.n.

Art. 6 Contenuto e documentazione della domanda di concessione.

In vigore dal 6 maggio 1952

La domanda deve specificare l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale e la durata della concessione richiesta.

La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica delle opere da eseguire, dal piano della località e dai disegni particolari degli impianti.

Il piano e gli altri disegni devono essere in scala adatta ed essere firmati da un professionista abilitato.

Per le concessioni da farsi con licenza i richiedenti possono essere esonerati, secondo i casi, dall'obbligo di produrre la relazione tecnica, il piano e gli altri disegni.

Art. 7 Presentazione di altri documenti.

In vigore dal 6 maggio 1952

Quando nella domanda o nei disegni si afferma l'esistenza di diritti reali su beni demaniali ovvero su beni privati contigui, il richiedente deve produrre i documenti giustificativi.

Art. 8 Concessioni per licenza.

In vigore dal 15 settembre 1954

Le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalità di istruttoria, salvo il parere della intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell'articolo 16 [regol. cod. nav. 16]. Tuttavia qualora entro due mesi dalla richiesta detto parere non sia pervenuto, s'intende confermata la precedente misura del canone [c.n. 36] [1].

Note:

[1] Articolo così modificato dall'art. 3, terzo comma, D.P .R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.

Art. 9 Concessioni di durata superiore al quadriennio.

In vigore dal 15 settembre 1954

Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a ciò destinato con decreto del capo del compartimento. In qualità di rappresentante dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a quindici anni interviene l'ufficiale più elevato in grado dopo il capo del compartimento.

Gli atti di concessione di durata sino a quindici anni sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro per la marina mercantile [1] [c.n. 36] [2].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo così modificato dall'art. 3, terzo comma, D.P .R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del

Ministero della marina mercantile.

Art. 10 Concessioni provvisorie.

In vigore dal 6 maggio 1952

La concessione, per il periodo intercorrente fra la scadenza del relativo atto e la sua rinnovazione, è regolata, previa autorizzazione del ministro per la marina mercantile [1], con atto di concessione provvisoria non soggetto ad approvazione, rilasciato senza formalità di istruttoria nei modi prescritti dall'articolo precedente.

Per il periodo di validità dell'atto di concessione provvisoria il canone è fissato in misura eguale a quella prevista nell'atto scaduto. Può essere peraltro imposto al concessionario nello stesso atto di concessione provvisoria l'obbligo di corrispondere, anche se la concessione non è rinnovata, la maggiore misura che venga determinata a norma dell'articolo 16 [regol. cod. nav. 16].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11 Spese di istruttoria.

In vigore dal 6 maggio 1952

Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento, nella misura da questo stabilita.

Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, il capo del compartimento procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente.

Tale nota deve essere inviata all'autorità competente a decidere sulla domanda di concessione.

Art. 12 Parere del genio civile.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertata l'esattezza.

Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entità ad opere marittime.

In ogni caso, l'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza dell'ufficio del genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in relazione all'entità e allo scopo della concessione, l'ufficio del genio civile procede alle stime, ai computi e ai collaudi necessari.

L'ufficio del genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario.

Art. 13 Parere dell'intendenza di finanza.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il capo del compartimento richiede sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprietà demaniale e alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere è richiesto sulla misura del canone, se questa non sia già stata fissata a norma del penultimo comma dell'articolo 16 [regol. cod. nav. 16].

Art. 14 Parere dell'autorità doganale.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell'autorità doganale competente.

Art. 15 Dissenso sulle domande di concessione.

In vigore dal 6 maggio 1952

Nel caso in cui gli uffici interessati non siano dello stesso avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti le condizioni stabilite, la decisione spetta al ministro per la marina mercantile [1], sentiti, ove necessario, gli altri ministri interessati.

In caso di dissenso sulla misura del canone, la decisione è presa dal ministro per la marina mercantile [2] d'accordo con quello per le finanze [3].

Note:

  • [ ] [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [ ] [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [ ] [3] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16 Canone[1]

In vigore dal 15 settembre 1954

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell'atto di concessione. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente a rate biennali [2].

Il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione, salvo il disposto dell'articolo 40 del codice.

La misura minima normale del canone per le concessioni è stabilita da leggi o regolamenti speciali.

La misura del canone per le singole concessioni deve essere concordata fra il capo del compartimento e l' intendente di finanza in relazione alla entità delle concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire e ai profitti che può trarne il concessionario.

Per le concessioni con licenza la misura del canone, a seconda delle varie specie di concessioni, può essere stabilita in via generale dal capo di compartimento d'accordo con l'intendente di finanza.

Il concessionario è obbligato, quando ne sia richiesto, a esibire all'ufficio del compartimento la quietanza attestante il pagamento delle rate del canone [c.n. 39].

Note:

[1] Per i nuovi criteri per la determinazione dei canoni demaniali marittimi vedi il D.M. 19 luglio 1989 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1989, n. 299) e per l'adeguamento dei canoni stessi vedi il D.M. 18 ottobre 1990 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n.

31).

[2] Comma così modificato dall'art. 3, quarto comma, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.

Art. 17 Cauzione.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lett. d del codice.

Per le concessioni con licenza il capo del compartimento può richiedere il versamento, presso la cassa dell'ufficio del compartimento, di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza.

Con l'atto di concessione o con la licenza può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga su di essi per soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.

Art. 18 Pubblicazione della domanda.

In vigore dal 1 marzo 1998

Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia [1].

Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune e che l'autorità decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale [2].

[ In caso di opposizione o di presentazione di reclami la decisione spetta al Ministro per la marina mercantile [3] . ]

In ogni caso non si può procedere alla stipulazione dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione della domanda.

Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni.

[ Il Ministro per la marina mercantile può autorizzare l'esame delle domande presentate anche oltre detto termine per imprescindibili esigenze di interesse pubblico [4] . ]

Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine.

[ Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni altro caso di presentazione di domande concorrenti [5] . ]

Note:

[1] I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

  • [2] Le parole da «e che l'autorità» fino alla fine del comma sono state aggiunte dall' art. 7, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 febbraio 1998, n. 30 .
  • [3] Comma abrogato dall'art. 7, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 febbraio 1998, n. 30.
  • [4] Comma abrogato dall'art. 7, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 febbraio 1998, n. 30.
  • [5] Articolo così modificato dall'articolo unico, D.P.R. 18 aprile 1973, n. 1085. L'ultimo comma è stato abrogato dall' art. 7, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 febbraio 1998, n. 30.

Art. 19 Contenuto dell'atto di concessione.

In vigore dal 6 maggio 1952

Nell'atto di concessione devono essere indicati:

  1. l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
  2. lo scopo e la durata della concessione;
  3. la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
  4. le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
  5. il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'articolo 47 del codice;
  6. la cauzione;
  7. le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
  8. il domicilio del concessionario.

Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni.

Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entità della concessione.

Art. 20 Custodia degli atti di concessione.

In vigore dal 6 maggio 1952

Gli originali degli atti di concessione sono custoditi presso l'ufficio del compartimento sotto la responsabilità dell'ufficiale destinato a riceverli.

Art. 21 Registri delle concessioni.

In vigore dal 6 maggio 1952

Gli atti e le licenze di concessione si trascrivono in appositi registri, tenuti dagli uffici compartimentali, con numerazione rinnovata annualmente; il numero di trascrizione è riportato sugli atti e sulle licenze.

Presso gli uffici circondariali è presa nota in appositi registri delle concessioni dei beni demaniali compresi nei limiti del circondario [c.n. 53].

Art. 22 Nuove opere in prossimità del demanio marittimo.

In vigore dal 6 maggio 1952

L'autorizzazione alla esecuzione di nuove opere nelle zone di cui all'articolo 55 del codice consta di una dichiarazione di nulla osta del capo del compartimento, salvo sempre il rilascio dell'atto di concessione per i casi nei quali vengano recate limitazioni all'uso del demanio marittimo.

Art. 23 Responsabilità del concessionario.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.

Il concessionario con l'atto o la licenza di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.

Art. 24 Variazioni al contenuto della concessione.

In vigore dal 6 maggio 1952

La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione.

Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento dell'istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione [c.n. 44].

Art. 25 Scadenza della concessione.

Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

Art. 26 Revoca e decadenza della concessione.

In vigore dal 6 maggio 1952

La revoca e la decadenza della concessione a norma dell'articolo 48 del codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa [c.n. 42].

Nel caso previsto dall'articolo 47, lett. d, del codice, la decadenza è pronunciata sentita l'intendenza di finanza.

Art. 27 Vigilanza.

In vigore dal 6 maggio 1952

L'esercizio della concessione è soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'autorità marittima mercantile vigila sull'osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui è sottoposta la concessione [c.n. 30].

Il concessionario è inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.

Art. 28 Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale civile e militare dell'amministrazione centrale e locale della marina mercantile, dell'amministrazione finanziaria, del genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio.

Art. 29 Limiti dei diritti del concessionario.

In vigore dal 6 maggio 1952

La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione.

Art. 30 Subingresso.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'art. 46 del codice, è data dall'autorità che ha approvato la concessione e il relativo atto è rilasciato dal capo del compartimento.

Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca.

Art. 31 Demolizione delle opere.

Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario, se l'amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di acquisire le opere, ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli, nei termini che gli saranno notificati.

Ove il concessionario non adempia a tale obbligo si fa luogo all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 49 del codice.

Art. 32 Efficacia della concessione nei confronti dell'amministrazione.

In vigore dal 6 maggio 1952

L'atto di concessione non vincola l'amministrazione fino a che non è stato approvato nelle forme prescritte.

Art. 33 Esibizione del titolo di concessione.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il concessionario è obbligato a produrre il titolo di concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.

Art. 34 Consegna e riconsegna dei beni concessi.

In vigore dal 6 maggio 1952

Dopo l'approvazione dell'atto di concessione il capo del compartimento con l'assistenza, se necessaria, dell'ufficio del genio civile, immette il concessionario nel possesso del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale.

Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione.

Quando opere eseguite dal concessionario rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve riguardare anche tali opere, delle quali è descritto lo stato di consistenza.

Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei beni di demanio pubblico, ramo marina mercantile.

Art. 35 Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi.

In vigore dal 6 maggio 1952

L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 38 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall'articolo 9 [regol. cod. nav. 9], previa autorizzazione dell'autorità cui compete l'approvazione dell'atto di concessione.

Art. 36 Destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato.

In vigore dal 6 maggio 1952

La destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato di determinate parti del demanio marittimo, di cui all'art. 34 del codice, è autorizzata dal ministro per la marina mercantile [1] e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento. Essa, salvo per i porti di cui all'art. 19 del codice, non importa corresponsione di canone.

Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo.

L'eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni in dipendenza del presente articolo, è disciplinata a norma dell'articolo 36 del codice dall'autorità marittima mercantile, sentita l'amministrazione consegnataria. L'autorità marittima mercantile in ogni caso esercita sui beni stessi i poteri di polizia ai sensi dell'articolo 30 del codice.

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 37 Concessioni per fini di pubblico interesse.

In vigore dal 6 maggio 1952

L'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, compreso l'esercizio di servizi di pubblica utilità, è regolata in base alle disposizioni stabilite per le concessioni demaniali marittime.

Agli effetti dell'applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell'articolo 39 del codice, s'intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento.

Art. 38 Destinazione di beni demaniali per carico, scarico e sosta di merci e materiali.

In vigore dal 6 maggio 1952

La destinazione delle aree e delle pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la sosta temporanea delle merci e dei materiali di cui all'articolo 50 del codice, il periodo di franchigia per le ordinarie operazioni portuali, i canoni e le altre norme sono stabiliti dal capo del compartimento con ordinanza.

Art. 39 Autorizzazione per carico, scarico e sosta di merci e materiali.

In vigore dal 6 maggio 1952

L'utilizzazione delle zone e pertinenze demaniali marittime ai termini dell'articolo 50 del codice, per il carico e lo scarico delle merci e dei materiali e per la loro temporanea sosta, è autorizzata con atto nel quale sono indicati:

  1. le zone e le pertinenze oggetto dell'autorizzazione;
  1. la specie dei materiali o delle merci;
  2. la durata dell'utilizzazione;
  3. il canone da corrispondere;
  4. le altre eventuali condizioni.

Nel caso in cui la predetta utilizzazione abbia carattere continuativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del codice.

Art. 40 Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti situati in parte sul demanio marittimo.

In vigore dal 6 maggio 1952

Salvo quanto è stabilito nel capo II del presente titolo nei riguardi dei depositi e degli stabilimenti costieri di sostanze infiammabili o esplosive, la concessione per l'impianto e l'esercizio degli altri depositi e stabilimenti di cui al primo comma dell'articolo 52 del codice è soggetta a tutte le disposizioni contenute nel presente capo per la parte del deposito o dello stabilimento che insiste sul demanio marittimo o sul mare territoriale [c.n. 2].

Alle stesse disposizioni la concessione è soggetta per la rimanente parte insistente fuori dei confini del demanio marittimo o del mare territoriale quando il deposito o lo stabilimento sia destinato, a giudizio dell'amministrazione della marina mercantile, a scopi interessanti la navigazione, la pesca, le industrie e ogni altra attività marittima.

Nel caso in cui lo stabilimento o il deposito sia destinato ad altri scopi, la concessione per la parte che insiste fuori dei confini del demanio marittimo o del mare territoriale è soggetta soltanto alle disposizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione o nella licenza a tutela del regime del demanio marittimo e del mare territoriale, oltre a quelle di polizia.

Art. 41 Stabilimenti e depositi costieri.

In vigore dal 6 maggio 1952

Gli stabilimenti e i depositi di sostanze infiammabili o esplosive di cui al secondo comma dell'articolo 52 del codice sono costieri quando sono impiantati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo.

Sono considerati costieri quelli impiantati fuori del demanio marittimo, che siano comunque collegati al mare o a corsi d'acqua o canali marittimi, e quelli sistemati anche su zone non demaniali nell'interno dei depositi e degli stabilimenti indicati nel primo comma dell'articolo 52 del codice.

Art. 42 Competenza per le concessioni.

In vigore dal 22 maggio 1976

[ Le concessioni per distributori di oli minerali e sottoprodotti e di altri carburanti sono fatte dal capo di compartimento con licenza; quelle per i depositi costieri di soli liquidi combustibili aventi una capacità complessiva non superiore a mille metri cubi, e che non richiedono impianti di notevole entità, sono fatte con atto di concessione di durata non superiore a quindici anni approvato dal direttore marittimo.

Le altre concessioni per impianto ed esercizio di stabilimenti e di depositi costieri sono fatte con atto approvato dal ministro per la marina mercantile [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 1, D.P.R. 24 aprile 1975, n. 988.

Art. 43 Depositi promiscui.

In vigore dal 6 maggio 1952

E' vietato il deposito di sostanze infiammabili o esplosive insieme con altre merci, salvo che l' interessato abbia ottenuto per tale deposito l'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'articolo 52 del codice.

Art. 44 Norme di sicurezza.

In vigore dal 6 maggio 1952

Gli stabilimenti e i depositi costieri sono soggetti alle norme di sicurezza a essi relative, stabilite con decreto del ministro per l'interno, di concerto con quello per la marina mercantile [1], sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili.

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 45 Documentazione della domanda.

In vigore dal 6 maggio 1952

La relazione tecnica e i disegni da allegare alla domanda per ottenere la concessione dell'impianto e dell'esercizio di stabilimenti e di depositi costieri, a norma dell'articolo 6 [regol. cod. nav. 6], devono anche indicare: a. la natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, e il punto di infiammabilità; b. il tipo e la capacità dei vari serbatoi e la destinazione di ciascuno; c. la quantità in metri cubi delle varie sostanze che il richiedente intende depositare in fusti o in altri recipienti analoghi; d. le caratteristiche degli impianti e le modalità costruttive dei fabbricati; e. gli impianti e i mezzi per la prevenzione e la estinzione degli incendi; f. i dispositivi di sicurezza, le zone interne di protezione e le distanze delle opere esterne; g. i mezzi per il rifornimento, il carico, lo scarico e il travaso delle sostanze;

  • h. per gli stabilimenti, anche la natura e i processi di lavorazione.

Art. 46 Parere del genio civile.

In vigore dal 6 maggio 1952

Sulla domanda di concessione deve essere sentito l'ufficio del genio civile, che nell'esprimere il parere indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, con particolare riguardo alla tutela della pubblica incolumità e all'osservanza delle norme di sicurezza.

Art. 47 Parere del ministero dell'interno.

In vigore dal 6 maggio 1952

La domanda di concessione per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti e depositi costieri è trasmessa dal Ministero della marina mercantile a quello dell'interno che esprime il proprio parere, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili e eventualmente dopo sopraluogo.

Art. 48 Commissioni di collaudo.

In vigore dal 22 maggio 1976

Gli stabilimenti e i depositi costieri non possono essere messi, in tutto o in parte, in esercizio se non siano stati collaudati.

Al collaudo procede una commissione composta da un funzionario del Ministero della marina mercantile [1], da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato [2], da un rappresentante del Ministero dell'interno, designati dai rispettivi Ministeri, nonché dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o dai loro delegati. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero della marina mercantile [3] all'uopo designato. La commissione è nominata dal Ministro per la marina mercantile [4]. Per il collaudo degli stabilimenti e dei depositi costieri ubicati nel territorio della regione siciliana, in luogo del funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato [5], fa parte della commissione un funzionario dell'assessorato per l'industria e il commercio della regione. Il collaudo degli impianti di distribuzione di oli minerali, loro sottoprodotti ed altri carburanti per i quali la concessione demaniale viene fatta con licenza del capo del compartimento marittimo, nonché dei depositi di capacità non superiore ai tremila metri cubi, con esclusione di quelli per gas liquefatti di petrolio, è effettuato da una commissione locale composta dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o da loro delegati. La commissione locale provvede, altresì, ad eseguire il collaudo degli impianti con i quali vengono ampliati o modificati depositi o stabilimenti costieri già esistenti, purché non comportino alterazione sostanziale alle condizioni di sicurezza dell'intero complesso. Tuttavia il Ministro per la marina mercantile [6], di propria iniziativa o in base a suggerimento formulato dalla competente commissione locale, sentito il parere del Ministero dell'interno, può disporre che, per ragioni di sicurezza, il collaudo, anche in tali casi, venga effettuato da una commissione costituita nei modi previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo. Il segretario della commissione locale è nominato dal capo del compartimento marittimo [7].

Note:

  • [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n.
  • [3] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n.
  • [4] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n.
  • [5] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n.
  • [6] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n.

300 e successive modificazioni e integrazioni. 300 e successive modificazioni e integrazioni. 300 e successive modificazioni e integrazioni. 300 e successive modificazioni e integrazioni. 300 e successive modificazioni e integrazioni. [7] Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 24 aprile 1975, n. 988.

Art. 49 Ispezioni.

In vigore dal 6 maggio 1952

Gli stabilimenti e i depositi costieri devono essere sottoposti a frequenti ispezioni da parte della commissione locale di cui al terzo comma dell'articolo precedente [1].

Ogni triennio si procede, da parte di detta commissione, a una visita generale degli stabilimenti e dei depositi costieri esistenti nella circoscrizione del compartimento marittimo.

Il ministro per la marina mercantile [2], d'accordo con quello per l'interno, può disporre ispezioni straordinarie che sono eseguite da una commissione composta nel modo prescritto dal secondo comma dell'articolo precedente [3].

Note:

[1] Si tenga presente che questo riferimento all'articolo precedente non è più operante in quanto l'art. 48 è stato sostituito dall'art. 2, D.P.R. 24 aprile 1975, n. 988.

  • [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [3] Si tenga presente che questo riferimento all'articolo precedente non è più operante in quanto l'art. 48 è stato sostituito dall'art. 2, D.P.R. 24 aprile 1975, n. 988.

Art. 50 Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il concessionario è tenuto a eseguire, nei termini che gli sono fissati, adattamenti, modifiche, sistemazioni e ogni altro lavoro che nel corso della concessione siano prescritti dall'amministrazione concedente a tutela dell'incolumità e della sicurezza.

In caso di inosservanza l'amministrazione ha facoltà di sospendere in tutto o in parte l'esercizio dello stabilimento o del deposito.

Art. 51 Spese per ispezioni e collaudi.

In vigore dal 6 maggio 1952

Oltre le spese che fanno carico ai richiedenti, a norma dell'articolo 11 [regol. cod. nav. 11], sono a carico dei concessionari le spese per gli accertamenti, le visite, le ispezioni e i collaudi da parte delle commissioni di cui agli articoli 48 e 49 [regol. cod. nav. 48, 49].

All'uopo i concessionari sono tenuti a effettuare depositi in numerario ogni qualvolta sia loro richiesto e nella misura sufficiente allo scopo.

Per tali depositi si osservano le norme di cui all'articolo 11 [regol. cod. nav. 11].

Art. 52 Norme per le concessioni.

In vigore dal 6 maggio 1952

Le concessioni per gli stabilimenti e i depositi costieri di cui ai precedenti articoli sono anche regolate dalle disposizioni del capo I del presente titolo [1].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. da 5 a 40 reg.nav.mar.

Art. 53 Tabelle.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, redige apposite tabelle, da pubblicarsi nell'albo dell'ufficio del compartimento, indicati i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali sono vietate, e i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta possono essere fatte previa la concessione di cui all'articolo seguente.

Note:

[1] Vedi l'art. 51 c.n.

Art. 54 Concessioni di estrazione e di raccolta.

WOLTERS KLUWER

In vigore dal 6 maggio 1952

Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali vengono fatte con licenza conforme al modello stabilito dal Ministero [1] per la marina mercantile [2] nella quale sono determinati:

  1. la località nella quale l'estrazione o la raccolta è consentita;
  2. la quantità di materiale da estrarre o da raccogliere;
  3. il periodo di tempo entro il quale l'estrazione o la raccolta deve avvenire;
  4. le modalità che il concessionario deve seguire nell'operare l'estrazione o la raccolta;
  5. il canone e le modalità di pagamento.

Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali, quando importino la costruzione di opere e impianti di difficile rimozione, sono fatte con atto di concessione a norma del secondo comma dell'articolo 36 del codice.

Prima di iniziare l'estrazione o la raccolta il concessionario deve denunciare alla Guardia di finanza, gli estremi della concessione ottenuta [3].

Note:

  • [1] Recte: «Ministro».
  • [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [3] L'ultimo comma dell'art. 3, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, ha stabilito che la modifica disposta con il primo comma (relativa al secondo comma dell'art. 36 c.n.) ha effetto anche ai fini delle concessioni previste dall'art. 54 del presente regolamento.

Art. 55 Canone.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il canone è commisurato al volume o al peso del materiale da estrarre o da raccogliere e alla durata della concessione.

La misura del canone può essere stabilita in via generale in relazione alla qualità del materiale e alle località di estrazione o di raccolta.

Art. 56 Norme cui la concessione è soggetta.

In vigore dal 6 maggio 1952

Per il rilascio della licenza di estrazione o di raccolta, per la determinazione della misura del canone, per il versamento dello stesso, e per quanto altro ha riferimento alla concessione di estrazione o raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali si applicano le norme stabilite nel capo I del presente titolo [1].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. da 5 a 40 reg.nav.mar.

Art. 57 Raccolta di materiali abbandonati.

In vigore dal 6 maggio 1952

Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla raccolta di materiali e merci che siano stati abbandonati nel fondo del mare territoriale o nell'ambito del demanio marittimo.

Le domande dirette ad ottenere la concessione della raccolta devono in ogni caso essere pubblicate nei modi previsti dall'articolo 18 [regol. cod. nav. 18].

Art. 58 Delimitazione.

In vigore dal 15 settembre 1954

[ Le operazioni di delimitazione di cui all'articolo 32 del codice sono autorizzate dal ministro per la marina mercantile [2] . ]

Il capo del compartimento notifica a coloro che possono avere interesse alle operazioni di cui all'articolo 32 del codice l'invito a intervenire alle operazioni stesse e a produrre i loro titoli [3].

La commissione delimitatrice è presieduta dal capo del compartimento o da un suo delegato e di essa fanno parte un rappresentante della intendenza di finanza ed uno dell'ufficio del genio civile.

La commissione procede alla data stabilita alla delimitazione anche se non interviene alcun interessato.

Dell'avvenuta delimitazione è redatto processo verbale, corredato dai piani e dagli altri disegni; tale verbale è firmato da tutti gli intervenuti e diviene obbligatorio per lo Stato, salvo il potere di annullamento attribuito al ministro per la marina mercantile [4] dall'articolo 32 del codice, dopo che sia approvato dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza [5].

Le spese sono sostenute per metà dallo Stato e per l'altra metà dai privati interessati. I privati devono effettuare un deposito presso la cassa dell'ufficio del compartimento nella misura da questo stabilita. Il deposito è liquidato secondo le norme dell'articolo 11 [regol. cod. nav. 11].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 32 c.n.
  • [2] Comma abrogato dall'art. 2, primo comma, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.
  • [3] Comma così modificato dall'art. 2, secondo comma, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.
  • [4] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [5] Comma così modificato dall'art. 2, terzo comma, D.P .R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.

Art. 59 Ordinanza di polizia marittima.

In vigore dal 6 maggio 1952

A norma degli articoli 30, 62 e 81 del codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale [c.n. 2] della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio:

  1. la ripartizione degli spazi acquei per lo stanziamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;
  2. la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
  3. i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
  4. il servizio delle zavorre;
  5. la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti;
  6. il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
  7. l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;
  1. l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;
  1. l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;
  1. in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione.

Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresì per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi [1].

Note:

[1] In deroga a quanto disposto dal presente articolo le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo, ai sensi dell'art. 8, L. 8 luglio 2003, n. 172.

Art. 60 Concessione di esercizio di servizi portuali.

In vigore dal 6 maggio 1952

L'esercizio di servizi portuali che richiedono impiego di navi e galleggianti, indicati nell'articolo 66 del codice, è soggetto a concessione dell'autorità marittima mercantile.

La concessione è fatta nei modi e con le formalità stabilite dagli articoli 5 a 39 [regol. cod. nav. 5-39].

Art. 61 Certificato d'iscrizione per l'esercizio di attività nei porti.

In vigore dal 6 maggio 1952

Le persone che esercitano un'attività nell'interno dei porti e in genere nell'ambito del demanio marittimo, se sottoposte all'iscrizione in registri a norma del secondo comma dell'articolo 68 del codice, sono munite di un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile [1].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 62 Preferenze negli accosti.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il comandante del porto, nel regolare gli accosti delle navi e dei galleggianti, deve osservare di regola l'ordine di arrivo salvo che trattisi di navi addette a speciali servizi o che trasportino particolari carichi.

Art. 63 Navi in attesa di accosto.

In vigore dal 6 maggio 1952

Le navi e i galleggianti, che all'arrivo nei porti non abbiano già conoscenza del punto di ormeggio ad essi assegnato, devono dar fondo in modo da non ostacolare l'entrata e l'uscita delle altre navi e degli altri galleggianti, e attendere che il comandante del porto designi il punto di ormeggio.

Art. 64 Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi.

In vigore dal 6 maggio 1952

Le navi e i galleggianti, nell'eseguire la manovra per entrare nei porti, nei bacini e nelle darsene e per uscirne, per ormeggiarsi nel luogo designato e per compiere ogni altro spostamento, devono evitare di arrecare impedimento alla possibilità di manovre delle altre navi e degli altri galleggianti.

In caso di cattivo tempo, il comandante del porto dispone che sia intensificata la vigilanza al fine di assicurare la libera entrata delle navi e dei galleggianti in porto.

Art. 65 Modo di ormeggiare.

In vigore dal 6 maggio 1952

Salvo il disposto dell'articolo 67 [regol. cod. nav. 67], le navi e i galleggianti non possono essere ormeggiati che alle bitte, agli anelli e alle altre prese sistemate a terra per tale scopo, nonché alle boe, ai gavitelli, ai catenari e agli altri mezzi sistemati allo stesso scopo negli specchi acquei.

Le navi e i galleggianti devono adottare, per i loro ormeggi, tutte le cautele necessarie per evitare danni alle prese sistemate a terra o in mare e alle opere portuali.

In ogni caso, alle prese non possono ormeggiarsi navi e galleggianti in numero e di portata maggiori di quelli consentiti dalla resistenza delle prese stesse.

Art. 66 Agevolazioni al movimento di altre navi.

In vigore dal 6 maggio 1952

Le navi e i galleggianti all'ormeggio hanno l'obbligo di ricevere cavi, di allentare gli ormeggi e di eseguire quanto sia necessario per agevolare il movimento di altre navi e di altri galleggianti, nonché di cooperare al salpamento delle ancore, che si fossero impigliate nelle loro.

Art. 67 Ormeggi di punta o in andana.

In vigore dal 6 maggio 1952

Salvo che non sia diversamente prescritto dal comandante del porto, le navi ormeggiate perpendicolarmente alle calate devono di regola avere di prua due ancore in mare, e di poppa cavi in numero e di resistenza adeguati. Se le navi sono su più file, quelle non ormeggiate direttamente alla banchina devono avere due ormeggi sulle navi retrostanti e due ancore in mare.

Art. 68 Ripari degli scarichi esterni.

In vigore dal 6 maggio 1952

Le navi e i galleggianti all'ormeggio o in movimento nei porti devono munire di adatti ripari gli orifici esterni per lo scarico di acque e di altri liquidi, in modo da evitare che tali rifiuti vengano proiettati a terra o su altre navi o galleggianti.

Art. 69 Rinforzo degli ormeggi.

In vigore dal 6 maggio 1952

Le navi e i galleggianti, in caso di cattivo tempo, devono rinforzare gli ormeggi e adottare tutte le precauzioni necessarie; essi sono inoltre obbligati a prendere le misure che il comandante del porto ritenga di imporre, restando in facoltà di quest'ultimo di provvedere a spese di essi in caso di inadempienza.

Art. 70 Carenaggi con sbandata.

In vigore dal 6 maggio 1952

Le operazioni di carenaggio che richiedono lo sbandamento della nave o del galleggiante sono eseguite nel luogo stabilito dal comandante del porto, previa presentazione, da parte dell'armatore, per le navi e i galleggianti superiori a dieci tonnellate di stazza lorda, dell'attestazione di un perito, dalla quale risulti che l'alberatura e il sartiame siano in condizioni da sostenere lo sforzo necessario per lo sbandamento.

Art. 71 Parabordi.

In vigore dal 6 maggio 1952

Le navi e i galleggianti affiancati tra di loro o alle banchine devono tenere parabordi di difesa.

Art. 72 Scale.

In vigore dal 6 maggio 1952

Le scale di accesso alle banchine devono rimanere sempre libere al passaggio delle persone.

Art. 73 Mezzi di accesso dalle navi alle banchine.

In vigore dal 6 maggio 1952

Le navi e i galleggianti che mantengono mezzi di accesso appoggiati alle banchine devono curarne la sorveglianza e tenerli convenientemente illuminati durante la notte.

Art. 74 Sporgenze dal bordo.

In vigore dal 6 maggio 1952

Le navi e i galleggianti devono evitare che imbarcazioni, gru, scale, ponti da sbarco e altre attrezzature, sporgano dal bordo, intralcino il transito di altre navi e galleggianti o danneggino le persone, le opere e gli impianti portuali o ostacolino il movimento che si svolge sulle banchine.

Art. 75 Prove di macchina sugli ormeggi.

In vigore dal 6 maggio 1952

Le navi non possono compiere prove di macchina sugli ormeggi senza averne ottenuta autorizzazione dal comandante del porto, che indica il posto nel quale deve essere eseguita la prova e prescrive le precauzioni da adottare.

Art. 76 Divieto di avvicinarsi alle navi in arrivo.

In vigore dal 6 maggio 1952

E' vietato di avvicinarsi alle navi in arrivo prima che queste abbiano ultimato le formalità prescritte dalle leggi sanitarie [1].

Note:

[1] Vedi il R.D. 29 settembre 1895, n. 636 , di approvazione del regolamento sulla sanità marittima, e il D.C.G. 12 gennaio 1930, recante provvedimenti per la difesa sanitaria contro la importazione, via mare, della peste, del colera, della febbre gialla, del tifo esantematico e del vaiolo.

Art. 77 Rifiuti di bordo.

In vigore dal 6 maggio 1952

E' vietato di tenere rifiuti accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti, nonché di gettarli negli ambiti terrestri o acquei del porto o in mare aperto a una distanza inferiore a quella stabilita dal comandante del porto.

Salva autorizzazione del comandante del porto, le navi adibite al trasporto di bestiame non possono eseguire il lavaggio delle stive e della coperta durante la permanenza in porto ma devono effettuarlo in mare aperto [c.n. 71, 1166] [1].

Note:

[1] Vedi la convenzione internazionale ratificata con L. 4 giugno 1982, n. 438 ; nonché il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, di approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

Art. 78 Trasporto di passeggeri con mezzi nautici.

In vigore dal 6 maggio 1952

Nei porti in cui sia ritenuto necessario, il capo del circondario può riservare il trasporto dei passeggeri alle imbarcazioni autorizzate a tale trasporto.

Qualora tale esclusività non sia stata attribuita lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri può dalle navi essere eseguito con le imbarcazioni di bordo [c.n. 65].

Art. 79 Carico e scarico delle merci.

In vigore dal 6 maggio 1952

Nelle operazioni di carico e scarico delle merci si deve sempre lasciare libero lo spazio necessario alla circolazione delle persone e dei veicoli.

Per il carico, lo scarico e il trasporto di qualsiasi merce devono essere adottate le precauzioni necessarie per non arrecare danni alle persone, alle opere e agli impianti portuali, evitando il gettito delle merci stesse dalle navi a terra [c.n. 65].

Art. 80 Sgombero delle banchine.

In vigore dal 6 maggio 1952

Al termine delle operazioni di carico e di scarico delle merci, tutti gli attrezzi e i mezzi adoperati devono essere ritirati.

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 50 del codice, il deposito delle merci che non possono essere prontamente rimosse deve essere effettuato in modo da non ostacolare la circolazione delle persone e dei veicoli.

I veicoli non possono rimanere, sulle banchine oltre il tempo necessario alle operazioni che devono compiere; i conducenti non possono allontanarsi dai veicoli stessi.

Art. 81 Periodo entro il quale devono essere compiute le operazioni.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il comandante del porto può determinare, qualora esigenze eccezionali del traffico lo richiedano, il termine massimo entro cui devono essere compiute le operazioni di carico e di scarico delle merci e di imbarco e di sbarco dei passeggeri nei porti.

Art. 82 Pulizia dell'ambito portuale.

In vigore dal 6 maggio 1952

Ultimate le operazioni di carico e di scarico, coloro che le hanno eseguite devono provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine.

Art. 83 Carico e scarico di merci accensibili.

In vigore dal 6 maggio 1952

Le navi che accostano alle zone dove si compiono operazioni di carico e di scarico di merci facilmente accensibili devono avere i fumaioli e le cappe fumarie coperti da reti parascintille.

Le operazioni di carico e di scarico delle merci facilmente accensibili durante le ore notturne sono sottoposte all'autorizzazione del comandante del porto e devono essere compiute con le modalità prescritte dalla medesima autorità [c.n. 65] [1].

Note:

[1] Per l'imbarco e lo sbarco di merci pericolose vedi il D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008; il D.P .R. 4 febbraio 1984, n. 50; il D.M. 10 settembre 1968 (Gazz. Uff. 3 ottobre 1968, n. 252). Vedi, anche, il D.M. 15 maggio 1972 (Gazz. Uff. 18 agosto 1972, n. 214); il D.M. 5 novembre 1973 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1973, n. 328); il D.M. 4 giugno 1981 (Gazz. Uff. 10 luglio 1981, n. 188) e il D.M. 31 ottobre 1991 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1991, n. 294).

Art. 84 Deposito di merci infiammabili.

In vigore dal 6 maggio 1952

Le merci facilmente infiammabili non possono rimanere depositate nelle zone portuali durante la notte a meno che il deposito non avvenga in località a quest'uso specialmente destinata.

Qualora per circostanze di assoluta necessità le merci predette debbano rimanere durante la notte in tali zone o su navi o galleggianti, i proprietari e le persone che le hanno in consegna devono curarne la sorveglianza [c.n. 65] [1].

Note:

[1] In materia di merci pericolose vedi il D.P .R. 9 maggio 1968, n. 1008; il D.P .R. 4 febbraio 1984, n. 50, il D.M. 10 settembre 1968 (Gazz. Uff. 3 ottobre 1968, n. 252). Vedi, anche, il D.M. 15 maggio 1972 (Gazz. Uff. 18 agosto 1972, n. 214); il D.M. 5 novembre 1973 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1973, n. 328); il D.M. 4 giugno 1981 (Gazz. Uff. 10 luglio 1981, n. 188) e il D.M. 31 ottobre 1991 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1991, n. 294).

Art. 85 Servizi di vigilanza.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il comandante del porto può disporre servizi di vigilanza, da eseguirsi a mezzo del personale dipendente o, in caso di necessità, a mezzo di altri agenti della forza pubblica sull'impiego del fuoco a bordo e a terra e sulle merci infiammabili o altrimenti pericolose.

Le spese della vigilanza sono a carico degli interessati [c.n. 65].

Art. 86 Fuochi e lumi a bordo.

In vigore dal 6 maggio 1952

Alle navi in armamento è consentito di accendere fuoco o lumi purché il fuoco sia contenuto in appositi locali e sia sotto la continua sorveglianza del personale di bordo e i lumi siano chiusi in fanali.

E' vietato accendere fuoco sulle navi in disarmo, le quali non abbiano personale sufficiente ad eseguire una idonea sorveglianza [c.n. 74].

Il carenaggio delle navi e dei galleggianti con il fuoco non può essere eseguito senza l'autorizzazione del comandante del porto, il quale stabilisce il luogo e l'ora per tali operazioni e prescrive le precauzioni da adottare [c.n. 80].

Art. 87 Incendio nei porti.

In vigore dal 6 maggio 1952

In caso di incendio nei porti o nelle località adiacenti, il comandante del porto prende gli opportuni provvedimenti ai termini anche delle leggi speciali sulla prevenzione ed estinzione degli incendi [1].

I comandanti delle navi che si trovano in porto devono radunare gli equipaggi a bordo e tenersi pronti a eseguire le manovre eventualmente ordinate dal comandante del porto.

Se l' incendio avviene a bordo di una nave, il comandante della stessa deve darne immediato avviso al comandante del porto, adottando frattanto le necessarie misure.

Il comandante del porto può disporre l'impiego di persone che lavorano nel porto e delle navi e dei mezzi che si trovano nell'ambito portuale per provvedere alle necessità determinate dall'incendio.

Note:

[1] Vedi la L. 13 maggio 1940, n. 690 , sull'organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti.

Art. 88 Uso della fiamma ossidrica.

In vigore dal 6 maggio 1952

L' impiego della fiamma ossidrica o di altri analoghi mezzi a bordo di navi e di galleggianti, anche in demolizione, è regolato dal comandante del porto che provvede a stabilire le norme tecniche per prevenire gli incendi. A tale fine il comandante del porto può avvalersi, a spese della nave o del galleggiante, dell'opera di tecnici [c.n. 80].

Art. 89 Rimozione di materiali sommersi.

In vigore dal 6 maggio 1952

La rimozione dei materiali sommersi nei porti, rade o canali di cui all'articolo 72 del codice deve essere iniziata e ultimata nei termini fissati dal comandante del porto, ovvero, in mancanza, compiuta entro le quarantotto ore dall'avvenuta sommersione.

I termini predetti sono comunicati agli interessati nelle forme stabilite dall'articolo seguente.

Art. 90 Rimozione di navi e di aeromobili sommersi.

In vigore dal 6 maggio 1952

L'ordine di rimozione di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile sommerso, previsto dall'articolo 73 del codice, è dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di un agente delle capitanerie di porto. Il termine per l'esecuzione è fissato dall'autorità marittima mercantile, sentito, ove occorra, l'ufficio del genio civile.

Se non è noto il proprietario della nave o del galleggiante, l'ordine è comunicato mediante avviso affisso nell'ufficio del compartimento, fino al termine per la esecuzione previsto nell'ordine stesso. Se non è noto il proprietario dell'aeromobile, analogo avviso è comunicato alla direzione aeronautica [1] nella cui circoscrizione trovasi l'aeromobile da rimuovere.

Se si tratta di nave o di aeromobile stranieri, l'avviso è comunicato al console dello Stato, nei cui registri la nave o l'aeromobile è iscritto, ovvero, se non ne risulti la nazionalità, rispettivamente al Ministero della marina mercantile e al Ministero della difesa-aeronautica [2].

Quando, a norma del secondo e del quarto comma dell'articolo 73 del codice, l'autorità marittima mercantile procede d'ufficio alla rimozione, è sentito preventivamente, ove occorra, l'ufficio del genio civile. Nei casi d'urgenza, dell'inizio delle operazioni di rimozione è data notizia agli interessati nelle forme previste dai commi precedenti.

Note:

  • [1] Per le nuove competenze vedi il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 91 Rimozione da parte dei privati.

In vigore dal 6 maggio 1952

Nel caso di rimozione di navi, di galleggianti o di materiali sommersi da parte dei proprietari, gli oggetti rimossi rimangono in custodia dell'autorità marittima mercantile a garanzia dell'adempimento dell'obbligo della totale rimozione. I proprietari non possono ritirare le cose rimosse se non al termine delle operazioni, ovvero prestando idonea cauzione.

All'atto del ritiro i proprietari sono tenuti a pagare le spese di custodia. L'autorità che procede alla consegna ne redige processo verbale, facendo constare in maniera specifica l'avvenuta totale rimozione e il pagamento delle spese di custodia. Del processo verbale è rilasciata copia ai proprietari, su loro richiesta.

L'autorità marittima mercantile non procede alla consegna degli oggetti rimossi se il proprietario non dimostra di aver corrisposto gli eventuali diritti doganali.

Art. 92 Rimozione d'ufficio.

In vigore dal 6 maggio 1952

Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 72 [regol. cod. nav. 72] e dal secondo comma dell'articolo 73 del codice, quando alla rimozione di navi, di galleggianti, di aeromobili o di materiali sommersi provvede d'ufficio l'autorità marittima mercantile, le cose da rimuovere passano in proprietà dello Stato.

Al termine delle operazioni viene compilato processo verbale contenente:

a. l'indicazione del luogo in cui si trovano gli oggetti rimossi;

b. la descrizione degli oggetti medesimi;

c. il valore di ciascun oggetto o di ciascun gruppo di oggetti della stessa specie, accertato, secondo lo stato in cui si trovano, con l'intervento di un funzionario dell'amministrazione doganale, se questa sia interessata, e, quando occorra, con l'assistenza di un perito.

Il processo verbale è sottoscritto dal perito, se è intervenuto, dal funzionario dell'amministrazione doganale, se questa è interessata, e dall'autorità marittima mercantile che lo ha compilato.

Per la vendita degli oggetti rimossi l'autorità marittima mercantile procede nei casi d'urgenza a trattativa privata. La vendita viene fatta constare con processo verbale, indicando il prezzo ricavato, le spese sostenute e, se del caso, la differenza a carico dei proprietari.

L'autorità marittima non procede alla consegna degli oggetti rimossi se l'acquirente non dimostra di aver corrisposto gli eventuali diritti doganali.

Quando si tratta di rimozione di nave di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate deve farsi specifica menzione del tonnellaggio.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 73 del codice, l'autorità che ha proceduto alla rimozione provvede alla custodia delle cose rimosse, dandone notizia ai proprietari nelle forme stabilite dall'articolo 90 [regol. cod. nav. 90] del presente regolamento.

Art. 93 Informazioni in caso di sinistro.

In vigore dal 6 maggio 1952

Nel caso previsto dall'articolo 69 del codice l'autorità marittima mercantile deve immediatamente informare del sinistro il Ministero della marina mercantile [1], la direzione marittima, l'autorità militare marittima competente per territorio, l'ufficio compartimentale dai quali dipende e, se il sinistro riguarda una nave nazionale, l'ufficio di iscrizione di questa.

L'autorità consolare deve informare il Ministero della marina mercantile [2] e l'ufficio di iscrizione della nave [c.n. 146].

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 69 del codice l'autorità comunale deve dare immediato avviso del sinistro e dei primi provvedimenti adottati all'autorità marittima mercantile più vicina.

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 94 Processo verbale di perdita della nave.

In vigore dal 6 maggio 1952

In caso di perdita della nave, dovunque avvenuta, l'autorità marittima mercantile o consolare redige processo verbale nel quale deve indicare:

  • a. il nome, il numero, l'ufficio d'iscrizione, la stazza della nave e il nome del proprietario;
  • b. il nome, l'ufficio d' iscrizione e il numero di matricola del comandante della nave, il numero dei componenti dell'equipaggio e dei passeggeri;

c. la provenienza della nave;

  • d. le generalità e il domicilio delle persone perite con l'indicazione del numero di matricola e dell'ufficio di iscrizione per i componenti dell'equipaggio;
  • e. la qualità e la quantità del carico;

f. le cose salvate;

  • g. i documenti di bordo salvati e quelli perduti;
  • h. la società assicuratrice della nave e del carico;
  • i. la causa accertata o presunta del sinistro.

Il processo verbale è sottoscritto da quattro persone salvate o in mancanza, qualora sia possibile, da altre persone che abbiano assistito al fatto, e dall'autorità marittima che ha compilato il verbale.

Art. 95 Ritiro dei documenti di bordo.

In vigore dal 6 maggio 1952

Se la nave non è in condizione di riprendere la navigazione, l'autorità marittima mercantile o consolare ritira i documenti di bordo [c.n. 169].

Art. 96 Trasmissione del processo verbale e dei documenti di bordo.

In vigore dal 6 maggio 1952

Se il processo verbale della perdita non è compilato da un ufficio di compartimento, l'autorità marittima mercantile lo trasmette, con i documenti di bordo ritirati, al capo del compartimento.

Se la nave non è iscritta nel compartimento marittimo, il capo di questo trasmette copia del processo verbale di perdita, unitamente ai documenti di bordo [c.n. 169], all'ufficio di iscrizione della nave [c.n. 146].

L'autorità consolare trasmette il processo verbale e i documenti di bordo al Ministero della marina mercantile [1].

Note:

  • [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 97 Registro dei sinistri.

In vigore dal 6 maggio 1952

Presso gli uffici di compartimento è tenuto un registro conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile [1], nel quale sono annotati:

  • a. i sinistri occorsi alle navi nazionali ed estere nella circoscrizione del compartimento;

b. i sinistri occorsi fuori della circoscrizione del compartimento alle navi iscritte nei registri degli uffici del compartimento.

Presso gli uffici consolari è tenuto analogo registro nel quale sono annotati i sinistri occorsi alle navi nazionali nella circoscrizione del consolato e alle navi iscritte presso il consolato stesso.

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 98 Categorie e ambito territoriale delle corporazioni.

In vigore dal 15 febbraio 1977

Le corporazioni dei piloti, istituite a norma dell'art. 86 del codice, si distinguono in due categorie.

Il Ministro per la marina mercantile [2] provvede alla loro classificazione ed al relativo aggiornamento, tenuto conto del movimento medio delle navi a propulsione meccanica e delle difficoltà del pilotaggio nel luogo dove presta servizio la corporazione.

Per comprovate esigenze di carattere funzionale la circoscrizione territoriale di una corporazione può essere estesa a più porti o approdi. Se in questi operano già altre corporazioni, l'estensione ha effetto dal momento della loro soppressione o fusione, a norma dell'art. 86 del codice.

Il provvedimento di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione a più porti o approdi è adottato dal Ministro per la marina mercantile [3], su proposta del direttore marittimo competente, sentite le associazioni sindacali interessate.

Nel caso di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione, di cui al comma precedente, il comandante del porto ove ha sede la corporazione esercita la vigilanza sulla sua organizzazione, amministrazione e contabilità, unitamente alla potestà disciplinare circa l'espletamento del servizio di pilotaggio nell'ambito della propria giurisdizione. Il comandante del porto, non sede della corporazione, ma al quale si estende l'esercizio del pilotaggio da parte della stessa, espleta i poteri di vigilanza e disciplinari unicamente in ordine all'effettiva prestazione del servizio di pilotaggio nella propria zona di giurisdizione [4].

Note:

[1] Vedi il R.D. 29 aprile 1926, n. 778 , di approvazione del regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato, e il D.M. 25 giugno 1977 (Gazz. Uff. 29 luglio 1977, n. 207) relativo alla ripartizione in categorie delle corporazioni dei piloti.

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[3] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

  • [4] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 maggio 1976, n. 952.

Art. 99 Navi destinate al pilotaggio ed uso di altri mezzi.

In vigore dal 26 dicembre 1987

Per la esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell'art. 1 1 0 [regol. cod. nav. 110], di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle caratteristiche dai regolamenti locali di pilotaggio.

Le navi di cui al precedente comma sono condotte dai piloti effettivi delle corporazioni o da marittimi in possesso almeno del titolo professionale di conduttore per il traffico locale.

In caso di necessità e in via temporanea il comandante del porto può autorizzare la corporazione a prendere le navi predette od altro mezzo idoneo in locazione [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito, prima dall'art. 1, D.P .R. 4 settembre 1980, n. 896, e poi dall'art. 1, D.P .R. 13 novembre 1987, n. 505.

Art. 100 Segni distintivi delle navi.

In vigore dal 6 maggio 1952

Ferme le disposizioni degli articoli 141 e 142 del codice, ogni nave destinata al servizio di pilotaggio deve essere dipinta in nero con una fascia bianca di centimetri venti al di sotto dell'orlo superiore del bordo, distinta dall'indicazione, segnata in maniera visibile sui lati esterni della prora e della poppa e sul fumaiolo, della lettera «P» o della parola «Pilota» e deve tenere alzata, di giorno, la bandiera H del codice internazionale dei segnali che indica la presenza del pilota a bordo e, di notte i fanali prescritti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare [1].

Note:

[1] Sulla prevenzione degli abbordi in mare vedi la L. 5 maggio 1966, n. 276 , la L. 25 ottobre 1977, n. 880 , di ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952, nonché la L. 27 dicembre 1977, n. 1085, di ratifica della convenzione firmata a Londra il 20 ottobre 1972.

Art. 101 Poteri del comandante del porto.

In vigore dal 29 aprile 1981

I piloti, nell'esercizio della loro attività, sono sottoposti alla disciplina del comandante del porto e devono essere provvisti di un distintivo, in conformità al modello stabilito dal Ministro della marina mercantile [1] [2].

Essi devono avere la residenza nel luogo dove ha sede la corporazione; il comandante del porto può autorizzare la residenza in altro comune vicino, la cui distanza non sia comunque di ostacolo all'espletamento del servizio.

Il comandante del porto può servirsi gratuitamente dell'opera dei piloti per quanto concerne il servizio tecnico del porto. Tuttavia, quando si tratti di prestazioni di pilotaggio effettuato nell'interesse della nave, anche se disposte dal comandante del porto, è dovuto il compenso fissato dalle tariffe [c.n. 88].

Il comandante del porto può, nell'interesse del servizio, autorizzare uno o più piloti scelti dall'assemblea della corporazione a partecipare in Italia e all'estero a corsi di studio, aggiornamento o qualificazione professionale. Il periodo di assenza per partecipare a detti corsi viene considerato servizio a tutti gli effetti. Le relative spese di partecipazione, se non sostenute da terzi, sono a carico della corporazione [3].

Note:

  • [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [2] Vedi il D.M. 27 marzo 1981 (Gazz. Uff. 14 aprile 1981, n. 103), relativo al segno distintivo per i piloti dei porti nell'esercizio della loro attività.
  • [3] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896.

Art. 102 Concorso.

In vigore dal 26 dicembre 1987

L'ammissione nella corporazione dei piloti avviene per concorso per titoli ed esami.

Può partecipare al concorso chi abbia i seguenti requisiti:

  • 1) il titolo di capitano di lungo corso;
  • 2) età non inferiore a ventotto e non superiore a trentacinque anni;
  • 3) sei anni di navigazione in servizio di coperta su navi nazionali, di cui almeno tre anni come ufficiale di coperta su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 1.500 tonnellate oppure come ufficiale di vascello su navi militari di dislocamento non inferiore alle 500 tonnellate.

Non è valida la navigazione eseguita su navi addette ai servizi portuali e locali.

Almeno un anno della navigazione richiesta deve essere effettuato come primo ufficiale su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 1.500 tonnellate oppure come ufficiale in seconda su navi militari di dislocamento non inferiore alle 500 tonnellate;

4) possesso di requisiti fisici e psichici necessari per l'espletamento del servizio di pilotaggio, da accertare a mezzo della commissione medica di cui al primo comma dell'art. 103 [1] [regol. cod. nav. 103].

Tali requisiti saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità [2], di concerto con il Ministro della marina mercantile [3];

5) nessuna condanna per reati dai quali sia derivata la interdizione dai titoli o dalla professione marittima per oltre due anni salvo che si sia ottenuta la riabilitazione.

Nel caso che il concorso per l'ammissione in una corporazione di piloti sia andato deserto, il Ministro della marina mercantile [4] potrà autorizzare il capo del compartimento a conferire l'incarico di pilotaggio, per tutti o parte dei posti vacanti, a marittimi che siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del presente articolo.

I marittimi di cui al precedente comma, i quali abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio, potranno essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile [5], sentita la corporazione.

Tale periodo si riduce a sei mesi nel caso di pilota effettivo proveniente da altre corporazioni [6].

Note:

  • [1] Vedi il D.M. 21 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 1 marzo 1982, n. 58), per i requisiti fisici e psichici dei piloti dei porti.
  • [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [3] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [4] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [5] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [6] Articolo così sostituito, prima dall'art. 1, D.P .R. 4 settembre 1980, n. 896, e poi dall'art. 1, D.P .R. 13 novembre 1987, n. 505.

Art. 103 Accertamento dell'idoneità fisica.

In vigore dal 15 febbraio 1977

L'accertamento dei requisiti previsti nel n. 4 dell'art. 102 [regol. cod. nav. 102] è effettuato da una commissione nominata dal capo del compartimento e composta:

  1. dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio o da un funzionario medico da lui delegato, presidente;
  1. da un medico designato dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara;
  2. da un medico designato dalla corporazione alla quale si riferisce il concorso.

Contro le risultanze dell'accertamento sanitario, è ammesso il ricorso alla commissione di secondo grado di cui all'art. 117 [regol. cod. nav. 117], con le modalità ivi previste [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 maggio 1976, n. 952.

Art. 104 Bando di concorso.

In vigore dal 29 aprile 1981

Il concorso è bandito, sentita la corporazione e le associazioni sindacali interessate, dal capo del compartimento nella cui circoscrizione ha sede la corporazione stessa nella quale si siano resi vacanti posti e sussista la necessità di coprirli, in tutto o in parte, per esigenze di servizio.

Su richiesta della corporazione e sentite le associazioni sindacali interessate, il concorso può essere bandito inoltre in previsione dell'esonero di piloti in data certa, da verificarsi comunque non oltre dodici mesi dalla data del bando, e i vincitori possono essere assunti anche prima che si siano resi vacanti i relativi posti.

La commissione esaminatrice, che è nominata dal direttore marittimo su proposta del capo del compartimento, è composta:

dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto tra gli altri ufficiali del compartimento);

dal capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente alla corporazione alla quale si riferisce il concorso, oppure ad altra corporazione, qualora il concorso si riferisca ad una corporazione di nuova istituzione;

da un capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente ad altra corporazione della stessa categoria di quella per la quale si svolge il concorso.

Per la prova pratica di lingua inglese, di cui all'articolo 106 [regol. cod. nav. 106], la commissione è integrata da un professore abilitato all'insegnamento della lingua stessa nelle scuole di Stato.

Tutte le spese concernenti il concorso sono a carico della corporazione interessata [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896.

Art. 105 Titoli.

In vigore dal 29 aprile 1981

Costituiscono titoli da valutarsi dalla commissione esaminatrice:

  • 1) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 10.000 t.s.l. oppure su navi militari superiori a 1.500 t. di dislocamento;
  • 2) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori a 300 t. di dislocamento;
  • 3) il periodo di effettivo servizio prestato come pilota in altra corporazione ovvero nella stessa nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 116 [regol. cod. nav. 116];
  • 4) il periodo di navigazione come primo ufficiale di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure come ufficiale in seconda su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento;
  • 5) il periodo di navigazione in servizio di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento;

6) la media dei voti riportati nei due esami relativi al conseguimento dei titoli professionali di aspirante e di capitano di lungo corso.

Al titolo di cui al n. 1) sono assegnati punti 4 per anno.

Al titolo di cui al n. 2) sono assegnati punti 3 per anno.

Ai titoli di cui ai numeri 3) e 4) sono assegnati punti 2 per anno.

Al titolo di cui al n. 5) sono assegnati punti 1 per anno.

Al titolo di cui al n. 6) è assegnato il punteggio della media, espressa in decimi, dei voti riportati nei due esami ivi indicati.

Le frazioni di un anno sono conteggiate per quota-parte.

La navigazione da prendere in considerazione ai fini del punteggio da assegnare ai titoli di cui sopra è solo quella eseguita su navi nazionali [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896.

Art. 106 Prove di esame

In vigore dal 29 aprile 1981

I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 102 [regol. cod. nav. 102] sono sottoposti ad un esame orale su argomenti stabiliti dal Ministro della marina mercantile [1] con proprio decreto e relativi all'attività ed alla normativa del servizio di pilotaggio delle navi nei porti nazionali.

I candidati sono sottoposti anche ad una prova orale diretta ad accertare la conoscenza praticoprofessionale della lingua inglese.

Per l'esame di cui al primo comma ogni componente la commissione dispone di dieci voti.

Per la prova di cui al secondo comma la commissione esprime unicamente un giudizio di idoneità senza alcun voto [2].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896.

Art. 107 Classifica dei candidati.

In vigore dal 29 aprile 1981

I concorrenti che abbiano conseguito nell'esame orale di cui al primo comma dell'articolo precedente una votazione media non inferiore a sei e che abbiano superato la prova di idoneità di cui al secondo comma dello stesso articolo, sono classificati con graduatoria in base ai quozienti ottenuti dividendo la somma dei punti assegnati, a norma dell'art. 105 e dell'art. 106 [regol. cod. nav. 105, 106], per l'età dei concorrenti diminuita di 18.

I risultati del concorso devono constare da processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.

Il direttore marittimo competente per territorio, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nella corporazione dei piloti, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896.

Art. 108 Procedimento per la nomina a pilota effettivo.

In vigore dal 29 aprile 1981

I vincitori, entro il limite dei posti messi a concorso sono nominati dal capo del compartimento aspiranti piloti e sono muniti di una licenza provvisoria.

I posti che si rendessero vacanti in seno alla corporazione, entro dodici mesi dalla data di approvazione della graduatoria, sono coperti, qualora ne sussista la necessità, dai concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Gli aspiranti assistono i piloti effettivi nell'esercizio della loro attività professionale e possono pilotare soltanto sotto la responsabilità di un pilota effettivo.

Trascorsi dodici mesi, gli aspiranti sono sottoposti ad una prova pratica di idoneità alla manovra e di conoscenza del porto, della rada o del canale dove devono prestare servizio e delle adiacenze per un raggio di venti miglia.

Per comprovate esigenze di servizio, il capo del compartimento può ridurre tale periodo a sei mesi previa approvazione del Ministro della marina mercantile [1].

La prova è sostenuta davanti ad una commissione composta:

dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto tra gli ufficiali del compartimento);

dal capo pilota;

da un capitano di lungo corso che abbia almeno dieci anni di comando designato congiuntamente dalle associazioni sindacali armatoriali a carattere nazionale.

Le modalità della prova sono stabilite dal capo del compartimento d'accordo con il capo pilota.

Dell'esito favorevole della prova il capo del compartimento dà comunicazione scritta all'aspirante.

Gli aspiranti che non sono ritenuti idonei sono definitivamente esonerati con provvedimento del capo del compartimento.

L'aspirante nominato pilota effettivo è iscritto nel registro dei piloti e munito di una licenza definitiva conforme al modello stabilito dal Ministro della marina mercantile [2] [c.n. 90].

Il pilota per tutto il tempo in cui esercita l'attività di pilotaggio, conserva l'iscrizione nelle matricole della gente di mare [3].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

  • [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896.

Art. 108 bis Mobilità dei piloti.

In vigore dal 4 novembre 1997

  1. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilità, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione [1], per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni.
  1. All'individuazione del pilota, nell'ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilità si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralità di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianità di servizio [2].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 15 settembre 1997, n. 355 (Gazz. Uff. 20 ottobre 1997, n. 245).

Art. 109 Nomina di effettivi nella istituzione della corporazione.

In vigore dal 26 dicembre 1987

I marittimi regolarmente autorizzati a norma dell'art. 96 del codice, i quali si trovino in servizio in una determinata località, all'atto in cui venga in questa istituita una corporazione di piloti possono essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile [1], purché siano in possesso dei requisiti indicati, per la categoria alla quale la corporazione appartiene, nei numeri 1), 3), 4) e 5) dell'art. 102 [2] [regol. cod. nav. 102].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

  • [2] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 13 novembre 1987, n. 505.

Art. 110 Cauzione e comproprietà dei piloti effettivi.

In vigore dal 29 aprile 1981

I piloti effettivi devono provvedere la corporazione delle navi previste dall'art. 99 [regol. cod. nav. 99] e degli altri beni eventualmente indicati dai regolamenti locali di pilotaggio e devono prestare anche in titoli di Stato, la cauzione prevista dai regolamenti stessi.

L'aspirante pilota nominato effettivo, oltre al versamento della cauzione, è tenuto a partecipare alla proprietà delle navi e degli altri beni destinati al servizio della corporazione e deve versare, a tal fine, una somma equivalente al valore, al momento della nomina, di una quota di comproprietà dei beni predetti, determinata in base al numero dei piloti effettivi.

Il valore della quota, al momento della nomina ad effettivo dell'aspirante pilota, è accertato in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguire a spese della corporazione.

Per gli atti di disposizione relativi ai beni di comproprietà dei piloti effettivi, oltre al consenso di tutti i comproprietari, è necessaria l'autorizzazione del capo del compartimento [c.n. 89] [1].

Note:

  • [1] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896. Vedi gli artt. 111 e 119 regol. cod. nav.

Art. 111 Sospensione e decadenza della nomina.

In vigore dal 29 aprile 1981

La nomina dell'aspirante pilota a effettivo è sospesa fino alla prestazione della cauzione.

Egli decade dal diritto alla nomina se non adempie all'onere predetto entro un mese dalla comunicazione prevista dal settimo comma dell'art. 108 [regol. cod. nav. 108] ed è definitivamente esonerato dal servizio con provvedimento del capo del compartimento.

L'aspirante pilota nominato effettivo dovrà altresì provvedere al pagamento del valore della quota di comproprietà, entro un periodo di tempo non superiore ai due anni [1].

Fino a che il pilota non avrà provveduto al pagamento della sua quota di comproprietà non avrà diritto al corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici di cui all'art. 120 [regol. cod. nav. 120].

Se non provvede a tale pagamento nel tempo stabilito è cancellato dal registro con provvedimento del capo del compartimento [2].

Note:

[1] Vedi l'art. 110 regol. cod. nav.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896.

Art. 112 Armamento delle navi addette al servizio di pilotaggio.

In vigore dal 29 aprile 1981

Le navi di comproprietà dei piloti effettivi [1] sono armate dalla corporazione. Alle spese di armamento, di manutenzione e di riparazione ed alle spese di gestione si provvede con la detrazione delle somme occorrenti dai proventi di pilotaggio prima che si proceda alla ripartizione prevista dall'art. 120 [regol. cod. nav. 120].

La sostituzione del motore è a carico dei soli piloti effettivi [2].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 110 regol. cod. nav.
  • [2] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896.

Art. 113 Nomina del capo pilota e dei sottocapi.

In vigore dal 29 aprile 1981

In ogni corporazione il capo del compartimento nomina il capo pilota e, per le corporazioni con un organico superiore a 10 piloti, un sottocapo pilota e, per quelle con un organico superiore a 20 piloti, 2 sottocapi piloti.

Le nomine di cui al precedente comma avvengono mediante scelta tra i membri di una terna designata dall'assemblea dei piloti e tenuto conto della competenza tecnica, della capacità direttiva, dei maggiori titoli previsti dall'art. 105 [regol. cod. nav. 105] nonché del servizio prestato nella corporazione in qualità di pilota effettivo.

I membri della predetta terna sono prescelti dalla assemblea dei piloti tra i piloti effettivi che hanno almeno cinque o due anni di anzianità rispettivamente per la nomina a capo o sottocapo pilota.

Il Ministro della marina mercantile [1] può autorizzare, per comprovate esigenze di servizio, la deroga al requisito dell'anzianità.

Se l'organico della corporazione non consente l'indicazione della suddetta terna ovvero l'assemblea dei piloti non è in grado di esprimerla, il capo del compartimento procede alla nomina del capo o sottocapo pilota esclusivamente sulla base dei criteri e dei requisiti indicati rispettivamente al secondo e terzo comma.

Il capo e i sottocapi piloti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

I capi e i sottocapi piloti già nominati all'atto della entrata in vigore delle presenti disposizioni restano in carica sino al momento della loro cancellazione dal registro dei piloti, salvo quanto previsto dalle norme di cui agli articoli 115, 116 e 118 [2] [regol. cod. nav. 115, 116, 118].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896.

Art. 114 Attribuzioni del capo pilota.

In vigore dal 29 aprile 1981

Il capo pilota regola il servizio di pilotaggio e stabilisce il turno dei piloti secondo le istruzioni dell'autorità marittima.

Egli deve mantenere integre le sue qualità tecniche tenendosi in esercizio. In caso di necessità deve partecipare al servizio e qualora una prestazione di pilotaggio presenti particolari difficoltà è tenuto a pilotare personalmente la nave.

Il capo pilota mantiene l'ordine e la disciplina tra i piloti.

Unitamente a due piloti designati ogni anno dalla assemblea dei piloti il capo pilota cura l'amministrazione della corporazione. I piloti designati sono solidalmente responsabili col capo pilota.

Il capo pilota è coadiuvato dai sottocapi e può essere sostituito, in caso di bisogno, dal sottocapo più anziano di età e, in mancanza, da un pilota scelto dal comandante del porto [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896.

Art. 115 Revoca dell'incarico di capo o sottocapo e cancellazione del pilota per fatto penale.

In vigore dal 29 aprile 1981

In caso di gravi mancanze o di comprovata incapacità, il capo o i sottocapi piloti possono essere revocati dall'incarico con provvedimento del Ministro della marina mercantile [1], salva l'applicazione delle altre pene disciplinari previste dall'art. 1254 del codice.

Il pilota condannato con sentenza passata in giudicato per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare o nel registro dei piloti viene cancellato dal registro dei piloti con la procedura di cui all'art. 1263 del codice [2].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896.

Art. 116 Nomina e poteri del commissario straordinario e assunzione provvisoria di marittimi per l'esercizio del pilotaggio.

In vigore dal 29 aprile 1981

Il Ministro della marina mercantile [1], in caso di gravi irregolarità nel funzionamento della corporazione, può nominare, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi prorogabile in caso di imprescindibili esigenze a un anno, un commissario straordinario, fissando nel provvedimento di nomina l' indennità che deve essere corrisposta al commissario. Tale indennità è prelevata dai proventi di pilotaggio.

La nomina del commissario importa revoca dall'incarico del capo e dei sottocapi piloti.

In caso di necessità il comandante del porto ove ha sede la corporazione, può autorizzare il capo pilota o il commissario straordinario ad assumere in servizio provvisorio marittimi idonei al pilotaggio, con preferenza per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 105 [2] [regol. cod. nav. 105].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

  • [2] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896.

Art. 117 Infermità del pilota.

In vigore dal 6 maggio 1952

Qualora un pilota si assenti dal servizio per infermità, il comandante del porto provvede agli opportuni accertamenti a mezzo del medico di porto.

In caso di persistenza dell'infermità, il comandante del porto provvede all'accertamento periodico dell'infermità nel modo indicato dal comma precedente e qualora lo ritenga opportuno, promuove un accertamento da parte di una commissione costituita a norma dell'articolo 103 [regol. cod. nav. 103].

Se l' infermità duri oltre un anno, il capo del compartimento, previ ulteriori accertamenti a mezzo della commissione di cui al comma precedente, dispone la cancellazione del pilota dal registro.

Contro le risultanze dell'accertamento sanitario, a seguito del quale il pilota viene cancellato dal registro, è dato ricorso alla commissione medica di secondo grado per l'accertamento dell'idoneità fisica dei marittimi istituita presso l'amministrazione centrale della marina mercantile, entro trenta giorni da quello della comunicazione scritta del risultato della visita.

Le spese per gli accertamenti sanitari sono a carico della corporazione.

Art. 118 Licenziamento del pilota.

In vigore dal 19 agosto 2009

  1. Il pilota che abbia compiuto il sessantesimo anno d'età o che, a seguito degli accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 103 [regol. cod. nav. 103] , non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici per lo svolgimento del servizio, è cancellato dal registro dal capo del compartimento.
  1. Il pilota può rimanere in servizio oltre il sessantesimo anno e, comunque, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno d'età, previa dichiarazione da presentarsi al capo del compartimento nel periodo compreso fra centottanta e novanta giorni precedenti il compimento del sessantesimo anno d'età. La dichiarazione, la quale indica il periodo di permanenza in servizio non inferiore a dodici mesi, è rinnovabile e può essere revocata con un preavviso di almeno tre mesi.
  1. Il pilota che resta in servizio dopo il compimento del sessantesimo anno di età è assoggettato, con cadenza annuale, alla visita di cui all'articolo 103 [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.P .R. 29 maggio 1976, n. 952 e poi dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.P .R. 28 maggio 2009, n. 104. Vedi, anche, l'art. 2 del citato D.P.R. n. 104 del 2009.

Il testo in vigore prima di quest'ultima sostituzione così disponeva: «Il pilota che abbia compiuto il sessantesimo anno di età o non sia più idoneo, per minorate condizioni fisiche o psichiche, accertate dalla commissione costituita a norma dell'articolo 103 al disimpegno del servizio di pilotaggio, è cancellato dal registro dei piloti dal capo del compartimento.»

Art. 119 Rimborso della quota e restituzione della cauzione.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il pilota effettivo cancellato per qualsiasi motivo dal registro ha diritto alla restituzione della somma versata per cauzione ed al rimborso del valore, al momento della cancellazione, della sua quota di proprietà sui beni destinati al servizio della corporazione.

Il valore della quota, al momento della cancellazione, è accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguirsi a spese della corporazione [1].

Note:

[1] Vedi l'art. 110 regol. cod. nav.

Art. 120 Ripartizione dei compensi.

In vigore dal 19 agosto 2009

L'ammontare complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di cui all'articolo 133 [regol. cod. nav. 133] , è mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi dall'articolo 121, con esclusione dei piloti assenti per cause diverse dall'infermità, dalla licenza per ferie, dallo svolgimento di incarichi presso l'associazione di categoria e dalla partecipazione ai corsi di cui all'articolo 101, quarto comma [regol. cod. nav. 101] [1].

Prima di procedere alla ripartizione, dai compensi di cui al primo comma sono detratte le spese previste dal presente capo, nonché le altre necessarie al buon funzionamento della corporazione, gli oneri sociali e gli accantonamenti, ivi inclusi quelli per il pagamento del trattamento di fine servizio di cui all'articolo 121-bis. La ripartizione è effettuata mensilmente, in via provvisoria ed entro la fine del mese di dicembre, in via definitiva [2].

Qualora la proprietà dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti la corporazione, nella ripartizione dei proventi, stabilisce, previa approvazione del Ministro della marina mercantile [3], una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi.

Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun esercizio finanziario la corporazione è tenuta a presentare al comandante del porto il rendiconto annuale della contabilità e ripartizione dei proventi. Il comandante del porto, qualora ne ravvisi la necessità, potrà procedere agli opportuni controlli, avvalendosi eventualmente dell'opera di un esperto il cui compenso sarà a carico della corporazione stessa.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare [4].

Note:

[1] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2009, n. 104. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso decreto.

Il testo in vigore prima della sostituzione così disponeva:

«L'ammontare complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di cui all'art. 133, è mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi nell'articolo seguente, fatta esclusione dei piloti che siano assenti per qualsiasi causa diversa dalla licenza per ferie o per infermità o per partecipazione a corsi di cui al quarto comma dell'art. 101.»

[2] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2009, n. 104. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso decreto.

Il testo in vigore prima della sostituzione così disponeva:

«Prima di procedere alla ripartizione, si detraggono dai compensi, di cui al comma precedente, le spese previste dal presente capo, nonché tutte le altre che siano necessarie al buon funzionamento della corporazione e gli oneri sociali.»

[3] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896.

Art. 121 Quote dei piloti in servizio.

In vigore dal 19 agosto 2009

  1. I piloti effettivi partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di settanta quote i piloti in servizio fino a dodici mesi, ottantacinque quote i piloti in servizio da dodici mesi e fino a ventiquattro mesi, cento quote i piloti in servizio oltre i ventiquattro mesi. Il capo ed i sottocapi piloti partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente di venticinque quote e di dodici quote e mezza, in aggiunta a quanto previsto dalla predetta ripartizione. Gli aspiranti piloti partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di trentacinque quote.
  1. Ai fini del computo dei mesi di servizio, il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di nomina per gli aspiranti piloti, e di iscrizione nel registro per i piloti effettivi.
  1. I piloti infermi partecipano:

a) nei primi due mesi, in ragione del medesimo numero di quote cui hanno diritto ai sensi del comma 1, ad eccezione del capo e del sottocapo pilota, i quali hanno diritto ad un massimo di cento quote;

b) per il successivo mese, in ragione di venticinque quote per gli aspiranti piloti, di cinquanta quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, di sessanta quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e di settanta quote per i piloti in servizio oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di settanta quote;

c) per i mesi successivi al terzo e fino al sesto compreso, in ragione di venti quote per gli aspiranti piloti, di quaranta quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, di cinquanta quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e di sessanta quote per i piloti in servizio da oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di sessanta quote;

d) per i mesi successivi al sesto e fino alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di dieci quote per gli aspiranti piloti, di venti quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, venticinque quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e trenta quote per i piloti in servizio da oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di trenta quote.

  1. Se, nell'arco di dodici mesi consecutivi, il pilota si assenta dal servizio per infermità più di una volta, il calcolo del periodo di assenza del pilota ai fini dell'applicazione delle riduzioni sulle quote è effettuato sulla durata complessiva dell'assenza per infermità nei predetti dodici mesi.
  1. I marittimi assunti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 116, comma 3 [regol. cod. nav. 116], se concorrono con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono metà della quota spettante a questi, altrimenti l'intera quota.
  1. Le quote del pilota che, per qualsiasi ragione, non partecipi alla ripartizione a norma dell'articolo 120, comma primo, sono ripartite fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.P .R. 4 settembre 1980, n. 896 e poi dall' art. 1, comma 1, lett. c), D.P .R. 28 maggio 2009, n. 104. Vedi, anche, l'art. 2 del citato D.P.R. n. 104 del 2009.

Il testo in vigore prima di quest'ultima sostituzione così disponeva:

«Quota dei piloti in servizio. - Il capo e i sottocapi piloti della corporazione partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente di centoventicinque quote e di centododici quote e mezza; gli altri piloti effettivi in ragione di cento quote, gli aspiranti piloti in ragione di cinquanta quote.

I marittimi assunti in via provvisoria, ai termini del terzo comma dell'art. 116, se concorrono con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono metà della quota spettante a questi; altrimenti l'intera quota. I piloti infermi partecipano, nei primi sei mesi, in ragione di cento quote e per i mesi successivi fino alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di sessanta quote; gli aspiranti piloti partecipano rispettivamente in ragione di cinquanta e trenta quote.

Quando vi sia qualche pilota che, per qualsiasi ragione non partecipi alla ripartizione a norma del primo comma dell'articolo precedente, le sue quote sono ripartite fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.»

Art. 121 bis Trattamento di fine servizio.

In vigore dal 19 agosto 2009

  1. Ai piloti effettivi con un'anzianità di servizio inferiore a cinque anni completi, comprendendosi in tale periodo anche il servizio prestato in qualità di provvisorio, ed ai piloti effettivi che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 122, comma 7, è dovuto il trattamento di fine servizio da remunerarsi all'interno della tariffa del servizio di pilotaggio.
  1. Il trattamento di fine servizio è calcolato applicando un divisore pari a 13,5 sull'ammontare complessivo lordo percepito dal pilota in ciascun anno solare, al netto del corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici, rivalutato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 2120

del codice civile.

  1. Gli importi del trattamento di fine servizio maturati sono corrisposti dalla corporazione al pilota al momento della cancellazione dal registro.
  1. Agli accantonamenti operati ai sensi del presente articolo, nonché alle somme successivamente erogate a favore dei piloti aventi diritto, si applica la disciplina fiscale prevista per gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto nonché per il trattamento di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ed indennità equipollenti [1].

Note:

[1] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.P .R. 28 maggio 2009, n. 104. Vedi, anche, l'art. 1, comma 2 e l'art. 2 dello stesso decreto.

Art. 122 Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro.

In vigore dal 19 agosto 2009

  1. I piloti effettivi con un'anzianità di servizio superiore a cinque anni completi, dal momento della loro cancellazione dal registro partecipano alla ripartizione dei proventi della corporazione dei piloti in ragione di:
  • a) due quote per ogni anno di servizio prestato, anche in qualità di provvisorio, per i primi dieci anni dalla cancellazione;
  • b) una quota ed otto decimi a partire dall'undicesimo anno dalla cancellazione, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.
  1. Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono computate come anno intero, quando sono superati i cinque anni completi.
  2. Nel computo dei cinque anni si tiene conto dell'eventuale iscrizione dei piloti in più registri. Il pilota cancellato dal registro per ammissione in altra corporazione non partecipa alla ripartizione dei proventi della corporazione di provenienza, se ha maturato cinquanta quote nella corporazione di appartenenza al momento della cancellazione dal registro piloti. L'eventuale partecipazione alla ripartizione della corporazione di provenienza è comunque integrativa di quella della corporazione di appartenenza, con il massimo complessivo di cinquanta quote.
  1. In caso di invalidità assoluta e permanente di un pilota iscritto nel registro da più di cinque anni completi, verificatasi per causa di servizio ed accertata con le modalità di cui all'articolo 103 [regol. cod. nav. 103], questi partecipa alla ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe maturate all'atto del raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote.
  1. In caso di dimissioni, il diritto alla corresponsione delle quote decorre dal compimento del sessantesimo anno d'età.
  2. I piloti pensionati continuano a beneficiare del regime di partecipazione alla ripartizione dei proventi della corporazione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualità di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.
  3. I piloti effettivi con anzianità di servizio inferiore a dieci anni completi possono rinunciare all'applicazione, nei loro confronti, del regime di partecipazione ai proventi della corporazione previsto dal presente articolo ed optare per il trattamento di fine servizio di cui all'articolo 121-bis. Tale opzione è irrevocabile ed è esercitata c o n comunicazione scritta alla corporazione di appartenenza. In questo caso i piloti partecipano anche alla ripartizione dei compensi in ragione delle quote maturate alla data di esercizio dell'opzione [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.P .R. 4 settembre 1980, n. 896, poi dall'art. 1, D.P .R. 13 novembre 1987, n.

505 e, infine, dall' art. 1, comma 1, lett. e), D.P .R. 28 maggio 2009, n. 104. Vedi, anche, l'art. 2 del citato D.P .R. n. 104 del 2009.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto D.P.R. n. 104 del 2009 così disponeva:

«Il pilota cancellato dal registro, salvo che in caso di dimissioni, partecipa alla ripartizione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualità di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.

Il periodo successivo all'ultimo anno completo viene computato come un altro anno, quando sia iniziato il secondo semestre. Il pilota cancellato dal registro per causa diversa da quella dell'infermità partecipa alla ripartizione dei proventi, di cui al comma precedente, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.

Il pilota cancellato dal registro per ammissione in altra corporazione non partecipa alla ripartizione dei proventi della corporazione di provenienza se ha maturato cinquanta quote nella corporazione di appartenenza all'atto della cancellazione da quest'ultima. L'eventuale partecipazione alla ripartizione della corporazione di provenienza è comunque integrativa di quella della corporazione di appartenenza, con il massimo complessivo di cinquanta quote.

In caso di invalidità assoluta e permanente verificatasi per causa di servizio accertata con le modalità di cui all'art. 103, il pilota partecipa alla ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe maturate all'atto del raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote.»

Art. 123 Partecipazione delle vedove e degli orfani.

In vigore dal 29 aprile 1981

La vedova del pilota partecipa alla ripartizione in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, oppure di quelle dovute al pilota pensionato, secondo che non abbia figli a carico, ovvero ne abbia uno solo, ovvero ne abbia due o più.

La vedova del pilota non ha diritto alla partecipazione se il matrimonio fu contratto non più di due anni prima della morte, sempre che nel biennio non sia stata concepita prole, o se al momento della morte si trovava legalmente separata o divorziata per causa a lei addebitabile. Essa cessa dal diritto alla partecipazione se passa a nuove nozze.

Gli orfani minorenni del pilota partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, secondo che siano uno solo o due ovvero tre o più.

Alla stessa partecipazione hanno diritto gli orfani maggiorenni nel caso di inabilità assoluta al lavoro. Gli orfani minorenni perdono il diritto alla partecipazione se contraggono matrimonio.

La vedova e gli orfani, qualora la morte del pilota sia avvenuta per infortunio sul lavoro, partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se al momento della morte fosse stato esonerato per causa di servizio, secondo le modalità stabilite al primo e terzo comma.

Se il pilota non lascia vedova o figli con diritto a pensione, ma il padre di oltre 65 anni di età o assolutamente inabile al lavoro e risulta che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno del padre, a quest'ultimo è corrisposta la stessa quota che sarebbe spettata alla vedova.

Tale quota spetta anche alla madre di oltre cinquanta anni di età o assolutamente inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata o divorziata per causa a lei non addebitabile e risulti che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno della madre [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P .R. 4 settembre 1980, n. 896. Vedi, anche, l' art. 2, comma 2, D.P .R. 28 maggio 2009, n. 104.

Art. 124 Assegni a carico dei marittimi autorizzati.

In vigore dal 29 aprile 1981 WOLTERS KLUWER

Qualora venga soppressa una corporazione di piloti sulla quale gravino assegni a favore di piloti cancellati, delle loro vedove e figli, o dei genitori, i marittimi autorizzati a norma dell'art. 96 del codice, sono tenuti, sotto la vigilanza del comandante del porto, alla corresponsione di tali assegni, sulla base dei compensi di pilotaggio riscossi [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896.

Art. 125 Servizio di trasporto, di rimorchio e di ormeggio.

In vigore dal 6 maggio 1952

I piloti non possono, senza espressa autorizzazione del comandante del porto, effettuare trasporti di cose o di persone ovvero compiere operazioni di ormeggio e di rimorchio [c.n. 101].

Tuttavia, mancando il battello degli ormeggiatori, i piloti possono prestare la loro opera per l'ormeggio della nave, quando ne siano richiesti dal comandante della medesima. In questo caso, è dovuto il compenso previsto per gli ormeggiatori.

Art. 126 Segnali della nave da pilotare.

In vigore dal 29 aprile 1981

  • La nave che intende chiamare il pilota deve fare uno dei segnali seguenti: 1) di giorno: a) alzare al trinchetto la bandiera nazionale in campo bianco; b) fare il segnale G del codice internazionale, con il quale si chiede il pilota. 2) di notte: a) fare il segnale G del codice internazionale; b) bruciare la luce pirotecnica comunemente chiamata «fontana bianca» ogni quindici minuti; c) mostrare, appena al disopra del bordo, una luce brillante bianca per diversi periodi di un minuto circa, a breve intervallo fra un periodo e l'altro.

È consentito, sia nelle ore diurne che notturne, chiamare il pilota tramite contatto radiotelefonico [1]. Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896.

Art. 127 Segnale della nave del pilota.

In vigore dal 6 maggio 1952

La nave del pilota che si dirige verso la nave da pilotare deve tenere alzata, se di giorno, la bandiera H del codice internazionale dei segnali di cui al precedente articolo 100 [regol. cod. nav. 100] e mostrare, se di notte, a intervalli non superiori a quindici secondi, un fanale a lampi.

Art. 128 Obblighi del pilota a bordo.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il pilota, giunto a bordo della nave, deve esibire al comandante la tessera personale di riconoscimento, conforme ad apposito modello approvato dal comandante del porto, e presentargli, se richiesto, il regolamento locale di pilotaggio.

Art. 129 Impossibilità di salire a bordo.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il pilota qualora per le condizioni meteorologiche non possa salire a bordo, deve tenere la propria nave di prora alla nave da pilotare e deve dare al comandante le indicazioni sulla rotta da seguire.

Art. 130 Compenso in caso di mancata prestazione.

In vigore dal 29 aprile 1981

Sempre che il pilota si sia diretto verso la nave che ha richiesto il pilotaggio, è dovuto un compenso anche se la nave non si sia avvalsa dell'opera del pilota per fatto non imputabile a questo.

Le tariffe di pilotaggio debbono determinare la misura del compenso spettante che dovrà essere uguale all'importo di una normale prestazione nel caso di mancato arrivo o entrata della nave e variare, a seconda della particolare situazione corografica, da metà importo all'intero importo di una normale prestazione nel caso di mancata partenza o movimento [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896.

Art. 131 Pilotaggio oltre i limiti.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il pilota è tenuto a eseguire l'ordine del comandante del porto di recarsi incontro a una nave, fuori dei limiti previsti dal regolamento locale, qualora la nave stessa ne abbia fatto richiesta [c.n. 92] [1].

Note:

[1] Vedi la lett. a) dell'art. 132, regol. cod. nav.

Art. 132 Trasmissione di comunicazioni.

In vigore dal 6 maggio 1952

Le tariffe di pilotaggio, di cui all'articolo 91 del codice, debbono determinare, oltre la misura del compenso dovuto al pilota per le normali prestazioni, anche quella del compenso spettante nei seguenti casi:

a. quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del comandante del porto di recarsi fuori dai limiti previsti dal regolamento locale qualora la nave stessa ne abbia fatta richiesta [1];

b. quando il pilota sia stato chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del comandante del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave.

Note:

[1] Vedi l'art. 131 regol. cod. nav.

Art. 133 Compensi particolari.

In vigore dal 29 aprile 1981

Le tariffe di pilotaggio debbono determinare altresì la misura del compenso nei seguenti casi:

a) quando il pilota debba rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili,

per un periodo di tempo superiore a quello occorrente per la normale prestazione, la cui durata sarà

indicata nelle tariffe stesse;

b) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quelle comprese nella circoscrizione territoriale della corporazione, per il periodo di tempo occorrente.

Nel caso di cui alla lettera a), qualora la permanenza a bordo si protragga per oltre sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali. Gli spetta altresì il trattamento previsto dal comma successivo qualora debba sbarcare in altro porto.

Nel caso di cui alla lettera b) al pilota è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in sede [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896.

Art. 134 Aumento del compenso.

In vigore dal 29 aprile 1981

Le tariffe di pilotaggio debbono prevedere anche la misura dell'aumento percentuale, da applicare sul compenso determinato in base alle tariffe stesse, nei casi previsti da leggi e accordi sindacali [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896.

Art. 135 Riscossione dei proventi di pilotaggio.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il compenso dovuto per ogni prestazione di pilotaggio viene determinato da un ordine di introito firmato dal capo pilota e vistato dal comandante del porto.

Il pagamento del compenso non può effettuarsi se non dietro esibizione dell'ordine.

Art. 136 Certificato e registro dei piloti autorizzati.

In vigore dal 6 maggio 1952

I marittimi autorizzati a norma dell'articolo 96 del codice sono muniti dal capo del compartimento di un certificato conforme al modello stabilito dal ministro per la marina mercantile [1]. Essi sono inoltre iscritti in apposito registro.

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 137 Compenso dei marittimi autorizzati.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il compenso per i marittimi autorizzati è stabilito con tariffe determinate dal direttore marittimo. Per la riscossione di questi compensi si applica l'articolo 135 [regol. cod. nav. 135] e l'ordine di introito è redatto dal pilota.

Art. 138 Atto di concessione.

In vigore dal 6 maggio 1952

L'atto di concessione relativo al servizio di rimorchio deve indicare il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio, i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore può esercitare il servizio e il massimo tonnellaggio delle navi da rimorchiare, nonché le altre condizioni del servizio [c.n. 101].

Art. 139 Canone.

In vigore dal 6 maggio 1952

Il concessionario è tenuto a corrispondere un canone annuo, nella misura stabilita dal capo del compartimento nell'atto di concessione.

Il canone può essere ridotto o escluso totalmente quando il concessionario assume l'obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici e di compiere particolari prestazioni, ritenuti utili dal capo del compartimento per la sicurezza e il servizio del porto [c.n. 107].

Art. 140 Autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, agli effetti degli articoli 110 e 1249 del codice, è: a. nei porti nei quali ha sede un ufficio del lavoro, il direttore dell'ufficio; b. nei porti nei quali non ha sede un ufficio del lavoro, ma il cui comando è affidato a un ufficiale di porto, il comandante del porto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 146 [regol. cod. nav. 146]; c. nei porti o negli approdi cui è preposta persona estranea al corpo delle capitanerie di porto,

l'ufficiale capo del circondario alla cui circoscrizione il porto o l'approdo appartiene, ovvero un ufficiale di porto designato dal capo del compartimento [3] . ]

Note:

  • [ ] [2] Le norme del presente capo IV sono state abrogate prima dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente lo stesso capo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre

[1] Vedi gli artt. 108- 112 c.n. 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647.

  • [ ] [3] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 141 Istituzione degli uffici del lavoro portuale e loro direzione.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Gli uffici del lavoro nei porti sono istituiti presso quegli uffici di compartimento e quegli altri uffici che sono designati dal ministro per la marina mercantile.

Gli uffici del lavoro sono sottoposti alla vigilanza del capo del compartimento. L'ufficiale di porto preposto all'ufficio del lavoro assume la denominazione di direttore dell'ufficio del

lavoro portuale [c.n. 109] [1] . ]

Note:

  • [ ] [1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 142 Attribuzioni degli uffici del lavoro portuale.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Gli uffici del lavoro portuale: 1. tengono i registri dei lavoratori e quelli delle imprese per operazioni portuali; 2. custodiscono gli atti concernenti la istituzione e il funzionamento delle compagnie portuali; 3. controllano la gestione e il funzionamento delle compagnie; 4. stabiliscono i criteri per l'avviamento al lavoro e per l'avvicendamento della mano d'opera; 5. provvedono all'organizzazione del lavoro in relazione alle particolari esigenze del traffico del porto e

  • vigilano sulla osservanza delle norme e delle tariffe relative al lavoro portuale;
  1. vigilano sulla esecuzione delle operazioni portuali; 7. verificano e vistano, su richiesta degli interessati, le note di lavoro e le fatture; 8. provvedono alla liquidazione e alla riscossione dei contributi e dei proventi previsti da leggi speciali; 9. curano l'esecuzione delle decisioni del consiglio del lavoro portuale; 10. adempiono a ogni altro incarico previsto dal codice e dal presente regolamento o che venga ad essi affidato dal ministro per la marina mercantile o dal capo del compartimento [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 143 Consiglio del lavoro portuale.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Il consiglio del lavoro portuale [c.n. 109] è presieduto dal direttore dell'ufficio del lavoro portuale ed è composto dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dal direttore dell'ufficio provinciale del commercio e dell'industria o da un suo delegato, dal capo dell'ufficio locale di dogana, da tre rappresentanti dei lavoratori portuali e da tre dei datori di lavoro, i primi designati mediante sistema elettivo dagli operai permanenti, i secondi dalla camera di commercio, industria e agricoltura [1] per le categorie dei commercianti, degli industriali e degli armatori. Nel caso di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio del lavoro portuale, la direzione dell'ufficio stesso e la presidenza del consiglio del lavoro sono assunte da altro ufficiale di porto, designato dal capo del compartimento. Oltre che nei casi espressamente previsti dal presente regolamento, il consiglio è convocato, con avviso scritto diretto ai singoli membri, dal direttore di sua iniziativa o su richiesta del capo del compartimento o della maggioranza dei membri, ogni qualvolta sorga la opportunità di esaminare questioni di carattere generale interessanti l'ordinamento del lavoro portuale. L'ordine del giorno del consiglio deve essere pubblicato nell'albo dell'ufficio del lavoro e comunicato alla camera di agricoltura, industria e commercio [2] almeno cinque giorni prima della seduta. Il direttore, di sua iniziativa o su richiesta di un membro del consiglio, può fare intervenire alle sedute, allo scopo di avere chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno, i rappresentanti delle amministrazioni e degli altri enti che abbiano interesse nella esplicazione del lavoro portuale, e ogni altra persona che sia comunque interessata alle questioni stesse.

  • [ ] Il consiglio formula il parere a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello del presidente [3] . ] Note: [1] Ora Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. [2] Ora Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. [3] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 144 Durata in carica dei membri del consiglio.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ I rappresentanti, nel consiglio, dei lavoratori portuali, dei datori di lavoro e degli enti interessati al traffico del porto durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Devono essere sostituiti i falliti e coloro a cui carico venga accertata qualche infrazione agli ordinamenti del lavoro portuale o che riportino una delle condanne di cui al n. 4 dell'articolo 152 [regol. cod. nav. 152] [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 145 Scioglimento del consiglio.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato il regolare funzionamento del consiglio, il ministro per la marina mercantile dispone lo scioglimento del consiglio stesso, affidandone le funzioni al direttore dell'ufficio del lavoro portuale per un periodo non superiore a un anno [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 146 Disciplina del lavoro nei porti di minor traffico.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Per i porti e gli approdi di minor traffico, nei quali non sono istituiti uffici del lavoro portuale, il ministro per la marina mercantile determina con proprio decreto in quali di essi deve essere provveduto alla disciplina e alla vigilanza del lavoro portuale e stabilisce le funzioni che all'uopo devono essere esercitate dal comandante del porto o dell'approdo sotto la vigilanza del capo del compartimento.

Nelle località che sono sedi di ufficio di compartimento le suddette funzioni sono affidate a un ufficiale designato dal comandante del porto. Nei porti e negli approdi suddetti le funzioni del consiglio del lavoro portuale sono esercitate da una commissione del lavoro portuale composta: 1. dall'ufficiale indicato nelle lettere b e c dell'articolo 140 [regol. cod. nav. 140], presidente; 2. da un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro; 3. da un rappresentante dei lavoratori portuali designato mediante sistema elettivo dagli operai permanenti; 4. da un rappresentante dei datori di lavoro designato dalla competente camera dell'agricoltura,

  • industria e commercio [1] [2] . ]

Note:

[1] Ora Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

[2] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 147 Ricorsi.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Contro i provvedimenti dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, nel termine di trenta giorni dalla data della loro comunicazione, gli interessati possono ricorrere al capo del compartimento [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 148 Definizione.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Sono considerati lavoratori portuali, agli effetti delle disposizioni del codice e del presente regolamento, tutte le persone addette alle operazioni portuali e alle altre operazioni indicate dalle singole tariffe, salve le eccezioni previste nei decreti istitutivi degli uffici del lavoro portuale o nel decreto di cui all'articolo 146 [regol. cod. nav. 146] [c.n. 110] [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 149 Categorie di lavoratori portuali.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ I lavoratori portuali sono distinti in categorie.

Le categorie e le attribuzioni di ciascuna, nonché il numero dei lavoratori ad esse appartenenti, sono determinati, in base alle esigenze dei vari rami del traffico, dal consiglio o dalla commissione del lavoro portuale [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 150 Registri dei lavoratori portuali.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ I lavoratori portuali sono iscritti in registri conformi al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile.

Tali registri distinti a seconda delle categorie sono tenuti dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale [c.n. 118] [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 151 Contenuto dei registri.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ I registri previsti dall'articolo precedente, oltre a contenere la fotografia, indicano per ogni lavoratore:

  1. il numero d'ordine e la data di iscrizione;
  2. le generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza;
  3. il grado di istruzione;
  4. l'iscrizione nelle liste di leva;
  5. l'esito di leva;
  6. ogni indicazione relativa al servizio militare e al servizio eventualmente prestato nella marina mercantile;
  7. le attestazioni di benemerenze militari e civili;
  8. lo stato di famiglia;
  9. gli infortuni sul lavoro;
  10. lo stato di servizio;
  11. le pene disciplinari;
  12. le condanne per qualsiasi reato;
  13. la data e il motivo della cancellazione.

Oltre a quelle suindicate si fa pure sui registri ogni altra annotazione che sia ritenuta opportuna [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 152 Requisiti per l'iscrizione nei registri.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Per ottenere l' iscrizione nei registri, di cui all'articolo 150 [regol. cod. nav. 150], sono necessari i seguenti requisiti:

  1. età non inferiore a diciotto e non superiore a trentacinque anni, salve le particolari agevolazioni previste dalle leggi speciali [1] ;
  2. cittadinanza italiana;
  3. sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento;
  4. non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione [2] ;
  5. buona condotta morale e civile;
  6. residenza nel comune nel cui territorio è il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attività o in un comune vicino.

Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 del precedente comma è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta:

  1. da un medico designato dal capo del compartimento, presidente;
  2. da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio;
  3. da un medico designato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato [3] . ]

Note:

[1] Vedi l'art. 194-bis regol. cod. nav.

  • [ ] [2] La Corte Costituzionale con sentenza 29 maggio - 1° giugno 1995, n. 220 (Gazz. Uff. 7 giugno 1995, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del presente numero, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, secondo comma, e 35 Cost.

[3] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 153 Ammissione fra i lavoratori portuali.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Per l'ammissione dei lavoratori il consiglio o la commissione del lavoro portuale propone al Ministero della marina mercantile l'apertura dei ruoli e il numero dei posti da attribuire per concorso.

Il bando di concorso è reso pubblico, mediante manifesto, a cura dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.

L'aspirante deve fare domanda all'autorità indicata nel comma precedente, entro il termine stabilito, allegandovi i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti e degli eventuali titoli di preferenza [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 154 Graduatoria dei lavoratori da iscrivere.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Il consiglio o la commissione del lavoro portuale forma la graduatoria, valutando i titoli sulla base dei criteri di massima predisposti dal ministro per la marina mercantile.

L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale approva la graduatoria e ne ordina la pubblicazione nell'albo dell'ufficio di porto.

Contro la graduatoria è ammesso entro trenta giorni dalla pubblicazione ricorso al capo del compartimento.

Il capo del compartimento decide su tali ricorsi e in base alle decisioni adottate conferma o modifica la graduatoria.

Coloro che secondo la graduatoria sono compresi nel numero dei posti da coprire vengono iscritti nei registri dei lavoratori portuali [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 155 Libretto di ricognizione.

WOLTERS KLUWER

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Il libretto di ricognizione conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile è rilasciato al lavoratore dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale all'atto dell'iscrizione nei registri previsti dall'art. 150 [regol. cod. nav. 150].

Il libretto deve contenere la fotografia e indicare il numero e la data di iscrizione nel registro, le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato civile, la categoria e la compagnia o il

gruppo di appartenenza. In caso di perdita o di distruzione del libretto l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale ne rilascia un duplicato, facendone menzione nel nuovo libretto. Se il libretto smarrito è in seguito ritrovato, la predetta autorità lo ritira e lo annulla, annotandovi la ragione dell'annullamento. Un nuovo libretto viene pure rilasciato, allorché il precedente sia reso inservibile; in tal caso il vecchio

libretto viene annullato [c.n. 122] [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 156 Cancellazione dai registri.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Oltre che nei casi previsti dal codice o da leggi speciali, il lavoratore è cancellato dai registri: 1. per morte; 2. per permanente inabilità al lavoro portuale; 3. per avere raggiunta l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 4. a domanda; 5. per essere stato durante l'anno assente da lavoro senza giustificato motivo più di quindici giorni consecutivi o di trenta giorni non consecutivi; 6. per avere perduto uno dei requisiti, di cui ai numeri 2, 5 e 6 dell'art. 152 [regol. cod. nav. 152]. I riabilitati sono reiscritti nei registri, a condizione che nei ruoli esistano posti disponibili. L' inabilità di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo è accertata da una commissione istituita presso la capitaneria di porto e composta: 1. dal medico di porto di ruolo, presidente; 2. da un medico designato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 3. da un medico designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al precedente comma è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una commissione centrale istituita presso il Ministero della marina mercantile e composta: 1. dal capo del servizio competente del Ministero della marina mercantile, presidente; 2. da un funzionario medico di grado non inferiore al sesto, appartenente all'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica [1] ; 3. da due medici designati, rispettivamente, dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 4. da un medico designato dall'organizzazione sindacale competente.

Le designazioni di cui ai nn. 2 a 4 del precedente comma non possono cadere su sanitari che abbiano fatto parte della commissione che emise il giudizio impugnato.

Gli accertamenti di cui sopra hanno effetto anche ai fini del trattamento previdenziale del lavoratore [2] . ]

Note:

  • [1] Ora Ministero della sanità.

[2] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 157 Passaggio di categoria.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Nessun lavoratore può essere temporaneamente adibito a lavori di una categoria diversa da quella nei cui registri trovasi iscritto, senza autorizzazione dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.

Nel caso in cui il personale di una categoria sia esuberante in rapporto all'entità del traffico, la predetta autorità procede al trasferimento definitivo dei lavoratori eccedenti il fabbisogno in altre categorie affini in cui si riscontri deficienza di personale e per le quali i lavoratori abbiano la capacità tecnica necessaria.

I criteri per tale passaggio sono fissati dall'autorità predetta, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 158 Riduzione dei ruoli.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Qualora il personale iscritto nei registri divenga esuberante in rapporto all'entità del traffico, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, di cui all'articolo 140 [regol. cod. nav. 140], sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, può procedere alla graduale riduzione dei ruoli cancellando nell'ordine:

  1. coloro che ne facciano domanda;
  2. coloro che abbiano riportato più pene disciplinari gravi;
  3. coloro che abbiano dato prova di minore assiduità al lavoro;
  4. coloro che per condizioni economiche possono risentire minor danno dalla cancellazione;
  5. i celibi, i vedovi senza prole e i coniugati con minor numero di figli, a cominciare da quelli iscritti nei registri da data più recente o, a parità di data, dai più giovani di età [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 159 Doveri dei lavoratori portuali.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ I lavoratori portuali devono:

  1. presentarsi regolarmente alle chiamate e al lavoro;
  2. portare sempre con loro ed esibire, a qualunque richiesta dei funzionari o degli agenti dell'autorità marittima mercantile e della forza pubblica, il libretto di ricognizione;
  3. non farsi sostituire da altri nel lavoro;
  4. notificare senza indugio le malattie, le variazioni di residenza, le chiamate alle armi e tutte le altre circostanze che possano influire sulla loro reperibilità;
  5. non assentarsi dal lavoro né sospenderlo senza autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 160 Congedi.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale può concedere congedi, compatibilmente con le esigenze del traffico, ai lavoratori che ne facciano motivata richiesta, e tenendo conto dell'anzianità dei richiedenti [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 161 Costituzione, fusione e soppressione delle compagnie.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ La costituzione, la fusione e la soppressione delle compagnie sono fatte, su proposta del capo del compartimento, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, dal direttore marittimo con decreto di cui è dato annuncio nella Gazzetta ufficiale.

Il direttore marittimo nel decreto di costituzione determina la somma che ciascun lavoratore deve conferire alla compagnia portuale. Tale conferimento può avvenire anche mediante trattenute rateali sui salari, da effettuarsi nei termini stabiliti dal decreto stesso e con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo seguente [c.n. 110] [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 162 Fusione di compagnie.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Nel caso di fusione di due o più compagnie il patrimonio di queste è devoluto alla nuova compagnia. A

tale effetto viene compilato, in base ai valori attuali, il bilancio di chiusura delle attività e delle passività di ciascuna delle compagnie preesistenti, da rendersi pubblico mediante affissione, per

quindici giorni, nelle sedi delle compagnie stesse. Qualora il valore delle quote degli appartenenti alle singole compagnie, calcolato in rapporto al bilancio, sia differente, le quote di minor valore devono essere integrate, mediante trattenute rateali sui salari, fino a raggiungere il valore della quota maggiore. Per ciascun lavoratore tenuto a tale integrazione si apre un conto individuale, nel quale si addebita la somma complessiva corrispondente alla quota massima, e vengono accreditate la quota apportata e, di volta in volta, le singole trattenute sui salari fino alla estinzione del debito. Sulla somma addebitata non decorrono interessi. Il lavoratore che per qualsiasi motivo non entra a far parte della nuova compagnia ha diritto alla liquidazione della propria quota. L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale provvede alla immissione della nuova compagnia nel possesso del patrimonio delle compagnie preesistenti, redigendone processo verbale.

La nuova compagnia succede nei diritti e negli obblighi delle compagnie preesistenti [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 163 Soppressione di compagnie.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Nel caso di soppressione di una compagnia si procede alla liquidazione delle attività e delle passività, e il patrimonio sociale netto è devoluto in parti uguali ai singoli lavoratori in base al bilancio da compilarsi e pubblicarsi con le modalità di cui al primo comma dell'articolo precedente [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 164 Lavoratori che entrano in una compagnia o cessano di farne parte.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Il lavoratore che entra a far parte di una compagnia posteriormente alla sua costituzione deve conferire una somma equivalente al valore della quota individuale dell'attivo netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale conferimento può avvenire anche mediante trattenute rateali sui salari, da effettuarsi con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 162 [regol. cod. nav. 162]. Al lavoratore che cessa di far parte della compagnia, spetta la liquidazione della propria quota

calcolata sull'attivo netto risultante dall'ultimo bilancio approvato [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

WOLTERS KLUWER ONE PA

Art. 165 Deposito delle quote liquidate. In vigore dal 28 agosto 1994

[ Le quote liquidate ai termini degli articoli 162, 163 e 164 [regol. cod. nav. 162, 163, 164] e non riscosse entro tre mesi sono depositate, per conto dell'avente diritto, presso la cassa di risparmio postale [1] . ] Note: [1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 166 Divisione della compagnia in sezioni e fusione delle sezioni. In vigore dal 28 agosto 1994

[ Il direttore marittimo, qualora il numero dei lavoratori o le esigenze del lavoro lo richiedano, può in qualunque tempo, con proprio decreto, da emanarsi su proposta del capo del compartimento e sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, provvedere alla suddivisione delle compagnie in due o più sezioni o alla fusione delle sezioni stesse [1] . ] Note: [1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in

legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 167 Vigilanza sulle compagnie. In vigore dal 28 agosto 1994

[ L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, oltre ad esercitare i poteri ad essa riconosciuti dall'articolo 142 [regol. cod. nav. 142], cura l'osservanza, da parte delle compagnie, delle disposizioni del codice e del regolamento [1] . ] Note: [1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 168 Organi della compagnia.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Sono organi della compagnia:

  1. l'assemblea dei componenti la compagnia;
  2. il consiglio;
  3. il console e i vice-consoli;
  4. il collegio dei revisori [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 169 Assemblea.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Fanno parte dell'assemblea i componenti della compagnia.

L'assemblea è convocata dal console almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato mediante affissione nell'albo della compagnia, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 170 Compiti dell'assemblea.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ L'assemblea: 1. approva il bilancio; 2. elegge il console, i vice-consoli e i consiglieri;

  1. delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 171 Convocazione su richiesta dei componenti la compagnia.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Il console deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da almeno un terzo

dei componenti la compagnia e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se il console, o in sua vece i revisori, non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata

dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, che designa la persona che deve presiedere [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 172 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti la compagnia, salvo quanto disposto dall'articolo 173 [regol. cod. nav. 173]. Essa delibera a maggioranza assoluta [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 173 Consoli e vice-consoli.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Il console è preposto alla compagnia e può essere coadiuvato da uno o più vice-consoli. Il console ed i vice-consoli sono eletti tra gli iscritti nei registri dei lavoratori portuali o tra estranei. Non può essere nominato console o vice-console e, se nominato, decade dalla carica l'interdetto, l' inabilitato, il fallito, chi non sia in possesso dei requisiti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 152 [regol. cod. nav. 152] e chi abbia raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione per vecchiaia. Il console ed i vice-consoli sono nominati mediante votazione a scrutinio segreto, cui hanno diritto di partecipare tutti i lavoratori iscritti nei registri di cui all'articolo 150 [regol. cod. nav. 150], che facciano parte della compagnia o della sezione. Le elezioni sono valide solo se abbiano partecipato alla votazione almeno i tre quarti dei lavoratori facenti parte della compagnia o della sezione. Sono eletti coloro che abbiano ottenuto i suffragi della maggioranza assoluta dei votanti. Qualora non si ottenga tale maggioranza, si procede al ballottaggio, entro il termine massimo di sette giorni, tra un numero di candidati doppio di quello delle persone da eleggere. Vengono ammessi al ballottaggio coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, nei confronti delle persone non iscritte nei registri di cui all'articolo 150 [regol. cod. nav. 150] sono preferiti coloro che siano iscritti nei registri stessi e, tra questi, coloro che abbiano maggiore anzianità di iscrizione. A parità di iscrizione sono prescelti i più anziani di età. Nel caso di parità di voti tra persone non iscritte nei registri di cui all'articolo 150 [regol. cod. nav. 150] sono prescelti i più anziani di età. Nella votazione di ballottaggio è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti vengono seguiti i criteri di cui ai due precedenti commi. L'elezione di persona estranea ai registri dei lavoratori portuali è convalidata dal direttore marittimo, che accerta negli eletti il possesso dei requisiti prescritti e l'inesistenza di cause di ineleggibilità. Il capo del compartimento dà notizia delle nomine mediante avviso pubblicato nel foglio degli annunzi

legali della provincia [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 174 Attribuzioni del console.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Il console deve adempiere ai doveri ad esso imposti dalla legge secondo le direttive dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.

Il console provvede alla gestione del patrimonio sociale e dei proventi del lavoro della compagnia, alla

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formazione del bilancio, all'avviamento degli operai al lavoro e al loro avvicendamento.

Il console ha la rappresentanza, anche giudiziale, della compagnia.

Tuttavia non può iniziare giudizi senza l'autorizzazione dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale. In caso di urgenza, il console può procedere agli atti conservativi, informandone subito l'autorità stessa.

Gli atti che importano un onere complessivo di oltre trecentomila lire, devono essere approvati dalla predetta autorità. In ogni caso sono sottoposti ad approvazione gli atti di transazione [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 175 Attribuzioni del vice-console.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Il vice-console disimpegna le attribuzioni determinate dal regolamento interno della compagnia. Il vice-console più anziano di nomina o, a parità, il più anziano di età sostituisce il console in caso di assenza o di impedimento [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 176 Durata in carica del console e dei vice-consoli.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Il console ed i vice-consoli durano in carica un biennio [1] e possono essere rieletti. Il console ed i vice-consoli decadono dalla carica per le cause previste dall'articolo 173 [regol. cod. nav.

173] [2] . ]

Note:

[1] Il limite è stato elevato a cinque anni dall'art. 19, D.L. 17 dicembre 1986, n. 873, sul risanamento dei porti e sulla riforma degli ordinamenti portuali.

[2] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 177 Consiglieri e loro elezione.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Il console è assistito dal consiglio.

I consiglieri sono in numero non inferiore a due e non superiore ad otto, in ragione di uno per ogni cinquanta membri della compagnia.

Essi sono eletti tra gli iscritti nei registri dei lavoratori portuali secondo le modalità di cui ai commi da 4 a 9 dell'articolo 173 [regol. cod. nav. 173].

Non possono essere nominati consiglieri e, se nominati, decadono dalla carica, gli interdetti, gli

inabilitati e i falliti.

I consiglieri durano in carica un biennio [1]

  • [ ] e possono essere rieletti [2] . ]

Note:

  • [ ] [1] Il limite è stato elevato a cinque anni dall'art. 19, D.L. 17 dicembre 1986, n. 873, sul risanamento dei porti e sulla

riforma degli ordinamenti portuali. [2] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in

  • [ ] legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 178 Attribuzioni dei consiglieri.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Il console riunisce almeno una volta al mese il consiglio per riferire circa l'andamento della compagnia e per sentirne il parere negli affari di maggiore importanza.

Nelle compagnie che non abbiano vice-console, il consigliere più anziano di nomina o, a parità, il più

anziano di età sostituisce il console in caso di assenza o impedimento [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 179 Esonero dai turni di lavoro.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Il console, i vice-consoli e, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo precedente, il consigliere che sostituisce il console, possono dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale essere esonerati dal partecipare ai turni di lavoro [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 180 Revisori.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Il controllo contabile della compagnia è esercitato da tre revisori. Di essi, due sono eletti con le modalità di cui ai commi da 4 a 9 dell'articolo 173 [regol. cod. nav. 173], tra gli iscritti nei registri dei lavoratori portuali; il terzo, al quale spetta la presidenza del collegio, è designato dal presidente dell'ordine dei ragionieri ovvero dell'ordine dei dottori in economia e commercio. Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio gli interdetti, gli inabilitati e i falliti.

I revisori durano in carica tre anni [1] e possono essere confermati [2] . ]

Note:

[1] Il limite è stato elevato a cinque anni dall'art. 19, D.L. 17 dicembre 1986, n. 873 , sul risanamento dei porti e sulla

riforma degli ordinamenti portuali.

[2] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 181 Attribuzioni dei revisori.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ I revisori devono:

  1. accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture; 2. accertare, con i riscontri almeno bimestrali, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della compagnia o da questi ricevuti in pegno, cauzione o custodia; 3. sorvegliare che tutte le disposizioni vigenti in materia di amministrazione delle compagnie siano adempiute dal console e dai suoi dipendenti. Nell'esercizio delle loro funzioni i revisori procedono collegialmente. Tuttavia essi possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. Il risultato dei loro accertamenti viene comunicato all'autorità preposta alla disciplina del lavoro

portuale [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 182 Redazione del bilancio.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ L'esercizio finanziario della compagnia coincide con l'anno solare. Il console deve redigere il bilancio di esercizio con il conto dei profitti e delle perdite. Il bilancio deve essere corredato da una relazione del console sull'andamento della gestione della

compagnia [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 183 Contenuto del bilancio.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:

A. nell'attivo:

  1. gli immobili;
  1. gli attrezzi, gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti, i mezzi di trasporto terrestre;
  2. i mobili;
  3. il danaro e ogni altro valore esistente in cassa;
  4. i titoli di credito a reddito fisso;
  5. i crediti verso la clientela;
  1. i crediti verso banche;
  2. i crediti verso i membri della compagnia per versamenti ancora dovuti;
  3. gli altri crediti;
  • B. nel passivo:
  1. le quote dei singoli membri della compagnia;
  2. la riserva di cui all'articolo 185 [regol. cod. nav. 185];
  3. i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;
  4. i fondi accantonati per indennità di anzianità degli impiegati dipendenti;
  5. i debiti assistiti da garanzia reale;
  6. i debiti verso fornitori;
  7. i debiti verso banche ed altri sovventori;
  8. gli altri debiti;
  • C. nell'attivo e nel passivo:
  1. le cauzioni degli impiegati dipendenti;
  2. le altre partite di giro.

Sono vietati i compensi di partite [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 184 Criteri di valutazione. In vigore dal 28 agosto 1994

[ Nella valutazione degli elementi dell'attivo devono essere osservati i seguenti criteri: 1. gli immobili, gli attrezzi, gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti, i mezzi di trasporto terrestre e i mobili non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante l' iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento; 2. il valore dei titoli a reddito fisso deve essere determinato dal console secondo la quotazione di borsa al giorno della chiusura dell'esercizio. Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo, separatamente per le singole poste dell'attivo. Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme del presente articolo, il console e il collegio dei

revisori devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 185 Riserva.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Dall'avanzo netto annuale deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla decima parte di esso per costituire un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto dell'ammontare delle quote dei singoli membri della compagnia.

Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato nello stesso modo [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 186 Relazione dei revisori e deposito del bilancio.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Il bilancio deve essere comunicato dal console al collegio dei revisori con la relazione e i documenti giustificativi, entro un termine massimo di due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Copia del bilancio e della relazione deve essere consegnata all'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.

Il collegio dei revisori deve, entro un mese dalla comunicazione del bilancio, compilare una relazione sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità, facendo le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio stesso, e presentarla alla suddetta autorità.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 187 Ispezioni e controlli.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Il Ministero della marina mercantile e l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, di propria iniziativa o su proposta della competente organizzazione sindacale o in seguito a reclamo di membri della compagnia, possono disporre o effettuare direttamente controlli e ispezioni per accertare il regolare funzionamento della compagnia.

Il Ministero della marina mercantile, previo accordo con il ministero competente, può valersi, nell'esercizio della suddetta facoltà, di funzionari di altre amministrazioni.

Qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri della compagnia, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale ha l'obbligo di effettuare le ispezioni e i controlli di cui al primo comma [1] . ]

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Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 188 Regolamenti interni delle compagnie.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Ogni compagnia deve avere un regolamento interno.

Esso è compilato dal console, assistito dal vice-console, dai consiglieri e dai revisori, ed è approvato dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale.

Il regolamento interno determina:

  1. l'indennità assegnata al console e ai vice-consoli e le mansioni di questi ultimi;
  2. l'organico degli impiegati e del personale di servizio con indicazione dei compiti di ciascuno e delle condizioni di assunzione;
  3. i libri e le scritture contabili che la compagnia deve tenere e le norme per la loro tenuta;
  4. l'organizzazione del lavoro, l'uso dei mezzi meccanici in proprietà, in locazione o in concessione alla compagnia; la custodia, la distribuzione, l'uso e la riconsegna degli strumenti di lavoro;
  5. le modalità per la riscossione e la ripartizione dei proventi del lavoro e le trattenute da effettuarsi su tali proventi;
  6. la destinazione degli utili, previa detrazione della riserva prevista nell'articolo 185 [regol. cod. nav. 185].
  7. Le disposizioni del regolamento interno, relative agli impiegati amministrativi ed al personale di servizio, devono essere affisse nell'albo della compagnia [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 189 Nomina e poteri del commissario straordinario.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Il ministro per la marina mercantile, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento della compagnia, può nominare, per un periodo di tempo non superiore a un anno, un commissario straordinario, fissando, nel decreto di nomina, l'indennità che gli deve essere corrisposta sul bilancio della compagnia. La gestione commissariale può, in caso di necessità, essere prorogata per non più di sei mesi.

Fermi restando i poteri dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, il commissario straordinario esercita le funzioni che spettano al console, al vice-console e ai consiglieri.

Con la nomina del commissario possono cessare dalla carica anche i revisori, le cui funzioni in tal caso sono affidate dal ministro per la marina mercantile ad un revisore di sua scelta [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 190 Impiegati della compagnia.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Gli impiegati della compagnia devono essere cittadini italiani, non aver riportato alcuna delle condanne di cui al n. 4 dell'articolo 152 [regol. cod. nav. 152] e risultare di buona condotta morale e civile.

La compagnia, prima di procedere alla nomina degli impiegati, deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale; essa è inoltre tenuta a esonerare gli impiegati che, a giudizio della predetta autorità, non abbiano dato prova di rettitudine, di capacità o di diligenza nell'adempimento delle loro mansioni o si siano dimostrati elementi perturbatori del lavoro [1] . ] Note: [1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 191 Gruppi portuali. In vigore dal 28 agosto 1994

[ Nei porti o approdi di minor traffico, le maestranze portuali, ove ne sia riconosciuta la necessità, sono costituite in gruppi, secondo le modalità determinate dal Ministero della marina mercantile. Il capo del gruppo viene eletto dai componenti il gruppo stesso; egli deve partecipare al lavoro

portuale [1] . ]

Note: [1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in

legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 192 Notizie per l'aggiornamento dei registri. In vigore dal 28 agosto 1994

[ Il console deve comunicare di volta in volta all'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale tutte le notizie riguardanti i membri della compagnia che siano necessarie per l'aggiornamento dei registri, di cui all'articolo 150 [regol. cod. nav. 150]. Lo stesso obbligo incombe al capo gruppo [1] . ] Note: [1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in

legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 193 Disciplina del lavoro.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ L'avviamento e l'avvicendamento degli operai al lavoro sono regolati dal console della compagnia o dal capo gruppo secondo i criteri dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.

Il console e il capo gruppo rispondono direttamente alla suddetta autorità del regolare andamento del lavoro [1] . ] Note: [1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in

legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 194 Lavoratori avventizi.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ Nei porti dove se ne manifesti la necessità, il capo del compartimento marittimo può, con proprio decreto, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, istituire un registro di lavoratori portuali avventizi.

Il registro è tenuto dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, secondo le disposizioni stabilite per la tenuta dei registri di cui all'articolo 150 [regol. cod. nav. 150].

Nel registro sono ammessi coloro che abbiano superato apposito concorso.

Per la determinazione del numero dei posti da attribuire per concorso e per le modalità di espletamento dei concorsi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 153 e 154 [regol. cod. nav. 153, 154].

I requisiti per l' iscrizione in detto registro sono quelli stabiliti dall'articolo 152 [regol. cod. nav. 152] per l'iscrizione nei registri dei lavoratori permanenti.

I lavoratori iscritti nel registro degli avventizi sono avviati al lavoro quando i lavoratori permanenti non sono sufficienti ad eseguire le operazioni portuali [1] . ]

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P .R. 21 luglio 1967, n. 809, e successivamente abrogato dall' art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647.

Art. 194 bis Passaggio degli avventizi nei registri dei lavoratori permanenti.

In vigore dal 28 agosto 1994

[ I lavoratori iscritti nel registro degli avventizi hanno diritto ad essere trasferiti, anche se hanno superato il limite di età previsto dall'articolo 152 [regol. cod. nav. 152], nei ruoli dei lavoratori permanenti allorché si determina disponibilità di posti nei detti ruoli.

Il trasferimento avviene secondo l'ordine di iscrizione nel registro. Tuttavia, nei riguardi dei lavoratori i quali, senza giustificato motivo, non abbiano risposto nell'anno precedente alle chiamate al lavoro per un numero di turni pari almeno al 70 per cento della media dei turni lavorativi effettivi nello stesso periodo di tempo da tutti gli appartenenti al registro degli avventizi, il trasferimento viene differito al verificarsi della successiva disponibilità di posti. Il provvedimento di rinvio viene adottato dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, previo parere del consiglio o della commissione del lavoro portuale [1] . ]

Note:

[1] Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P .R. 21 luglio 1967, n. 809 e successivamente abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647.

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