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Normativa demano marittimo/0 - Codice della Navigazione/Codice della Navigazione.md
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Codice della Navigazione

1,5 MB 13/07/2026 06:06 Normativa demano marittimo/0 - Codice della Navigazione

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Codice della navigazione

Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 Pubblicato nella G.U. n. 93 del 18/04/1942

Sommario

| Disposizioni preliminari | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 1 - Fonti del diritto della navigazione. | | c.n. art. 2 - Mare territoriale. | | c.n. art. 3 - Spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato. | | c.n. art. 4 - Navi e aeromobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno Stato. | | c.n. art. 5 - Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in navigazione. | | c.n. art. 6 - Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili. | | c.n. art. 7 - Legge regolatrice della responsabilità dell'armatore e dell'esercente. | | c.n. art. 8 - Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante. | | c.n. art. 9 - Legge regolatrice del contratto di lavoro. | | c.n. art. 10 - Legge regolatrice dei contratti di utilizzazione di navi e aeromobili. | | c.n. art. 11 - Legge regolatrice della contribuzione alle avarie comuni. | | c.n. art. 12 - Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o aeromobili. | | c.n. art. 13 - Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero. | | c.n. art. 14 - Competenza giurisdizionale. | | Parte I - Della navigazione marittima e interna | | Libro I - Dell'ordinamento amministrativo della navigazione | | Titolo I - Degli organi amministrativi della navigazione |

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| Capo I - Dell'amministrazione della navigazione marittima | |-------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 15 - Ministro competente. | | c.n. art. 16 - Circoscrizione del litorale della Repubblica. | | c.n. art. 17 - Attribuzioni degli uffici locali. | | c.n. art. 18 - Personale dell'amministrazione marittima. | | c.n. art. 19 - Enti portuali. | | c.n. art. 20 - Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero. | | Capo II - Dell'amministrazione della navigazione interna | | c.n. art. 21 - Ministro competente. | | c.n. art. 22 - Ispettorati compartimentali. | | c.n. art. 23 - Uffici di porto. | | c.n. art. 24 - Navigazione promiscua. | | c.n. art. 25 - Attribuzioni dell'autorità comunale. | | c.n. art. 26 - Navi e galleggianti addetti al servizio urbano. | | c.n. art. 27 - Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero. | | Titolo II - Dei beni pubblici destinati alla navigazione | | Capo I - Del demanio marittimo | | c.n. art. 28 - Beni del demanio marittimo. | | c.n. art. 29 - Pertinenze del demanio marittimo. | | c.n. art. 30 - Uso del demanio marittimo. | | c.n. art. 31 - Limiti del demanio marittimo. | | c.n. art. 32 - Delimitazione di zone del demanio marittimo. | | c.n. art. 33 - Ampliamento del demanio marittimo | | c.n. art. 34 - Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici |

| c.n. art. 35 - Esclusione di zone dal demanio marittimo | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 36 - Concessione di beni demaniali. | | c.n. art. 37 - Concorso di più domande di concessione. | | c.n. art. 38 - Anticipata occupazione di zone demaniali. | | c.n. art. 39 - Misura del canone. | | c.n. art. 40 - Riduzione del canone. | | c.n. art. 41 - Costituzione d'ipoteca. | | c.n. art. 42 - Revoca delle concessioni. | | c.n. art. 43 - Domande incompatibili. | | c.n. art. 44 - Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione. | | c.n. art. 45 - Modifica o estinzione della concessione per cause naturali. | | c.n. art. 45-bis - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione. | | c.n. art. 46 - Subingresso nella concessione. | | c.n. art. 47 - Decadenza dalla concessione. | | c.n. art. 48 - Autorità competente a dichiarare la revoca e la decadenza. | | c.n. art. 49 - Devoluzione delle opere non amovibili. | | c.n. art. 50 - Disciplina dell'uso di beni demaniali. | | c.n. art. 51 - Estrazione e raccolta di arena o altri materiali. | | c.n. art. 52 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti . | | c.n. art. 53 - Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo. | | c.n. art. 54 - Occupazioni e innovazioni abusive. | | c.n. art. 55 - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo. |

| Capo II - Delle zone portuali della navigazione interna | |----------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 56 - Competenza della amministrazione della navigazione interna. | | c.n. art. 57 - Norme applicabili. | | c.n. art. 58 - Concessioni. | | c.n. art. 59 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti. | | c.n. art. 60 - Autorità competenti. | | c.n. art. 61 - Esecuzione e manutenzione di opere portuali. | | Titolo III - Dell'attività amministrativa, della polizia e dei servizi nei porti | | Capo I - Dell'attività amministrativa e della polizia nei porti | | c.n. art. 62 - Movimento delle navi nel porto. | | c.n. art. 63 - Manovre disposte d'ufficio. | | c.n. art. 64 - Deposito di cose su aree portuali. | | c.n. art. 65 - Imbarco e sbarco. | | c.n. art. 66 - Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti. | | c.n. art. 67 - Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti. | | c.n. art. 68 - Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti. | | c.n. art. 69 - Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi | | c.n. art. 70 - Impiego di navi per il soccorso. | | c.n. art. 71 - Divieto di getto di materiali. | | c.n. art. 72 - Rimozione di materiali sommersi. | | c.n. art. 73 - Rimozione di navi e di aeromobili sommersi | | c.n. art. 74 - Guardiani di navi in disarmo. | | c.n. art. 75 - Danni alle opere e agli impianti portuali. | | c.n. art. 76 - Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque. |

| c.n. art. 77 - Obblighi dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua. | |--------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 78 - Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei porti. | | c.n. art. 79 - Pesca nei porti. | | c.n. art. 80 - Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti. | | c.n. art. 81 - Altre attribuzioni di polizia | | c.n. art. 82 - Disordini nei porti e sulle navi. | | c.n. art. 83 - Divieto di transito e di sosta. | | c.n. art. 84 - Ingiunzione per rimborso di spese. | | c.n. art. 85 - Attività amministrativa nei porti interni. | | Capo II - Del pilotaggio | | Sezione I - Del pilotaggio marittimo | | c.n. art. 86 - Istituzione del servizio di pilotaggio. | | c.n. art. 87 - Pilotaggio obbligatorio. | | c.n. art. 88 - Vigilanza sulla corporazione dei piloti. | | c.n. art. 89 - Cauzione della corporazione dei piloti | | c.n. art. 90 - Licenze e registro dei piloti. | | c.n. art. 91 - Tariffe di pilotaggio. | | c.n. art. 92 - Attribuzioni e obblighi del pilota. | | c.n. art. 93 - Responsabilità del pilota . | | c.n. art. 94 - Assicurazione obbligatoria del pilota . | | c.n. art. 95 - Regolamenti di pilotaggio | | c.n. art. 96 - Marittimi abilitati al pilotaggio. | | Sezione II - Del pilotaggio della navigazione interna | | c.n. art. 97 - Personale abilitato al pilotaggio. |

| c.n. art. 98 - Pilotaggio obbligatorio. | |---------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 99 - Norme applicabili. | | c.n. art. 100 - Regolamenti locali. | | Capo III - Del rimorchio | | c.n. art. 101 - Istituzione del servizio di rimorchio marittimo. | | c.n. art. 102 - Regolamenti locali. | | c.n. art. 103 - Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio. | | c.n. art. 104 - Responsabilità durante il rimorchio. | | c.n. art. 105 - Obblighi e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore. | | c.n. art. 106 - Soccorso prestato alla nave rimorchiata. | | c.n. art. 107 - Servizi per l'ordine e la sicurezza del porto. | | Capo IV - Del lavoro portuale | | c.n. art. 108 - Disciplina delle operazioni portuali. | | c.n. art. 109 - Uffici del lavoro portuale. | | c.n. art. 110 - Compagnie e gruppi portuali. | | c.n. art. 111 - Imprese per operazioni portuali. | | c.n. art. 112 - Tariffe delle operazioni portuali. | | Titolo IV - Del personale della navigazione | | Capo I - Del personale marittimo | | c.n. art. 113 - Organizzazione e disciplina del personale marittimo. | | c.n. art. 114 - Distinzione del personale marittimo. | | c.n. art. 115 - Categorie della gente di mare. | | c.n. art. 116 - Personale addetto ai servizi portuali. |

| c.n. art. 116-bis - Consulente chimico di porto | |---------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 117 - Personale tecnico delle costruzioni navali. | | c.n. art. 118 - Matricole e registri del personale marittimo. | | c.n. art. 119 - Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri | | c.n. art. 120 - Cancellazione dalle matricole e dai registri. | | c.n. art. 121 - Reiscrizione nelle matricole e nei registri. | | c.n. art. 122 - Documenti di lavoro del personale marittimo. | | c.n. art. 122-bis - Modalità delle annotazioni | | c.n. art. 123 - Titoli professionali del personale marittimo. | | c.n. art. 124 - Rilascio dei documenti di abilitazione. | | c.n. art. 125 - Collocamento della gente di mare. | | c.n. art. 126 - Divieto di mediazione. | | c.n. art. 127 - Assunzione all'estero. | | Capo II - Del personale della navigazione interna | | c.n. art. 128 - Organizzazione e disciplina del personale. | | c.n. art. 129 - Distinzione del personale. | | c.n. art. 130 - Categorie del personale navigante. | | c.n. art. 131 - Personale addetto ai servizi dei porti. | | c.n. art. 132 - Matricole, registri e documenti di lavoro del personale. | | c.n. art. 133 - Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri | | c.n. art. 134 - Titoli professionali del personale. | | c.n. art. 135 - Assunzione all'estero. | | Titolo V - Del regime amministrativo delle navi | | Capo I - Dell'ammissione della nave alla navigazione |

| Sezione I - Dell'individuazione della nave | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 136 - Navi e galleggianti. | | c.n. art. 137 - Ammissione delle navi alla navigazione. | | c.n. art. 138 - Stazzatura nella Repubblica | | c.n. art. 139 - Stazzatura all'estero. | | c.n. art. 140 - Nome delle navi maggiori. | | c.n. art. 141 - Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti. | | c.n. art. 142 - Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo. | | Sezione II - Dei requisiti di nazionalità | | c.n. art. 143 - Requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane. | | c.n. art. 144 - Stranieri e società equiparati. | | c.n. art. 145 - Navi iscritte in registri stranieri. | | Sezione III - Dell'iscrizione della nave e della abilitazione alla navigazione | | c.n. art. 146 - Iscrizione delle navi e dei galleggianti. | | c.n. art. 146-bis - Documenti per l'iscrizione | | c.n. art. 147 - Designazione di rappresentante. | | c.n. art. 148 - Iscrizione di navi e galleggianti destinati alla navigazione in acque straniere. | | c.n. art. 149 - Abilitazione delle navi alla navigazione. | | c.n. art. 150 - Atto di nazionalità. | | c.n. art. 151 - Rinnovazione dell'atto di nazionalità. | | c.n. art. 152 - Rilascio del passavanti provvisorio. | | c.n. art. 152-bis - Iscrizione provvisoria | | c.n. art. 153 - Licenza delle navi minori e dei galleggianti. |

| c.n. art. 154 - Rinnovazione della licenza. | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 155 - Uso della bandiera. | | Sezione IV - Della dismissione della bandiera e della cancellazione dai registri | | c.n. art. 156 - Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione . | | c.n. art. 157 - Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro . | | c.n. art. 158 - Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati. | | c.n. art. 159 - Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati. | | c.n. art. 160 - Demolizione volontaria della nave. | | c.n. art. 161 - Riparazione o demolizione per ordine dell'autorità o d'ufficio. | | c.n. art. 162 - Perdita presunta. | | c.n. art. 163 - Cancellazione della nave dal registro di iscrizione. | | Capo II - Della navigabilità della nave | | c.n. art. 164 - Condizioni di navigabilità. | | c.n. art. 165 - Visite ed ispezioni. | | c.n. art. 166 - Attribuzioni del Registro e dello ispettorato compartimentale per l'accertamento della navigabilità. | | c.n. art. 167 - Classificazione delle navi. | | c.n. art. 168 - Efficacia probatoria dei certificati tecnici. | | Capo III - Dei documenti di bordo | | c.n. art. 169-quater - Norme fiscali | | c.n. art. 169 - Carte, libri e altri documenti. | | c.n. art. 169-bis - Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo | | c.n. art. 169-ter - Requisiti e specifiche |

| c.n. art. 169-quinquies - Strumenti di pagamento | |------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 170 - Contenuto del ruolo di equipaggio. | | c.n. art. 171 - Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio. | | c.n. art. 172 - Annotazioni sulla licenza. | | c.n. art. 172-bis - Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco | | c.n. art. 173 - Giornale nautico. | | c.n. art. 174 - Contenuto del giornale nautico. | | c.n. art. 175 - Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico. | | c.n. art. 176 - Libri di bordo delle navi minori. | | c.n. art. 177 - Norme per la tenuta dei libri di bordo. | | c.n. art. 178 - Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave. | | Titolo VI - Della polizia della navigazione | | Capo I - Della partenza e dell'arrivo delle navi | | c.n. art. 179 - Nota di informazioni all'autorità marittima . | | c.n. art. 180 - Verifiche ed ispezioni. | | c.n. art. 181 - Rilascio delle spedizioni. | | c.n. art. 182 - Denunzia di avvenimenti straordinari. | | c.n. art. 183 - Informazioni eventuali circa il viaggio. | | c.n. art. 184 - Dell'arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna. | | c.n. art. 185 - Navi straniere. | | Capo II - Della polizia di bordo | | c.n. art. 186 - Autorità del comandante. | | c.n. art. 187 - Disciplina di bordo. | | c.n. art. 188 - Autorizzazione per scendere a terra. |

| c.n. art. 189 - Deficienza delle razioni di viveri. | |------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 190 - Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo. | | c.n. art. 191 - Obbligo dei componenti dell'equipaggio di cooperare al ricupero. | | c.n. art. 192 - Imbarco di passeggeri infermi. | | c.n. art. 193 - Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici. | | c.n. art. 194 - Imbarco di merci vietate e pericolose. | | c.n. art. 195 - Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio. | | c.n. art. 196 - Componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva. | | c.n. art. 197 - Rimpatrio di cittadini italiani. | | c.n. art. 198 - Divieto di asilo. | | c.n. art. 199 - Perdita di carte e documenti di bordo. | | Capo III - Della polizia sulle navi in corso di navigazione marittima | | c.n. art. 200 - Polizia esercitata dalle navi da guerra. | | c.n. art. 201 - Inchiesta di bandiera. | | c.n. art. 202 - Nave sospetta di tratta di schiavi. | | Titolo VII - Degli atti di stato civile in corso di navigazione marittima | | c.n. art. 203 - Funzioni di ufficiale dello stato civile. | | c.n. art. 204 - Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita . | | c.n. art. 205 - Atti di stato civile compilati a bordo. | | c.n. art. 206 - Scomparizione in mare. | | c.n. art. 207 - Consegna degli atti all'autorità marittima o consolare. | | c.n. art. 208 - Attribuzioni delle autorità marittime e consolari. | | c.n. art. 209 - Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio. |

| c.n. art. 210 - Trasmissione degli atti alle autorità competenti. | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 211 - Conseguenze della scomparizione in mare. | | c.n. art. 212 - Autorizzazione del tribunale. | | Titolo VIII - Disposizioni speciali | | Capo I - Della navigazione da diporto | | c.n. art. 213 - Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate. | | c.n. art. 214 - Comando e condotta di navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate. | | c.n. art. 215 - Condotta di battelli a remi. | | c.n. art. 216 - Personale di camera e di famiglia. | | c.n. art. 217 - Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute. | | c.n. art. 218 - Pesca con navi da diporto. | | Capo II - Della pesca marittima | | c.n. art. 219 - Pesca marittima. | | c.n. art. 220 - Categorie della pesca. | | c.n. art. 221 - Riserva della pesca ai cittadini. | | c.n. art. 222 - Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca. | | c.n. art. 223 - Autorità competente per la vigilanza sulla pesca. | | Capo III - Del cabotaggio e del servizio marittimo | | c.n. art. 224 - Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo. | | Capo IV - Dell'esercizio della navigazione interna | | c.n. art. 225 - Concessione di servizi. | | c.n. art. 226 - Autorizzazione di servizi. |

| c.n. art. 227 - Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 228 - Annotazione nei registri di iscrizione. | | c.n. art. 229 - Tariffe. | | c.n. art. 230 - Caratteristiche delle navi. | | c.n. art. 231 - Regolamenti comunali. | | Libro II - Della proprietà e dell'armamento della nave | | Titolo I - Della costruzione della nave | | c.n. art. 232 - Cantieri e stabilimenti di costruzione. | | c.n. art. 233 - Dichiarazione di costruzione | | c.n. art. 234 - Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione. | | c.n. art. 235 - Controllo tecnico sulle costruzioni. | | c.n. art. 236 - Sospensione della costruzione per ordine dell'autorità. | | c.n. art. 237 - Forma del contratto di costruzione. | | c.n. art. 238 - Pubblicità del contratto di costruzione. | | c.n. art. 239 - Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione. | | c.n. art. 240 - Responsabilità del costruttore. | | c.n. art. 241 - Norme applicabili al contratto di costruzione. | | c.n. art. 242 - Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi in costruzione. | | c.n. art. 243 - Varo della nave. | | c.n. art. 244 - Iscrizione della nave dopo il varo. | | Titolo II - Della proprietà della nave | | Capo I - Della proprietà | | c.n. art. 245 - Norme applicabili alle navi. |

| c.n. art. 246 - Pertinenze della nave. | |--------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 247 - Regime delle pertinenze di proprietà aliena. | | c.n. art. 248 - Diritti dei terzi sulle pertinenze. | | c.n. art. 249 - Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi. | | c.n. art. 250 - Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi. | | c.n. art. 251 - Ufficio competente ad eseguire la pubblicità. | | c.n. art. 252 - Forma dei titoli per la pubblicità. | | c.n. art. 253 - Documenti per la pubblicità di atti tra vivi. | | c.n. art. 254 - Documenti per la pubblicità di acquisti a causa di morte. | | c.n. art. 255 - Esibizione dell'atto di nazionalità. | | c.n. art. 256 - Esecuzione della pubblicità. | | c.n. art. 257 - Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni. | | Capo II - Della comproprietà | | c.n. art. 258 - Quote di comproprietà. | | c.n. art. 259 - Deliberazioni della maggioranza. | | c.n. art. 260 - Deliberazioni per innovazioni o per riparazioni straordinarie. | | c.n. art. 261 - Difetto di maggioranza. | | c.n. art. 262 - Ipoteca della nave. | | c.n. art. 263 - Ipoteca dei carati. | | c.n. art. 264 - Vendita della nave. | | Titolo III - Dell'impresa di navigazione | | Capo I - Dell'armatore | | c.n. art. 265 - Dichiarazione di armatore. |

| c.n. art. 266 - Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna. | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 267 - Designazione di rappresentante. | | c.n. art. 268 - Forma della dichiarazione. | | c.n. art. 269 - Documenti da consegnare. | | c.n. art. 270 - Contenuto della dichiarazione di armatore. | | c.n. art. 271 - Pubblicità della dichiarazione. | | c.n. art. 272 - Presunzione di armatore. | | c.n. art. 273 - Nomina di comandante della nave. | | c.n. art. 274 - Responsabilità dell'armatore. | | c.n. art. 275 - Limitazione del debito dell'armatore. | | c.n. art. 276 - Valutazione della nave. | | c.n. art. 277 - Valutazione del nolo e degli altri proventi. | | Capo II - Della società di armamento tra comproprietari | | c.n. art. 278 - Costituzione della società. | | c.n. art. 279 - Pubblicità dell'atto di costituzione. | | c.n. art. 280 - Documenti per la pubblicità dell'atto di costituzione. | | c.n. art. 281 - Esecuzione della pubblicità dell'atto di costituzione. | | c.n. art. 282 - Pubblicità a cura del gerente. | | c.n. art. 283 - Responsabilità dei comproprietari. | | c.n. art. 284 - Effetti della mancanza di pubblicità. | | c.n. art. 285 - Ripartizione degli utili e delle perdite. | | c.n. art. 286 - Recesso di comproprietari componenti dell'equipaggio. | | Capo III - Del raccomandatario |

| c.n. art. 287 - Norme applicabili al contratto di raccomandazione. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 288 - Rappresentanza processuale del raccomandatario. | | c.n. art. 289 - Pubblicità della procura. | | c.n. art. 290 - Altre specie di raccomandazione. | | c.n. art. 291 - Pubblicità del contratto di raccomandazione institoria. | | Capo IV - Del comandante della nave | | c.n. art. 292 - Comando della nave. | | c.n. art. 292-bis - Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta. | | c.n. art. 293 - Sostituzione del comandante in corso di navigazione. | | c.n. art. 294 - Assunzione di comandante straniero all'estero. | | c.n. art. 295 - Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali. | | c.n. art. 296 - Atti di stato civile e testamenti. | | c.n. art. 297 - Doveri del comandante prima della partenza. | | c.n. art. 298 - Comando della nave in navigazione. | | c.n. art. 299 - Documenti di bordo e tenuta dei libri. | | c.n. art. 300 - Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione. | | c.n. art. 301 - Riduzione delle razioni di viveri. | | c.n. art. 302 - Provvedimenti per la salvezza della spedizione. | | c.n. art. 303 - Abbandono della nave in pericolo. | | c.n. art. 304 - Relazione di eventi straordinari. | | c.n. art. 305 - Scaricazione prima della verifica della relazione. | | c.n. art. 306 - Limiti della rappresentanza del comandante. | | c.n. art. 307 - Necessità di denaro in corso di viaggio. |

| c.n. art. 308 - Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari delle pertinenze. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 309 - Poteri processuali del comandante. | | c.n. art. 310 - Facoltà di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei comproprietari. | | c.n. art. 311 - Vendita della nave in caso di innavigabilità. | | c.n. art. 312 - Gestione di interessi degli aventi diritto al carico. | | c.n. art. 313 - Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio. | | c.n. art. 314 - Processo verbale. | | c.n. art. 315 - Autorità competente. | | Capo V - Dell'equipaggio | | c.n. art. 316 - Formazione dell'equipaggio. | | c.n. art. 317 - Composizione e forza minima dell'equipaggio. | | c.n. art. 318 - Nazionalità dei componenti dell'equipaggio. | | c.n. art. 319 - Assunzione di personale straniero all'estero. | | c.n. art. 320 - Servizio di macchina. | | c.n. art. 321 - Gerarchia di bordo delle navi marittime. | | c.n. art. 322 - Gerarchia di bordo sulle navi della navigazione interna. | | Titolo IV - Del contratto di arruolamento | | Capo I - Della formazione del contratto | | c.n. art. 323 - Visita medica. | | c.n. art. 324 - Capacità dei minori di anni diciotto. | | c.n. art. 325 - Vari tipi di contratto di arruolamento. | | c.n. art. 326 - Durata del contratto a tempo determinato e di quello per più viaggi. | | c.n. art. 327 - Arruolamento per nave determinata o per più navi dello stesso |

| armatore. | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 328 - Forma del contratto. | | c.n. art. 329 - Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare | | c.n. art. 330 - Deroga alle disposizioni precedenti . | | c.n. art. 331 - Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore | | c.n. art. 332 - Contenuto del contratto. | | Capo II - Degli effetti del contratto | | c.n. art. 333 - Albo a bordo per l'affissione delle disposizioni concernenti il contratto di arruolamento. | | c.n. art. 334 - Servizio a bordo. | | c.n. art. 335 - Caricazione abusiva di merci. | | c.n. art. 336 - Trattamento dell'arruolato malato o ferito. | | c.n. art. 337 - Partecipazione dell'arruolato alle indennità dovute all'armatore. | | c.n. art. 338 - Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio. | | c.n. art. 339 - Indennità per riduzione delle razioni dei viveri. | | Capo III - Della cessazione e della risoluzione del contratto | | c.n. art. 340 - Cessazione del contratto a viaggio per compimento del viaggio. | | c.n. art. 341 - Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del termine. | | c.n. art. 342 - Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti. | | c.n. art. 343 - Casi di risoluzione di diritto del contratto. | | c.n. art. 344 - Presunzione di perdita della nave. | | c.n. art. 345 - Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'armatore. |

| c.n. art. 346 - Sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 347 - Cambiamento dell'armatore. | | c.n. art. 347-bis - Mantenimento dei diritti del personale marittimo in caso di trasferimento d'azienda . | | c.n. art. 348 - Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto. | | c.n. art. 349 - Retribuzioni spettanti all'arruolato in caso di risoluzione del contratto. | | c.n. art. 350 - Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del contratto . | | Capo IV - Dei diritti derivanti dalla cessazione e dalla risoluzione del contratto | | c.n. art. 351 - Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'armatore. | | c.n. art. 352 - Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato. | | c.n. art. 353 - Indennità in caso di risoluzione del contratto per la perdita o la innavigabilità assoluta della nave. | | c.n. art. 354 - Indennità nel caso di perdita presunta. | | c.n. art. 355 - Indennità in caso di morte dell'arruolato. | | c.n. art. 356 - Trattamento spettante dopo la risoluzione del contratto all'arruolato ammalato o ferito. | | c.n. art. 357 - Indennità in caso di cattura dell'arruolato. | | c.n. art. 358 - Indennità in caso di risoluzione del contratto per volontà dell'armatore. | | c.n. art. 359 - Casi di esclusione del diritto a indennità. | | c.n. art. 360 - Indennità in caso di perdita della nazionalità della nave o di sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento. | | c.n. art. 361 - Determinazione delle indennità previste dagli articoli precedenti . | | c.n. art. 362 - Decorrenza delle indennità previste negli articoli precedenti. |

| Capo V - Del rimpatrio dell'arruolato | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 363 - Obbligo del rimpatrio dell'arruolato. | | c.n. art. 364 - Contenuto dell'obbligo del rimpatrio. | | c.n. art. 365 - Rimpatrio dell'arruolato ammalato o ferito. | | c.n. art. 366 - Luogo di rimpatrio. | | c.n. art. 367 - Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave. | | c.n. art. 368 - Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane . | | Capo VI - Disposizioni varie | | c.n. art. 369 - Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti dell'arruolato verso l'armatore. | | c.n. art. 370 - Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti. | | c.n. art. 371 - Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave. | | c.n. art. 372 - Effetti della chiamata o del richiamo alle armi. | | c.n. art. 373 - Prescrizione . | | c.n. art. 374 - Derogabilità delle norme. | | c.n. art. 375 - Contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna. | | Libro III - Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione | | Titolo I - Dei contratti di utilizzazione della nave | | Capo I - Della locazione | | c.n. art. 376 - Locazione di nave. | | c.n. art. 377 - Forma del contratto. | | c.n. art. 378 - Sublocazione e cessione del contratto. | | c.n. art. 379 - Obblighi del locatore. |

| c.n. art. 380 - Responsabilità del locatore. | |---------------------------------------------------------------| | c.n. art. 381 - Obblighi del conduttore. | | c.n. art. 382 - Scadenza del contratto. | | c.n. art. 383 - Prescrizione. | | Capo II - Del noleggio | | c.n. art. 384 - Noleggio. | | c.n. art. 385 - Forma del contratto. | | c.n. art. 386 - Obblighi del noleggiante. | | c.n. art. 387 - Obblighi del noleggiatore. | | c.n. art. 388 - Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo. | | c.n. art. 389 - Eccesso di durata del viaggio. | | c.n. art. 390 - Pagamento del nolo a tempo. | | c.n. art. 391 - Impedimento temporaneo. | | c.n. art. 392 - Perdita della nave. | | c.n. art. 393 - Responsabilità per le operazioni commerciali. | | c.n. art. 394 - Subnoleggio e cessione del contratto. | | c.n. art. 395 - Prescrizione. | | Capo III - Del trasporto | | Sezione I - Del trasporto di persone | | c.n. art. 396 - Forma del contratto. | | c.n. art. 397 - Indicazioni del biglietto di passaggio. | | c.n. art. 398 - Cessione del diritto al trasporto. | | c.n. art. 399 - Imbarco senza biglietto. | | c.n. art. 400 - Impedimento del passeggero. |

| c.n. art. 401 - Mancata partenza del passeggero. | |------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 402 - Impedimento della nave. | | c.n. art. 403 - Soppressione della partenza o mutamento d'itinerario. | | c.n. art. 404 - Ritardo della partenza. | | c.n. art. 405 - Interruzione del viaggio della nave. | | c.n. art. 406 - Interruzione del viaggio del passeggero. | | c.n. art. 407 - Operazioni di imbarco e di sbarco. | | c.n. art. 408 - Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo. | | c.n. art. 409 - Responsabilità del vettore per danni alle persone. | | c.n. art. 410 - Trasporto del bagaglio non registrato. | | c.n. art. 411 - Trasporto del bagaglio registrato. | | c.n. art. 412 - Responsabilità del vettore pel bagaglio. | | c.n. art. 413 - Responsabilità del vettore nel trasporto gratuito. | | c.n. art. 414 - Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole. | | c.n. art. 415 - Derogabilità delle norme. | | c.n. art. 416 - Pegno legale sui bagagli. | | c.n. art. 417 - Bagaglio non ritirato. | | c.n. art. 418 - Prescrizione. | | Sezione II - Del trasporto di cose in generale | | c.n. art. 419 - Trasporti di cose. | | c.n. art. 420 - Forma del contratto. | | c.n. art. 421 - Obblighi del vettore all'inizio del viaggio. | | c.n. art. 422 - Responsabilità del vettore. |

| c.n. art. 423 - Limiti del risarcimento. | |----------------------------------------------------------------| | c.n. art. 424 - Derogabilità delle norme sulla responsabilità. | | c.n. art. 425 - Imballaggi e marche di contrassegno. | | c.n. art. 426 - Consegna delle bollette doganali. | | c.n. art. 427 - Impedimento prima della partenza. | | c.n. art. 428 - Impedimento temporaneo. | | c.n. art. 429 - Interruzione del viaggio. | | c.n. art. 430 - Impedimento all'arrivo. | | c.n. art. 431 - Merci non dichiarate o falsamente indicate. | | c.n. art. 432 - Recesso del caricatore prima della partenza. | | c.n. art. 433 - Recesso del caricatore durante il viaggio. | | c.n. art. 434 - Caricazione incompleta. | | c.n. art. 435 - Perdita e avarie delle cose. | | c.n. art. 436 - Mancato arrivo delle cose. | | c.n. art. 437 - Deposito o vendita delle cose. | | c.n. art. 438 - Prescrizione. | | Sezione III - Del trasporto di carico totale o parziale | | c.n. art. 439 - Norme applicabili. | | c.n. art. 440 - Spazi non utilizzabili per la caricazione. | | c.n. art. 441 - Luogo di ancoraggio o di ormeggio. | | c.n. art. 442 - Consegna e riconsegna delle merci. | | c.n. art. 443 - Inesatta dichiarazione di portata della nave. | | c.n. art. 444 - Decorrenza e durata delle stallie. | | c.n. art. 445 - Computo delle stallie. |

| c.n. art. 446 - Decorrenza e durata delle controstallie. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 447 - Soppressione delle controstallie di caricazione. | | c.n. art. 448 - Computo delle controstallie. | | c.n. art. 449 - Controstallie straordinarie. | | c.n. art. 450 - Deposito del carico. | | Sezione IV - Del trasporto di cose determinate | | c.n. art. 451 - Sostituibilità della nave. | | c.n. art. 452 - Caricazione delle merci. | | c.n. art. 453 - Recesso del caricatore prima della partenza. | | c.n. art. 454 - Scaricazione delle merci. | | c.n. art. 455 - Mancata riscossione del nolo o degli assegni. | | c.n. art. 456 - Mancato arrivo. | | Sezione V - Della polizza ricevuta per l'imbarco e della polizza di carico | | c.n. art. 457 - Dichiarazione d'imbarco. | | c.n. art. 458 - Documenti rilasciati dal vettore all'assunzione del trasporto, alla consegna e all'imbarco delle merci. | | c.n. art. 459 - Prova della consegna al vettore e della caricazione delle merci. | | c.n. art. 460 - Indicazioni della polizza ricevuta per l'imbarco e della polizza di carico. | | c.n. art. 461 - Data di consegna e data di caricazione. | | c.n. art. 462 - Natura, qualità e quantità delle merci. | | c.n. art. 463 - Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l'imbarco. | | c.n. art. 464 - Forma e trasferimento dell'originale di polizza rilasciato al caricatore. | | c.n. art. 465 - Duplicati della polizza. |

| c.n. art. 466 - Ordini di consegna. | |---------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 467 - Legittimazione del possessore dei titoli rappresentativi delle merci. | | Capo IV - Dei contratti di utilizzazione nella navigazione interna | | c.n. art. 468 - Norme applicabili. | | Titolo II - Della contribuzione alle avarie comuni | | c.n. art. 469 - Avarie comuni. | | c.n. art. 470 - Formazione della massa creditoria. | | c.n. art. 471 - Spese eccezionali. | | c.n. art. 472 - Perdita del nolo. | | c.n. art. 473 - Danni alla nave e al carico. | | c.n. art. 474 - Spese del regolamento della contribuzione. | | c.n. art. 475 - Formazione della massa debitoria. | | c.n. art. 476 - Contribuzione della nave e del carico. | | c.n. art. 477 - Contribuzione del nolo. | | c.n. art. 478 - Indicazioni del caricatore circa le merci. | | c.n. art. 479 - Ricupero di cose sacrificate posteriore al regolamento. | | c.n. art. 480 - Contribuzione per avarie comuni delle cose caricate sopra coperta. | | c.n. art. 481 - Prescrizione. | | Titolo III - Della responsabilità per urto di navi | | c.n. art. 482 - Urto fortuito o per causa dubbia. | | c.n. art. 483 - Urto per colpa unilaterale. | | c.n. art. 484 - Urto per colpa comune. | | c.n. art. 485 - Obbligo di soccorso in caso di urto. |

| c.n. art. 486 - Rapporti contrattuali. | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 487 - Prescrizione. | | c.n. art. 488 - Danni non derivanti da collisione materiale. | | Titolo IV - Dell'assistenza e salvataggio del recupero e del ritrovamento di relitti | | Capo I - Dell'assistenza e del salvataggio | | c.n. art. 489 - Obbligo di assistenza. | | c.n. art. 490 - Obbligo di salvataggio. | | c.n. art. 491 - Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile. | | c.n. art. 492 - Indennità e compenso per salvataggio di cose. | | c.n. art. 493 - Compenso per salvataggio di persone. | | c.n. art. 494 - Efficacia della determinazione convenzionale del compenso. | | c.n. art. 495 - Concorso di operazioni e concorso di soccorritori. | | c.n. art. 496 - Ripartizione del compenso. | | c.n. art. 497 - Incidenza della spesa per le indennità e il compenso. | | c.n. art. 498 - Navi dello stesso proprietario od armatore. | | c.n. art. 499 - Azione dell'equipaggio. | | c.n. art. 500 - Prescrizione. | | Capo II - Del ricupero | | c.n. art. 501 - Assunzione del ricupero. | | c.n. art. 502 - Obblighi del ricuperatore. | | c.n. art. 503 - Indennità e compenso. | | c.n. art. 504 - Ricupero senza mezzi nautici. | | c.n. art. 505 - Ricupero operato dal comandante della nave naufragata. |

| c.n. art. 506 - Intervento dell'autorità marittima. | |----------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 507 - Ricupero operato dall'autorità marittima. | | c.n. art. 508 - Custodia e vendita delle cose ricuperate. | | c.n. art. 509 - Prescrizione. | | Capo III - Del ritrovamento di relitti di mare | | c.n. art. 510 - Diritti ed obblighi del ritrovatore. | | c.n. art. 511 - Custodia e vendita delle cose ritrovate. | | c.n. art. 512 - Cetacei arenati. | | c.n. art. 513 - Prescrizione. | | Titolo V - Delle assicurazioni | | c.n. art. 514 - Rischio putativo. | | c.n. art. 515 - Assicurazione della nave. | | c.n. art. 516 - Assicurazione delle merci. | | c.n. art. 517 - Circolazione dell'assicurazione delle merci. | | c.n. art. 518 - Assicurazione dei profitti sperati sulle merci. | | c.n. art. 519 - Assicurazione del nolo da guadagnare. | | c.n. art. 520 - Assicurazione del nolo anticipato o dovuto ad ogni evento. | | c.n. art. 521 - Rischi della navigazione. | | c.n. art. 522 - Aggravamento del rischio. | | c.n. art. 523 - Cambiamento di via, di viaggio o di nave. | | c.n. art. 524 - Colpa e dolo dell'equipaggio. | | c.n. art. 525 - Vizio occulto della nave. | | c.n. art. 526 - Contribuzione in avaria comune. | | c.n. art. 527 - Ricorso di terzi danneggiati da urto. |

| c.n. art. 528 - Rischio nell'assicurazione dei profitti sperati sulle merci. | |------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 529 - Rischio nell'assicurazione del nolo da guadagnare. | | c.n. art. 530 - Durata dell'assicurazione della nave a tempo. | | c.n. art. 531 - Durata dell'assicurazione della nave a viaggio. | | c.n. art. 532 - Durata dell'assicurazione delle merci. | | c.n. art. 533 - Avviso del sinistro. | | c.n. art. 534 - Obbligo di evitare o diminuire il danno. | | c.n. art. 535 - Differenza tra il nuovo e il vecchio. | | c.n. art. 536 - Danni di avaria comune. | | c.n. art. 537 - Indennità per contributi di avaria comune. | | c.n. art. 538 - Indennità per ricorso di terzi danneggiati da urto. | | c.n. art. 539 - Sinistri successivi. | | c.n. art. 540 - Abbandono della nave. | | c.n. art. 541 - Abbandono delle merci. | | c.n. art. 542 - Abbandono del nolo. | | c.n. art. 543 - Forma e termini della dichiarazione di abbandono. | | c.n. art. 544 - Comunicazioni da farsi dall'assicurato nel dichiarare l'abbandono. | | c.n. art. 545 - Oggetto dell'abbandono. | | c.n. art. 546 - Effetti dell'abbandono. | | c.n. art. 547 - Prescrizione. | | Titolo VI - Dei privilegi e della ipoteca | | Capo I - Dei privilegi | | Sezione I - Disposizioni generali | | c.n. art. 548 - Preferenza dei privilegi. |

| c.n. art. 549 - Privilegi sugli avanzi delle cose. | |------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 550 - Surrogazione del creditore perdente. | | c.n. art. 551 - Trasferimento del privilegio. | | Sezione II - Dei privilegi sulla nave e sul nolo | | c.n. art. 552 - Privilegi sulla nave e sul nolo. | | c.n. art. 553 - Surrogazione dell'indennità alla nave e al nolo. | | c.n. art. 554 - Estensione del privilegio sul nolo a favore dell'equipaggio. | | c.n. art. 555 - Concorso di privilegi relativi a più viaggi. | | c.n. art. 556 - Graduazione dei privilegi. | | c.n. art. 557 - Esercizio del privilegio sulla nave e sul nolo. | | c.n. art. 558 - Estinzione dei privilegi. | | c.n. art. 559 - Altre cause d'estinzione dei privilegi. | | c.n. art. 560 - Nave esercitata da armatore non proprietario. | | Sezione III - Dei privilegi sulle cose caricate | | c.n. art. 561 - Privilegi sulle cose caricate. | | c.n. art. 562 - Surrogazione delle indennità alle cose caricate. | | c.n. art. 563 - Graduazione e concorso dei privilegi. | | c.n. art. 564 - Estinzione dei privilegi. | | Capo II - Della ipoteca | | c.n. art. 565 - Concessione d'ipoteca su nave. | | c.n. art. 566 - Ipoteca su nave in costruzione. | | c.n. art. 567 - Pubblicità dell'ipoteca. | | c.n. art. 568 - Ufficio competente. |

| c.n. art. 569 - Documenti per la pubblicità dell'ipoteca. | |------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 570 - Esecuzione della pubblicità. | | c.n. art. 571 - Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni. | | c.n. art. 572 - Surrogazione dell'indennità alla nave. | | c.n. art. 573 - Estensione dell'ipoteca al nolo. | | c.n. art. 574 - Grado dell'ipoteca. | | c.n. art. 575 - Graduazione dell'ipoteca nel concorso con i privilegi. | | c.n. art. 576 - Collocazione degli interessi. | | c.n. art. 577 - Prescrizione. | | c.n. art. 577-bis - Consolidamento dell'ipoteca | | Libro IV - Disposizioni processuali | | Titolo I - Dell'istruzione preventiva | | c.n. art. 578 - Inchiesta sommaria. | | c.n. art. 579 - Inchiesta formale. | | c.n. art. 580 - Autorità competente. | | c.n. art. 581 - Svolgimento dell'inchiesta. | | c.n. art. 582 - Efficacia probatoria della relazione d'inchiesta. | | c.n. art. 583 - Spese per l'inchiesta formale. | | c.n. art. 584 - Verificazione della relazione di eventi straordinari. | | Titolo II - Delle cause marittime | | Capo I - Disposizioni generali | | c.n. art. 585 - Dei giudici di primo grado. | | c.n. art. 586 - Regolamento di competenza; incompetenza per materia. | | c.n. art. 587 - Foro della pubblica amministrazione. |

| c.n. art. 588 - Rinvio. | |-------------------------------------------------------------------------| | Capo II - Delle cause per sinistri marittimi | | Sezione I - Della competenza | | c.n. art. 589 - Competenza per materia e per valore. | | c.n. art. 590 - Competenza per territorio. | | Sezione II - Del procedimento avanti i comandanti di porto | | c.n. art. 591 - Forma della domanda. | | c.n. art. 592 - Contenuto e forma della citazione. | | c.n. art. 593 - Termini per comparire. | | c.n. art. 594 - Partecipazione delle parti al processo. | | c.n. art. 595 - Trattazione della causa. | | c.n. art. 596 - Decisione della causa. | | c.n. art. 597 - Appellabilità. | | c.n. art. 598 - Amichevole componimento. | | Sezione III - Del procedimento avanti i tribunali e le corti di appello | | c.n. art. 599 - Nomina di consulenti tecnici. | | c.n. art. 600 - Funzioni del consulente tecnico. | | c.n. art. 601 - Acquisizione degli atti di inchiesta. | | c.n. art. 602 - Arbitrato dei consulenti tecnici. | | Capo III - Delle controversie del lavoro | | c.n. art. 603 - Competenza del comandante del porto e del tribunale. | | c.n. art. 604 - Denuncia all'associazione sindacale. | | c.n. art. 605 - Assistenza processuale dei minori. | | c.n. art. 606 - Passaggio dal rito ordinario al rito speciale. |

| c.n. art. 607 - Passaggio dal rito speciale al rito ordinario. | |------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 608 - Giudice di appello. | | c.n. art. 609 - Rinvio. | | Titolo III - Della liquidazione delle avarie comuni | | c.n. art. 610 - Competenza. | | c.n. art. 611 - Domanda di regolamento. | | c.n. art. 612 - Atti preliminari. | | c.n. art. 613 - Liquidatori d'avaria. | | c.n. art. 614 - Adunanza di discussione. | | c.n. art. 615 - Pubblicazione del deposito del regolamento. | | c.n. art. 616 - Impugnazione del regolamento. | | c.n. art. 617 - Omologazione del regolamento. | | c.n. art. 618 - Riapertura del regolamento. | | c.n. art. 619 - Chirografo di avaria. | | Titolo IV - Dell'attuazione della limitazione del debito dell'armatore | | c.n. art. 620 - Giudice competente. | | c.n. art. 621 - Domanda di limitazione. | | c.n. art. 622 - Valutazione della nave. | | c.n. art. 623 - Sentenza di apertura. | | c.n. art. 624 - Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura. | | c.n. art. 625 - Effetti del procedimento sui debiti pecuniari. | | c.n. art. 626 - Improcedibilità e sospensione di atti esecutivi. | | c.n. art. 627 - Opposizione dei creditori. |

| c.n. art. 628 - Formazione dello stato attivo. | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 629 - Deposito della somma limite. | | c.n. art. 630 - Integrazione della somma depositata. | | c.n. art. 631 - Vendita della nave e cessione dei proventi. | | c.n. art. 632 - Opposizione all'ordinanza di vendita della nave o di cessione dei proventi. | | c.n. art. 633 - Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato. | | c.n. art. 634 - Formazione dello stato passivo. | | c.n. art. 635 - Avviso di deposito dello stato attivo e passivo. | | c.n. art. 636 - Impugnazione dello stato attivo e passivo. | | c.n. art. 637 - Stato di riparto. | | c.n. art. 638 - Ripartizione del residuo. | | c.n. art. 639 - Fallimento dell'armatore. | | c.n. art. 640 - Decadenza dal beneficio della limitazione. | | c.n. art. 641 - Dichiarazione di estinzione del procedimento. | | c.n. art. 642 - Norme applicabili al procedimento promosso avanti il pretore. | | Titolo V - Dell'esecuzione forzata e delle misure cautelari | | Capo I - Disposizioni generali | | c.n. art. 643 - Competenza. | | c.n. art. 644 - Oggetto dell'espropriazione e delle misure cautelari. | | c.n. art. 645 - Navi non soggette a pignoramento e a sequestro. | | c.n. art. 646 - Provvedimenti per impedire la partenza della nave. | | c.n. art. 647 - Precetto. | | c.n. art. 648 - Notificazione del precetto. |

| Capo II - Del procedimento di espropriazione forzata | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 649 - Giudice dell'esecuzione. | | c.n. art. 650 - Forma del pignoramento di navi o di carati di navi. | | c.n. art. 651 - Forma del pignoramento di pertinenze separabili. | | c.n. art. 652 - Amministrazione della nave pignorata. | | c.n. art. 653 - Domanda di vendita. | | c.n. art. 654 - Designazione del giudice dell'esecuzione e nomina dell'esperto. | | c.n. art. 655 - Ordinanza di vendita. | | c.n. art. 656 - Contenuto dell'ordinanza. | | c.n. art. 657 - Notificazione e pubblicità dell'ordinanza di vendita. | | c.n. art. 658 - Persone ammesse a fare offerte. | | c.n. art. 659 - Modalità dell'incanto. | | c.n. art. 660 - Aggiudicazione per persona da nominare. | | c.n. art. 661 - Ulteriori incanti, vendita senza incanto. | | c.n. art. 662 - Offerte di aumento. | | c.n. art. 663 - Versamento del prezzo. | | c.n. art. 664 - Trasferimento della nave. | | c.n. art. 665 - Trasferimento dei carati di nave. | | c.n. art. 666 - Inadempienza dell'aggiudicatario. | | c.n. art. 667 - Opposizioni all'esecuzione. | | c.n. art. 668 - Opposizioni agli atti esecutivi. | | c.n. art. 669 - Opposizione di terzi. | | c.n. art. 670 - Espropriazione contro il proprietario non armatore e contro il terzo proprietario. |

| c.n. art. 671 - Vendita di pertinenze separate. | |-------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 672 - Rinvio. | | Capo III - Della liberazione della nave dai privilegi e dalle ipoteche | | c.n. art. 673 - Facoltà di liberare la nave. | | c.n. art. 674 - Liberazione dopo il pignoramento. | | c.n. art. 675 - Istanza per la liberazione. | | c.n. art. 676 - Istanza di vendita all'incanto della nave. | | c.n. art. 677 - Provvedimento di liberazione. | | c.n. art. 678 - Aggiudicazione al terzo acquirente. | | c.n. art. 679 - Effetti del mancato deposito del prezzo. | | Capo IV - Della distribuzione del prezzo | | c.n. art. 680 - Disposizioni generali. | | c.n. art. 681 - Rinvio. | | Capo V - Dei procedimenti cautelari | | c.n. art. 682 - Provvedimento di autorizzazione. | | c.n. art. 683 - Notificazione del provvedimento. | | c.n. art. 684 - Pubblicità del provvedimento. | | c.n. art. 685 - Amministrazione della nave sequestrata. | | c.n. art. 686 - Rinvio. | | Parte II - Della navigazione aerea | | Libro I - Dell'ordinamento amministrativo della navigazione | | Titolo I - Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione | | c.n. art. 687 - Amministrazione dell'aviazione civile. | | c.n. art. 688 - Competenze negli aeroporti all'interno di porti marittimi. |

| c.n. art. 689 - Vigilanza sul traffico nazionale all'estero. | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 690 - Annessi ICAO. | | Titolo II - Dei servizi della navigazione aerea | | c.n. art. 691 - Servizi della navigazione aerea. | | c.n. art. 691-bis - Fornitura dei servizi della navigazione aerea . | | Titolo III - Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aeroporti | | Capo I - Della proprietà e dell'uso degli aerodromi | | c.n. art. 692 - Beni del demanio aeronautico statale. | | c.n. art. 693 - Assegnazione dei beni del demanio aeronautico. | | c.n. art. 694 - Aeroporti privati . | | c.n. art. 695 - Mutamenti relativi ai diritti su aeroporti e su altri impianti privati. | | c.n. art. 696 - Opere di pubblico interesse. | | c.n. art. 697 - Aeroporti aperti al traffico civile. | | c.n. art. 698 - Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale . | | c.n. art. 699 - Uso degli aeroporti aperti al traffico civile. | | c.n. art. 700 - Uso degli aeroporti privati non aperti al traffico civile. | | c.n. art. 701 - Aviosuperfici. | | c.n. art. 702 - Progettazione delle infrastrutture aeroportuali. | | c.n. art. 703 - Devoluzione delle opere non amovibili . | | Capo II - Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra | | c.n. art. 704 - Rilascio della concessione di gestione aeroportuale. | | c.n. art. 705 - Compiti del gestore aeroportuale. | | c.n. art. 706 - Servizi di assistenza a terra. | | Capo III - Vincoli della proprietà privata |

| c.n. art. 707 - Determinazione delle zone soggette a limitazioni. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 708 - Opposizione. | | c.n. art. 709 - Ostacoli alla navigazione. | | c.n. art. 710 - Aeroporti militari. | | c.n. art. 711 - Pericoli per la navigazione. | | c.n. art. 712 - Collocamento di segnali. | | c.n. art. 713 - Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea. | | c.n. art. 714 - Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli. | | c.n. art. 714-bis - Direzioni d'atterraggio . | | c.n. art. 715 - Valutazione di rischio delle attività aeronautiche. | | c.n. art. 715-bis - Aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno - Aeroporti militari. | | c.n. art. 715-ter - Determinazione delle zone soggette a limitazioni. | | c.n. art. 715-quater - Opposizione. | | c.n. art. 715-quinquies - Abbattimento di ostacoli. | | c.n. art. 716 - Inquinamento acustico. | | c.n. art. 717 | | c.n. art. 717-bis - Impianti di pertinenza dello Stato o destinati a pubblici servizi. | | Capo IV - Della polizia degli aeroporti | | c.n. art. 718 - Funzioni di polizia e di vigilanza. | | c.n. art. 719 - Movimento degli aeromobili nell'aeroporto. | | c.n. art. 720 - Imbarco e sbarco. | | c.n. art. 721 - Ricovero di aeromobili e riparazioni. |

| c.n. art. 722 - Obblighi e responsabilità dell'esercente. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 723 - Deposito di cose nell'aeroporto. | | c.n. art. 724 - Bollettini meteorologici e segnalazioni per la navigazione. | | c.n. art. 725 - Servizi sussidiari e di controllo. | | c.n. art. 726 - Impiego di mezzi per urgenti necessità. | | c.n. art. 727 - Soccorso ad aeromobili in pericolo. | | c.n. art. 728 - Compenso e indennità. | | c.n. art. 729 - Rimozione di relitti. | | c.n. art. 730 - Ingiunzione per rimborso di spese. | | Titolo IV - Del personale aeronautico | | c.n. art. 731 - Il personale aeronautico. | | c.n. art. 732 - Personale di volo. | | c.n. art. 733 - Personale non di volo. | | c.n. art. 733-bis - Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale . | | c.n. art. 734 - Licenze ed attestati. | | c.n. art. 735 - Obbligo di esibizione di licenze e di attestati. | | c.n. art. 736 - Albi e registro d'iscrizione del personale aeronautico. | | c.n. art. 737 - Requisiti per l'iscrizione negli albi e nel registro. | | c.n. art. 738 - Documenti di lavoro della gente dell'aria. | | c.n. art. 739 - Titoli professionali. | | c.n. art. 740 - Collocamento del personale di volo. | | c.n. art. 741 - Divieto di mediazione. | | c.n. art. 742 - Assunzione all'estero. |

| Titolo V - Del regime amministrativo degli aeromobili | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Capo I - Delle distinzioni degli aeromobili | | c.n. art. 743 - Nozione di aeromobile. | | c.n. art. 744 - Aeromobili di Stato e aeromobili privati. | | c.n. art. 745 - Aeromobili militari. | | c.n. art. 746 - Aeromobili equiparabili a quelli di Stato. | | c.n. art. 747 - Distinzione degli aeromobili privati . | | c.n. art. 748 - Norme applicabili. | | Capo II - Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione | | c.n. art. 749 - Ammissione degli aeromobili alla navigazione. | | c.n. art. 750 - Iscrizione ed identificazione degli aeromobili. | | c.n. art. 751 - Aeromobili iscritti in registri di altri Stati. | | c.n. art. 752 - Marca di nazionalità. | | c.n. art. 753 - Marca di immatricolazione. | | c.n. art. 754 - Assegnazione di marche temporanee. | | c.n. art. 755 - Certificato di immatricolazione. | | c.n. art. 756 - Requisiti di nazionalità degli aeromobili. | | c.n. art. 757 - Perdita dei requisiti di nazionalità. | | c.n. art. 758 - Perdita dei requisiti di nazionalità nei casi di successione e di aggiudicazione. | | c.n. art. 759 - Demolizione e smantellamento dell'aeromobile. | | c.n. art. 760 - Cancellazione dell'aeromobile dal registro. | | c.n. art. 761 - Perdita presunta. | | c.n. art. 762 - Cancellazione dell'aeromobile dai registri. |

| Capo III - Della navigabilità dell'aeromobile | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 763 - Condizioni di navigabilità. | | c.n. art. 764 - Certificato di navigabilità. | | c.n. art. 765 - Impiego dell'aeromobile. | | c.n. art. 766 - Rilascio del certificato di navigabilità. | | c.n. art. 767 - Certificato di omologazione. | | c.n. art. 768 - Visite ed ispezioni. | | c.n. art. 769 - Visite ed ispezioni all'estero. | | c.n. art. 770 - Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall'ENAC. | | Capo IV - Dei documenti dell'aeromobile | | c.n. art. 771 - Documenti di bordo. | | c.n. art. 772 - Giornale di bordo. | | c.n. art. 773 - Libri dell'aeromobile. | | c.n. art. 774 - Tenuta dei libri. | | c.n. art. 775 - Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti dell'aeromobile. | | Titolo VI - Dell'ordinamento dei servizi aerei | | Capo I - Dei servizi aerei intracomunitari | | c.n. art. 776 - Servizi aerei intracomunitari a titolo oneroso di linea e non di linea. | | c.n. art. 777 - Certificato di operatore aereo. | | c.n. art. 778 - Rilascio della licenza di esercizio. | | c.n. art. 779 - Mantenimento della licenza di esercizio. | | c.n. art. 780 - Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori. | | c.n. art. 781 - Diritti di traffico. |

| c.n. art. 782 - Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 783 - Tutela del consumatore. | | Capo II - Dei servizi aerei extracomunitari | | c.n. art. 784 - Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari. | | c.n. art. 785 - Vettori designati. | | c.n. art. 786 - Riserva di cabotaggio comunitario. | | c.n. art. 787 - Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali. | | c.n. art. 788 - Diritti di traffico. | | Capo III - Del lavoro aereo | | c.n. art. 789 - Lavoro aereo per conto di terzi. | | c.n. art. 790 - Licenza di esercizio. | | c.n. art. 791 - Divieto di cessioni e sanzioni. | | Titolo VII - Della polizia della navigazione | | Capo I - Disposizioni generali | | c.n. art. 792 - Funzioni di polizia e di vigilanza. | | c.n. art. 793 - Divieti di sorvolo. | | c.n. art. 794 - Aeromobili stranieri . | | c.n. art. 795 - Aeromobili militari stranieri. | | c.n. art. 796 - Obbligo di apporre i contrassegni di individuazione. | | c.n. art. 797 - Obbligo di portare a bordo licenze o attestati. | | c.n. art. 798 - Obbligo di assicurazione. | | Capo II - Della partenza e degli arrivi degli aeromobili | | c.n. art. 799 - Partenza e approdo degli aeromobili . |

| c.n. art. 800 - Aeromobili diretti all'estero. | |------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 801 - Controllo degli aeromobili. | | c.n. art. 802 - Divieto di partenza. | | c.n. art. 803 - Obbligo di approdo in corso di viaggio. | | c.n. art. 804 - Approdo degli aeromobili. | | c.n. art. 805 - Approdo di aeromobili provenienti dall'estero. | | c.n. art. 806 - Limitazioni all'utilizzazione degli aeroporti. | | c.n. art. 807 - Utilizzazione degli aeroporti coordinati. | | c.n. art. 808 - Aeromobili stranieri. | | Capo III - Della polizia di bordo e della navigazione | | c.n. art. 809 - Autorità del comandante. | | c.n. art. 810 - Disciplina di bordo. | | c.n. art. 811 - Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo. | | c.n. art. 812 - Obbligo di cooperare al ricupero. | | c.n. art. 813 - Componenti dell'equipaggio soggetti ad obblighi di leva. | | c.n. art. 814 - Impianti e servizi di radiocomunicazione. | | c.n. art. 815 - Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili. | | c.n. art. 816 - Imbarco di armi, munizioni e gas tossici. | | c.n. art. 817 - Imbarco di merci vietate o pericolose. | | c.n. art. 818 - Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio. | | c.n. art. 819 - Getto da aeromobili in volo. | | c.n. art. 820 - Uso del paracadute. | | c.n. art. 821 - Passaggio del confine . |

| c.n. art. 822 - Sorvolo di abitati e di aeroporti. | |---------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 823 - Sorvolo di proprietà private. | | c.n. art. 824 - Vigilanza doganale. | | c.n. art. 825 - Altre prescrizioni. | | Titolo VIII - Delle inchieste sui sinistri | | c.n. art. 826 - Inchiesta tecnica. | | c.n. art. 827 - Norme di riferimento. | | c.n. art. 828 - Obbligo di comunicazione di incidente. | | c.n. art. 829 - Obbligo di comunicazione di inconveniente grave. | | c.n. art. 830 - Incidenti aeronautici in mare. | | c.n. art. 831 - Incidenti occorsi ad aeromobili stranieri. | | c.n. art. 832 - Incidenti ad aeromobili italiani all'estero. | | c.n. art. 833 - Sinistro ad aeromobile italiano all'estero. | | Titolo IX - Degli atti di stato civile in corso di navigazione | | c.n. art. 834 - Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita . | | c.n. art. 835 - Nascite, morti e scomparizioni da bordo. | | c.n. art. 836 - Trasmissione degli atti alle autorità competenti. | | c.n. art. 837 - Processi verbali di scomparizione in caso di perdita dell'aeromobile. | | c.n. art. 838 - Conseguenze della scomparizione. | | Titolo X - Disposizioni speciali | | Capo I - Della navigazione da turismo | | c.n. art. 839 - Formalità di partenza e arrivo per gli aeromobili da turismo. | | c.n. art. 840 - Esenzione dal giornale di rotta. | | c.n. art. 841 - Involo e atterramento. |

| c.n. art. 842 - Agevolazioni speciali. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 843 - Aeromobili stranieri. | | Capo II - Della navigazione con alianti | | c.n. art. 844 - Involo e atterramento. | | c.n. art. 845 - Esenzioni dai libri. | | c.n. art. 846 - Agevolazioni. | | c.n. art. 847 - Alianti stranieri. | | Libro II - Della proprietà e dell'esercizio dell'aeromobile | | Titolo I - Della costruzione dell'aeromobile | | c.n. art. 848 - Dichiarazione di costruzione. | | c.n. art. 849 - Denuncia della costruzione all'ENAC. | | c.n. art. 850 - Controllo tecnico sulle costruzioni. | | c.n. art. 851 - Sospensione della costruzione per ordine dell'autorità. | | c.n. art. 852 - Forma del contratto di costruzione. | | c.n. art. 853 - Pubblicità del contratto di costruzione. | | c.n. art. 854 - Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione. | | c.n. art. 855 - Responsabilità del costruttore. | | c.n. art. 856 - Norme applicabili al contratto di costruzione. | | c.n. art. 857 - Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di aeromobili in costruzione. | | c.n. art. 858 - Collaudo dell'aeromobile. | | c.n. art. 859 - Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale. | | c.n. art. 860 - Costruzione degli alianti libratori. | | Titolo II - Della proprietà dell'aeromobile |

| c.n. art. 861 - Norme applicabili all'aeromobile. | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 862 - Pertinenze e parti separabili. | | c.n. art. 863 - Regime delle pertinenze di proprietà aliena e diritti dei terzi sulle pertinenze. | | c.n. art. 864 - Forma degli atti relativi alla proprietà dell'aeromobile. | | c.n. art. 865 - Pubblicità degli atti relativi alla proprietà dell'aeromobile. | | c.n. art. 866 - Ufficio competente ad eseguire la pubblicità. | | c.n. art. 867 - Forma del titolo per la pubblicità. | | c.n. art. 868 - Documenti per la pubblicità. | | c.n. art. 869 - Esibizione del certificato di immatricolazione. | | c.n. art. 870 - Esecuzione della pubblicità. | | c.n. art. 871 - Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni. | | c.n. art. 872 - Comproprietà dell'aeromobile. | | c.n. art. 873 - Vendita di quota dell'aeromobile a stranieri. | | Titolo III - Dell'impresa di navigazione | | Capo I - Dell'esercente | | c.n. art. 874 - Dichiarazione di esercente. | | c.n. art. 875 - Pubblicità della dichiarazione. | | c.n. art. 876 - Presunzione di esercente. | | c.n. art. 877 - Nomina del comandante. | | c.n. art. 878 - Responsabilità dell'esercente. | | c.n. art. 879 - Uso dell'aeromobile senza il consenso dell'esercente. | | Capo II - Del caposcalo | | c.n. art. 880 - Rappresentanza del caposcalo. |

| c.n. art. 881 - Pubblicità della procura. | |-----------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 882 - Mansioni del caposcalo. | | Capo III - Del comandante dell'aeromobile | | c.n. art. 883 - Comando dell'aeromobile. | | c.n. art. 884 - Designazione del comandante. | | c.n. art. 885 - Morte o impedimento del comandante. | | c.n. art. 886 - Assunzione di comandante straniero all'estero. | | c.n. art. 887 - Direzione nautica rappresentanza e poteri legali. | | c.n. art. 888 - Atti di stato civile e testamenti. | | c.n. art. 889 - Doveri del comandante prima della partenza. | | c.n. art. 890 - Documenti di bordo e tenuta del giornale di bordo. | | c.n. art. 891 - Abbandono dell'aeromobile in pericolo. | | c.n. art. 892 - Limiti della rappresentanza del comandante. | | c.n. art. 893 - Provvedimenti per la salvezza della spedizione. | | c.n. art. 894 - Vendita e ipoteca dell'aeromobile. | | Capo IV - Dell'equipaggio | | c.n. art. 895 - Formazione dell'equipaggio. | | c.n. art. 896 - Composizione dell'equipaggio. | | c.n. art. 897 - Assunzione dei componenti dell'equipaggio. | | c.n. art. 898 - Assunzione all'estero di non iscritti o di stranieri. | | c.n. art. 899 - Gerarchia di bordo. | | Titolo IV - Del contratto di lavoro del personale di volo | | Capo I - Della formazione del contratto | | c.n. art. 900 - Idoneità fisica. |

| c.n. art. 901 - Capacità dei minori degli anni diciotto. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 902 - Tipi e durata del contratto. | | c.n. art. 903 - Forma del contratto. | | c.n. art. 904 - Contenuto del contratto. | | Capo II - Degli effetti del contratto | | c.n. art. 905 - Servizio a bordo. | | c.n. art. 906 - Caricazione abusiva di merci. | | c.n. art. 907 - Indennità di volo. | | c.n. art. 908 - Cattura del lavoratore. | | c.n. art. 909 - Malattie o ferite del lavoratore. | | c.n. art. 910 - Indennità per perdita degli indumenti. | | c.n. art. 911 - Compenso per prestazioni in caso di perdita dell'aeromobile. | | Capo III - Della cessazione e della risoluzione del contratto | | c.n. art. 912 - Proroga del contratto. | | c.n. art. 913 - Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una della parti. | | c.n. art. 914 - Risoluzione di diritto del contratto. | | c.n. art. 915 - Presunzione di perdita dell'aeromobile. | | c.n. art. 916 - Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'esercente. | | c.n. art. 917 - Cambiamento dell'esercente. | | c.n. art. 918 - Retribuzione spettante al lavoratore in caso di risoluzione del contratto. | | Capo IV - Dei diritti derivanti dalla cessazione e dalla risoluzione del contratto | | c.n. art. 919 - Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'esercente. |

| c.n. art. 920 - Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato. | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 921 - Indennità in caso di perdita presunta dell'aeromobile. | | c.n. art. 922 - Indennità in caso di risoluzione del contratto. | | c.n. art. 923 - Determinazione dell'indennità. | | Capo V - Del rimpatrio | | c.n. art. 924 - Obbligo del rimpatrio. | | c.n. art. 925 - Contenuto dell'obbligo di rimpatrio. | | c.n. art. 926 - Rimpatrio del lavoratore ammalato o ferito. | | c.n. art. 927 - Luogo di rimpatrio. | | c.n. art. 928 - Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile. | | c.n. art. 929 - Rimpatrio di stranieri assunti su aeromobili italiani. | | Capo VI - Disposizioni varie | | c.n. art. 930 - Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti del lavoratore verso l'esercente. | | c.n. art. 931 - Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti. | | c.n. art. 932 - Esercizio dei diritti spettanti agli eredi ed agli aventi diritto in caso di perdita presunta dell'aeromobile. | | c.n. art. 933 - Effetti della chiamata o del richiamo alle armi. | | c.n. art. 934 - Preferenza nelle assunzioni. | | c.n. art. 935 - Obbligo dell'assicurazione. | | c.n. art. 936 - Diritti del beneficiario. | | c.n. art. 937 - Prescrizione. | | c.n. art. 938 - Derogabilità delle norme. | | Libro III - Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione |

| c.n. art. 1021 - Rinvio. | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Titolo I - Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile | | Capo I - Della locazione | | c.n. art. 939 - Norme applicabili. | | c.n. art. 939-bis - Forma e pubblicità del contratto. | | c.n. art. 939-ter - Utilizzazione occasionale dell'aeromobile. | | Capo II - Del noleggio | | c.n. art. 940 - Norme applicabili. | | c.n. art. 940-bis - Forma del contratto. | | c.n. art. 940-ter - Sostituibilità dell'aeromobile. | | c.n. art. 940-quater - Responsabilità verso i terzi . | | Capo III - Del trasporto | | Sezione I - Del trasporto di persone e di bagagli | | c.n. art. 941 - Norme applicabili. | | c.n. art. 942 - Obbligo di assicurazione. | | c.n. art. 943 - Obblighi d'informazione. | | c.n. art. 944 - Cessione del diritto al trasporto. | | c.n. art. 945 - Impedimento del passeggero. | | c.n. art. 946 - Mancata partenza del passeggero. | | c.n. art. 947 - Impedimenti del vettore. | | c.n. art. 948 - Lista d'attesa. | | c.n. art. 949 - Interruzione del viaggio del passeggero. | | c.n. art. 949-bis - Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto. |

| c.n. art. 949-ter - Prescrizione. | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Sezione II - Del trasporto di cose | | c.n. art. 950 - Forma del contratto. | | c.n. art. 951 - Norme applicabili. | | c.n. art. 952 - Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto. | | c.n. art. 953 - Riconsegna delle cose. | | c.n. art. 954 - Prescrizione. | | c.n. art. 955 - Rinvio. | | Sezione III - Della lettera di trasporto aereo | | c.n. art. 956 - Documento del trasporto. | | c.n. art. 957 - Redazione della lettera di trasporto. | | c.n. art. 958 - Indicazioni della lettera di trasporto. | | c.n. art. 959 - Data di caricazione. | | c.n. art. 960 - Efficacia probatoria della lettera di trasporto. | | c.n. art. 961 - Originali della lettera di trasporto. | | c.n. art. 962 - Forma e trasferimento dell'originale della lettera di trasporto rilasciato al mittente. | | c.n. art. 963 - Duplicati della lettera di trasporto. | | c.n. art. 964 - Legittimazione del possessore della lettera di trasporto. | | Titolo II - Della responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto | | c.n. art. 965 - Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie. | | c.n. art. 966 - Danni da urto. | | c.n. art. 967 - Danni da spostamento d'aria o altra causa analoga. | | c.n. art. 968 - Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto. |

| c.n. art. 969 - Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti. | |---------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 970 - Decadenza e prescrizione del diritto di regresso. | | c.n. art. 971 - Limiti del risarcimento complessivo. | | c.n. art. 972 - Limitazione del risarcimento per danni da urto. | | c.n. art. 973 - Prescrizione. | | c.n. art. 974 - Danni da urto, per spostamento di aria od altra causa analoga . | | c.n. art. 975 - Limite del risarcimento. | | c.n. art. 976 - Concorso dei creditori. | | c.n. art. 977 - Esclusione della limitazione. | | c.n. art. 978 - Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto. | | c.n. art. 979 - Decadenza e prescrizione del diritto di regresso. | | c.n. art. 980 - Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti. | | Titolo III - Dell'assistenza e salvataggio e del ritrovamento di relitti | | Capo I - Dell'assistenza e del salvataggio | | c.n. art. 981 - Obbligo di assistenza a navi o aeromobili in pericolo. | | c.n. art. 982 - Obbligo di salvataggio e di assistenza a persone in pericolo. | | c.n. art. 983 - Indennità e compenso di assistenza a navi o aeromobili. | | c.n. art. 984 - Indennità e compenso per salvataggio di cose. | | c.n. art. 985 - Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone. | | c.n. art. 986 - Efficacia della determinazione convenzionale del compenso. | | c.n. art. 987 - Concorso di operazioni e concorso di soccorritori. | | c.n. art. 988 - Ripartizione del compenso. | | c.n. art. 989 - Incidenza della spesa per le indennità e il compenso. |

| c.n. art. 990 - Aeromobili dello stesso proprietario o esercente. | |------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 991 - Azione dell'equipaggio. | | c.n. art. 992 - Prescrizione. | | Capo II - Del ritrovamento di relitti | | c.n. art. 993 - Diritti ed obblighi del ritrovatore. | | c.n. art. 994 - Custodia e devoluzione delle cose ritrovate. | | c.n. art. 995 - Prescrizione. | | Titolo IV - Delle assicurazioni | | Capo I - Dell'assicurazione obbligatoria dei passeggeri | | c.n. art. 996 - Assicurazione in abbonamento. | | c.n. art. 997 - Rischio. | | c.n. art. 998 - Indennità di assicurazione. | | c.n. art. 999 - Indennità e compensi di assistenza. | | c.n. art. 1000 - Rivalsa dell'assicuratore contro il vettore. | | Capo II - Delle assicurazioni di cose | | c.n. art. 1001 - Assicurazione dell'aeromobile, delle merci e del nolo. | | c.n. art. 1002 - Sosta dell'aeromobile in aviorimessa. | | c.n. art. 1003 - Guasti agli strumenti di bordo ed al gruppo motopropulsore. | | c.n. art. 1004 - Durata dell'assicurazione dell'aeromobile a viaggio. | | c.n. art. 1005 - Durata dell'assicurazione delle merci. | | c.n. art. 1006 - Abbandono dell'aeromobile. | | c.n. art. 1007 - Abbandono delle merci. | | c.n. art. 1008 - Abbandono del nolo. | | c.n. art. 1009 - Forma dell'abbandono dell'aeromobile. |

| Capo III - Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni di urto | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Sezione I - Assicurazione obbligatoria della responsabilità per danni a terzi sulla superficie | | c.n. art. 1010 - Nota comprovante l'assicurazione. | | c.n. art. 1011 - Danni coperti. | | c.n. art. 1012 - Danni esclusi. | | c.n. art. 1013 - Mutamento della persona dell'esercente. | | c.n. art. 1014 - Proroga dell'assicurazione scaduta in corso di viaggio. | | c.n. art. 1015 - Diritti del terzo danneggiato verso l'assicurato. | | c.n. art. 1016 - Azione di rivalsa dell'assicuratore. | | Sezione II - Assicurazione della responsabilità per danni da urto | | c.n. art. 1017 - Rischio. | | c.n. art. 1018 - Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto. | | c.n. art. 1019 - Durata del rischio. | | Capo IV - Disposizioni comuni | | c.n. art. 1020 - Prescrizione. | | Titolo V - Dei privilegi e della ipoteca | | Capo I - Dei privilegi | | c.n. art. 1022 - Preferenza dei privilegi. | | c.n. art. 1023 - Privilegi sull'aeromobile e sul nolo. | | c.n. art. 1024 - Privilegi sulle cose caricate. | | c.n. art. 1025 - Estinzione dei privilegi sull'aeromobile e sul nolo. | | c.n. art. 1026 - Rinvio. | | Capo II - Dell'ipoteca |

| c.n. art. 1027 - Concessione d'ipoteca su aeromobile. | |----------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 1028 - Ipoteca su aeromobile in costruzione. | | c.n. art. 1029 - Oggetto dell'ipoteca. | | c.n. art. 1030 - Pubblicità dell'ipoteca. | | c.n. art. 1031 - Ufficio competente. | | c.n. art. 1032 - Documenti per la pubblicità dell'ipoteca. | | c.n. art. 1033 - Esecuzione della pubblicità. | | c.n. art. 1034 - Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni. | | c.n. art. 1035 - Grado dell'ipoteca. | | c.n. art. 1036 - Graduazione dell'ipoteca nel concorso con i privilegi. | | c.n. art. 1037 - Rinvio. | | Libro IV - Disposizioni processuali | | Titolo I - Della competenza nel processo di cognizione | | c.n. art. 1038 - Domanda di indennità per assistenza o salvataggio. | | c.n. art. 1039 - Domanda per danni a terzi sulla superficie o per danni da urto. | | c.n. art. 1040 - Spostamento di competenza per ragione di connessione. | | Titolo II - Dell'attuazione della limitazione del debito dell'esercente | | c.n. art. 1041 - Giudice competente. | | c.n. art. 1042 - Legittimazione alla domanda. | | c.n. art. 1043 - Domanda di apertura. | | c.n. art. 1044 - Sentenza di apertura. | | c.n. art. 1045 - Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura. | | c.n. art. 1046 - Effetti dell'apertura del procedimento. | | c.n. art. 1047 - Opposizione dei creditori. |

| c.n. art. 1048 - Formazione dello stato attivo. | |------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 1049 - Deposito della somma limite. | | c.n. art. 1050 - Formazione dello stato passivo e di riparto. | | c.n. art. 1051 - Fallimento dell'esercente. | | c.n. art. 1052 - Decadenza dell'esercente dal beneficio della limitazione. | | c.n. art. 1053 - Dichiarazione di estinzione del procedimento. | | c.n. art. 1054 - Comunicazioni all'esercente. | | Titolo III - Dell'esecuzione forzata e delle misure cautelari | | Capo I - Disposizioni generali | | c.n. art. 1055 - Competenza. | | c.n. art. 1056 - Oggetto dell'espropriazione e delle misure cautelari. | | c.n. art. 1057 - Aeromobili non soggetti a pignoramento e a sequestro. | | c.n. art. 1058 - Provvedimenti per impedire la partenza dell'aeromobile. | | c.n. art. 1059 - Forma e notificazione del precetto. | | Capo II - Del procedimento di espropriazione forzata | | c.n. art. 1060 - Giudice dell'esecuzione. | | c.n. art. 1061 - Forma del pignoramento di aeromobile. | | c.n. art. 1062 - Forma del pignoramento di parti separabili e pertinenze. | | c.n. art. 1063 - Amministrazione dell'aeromobile pignorato. | | c.n. art. 1064 - Domanda di vendita. | | c.n. art. 1065 - Designazione del giudice dell'esecuzione e stima dell'aeromobile. | | c.n. art. 1066 - Ordinanza di vendita. | | c.n. art. 1067 - Notificazione e pubblicità dell'ordinanza di vendita. | | c.n. art. 1068 - Forme della vendita. |

| c.n. art. 1069 - Opposizione. | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 1070 - Espropriazione contro il proprietario non esercente e il terzo proprietario. | | c.n. art. 1071 - Vendita di parti separate e pertinenze. | | c.n. art. 1072 - Liberazione dell'aeromobile dai privilegi e dalle ipoteche. | | c.n. art. 1073 - Rinvio. | | Capo III - Dei procedimenti cautelari | | c.n. art. 1074 - Provvedimento di autorizzazione. | | c.n. art. 1075 - Notificazione del provvedimento. | | c.n. art. 1076 - Pubblicità del provvedimento. | | c.n. art. 1077 - Revoca del sequestro. | | c.n. art. 1078 - Amministrazione dell'aeromobile sequestrato. | | c.n. art. 1079 - Rinvio. | | Parte III - Disposizioni penali e disciplinari | | Libro I - Disposizioni penali | | Titolo I - Disposizioni generali | | c.n. art. 1080 - Applicabilità delle disposizioni penali. | | c.n. art. 1081 - Concorso di estranei in un reato previsto dal presente codice. | | c.n. art. 1082 - Pene accessorie. | | c.n. art. 1083 - Effetti e durata delle pene accessorie. | | c.n. art. 1083-bis - Sanzioni amministrative accessorie. | | c.n. art. 1083-ter - Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie. | | c.n. art. 1084 - Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o dai graduati. | | c.n. art. 1085 - Aggravante per i delitti comuni commessi in danno di un superiore. |

| c.n. art. 1086 - Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie. | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 1087 - Navigazione interna. | | Titolo II - Dei delitti in particolare | | Capo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato | | c.n. art. 1088 - Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico. | | c.n. art. 1089 - Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato. | | c.n. art. 1090 - Pene accessorie. | | Capo II - Dei delitti contro la polizia di bordo e della navigazione | | Sezione I - Dei delitti contro la polizia di bordo | | c.n. art. 1091 - Diserzione . | | c.n. art. 1092 - Circostanze aggravanti. | | c.n. art. 1093 - Causa di non punibilità. | | c.n. art. 1094 - Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio . | | c.n. art. 1095 - Inosservanza di ordine da parte di passeggero. | | c.n. art. 1096 - Inosservanza di ordine di arresto. | | c.n. art. 1097 - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante. | | c.n. art. 1098 - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell'equipaggio. | | Sezione II - Dei delitti contro la polizia della navigazione | | c.n. art. 1099 - Rifiuto di obbedienza a nave da guerra. | | c.n. art. 1100 - Resistenza o violenza contro nave da guerra. | | c.n. art. 1101 - Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso. | | c.n. art. 1102 - Navigazione in zone vietate. |

| Sezione III - Disposizione comune alle sezioni precedenti | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 1103 - Pene accessorie. | | Capo III - Dei delitti contro le autorità di bordo o contro le autorità consolari | | c.n. art. 1104 - Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato. | | c.n. art. 1105 - Ammutinamento. | | c.n. art. 1106 - Aggravanti. | | c.n. art. 1107 - Mancato intervento per impedire un reato. | | c.n. art. 1108 - Complotto contro il comandante. | | c.n. art. 1109 - Omesso rimpatrio di cittadini. | | c.n. art. 1110 - Circostanza aggravante. | | c.n. art. 1111 - Pene accessorie. | | Capo IV - Dei delitti contro la sicurezza della navigazione | | c.n. art. 1112 - Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali. | | c.n. art. 1113 - Omissione di soccorso. | | c.n. art. 1114 - Rifiuto di servizio da parte di pilota. | | c.n. art. 1115 - Abbandono di pilotaggio. | | c.n. art. 1116 - Abbandono abusivo di comando. | | c.n. art. 1117 - Usurpazione del comando di nave o di aeromobile. | | c.n. art. 1118 - Abbandono del posto. | | c.n. art. 1119 - Componente dell'equipaggio che si addormenta. | | c.n. art. 1120 - Ubriachezza. | | c.n. art. 1121 - Condizioni di maggiore punibilità. | | c.n. art. 1122 - Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio. |

| c.n. art. 1123 - Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro aviatorio. | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 1124 - Delitti colposi. | | c.n. art. 1125 - Pene accessorie. | | Capo V - Dei delitti contro la fede pubblica | | Sezione I - Della falsità in atti | | c.n. art. 1126 - Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena. | | c.n. art. 1127 - Falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni. | | c.n. art. 1128 - Uso di atto falso. | | Sezione II - Delle altre falsità | | c.n. art. 1129 - Falsa dichiarazione di proprietà o dei requisiti di nazionalità. | | c.n. art. 1130 - Uso abusivo della bandiera o della marca di nazionalità. | | c.n. art. 1131 - Uso di falso contrassegno d'individuazione. | | c.n. art. 1131-bis - Marche di bordo libero abusive. | | c.n. art. 1132 - Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di aeromobile. | | c.n. art. 1133 - Uso di libretto di navigazione. | | Sezione III - Disposizione comune alle sezioni precedenti | | c.n. art. 1134 - Pene accessorie. | | Capo VI - Dei delitti contro la proprietà della nave, dell'aeromobile o del carico | | c.n. art. 1135 - Pirateria. | | c.n. art. 1136 - Nave sospetta di pirateria. | | c.n. art. 1137 - Rapina ed estorsione sul litorale del regno da parte dell'equipaggio. | | c.n. art. 1138 - Impossessamento della nave o dell'aeromobile. |

| c.n. art. 1139 - Accordo per impossessarsi della nave o dell'aeromobile. | |--------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 1140 - Falsa rotta. | | c.n. art. 1141 - Danneggiamento della nave o dell'aeromobile. | | c.n. art. 1142 - Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo. | | c.n. art. 1143 - Impiego abusivo della nave o dell'aeromobile. | | c.n. art. 1144 - Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante. | | c.n. art. 1145 - Appropriazione indebita del carico. | | c.n. art. 1146 - Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei. | | c.n. art. 1147 - Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto. | | c.n. art. 1148 - Furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio. | | c.n. art. 1149 - Pene accessorie. | | Capo VII - Dei delitti contro la persona | | c.n. art. 1150 - Omicidio del superiore. | | c.n. art. 1151 - Omicidio preterintenzionale, lesione e percossa del superiore. | | c.n. art. 1152 - Tratta e commercio di schiavi . | | c.n. art. 1153 - Nave destinata alla tratta . | | c.n. art. 1154 - Abuso d'autorità. | | c.n. art. 1155 - Sbarco e abbandono arbitrario di persone. | | c.n. art. 1156 - Abbandono di componente dell'equipaggio ammalato o ferito. | | c.n. art. 1157 - Omissione di aiuto. | | c.n. art. 1158 - Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo. | | c.n. art. 1159 - Mancanza di viveri necessari. | | c.n. art. 1160 - Pene accessorie. |

| Titolo III - Delle contravvenzioni in particolare | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Capo I - Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione | | c.n. art. 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata. | | c.n. art. 1162 - Estrazione abusiva di arena o altri materiali. | | c.n. art. 1163 - Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti. | | c.n. art. 1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici. | | Capo II - Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aeroporti | | c.n. art. 1165 - Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate. | | c.n. art. 1166 - Getto di materiali e interrimento dei fondali. | | c.n. art. 1167 - Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave. | | c.n. art. 1168 - Pesca abusiva. | | c.n. art. 1169 - Uso d'armi e accensioni di fuochi. | | c.n. art. 1170 - Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota. | | c.n. art. 1171 - Abusivo esercizio d'impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio. | | c.n. art. 1172 - Inosservanza delle norme sull'impiego delle maestranze. | | c.n. art. 1173 - Inosservanza di tariffe. | | c.n. art. 1174 - Inosservanza di norme di polizia. | | c.n. art. 1175 - Sanzioni amministrative accessorie. | | Capo III - Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'assunzione della gente di mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo | | c.n. art. 1176 - Inosservanza del divieto di mediazione. |

| c.n. art. 1177 - Aggravanti. | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 1178 - Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio. | | c.n. art. 1179 - Assunzione irregolare di minori. | | c.n. art. 1180 - Assunzione abusiva di stranieri. | | c.n. art. 1181 - Sbarco all'estero di componente dell'equipaggio soggetto ad obblighi di leva. | | Capo IV - Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla costruzione e sulla proprietà della nave o dell'aeromobile | | c.n. art. 1182 - Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave. | | c.n. art. 1183 - Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile. | | c.n. art. 1184 - Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell'aeromobile. | | c.n. art. 1185 - Inosservanze relative alla iscrizione dell'aeromobile. | | Capo V - Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla polizia della navigazione | | c.n. art. 1186 - Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili. | | c.n. art. 1187 - Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna. | | c.n. art. 1188 - Abusivo esercizio di navigazione aerea. | | c.n. art. 1189 - Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna. | | c.n. art. 1190 - Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio. | | c.n. art. 1191 - Abusiva realizzazione o ampliamento di aeroporti. | | c.n. art. 1192 - Inosservanza di norme sull'uso della bandiera e del nome. | | c.n. art. 1193 - Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo. | | c.n. art. 1194 - Mancata rinnovazione di documenti di bordo. | | c.n. art. 1195 - Inosservanza di formalità alla partenza o all'arrivo in porto o in |

| aeroporto. | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 1196 - Inosservanza delle norme sull'abbandono della nave e sull'obbligo di consultazione dell'equipaggio. | | c.n. art. 1197 - Rifiuto di cooperare al ricupero. | | c.n. art. 1198 - Omissione di dichiarazioni in caso di urto. | | c.n. art. 1199 - Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi. | | c.n. art. 1200 - Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti. | | c.n. art. 1201 - Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile. | | c.n. art. 1201-bis - Inosservanza dell'ordine di approdo. | | c.n. art. 1202 - Inosservanze relative ad approdo fuori di un aeroporto. | | c.n. art. 1203 - Atterramento in aeroporto privato. | | c.n. art. 1204 - Sorvolo di aeromobili stranieri . | | c.n. art. 1205 - Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte. | | c.n. art. 1206 - Impedimento alla presentazione di reclami. | | c.n. art. 1207 - Scarico di merci prima della verifica della relazione. | | c.n. art. 1208 - Richiesta di protezione ad autorità straniera. | | c.n. art. 1209 - Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato . | | c.n. art. 1210 - Inosservanza del divieto di asilo. | | c.n. art. 1211 - Rifiuto di obbedienza a nave da guerra di potenza amica. | | c.n. art. 1212 - Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto. | | c.n. art. 1213 - Inosservanza di norme di polizia di bordo. | | c.n. art. 1214 - Sanzioni amministrative accessorie. | | Capo VI - Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione |

| c.n. art. 1215 - Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità. | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 1216 - Navigazione senza abilitazione. | | c.n. art. 1217 - Caricazione oltre la marca di bordo libero. | | c.n. art. 1218 - Inosservanza di norme sulle segnalazioni. | | c.n. art. 1218-bis - Omissione di esercitazione. | | c.n. art. 1219 - Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile. | | c.n. art. 1220 - Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione. | | c.n. art. 1221 - Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio. | | c.n. art. 1222 - Mancata direzione personale della nave. | | c.n. art. 1223 - Assegnazione indebita di funzioni. | | c.n. art. 1224 - Imbarco eccessivo di passeggeri. | | c.n. art. 1225 - Omissione di provvedimenti profilattici. | | c.n. art. 1226 - Imbarco di passeggeri infermi. | | c.n. art. 1227 - Omessa denuncia di rinvenimento di relitti. | | c.n. art. 1228 - Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo. | | c.n. art. 1229 - Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli. | | c.n. art. 1230 - Discesa o lancio col paracadute. | | c.n. art. 1231 - Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione. | | c.n. art. 1232 - Pene accessorie e misura di sicurezza. | | Capo VII - Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulle assicurazioni aeronautiche | | c.n. art. 1233 - Omessa assicurazione di dipendenti. | | c.n. art. 1234 - Omessa assicurazione obbligatoria. |

| Titolo IV - Disposizioni processuali | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 1235 - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. | | c.n. art. 1236 - Obbligo di denuncia e di relazione. | | c.n. art. 1237 - Reati in corso di navigazione. | | c.n. art. 1238 - Competenza per le contravvenzioni. | | c.n. art. 1239 - Oblazione nelle contravvenzioni marittime. | | c.n. art. 1240 - Competenza per territorio . | | c.n. art. 1241 - Conclusioni dell'inchiesta formale sui sinistri. | | c.n. art. 1242 - Decreto di condanna. | | c.n. art. 1243 - Dichiarazione di opposizione e di impugnazione. | | c.n. art. 1244 - Computo speciale di termini. | | c.n. art. 1245 - Letture permesse di deposizioni testimoniali. | | c.n. art. 1246 - Esercizio dell'azione civile. | | c.n. art. 1247 - Conversione delle pene pecuniarie. | | c.n. art. 1248 - Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell'equipaggio. | | Libro II - Disposizioni disciplinari | | Titolo I - Infrazioni e pene disciplinari | | c.n. art. 1249 - Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna. | | c.n. art. 1250 - Potere disciplinare aeronautico. | | c.n. art. 1251 - Infrazioni disciplinari. | | c.n. art. 1252 - Pene disciplinari per l'equipaggio della navigazione marittima o interna. | | c.n. art. 1253 - Pene disciplinari per l'equipaggio dell'aeromobile. | | c.n. art. 1254 - Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo, al |

| personale della navigazione interna e al personale aeronautico . | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 1255 - Pene disciplinari per le persone che esercitano un'attività professionale nell'interno dei porti. | | c.n. art. 1256 - Infrazioni disciplinari dei passeggeri. | | c.n. art. 1257 - Pene disciplinari per i passeggeri. | | c.n. art. 1258 - Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice. | | c.n. art. 1259 - Potere disciplinare in caso di perdita della nave. | | c.n. art. 1260 - Divieto di cumulo delle pene disciplinari. | | c.n. art. 1261 - Destinazione delle somme ritenute. | | c.n. art. 1262 - Sospensione in pendenza di processo penale. Procedimento disciplinare in caso di proscioglimento. | | Titolo II - Disposizioni processuali | | c.n. art. 1263 - Contestazione degli addebiti. | | c.n. art. 1264 - Provvedimenti disciplinari per il personale addetto ai servizi pubblici della navigazione interna. | | c.n. art. 1265 - Ricorso degli appartenenti al personale aeronautico. | | Parte IV - Disposizioni transitorie e complementari | | Capo I - Organi e attività amministrativa della navigazione | | c.n. art. 1266 - Enti portuali. | | c.n. art. 1267 - Ordinamento della direzione del Lazio e navigazione sul Tevere. | | c.n. art. 1268 - Delega provvisoria ai comuni. | | c.n. art. 1269 - Magistrato alle acque. | | c.n. art. 1270 - Servizi di navigazione lagunare di Venezia. | | c.n. art. 1271 - Ufficio del lavoro portuale di Ferrara. | | c.n. art. 1272 - Comitato superiore della navigazione interna. |

| c.n. art. 1273 - Ispettorati di traffico aereo e delegati di campo di fortuna. | |--------------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 1274 - Occupazione di zone portuali. | | c.n. art. 1275 - Soppressione della Cassa depositi della gente di mare. | | Capo II - Polizia e servizi dei porti | | c.n. art. 1276 - Rimozione di cose sommerse. | | c.n. art. 1277 - Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio. | | c.n. art. 1278 - Contributi dello Stato per il pilotaggio. | | c.n. art. 1279 - Contributi per il lavoro portuale. | | Capo III - Personale della navigazione marittima, interna e aerea | | c.n. art. 1280 - Iscrizione del personale della navigazione interna. | | c.n. art. 1281 - Personale delle costruzioni aeronautiche. | | c.n. art. 1282 - Titoli professionali marittimi. | | c.n. art. 1283 - Norme fiscali relative all'immatricolazione del personale. | | Capo IV - Regime amministrativo delle navi e degli aeromobili | | c.n. art. 1284 - Società proprietarie di navi e navi in comproprietà. | | c.n. art. 1285 - Società proprietarie di aeromobili. | | c.n. art. 1286 - Iscrizione di navi e galleggianti della navigazione interna. | | c.n. art. 1287 - Licenza delle navi minori. | | c.n. art. 1288 - Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori. | | c.n. art. 1289 - Navigabilità della nave e libri di bordo nella navigazione interna. | | c.n. art. 1290 - Perdita presunta. | | Capo V - Navigazione da diporto, pesca, esercizio della navigazione interna | | c.n. art. 1291 - Tasse per le abilitazioni della navigazione da diporto. | | c.n. art. 1292 - Antiche concessioni di pesca. |

| c.n. art. 1293 - Servizi soggetti a concessione. | |---------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 1294 - Servizi soggetti ad autorizzazione. | | c.n. art. 1295 - Trasporto per conto proprio. | | c.n. art. 1296 - Validità dei documenti provvisori. | | Capo VI - Proprietà e armamento delle navi e degli aeromobili | | c.n. art. 1297 - Responsabilità del costruttore. | | c.n. art. 1298 - Pubblicità. | | c.n. art. 1299 - Pubblicità degli atti relativi alla proprietà dell'aeromobile. | | c.n. art. 1300 - Dichiarazione di esercente. | | c.n. art. 1301 - Limitazione del debito dell'armatore. | | c.n. art. 1302 - Obbligo di assicurazione per danni a terzi sulla superficie. | | c.n. art. 1303 - Arruolamento a tempo indeterminato. | | c.n. art. 1304 - Norme applicabili al personale arruolato. | | c.n. art. 1305 - Risoluzione dei contratti di arruolamento e di lavoro. | | c.n. art. 1306 - Beneficiari dell'assicurazione contro i rischi di volo. | | c.n. art. 1307 - Norme fiscali relative al contratto di lavoro. | | Capo VII - Obbligazioni relative all'esercizio della navigazione | | c.n. art. 1308 - Clausole di esonero da responsabilità. | | c.n. art. 1309 - Riconsegna delle merci trasportate. | | c.n. art. 1310 - Contribuzione alle avarie comuni. | | c.n. art. 1311 - Assistenza e salvataggio. | | c.n. art. 1312 - Contratto di assicurazione. | | c.n. art. 1313 - Privilegi. | | c.n. art. 1314 - Prescrizione. |

| Capo VIII - Disposizioni processuali | |-----------------------------------------------------------------------------------| | c.n. art. 1315 - Inchiesta formale. | | c.n. art. 1316 - Procedimento avanti i comandanti di porto. | | c.n. art. 1317 - Controversie di competenza degli enti portuali. | | c.n. art. 1318 - Liquidazione delle avarie comuni. | | c.n. art. 1319 - Espropriazione non ancora iniziata di nave e di aeromobile. | | c.n. art. 1320 - Espropriazione iniziata di nave. | | c.n. art. 1321 - Espropriazione iniziata di aeromobile. | | c.n. art. 1322 - Cause di autorizzazione alla vendita di nave. | | c.n. art. 1323 - Sentenze di autorizzazione alla vendita di nave. | | c.n. art. 1324 - Istanza di vendita di aeromobile. | | c.n. art. 1325 - Autorizzazione per l'esercizio provvisorio della nave pignorata. | | c.n. art. 1326 - Spese per l'inchiesta formale. | | Capo IX - Disposizioni finali | | c.n. art. 1327 - Laghi internazionali. | | c.n. art. 1328 - Applicazione delle norme del codice. | | c.n. art. 1329 - Abrogazione delle norme contrarie e incompatibili. | | c.n. art. 1330 - Delega legislativa. | | c.n. art. 1331 - Disposizioni per l'esecuzione del codice. |

Art. 1 Fonti del diritto della navigazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

In materia di navigazione marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative [1] e gli usi [2] ad essa relativi.

Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.

Note:

[1] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento

corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 . Vedi, peraltro, per il mantenimento in vigore delle norme anteriori, l'articolo 43 di quest'ultimo decreto.

[2] Vedi gli artt. 8 e 9 disp. gen. c.c.; vedi, anche, il D.Lgs.C.P .S. 27 gennaio 1947, n. 152, relativo alla raccolta degli usi generali del commercio.

Art. 2 Mare territoriale.

In vigore dal 5 settembre 1974

Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine [1].

E' soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine [2] lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali [3].

Note:

[1] Vedi la L. 7 aprile 1930, n. 538 , recante norme sulla lunghezza del miglio marino internazionale (pari a m. 1852). [2] Vedi la L. 7 aprile 1930, n. 538 , recante norme sulla lunghezza del miglio marino internazionale (pari a m. 1852).

  • [3] Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 14 agosto 1974, n. 359. Vedi gli artt. 1 e 2, D.P .R. 23 gennaio 1973, n. 43, che determinano il territorio doganale. Vedi, anche, il D.M. 8 maggio 1981 (Gazz. Uff. 23 maggio 1981, n. 140) in materia di pesca nel mare territoriale italiano.

Art. 3 Spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato.

In vigore dal 21 aprile 1942

È soggetto alla sovranità dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio della Repubblica ed il relativo mare territoriale [1].

Note:

[1] In materia di aviazione civile internazionale vedi la convenzione di Chicago, 7 dicembre 1944, approvata con D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 616.

Art. 4 Navi e aeromobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno Stato.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano [c.n. 1080] [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 8 e 14, D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66, in tema di abilitazione ad inalberare la bandiera italiana.

Art. 5 Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in navigazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l'atto è compiuto o il fatto è avvenuto.

La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalità estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocità da parte dello Stato al quale la nave o l'aeromobile appartiene [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 8 e 14, D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66, in tema di abilitazione ad inalberare la bandiera italiana.

Art. 6 Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili.

In vigore dal 21 aprile 1942

La proprietà, gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili, nonché le forme di pubblicità degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti, sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 8 e 14, D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66, in tema di abilitazione ad inalberare la bandiera italiana.

Art. 7 Legge regolatrice della responsabilità dell'armatore e dell'esercente.

In vigore dal 21 aprile 1942

La responsabilità della nave o dell'esercente dell'aeromobile per atti o fatti dell'equipaggio è regolata dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.

La stessa legge regola i limiti legali del debito complessivo o della responsabilità dell'armatore o dell'esercente anche per le obbligazioni da loro personalmente assunte [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 8 e 14, D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66, in tema di abilitazione ad inalberare la bandiera italiana.

Art. 8 Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante.

In vigore dal 21 aprile 1942

I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell'aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 8 e 14, D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66, in tema di abilitazione ad inalberare la bandiera italiana.

Art. 9 Legge regolatrice del contratto di lavoro.

In vigore dal 21 aprile 1942

I contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile, salva, se la nave o l'aeromobile è di nazionalità straniera, la diversa volontà delle parti [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 8 e 14, D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66, in tema di abilitazione ad inalberare la bandiera italiana.

Art. 10 Legge regolatrice dei contratti di utilizzazione di navi e aeromobili.

In vigore dal 21 aprile 1942

I contratti di locazione, di noleggio, di trasporto sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile, salva la diversa volontà delle parti [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 8 e 14, D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66, in tema di abilitazione ad inalberare la bandiera italiana.

Art. 11 Legge regolatrice della contribuzione alle avarie comuni.

In vigore dal 21 aprile 1942

La contribuzione alle avarie comuni è regolata dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile [1]. Note:

[1] Vedi gli artt. 8 e 14, D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66, in tema di abilitazione ad inalberare la bandiera italiana.

Art. 12 Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o aeromobili.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono regolate dalla legge nazionale delle navi o degli aeromobili, se è comune; altrimenti dalla legge italiana [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 8 e 14, D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66, in tema di abilitazione ad inalberare la bandiera italiana.

Art. 13 Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il ricupero.

La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza, salvataggio e ricupero fra l'armatore o l'esercente e l'equipaggio [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 8 e 14, D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66, in tema di abilitazione ad inalberare la bandiera italiana.

Art. 14 Competenza giurisdizionale.

In vigore dal 21 aprile 1942

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 4 del codice di procedura civile, le domande riguardanti urto di navi o di aeromobili ovvero assistenza, salvataggio o ricupero in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato possono proporsi avanti i giudici della Repubblica, se la nave o l'aeromobile che ha cagionato l'urto o che è stato assistito o salvato, ovvero le persone salvate o le cose salvate o ricuperate si trovano nella Repubblica [1].

Note:

  • [ ] [1] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 15 Ministro competente.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'amministrazione della marina mercantile è retta dal ministro per le comunicazioni [1].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. Vedi, anche, per la competenza delle regioni a statuto speciale, l' art. 17, lett. a), R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, di approvazione dello Statuto della Regione siciliana, e le relative norme di attuazione approvate con il D.P .R. 17 dicembre 1953, n. 1113; l'art. 4, n. 14, L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l' art. 5, n. 12, L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 16 Circoscrizione del litorale della Repubblica.[1]

In vigore dal 20 luglio 2025

Il litorale della Repubblica [2] è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari [3].

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario [5].

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede [c.n. 17] [4].

Note:

  • [1] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [2] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [3] Vedi gli artt. 1 e 2 regol. cod. nav. Per la determinazione delle circoscrizioni territoriali marittime, vedi il D.P .R. 9 agosto 1956, n. 1250.
  • [4] In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 7 dell' art. 8, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 29 novembre 2007, n. 222.
  • [5] Comma così modificato dall' art. 6, comma 2-ter, D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2025, n. 105, a decorrere dal 20 luglio 2025.

Art. 17 Attribuzioni degli uffici locali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice [c.n. 87, 110, 124], dalle altre leggi e dai regolamenti.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorità [1].

Note:

  • [1] In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 7 dell' art. 8, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 29 novembre 2007, n. 222.

Art. 18 Personale dell'amministrazione marittima.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto [1].

Ove se ne riconosca l'opportunità, l'esercizio di tali funzioni può essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza, a persone estranee a detto corpo [2].

Note:

[1] Vedi il R.D. 6 febbraio 1933, n. 391 , di approvazione del regolamento per i servizi di cassa e di contabilità delle capitanerie di porto; il R.D.L. 11 novembre 1938, n. 1902 , recante norme sulla istituzione di un comando generale delle capitanerie di porto; i l R.D. 19 febbraio 1940, n. 194 , recante norme sulle attribuzioni e l'ordinamento del comando generale delle capitanerie di porto, e il D.Lgs. 27 aprile 1948, n. 614 , recante norme sulla ricostituzione dell'ispettorato generale delle capitanerie di porto.

  • [ ] [2] Vedi l'art. 3 regol. cod. nav. e il R.D. 25 novembre 1937, n. 2360, recante norme sul conferimento di posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia.

Art. 19 Enti portuali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei porti di maggiore importanza taluni servizi portuali inerenti alla navigazione possono essere affidati ad appositi enti costituiti con legge [c.n. 1266].

Art. 20 Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero.

In vigore dal 21 aprile 1942

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero è esercitata dalle autorità consolari [1].

Note:

  • [ ] [1] Vedi gli artt. da 24 a 27, 45, 46, 47, 69, 73, 90, D.P .R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.

Art. 21 Ministro competente.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'amministrazione della navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne è retta dal ministro per le comunicazioni [1].

Note:

  • [ ] [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. Vedi, anche, per la competenza regionale i n materia, l' art. 117 Cost. e l' art. 11, L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Art. 22 Ispettorati compartimentali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna il territorio della Repubblica [1] è diviso in zone [2].

A ciascuna zona è preposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione [3].

Note:

  • [ ] [1] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [ ] [2] Vedi il D.P .R. 26 giugno 1950, sulla ripartizione in zone della Repubblica agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna e l'istituzione di ispettorati di porto.
  • [ ] [3] Ora direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085. Vedi l'art. 1 regol. nav. int.

Art. 23 Uffici di porto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei porti e nelle altre località di maggiore importanza per la navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni di approdo da questi dipendenti.

L' ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

Il capo dell'ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono comandanti del porto ove hanno sede.

Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori della circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di approdo direttamente dipendenti dall'ispettorato compartimentale [1]. In tal caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del capo dell'ispettorato di porto, conferitegli dal ministro per le comunicazioni [c.n. 1268] [2].

Note:

  • [1] Per le nuove competenze vedi il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 177 e successive modificazioni ed integrazioni.
  • [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24 Navigazione promiscua.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima.

Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna.

Note:

[1] Vedi l'art. 4, regol. cod. nav. e l'art. 4 regol. nav. int.

Art. 25 Attribuzioni dell'autorità comunale.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nelle località ove non hanno sede uffici di porto l'esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna può essere conferito a norma del regolamento [1] dal ministro per le comunicazioni [2] all'autorità comunale.

Note:

[1] Vedi l'art. 3 regol. nav. int.

  • [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 26 Navi e galleggianti addetti al servizio urbano.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque marittime.

I conflitti di competenza fra l'autorità marittima e quella comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro per le comunicazioni [1].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 27 Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero.

In vigore dal 21 aprile 1942

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dalle autorità consolari [1] .

Note:

[1] Vedi gli artt. 24, 25, 26, 27, 45, 46, 47, 69, 73, 90, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.

Art. 28 Beni del demanio marittimo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Fanno parte del demanio marittimo [c.c. 822]:

a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade;

b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;

c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Note:

[1] Vedi, anche, gli artt. 5- 58 reg.nav.mar., recante norme sul demanio marittimo.

Art. 29 Pertinenze del demanio marittimo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze [c.c. 817, 818, 819] del demanio stesso.

Art. 30 Uso del demanio marittimo.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia [c.n. 1164] [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. da 59 a 97 reg.nav.mar., nonché il secondo comma dell' art. 13, L. 29 giugno 1939, n. 1497, recante norme sulla protezione delle bellezze naturali.

Art. 31 Limiti del demanio marittimo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonché con gli altri ministri interessati [1].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 32 Delimitazione di zone del demanio marittimo.

In vigore dal 15 settembre 1954

Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento [1], le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.

Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza, con provvedimento definitivo [2].

In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell'accordo intervenuto [3].

Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al ministro per la marina mercantile [4], il quale entro sessanta giorni dalla ricezione può annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo [5].

In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al ministro per la marina mercantile [6], di concerto con quello per le finanze [7] [8].

Nelle controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al ministro per le finanze [9].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 58 regol. cod. nav.
  • [ ] [2] Comma così sostituito dall'art. 1, D.P .R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.
  • [ ] [3] Comma così sostituito dall'art. 1, D.P .R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.
  • [ ] [4] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [ ] [5] Comma così sostituito dall'art. 1, D.P .R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.
  • [ ] [6] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [ ] [7] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [ ] [8] Comma così sostituito dall'art. 1, D.P .R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.
  • [ ] [9] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 33 Ampliamento del demanio marittimo[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell'art. 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l'espropriazione è fatta con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con il ministro per le finanze [2].

Il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare.

Note:

  • [ ] [1] Le norme del presente articolo si applicano anche alle zone portuali della navigazione interna (vedi l'art. 57 c.n.).
  • [ ] [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 34 Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici[1]

In vigore dal 11 gennaio 2005

Con provvedimento del Ministro per le comunicazioni [2] su richiesta dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale [3].

Note:

  • [ ] [1] Vedi l'art. 36 regol. cod. nav. Le norme del presente articolo si applicano anche alle zone portuali della navigazione interna (vedi l'art. 57 c.n.).
  • [ ] [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [ ] [3] Articolo così modificato dal comma 40 dell'art. 1, L. 15 dicembre 2004, n. 308 . Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «34. Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici.

Con provvedimento del Ministro per le comunicazioni su richiesta dell'amministrazione interessata, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale.».

Art. 35 Esclusione di zone dal demanio marittimo[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze [2].

Note:

  • [1] Le norme del presente articolo si applicano anche alle zone portuali della navigazione interna (vedi l'art. 57 c.n.).
  • [ ] [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 36 Concessione di beni demaniali.

In vigore dal 15 settembre 1954

L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo [1].

Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro per la marina mercantile [2]. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo [3].

Note:

  • [ ] [1] Vedi gli artt. da 5 a 40 e gli artt. 516 e 518 reg.nav.mar.
  • [ ] [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [ ] [3] Comma così modificato dall'art. 3, comma primo, D.P .R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile. La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 dicembre 1972, n. 176 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1972, n. 329), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei c.d. «privilegi aragonesi» e degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 c.n., in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 128 Cost.

Art. 37 Concorso di più domande di concessione.

In vigore dal 28 febbraio 2010

Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili [1].

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata [2].

Note:

[1] Comma prima sostituito dall'art. 02, comma 1, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, con L. 4 dicembre 1993, n. 494, e poi così modificato dall' art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 .

Il testo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato D.L. n. 400 del 1993 così disponeva: «Quando non ricorrano tali ragioni di preferenza, per le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile sgombero, si procede a pubblica gara o a licitazione privata.».

[2] Comma così sostituito dall'art. 02, comma 1, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, con L. 4 dicembre 1993, n. 494.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Nello stesso caso, per le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero, la preferenza è data al precedente concessionario e, in mancanza, si procede a licitazione privata.».

Art. 38 Anticipata occupazione di zone demaniali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima può, su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato [1].

Note:

[1] Vedi l'art. 35 regol. cod. nav.

Art. 39 Misura del canone.

In vigore dal 21 aprile 1942

La misura del canone è determinata dall'atto di concessione [1].

Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni [2].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 16 regol. cod. nav.
  • [2] Vedi l'art. 37 regol. cod. nav.

Art. 40 Riduzione del canone.

In vigore dal 21 aprile 1942

Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista nel primo comma dell'articolo 44.

Art. 41 Costituzione d'ipoteca.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il concessionario può, previa autorizzazione dell'autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.

Art. 42 Revoca delle concessioni.

In vigore dal 15 settembre 1954

Le concessioni di durata non superiore al quadriennio [1] e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

Le concessioni di durata superiore al quadriennio [2] o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44.

Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato.

In ogni caso l' indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti [c.n. 48].

Note:

[1] Comma così modificato dall'art. 3, secondo comma, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.

[2] Comma così modificato dall'art. 3, secondo comma, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.

Art. 43 Domande incompatibili.

In vigore dal 21 aprile 1942

Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente può essere revocata con decreto del presidente della Repubblica [1], previo parere del Consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due comma dell'articolo precedente.

Note:

[1] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 44 Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di revoca parziale [c.n. 42], il concessionario ha facoltà di rinunziare alla concessione dandone comunicazione all'autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile la concessione si estingue.

Art. 45 Modifica o estinzione della concessione per cause naturali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone [c.n. 40].

Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali della consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue.

Art. 45 bis Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione.

In vigore dal 18 aprile 2001

Il concessionario[, in casi eccezionali e per periodi determinati,] previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione [1].

Note:

[1] Articolo aggiunto dall'art. 2, secondo comma, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, con L. 4 dicembre 1993, n. 494. Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall' art. 10, L. 16 marzo 2001, n. 88.

Art. 46 Subingresso nella concessione.[1]

In vigore dal 15 agosto 2020

Fermi i divieti ed i limiti di cui all' articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.[2]

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

Note:

  • [1] Vedi l'art. 30 regol. cod. nav.
  • [2] Comma così sostituito, a decorrere dal 15 agosto 2020, dall'art. 93, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 .

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.».

Art. 47 Decadenza dalla concessione.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'amministrazione [c.n. 48] può dichiarare la decadenza del concessionario:

  • a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;

b. per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;

  • c. per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
  • d. per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;

e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti.

Nel caso di cui alle lettere a e b l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario.

Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Art. 48 Autorità competente a dichiarare la revoca e la decadenza.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

La revoca [c.n. 42] e la decadenza [c.n. 47] della concessione sono dichiarate, con le formalità stabilite dal regolamento, dall'autorità che ha fatto la concessione [2].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 26 regol. cod. nav. e l'art. 11 regol. nav. int.
  • [2] La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 dicembre 1972, n. 176 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1972, n. 329), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei c.d. «privilegi aragonesi» e degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 c.n., in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 128 Cost.

Art. 49 Devoluzione delle opere non amovibili.

In vigore dal 21 aprile 1942

Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54 [1].

Note:

[1] Vedi, anche, l'art. 31, comma secondo, regol. cod. nav. e l'art. 12, comma secondo, regol. nav. int.

Art. 50 Disciplina dell'uso di beni demaniali.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprietà dello Stato, nelle località dove sia riconosciuto opportuno, il capo di compartimento regola la destinazione e l'uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali, e ne determina i canoni relativi.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa la durata [2].

Note:

  • [1] Le norme del presente articolo si applicano anche alle zone portuali della navigazione interna (vedi l'art. 57 c.n.).
  • [2] La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 dicembre 1972, n. 176 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1972, n. 329), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei c.d. «privilegi aragonesi» e degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 c.n., in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 128 Cost.

Art. 51 Estrazione e raccolta di arena o altri materiali.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali è sottoposta alla concessione del capo del compartimento [2].

Note:

  • [ ] [1] Le norme del presente articolo si applicano anche alle zone portuali della navigazione interna (vedi l'art. 57 c.n.).
  • [2] Vedi gli artt. 53- 57 regol. cod. nav.

Art. 52 Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.

Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive è richiesta inoltre l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni [2].

L' impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità marittima. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia [3].

Note:

  • [1] Per la durata delle concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al presente articolo, vedi il comma 4-bis dell' art. 18, L. 28 gennaio 1994, n. 84, aggiunto dal comma 5 dell' art. 57, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 .
  • [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [3] La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 dicembre 1972, n. 176 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1972, n. 329), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei c.d. «privilegi aragonesi» e degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 c.n., in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 128 Cost.

Art. 53 Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Presso ogni ufficio di compartimento è tenuto, nelle forme stabilite dal regolamento, un registro dei diritti sulle zone di demanio marittimo comprese nell'ambito della circoscrizione [1].

Note:

[1] Vedi l'art. 21 regol. cod. nav.

Art. 54 Occupazioni e innovazioni abusive.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate [c.n. 1161, n. 1], il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato [c.n. 84] [2].

Note:

  • [ ] [1] Le norme del presente articolo si applicano anche alle zone portuali della navigazione interna (vedi l'art. 57 c.n.).
  • [2] La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 dicembre 1972, n. 176 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1972, n. 329), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei c.d. «privilegi aragonesi» e degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 c.n., in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 128 Cost.

Art. 55 Nuove opere in prossimità del demanio marittimo.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

La esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento.

Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto del presidente della Repubblica [2], previo parere del Consiglio di Stato.

L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato[3].

L'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima.

Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due comma del presente articolo, l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente.

Note:

  • [1] Vedi l'art. 22 regol. cod. nav.
  • [2] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [3] Vedi, anche, l'art. 20, L. 7 agosto 1990, n. 241 e la tabella C allegata al D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 .

Art. 56 Competenza della amministrazione della navigazione interna.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili, adibiti al pubblico servizio della navigazione interna su laghi, fiumi e canali, l'amministrazione della navigazione interna esercita la polizia [1] e regola l'uso delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze [c.c. 817, 818, 819] ivi esistenti.

I limiti delle predette zone portuali sono fissati con decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con i ministri per le finanze e per i lavori pubblici e, quando si tratti di opere costruite dalle amministrazioni comunali e provinciali, col ministro per l'interno [c.n. 1274] [2] [3].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 15-19 regol. nav. int.
  • [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[3] Vedi l'art. 6, D.P .R. 14 gennaio 1972, n. 5 e l'art. 97, D.P .R. 24 luglio 1977, n. 616, per la competenza delle regioni in tema di zone portuali.

Art. 57 Norme applicabili.

In vigore dal 21 aprile 1942

Alle zone portuali della navigazione interna si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli articoli 33 a 35, 50, 51, 54 [c.n. 33-35, 50, 51, 54].

Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall'articolo 33 [1] e per l'esclusione di zone demaniali a norma dell'articolo 35 si ha riguardo alle necessità del pubblico servizio del porto o dell'approdo [c.n. 1161, n. 1, 1164].

Note:

  • [1] Vedi, anche, l'art. 159 regol. nav. int.

Art. 58 Concessioni.

In vigore dal 21 aprile 1942

Sono parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione interna le disposizioni stabilite per le concessioni di beni del demanio marittimo dagli articoli 36 a 49, 53 [c.n. 36-49, 53], limitatamente alle concessioni attinenti al servizio della navigazione.

Per le concessioni e per l'utilizzazione in genere di beni compresi nelle zone portuali da parte di altre amministrazioni dello Stato per fini non attinenti al servizio della navigazione, è richiesto il consenso dell'amministrazione della navigazione interna [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 6-14 regol. nav. int.

Art. 59 Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le concessioni per l'impianto e per l'esercizio di depositi e stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui all'articolo 56, sono fatte dall'amministrazione della navigazione interna con le norme di cui all'articolo precedente.

L' impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna.

L' impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze infiammabili o esplosive sono sottoposti alle speciali disposizioni ad essi relative, oltre che a quelle dei due comma precedenti. Per tale impianto ed esercizio è richiesta l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni [1].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 60 Autorità competenti.

In vigore dal 21 aprile 1942

I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente al direttore marittimo e al capo del compartimento per il demanio marittimo spettano, per la navigazione interna, rispettivamente al direttore dell'ispettorato compartimentale [c.n. 22] [1] e al capo dell'ispettorato di porto [c.n. 23] [2].

Note:

[1] Ora Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.

[2] Vedi, anche, il R.D. 1 dicembre 1895, n. 726 , di approvazione del regol. per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge, dei laghi pubblici e delle relative pertinenze.

Art. 61 Esecuzione e manutenzione di opere portuali.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e delle altre opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone retrostanti, nonché la vigilanza sulle opere stesse sono di competenza del ministero dei lavori pubblici [1].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 62 Movimento delle navi nel porto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'entrata e l'uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi, l'ammaramento, lo stanziamento [2] e il movimento degli idrovolanti nelle acque del porto [c.n. 441].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 1174 c.n. e gli artt. da 59 a 97 reg.nav.mar.
  • [ ] [2] Recte: «Stazionamento».

Art. 63 Manovre disposte d'ufficio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante del porto può ordinare l'ormeggio, il disormeggio e ogni altra manovra delle navi nel porto.

L'autorità medesima può disporre, in caso di necessità, l'esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.

Art. 64 Deposito di cose su aree portuali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di merci e di materiali di cui all'articolo 50, ovvero in caso di deposito abusivo, il comandante del porto può ordinare la immediata rimozione delle merci e dei materiali.

Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione può essere ordinata anche fuori dei casi previsti dal comma precedente.

In caso di mancata esecuzione dell'ordine, l'autorità predetta può disporre la rimozione d'ufficio a spese dell'interessato [c.n. 84].

Art. 65 Imbarco e sbarco.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle merci [1], l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri [2].

Le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e merci pericolose sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali [3].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 79, 83, 85 regol. cod. nav.
  • [2] Vedi l'art. 78 regol. cod. nav.
  • [3] In tema di sicurezza della navigazione vedi il D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008 e relativi decreti di attuazione.

Art. 66 Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento [1], l'impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al servizio del porto.

Note:

[1] Vedi l'art. 60 regol. cod. nav. e l'art. 16 regol. nav. int.

Art. 67 Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il capo del compartimento può limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.

Art. 68 Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti.

In vigore dal 21 aprile 1942

Coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto.

Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate [1] può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette [2].

Note:

  • [1] Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .
  • [2] Vedi l'art. 61 regol. cod. nav.

Art. 69 Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi

In vigore dal 11 febbraio 2026

L'autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione né possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano utilmente intervenire. L'avviso di cui al precedente periodo deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicato all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, quando il pericolo, il naufragio o altro sinistro riguardino un mezzo subacqueo [1] [2].

Quando l'autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale.

Note:

  • [1] Vedi l'art. 93 regol. cod. nav.
  • [2] Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, lett. a), L. 26 gennaio 2026, n. 9 , a decorrere dall'11 febbraio 2026.

Art. 70 Impiego di navi per il soccorso.

In vigore dal 21 aprile 1942

Ai fini dell'articolo precedente, l'autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.

Le indennità e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.

Art. 71 Divieto di getto di materiali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei porti è vietato gettare materiali di qualsiasi specie.

Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali è esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessità del traffico e della pesca [1].

Note:

[1] Vedi l'art. 77 regol. cod. nav. e la L. 4 giugno 1982, n. 438 , di adesione ai protocolli adottati a Londra il 17 febbraio 1978.

Art. 72 Rimozione di materiali sommersi.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali, gli interessati devono provvedere all'immediata rimozione [1].

Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell'autorità marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il capo del compartimento può provvedere d'ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla vendita dei materiali predetti per conto dello Stato.

L'interessato è tenuto a corrispondere allo Stato le spese [c.n. 84] sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita [c.n. 84] [2].

Note:

  • [1] Vedi, anche, l'art. 91 regol. cod. nav.
  • [2] Vedi, ora, per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 .

Art. 73 Rimozione di navi e di aeromobili sommersi

In vigore dal 11 febbraio 2026

Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in località del mare territoriale nelle quali a giudizio dell'autorità marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione e dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee [1] [2].

Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorità provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non è sufficiente a coprire le spese, il proprietario è tenuto a corrispondere allo Stato la differenza.

Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave.

Nei casi d'urgenza l'autorità può senz'altro provvedere d'ufficio, per conto e a spese del proprietario. Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate, il proprietario è tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore dei relitti ricuperati [c.n. 84].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 91, 92 regol. cod. nav. e l'art. 19 regol. nav. int.
  • [2] Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, lett. b), L. 26 gennaio 2026, n. 9 , a decorrere dall'11 febbraio 2026.

Art. 74 Guardiani di navi in disarmo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica [1].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 86, secondo comma, regol. cod. nav.

Art. 75 Danni alle opere e agli impianti portuali.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti ai servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l'entità a mezzo dell'ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione da parte del responsabile, l'autorità provvede d'ufficio alle riparazioni a spese del medesimo [c.n. 84].

Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto può richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni.

Art. 76 Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se l'esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in conformità delle disposizioni impartite dal capo del compartimento.

Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni impartite dalla predetta autorità, per ovviare all'intorbidamento delle acque prodotto dagli impianti o dai depositi.

In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti, l'autorità predetta provvede di ufficio a spese dell'interessato [c.n. 84].

Art. 77 Obblighi dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua.

In vigore dal 21 aprile 1942

Lungo le sponde dei canali e degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, i proprietari frontisti devono costruire e mantenere in buono stato i muri di sponda e gli argini occorrenti, nonché prendere tutte le misure necessarie ad evitare l'interrimento dei fondali.

Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, e, se del caso, l'ufficio tecnico comunale, emana le disposizioni alle quali devono attenersi i proprietari frontisti nella costruzione e manutenzione delle opere predette.

In caso di mancato adempimento da parte dei proprietari frontisti, l'autorità predetta provvede di ufficio, a spese dell'interessato [c.n. 84].

Art. 78 Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei porti.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'apertura di cave di pietra e l'esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d'acqua sboccanti in un porto sono sottoposte all'autorizzazione del capo del compartimento [c.n. 1167, n. 2].

Art. 79 Pesca nei porti.

Nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto [c.n. 1168].

Art. 80 Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all'autorizzazione del comandante del porto l'uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonché l'accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 86 e 88 regol. cod. nav.

Art. 81 Altre attribuzioni di polizia

In vigore dal 18 dicembre 2025

Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza[1].

Note:

[1] Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, L. 2 dicembre 2025, n. 182 , a decorrere dal 18 dicembre 2025.

Art. 82 Disordini nei porti e sulle navi.

In vigore dal 21 aprile 1942

Qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare territoriale, l'autorità di pubblica sicurezza che interviene ne informa immediatamente quella marittima.

Se l'autorità di pubblica sicurezza non può tempestivamente intervenire, l'autorità marittima del luogo provvede nei casi di urgenza a ristabilire l'ordine, richiedendo ove sia necessario l'intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle forze armate, e dandone immediato avviso all'autorità di pubblica sicurezza, nonché, quando si tratti di nave straniera, all'autorità consolare dello Stato di cui la nave batte la bandiera.

Art. 83 Divieto di transito e di sosta.

In vigore dal 29 marzo 2001

Il Ministro dei trasporti e della navigazione [1] può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente [2], per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende [3].

Note:

  • [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [ ] [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [ ] [3] Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 7 marzo 2001, n. 51.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il ministro per le comunicazioni può limitare o vietare, per motivi di ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, determinando le zone alle quali il divieto si estende.».

Art. 84 Ingiunzione per rimborso di spese.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l'autorità marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto del pretore competente.

Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l'autorità marittima può procedere agli atti esecutivi.

Entro il termine predetto il debitore può fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare, previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione [1].

L'opposizione è proposta dinanzi al giudice competente per valore [2].

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-8 luglio 1967, n. 96 (Gazz. Uff. 15 luglio 1967, n. 177), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione dell' art. 84 c. nav., espressa con le parole: «previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione». Con la medesima sentenza, la Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale della restante parte dell' art. 84, comma terzo, c.n., in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost.

[2] Vedi gli artt. 7- 17 c.p.c.

Art. 85 Attività amministrativa nei porti interni.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'attività amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione interna. Le attribuzioni del capo del compartimento e del comandante di porto marittimo sono esercitate rispettivamente dal capo dell'ispettorato di porto e dal comandante di porto della navigazione interna.

Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, a norma dell'articolo 68, coloro i quali esercitano un'attività nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna.

Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano anche in caso di sommersione di navi o materiali in località dei laghi, dei fiumi e di altre acque interne nelle quali, a giudizio dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna, possa derivarne intralcio alla navigazione.

La determinazione del numero minimo dei guardiani delle navi in disarmo è fatta dal comandante del porto, a norma dell'articolo 74, quando occorra per esigenze di sicurezza.

L'autorità di pubblica sicurezza informa quella preposta all'esercizio della navigazione interna qualora si verifichino avvenimenti che possono turbare l'ordine pubblico nei porti o nell'ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione su vie navigabili interne.

Il divieto di transito o di sosta può essere stabilito dal ministro per le comunicazioni [1] anche per le zone delle acque interne nelle quali sia necessario per esigenze di ordine pubblico [2].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

  • [2] Vedi gli artt. 15-19 regol. nav. int.

Art. 86 Istituzione del servizio di pilotaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del presidente della Repubblica [2], una corporazione di piloti.

La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota.

Note:

[1] Vedi, anche, il R.D. 29 aprile 1926, n. 778 , per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato, nonché gli artt. da 98 a 137 reg.nav.mar.

  • [2] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 87 Pilotaggio obbligatorio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei luoghi dove ne è riconosciuta l'opportunità, il pilotaggio può essere reso obbligatorio [c.n. 1115, 1170, 1278] con decreto del presidente della Repubblica [1].

Nei luoghi dove il pilotaggio è facoltativo, il direttore marittimo può, per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio.

Il decreto o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio.

Note:

  • [ ] [1] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 88 Vigilanza sulla corporazione dei piloti.

In vigore dal 21 aprile 1942

La corporazione dei piloti è sottoposta alla vigilanza dell'autorità competente a norma del regolamento [1].

Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la corporazione è provvista dei mezzi tecnici necessari all'espletamento del servizio, e, in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro per le comunicazioni [2], prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.

Note:

  • [ ] [1] Vedi l'art. 101 regol. cod. nav.
  • [ ] [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 89 Cauzione della corporazione dei piloti

In vigore dal 3 gennaio 2017

[ La corporazione dei piloti deve prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dai regolamenti locali [1] [2] . ]

Note:

  • [ ] [1] Vedi l'art. 110 regol. cod. nav.
  • [ ] [2] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, L. 1° dicembre 2016, n. 230, a decorrere dal 3 gennaio 2017.

Art. 90 Licenze e registro dei piloti.

In vigore dal 21 aprile 1942

I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro [c.n. 1171, n. 3].

Art. 91 Tariffe di pilotaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro per le comunicazioni [1], sentite le associazioni sindacali interessate [2].

Note:

  • [ ] [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [ ] [2] Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 92 Attribuzioni e obblighi del pilota.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla [c.n. 298, 313, 316, 321].

Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato [1].

Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.

Note:

[1] Vedi l'art. 131 regol. cod. nav.

Art. 93 Responsabilità del pilota.[1]

In vigore dal 3 gennaio 2017

Il pilota è responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta.

La responsabilità del pilota è comunque limitata all'importo complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilità dell'armatore secondo i princìpi dell'ordinamento.

Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilità del pilota per dolo o colpa grave [c.n. 313].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 2, L. 1° dicembre 2016, n. 230, a decorrere dal 3 gennaio 2017.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il pilota risponde dei danni subiti dalla nave durante il pilotaggio, quando venga provato che tali danni sono derivati da inesattezza delle informazioni e indicazioni da lui fornite per la determinazione della rotta.».

Art. 94 Assicurazione obbligatoria del pilota.[1]

In vigore dal 3 gennaio 2017

Ciascun pilota stipula con un'idonea impresa di assicurazione un contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio, secondo la disciplina prevista nell'articolo 93 e con massimale pari al limite di responsabilità stabilito al secondo comma del medesimo articolo 93.

Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo comma è depositata dal pilota nella sede della corporazione dei piloti presso la quale presta servizio. L'autorità marittima, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 88, accerta la validità e l'idoneità del contratto medesimo.

La mancanza, l'invalidità o l'insufficienza della copertura assicurativa ai sensi del primo comma preclude l'esercizio o la prosecuzione dell'attività di pilotaggio.

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 3, L. 1° dicembre 2016, n. 230, a decorrere dal 3 gennaio 2017.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Responsabilità della corporazione dei piloti. Dei danni di cui sono responsabili i piloti, risponde solidalmente la corporazione nei limiti della cauzione.».

Art. 95 Regolamenti di pilotaggio[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

La disciplina del servizio di pilotaggio, l'ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonché il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento.

Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate [2] dai regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni [3].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 102-115 regol. nav. mar. e gli artt. 116-137 regol. nav. mar.
  • [ ] [2] Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .
  • [ ] [3] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 96 Marittimi abilitati al pilotaggio.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio [c.n. 1171, n. 3].

Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio è regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.

Note:

  • [ ] [1] Vedi gli artt. 109, 124, 136 e 137 regol. cod. nav.

Art. 97 Personale abilitato al pilotaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nelle località di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio è esercitato da piloti autorizzati dall'ispettorato di porto [c.n. 60].

Note:

[1] Sulla competenza delle regioni vedi l'art. 59, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 98 Pilotaggio obbligatorio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedano, il direttore dell'ispettorato compartimentale [1] può rendere temporaneamente obbligatorio il pilotaggio.

Note:

  • [ ] [1] Ora Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.

Art. 99 Norme applicabili.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il servizio dei piloti autorizzati è regolato dagli articoli 91 a 93 [c.n. 91-93].

Art. 100 Regolamenti locali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascuna località sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate [1], da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni [2].

Note:

  • [ ] [1] Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .
  • [ ] [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 101 Istituzione del servizio di rimorchio marittimo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non può essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento [1].

L'autorità predetta determina nell'atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio.

Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate [2].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 125, 138 e 139 regol. cod. nav.
  • [2] Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 102 Regolamenti locali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni [1] [c.n. 1277].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 103 Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando all'armatore del rimorchiatore non è fatta consegna degli elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla trazione degli elementi medesimi.

Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta e della navigazione s'intende affidata al comandante del rimorchiatore.

Art. 104 Responsabilità durante il rimorchio.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dei danni sofferti dal rimorchiatore, a meno che provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.

Dei danni sofferti dai terzi durante il rimorchio sono solidalmente responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l'armatore del rimorchio, che non provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.

Quando la direzione della navigazione del convoglio è affidata al comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi rimorchiati, per quanto concerne i danni causati dalle manovre, devono provare esclusivamente, agli effetti dei commi precedenti, che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire l'armatore del rimorchiatore, quando la direzione della navigazione è affidata al comandante di un elemento rimorchiato.

Art. 105 Obblighi e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Fermo il disposto dell'articolo precedente, quando è fatta consegna degli elementi rimorchiati all'armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di quest'ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto [c.n. 396, 467].

Art. 106 Soccorso prestato alla nave rimorchiata.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un'opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennità ed al compenso previsti nell'articolo 491.

Art. 107 Servizi per l'ordine e la sicurezza del porto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Oltre che nei casi previsti nell'articolo 70, i rimorchiatori devono esser messi a disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all'ordine e alla sicurezza del porto [1].

Note:

[1] Vedi, anche, l'ultimo comma dell'art. 139 regol. cod. nav.

Art. 108 Disciplina delle operazioni portuali.

In vigore dal 19 febbraio 1994

[ La disciplina e la vigilanza delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto sono esercitate dal comandante del porto, secondo le norme stabilite dal regolamento [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato, per le parti afferenti la navigazione marittima, dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 109 Uffici del lavoro portuale.

In vigore dal 19 febbraio 1994

[ Nei porti, nei quali l' importanza del traffico lo richieda, la disciplina delle operazioni portuali è affidata ad uffici del lavoro portuale.

Gli uffici del lavoro nei porti marittimi sono istituiti con decreto del ministro per le comunicazioni, previo parere del capo del compartimento, e sono diretti da un ufficiale di porto, che svolge la propria attività con l'assistenza di un consiglio di lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici è esercitata dal capo del compartimento.

Gli uffici del lavoro nei porti della navigazione interna sono parimenti istituiti con decreto del ministro per le comunicazioni e sono diretti da un funzionario dell'ispettorato di porto che svolge la propria attività, con l'assistenza di un consiglio del lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici è esercitata dal capo dell'ispettorato di porto [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato, per le parti afferenti la navigazione marittima, dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 . Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-7 luglio 1976, n. 163 (Gazz. Uff. 14 luglio 1976, n. 184), aveva dichiarato, fra l'altro, inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell' art. 109 cod. nav., in riferimento all'art. 35, comma primo Cost.

Art. 110 Compagnie e gruppi portuali.

In vigore dal 19 febbraio 1994

[ Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in gruppi soggetti alla vigilanza dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale [1] . ]

[ Le compagnie hanno personalità giuridica [2] . ]

[ Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima, il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il direttore dell' ispettorato compartimentale, secondo le norme del regolamento [3] . ]

[ Il regolamento stabilisce altresì le norme per il funzionamento delle compagnie e dei gruppi e determina, per i casi di fusione o di soppressione, le modalità relative alla valutazione e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie [4] . ]

[ Salvo casi speciali stabiliti dal ministro per le comunicazioni, l'esecuzione delle operazioni portuali è riservata alle compagnie o ai gruppi [5] . ]

Note:

  • [ ] [1] Comma abrogato dall'art. 27, comma ottavo, della L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente comma è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .
  • [ ] [2] Comma abrogato dall'art. 27, comma ottavo, della L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente comma è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .
  • [ ] [3] Comma abrogato dall'art. 27, comma ottavo, della L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente comma è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .
  • [ ] [4] Comma abrogato dall'art. 27, comma ottavo, della L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente comma è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

[5] Comma abrogato dall'art. 27, comma ottavo, della L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.).

Art. 111 Imprese per operazioni portuali.

In vigore dal 19 febbraio 1994

[ L'esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per conto di terzi è sottoposto a concessione del capo del compartimento, per la navigazione marittima, e del capo dell'ispettorato di porto, per la navigazione interna, secondo le modalità stabilite dal regolamento [1] . ]

[ Le autorità predette possono determinare il numero massimo delle imprese in relazione alle esigenze del traffico [2] . ]

[ La concessione può essere data alle stesse compagnie delle maestranze portuali [3] . ]

[ In ogni caso l'impresa concessionaria deve avvalersi, per l'esecuzione delle operazioni portuali, esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi [4] . ]

Note:

[1] Comma abrogato, a decorrere dal 19 marzo 1995, dall'art. 27, comma ottavo, L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647.

  • [ ] [2] Comma abrogato, a decorrere dal 19 marzo 1995, dall'art. 27, comma ottavo, L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647.
  • [ ] [3] Comma abrogato, a decorrere dal 19 marzo 1995, dall'art. 27, comma ottavo, L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647.
  • [4] Comma abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84.

Art. 112 Tariffe delle operazioni portuali.

In vigore dal 19 febbraio 1994

[ Le tariffe e le altre norme per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché per le prestazioni delle imprese indicate nell'articolo precedente sono determinate secondo le modalità stabilite dal regolamento [c.n. 1173] [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato, per le parti afferenti la navigazione marittima, dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 113 Organizzazione e disciplina del personale marittimo.

In vigore dal 21 aprile 1942

All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale marittimo provvede l'amministrazione della marina mercantile.

Note:

  • [1] Vedi gli artt. da 219 a 301 reg.nav.mar. Vedi la L. 21 novembre 1985, n. 739 , di adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978. Per la disciplina della previdenza marinara, vedi il D.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109 e la L. 27 luglio 1967, n. 658 .

Art. 114 Distinzione del personale marittimo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il personale marittimo comprende:

  • a. la gente di mare [c.n. 115];
  • b. il personale addetto ai servizi dei porti [c.n. 116];
  • c. il personale tecnico delle costruzioni navali [c.n. 117].

Art. 115 Categorie della gente di mare.

In vigore dal 21 aprile 1942

La gente di mare si divide in tre categorie [1]:

  1. personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo [c.n. 123];
  2. personale addetto ai servizi complementari di bordo;
  3. personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera [2].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 230, 231, 232, 528 e 529 regol. cod. nav.
  • [2] Ad integrazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l' art. 10, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in

legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 116 Personale addetto ai servizi portuali.

In vigore dal 19 febbraio 1994

Il personale addetto ai servizi dei porti comprende: 1. i piloti  [c.n. 86]; [ 2. i lavoratori portuali [c.n. 108-112] [1] ; ] 3. i palombari in servizio locale [2]; 4. gli ormeggiatori [3];
5. i barcaioli [4].

Il ministro per le comunicazioni [5] in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra, l'impiego.

Note:

  • [ ] [1] Numero abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente numero è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .
  • [ ] [2] Vedi gli artt. 204-207 regol. nav. mar.
  • [ ] [3] Vedi gli artt. 208-214 regol. nav. mar. e art. 533 regol. nav. mar.
  • [4] Vedi gli artt. 215-218 regol. nav. mar. e art. 533 regol. nav. mar.
  • [5] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 116 bis Consulente chimico di porto[1]

In vigore dal 18 dicembre 2025

L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attività attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.

L'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • 1) possesso di una laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi delle lauree magistrali: LM-54 Scienze chimiche, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM-22 Ingegneria chimica;
  • 2) iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A, settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A, settore industriale;
  • 3) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici e al Consiglio nazionale degli ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.

I consulenti chimici di porto sono iscritti in appositi registri tenuti dalle capitanerie di porto, che provvedono a tale adempimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'autorità marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorità di sistema portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonché certificazioni analitiche deve essere effettuato da un professionista chimico, iscritto all'albo dei chimici e dei fisici. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo definisce con uno o più decreti: le attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto, ivi inclusi quelli già previsti dalla legislazione vigente, le modalità di svolgimento delle attività di cui al secondo comma, numero 3), le caratteristiche dei registri di cui al terzo comma e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri. I professionisti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, risultino già iscritti in qualità di consulente chimico di porto nei registri di cui all'articolo 68 sono iscritti di diritto nei registri di cui al terzo comma del presente articolo. Con le modalità di cui al quinto comma sono indicate le modalità di iscrizione nel registro di cui al terzo comma e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al quinto comma e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al terzo comma. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al quinto comma, può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento.

Note:

[1]Articolo inserito dall'art. 19, comma 1, L. 2 dicembre 2025, n. 182 , a decorrere dal 18 dicembre 2025.

Art. 117 Personale tecnico delle costruzioni navali.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende:

  1. gli ingegneri navali;
  1. i costruttori navali
  2. i maestri d'ascia e i calafati.

Note:

[1] Vedi gli artt. 275- 281 regol. cod. nav.

Art. 118 Matricole e registri del personale marittimo.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri [c.n. 1283].

Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.

Note:

[1] L'art. 23, D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 ha equiparato i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nei registri di cui al presente articolo. Vedi, anche, gli artt. 220- 247 regol. cod. nav.

Art. 119 Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri[1]

In vigore dal 10 maggio 2026

Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani, di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati di età non inferiore ai sedici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento [2].

Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi di studio inerenti a servizi di coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi già riconosciuti secondo le previgenti disposizioni rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo [3].

Il Ministro dei trasporti e della navigazione [4] può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica [5].

Il ministro per le comunicazioni [6], sentite le organizzazioni sindacali competenti [7] può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale [8] o la tutela [c.c. 316, 317, 343].

I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal ministro per le comunicazioni.

Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria [9].

A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore [10].

Note:

[1] L'art. 23, D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 ha equiparato i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nei registri di cui al presente articolo. Vedi, anche, gli artt. 239- 247 regol. cod. nav.

  • [2] Comma modificato dall'art. 1, L. 8 ottobre 1973, n. 645, sostituito dall'art. 10, L. 7 dicembre 1999, n. 472 e, successivamente, così modificato dall' art. 4, comma 1, L. 23 settembre 2013, n. 113 e dall'art. 21, comma 1, lett. a), n. 1), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall' art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026 .
  • [3] Comma modificato dall'art. 1, L. 15 maggio 1954, n. 233 e sostituito dall'art. 10, L. 7 dicembre 1999, n. 472. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' art. 21, comma 1, lett. a), n. 2), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall' art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.
  • [4] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [5] Comma così sostituito dall'art. 10, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
  • [6] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [7] Le organizzazioni sindacali fasciste sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .
  • [8] Alla «patria potestà» è stata sostituita la «potestà dei genitori», secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall' art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Successivamente, l' art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689 ha espressamente disposto che ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione «patria potestà» la medesima è sostituita dalla espressione «potestà dei genitori». Da ultimo l'art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto che la parola «potestà», riferita alla potestà genitoriale, ovunque presente, in tutta la legislazione vigente, sia sostituita dalle parole «responsabilità genitoriale».

[9] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 febbraio 1963, n. 54.

  • [10] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 febbraio 1963, n. 54.

Art. 120 Cancellazione dalle matricole e dai registri.[1]

In vigore dal 10 maggio 2026

Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253 [2], si procede per i seguenti motivi:

  • a. morte dell'iscritto;
  • b. dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attività marittima;
  • c. perdita dei requisiti di cittadinanza o di residenza previsti dall'articolo 119 [5];
  • d. perdita permanente dell'idoneità fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali;
  • e. condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole [3];

f. cessazione dall'esercizio della navigazione.

La cancellazione nel caso di cui alla lettera f, si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'art. 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.

La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento [4].

Note:

[1] L'art. 23, D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 ha equiparato i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nei registri di cui al presente articolo. Vedi, anche, l'art. 20, R.D.L. 19 settembre 1935, n. 1836, sull'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra.

  • [2] Recte: 1252.
  • [3] Vedi l'art. 238, n. 4, regol. cod. nav.
  • [4] Vedi gli artt. 156, 207, 214, 218, 281 regol. cod. nav.
  • [5] Lettera così sostituita dall'art. 21, comma 1, lett. b), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.

Art. 121 Reiscrizione nelle matricole e nei registri.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Gli iscritti nelle matricole della gente di mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c) ed e) dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di età stabilito nell'articolo 119. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b ed f possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di età, entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta.

La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.

Note:

[1] L'art. 23, D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 ha equiparato i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nei registri di cui al presente articolo.

Art. 122 Documenti di lavoro del personale marittimo.

In vigore dal 21 aprile 1942

La gente di mare è munita di un libretto di navigazione [c.n. 1133] [1]. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di ricognizione [2] e di un certificato di iscrizione [3].

Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento [4].

Note:

[1] Vedi gli artt. 220- 225 regol. cod. nav. e l'art. 301 regol. cod. nav. [2] Vedi l'art. 155 regol. cod. nav. [3] Vedi l'art. 276 regol. cod. nav. [4] Vedi gli artt. 155, 206, 213, 217, 220- 225, 276 regol. cod. nav. e l'art. 301 regol. cod. nav.

Art. 122 bis Modalità delle annotazioni[1]

In vigore dal 10 maggio 2026

Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica.

Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario competente provvede altresì a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.

Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge.

Note:

[1] Articolo inserito dall' art. 21, comma 1, lett. c), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall' art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.

Art. 123 Titoli professionali del personale marittimo.

In vigore dal 1 marzo 1998

Il Ministro dei trasporti e della navigazione [1] con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione [2].

Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:

a. medico di bordo [3]; b. marconista [4].

I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento [5] e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali [6].

Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresì i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca [7].

I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali [8] e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento [9].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Gli originari commi primo e secondo sono stati così sostituti con un unico comma, dall'art. 7, D.L. 30 dicembre 1997,

n. 457, convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 febbraio 1998, n. 30 . Con D.M. 5 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 23 ottobre 2000, n. 248) sono stati stabiliti i requisiti ed i limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare. Il testo previgente dei primi due commi era il seguente: «Per i servizi di coperta i titoli professionali sono: a. capitano superiore di lungo corso; b. capitano di lungo corso; c. aspirante capitano di lungo corso; d. allievo capitano di lungo corso; e. padrone marittimo; f. marinaio autorizzato; g. capo barca; h. conduttore. Per i servizi di macchina i titoli professionali sono: a. capitano superiore di macchina; b. capitano di macchina; c. aspirante capitano di macchina; d. allievo capitano di macchina; e. meccanico navale; f. fuochista autorizzato; g. motorista abilitato; h. marinaio motorista». [3] Vedi l'art. 433 regol. cod. nav. [4] Vedi l'art. 433 regol. cod. nav. [5] Vedi gli artt. 248- 260 regol. cod. nav. Vedi gli artt. 261- 274 regol. cod. nav. Vedi gli artt. 282- 294 regol. cod. nav. [6] Vedi gli artt. 254, 257, 261 e 264 regol. cod. nav. Vedi, anche, il D.M. 22 giugno 1982 (Gazz. Uff. 22 luglio 1982, n. 200), di approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata). [7] Vedi gli artt. 254, 257, 261 e 264 regol. cod. nav. Vedi, anche, il D.M. 22 giugno 1982 (Gazz. Uff. 22 luglio 1982, n. 200), di approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata). [8] Vedi gli artt. 204- 218 regol. cod. nav. [9] Ad integrazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 10, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in

legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 . Vedi, anche, gli artt. 277- 280 regol. cod. nav.

Art. 124 Rilascio dei documenti di abilitazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a e b del primo e del secondo comma dell'articolo precedente è di competenza del direttore marittimo. Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali è di competenza del capo del

compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento [1].

Note:

[1] Vedi l'art. 295 regol. cod. nav.

Art. 125 Collocamento della gente di mare.

In vigore dal 28 luglio 2006

[ Al collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte degli equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio della Repubblica [1] , esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti secondo norme stabilite con legge [2] [3] . ]

Note:

  • [ ] [1] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [ ] [2] Per quanto riguarda il personale, vedi il R.D.L. 24 maggio 1925, n. 1031; la L. 16 dicembre 1928, n. 3042 ; il D.M. 22 novembre 1968 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1969, n. 22). Vedi, anche, il D.M. 13 ottobre 1992, n. 584 , sul funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare.
  • [ ] [3] Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231.

Art. 126 Divieto di mediazione.

In vigore dal 28 luglio 2006

[ É vietata la mediazione [c.c. 1754], anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi [c.c. 2098].

Qualsiasi compenso corrisposto per un'attività svolta in contrasto con la disposizione del comma precedente può essere ripetuto [c.n. 1176; c.c. 2033] [1] [2] . ]

Note:

  • [ ] [1] Vedi, anche, il D.M. 13 ottobre 1992, n. 584 , sul funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare.
  • [ ] [2] Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231.

Art. 127 Assunzione all'estero.

In vigore dal 21 aprile 1942

All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorità consolare [1].

Note:

[1] Vedi l'art. 435 regol. cod. nav.

Art. 128 Organizzazione e disciplina del personale.

In vigore dal 21 aprile 1942

All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale della navigazione interna provvedono le autorità preposte all'esercizio della navigazione interna.

Note:

  • [ ] [1] Vedi gli artt. 41-61 regol. nav. int.

Art. 129 Distinzione del personale.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il personale della navigazione interna comprende:

a. il personale navigante [c.n. 130];

b. il personale addetto ai servizi dei porti [c.n. 131].

Art. 130 Categorie del personale navigante.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il personale navigante si divide in tre categorie:

  1. personale di comando e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina [1] e in genere ai
  • [ ] servizi tecnici di bordo [2]; 2. personale addetto ai servizi complementari di bordo [3]; 3. personale addetto alla piccola navigazione [4]. Note: [1] Vedi gli artt. 49-53 regol. nav. int. [2] Vedi gli artt. 54-57 regol. nav. int. [3] Vedi l'art. 44 regol. nav. int. [4] Ad integrazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l' art. 10, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 . Vedi, anche, l'art. 45 regol. nav. int. Art. 131 Personale addetto ai servizi dei porti. In vigore dal 21 aprile 1942 Il personale addetto ai servizi dei porti comprende: 1. i lavoratori portuali [1]; 2. i barcaioli [2]. Il ministro per le comunicazioni [3], in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego. Note: [1] Vedi gli artt. 25-28 regol. nav. int. [2] Vedi gli artt. 39, 40 regol. nav. int. [3] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 132 Matricole, registri e documenti di lavoro del personale. In vigore dal 21 aprile 1942 Il personale navigante è iscritto in matricole, ed è munito di un libretto di navigazione [1]. Il personale addetto ai servizi dei porti è iscritto in registri [2] ed è munito di un libretto di ricognizione [3]. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto [c.n. 1283]. Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento. Note: [1] Vedi l'art. 42 regol. nav. int. [2] Vedi gli artt. 25 e 40 regol. nav. int. L'art. 23, D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 ha equiparato i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nei registri di cui al presente articolo. [3] Vedi gli artt. 27 e 40, comma terzo, regol. nav. int. Art. 133 Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri[1] In vigore dal 21 aprile 1942 Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di età non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento [2]. I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando imbarchino alle

dipendenze di parenti o affini fino al terzo grado [c.c. 74, 75, 76, 77, 78].

Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale [3] o la tutela.

Il ministro per le comunicazioni [4] può consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica [5].

I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 131, dal ministro per le comunicazioni [6].

Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai registri, nonché la reiscrizione nei medesimi [7].

Note:

[1] L'art. 23, D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 ha equiparato i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nei registri di cui al presente articolo.

  • [ ] [2] Vedi l'art. 43 regol. nav. int.
  • [ ] [3] Alla «patria potestà» è stata sostituita la «potestà dei genitori», secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall' art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Successivamente, l'art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689 ha espressamente disposto che ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione «patria potestà» la medesima è sostituita dalla espressione «potestà dei genitori». Da ultimo l'art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto che la parola «potestà», riferita alla potestà genitoriale, ovunque presente, in tutta la legislazione vigente, sia sostituita dalle parole «responsabilità genitoriale».
  • [ ] [4] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [ ] [5] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [ ] [6] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [ ] [7] Vedi gli artt. 46-47 regol. nav. int.

Art. 134 Titoli professionali del personale.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:

a. capitano [1]; b. capo timoniere [2]; c. capo barca [3]; d. conduttore di motoscafi [4]; e. barcaiolo abilitato [5]. Per i servizi di macchina i titoli professionali sono: a. macchinista [6]; b. motorista [7].

Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a, b, d del primo comma e a, b del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di personale per conto di terzi [8].

I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabiliti dal regolamento [9].

Il ministro per le comunicazioni [10] in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, può

determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali.

I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali [11].

Note:

[1] Vedi l'art. 49 regol. nav. int. [2] Vedi l'art. 50 regol. nav. int. [3] Vedi l'art. 51 regol. nav. int. [4] Vedi l'art. 52 regol. nav. int. [5] Vedi l'art. 53 regol. nav. int. [6] Vedi l'art. 54 regol. nav. int. [7] Vedi l'art. 55 regol. nav. int. [8] Vedi gli artt. 58, 59, 60 e 165 regol. nav. int. [9] Vedi l'art. 61 regol. nav. int. e il D.M. 28 luglio 1979 (Gazz. Uff. 31 agosto 1979, n. 239), per l'istituzione del titolo professionale di timoniere e delle qualifiche di marinaio aiuto-timoniere e marinaio aiuto-motorista; vedi, anche, il D.M. 16 febbraio 1971, per l'istituzione del titolo professionale di pilota-motorista. [10] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. [11] Ad integrazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l' art. 10, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in

legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 135 Assunzione all'estero.

In vigore dal 21 aprile 1942

All'assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorità consolare.

Art. 136 Navi e galleggianti.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo.

Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna [c.n. 620, 643].

Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.

Note:

[1] Vedi gli artt. 302- 309 regol. cod. nav. e gli artt. 62-71 regol. nav. int.

Art. 137 Ammissione delle navi alla navigazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o nei registri tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme previste dal presente codice [c.n. 146, 147, 148].

Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi che rispondono ai requisiti di individuazione e di nazionalità.

Agli effetti dell'iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o dal numero, e dal luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione.

Art. 138 Stazzatura nella Repubblica[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali la stazzatura delle navi marittime è eseguita nella Repubblica [2] dal Registro italiano navale quale delegato del Ministero per le comunicazioni [3] a mezzo di ingegneri navali, o di altri periti stazzatori abilitati a norma del regolamento [4].

Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla stazzatura delle navi per le quali è obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono l'ispettorato compartimentale [5] o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti speciali [6].

La stazzatura è eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza è depositato presso l'ufficio del porto d'iscrizione della nave.

Note:

  • [1] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [2] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [ ] [3] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [4] Vedi l'art. 306 regol. cod. nav.
  • [5] Per le nuove competenze vedi il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [6] Vedi il D.P.R. 10 ottobre 1956, n. 1278 , recante norme sulla stazzatura delle navi adibite alla navigazione interna.

Art. 139 Stazzatura all'estero.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il ministro per le comunicazioni [1] può autorizzare la stazzatura all'estero delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano compiere uno o più viaggi fra porti stranieri prima di approdare nella Repubblica [2].

La stazzatura all'estero può, previa autorizzazione del ministro per le comunicazioni [3], essere eseguita secondo il metodo locale. In tal caso la stazzatura deve essere nuovamente eseguita in via definitiva in un porto della Repubblica [4], entro il termine stabilito dal regolamento [5].

Note:

  • [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [ ] [2] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [ ] [3] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [4] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [5] Vedi l'art. 305 regol. cod. nav.

Art. 140 Nome delle navi maggiori.

Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome.

Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato in qualsiasi matricola della Repubblica [1].

L' imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all'approvazione del ministro per le comunicazioni [2].

Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento [3] [c.n. 1131, 1192, n. 2].

Note:

  • [ ] [1] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [ ] [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [3] Vedi l'art. 315, ultimo comma, regol. cod. nav. e l'art. 63 regol. nav. int.

Art. 141 Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.

Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome.

Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento [c.n. 1192, n. 2].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 100, 210 e 316 regol. cod. nav. e l'art. 64 regol. nav. int., nonché il D.M. 18 luglio 1959 (Gazz. Uff. 7 agosto 1959, n. 189) recante la determinazione delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima, il D.M. 18 agosto 1952 (Gazz. Uff. 9 ottobre 1952, n. 235) concernente le caratteristiche del numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna, nonché della sigla dell'ufficio di iscrizione dei medesimi.

Art. 142 Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l'indicazione del luogo dell'ufficio d'iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento [1].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 100, 210, 308 e 309 regol. cod. nav. e l'art. 64 regol. nav. int.

Art. 143 Requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane.

In vigore dal 1 marzo 1998

  1. Rispondono ai requisiti di nazionalità per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146:
  • a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
  • b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore [2].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 310, 311, 312 regol. cod. nav.

[2] Articolo così sostituito, prima, dalla L. 9 dicembre 1975, n. 723 , e poi dall'art. 7, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, con L. 27 febbraio 1998, n. 30 . Il testo previgente a tale ultima modifica era il seguente: «Nazionalità dei proprietari di navi italiane. Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati: a. a cittadini italiani; b. a persone giuridiche italiane, pubbliche o private; c. a società relativamente alle quali sia riscontrata dall'amministrazione della marina mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le quali venga richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di interessi nazionali negli organismi di amministrazione e di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi sono rappresentate da persona munita di procura istitoria. Agli effetti della lettera c) del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonché la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di società costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani. Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del trattato istitutivo della Comunità economica europea».

Art. 144 Stranieri e società equiparati.

In vigore dal 1 marzo 1998

[ Per motivi di interesse nazionale il ministro per le comunicazioni [1] può, con decreto emanato di concerto col ministro per le finanze [2] e con quello per le corporazioni [3] equiparare ai cittadini e alle società di cui al precedente articolo, stranieri domiciliati o residenti nella Repubblica [4] da oltre cinque anni e società costituite nella Repubblica [5] , che non abbiano i requisiti di cui all'articolo precedente, nonché società costituite all'estero, le quali abbiano nella Repubblica [6] la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa [c.c. 2505] [7] [8] . ]

Note:

[1] Ora Ministro per la marina mercantile o Ministro per i trasporti, rispettivamente per le navi adibite alla navigazione marittima o alla navigazione interna. [2] Ora Ministro per il tesoro. [3] Ora Ministro per il tesoro. [4] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato. [5] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato. [6] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato. [7] L'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 27 novembre 1947, n. 1547, ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561 , così dispone: «Art. 1. - Oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 144 del codice della navigazione, il Ministro per la marina mercantile può, con decreto emanato di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, equiparare ai cittadini e alle società di cui all'art. 143 dello stesso codice, le persone e le società che in conseguenza del trattato di pace hanno acquistato rispettivamente la cittadinanza o conservato le loro sedi nel Territorio libero di Trieste». [8] Articolo abrogato dall'art. 7, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, con L. 27 febbraio 1998, n. 30.

Art. 145 Navi iscritte in registri stranieri.

In vigore dal 6 luglio 1989

  1. Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino già

iscritte in un registro straniero.

  1. Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino già iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.
  2. Per l' istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l'attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile [1] [2].

Note:

  • [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [2] Articolo così sostituito dall'art. 28, terzo comma, L. 14 giugno 1989, n. 234, sull'armamento e costruzioni navali. Vedi, anche, il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 .

Art. 146 Iscrizione delle navi e dei galleggianti.

In vigore dal 12 marzo 2006

Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi [2].

Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti [c.c. 2683] [3].

Note:

  • [1] Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 febbraio 1998, n. 30, che ha istituito il «Registro internazionale» nel quale sono iscritte le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.
  • [2] Comma così modificato prima dall'art. 5, L. 8 luglio 2003, n. 172 e poi dall' art. 5-ter, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, con L. 11 marzo 2006, n. 81 .

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal decreto-legge n. 2 del 2006 era il seguente: «Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla legge n. 172 del 2003 era il seguente: «Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal ministro per le comunicazioni.».

  • [3] Vedi l'art. 67 regol. nav. int. e l' art. 25, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

Art. 146 bis Documenti per l'iscrizione[1]

In vigore dal 10 maggio 2026

Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto è disposto dall'articolo 303 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti:

  • a) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per conto

del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione;

  • b) il certificato di stazza.

Per l' iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorità consolare deve trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

  • a) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica;
  • b) la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati ai sensi dell'articolo 149;
  • c) il certificato di stazza, se la stazzatura è stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139;
  • d) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali.

Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve presentare i documenti indicati nel secondo comma, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b) e c).

Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti.

L' iscrizione di navi maggiori non può essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'articolo 140.

Note:

  • [1] Articolo inserito dall' art. 21, comma 1, lett. d), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall' art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.

Art. 147 Designazione di rappresentante.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l'ufficio di iscrizione della nave, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorità marittima, si intende domiciliato.

Nello stesso caso, l'autorità marittima e quella preposta all'esercizio della navigazione interna possono disporre la designazione di un rappresentante da parte del proprietario di nave minore o di galleggiante.

Note:

[1] L'art. 5, L. 26 aprile 1986, n. 193, esclude l'applicazione di questo articolo alle navi e alle imbarcazioni da diporto.

Art. 148 Iscrizione di navi e galleggianti destinati alla navigazione in acque straniere.[1]

In vigore dal 1 marzo 1998

[ Le navi e i galleggianti armati all'estero e destinati permanentemente alla navigazione in acque straniere sono iscritti nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorità consolare [c.c. 2683] [2] . ]

Note:

  • [1] L'art. 5, L. 26 aprile 1986, n. 193, esclude l'applicazione di questo articolo alle navi e alle imbarcazioni da diporto.
  • [2] Articolo abrogato dall'art. 7, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 febbraio 1998, n. 30.

Art. 149 Abilitazione delle navi alla navigazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalità [c.n. 150, 151] [1] e dalla licenza [c.n. 153, 154] [2].

A tale effetto l'atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una licenza provvisoria [c.n. 152, 153, 1216] [3].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 323, 324, 325 regol. cod. nav.
  • [2] Vedi gli artt. 326, 327 e 329 regol. cod. nav. e gli artt. 68 e 69 regol. nav. int.
  • [3] Vedi gli artt. 333- 335 regol. cod. nav.

Art. 150 Atto di nazionalità.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'atto di nazionalità è rilasciato in nome del presidente della Repubblica [1] dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore è immatricolata, e, nel caso di cui all'articolo 148, dal console che ne ha ricevuto l'iscrizione.

L'atto di nazionalità enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l'ufficio di immatricolazione [2].

Note:

  • [1] Testo così modificato a seguito della mutata forma dello Stato.
  • [2] Vedi gli artt. 323, 324, 325, 331 e 336 regol. cod. nav.

Art. 151 Rinnovazione dell'atto di nazionalità.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'atto di nazionalità deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave [c.n. 1194] [1].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 327, 328 regol. cod. nav.

Art. 152 Rilascio del passavanti provvisorio.

In vigore dal 11 dicembre 2016

Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalità, o documento equipollente, è stato preso in consegna. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto. Qualora non sia possibile acquisire espressa dichiarazione da parte dell'autorità marittima o consolare straniera dell'avvenuta presa in consegna da parte di quest'ultima dell'atto di nazionalità, o altro documento equipollente, la durata del passavanti provvisorio non potrà essere superiore a sessanta giorni e dovrà riportare i motivi della mancata acquisizione della dichiarazione di cui sopra. Il passavanti provvisorio sarà rinnovabile secondo quanto previsto ai periodi dal primo al terzo previo ottenimento del rilascio del relativo certificato di cancellazione dalle matricole dell'autorità marittima straniera ai fini dell'immatricolazione nei registri nazionali [1].

Il passavanti è rilasciato nella Repubblica [2] dagli uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e all'estero dagli uffici consolari.

Le autorità predette fissano la durata della validità del passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell'atto di nazionalità. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno [3].

Note:

[1] Comma sostituito dall'art. 7, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 e dall'art. 16, L. 30 novembre 1998, n. 413. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221, a decorrere dall'11 dicembre 2016.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. 221/2016 era il seguente: «Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalità, o documento equipollente, è stato preso in consegna. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta legge n. 413/1998 era il seguente: «Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità straniera che le procedure di cancellazione della nave dai registri sono in corso, che i documenti di bordo sono stati ritirati e che nulla osta all'immediato esercizio della nave sotto bandiera italiana. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto.».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato D.L. n. 457/1997, nel quale la parola «Regno» era stata sostituita dalla parola «Repubblica» a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato, era il seguente: «Il passavanti provvisorio è rilasciato, in caso di urgenza, alle navi di nuova costruzione che siano immatricolate nella Repubblica o all'estero, e, anche prima della immatricolazione, alle navi provenienti da bandiera estera, che rispondano ai requisiti di nazionalità richiesti per la iscrizione nelle matricole. Il passavanti è rilasciato inoltre alle navi il cui atto di nazionalità sia andato smarrito o distrutto.».

  • [2] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [3] Vedi gli artt. 333 e 335 regol. cod. nav.

Art. 152 bis Iscrizione provvisoria[1]

In vigore dal 10 maggio 2026

Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

  • a) copia del titolo di proprietà;
  • b) copia del passavanti provvisorio;
  • c) copia del certificato di stazza;
  • d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;
  • e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;
  1. f ) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia.

La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui al primo comma, lettera f), sono annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione.

Note:

[1] Articolo inserito dall'art. 21, comma 1, lett. e), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall' art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.

Art. 153 Licenza delle navi minori e dei galleggianti.

In vigore dal 21 aprile 1942

La licenza è rilasciata dall'autorità che tiene il registro di iscrizione della nave minore o del galleggiante.

La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l'ufficio d'iscrizione, nonché, nel caso previsto nell'articolo 141, il nome [1].

Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente alle navi minori è rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento [2].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 326, 327, 331, 332 e 336 regol. cod. nav. e gli artt. 68, 69 regol. nav. int.
  • [2] Vedi gli artt. 334, 335 regol. cod. nav. e l'art. 70 regol. nav. int. Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 1962 (Gazz. Uff. 22 marzo 1962, n. 75), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione alle navi minori ed ai galleggianti a compiere viaggi all'estero.

Art. 154 Rinnovazione della licenza.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di mutamento del proprietario, nonché di cambiamento del numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata. Del pari la licenza deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome previsto nell'articolo 141 [c.n. 1194] [1].

Note:

[1] Vedi l'art. 329 regol. cod. nav.

Art. 155 Uso della bandiera.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le navi abilitate alla navigazione a norma dell'articolo 149 inalberano la bandiera italiana [c.n. 1130, 1192, n. 1] [1].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 337, 338, 339 regol. cod. nav., nonché il D.Lgs.C.P .S. 9 novembre 1947, n. 1305, concernente l'istituzione di una bandiera navale per la marina militare e per la marina mercantile.

Art. 156 Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione.[1]

In vigore dal 10 maggio 2026

  1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave.
  2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali [2], invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.
  3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.
  4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni

con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito l e provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori. 5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell' articolo 13 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione [3] sono stabilite le modalità di presentazione della fideiussione [8]. 6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 , entro il termine di cui all'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 [9]. 7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. 8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato non appartenente all'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione [4], a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell' articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative[10]. 8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Stato appartenente all'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatata la realizzazione delle condizioni di cui all' articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Dell'avvenuta cancellazione è data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto [11]. 9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla

dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali [5] [6].

  1. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unità [7].

Note:

[1] Vedi, anche, il n. 40 della tabella C allegato 1 al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407.

[2] I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340 , con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

[3] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[4] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[5] I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340 , con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

[6] Vedi, anche, l'art. 1, comma 5, D.L. 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 7, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 febbraio 1998, n. 30. Il testo in vigore prima di tale sostituzione, in cui i commi quarto e quinto erano stati aggiunti dall'art. 1, L. 27 aprile 1981, n. 165 , ed il comma sesto era stato aggiunto dall' art. 28, primo comma, L. 14 giugno 1989, n. 234, era il seguente: «Autorizzazione alla dismissione della bandiera in caso di alienazione. Il proprietario che intende alienare la nave a straniero deve farne dichiarazione all'ufficio d'iscrizione della nave, se la nave si trova nella Repubblica, all'autorità consolare, se la nave si trova all'estero. L'autorità che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunzi legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti, e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera da parte del ministro per le comunicazioni. L'autorizzazione è data a giudizio discrezionale del Ministro per le comunicazioni. Tuttavia, se entro il termine di cui al comma precedente sono promosse opposizioni, o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, l'autorizzazione può essere data al proprietario solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze, disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro può concedere l'autorizzazione a dismettere la bandiera anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione marittima o di quella dei trasporti. La fidejussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello dei trasporti, sono stabilite in via generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fidejussione di cui al precedente comma. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, con sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'art. 149. L'ufficio di iscrizione provvede all'annotazione dell'autorizzazione nel registro di iscrizione della nave e sull'atto di nazionalità. L'autorità che consegna il documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo».

[8] Comma così modificato dall' art. 21, comma 1, lett. f), n. 1), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.

[9] Comma così modificato dall' art. 21, comma 1, lett. f), n. 2), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.

[10] Comma così modificato dall' art. 21, comma 1, lett. f), n. 3), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai

[11] Comma inserito dall'art. 21, comma 1, lett. f), n. 4), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi

sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026. di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.

Art. 157 Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro.[1]

In vigore dal 1 marzo 1998

  1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorità, italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione. 2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. 3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza. 4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove
  • la vendita giudiziale della nave [2].

Note:

[1] Vedi, anche, il n. 40 della tabella C allegato 1 al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407.

  • [2] Articolo così sostituito dall'art. 7, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 febbraio 1998, n. 30. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Autorizzazione alla dismissione della bandiera nei casi di successione, di aggiudicazione o di perdita di nazionalità del proprietario. Quando una nave nazionale pervenga a d uno straniero per successione a causa di morte, l'erede o il legatario, entro sessanta giorni dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, deve farne denuncia all'ufficio d'iscrizione della nave o, all'estero, all'autorità consolare. L'autorità che riceve la denuncia o che, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza di uno dei fatti indicati nel primo comma, procede all'affissione negli uffici di porto e alla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti, e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera. Il ministro per le comunicazioni provvede a norma del terzo comma dell'articolo precedente. Se l'autorizzazione è negata, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave. Se l'autorizzazione è data, l'autorità che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo. Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione della nave a straniero, e nel caso che il proprietario della nave perda la cittadinanza italiana. Il termine per la denuncia decorre rispettivamente dal giorno dell'aggiudicazione e dal giorno della perdita della cittadinanza italiana».

Art. 158 Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati.

In vigore dal 22 gennaio 1976

Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.

La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui l'eccedenza si è verificata.

Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza [1].

Note:

  • [1] Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 9 dicembre 1975, n. 723.

Art. 159 Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati.

In vigore dal 1 marzo 1998

  1. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera a), superi i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito, prima, dall'articolo unico, L. 9 dicembre 1975, n. 723 e poi dall'art. 7, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 febbraio 1998, n. 30 . Il testo in vigore precedentemente a tale ultima modifica era il seguente: «Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone, enti o società, che non si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 143, venga a superare i diciotto carati, l'ufficio d'iscrizione della nave procede all'affissione negli uffici del porto e alla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali di un avviso con il quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera. I Ministri per la marina mercantile e per i trasporti provvedono, secondo le rispettive competenze, a norma del terzo comma dell'articolo 157. Se l'autorizzazione è data, l'autorità che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo. Se l'autorizzazione è negata, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave, quando la partecipazione di stranieri h a raggiunto la totalità dei carati, o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma».

Art. 160 Demolizione volontaria della nave.[1]

In vigore dal 17 maggio 1981

Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione, se la nave si trova nella Repubblica, o all'autorità consolare, se si trova all'estero, consegnando i documenti di bordo. L'autorità provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell'articolo 156 [2].

Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l'esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l'autorizzazione può essere data solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324], o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale [3] o dall'Ispettorato compartimentale [c.n. 22] e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell'articolo 156 [4].

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso [c.n. 136].

Note:

[1] Vedi l'art. 343 regol. cod. nav. [2] Vedi il D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340 , recante norme sul riordinamento del Registro italiano navale. [3] Comma così sostituito dall'art. 2, L. 27 aprile 1981, n. 165. [4] Vedi il D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340 , recante norme sul riordinamento del Registro italiano navale.

Art. 161 Riparazione o demolizione per ordine dell'autorità o d'ufficio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando a giudizio del Registro italiano navale [1] o dell'ispettorato compartimentale [c.n. 22] ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio dei porti, della commissione prevista dal regolamento [2], la nave non sia più adatta all'uso cui è destinata, l'ufficio di iscrizione della nave [c.n. 146] fissa al proprietario un termine per l'esecuzione dei lavori occorrenti alla riparazione o per la destinazione della nave stessa ad altro uso previsto dalla legge.

Quando non sia possibile la riparazione della nave o la destinazione ad altro uso, ovvero quando, in caso di mancata esecuzione dei lavori nel termine stabilito, ciò sia ritenuto opportuno, l'autorità ordina la demolizione fissando un termine per eseguirla [3].

Qualora il proprietario non provveda tempestivamente, l'autorità predetta fa eseguire la demolizione d'ufficio a spese del proprietario stesso [c.n. 84] [4].

Note:

[1] Vedi il D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340 . [2] Vedi l'art. 346 regol. cod. nav. e l'art. 71 regol. nav. int. [3] Vedi l'art. 343 regol. cod. nav. [4] Vedi l'art. 343 regol. cod. nav.

Art. 162 Perdita presunta.

In vigore dal 21 aprile 1942

Trascorsi quattro mesi dal giorno dell'ultima notizia se si tratta di nave a propulsione meccanica, ovvero otto mesi negli altri casi, la nave si presume perita nel giorno successivo a quello cui risale l'ultima notizia [c.n. 344, 371, 392, 540, 541, 542, 547] [1].

Note:
[1] Vedi gli artt. 344, 345 e 416 regol. cod. nav.

Art. 163 Cancellazione della nave dal registro di iscrizione.[1]

In vigore dal 6 luglio 1989

La nave è cancellata dal registro di iscrizione [c.n. 146] quando: a. è perita o si presume perita  [c.n. 162]; b. è stata demolita  [c.n. 160, 161];
  • c. ha perduto i prescritti requisiti di nazionalità [c.n. 143, 144, 145];

d. è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo [2].

La nave maggiore è cancellata dalla matricola anche quando ne è stata effettuata l'iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore è cancellata dal registro, quando è stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi marittime.

All'atto della cancellazione l'autorità ritira i documenti di bordo [c.n. 169-178], quando non vi abbia già provveduto a norma degli articoli precedenti.

Note:

  • [1] Vedi l'art. 345 regol. cod. nav.
  • [2] Lettera così sostituita dall'art. 28, secondo comma, della L. 14 giugno 1989, n. 234, in materia di armamento e costruzioni navali. Vedi il relativo regolamento per l'applicazione approvato con il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66; il D.L. 18 ottobre 1990, n. 296, convertito in L. 17 dicembre 1990, n. 383 in materia di benefici alle imprese armatoriali.

Art. 164 Condizioni di navigabilità.

In vigore dal 21 aprile 1942

La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente armata ed equipaggiata, atta all'impiego al quale è destinata.

Con leggi e regolamenti [2] sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda:

  • a. struttura degli scafi e sistemazione interna;

b. galleggiabilità, stabilità e linea di massimo carico [3];

c. organi di propulsione e di governo;

d. condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi degli equipaggi [4].

Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo, nonché quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi [5].

Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di passeggeri, nonché quelle addette al trasporto di speciali categorie di merci [6]; sono altresì disciplinati i servizi di bordo.

L'esistenza dei requisiti e delle dotazioni è fatta constare con i documenti previsti dalle norme predette [c.n. 1215, 1216, 1219, 1289].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 347 e 348 regol. cod. nav. e gli artt. 72-78 regol. nav. int.
  • [2] Vedi, in materia di sicurezza della navigazione la L. 5 giugno 1962, n. 616 , il D.P .R. 14 novembre 1972, n. 1154, nonché il D.P .R. 24 maggio 1979, n. 886, regolante le attività di prospezione ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.
  • [3] Vedi il D.P .R. 13 marzo 1967, n. 579, di approvazione del regol. per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili.
  • [4] Vedi, anche, la L. 16 giugno 1939, n. 1045 , per l'igiene degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.
  • [5] Per la prevenzione degli incendi a bordo di navi mercantili vedi il R.D. 10 ottobre 1935, n. 1971 , e la L. 4 giugno 1982, n. 438, di adesione ai protocolli adottati a Londra il 17 febbraio 1978.
  • [6] Vedi, ora, il D.P .R. 8 novembre 1991, n. 435, di approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e

della vita umana in mare.

Art. 165 Visite ed ispezioni.

In vigore dal 21 aprile 1942

Sull'osservanza delle prescrizioni indicate nell'articolo precedente vigilano nella Repubblica [1] le autorità marittime e quelle preposte all'esercizio della navigazione interna, e all'estero le autorità consolari. Dette autorità provvedono che siano eseguite, a spese dell'armatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescritte, nonché ispezioni e visite straordinarie quando lo ritengano opportuno o quando si siano verificate avarie, le quali possano menomare la navigabilità della nave o il funzionamento dei suoi organi.

Le autorità marittime e quelle consolari devono inoltre disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne vengano richieste dalle associazioni sindacali interessate [2]. Possono altresì disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste da almeno un terzo dell'equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste risultino ingiustificate, le spese relative sono a carico dei richiedenti [c.n. 1186] [3].

Note:

  • [1] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [2] Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .
  • [3] Vedi l'art. 348 regol. cod. nav.

Art. 166 Attribuzioni del Registro e dello ispettorato compartimentale per l'accertamento della navigabilità.

In vigore dal 21 aprile 1942

Alle visite ed ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni di navigabilità, di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 164, nonché all'assegnazione della linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le modalità stabilite da leggi e da regolamenti [1].

L' ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi della navigazione interna per le quali non sia obbligatoria la classificazione [c.n. 60].

Note:

[1] Vedi il D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340 , sul riordinamento del Registro italiano navale.

Art. 167 Classificazione delle navi.

In vigore dal 21 aprile 1942

Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano navale, secondo le modalità stabilite da leggi e da regolamenti.

Tali leggi e regolamenti determinano altresì le categorie di navi per le quali la classificazione è obbligatoria [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 76 e 77 regol. nav. int., nonché l' art. 2, D.Lgs.C.P .S. 22 gennaio 1947, n. 340, sul riordinamento del Registro italiano navale.

Art. 168 Efficacia probatoria dei certificati tecnici.

In vigore dal 21 aprile 1942

I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal Registro o dall'ispettorato compartimentale fanno fede fino a prova contraria [1].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 5, D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340, sul riordinamento del Registro italiano navale.

Art. 169 quater Norme fiscali[1]

In vigore dal 10 maggio 2026

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo, di cui all'articolo 169-bis, in formato digitale, si provvede secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014.

Note:

  • [1] Articolo inserito dall' art. 21, comma 1, lett. h), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall' art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.

Art. 169 Carte, libri e altri documenti.

In vigore dal 10 maggio 2026

Le carte di bordo, sono, per le navi maggiori [c.n. 136], l'atto di nazionalità [c.n. 150] e il ruolo di equipaggio [c.n. 170], per le navi minori e i galleggianti, la licenza [c.n. 153].

Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:

  • a. il certificato di stazza [c.n. 138, 139]; il certificato di classe [c.n. 167] o quello di navigabilità, i certificati di bordo libero e di galleggiabilità [c.n. 164]; i certificati di visita [c.n. 165];
  • b. i documenti doganali [2] e sanitari [3];
  • c. il giornale nautico [c.n. 173, 174];

d. gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti [4].

Oltre la licenza [c.n. 153], le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti.

Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilità, parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca [5].

Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al presente articolo sono esenti dall'obbligo del rigoroso rendiconto [6].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 349- 374 regol. cod. nav.
  • [2] Vedi il D.P .R. 23 gennaio 1973, n. 43, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
  • [ ] [3] Vedi il R.D. 29 settembre 1895, n. 636 , di approvazione del regol. sulla sanità marittima.
  • [4] E' da considerare a tutti gli effetti libro di bordo il registro degli idrocarburi di cui alla L. 14 gennaio 1970, n. 94 , di accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione del 12 maggio 1954, adottati a Londra l'11 aprile 1962.
  • [5] Comma aggiunto dall'art. 5-ter, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, con L. 11 marzo 2006, n. 81.
  • [6] Comma aggiunto dall'art. 21, comma 1, lett. g), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall' art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.

Art. 169 bis Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo[1]

In vigore dal 10 maggio 2026

Fermi restando gli standard definiti in ambito internazionale per i registri, i certificati e i documenti previsti dalle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), possono essere formati e conservati anche in formato digitale e su supporti informatici, secondo le regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla normativa vigente in materia:

  • a) il giornale nautico e il giornale di macchina, di cui agli articoli 169, da 173 a 177 e 182 del presente codice;
  • b) il ruolo di equipaggio, di cui agli articoli 170 e 171 del presente codice;
  • c) il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108;
  • d) il registro degli infortuni, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
  • e) il giornale radiotelegrafico, di cui all'articolo 175 del presente codice;
  • f) il registro di bordo GMDSS, di cui all'articolo 175 del presente codice;

g) il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope previsto dall'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto del Ministro della sanità 3 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001;

  • h) i registri previsti dagli allegati I, II, V e VI della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 (Marpol 73/78), di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;
  • i) i registri previsti dal Codice tecnico per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) da motori diesel marini del 10 ottobre 2008;
  • l) i registri della zavorra previsti dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004;
  • m) i registri delle incrostazioni biologiche previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.207(62) del 15 luglio 2011;
  • n) i registri relativi all'uso di scrubber previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.340(77) del 26 novembre 2021;
  • o) gli altri registri previsti da risoluzioni dell'IMO con carattere cogente.

Note:

[1] Articolo inserito dall' art. 21, comma 1, lett. h), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall' art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.

Art. 169 ter Requisiti e specifiche[1]

In vigore dal 10 maggio 2026

Fatto salvo quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle norme vigenti in materia, i requisiti e le specifiche del formato digitale di ciascuna delle carte, dei libri e dei documenti di bordo di cui all'articolo 169-bis del presente codice e della formazione, dell'aggiornamento, della trasmissione, della copia, della duplicazione, della riproduzione, dell'estrazione e della validazione temporale degli stessi, nonché dei software e degli hardware per la loro gestione, ivi compreso il supporto alle competenze ispettive e conservative delle autorità competenti, sono approvati con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Note:

  • [1] Articolo inserito dall' art. 21, comma 1, lett. h), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall' art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.

Art. 169 quinquies Strumenti di pagamento[1]

In vigore dal 10 maggio 2026

Il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi previsti avviene anche mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Note:

  • [1] Articolo inserito dall' art. 21, comma 1, lett. h), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall' art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.

Art. 170 Contenuto del ruolo di equipaggio.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Il ruolo di equipaggio deve contenere:

  1. il nome della nave [c.n. 140];
  2. il nome dell'armatore [c.n. 265];
  3. l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato a sensi dell'articolo 267;
  4. l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento [2];
  5. l'elenco delle persone dell'equipaggio [c.n. 316] con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale [c.n. 134], della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso;
  6. la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 349- 361 regol. cod. nav.
  • [2] Vedi l'art. 356 regol. cod. nav.

Art. 171 Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio.

In vigore dal 25 febbraio 1983

Sul ruolo di equipaggio si annotano:

  1. i contratti di assicurazione della nave [c.n. 515];
  2. le visite del Registro navale italiano per l'accertamento della navigabilità [c.n. 166];
  3. il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi [1];
  4. i dati relativi all'arrivo e alla partenza della nave [2];
  5. i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio [c.c. 611, 612, 613, 614, 615];
  6. le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.

Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile [c.n. 203-212].

Note:

  • [1] Vedi la L. 9 febbraio 1963, n. 82 , di revisione delle tasse e dei diritti marittimi.
  • [ ] [2] Numero così sostituito dall'art. 2, L. 25 gennaio 1983, n. 26.

Art. 172 Annotazioni sulla licenza.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per le navi marittime minori [c.n. 136] e per i galleggianti le indicazioni di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 dell'articolo 170 sono, a tutti gli effetti previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali, inserite nella licenza [c.n. 153].

Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono inserite altresì le annotazioni di cui all'articolo 171. Le annotazioni di cui ai nn. 1 e 2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate.

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite dal regolamento [1].

Note:

[1] Vedi l'art. 357, comma secondo, regol. cod. nav. e l'art. 68 regol. nav. int.

Art. 172 bis Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco[1]

In vigore dal 18 dicembre 2025

  1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorità marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione è valida nell'ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime [2].
  2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni [3].
  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche:
  • a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;
  • b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.[6]
  1. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche in formato digitale, all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante [4].
  1. L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo e comunica settimanalmente all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1[5].

Note:

[1] Articolo aggiunto con L. 23 agosto 1988, n. 380 e poi così sostituito dall'art. 4, L. 21 maggio 1998, n. 164 . Il testo precedentemente in vigore, in cui il secondo comma era stato inserito dall'art. 19, L. 10 febbraio 1992, n. 165, così disponeva: «172-bis. Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al

WOLTERS KLUWER

secondo comma del successivo articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. L'autorizzazione di cui al primo comma può essere concessa anche: a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura; b) ai proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni. Copia della nota, vistata dall'autorità marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati. L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi.».

[2]Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. a), L. 2 dicembre 2025, n. 182 , a decorrere dal 18 dicembre 2025; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 15, comma 2, della medesima Legge n. 182/2025.

[3]Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b), L. 2 dicembre 2025, n. 182 , a decorrere dal 18 dicembre 2025; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 15, comma 2, della medesima Legge n. 182/2025.

[4]Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. c), L. 2 dicembre 2025, n. 182 , a decorrere dal 18 dicembre 2025; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 15, comma 2, della medesima Legge n. 182/2025.

[5]Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. d), L. 2 dicembre 2025, n. 182 , a decorrere dal 18 dicembre 2025; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 15, comma 2, della medesima Legge n. 182/2025.

[6]Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 10, comma 5, D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 aprile 2026, n. 50 .

Art. 173 Giornale nautico.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il giornale nautico è diviso nei libri seguenti: a. inventario di bordo [1] [c.n. 174]; b. giornale generale e di contabilità [2]; c. giornale di navigazione [3]; d. giornale di carico [4] o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave. Note: [1] Vedi l'art. 369 regol. cod. nav. [2] Vedi l'art. 370 regol. cod. nav. [3] Vedi l'art. 371 regol. cod. nav. [4] Vedi l'art. 372 regol. cod. nav.

Art. 174 Contenuto del giornale nautico.

In vigore dal 10 maggio 2026

Nell'inventario di bordo [1] sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.

Sul giornale generale e di contabilità [2] sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonché gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento.

Sul giornale di navigazione [3] sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.

Sul giornale di carico [4] sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con la indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna.

Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico [5].

Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.

Note:

  • [1] Vedi l'art. 369 regol. cod. nav.
  • [2] Vedi l'art. 370 regol. cod. nav.
  • [3] Vedi l'art. 371 regol. cod. nav.
  • [4] Vedi l'art. 372 regol. cod. nav.
  • [5] Comma inserito dall'art. 21, comma 1, lett. i), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall' art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.

Art. 175 Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico.

In vigore dal 10 maggio 2026

Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di macchina [1].

Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono essere provviste del giornale radiotelegrafico o, laddove previsto, del registro di bordo previsto dal Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System), di cui alla regola 17 del capitolo IV dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992, che deve essere compilato in lingua italiana o in lingua inglese [3] [2].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 373 regol. cod. nav.
  • [2] Vedi l'art. 374 regol. cod. nav.
  • [3] Comma così modificato dall' art. 21, comma 1, lett. l), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.

Art. 176 Libri di bordo delle navi minori.[1]

In vigore dal 12 marzo 2006

Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell'inventario di bordo ad eccezione delle unità da pesca [2].

Le navi e i galleggianti della navigazione interna indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalità stabilite dal regolamento [c.n. 1289] [3].

Note:

[1] Vedi gli artt. 79-83 regol. nav. int.

[2] Comma così modificato dall'art. 5-ter, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, con L. 11 marzo 2006, n. 81.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell'inventario di bordo.».

[3] Vedi gli artt. 81 e 83 regol. nav. int.; vedi, anche, l'art. 82 regol. nav. int. dello stesso regolamento che, per le navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate adibite al trasporto merci, prescrive anche il registro di carico.

Art. 177 Norme per la tenuta dei libri di bordo.

In vigore dal 10 maggio 2026

Le norme per la vidimazione e la tenuta di libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal regolamento [1].

Fatti salvi i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo può essere effettuata in lingua italiana o inglese, ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua italiana.[2]

Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163, l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi.[2]

Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave.[2]

Note:

[1]Vedi gli artt. 362, 363 regol. cod. nav. e gli artt. 79, 80 regol. nav. int.

[2] Comma aggiunto dall'art. 21, comma 1, lett. m), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall' art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.

Art. 178 Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli articoli 2700, 2702 del codice civile, le annotazioni sul giornale nautico relative all'esercizio della nave fanno prova anche a favore dell'armatore, quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto [c.c. 2709].

Art. 179 Nota di informazioni all'autorità marittima.[3]

In vigore dal 10 maggio 2026

All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico, all'autorità marittima i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:

formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;

formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;

formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;

formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;

formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio; formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo;

dichiarazione sanitaria marittima.

Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identità validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non è noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione. [5]

All'arrivo in porto, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante comunica all'Autorità marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale.[5]

Prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante inoltra all'autorità marittima una dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. [5]

Il comandante di una nave diretta in un porto estero, o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorità consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'autorità consolare più prossima al porto di arrivo. [5]

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [4], con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.

Note:

[1] Vedi gli artt. 375- 385 regol. cod. nav. Vedi gli artt. 84-89 regol. nav. int. Vedi gli artt. 90-95 regol. nav. int.

  • [2] Vedi l'art. 1195 c.n.

[3] Articolo sostituito dall'art. 1, L. 25 gennaio 1983, n. 26 , modificato dall'art. 15, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 e dagli artt. 2 e 4, D.Lgs. 24 dicembre 2004, n. 335 e, da ultimo, così sostituito dal comma 11 dell' art. 8, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Vedi, anche, i commi 12, 13, 14 e 15 dell' art. 8, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e il D.M. 27 aprile 2017.

[4] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[5] Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lett. n), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.

Art. 180 Verifiche ed ispezioni.

In vigore dal 2 marzo 2005

Il comandante del porto, o l'autorità consolare, può in ogni momento verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo[1].

Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.

Note:

[1] Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 24 dicembre 2004, n. 335.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il comandante del porto o l'autorità consolare può ad ogni tempo verificare il contenuto della comunicazione presentata o fatta pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.».

Art. 181 Rilascio delle spedizioni.

In vigore dal 4 marzo 2007

La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorità consolare.

Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo [1].

Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali [o consolari] [2], al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge [3].

Note:

[1] Comma così sostituito dall'art. 15, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante l'apposizione del visto - con l'indicazione dell'ora e della data - sull'originale della dichiarazione integrativa di partenza, nonché su copia della stessa che viene restituita al comandante della nave il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo sino al successivo approdo».

  • [2] Le parole tra parentesi quadra sono state sopprese dall'art. 27, L. 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006.

[3] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 1, L. 25 gennaio 1983, n. 26. Vedi l' art. 376 regol. cod. nav. e l'art. 3, L. 4 aprile 1977, n. 135. L' art. 15, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto che il presente articolo non si applica alle unità da diporto.

Art. 182 Denunzia di avvenimenti straordinari.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all'arrivo in porto deve farne denunzia al comandante del porto o all'autorità consolare allegando un estratto del giornale nautico [c.n. 173] con le relative annotazioni [1].

Se la nave non è provvista di giornale o se sul giornale non è stata fatta annotazione, l'autorità marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale.

Le autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi all'autorità giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione di eventi straordinari [c.n. 1127].

Note:

[1] Vedi l'art. 381 regol. cod. nav.

Art. 183 Informazioni eventuali circa il viaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante della nave è tenuto a fornire all'autorità marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio.

E' inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorità, per gli accertamenti che queste credano opportuni, componenti dell'equipaggio e passeggeri.

Art. 184 Dell'arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna.[1]

In vigore dal 23 gennaio 1976

Il comandante della nave, all'arrivo in località ove sia una autorità portuale o consolare, deve denunciare all'autorità stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualità e la quantità del carico, il numero delle persone dell'equipaggio e la durata della sosta.

L'autorità portuale o consolare può in ogni tempo verificare il contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.

Le suddette autorità sono tenute a formulare pronta annotazione delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza dall'ultima località in cui abbia sede una autorità portuale o consolare si siano verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il comandante deve farne denuncia alla autorità portuale o consolare; l'autorità predetta provvede a norma dell'articolo 132, secondo comma.

Il comandante della nave è tenuto a fornire all'autorità preposta alla navigazione interna o all'autorità consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare componenti dell'equipaggio e passeggeri per accertamenti di cui all'articolo 183.

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di persone in conto terzi [2].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 84 regol. nav. int.
  • [2] Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 9 dicembre 1975, n. 744.

Art. 185 Navi straniere.

In vigore dal 23 gennaio 1976

Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 9 dicembre 1975, n. 744. Vedi l'art. 377 regol. cod. nav.

Art. 186 Autorità del comandante.

In vigore dal 21 aprile 1942

Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante della nave.

Art. 187 Disciplina di bordo.

In vigore dal 21 aprile 1942

I componenti dell'equipaggio [c.n. 316] devono prestare obbedienza ai superiori [c.n. 312] e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo.

Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attività, i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorità consolare; il comandante della nave non può impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell'equipaggio a bordo.

Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Art. 188 Autorizzazione per scendere a terra.

In vigore dal 21 aprile 1942

I componenti dell'equipaggio non possono scendere a terra senza autorizzazione del comandante o di chi ne fa le veci.

Art. 189 Deficienza delle razioni di viveri.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante del porto e l'autorità consolare, quando ne vengano richiesti dalle associazioni sindacali interessate o da almeno un quinto dell'equipaggio, devono provvedere ad accertare la qualità e la quantità delle razioni di viveri corrisposte all'equipaggio.

Se sono riscontrate deficienze, le autorità predette ordinano al comandante di prendere immediatamente le misure opportune [c.n. 300, 301]; e in caso di mancata esecuzione provvedono d'ufficio, procurando la somma necessaria con prestito garantito da ipoteca sulla nave [c.n. 565], ovvero con la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non indispensabili per la sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso rispettivamente all'armatore e, quando sia possibile, agli aventi diritto alle cose predette.

Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o l'autorità consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze delle razioni di viveri ad essi corrisposte.

Quando sono vendute pertinenze di proprietà aliena o merci l'armatore è tenuto a indennizzare gli aventi diritto a norma dell'articolo 308.

Art. 190 Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo.

In vigore dal 21 aprile 1942

I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico [c.n. 302] fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare la nave [c.n. 303].

Art. 191 Obbligo dei componenti dell'equipaggio di cooperare al ricupero.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante ovvero dall'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, sono tenuti a prestare la loro opera per il recupero dei relitti [c.n. 1197, 1259].

Art. 192 Imbarco di passeggeri infermi.

In vigore dal 21 aprile 1942

L' imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali [1].

A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorità, l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente [c.n. 1226] [2].

Note:

[1] Vedi il R.D. 20 maggio 1897, n. 178, di approvazione del regol. che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto di passeggeri.

  • [2] Vedi, anche, l'art. 87 regol. nav. int.

Art. 193 Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonché di merci pericolose in genere è disciplinato da leggi e regolamenti speciali [1], e non può essere effettuato senza l'autorizzazione data dal comandante del porto o dall'autorità consolare secondo le norme del regolamento.

L' imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o dell'autorità consolare [c.n. 1101, 1136] [2].

Note:

  • [1] Vedi per la sicurezza della navigazione il D.P .R. 9 maggio 1968, n. 1008, e il D.M. 4 giugno 1981 (Gazz. Uff. 10 luglio 1981, n. 188).
  • [2] Vedi l'art. 384 regol. cod. nav.

Art. 194 Imbarco di merci vietate e pericolose.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, il comandante della nave deve, secondo i casi, disporre che esse siano sbarcate ovvero rese inoffensive o distrutte, se non sia possibile custodirle convenientemente fino all'arrivo nel primo porto di approdo [1].

Gli stessi provvedimenti il comandante deve prendere quando siano imbarcate cose di cui il trasporto, pur non essendo vietato da norme di polizia, sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per la nave, per le persone o per il carico, se non sia possibile custodire le cose stesse fino all'arrivo nel porto di destinazione [2].

Tali merci, quando siano custodite fino al porto di primo approdo, devono essere dal comandante della nave consegnate al comandante del porto o all'autorità consolare [3].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 385 regol. cod. nav.
  • [2] Vedi l'art. 385 regol. cod. nav.
  • [3] Vedi l'art. 88, secondo comma, regol. nav. int.

Art. 195 Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi dal comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi consegnati al comandante del porto o all'autorità consolare.

Le predette autorità provvedono a che sia dato avviso del fatto nei modi stabiliti dal regolamento.

Decorso l'anno da tale avviso, o anche prima se la deperibilità delle cose lo richieda, le medesime autorità provvedono alla vendita delle cose e al deposito del ricavato per conto di chi spetta.

Decorsi cinque anni dall'avviso, senza che gli interessati abbiano fatto valere i propri diritti, la somma è devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna [1].

Le modalità per la vendita e per il deposito sono stabilite dal regolamento [2].

Note:

[1] La Cassa è stata soppressa dall'art. 1, L. 26 luglio 1984, n. 413, che ha devoluto tutti i rapporti giuridici, facenti capo alla Cassa stessa, all'I.N.P.S.

[2] Vedi gli artt. 391, 399 regol. cod. nav.

Art. 196 Componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva.

In vigore dal 21 aprile 1942

I componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva o richiamati alle armi non possono essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione della competente autorità, a meno che non vengano assunti su altra nave nazionale diretta nella Repubblica [1].

Note:

[1] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 197 Rimpatrio di cittadini italiani.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nelle località estere ove non risieda una autorità consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati.

Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l'autorità consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare.

Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto [c.n. 1209] [1].

Note:

[1] Vedi l'art. 443 regol. cod. nav.

Art. 198 Divieto di asilo.

Il comandante della nave non può in paese estero concedere asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune [c.n. 1210].

Art. 199 Perdita di carte e documenti di bordo.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di perdita di carte o altri documenti di bordo [c.n. 169], il comandante della nave deve nel primo porto di approdo farne denuncia al comandante del porto, o all'autorità consolare.

Le autorità predette rilasciano al comandante, nelle forme stabilite dal regolamento, carte provvisorie per proseguire la navigazione [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 360 e 383 regol. cod. nav.

Art. 200 Polizia esercitata dalle navi da guerra.

In vigore dal 21 aprile 1942

WOLTERS KLUWER

In alto mare, nel mare territoriale [c.n. 2], e nei porti esteri dove non sia un'autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane.

A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo [c.n. 169]; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare.

Nei porti ove risiede un'autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti, su richiesta dell'autorità medesima.

Note:

[1] Vedi l'art. 1213 c.n.

Art. 201 Inchiesta di bandiera.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le navi mercantili nazionali devono obbedire all'intimazione di fermata delle navi da guerra di potenze amiche, giustificando, se richieste, la propria nazionalità.

Art. 202 Nave sospetta di tratta di schiavi.

In vigore dal 21 aprile 1942

La nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in mare territoriale estero una nave nazionale sospetta di attendere alla tratta di schiavi, può catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda un'autorità consolare.

Art. 203 Funzioni di ufficiale dello stato civile.

In vigore dal 21 aprile 1942

Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale dello stato civile [c.n. 296], secondo le disposizioni sull'ordinamento dello stato civile [2].

Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando la nave trovasi ancorata in un porto, se sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica [3], o di quella consolare all'estero.

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 386- 390 regol. cod. nav.
  • [2] Vedi gli artt. 39 e 79, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile.
  • [3] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 204 Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita.[1]

In vigore dal 11 febbraio 2017

Il comandante della nave marittima può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all' articolo 101 del codice civile e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all' articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto [2].

Note:

[1] Rubrica così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, a decorrere dall'11 febbraio 2017.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Matrimonio in imminente pericolo di vita».

[2] Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, a decorrere dall'11 febbraio 2017.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il comandante della nave marittima può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile.».

Art. 205 Atti di stato civile compilati a bordo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti sul ruolo di equipaggio [c.n. 171].

Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti, nonché dell'avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilità [1].

Note:

[1] Vedi, anche, l'art. 386, comma secondo, e l' art. 389 regol. cod. nav.

Art. 206 Scomparizione in mare.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare il cadavere, il comandante della nave fa constare con processo verbale le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate.

Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio [c.n. 171].

Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo verbale, nonché dell'eseguita iscrizione di questo sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale [c.n. 174] [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 387, 400 regol. cod. nav.

Art. 207 Consegna degli atti all'autorità marittima o consolare.

In vigore dal 21 aprile 1942

Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della nave consegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorità consolare unitamente ad un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel giornale generale [c.n. 174].

Art. 208 Attribuzioni delle autorità marittime e consolari.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando si tratti di nave non provvista del ruolo di equipaggio [c.n. 170] e del giornale generale [c.n. 174], dei fatti che danno luogo alla compilazione degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione, il comandante deve fare dichiarazione nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorità consolare.

Le autorità predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quella dei testimoni, inserendo nel verbale medesimo le enunciazioni prescritte per la compilazione degli atti di stato civile ovvero indicando le circostanze della scomparizione a norma dell'articolo 206.

Analogamente procedono le autorità marittime e consolari quando all'approdo di una nave rilevino l'omessa compilazione degli atti predetti, facendo constare in tal caso nel processo verbale i motivi della omissione.

Note:

[1] Vedi l'art. 389 regol. cod. nav.

Art. 209 Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di naufragio, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione provvedono le autorità marittime o consolari.

I processi verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro è avvenuto in acque territoriali [c.n. 2], dal capo del circondario nella circoscrizione del quale è accaduto il sinistro medesimo, o diversamente dal comandante del porto nel quale approda la maggior parte dei naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si tratta di perdita presunta, gli atti sono compilati dal comandante del porto di iscrizione della nave [c.n. 146].

Nei processi verbali, le autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei naufraghi, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 162; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 389 e 390 regol. cod. nav.

Art. 210 Trasmissione degli atti alle autorità competenti.

In vigore dal 4 settembre 1946

Le autorità marittime o consolari trasmettono alle autorità, competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile [1], un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale [c.n. 174], consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore della Repubblica [2] un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale [3].

Analogamente trasmettono alle predette autorità copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti.

Note:

  • [1] Vedi il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 .
  • [2] Testo così modificato dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.
  • [3] Vedi l'art. 387 regol. cod. nav.

Art. 211 Conseguenze della scomparizione in mare.

In vigore dal 4 settembre 1946

Nei casi di scomparizione da bordo per la caduta in mare, nei quali, ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell'articolo 145 dell'ordinamento dello stato civile [1], e nei casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio dell'autorità marittima o consolare le persone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore della Repubblica [2], ottenuta l'autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti.

Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore della Repubblica [3], ottenuta l'autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorità per l'annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni dall'avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma dell'articolo 60, n. 3, dello stesso codice, [c.c. 60] su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone a ciò legittimate.

Note:

[1] Ora art. 78, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

[2] Testo così modificato dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[3] Testo così modificato dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

Art. 212 Autorizzazione del tribunale.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono date dal tribunale con decreto, assunte, ove sia ritenuto necessario, le informazioni del caso.

Art. 213 Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate.

In vigore dal 15 settembre 2005

[ Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate possono essere comandate da chi ne sia proprietario, abbia compiuto i diciotto anni di età ed ottenuta l'abilitazione al

L'abilitazione al comando delle navi predette può essere altresì rilasciata dalle associazioni nautiche, autorizzate dal ministro per le comunicazioni, ai propri soci, tanto per le navi di proprietà di questi

comando, secondo le norme stabilite dal regolamento. quanto per quelle appartenenti alle associazioni.

Le persone abilitate al comando di una nave possono anche prestare la loro opera per la manovra della nave stessa.

L'abilitazione di cui ai comma precedenti non è richiesta per comandare navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate; o per comandare navi di stazza lorda superiore alle tre tonnellate ma non superiore alle venticinque, partecipanti a regate.

A comandare o a prestare la loro opera per la manovra di navi a vela di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate partecipanti a regate possono essere ammessi, dalle associazioni nautiche di cui al primo comma, i minori dei diciotto anni, ma non dei quattordici, con il consenso di chi esercita la potestà dei genitori [1] o la tutela [2] . ]

Note:

[1] Alla «patria potestà» è stata sostituita la «potestà dei genitori», secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall' art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Successivamente, l' art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689 ha espressamente disposto che ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorresse l'espressione «patria potestà» la medesima fosse sostituita dalla espressione «potestà dei genitori».

[2] Articolo abrogato dall'art. 66 del codice della nautica da diporto di cui al D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 . Vedi, anche, il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con D.M. 21 gennaio 1994, n. 232 (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87).

Art. 214 Comando e condotta di navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate.

In vigore dal 15 settembre 2005

[ Le navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate possono essere comandate e condotte da coloro che abbiano compiuto i diciotto anni di età ed ottenute le rispettive abilitazioni stabilite da leggi o regolamenti speciali. Tali abilitazioni non sono necessarie per comandare e condurre navi munite di motore di cilindrata non superiore ai cinquecento centimetri cubi, se a scoppio, o di potenza non superiore a undici cavalli vapore, ove si tratti di motore di altro tipo [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 66 del codice della nautica da diporto di cui al D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 .

Art. 215 Condotta di battelli a remi.

In vigore dal 15 settembre 2005

[ Per la condotta di battelli da diporto a remi non è richiesta alcuna abilitazione [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 66 del codice della nautica da diporto di cui al D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 .

Art. 216 Personale di camera e di famiglia.

In vigore dal 15 settembre 2005

[ Sulle navi da diporto di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se a vela, alle venticinque se a motore possono essere imbarcate, in qualità di personale di camera e di famiglia, persone non appartenenti alla gente di mare o al personale navigante della navigazione interna purché già al servizio del proprietario della nave [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 66 del codice della nautica da diporto di cui al D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 .

Art. 217 Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute.

In vigore dal 21 aprile 1942

[I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate] [1].

Note:

[1] Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla L. 11 febbraio 1971, n. 50 , sulla navigazione da diporto, che ha disciplinato ex novo la materia.

Art. 218 Pesca con navi da diporto.

In vigore dal 15 settembre 2005

[ Alle navi da diporto è consentito l'esercizio della pesca, purché non a scopo di lucro, con le modalità stabilite dal regolamento [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 66 del codice della nautica da diporto di cui al D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 .

Art. 219 Pesca marittima.

In vigore dal 21 aprile 1942

E' considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marittimo.

Note:

[1] Vedi la L. 14 luglio 1965, n. 963 , sulla disciplina della pesca marittima, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 .

Art. 220 Categorie della pesca.

In vigore dal 21 aprile 1942

La pesca si distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti [1].

Note:

[1] Vedi l'art. 408 regol. cod. nav. e il D.M. 7 gennaio 1980 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1980, n. 11), relativo alla disciplina della pesca sportiva. Vedi, anche, il D.M. 8 maggio 1981 (Gazz. Uff. 23 maggio 1981, n. 140) e il D.M. 20 novembre 1984 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1984, n. 344), sulla riserva di pesca nel mare territoriale italiano antistante tutte le coste italiane.

Art. 221 Riserva della pesca ai cittadini.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

La pesca nel mare territoriale [c.n. 2] è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionali [c.n.

143], salvo speciali convenzioni internazionali.

Tuttavia con decreto del presidente della Repubblica [2] possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.

Note:

[1] Vedi l'art. 408 regol. cod. nav. e il D.M. 7 gennaio 1980 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1980, n. 11), relativo alla disciplina della pesca sportiva. Vedi, anche, il D.M. 8 maggio 1981 (Gazz. Uff. 23 maggio 1981, n. 140) e il D.M. 20 novembre 1984 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1984, n. 344), sulla riserva di pesca nel mare territoriale italiano antistante tutte le coste italiane.

[2] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 222 Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo [1] si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca fissi, o di opere per l'allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spugne, e in genere ad ogni occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale [c.n. 2] occorrente per fini di pesca.

Note:

[1] Vedi gli artt. 36- 55 cod. nav.

Art. 223 Autorità competente per la vigilanza sulla pesca.

In vigore dal 21 aprile 1942

All'applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l'amministrazione della marina mercantile, salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni.

Le autorità marittime locali vigilano sull'esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigazione [1].

Note:

[1] Vedi l'art. 19, L. 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima.

Art. 224 Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo.

In vigore dal 1 marzo 1998

  1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.
  1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 7, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 febbraio 1998, n. 30.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Riserva del cabotaggio e del servizio marittimo. Il cabotaggio tra i porti della Repubblica, nonché il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge sono riservati alle navi nazionali, salvo che sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali».

Art. 225 Concessione di servizi.

In vigore dal 21 aprile 1942

I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione.

E' parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.

I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione.

Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. da 99 a 142 reg.nav.int.

Art. 226 Autorizzazione di servizi.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all'articolo precedente, sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna.

Le forme e i limiti dell'autorizzazione sono determinati dal regolamento [2].

Note:

  • [ ] [1] La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-12 luglio 1967, n. 111 (Gazz. Uff. 15 luglio 1967, n. 177), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 226 e 1331 c.n. in riferimento agli artt. 4, 41 comma secondo, 76, 77, 87 e 89 Cost.
  • [ ] [2] Vedi gli artt. 129-142 regol. nav. int.

Art. 227 Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza [c.n. 172] [1].

Note:

  • [ ] [1] Vedi l'art. 137 regol. nav. int.

Art. 228 Annotazione nei registri di iscrizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'atto di concessione [c.n. 225] e quelli di autorizzazione [c.n. 226] di cui agli articoli precedenti devono essere annotati nei registri d'iscrizione della nave o del galleggiante [c.n. 146].

Art. 229 Tariffe.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il ministro per le comunicazioni [1] stabilisce le modalità dei servizi di cui all'articolo 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe [2].

In caso di contravvenzione l'autorizzazione può essere revocata [3].

Note:

  • [ ] [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [ ] [2] Vedi l'art. 3, lett. e), D.C.P.S. 23 agosto 1946, sulla costituzione del Comitato superiore della navigazione interna.
  • [ ] [3] Vedi l'art. 136 regol. nav. int.

Art. 230 Caratteristiche delle navi.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla navigazione interna sono stabilite dal ministro per le comunicazioni [1].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 231 Regolamenti comunali.

In vigore dal 21 aprile 1942

La navigazione nei corsi e negli specchi d'acqua, che attraversano centri abitati o sono nelle vicinanze dei medesimi, è sottoposta anche alla osservanza delle norme stabilite da regolamenti comunali, approvati dal ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per gli interni [c.n. 1189] [1].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 232 Cantieri e stabilimenti di costruzione.

In vigore dal 21 aprile 1942

La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della prescritta abilitazione.

La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna può essere eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese autorizzate dall'ispettorato compartimentale, mediante inclusione in apposito elenco tenuto a norma del regolamento [c.n. 1182].

Note:

[1] Vedi gli artt. 409- 413 regol. cod. nav. e gli artt. 143-147 regol. nav. int.; per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione di navi, vedi la L. 12 marzo 1968, n. 478 .

Art. 233 Dichiarazione di costruzione[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all'ufficio competente [c.n. 234] del luogo dove è intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni.

L'ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione [c.n. 566, 567].

Parimenti devono essere notificati all'ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni [2].

Note: [1] Vedi l'art. 409 regol. cod. nav.
  • [2] Vedi l'art. 411 regol. cod. nav. e l'art. 146 regol. nav. int.

Art. 234 Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in costruzione è tenuto dagli uffici di compartimento, da quelli di circondario e dagli altri uffici delegati dal capo del compartimento [1].

Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati alla navigazione interna è tenuto dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici delegati dal ministro per le comunicazioni [2].

Note: [1] Vedi l'art. 410 regol. cod. nav.

  • [ ] [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 235 Controllo tecnico sulle costruzioni.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime è esercitato dal Registro italiano navale nei limiti e con le modalità stabilite da leggi e regolamenti [1].

Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna è esercitato dall'ispettorato compartimentale [c.n. 60], salve le attribuzioni conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro italiano [2] e ferme in ogni caso le disposizioni dell'articolo seguente [3].

Note:

  • [ ] [1] Vedi il D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340 , sul riordinamento del Registro italiano navale.
  • [ ] [2] Vedi il D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340 , sul riordinamento del Registro italiano navale.
  • [ ] [3] Vedi l'art. 147 regol. nav. int.

Art. 236 Sospensione della costruzione per ordine dell'autorità.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'ufficio competente a ricevere la dichiarazione di costruzione [c.n. 233] può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da persona non munita della prescritta abilitazione ovvero, nel caso di cui all'articolo 232, secondo comma, sia effettuata da impresa non autorizzata [1].

Con provvedimento del ministro per le comunicazioni [2] può altresì venire ordinata la sospensione della costruzione che, a giudizio del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale, non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.

Note:

[1] Vedi l'art. 412 regol. cod. nav. [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n.

  • [ ] 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 237 Forma del contratto di costruzione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di costruzione della nave, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullità [c.c. 1325, n. 4] [1].

La disposizione del comma precedente non si applica alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso [2].

Note:

[1] Per l'imposta di registro sui contratti di appalto di costruzione di navi e sulle cessioni e risoluzioni di tali contratti, vedi il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 .

  • [ ] [2] Vedi l'art. 413 regol. cod. nav.

Art. 238 Pubblicità del contratto di costruzione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di costruzione della nave deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione [c.n. 233]. In mancanza, la nave si considera fino a prova contraria costruita per conto dello stesso costruttore.

Eseguita la trascrizione del contratto, le modifiche e la revoca del medesimo non hanno effetto verso i terzi, che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservato diritti sulla nave in costruzione, se non sono trascritte nel registro predetto.

Art. 239 Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell'articolo 252, primo comma. Tuttavia se si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 237, la trascrizione può compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata [c.c. 2703] [1].

Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e la esecuzione della trascrizione nel registro delle navi in costruzione si applicano gli articoli 253, 256.

Note:

[1] Vedi l'art. 413 regol. cod. nav.

Art. 240 Responsabilità del costruttore.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità ed i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell'opera.

Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché abbia entro il predetto termine denunziata la difformità o il vizio [c.c. 1667, 1668].

Art. 241 Norme applicabili al contratto di costruzione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per quanto non è disposto dal presente capo [1], al contratto di costruzione si applicano le norme che regolano il contratto di appalto [2].

Note:

  • [1] Recte: «titolo».
  • [2] Vedi gli artt. 1655- 1677 c.c.

Art. 242 Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi in costruzione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono essere fatti nelle forme richieste dall'articolo 249.

Per gli effetti previsti dal codice civile [1], gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione è iscritta [c.n. 233]. Nella stessa forma devono essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione [2].

La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli da 52 a 254, 256 [c.n. 5255] [c.n. 56-150] [c.n. 151-254, 256].

Note:

[1] Vedi gli artt. 2683- 295 c.c.

  • [2] Vedi gli artt. 2684- 2687 c.c. e gli artt. 2689- 2693 c.c.

Art. 243 Varo della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il costruttore non può varare la nave senza il consenso del committente o della maggioranza dei committenti.

Il giorno e l'ora del varo, fissati in seguito a tale consenso, devono essere preventivamente comunicati all'ufficio ove la nave in costruzione è iscritta [c.n. 233].

In caso di ritardo ingiustificato nella prestazione del consenso, l'ufficio predetto può, su richiesta dell'interessato, autorizzare il varo.

Art. 244 Iscrizione della nave dopo il varo.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'autorità alla quale, compiuto il varo, è richiesta l'iscrizione della nave o del galleggiante nei registri, previsti negli articoli 146, 148 provvede a riprodurre nei registri medesimi e ad annotare sull'atto di nazionalità [c.n. 150], se trattasi di nave maggiore [c.n. 136], le trascrizioni fatte nel registro delle navi in costruzione a norma degli articoli 242, 567, secondo comma.

Art. 245 Norme applicabili alle navi.

In vigore dal 21 aprile 1942

In quanto non sia diversamente stabilito, le navi sono soggette alle norme sui beni mobili [c.c. 815]. Note:

[1] Vedi gli artt. 414- 421 regol. cod. nav.

[2] Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di compravendita di navi, vedi la L. 12 marzo 1968, n. 478 .

Art. 246 Pertinenze della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Sono pertinenze della nave le imbarcazioni, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi ed in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento della nave.

La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario della nave o non abbia su questa un diritto reale [c.n. 644; c.c. 817].

Art. 247 Regime delle pertinenze di proprietà aliena.

In vigore dal 21 aprile 1942

Ai terzi di buona fede, che hanno acquistato diritti sulla nave, la proprietà aliena della pertinenza può essere opposta solo quando risulta da scrittura avente data certa anteriore [c.c. 2704] ovvero dall'inventario di bordo [c.n. 173, 174] [1].

La cessazione della qualità di pertinenza di una cosa, la cui proprietà aliena non risultava da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario di bordo, non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla nave [c.c. 818].

Note:

[1] Vedi l'art. 369 regol. cod. nav.

Art. 248 Diritti dei terzi sulle pertinenze.

In vigore dal 21 aprile 1942

La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento della nave non pregiudica i diritti preesistenti sulla cosa medesima a favore di terzi. Tuttavia tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore [c.c. 2704], o dall'inventario di bordo [c.n. 173, 174, 308, 622; c.c. 819] [1].

Note:

[1] Vedi l'art. 369 regol. cod. nav.

Art. 249 Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi.

In vigore dal 21 aprile 1942

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi o loro carati [c.n. 258] devono essere fatti per iscritto a pena di nullità [c.c. 1325, n. 4]. Tali atti, all'estero, devono essere ricevuti dall'autorità consolare [1].

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso [2].

Note:

  • [1] Per l'imposta di registro sugli atti di compravendita di navi, vedi il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 .
  • [2] Vedi gli artt. 252 e 253 c.n. e il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232 (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87), sulla sicurezza per la navigazione da diporto.

Art. 250 Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori [c.n. 136] o loro carati [c.n. 258], mediante trascrizione nella matricola [c.n. 146] ed annotazioni sull'atto di nazionalità [c.n. 150], quando concernono navi minori o galleggianti, o loro carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione [c.n. 146].

Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione [1].

Note:

[1] Vedi la L. 24 luglio 1980, n. 488 , sul divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima; gli artt. 2684- 2687 c.c., artt. 2689- 2694 c.c. Vedi, anche, la L. 14 agosto 1974, n. 378, e il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232 , (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87), sulla sicurezza per la navigazione da diporto. Con la circolare 14 maggio 1997 (Gazz. Uff. 6 ottobre 1997, n. 233) il ministero dei trasporti e della navigazione ha fornito chiarimenti in merito agli effetti della mancanza di continuità delle trascrizioni nei registri di pubblicità navale tenuti dagli uffici marittimi.

Art. 251 Ufficio competente ad eseguire la pubblicità.

In vigore dal 21 aprile 1942

La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante [c.n. 146].

Tuttavia, se trattasi di nave maggiore [c.n. 136], la pubblicità può essere richiesta all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova. A spese del richiedente, l'ufficio trasmette immediatamente all'ufficio di iscrizione della nave, per la trascrizione nella matricola, i documenti presentati [1].

Note:

[1] Vedi, anche, gli artt. 414- 420 regol. cod. nav. e il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232 (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87), sulla sicurezza per la navigazione da diporto.

Art. 252 Forma dei titoli per la pubblicità.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti dall'articolo 2657 c.c. Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 249, è sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata [c.c. 2703] [2].

Note:

  • [1] Vedi, anche, la L. 14 agosto 1974, n. 378 , e il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232 , (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87), sulla sicurezza per la navigazione da diporto.
  • [2] Vedi, anche, gli artt. 414- 421 regol. cod. nav.

Art. 253 Documenti per la pubblicità di atti tra vivi.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Chi domanda la pubblicità di atti tra vivi deve consegnare all'ufficio competente [c.n. 251] i documenti richiesti dagli articoli 2658, 2659 del codice civile; ma nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 249 del presente codice, in luogo dei documenti richiesti nell' articolo 2658 del codice civile, è sufficiente la dichiarazione di vendita di cui all'articolo precedente.

La nota di trascrizione deve contenere:

  1. il nome, la paternità [2], la nazionalità, il domicilio o la residenza delle parti;
  2. l'indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo;
  3. il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme, ovvero la indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
  4. gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante;
  5. l'indicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile [3].

Note:

  • [1] Vedi, anche, la L. 14 agosto 1974, n. 378 , e il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232 , (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87), sulla sicurezza per la navigazione da diporto.
  • [2] Vedi gli artt. 2 e 3, L. 31 ottobre 1955, n. 1064, sulla omissione della paternità e maternità su estratti, atti e documenti.
  • [3] Vedi, anche, gli artt. 414- 421 regol. cod. nav.

Art. 254 Documenti per la pubblicità di acquisti a causa di morte.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chi domanda la pubblicità di un acquisto a causa di morte deve consegnare all'ufficio competente i documenti rispettivamente richiesti dagli articoli 2660, 2661, 2662 del codice civile, per i casi in ciascuno di detti articoli indicati.

La nota di trascrizione deve contenere le indicazioni di cui all'articolo precedente, completate con quelle richieste dall' articolo 2660 del codice civile [1].

Note:

  • [1] Vedi, anche, gli artt. 414- 421 regol. cod. nav. e il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232 , (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87), sulla sicurezza per la navigazione da diporto.

Art. 255 Esibizione dell'atto di nazionalità.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore [c.n. 136], il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui agli articoli 253, 254, deve esibire all'ufficio, al quale richiede la pubblicità [c.n. 251], l'atto di nazionalità [c.n. 150], per la prescritta annotazione.

Tuttavia, quando la pubblicità è richiesta all'ufficio d'iscrizione [c.n. 146], se, trovandosi la nave fuori del porto di iscrizione, non è possibile esibire all'ufficio stesso l'atto di nazionalità, l'ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne dà comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova o verso il quale è diretta, perché sia ivi eseguita l'annotazione sull'atto di nazionalità [1].

Note:

[1] Vedi, anche, gli artt. 414- 421 regol. cod. nav.

Art. 256 Esecuzione della pubblicità.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'ufficio di iscrizione [c.n. 146] prende nota della domanda di pubblicità in un repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, facendovi menzione del giorno e dell'ora in cui è stata ad esso presentata la domanda o questa, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 251, gli è pervenuta.

Se si tratta di nave maggiore [c.n. 136], gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sull'atto di nazionalità [c.n. 150] a cura dell'autorità predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura dell'autorità indicata nel secondo comma dell'articolo 251 o nel secondo comma dell'articolo 255.

Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve essere conservato negli archivi dell'ufficio nei modi stabiliti dal regolamento.

Dell'adempimento delle formalità suddette l'ufficio fa menzione sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente [1].

Note:

[1] Vedi, anche, gli artt. 414- 421 regol. cod. nav. e il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232 (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87), sulla sicurezza per la navigazione da diporto.

Art. 257 Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile [1], è determinata dalla data di trascrizione nella matricola o nel registro di iscrizione [c.n. 146].

In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità [c.n. 150], prevalgono le risultanze della matricola [2].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 2643- 2669 c.c. Vedi gli artt. 2670- 2695 c.c.
  • [2] Vedi, anche, gli artt. 414- 421 regol. cod. nav. e il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232 (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87), sulla sicurezza per la navigazione da diporto.

Art. 258 Quote di comproprietà.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le quote di partecipazione nella proprietà della nave sono espresse in carati [c.c. 1101].

I carati sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni [c.n. 644].

Art. 259 Deliberazioni della maggioranza.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le deliberazioni prese dalla maggioranza, previa convocazione di tutti i caratisti, vincolano la minoranza per tutto quanto concerne l'interesse comune dei comproprietari della nave, salvo il disposto degli articoli seguenti [c.c. 1105].

La maggioranza è formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivamente più di dodici carati della nave.

Quando la maggioranza è detenuta da un solo caratista, le determinazioni di questo vincolano la minoranza per quanto concerne l'ordinaria amministrazione, anche se prese senza convocazione degli altri caratisti, purché siano a questi ultimi comunicate entro otto giorni con lettera raccomandata.

Art. 260 Deliberazioni per innovazioni o per riparazioni straordinarie.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per le innovazioni o riparazioni che importino spese eccedenti la metà del valore della nave, accertato dal Registro italiano navale o dall'ispettorato compartimentale ovvero in altro modo convenuto da tutti i comproprietari, la deliberazione deve essere presa con la maggioranza di almeno sedici carati [c.c. 1108].

I comproprietari dissenzienti possono chiedere lo scioglimento della comunione [c.c. 1111] [1], ma questo non ha luogo se gli altri comproprietari dichiarano di acquistare, a giusto prezzo, le quote dei dissenzienti.

Note:

[1] Vedi gli artt. 784- 791 c.p.c.

Art. 261 Difetto di maggioranza.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando una deliberazione non può essere presa per mancata formazione della maggioranza richiesta dagli articoli precedenti, il tribunale nella circoscrizione del quale è l'ufficio d'iscrizione, su domanda di uno o più caratisti, assunte le necessarie informazioni e sentiti gli altri comproprietari, provvede con decreto secondo l'interesse comune [c.c. 1105].

Art. 262 Ipoteca della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

La deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la maggioranza di sedici carati. Se la maggioranza non raggiunge i sedici carati, l'ipoteca non può essere costituita senza l'autorizzazione data dal tribunale con decreto, sentiti i dissenzienti [c.c. 1108].

Art. 263 Ipoteca dei carati.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comproprietario della nave non può ipotecare i suoi carati senza il consenso della maggioranza.

Art. 264 Vendita della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

La deliberazione di vendita della nave deve essere presa all'unanimità.

Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la metà dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, può autorizzare con decreto la vendita della nave all'incanto.

Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l'autorizzazione del tribunale può essere data su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei carati, sentiti in contraddittorio i comproprietari dissenzienti.

Art. 265 Dichiarazione di armatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante [c.n. 146] [2].

Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.

Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore [c.n. 272].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 422, 423, 425 regol. cod. nav.
  • [2] La richiesta di iscrizione di una nave nei registri speciali tiene luogo della dichiarazione di armatore (art. 3, comma secondo, D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66).

Art. 266 Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per l'esercizio delle navi addette alla navigazione interna, l'annotazione dell'atto di concessione [c.n. 225] o di autorizzazione [c.n. 226] per il servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d'iscrizione della nave [c.n. 146], tiene luogo della dichiarazione di armatore.

Art. 267 Designazione di rappresentante.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalità di cui agli articoli 265, terzo comma, 266, l'armatore, se non è domiciliato nel luogo dove è l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, si intende domiciliato [1].

Note:

[1] Vedi anche gli artt. 376, comma secondo, e 422 regol. cod. nav. e l'art. 68, n. 5, regol. nav. int.

Art. 268 Forma della dichiarazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

La dichiarazione di armatore è fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata [c.c. 2703], ovvero verbalmente; in quest'ultimo caso la dichiarazione è raccolta dall'autorità competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento [1].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 423 regol. cod. nav.

Art. 269 Documenti da consegnare.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 377, se il contratto non è stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata [c.c. 2703] del proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con l'intervento di entrambi [1].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 423 regol. cod. nav.

Art. 270 Contenuto della dichiarazione di armatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

La dichiarazione di armatore deve contenere:

  • a. il nome, la paternità [1], la nazionalità, il domicilio o la residenza dell'armatore;

b. gli elementi di individuazione della nave.

Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresì contenere:

c. il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario;

  • d. l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso della nave.

Note:

[1] Vedi gli artt. 2 e 3, L. 31 ottobre 1955, n. 1064, sulla omissione della paternità e maternità su estratti, atti e documenti.

Art. 271 Pubblicità della dichiarazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante [c.n. 146] [1], e, per le navi maggiori, annotata sull'atto di nazionalità [c.n. 150].

Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.

Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola [c.n. 257].

Note:

[1] Vedi l'art. 423 regol. cod. nav.

Art. 272 Presunzione di armatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria.

Art. 273 Nomina di comandante della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'armatore nomina il comandante della nave e può in ogni momento dispensarlo dal comando [c.n. 274, 292, 331].

Art. 274 Responsabilità dell'armatore.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

L'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio [c.n. 316] e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave [c.n. 292], per quanto riguarda la nave e la spedizione.

Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, né degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.

Note:

[1] L' art. 46, L. 11 febbraio 1971, n. 50, esclude l'applicazione del presente articolo alle imbarcazioni da diporto. Per la

responsabilità verso terzi, vedi anche il successivo l'art. 47 della predetta legge.

Art. 275 Limitazione del debito dell'armatore.[1]

In vigore dal 10 agosto 2012

Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave [c.c. 1229], l'armatore di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio [c.c. 2741] [2].

Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione [c.c. 2741] e ad esclusione di ogni altro creditore [3].

Note:

[1] L' art. 46, L. 11 febbraio 1971, n. 50, esclude l'applicazione del presente articolo alle imbarcazioni da diporto. Per la responsabilità verso terzi vedi anche il successivo art. 47 della stessa legge.

[2] Comma così modificato dal comma 1 dell' art. 12, D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 111.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio.».

  • [3] Vedi gli artt. 483- 488 regol. cod. nav. e gli artt. 620- 642 cod. nav.

Art. 276 Valutazione della nave.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Agli effetti della determinazione della somma limite si assume il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio, sempre che tale valore non sia né inferiore al quinto né superiore ai due quinti del valore della nave all'inizio del viaggio.

Se il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione è inferiore al minimo previsto dal comma precedente si assume la quinta parte del valore della nave all'inizio del viaggio. Se il valore della nave è superiore al massimo, si assumono i due quinti del valore all'inizio del viaggio [c.n. 622].

Note:

[1] Vedi gli artt. 483- 488 regol. cod. nav. L'art. 46, L. 11 febbraio 1971, n. 50, esclude l'applicazione del presente articolo alle imbarcazioni da diporto. Per la responsabilità verso terzi vedi anche il successivo art. 47 della stessa legge.

Art. 277 Valutazione del nolo e degli altri proventi.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Agli effetti della determinazione della somma limite, per il nolo e per gli altri proventi del viaggio viene computato l'ammontare lordo.

Note:

[1] L' art. 46, L. 11 febbraio 1971, n. 50, esclude l'applicazione del presente articolo alle imbarcazioni da diporto. Per la responsabilità verso terzi vedi anche il successivo art. 47 della stessa legge.

Art. 278 Costituzione della società.

In vigore dal 21 aprile 1942

I comproprietari possono costituirsi in società di armamento mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti i caratisti [c.n. 258], ovvero mediante deliberazione della maggioranza [c.n. 259] con sottoscrizione autenticata dei consenzienti [c.c. 2703].

Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione ovvero con deliberazione presa ad unanimità, ciascun caratista partecipa alla società in ragione della sua quota di interesse nella nave [c.n. 283, 286, 310].

Art. 279 Pubblicità dell'atto di costituzione.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante [c.n. 146], nonché, per le navi maggiori, mediante annotazione sull'atto di nazionalità [c.n. 150]. Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della società [c.n. 284].

La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto d'iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.

Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità prevalgono le risultanze della matricola [c.n. 257].

Art. 280 Documenti per la pubblicità dell'atto di costituzione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chi domanda la pubblicità deve consegnare all'ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare.

La nota deve contenere:

  • a. il nome, la paternità [1], la nazionalità, il domicilio o la residenza dei comproprietari;

b. gli elementi di individuazione della nave;

c. la data e le clausole principali dell'atto costitutivo;

d. il nome e la paternità del gerente e l'indicazione dei suoi poteri.

Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresì indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.

Note:

[1] Vedi gli artt. 2 e 3, L. 31 ottobre 1955, n. 1064, sulla omissione della paternità e maternità su estratti, atti e documenti.

Art. 281 Esecuzione della pubblicità dell'atto di costituzione.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'ufficio, al quale è richiesta la pubblicità della costituzione della società di armamento, provvede alla esecuzione delle formalità indicate nell'articolo 256.

Art. 282 Pubblicità a cura del gerente.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma degli articoli precedenti, il gerente medesimo deve consegnare all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia in forma autentica dell'atto di nomina, perché gli estremi di questo, con l'indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel registro di iscrizione [c.n. 146] e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull'atto di nazionalità [c.n. 150].

In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicità dell'atto di costituzione, se questa non è stata richiesta a norma dell'articolo 279.

Art. 283 Responsabilità dei comproprietari.

In vigore dal 21 aprile 1942

Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari sono responsabili verso i terzi in proporzione delle rispettive quote sociali [c.n. 278]; ma la responsabilità dei comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società non può superare l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella nave [c.n. 258, 310].

Il debito complessivo della società di armamento può essere limitato a norma degli articoli 275 e seguenti.

Art. 284 Effetti della mancanza di pubblicità.

In vigore dal 21 aprile 1942

In mancanza della pubblicità prescritta per la costituzione i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente.

Le successive variazioni e lo scioglimento della società, fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza [c.c. 2297].

In mancanza della pubblicità prescritta nell'articolo 282, il gerente è personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.

Art. 285 Ripartizione degli utili e delle perdite.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione o nella deliberazione prevista nel secondo comma dell'articolo 278, gli utili e le perdite della società di armamento si ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive quote sociali.

Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società possono liberarsi dalla partecipazione alle perdite, abbandonando la loro quota di proprietà della nave.

Art. 286 Recesso di comproprietari componenti dell'equipaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

I comproprietari che siano componenti dell'equipaggio della nave comune, possono, in caso di congedo, recedere dalla società ed ottenere il rimborso delle loro quote.

Art. 287 Norme applicabili al contratto di raccomandazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Salvo i casi previsti nell'articolo 290, al contratto di raccomandazione si applicano le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza [c.c. 1704] [2].

Note:

  • [1] Vedi la L. 4 aprile 1977, n. 135 , sulla professione di raccomandatario marittimo.
  • [2] Vedi gli artt. 1387- 1399 c.c.

Art. 288 Rappresentanza processuale del raccomandatario.

In vigore dal 21 aprile 1942

Entro i limiti nei quali gli è conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il raccomandatario può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome.

Art. 289 Pubblicità della procura.

In vigore dal 21 aprile 1942

La procura conferita al raccomandatario, con sottoscrizione autenticata [c.c. 2703] del preponente, le successive modifiche e la revoca devono essere depositate presso l'ufficio del porto, ove il raccomandatario risiede, per la pubblicazione nel registro a tale fine tenuto secondo le norme del regolamento [1].

Il comandante del porto deve dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al consiglio provinciale delle corporazioni [2].

Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta, la rappresentanza del raccomandatario si reputa generale, e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche, o la revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in cui fu concluso l'affare [c.c. 2206].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 424 regol. cod. nav.
  • [2] Ora camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 290 Altre specie di raccomandazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando il raccomandatario è preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione o di quella di trasporto, si applicano le norme relative agli institori [1].

Quando il raccomandatario assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell'armatore o del vettore, si applicano le norme sul contratto di agenzia [2].

Quando il raccomandatario assume l'obbligo di trattare e di concludere in nome proprio affari per conto dell'armatore o del vettore, si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza [3].

Note:

[1] Vedi gli artt. 2203- 2208 c.c. [2] Vedi gli artt. 1742- 1753 c.c.
  • [3] Vedi gli artt. 1705- 1730 c.c.

Art. 291 Pubblicità del contratto di raccomandazione institoria.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando il raccomandatario è preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione, la pubblicità richiesta nell'articolo 289 tiene luogo di quella prevista dal codice civile per l'institore [c.c. 2206].

Art. 292 Comando della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comando della nave può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione [c.n. 186, 273] [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 248, 249 e 250 regol. cod. nav. e l'art. 49 regol. nav. int.

Art. 292 bis Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta.[1]

In vigore dal 8 giugno 2008

A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, reso esecutivo dalla legge 28

luglio 1993, n. 300. L'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [2] sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma [3].

Note:

  • [1] Articolo aggiunto dall'art. 8-bis, D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.
  • [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [3] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1 febbraio 2012.

Art. 293 Sostituzione del comandante in corso di navigazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell'ordine gerarchico [c.n. 321, 322], e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di primo approdo, ove l'autorità preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l'autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario.

Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Art. 294 Assunzione di comandante straniero all'estero.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei porti esteri, previa autorizzazione dell'autorità consolare, il comando della nave può essere affidato, fino al porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero in possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da sostituire [c.n. 331].

Art. 295 Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione.

Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge [c.n. 306, 505, 552, 1116].

Art. 296 Atti di stato civile e testamenti.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale di stato civile previste dal presente codice [c.n. 9] [1] e riceve i testamenti indicati nell' articolo 611 del codice civile.

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 203- 212 cod. nav.

Art. 297 Doveri del comandante prima della partenza.

In vigore dal 21 aprile 1942

Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata [c.n. 300, 1215].

Art. 298 Comando della nave in navigazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà [c.n. 92, 313, 1116, 1222].

Art. 299 Documenti di bordo e tenuta dei libri.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti relativi alla nave, all'equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che i libri di bordo [c.n. 169] siano regolarmente tenuti [c.n. 177, 1127, 1193].

Art. 300 Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se in corso di navigazione vengono a mancare le provviste di bordo o altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo.

A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che incontri, o altrimenti approdare nel più vicino luogo, anche se all'uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessità, il comandante può impiegare per le esigenze della nave le merci esistenti a bordo [c.n. 1159].

Art. 301 Riduzione delle razioni di viveri.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non è possibile sopperire a norma dell'articolo precedente, il comandante deve ridurre in misura adeguata le razioni di viveri dovute all'equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali previsioni di un possibile rifornimento [c.n. 314, 1159].

Art. 302 Provvedimenti per la salvezza della spedizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli può procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l'assistenza di altre navi [c.n. 174].

Se a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307.

Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione [c.n. 312].

Art. 303 Abbandono della nave in pericolo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante non può ordinare l'abbandono della nave in pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall'arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno fra i più provetti componenti dell'equipaggio.

Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia [c.n. 1097, 1098, 1196].

Art. 304 Relazione di eventi straordinari.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall'arrivo, relazione scritta alla competente autorità del luogo [c.n. 1127] [1].

Note:

[1] Per l'imposta di bollo sulle dichiarazioni di avaria, vedi il D.M. 20 agosto 1992 (Gazz. Uff. 21 agosto 1992, n. 196), di approvazione della tariffa dell'imposta di bollo.

Art. 305 Scaricazione prima della verifica della relazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Anteriormente alla verifica, a norma dell'articolo 584, della relazione di cui all'articolo precedente, il comandante non può iniziare la scaricazione della nave, tranne che in caso di urgenza [c.n. 1207].

Art. 306 Limiti della rappresentanza del comandante.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante può in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti giornalieri, alle forniture di lieve entità e alle piccole riparazioni necessarie per la manutenzione ordinaria della nave.

Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione; può parimenti assumere o congedare componenti dell'equipaggio.

La presenza dell'armatore, ovvero quella di un suo rappresentante munito dei necessari poteri, è opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell'armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati si presumono note all'interessato fino a prova contraria.

Art. 307 Necessità di denaro in corso di viaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se nel corso del viaggio sorge necessità di denaro per rifornimento di provviste, per riparazioni o per altra urgente esigenza della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che non rientri negli estremi previsti nel primo comma dell'articolo precedente, il comandante deve darne immediato avviso all'armatore.

Quando ciò non sia possibile, ovvero se l'armatore debitamente avvertito non abbia fornito i mezzi né dato le opportune istruzioni, il comandante, dopo aver accertato la necessità di provvedere, può farsi autorizzare, dalla competente autorità del luogo [c.n. 315], a prendere a prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d'opera, ovvero a dare in pegno [c.c. 2784] o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non indispensabili alla sicura navigazione.

Negli stessi casi il comandante, accertata la necessità di provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed ai destinatari interessati, può farsi autorizzare dalla suddetta autorità a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi diritti al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle loro cose, scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo, in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti della facoltà predetta, o diversamente per intero.

Quando la necessità di procedere al pegno o alla vendita del carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma dell'articolo precedente, il comandante è tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l'autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o alla vendita del carico [c.n. 471].

Art. 308 Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari delle pertinenze.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando le merci esistenti a bordo sono impiegate o vendute dal comandante per le esigenze della nave, l'armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto il valore che le merci medesime avrebbero avuto al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione. Tuttavia, se anteriormente all'arrivo nel luogo di prevista destinazione delle merci impiegate o vendute la nave è perduta per causa non imputabile all'armatore, questi è tenuto a corrispondere agli aventi diritto soltanto il valore che le merci avevano al momento dell'impiego ovvero il prezzo ricavato dalla vendita.

Quando per le stesse esigenze sono vendute pertinenze di proprietà aliena [c.n. 246, 247], l'armatore è tenuto a corrispondere ai proprietari il prezzo ricavato dalla vendita o, sempre che la nave non sia andata perduta per causa non imputabile all'armatore, il maggior valore che le pertinenze avevano al momento della vendita.

Quando le pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal comandante, l'armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto la somma necessaria per procedere allo svincolo e al trasporto a destinazione; se tuttavia non è possibile procedere allo svincolo per causa non imputabile agli aventi diritto, l'armatore è tenuto a corrispondere il valore delle pertinenze al momento della costituzione del pegno o il valore che le merci avrebbero avuto al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione. Nel caso di perdita della nave, prevista nei comma precedenti, l'armatore è tenuto a corrispondere soltanto una somma pari a quella in garanzia della quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno.

Art. 309 Poteri processuali del comandante.

In vigore dal 21 aprile 1942

Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri [c.n. 288], il comandante può, in caso di urgenza, notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in nome e nell'interesse dell'armatore, per quanto riguarda la nave e la spedizione [c.p.c. 77].

Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, fare eseguire notificazioni al comandante, o contro di questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti dell'equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La presenza dell'armatore o di un suo rappresentante può essere opposta ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell'articolo 306.

L'armatore può riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui, e può inoltre impugnare le sentenze emesse in contraddittorio del comandante.

Art. 310 Facoltà di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei comproprietari.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se alcuno dei comproprietari che hanno consentito alla costituzione della società di armamento [c.n. 278] rifiuta di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il comandante, ventiquattro ore dopo la intimazione al comproprietario, può, previa autorizzazione della competente autorità del luogo [c.n. 315], prendere a prestito per conto del comproprietario medesimo la somma da questo dovuta, con garanzia sulla di lui quota di partecipazione nella proprietà della nave [c.n. 283].

Art. 311 Vendita della nave in caso di innavigabilità.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante non può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario. Tuttavia, ove durante il viaggio si verifichi un caso di estrema urgenza, la competente autorità del luogo [c.n. 315], accertata l'assoluta innavigabilità della nave, può autorizzare il comandante a venderla, prescrivendo le modalità della vendita.

Art. 312 Gestione di interessi degli aventi diritto al carico.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante deve, quando ciò si renda necessario e compatibilmente con le esigenze della spedizione, provvedere alla tutela degli interessi degli aventi diritto al carico.

Se per evitare o diminuire un danno occorrono speciali misure [c.n. 302], il comandante deve possibilmente informare gli interessati nel carico, o gli eventuali rappresentanti sul luogo, che siano a lui noti, ed attenersi alle loro istruzioni; in mancanza, deve agire a suo criterio nel modo migliore.

Art. 313 Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di pilotaggio [c.n. 86], il comandante è responsabile dei danni causati alla nave da errata manovra, se non provi che l'errore è derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota [c.n. 92, 298].

Art. 314 Processo verbale.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le cause e la portata dei provvedimenti presi dal comandante ai sensi degli articoli 300 a 302, [c.n. 300-302] nonché la necessità di provvedere a norma del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 307, devono essere fatte constare, appena possibile, con processo verbale sottoscritto dagli ufficiali di coperta o, in mancanza, dai principali membri dell'equipaggio. In caso di rifiuto di alcuno di costoro a sottoscrivere, il processo verbale deve indicare le ragioni del rifiuto medesimo.

Copia del processo verbale sottoscritto dal comandante, deve essere allegata alla relazione di eventi straordinari all'atto della prestazione di questa alla competente autorità [c.n. 182, 304].

Art. 315 Autorità competente.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'autorità competente a concedere le autorizzazioni previste in questo capo e a ricevere la relazione di cui all'articolo 304 è, nella Repubblica [1], il presidente del tribunale e, fuori del comune ove ha sede il tribunale, il pretore; all'estero, il console o chi ne fa le veci.

Note:

[1] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 316 Formazione dell'equipaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'equipaggio della nave marittima è costituito dal comandante [c.n. 292], dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave. L'equipaggio della nave della navigazione interna è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave.

Fa inoltre parte dell'equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo [c.n. 86].

Note:

[1] Vedi gli artt. 426- 436 regol. cod. nav.

Art. 317 Composizione e forza minima dell'equipaggio.

In vigore dal 6 luglio 1977

Il comandante del porto provvede all'applicazione delle disposizioni di legge e delle norme corporative [1] riguardanti la determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi gradi, nonché la composizione e la forza minima dell'intero equipaggio [2].

Il Ministro per la marina mercantile [3], in caso di accertata indisponibilità di marittimi in possesso di titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione dell'equipaggio delle navi da carico e da pesca, l'imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto [4].

Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna sono stabilite dal ministro per le comunicazioni [c.n. 122] [5].

Note:

  • [1] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .
  • [2] Vedi l'art. 426 regol. cod. nav. e l'art. 148 regol. nav. int.
  • [ ] [3] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [4] Comma aggiunto dall'articolo unico, L. 9 giugno 1977, n. 333. Con D.M. 5 agosto 1999 (Gazz. Uff. 7 settembre 1999, n. 210) è stata conferita delega alle capitanerie di porto delle competenze in materia di composizione degli equipaggi delle unità da carico, da pesca e da traffico non iscritte nel registro internazionale.
  • [5] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 318 Nazionalità dei componenti dell'equipaggio.

In vigore dal 8 luglio 2004

  1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea [1].
  2. Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale [2].
  3. 2 -bis . I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtù degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell' articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 [3].
  4. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [4], autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante [5] [6].

Note:

[1] In deroga al presente comma vedi l'art. 2, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dall' art. 5, L. 16 marzo 2001, n. 88. L' art. 23, D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319, ha equiparato i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani ai fini della formazione degli equipaggi di cui al presente articolo.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5, L. 16 marzo 2001, n. 88.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di particolari necessità, può autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio».

Con D.M. 5 agosto 1999 (Gazz. Uff. 7 settembre 1999, n. 210) è stata conferita delega alle capitanerie di porto delle competenze in materia di composizione degli equipaggi delle unità da carico, da pesca e da traffico non iscritte nel registro internazionale.

[3] Comma aggiunto dall'art. 34, comma 8, L. 1° agosto 2002, n. 166.

[4] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, in caso di particolari necessità, che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della metà dell'intero equipaggio».

[6] Articolo così sostituito dall'art. 7, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 febbraio 1998, n. 30.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nazionalità dei componenti dell'equipaggio. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani.

Il ministro per le comunicazioni, in caso di particolari necessità, può autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio».

Art. 319 Assunzione di personale straniero all'estero.[1]

In vigore dal 18 agosto 2002

Nei porti esteri della navigazione marittima o interna e nei porti nazionali ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalità italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere [2].

In caso di speciali esigenze, l'autorità consolare o la capitaneria di porto può autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente [3].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 429 regol. cod. nav.
  • [2] Comma così modificato dall'art. 34, comma 9, L. 1° agosto 2002, n. 166.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nei porti esteri della navigazione marittima o interna ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalità italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere».

L' art. 23, D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 ha equiparato i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nei registri di cui al presente articolo.

[3] Comma così modificato dall'art. 34, comma 9, L. 1° agosto 2002, n. 166.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: « In caso di speciali esigenze, l'autorità consolare può autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente».

Art. 320 Servizio di macchina.

In vigore dal 21 aprile 1942

I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti al servizio di macchina [c.n. 1179].

Art. 321 Gerarchia di bordo delle navi marittime.

In vigore dal 21 aprile 1942

La gerarchia dei componenti dell'equipaggio marittimo è la seguente:

  1. comandante;
  2. direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario;
  3. primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto, primo commissario;
  4. secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista;
  5. gli altri ufficiali;
  6. nostromo, maestro di macchina [1];
  7. gli altri sottufficiali;
  8. i comuni.

Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al primo ufficiale.

Note:

  • [1] Vedi, anche, l'art. 434 regol. cod. nav.

Art. 322 Gerarchia di bordo sulle navi della navigazione interna.

In vigore dal 21 aprile 1942

La gerarchia dei componenti dell'equipaggio delle navi addette alla navigazione interna è la seguente:

  1. comandante;
  2. macchinista, motorista;
  3. capo timoniere;
  4. i sottufficiali;
  5. i comuni.

Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al capo timoniere.

Art. 323 Visita medica.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell'equipaggio, deve, nei casi e con le modalità prescritte da leggi e regolamenti [2], essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l'idoneità della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita [c.n. 1178].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 437- 446 regol. cod. nav.
  • [2] Vedi il R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773 , convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 244, sull'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria.

Art. 324 Capacità dei minori di anni diciotto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il minore di anni diciotto [c.c. 3], iscritto nelle matricole della gente di mare può, con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale [1] o la tutela [c.n. 316, 317, 343], prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano [2].

La revoca del consenso all'iscrizione nelle matricole, da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale [1] o la tutela, fa cessare la capacità del minore alla stipulazione di contratti di arruolamento, ma non lo priva della capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati, né della capacità di prestare, fino al compimento del viaggio in corso, il proprio lavoro in esecuzione del contratto [c.n. 343, n. 8] [2].

Note:

[1] Alla «patria potestà» è stata sostituita la «potestà dei genitori», secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall' art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Successivamente, l'art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689 ha espressamente disposto che ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione «patria potestà» la medesima è sostituita dalla espressione «potestà dei genitori». Da ultimo l'art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto che la parola «potestà», riferita alla potestà genitoriale, ovunque presente, in tutta la legislazione vigente, sia sostituita dalle parole «responsabilità genitoriale».

[2] Vedi l'art. 437 regol. cod. nav.

Art. 325 Vari tipi di contratto di arruolamento.

In vigore dal 13 gennaio 1980

Il contratto di arruolamento può essere stipulato: a. per un dato viaggio o per più viaggi [c.n. 326, 332, 338, 340]; b. a tempo determinato [c.n. 326, 332, 341]; c. a tempo indeterminato [c.n. 326, 332, 342]. La retribuzione spettante all'arruolato può essere stabilita: a. in una somma fissa per l'intera durata del viaggio [c.n. 332, 338, 361]; b. in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo [c.n. 332, 361]; c. in forma di partecipazione al nolo [c.c. 2102] o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito [c.n. 332, 337, 361]; d. parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo [c.c. 2102] o agli altri proventi o prodotti [c.n. 332]. Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione [c.n. 341]. La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti

collettivi di lavoro [1] [2].

Note:

  • [1] Comma aggiunto dall'articolo unico, L. 19 dicembre 1979, n. 649.

[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 10 marzo 1994, n. 80 (Gazz. Uff. 16 marzo 1994, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato inamissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo in riferimento all' art. 3 Cost.

Art. 326 Durata del contratto a tempo determinato e di quello per più viaggi.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi [c.n. 325] non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato.

Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.

Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni [c.n. 332] [1].

Note:

[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 10 marzo 1994, n. 80 (Gazz. Uff. 16 marzo 1994, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato inamissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo in riferimento all' art. 3 Cost.

Art. 327 Arruolamento per nave determinata o per più navi dello stesso armatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata.

Tuttavia l'arruolato può, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su più di esse successivamente.

Art. 328 Forma del contratto.

In vigore dal 18 dicembre 2025

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo [1].

Il contratto deve, a pena di nullità, essere annotato dall'autorità marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo periodo del primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma. Nei casi di cui al primo periodo del primo comma, quando la nave è all'estero e il contratto è stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, l'annotazione è effettuata dall'autorità marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorità [2].

Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330 [3].

Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalità si deve far constare nel contratto stesso.

Note:

  • [1] Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 1), L. 2 dicembre 2025, n. 182 , a decorrere dal 18 dicembre 2025.
  • [2] Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 2), L. 2 dicembre 2025, n. 182 , a decorrere dal 18 dicembre 2025.
  • [3] Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 3), L. 2 dicembre 2025, n. 182 , a decorrere dal 18 dicembre 2025.

Art. 329 Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare[2][1]

In vigore dal 18 dicembre 2025

[ Se l'arruolamento ha luogo all'estero, in località che non è sede di autorità consolare, il contratto deve, a pena di nullità , essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo . ]

Note:

  • [1] Vedi l'art. 440 regol. cod. nav.
  • [2] Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. b), L. 2 dicembre 2025, n. 182 , a decorrere dal 18 dicembre 2025.

Art. 330 Deroga alle disposizioni precedenti.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di arruolamento per le navi minori [c.n. 136] di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate può essere fatto verbalmente.

Le norme per l'annotazione sulla licenza dei contratti predetti sono stabilite dal regolamento .

Note:

  • [1] Vedi l'art. 357 regol. cod. nav.

Art. 331 Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore.[1]

In vigore dal 18 dicembre 2025

L'armatore può procedere all'arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all'autorità consolare del luogo dove egli si trova [c.n. 294], e contenente gli estremi indicati nell'articolo seguente.

La detta autorità trasmette in formato elettronico, a spese dell'armatore, gli estremi della dichiarazione all'autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco [2].

Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all'autorità del porto d'imbarco, anche in formato digitale, si perfeziona il contratto di arruolamento [3].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 438 regol. cod. nav.
  • [2] Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a), L. 2 dicembre 2025, n. 182 , a decorrere dal 18 dicembre 2025.
  • [3] Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. b), L. 2 dicembre 2025, n. 182 , a decorrere dal 18 dicembre 2025.

Art. 332 Contenuto del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di arruolamento deve enunciare:

  1. il nome o il numero della nave sulla quale l'arruolato deve prestare servizio o la clausola prevista nel secondo comma dell'articolo 327;
  2. il nome, la paternità [1] dell'arruolato, l'anno di nascita, il domicilio, l'ufficio di iscrizione e il numero di matricola;
  3. la qualifica e le mansioni dell'arruolato;
  4. il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l'arruolato deve assumere servizio, se l'arruolamento è a viaggio; la decorrenza e la durata del contratto, se l'arruolamento è a tempo determinato; la decorrenza del contratto, se l'arruolamento è a tempo indeterminato [c.n. 325, 326];
  5. la forma e la misura della retribuzione [c.n. 325];
  6. il luogo e la data della conclusione del contratto;
  7. l'indicazione del contratto collettivo, qualora esista.

Se dal contratto ovvero dall'annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza l'arruolamento non risulta stipulato a viaggio o a tempo determinato, esso è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato [c.n. 325].

Note:

[1] Vedi gli artt. 2 e 3, L. 31 ottobre 1955, n. 1064, sull'omissione della paternità e maternità su estratti, atti e documenti.

Art. 333 Albo a bordo per l'affissione delle disposizioni concernenti il contratto di arruolamento.

In vigore dal 21 aprile 1942

Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile all'equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e di regolamento relative all'arruolamento, i contratti collettivi di arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di cui venga prescritta l'affissione dall'autorità.

Art. 334 Servizio a bordo.

In vigore dal 21 aprile 1942

I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati.

Tuttavia il comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio.

I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni [c.c. 2103].

Art. 335 Caricazione abusiva di merci.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono caricare sulla nave merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell'armatore o di un suo rappresentante.

L'arruolato, che contravviene al divieto del comma precedente, è tenuto a pagare il nolo in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.

Art. 336 Trattamento dell'arruolato malato o ferito.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'arruolato che, a bordo, si ammala o riporta lesioni continua a percepire la retribuzione ed ha diritto all'assistenza sanitaria [c.c. 2110] a spese della nave.

Se l'arruolato si è intenzionalmente procurato la malattia o la lesione, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra senza autorizzazione, l'armatore è egualmente tenuto a provvedere all'assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese dall'arruolato.

Nel caso previsto nel comma precedente, il componente dell'equipaggio non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale è inabile al servizio.

Se l'arruolato deve essere sbarcato a causa delle sue condizioni di salute o se, per altra ragione, è sbarcato prima che si sia verificata la guarigione, si applica il disposto degli articoli 356, 365 [c.n. 343, n. 5, 1156].

Art. 337 Partecipazione dell'arruolato alle indennità dovute all'armatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se la retribuzione è determinata in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio [c.n. 325; c.c. 2102], in caso di perdita del nolo o di detti proventi o prodotti, per la quale sia corrisposta all'armatore una somma a titolo di indennità di assicurazione o di risarcimento di danni, l'arruolato ha diritto ad una parte di detta somma, nella proporzione stabilita dal contratto.

Art. 338 Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se la retribuzione è determinata a viaggio [c.n. 325], essa è proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del contratto; ma se l'ulteriore durata è dovuta a causa non imputabile all'armatore, l'aumento proporzionale è ridotto a un terzo [c.n. 341].

La retribuzione non è soggetta a diminuzione se la nave compie un viaggio più breve di quello previsto nel contratto.

Art. 339 Indennità per riduzione delle razioni dei viveri.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se la riduzione delle razioni dei viveri, prevista nell'articolo 301, è dovuta a causa non imputabile all'armatore, questi deve corrispondere ai componenti dell'equipaggio l'equivalente in danaro. Se la riduzione è determinata da causa a lui imputabile, l'armatore è tenuto anche al risarcimento dei danni.

Art. 340 Cessazione del contratto a viaggio per compimento del viaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di arruolamento stipulato per uno o più viaggi [c.n. 325, 326] cessa di diritto con il compimento del viaggio o dell'ultimo dei viaggi previsti nel contratto [c.n. 363].

Art. 341 Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del termine.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di arruolamento a tempo determinato [c.n. 325, 326] cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito nel contratto stesso.

Tuttavia, se il termine scade in corso di viaggio, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione [c.n. 338].

Se il porto di ultima destinazione è fuori della Repubblica [1], e la nave deve intraprendere un altro viaggio direttamente per un porto della Repubblica [1], l'arruolato è tenuto a continuare a prestare la sua opera sulla nave, ma, decorso il periodo determinato dalle norme corporative [2] o, in mancanza, dagli usi, ha diritto ad un aumento di retribuzione nella misura stabilita dalle norme predette o in mancanza dagli usi, fino a che sia sbarcato nel porto di arruolamento.

Se la nave intraprende un altro viaggio per un porto fuori della Repubblica [1] o non direttamente per un porto della Repubblica [1] e l'arruolato consente a restare a bordo, l'arruolamento continua alle condizioni stabilite nel contratto, ma l'arruolato ha diritto ad un aumento della retribuzione nella misura fissata secondo il disposto del comma precedente.

Note:

[1] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

[2] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 342 Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato [c.n. 325, 326] cessa per volontà dell'armatore [c.n. 351] o dell'arruolato, purché ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative [1] o, in mancanza, dagli usi.

Note:

[1] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 343 Casi di risoluzione di diritto del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di arruolamento si risolve di diritto [c.n. 349, 352, 363]:

  1. in caso di perdita totale ovvero di innavigabilità assoluta della nave [c.n. 162, 344] ovvero di innavigabilità per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonché in caso di preda;
  2. in caso di perdita della nazionalità della nave [c.n. 143, 144];
  3. in caso di vendita giudiziale della nave [c.n. 653, 654, 655, 666];
  4. in caso di morte dell'arruolato [c.n. 355];
  5. quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo [c.n. 336, 356, 365];
  1. quando l'arruolato è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della nave [c.n. 357];
  1. in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato [c.n. 120];
  1. in caso di revoca da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale [1] o la tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto [c.n. 324];
  1. quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'autorità;
  1. quando l'arruolato fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo.

Note:

[1] Alla «patria potestà» è stata sostituita la «potestà dei genitori», secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall' art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Successivamente, l'art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689 ha espressamente disposto che ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione «patria potestà» la medesima è sostituita dalla espressione «potestà dei genitori». Da ultimo l'art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto che la parola «potestà», riferita alla potestà genitoriale, ovunque presente, in tutta la legislazione vigente, sia sostituita dalle parole «responsabilità genitoriale».

Art. 344 Presunzione di perdita della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando, per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita [c.n. 162], il contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli eredi presunti dell'arruolato e degli altri aventi diritto [c.n. 371].

Art. 345 Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'armatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'armatore ha facoltà, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all'arruolato [1] [2].

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 345 c.n.

[2]La Corte costituzionale, con sentenza 19-26 maggio 1976, n. 129 (Gazz. Uff. 3 giugno 1976, n. 145), ha dichiarato non fondata, fra l'altro, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell' art. 345 c.n. La stessa Corte, poi, con sentenza 10-13 dicembre 1985, n. 336 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1985, n. 302-bis), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità degli artt. 345 c.n., 1 e 10, L. 15 luglio 1966, n. 604 , in riferimento, agli artt. 3, 4 e 35 Cost.

Art. 346 Sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'autorità marittima o quella consolare su domanda dell'arruolato, può ordinare lo sbarco immediato se il comandante ha commesso contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi fossero commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l'assistenza sanitaria alla quale egli ha diritto [c.n. 189, 300, 301].

In questo caso, il contratto si considera risolto per colpa dell'armatore.

Art. 347 Cambiamento dell'armatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Salvo il caso previsto nell'articolo 343, n. 2, in caso di cambiamento dell'armatore della nave, il nuovo armatore succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dei componenti dell'equipaggio, ma questi possono chiedere la risoluzione del contratto all'arrivo della nave in un porto nazionale [c.c. 2112].

Art. 347 bis Mantenimento dei diritti del personale marittimo in caso di trasferimento d'azienda.[1]

In vigore dal 7 giugno 2018

Ferme restando le norme del presente codice e delle leggi speciali, le disposizioni in materia di trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile si applicano anche in caso di trasferimento di una nave marittima quale parte del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di parte di un'impresa o di uno stabilimento ai sensi dell' articolo 2112, quinto comma, del codice civile, a condizione che il cessionario si trovi ovvero che l' impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento trasferiti rimangano nell'ambito di applicazione territoriale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le disposizioni in materia di trasferimento di azienda non si applicano qualora l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime.

Note:

[1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 61, a decorrere dal 7 giugno 2018, ai sensi di quanto disposto dall' art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 61/2018.

Art. 348 Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei casi previsti negli articoli 340 a 343, n. 8; 345, 347, il contratto di arruolamento cessa o si risolve dopo che siano compiute le operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto nel quale l'arruolato deve essere sbarcato.

Nel caso previsto nell'articolo 343, n. 3, il contratto di arruolamento si risolve dalla data dell'ordinanza con la quale, a norma dell'articolo 655, è disposta la vendita all'incanto; ovvero in casi di esecuzione all'estero dalla data del provvedimento con il quale è disposta la vendita della nave.

Nel caso previsto nell'articolo 344, il contratto si considera risolto nel giorno in cui la nave si presume perita [c.n. 162].

Art. 349 Retribuzioni spettanti all'arruolato in caso di risoluzione del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942

In ogni caso di risoluzione del contratto:

  1. se la retribuzione è stabilita a tempo, questa è dovuta all'arruolato fino al giorno della risoluzione;
  1. se la retribuzione è stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al profitto o al nolo [c.n. 337], è dovuta all'arruolato la parte della somma convenuta o la parte della quota o del minimo garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato, in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento della stipulazione del contratto.

Se la retribuzione è stabilita in forma di partecipazione al profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una delle cause previste nell'articolo 343, numeri 2, 3, 4, 5 e 6, nonché negli articoli 345, 346, è dovuta l'intera quota spettante all'arruolato in base al contratto [c.c. 2120, 2121].

Art. 350 Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del contratto.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

I componenti dell'equipaggio hanno diritto ad essere mantenuti a bordo anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto di arruolamento, finché siano interamente soddisfatti delle somme loro dovute in dipendenza del contratto stesso.

In questo caso deve inoltre essere corrisposta agli arruolati, per tutto il tempo durante il quale restano a bordo, la retribuzione stabilita dal contratto.

Il comandante può ottenere dall'autorità marittima o consolare l'autorizzazione allo sbarco dell'arruolato, pagando a questo la somma non contestata ed eseguendo, per la parte rimanente, un deposito cauzionale presso l'autorità stessa, nella misura e con le modalità da questa determinate.

Note:

[1] Vedi gli artt. 363- 368 c.n.

Art. 351 Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'armatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà dell'armatore [c.n. 342], è dovuta all'arruolato una indennità pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative [1] o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi di infermità per i quali l'arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell'articolo 356 [2].

Note:

[1] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

[2] Per la sostituzione dell'indennità di cui al presente articolo con il trattamento di fine rapporto, vedi l' art. 4, L. 29 maggio 1982, n. 297.

Art. 352 Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato [c.n. 343], è dovuta all'arruolato un'indennità nella misura stabilita dall'articolo precedente salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stesso [1].

Note:

[1] Per la sostituzione dell'indennità di cui al presente articolo con il trattamento di fine rapporto, vedi l' art. 4, L. 29 maggio 1982, n. 297. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-2 marzo 1987, n. 63 (Gazz. Uff. 11 marzo 1987, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell' art. 352 c.n. nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di anzianità nel caso in cui la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato avvenga per fatto imputabile all'arruolato.

Art. 353 Indennità in caso di risoluzione del contratto per la perdita o la innavigabilità assoluta della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel n. l dell'articolo 343, gli arruolati che, in base al contratto, erano retribuiti a tempo o a viaggio [c.n. 325], hanno diritto per il periodo durante il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione entro i limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative [1].

In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprietà degli arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda, spetta agli arruolati stessi un'indennità corrispondente al valore degli indumenti o degli attrezzi perduti.

Note:

[1] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 354 Indennità nel caso di perdita presunta.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se il contratto di arruolamento è considerato risolto ai sensi dell'articolo 344, è dovuta:

  1. nel caso di retribuzione a tempo, un'indennità pari alla metà della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio dal giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie, e in ogni caso a non meno di due mensilità;
  2. nel caso di retribuzione a viaggio, un'indennità pari alla differenza fra la parte di retribuzione maturata alla data di risoluzione del contratto e la metà dell'intera retribuzione, se la nave si presume perita nell'andata, e l'intera retribuzione, se la nave si presume perita nel ritorno.

L' indennità è attribuita alle persone che hanno diritto alle prestazioni in caso di morte dell'assicurato, in base alle disposizioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro [c.n. 373] [1].

In mancanza di aventi diritto ai sensi del comma precedente, la indennità è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara [2].

Note:

[1] Vedi il D.P .R. 30 giugno 1965, n. 1124 , per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

[2] La Cassa è stata soppressa dall'art. 1, L. 26 luglio 1984, n. 413, che ha devoluto tutti i rapporti giuridici, facenti capo alla Cassa stessa, all'I.N.P.S.

Art. 355 Indennità in caso di morte dell'arruolato.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di risoluzione del contratto per morte dell'arruolato, se l'arruolato è morto per la salvezza della nave, è dovuta in ogni caso, indipendentemente dall'indennità prevista nell'articolo 352, una indennità pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, alla data della morte [c.n. 373].

Si applicano, per l'attribuzione dell'indennità, il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente [c.n. 361, 362; c.c. 2122].

Art. 356 Trattamento spettante dopo la risoluzione del contratto all'arruolato ammalato o ferito.

In vigore dal 21 aprile 1942

Fuori dei casi nei quali le leggi speciali rendono obbligatoria l'assicurazione dell'equipaggio contro le malattie [1], quando il contratto è risolto, perché l'arruolato, a causa di malattia o di lesioni, ha dovuto essere sbarcato o non ha potuto riprendere il proprio posto a bordo dopo lo sbarco in un porto di approdo, l'armatore, sempre che non ricorra uno dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo 336, è tenuto a provvedere a proprie spese alla cura dell'arruolato, e a corrispondergli una indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione, per tutto il tempo della cura, ma non oltre quattro mesi dalla data della risoluzione del contratto.

Se la malattia o le lesioni dipendono da causa di servizio, il limite di tempo stabilito nel comma precedente è elevato a sei mesi.

Le disposizioni dei due comma precedenti si applicano anche alle malattie, che si manifestano nei ventotto giorni successivi alla cessazione o alla risoluzione del contratto, quando dipendono da causa di servizio [c.n. 361, 362].

Note:

[1] Vedi il R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, in materia di assicurazione obbligatoria contro le malattie per la gente di mare, nonché il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, per la disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

Art. 357 Indennità in caso di cattura dell'arruolato.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura dell'arruolato, indipendentemente dall'indennità prevista nell'articolo 352, è dovuta in ogni caso una indennità pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, successivamente alla data della cattura [c.n. 361, 362].

Art. 358 Indennità in caso di risoluzione del contratto per volontà dell'armatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se l'armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, senza preavviso, ai sensi dell'articolo 345, è dovuta all'arruolato, oltre alla indennità prevista nell'articolo 352, un'altra indennità pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso, a norma dell'articolo 342.

Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso è dato in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 342, è dovuta un'indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti.

Se l'armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a viaggio, prima del compimento del viaggio, o del contratto a tempo determinato [c.n. 325], prima della scadenza ai sensi dell'articolo 345, l'arruolato ha diritto:

  1. se la risoluzione del contratto avviene nel porto di arruolamento, prima della partenza, ad una indennità pari a quarantacinque giorni di retribuzione, ovvero pari alla intera retribuzione, se la presumibile durata del viaggio o il tempo per il quale il contratto è stato stipulato è inferiore a quarantacinque giorni;
  1. se la risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una indennità pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per la presumibile durata del viaggio o per la durata del contratto [c.n. 361, 362].

Art. 359 Casi di esclusione del diritto a indennità.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le indennità stabilite dall'articolo precedente non sono dovute, se la risoluzione del contratto avviene:

  1. per colpa dell'arruolato;
  1. per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave, o altra causa non imputabile all'armatore che renda impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio;
  1. a causa di disarmo per mancanza di traffico, per un periodo non inferiore a quindici giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a trenta giorni.

Qualora per l'interdizione del commercio con il luogo di destinazione o per l'arresto della nave sia attribuita una indennità all'armatore, gli arruolati hanno diritto alle indennità previste nell'articolo precedente, ma l'ammontare delle indennità corrisposte all'intero equipaggio non può superare il terzo dell'indennità conseguita dall'armatore.

Art. 360 Indennità in caso di perdita della nazionalità della nave o di sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei casi previsti negli articoli 343, n. 2, e 346, oltre all'indennità stabilita nell'articolo 352, l'arruolato ha diritto anche alla indennità stabilita nell'articolo 358, salvo, quando si tratta dell'applicazione dell'articolo 346, il risarcimento dei danni derivati all'arruolato dal fatto del comandante o dalla risoluzione del contratto.

Art. 361 Determinazione delle indennità previste dagli articoli precedenti.[1]

In vigore dal 3 aprile 1977

Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.

Se la retribuzione è convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennità è determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso.

A partire dal 1 febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e/o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.L. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, in L. 31 marzo 1977, n. 91 .

Art. 362 Decorrenza delle indennità previste negli articoli precedenti.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all'arruolato il diritto ad una indennità giornaliera per un determinato periodo successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel caso che l'arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio stesso è stato effettuato.

Quando la risoluzione del contratto è determinata da una delle cause indicate nell'articolo 343, n. 1, e dal fatto sono derivate malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante all'arruolato è regolato dall'articolo 356, l'indennità di cui all'articolo 353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento predetto.

Art. 363 Obbligo del rimpatrio dell'arruolato.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore è tenuto a provvedere al rimpatrio dell'arruolato.

Se la risoluzione del contratto è avvenuta per colpa dell'arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi previsti nel secondo comma dell'articolo 336, l'armatore ha diritto ad essere rimborsato dall'arruolato delle spese sostenute per il suo rimpatrio.

Qualora l'armatore non provveda, il rimpatrio è eseguito a cura dell'autorità marittima o consolare. L'autorità marittima emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato [c.n. 84].

Note:

[1] Vedi gli artt. 441- 445 regol. cod. nav.

Art. 364 Contenuto dell'obbligo del rimpatrio.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato comprende le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione, nonché, durante l'eventuale ricovero della nave in stazione sanitaria, fino all'ammissione a libera pratica [1].

Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo precedente, l'armatore è tenuto a corrispondere all'arruolato, durante il rimpatrio, una indennità giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 361.

In caso di naufragio, l'armatore è altresì tenuto a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessari.

Note:

[1] Vedi l'art. 441 regol. cod. nav.

Art. 365 Rimpatrio dell'arruolato ammalato o ferito.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se l'arruolato è sbarcato per malattia o lesioni [c.n. 343], nei casi in cui non è diversamente disposto da leggi speciali, il comandante deve depositare presso l'autorità marittima o consolare l'indennità spettante all'arruolato ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, nonché la somma necessaria per la cura e il rimpatrio.

All'estero, dove non sia autorità consolare, il comandante deve provvedere al ricovero dell'arruolato in luogo di cura, depositando presso l'ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma precedente.

Se il rimpatrio deve avvenire prima che l'arruolato sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura l'arruolato medesimo; quando il viaggio deve compiersi per mare, esso è effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su nave provvista del servizio sanitario [1].

Note:

[1] Vedi il R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, in materia di assicurazione obbligatoria contro le malattie per la gente di mare.

Art. 366 Luogo di rimpatrio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il rimpatrio dell'arruolato si compie con il suo ritorno al porto di arruolamento.

Tuttavia, se l'arruolato ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra località da lui indicata.

Art. 367 Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio.

Se la retribuzione percepita dall'arruolato a bordo della nave, sulla quale è imbarcato, è inferiore alla indennità spettantegli ai sensi del secondo comma dell'articolo 364, l'armatore è tenuto a corrispondergli la differenza.

Art. 368 Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane.[1][2]

In vigore dal 24 ottobre 2013

Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali.

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, L. 23 settembre 2013, n. 113.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali, purché gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani arruolati su navi che battono la loro bandiera.».

[2] Vedi l'art. 444 regol. cod. nav.

Art. 369 Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti dell'arruolato verso l'armatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute [c.c. 1260], sequestrate o pignorate [c.p.c. 545] fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge [1] o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave [2] [3].

La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall'armatore per il rimpatrio dell'arruolato, o per spese di cura, nonché quelle dovute dall'istituto assicuratore a norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.

L'arruolato può chiedere all'armatore, all'atto dell'imbarco, che una parte della retribuzione sia versata a persona della sua famiglia.

Se l'armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal comma precedente, la vertenza è

risolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione [4], dall'autorità marittima o consolare del luogo dove si trova la nave.

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 443- 448 c.c.
  • [2] La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 72 (Gazz. Uff. 20 marzo 1996, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.
  • [ ] [3] La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 aprile 1974, n. 101 (Gazz. Uff. 24 aprile 1974, n. 107), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 369, prima parte, c.n., in riferimento all'art. 3, comma primo Cost.
  • [4] Vedi l'art. 113 Cost.

Art. 370 Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti.

In vigore dal 21 aprile 1942

Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile [c.p.c. 514, 515] e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro né a pignoramento, non possono essere sequestrati né pignorati per alcun titolo:

  1. gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo;
  1. gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all'esercizio della professione.

Art. 371 Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

I diritti spettanti agli eredi presunti dell'arruolato e agli altri aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie, sia considerata perita [c.n. 162, 344], possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione della nave dal registro d'iscrizione [c.n. 163, 373].

Art. 372 Effetti della chiamata o del richiamo alle armi.

In vigore dal 21 aprile 1942

Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi dell'arruolato sul contratto e il trattamento spettante in questi casi all'arruolato sono determinati da leggi speciali [1], dalle norme corporative [2], o, in mancanza, dagli usi.

Note:

  • [ ] [1] Vedi il D.Lgs.C.P .S. 13 settembre 1946, n. 303, sulla conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva.
  • [ ] [2] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 373 Prescrizione.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione [c.n. 340] o alla risoluzione [c.n. 343] del contratto. In caso di più contratti a tempo determinato o a viaggio, che a sensi dell'articolo 326 siano regolati dalle norme sul contratto a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione dell'ultimo contratto.

La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi dell'arruolato ed agli altri aventi diritto in caso di perdita della nave decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione [c.n. 371, 1314].

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 giugno 1973, n. 98 (Gazz. Uff. 4 luglio 1973, n. 169), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 373 c.n., in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost. La stessa Corte, con sentenza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 354 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli artt. 373 e 937 del codice della navigazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Art. 374 Derogabilità delle norme.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni degli articoli 323, 324; 328 a 334; 336, primo e secondo comma; 346, 347; 363 a 371, [c.n. 323, 324, 328-334, 336, 346, 347, 363-371] non possono essere derogate né dalle norme corporative [1], né dal contratto individuale di arruolamento.

Le disposizioni degli articoli 326; 336, terzo comma; 337 a 345; 348 a 362 possono essere derogate dalle norme corporative [1]; non possono essere derogate dal contratto individuale se non a favore dell'arruolato.

Tuttavia, neppure con le norme corporative [1] si può aumentare il termine previsto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 326, né si può diminuire il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo.

Note:

[1] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 375 Contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna.

In vigore dal 21 aprile 1942

Al contratto di lavoro del personale navigante addetto alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli articoli 323, 328, 330, 331, 333, 343 n. 5, 369 terzo comma.

La prestazione del servizio, agli effetti del terzo comma dell'articolo 326, è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai trenta giorni.

Il contratto deve, a pena di nullità [c.c. 1325, n. 4], esser fatto per iscritto, fatta eccezione per le navi di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo [1].

La risoluzione del contratto in caso di cambiamento dell'armatore, a norma dell'articolo 347, può esser chiesta all'arrivo nel porto di assunzione, o comunque al termine di trenta giorni.

La retribuzione, gli altri diritti e le indennità previste negli articoli 336 a 339; 349 a 368 [c.n. 336-339, 349-368] sono regolate dalle norme corporative [2] o, in mancanza, dagli usi.

Le norme dei comma precedenti si applicano anche al contratto di lavoro del personale dei servizi pubblici di linea o di rimorchio, in quanto non sia diversamente stabilito da leggi e regolamenti speciali.

Note:

[1] Vedi gli artt. 79-83 regol. nav. int.

[2] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste,

disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 376 Locazione di nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far godere all'altra per un dato tempo la nave verso un determinato corrispettivo [c.c. 1571].

Note:

[1] Vedi gli artt. da 1571 a 1606 cod. civ. Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di locazione di navi, vedi la L. 12 marzo 1968, n. 478 .

Art. 377 Forma del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di locazione deve essere provato per iscritto [c.c. 2725].

Tuttavia la prova scritta non è richiesta per la locazione di navi minori e di galleggianti [c.n. 136] di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

Art. 378 Sublocazione e cessione del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il conduttore non può sublocare la nave né cedere i diritti derivanti dal contratto [c.c. 1594], se tali facoltà non gli sono state consentite dal locatore.

La forma del contratto di sublocazione e di quello di cessione è regolata dal disposto dell'articolo precedente.

Art. 379 Obblighi del locatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il locatore è tenuto a consegnare la nave, con le relative pertinenze, in stato di navigabilità e munita dei documenti necessari per la navigazione, nonché a provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso normale della nave secondo l'impiego convenuto [c.c. 1575].

Art. 380 Responsabilità del locatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il locatore è responsabile dei danni derivati da difetto di navigabilità, a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza [c.c. 1578].

Art. 381 Obblighi del conduttore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il conduttore è tenuto ad usare della nave secondo le caratteristiche tecniche, risultanti dal certificato di navigabilità, e in conformità dell'impiego convenuto [c.c. 1587].

Art. 382 Scadenza del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato, ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione della nave [c.c. 1596, 1597].

Nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore, per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni [c.c. 1591], ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

Art. 383 Prescrizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso di un anno dalla scadenza del contratto o, nel caso previsto dall'articolo precedente, dalla data di riconsegna della nave [c.n. 1314]. Nel caso di perdita presunta della nave [c.n. 162], il termine decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione [c.n. 163].

Art. 384 Noleggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il noleggio è il contratto per il quale l'armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi.

Note:

[1] Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di noleggio di navi, vedi la L. 12 marzo 1968, n. 478 .

Art. 385 Forma del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto [c.c. 2725]. La scrittura deve enunciare:

  1. gli elementi di individuazione [c.n. 140, 141], la nazionalità [c.n. 143], la portata [c.n. 138] della nave;
  2. il nome del noleggiante e del noleggiatore;
  3. il nome del comandante;
  4. l'ammontare del nolo;
  5. la durata del contratto o l'indicazione dei viaggi da compiere.

Non è richiesta la prova scritta quando il noleggio concerne navi minori di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, se a vela, o alle dieci, se a propulsione meccanica.

Art. 386 Obblighi del noleggiante.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il noleggiante è obbligato, prima della partenza, a mettere la nave in stato di navigabilità per il compimento del viaggio, ad armarla ed equipaggiarla convenientemente, e a provvederla dei prescritti documenti.

Il noleggiante è responsabile dei danni derivanti da difetto di navigabilità, a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza.

Art. 387 Obblighi del noleggiatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel noleggio a tempo sono a carico del noleggiatore la provvista di combustibile, acqua e lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, nonché le spese inerenti all'impiego commerciale della nave [c.n. 393], comprese quelle di ancoraggio, di canale e simili.

Art. 388 Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il noleggiante a tempo non è obbligato a intraprendere un viaggio che esponga la nave o le persone ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto.

Del pari egli non è obbligato a intraprendere un viaggio la cui durata prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto alla durata del contratto, la scadenza del contratto stesso.

Art. 389 Eccesso di durata del viaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se per fatto del noleggiatore a tempo la durata dell'ultimo viaggio eccede la scadenza del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al noleggiante, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

Art. 390 Pagamento del nolo a tempo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il nolo a tempo, in mancanza di patto o uso diverso, è dovuto in rate mensili anticipate.

Tuttavia, salvo patto contrario, il nolo anticipato non si intende acquisito ad ogni evento.

Art. 391 Impedimento temporaneo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il nolo a tempo non è dovuto per il periodo durante il quale non si è potuto utilizzare la nave per causa non imputabile al noleggiatore. Tuttavia, in caso di rilascio per fortuna di mare o per accidente subito dal carico, ovvero per provvedimento di autorità nazionale o straniera, durante il tempo dell'impedimento, ad eccezione di quello in cui la nave è sottoposta a riparazione, è dovuto il nolo al netto delle spese risparmiate dal

noleggiante per l'inutilizzazione della nave.

Art. 392 Perdita della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel caso di perdita della nave, il nolo a tempo è dovuto fino a tutto il giorno in cui è avvenuta la perdita.

Art. 393 Responsabilità per le operazioni commerciali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto di noleggio, le istruzioni del noleggiatore sull'impiego commerciale della nave e rilasciare le polizze di carico alle condizioni da lui indicate. Il noleggiante non è responsabile verso il noleggiatore per le obbligazioni assunte dal comandante in dipendenza delle predette operazioni, e per le colpe commerciali del comandante e degli altri

componenti dell'equipaggio in dipendenza delle operazioni medesime.

Art. 394 Subnoleggio e cessione del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di subnoleggio o di cessione totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, il noleggiatore rimane responsabile verso il noleggiante delle obbligazioni assunte con il contratto di noleggio.

Art. 395 Prescrizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre, se il noleggio è a tempo dalla scadenza del contratto o dalla fine dell'ultimo viaggio se il viaggio è prorogato a norma dell'articolo 389; se il noleggio è a viaggio dalla fine del viaggio [c.n. 1314].

Nei casi in cui il viaggio non sia iniziato o compiuto, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato l'avvenimento che ha reso impossibile l'esecuzione del contratto o la continuazione del viaggio. In caso di perdita presunta della nave [c.n. 162] il termine decorre dalla data della cancellazione di questa dai registri d'iscrizione [c.n. 163].

Art. 396 Forma del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per iscritto [c.c. 2725], tranne che si tratti di trasporto su navi minori [c.n. 136] di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.

Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso [c.n. 397].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 1678- 1702 c.c.
  • [2] Vedi gli artt. 1681, 1682 c.c.

Art. 397 Indicazioni del biglietto di passaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la durata di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore.

Art. 398 Cessione del diritto al trasporto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio [c.n. 401].

Art. 399 Imbarco senza biglietto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto, è tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui è diretto o in cui è sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Art. 400 Impedimento del passeggero.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto, ed è dovuto il quarto del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel prezzo.

Se l'evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, può ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere data notizia dell'impedimento prima della partenza; in mancanza è dovuto l'intero prezzo di passaggio netto.

Art. 401 Mancata partenza del passeggero.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto.

Tuttavia il prezzo non è dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto è ceduto ad altri in seguito a domanda del passeggero [c.n. 398], ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.

Art. 402 Impedimento della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se la partenza della nave è impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto è risolto ed il vettore deve restituire il prezzo versatogli.

Art. 403 Soppressione della partenza o mutamento d'itinerario.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non può essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale parta successivamente, il contratto è risolto.

Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha facoltà di compiere il viaggio su una di dette navi, ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, se il vettore muta l'itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui interessi.

Nei casi indicati dai due comma precedenti il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.

Art. 404 Ritardo della partenza.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all'alloggio e al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio.

Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facoltà, il passeggero, dallo scadere dei termini suindicati, non ha diritto a ricevere l'alloggio e il vitto a spese del vettore.

Se il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.

Art. 405 Interruzione del viaggio della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se il viaggio della nave è interrotto per causa di forza maggiore il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

Tuttavia il vettore ha diritto all'intero prezzo, se, in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell'intervallo l'alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.

Art. 406 Interruzione del viaggio del passeggero.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

Se il viaggio è interrotto per fatto del passeggero, questi deve altresì, per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio netto.

Art. 407 Operazioni di imbarco e di sbarco.

In vigore dal 21 aprile 1942

Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non è compreso nel prezzo di passaggio.

Art. 408 Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile.

Art. 409 Responsabilità del vettore per danni alle persone.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall' inizio dell' imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile [c.c. 1681].

Art. 410 Trasporto del bagaglio non registrato.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso.

Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 411 Trasporto del bagaglio registrato.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall'articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l'indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell'eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto [c.n. 412].

Un esemplare del bollettino firmato dal vettore è consegnato al passeggero.

Art. 412 Responsabilità del vettore pel bagaglio.

In vigore dal 19 agosto 1954

Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di euro 6,20 per chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.

La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti [c.c. 1697].

Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore [c.c. 1693] [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 16 aprile 1954, n. 202.

Art. 413 Responsabilità del vettore nel trasporto gratuito.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilità del vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito [c.c. 1681].

Art. 414 Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.

Art. 415 Derogabilità delle norme.

In vigore dal 21 aprile 1942

Non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; 412 a 414. [c.n. 409, 412-414].

Art. 416 Pegno legale sui bagagli.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto [c.c. 2761]. Quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore è tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.

Art. 417 Bagaglio non ritirato.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero [c.c. 1690].

Art. 418 Prescrizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati [c.n. 410] si prescrivono col decorso di sei mesi dall'arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare.

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati [c.n. 411] si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati.

Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno [c.n. 1314].

Art. 419 Trasporti di cose.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il trasporto di cose può avere per oggetto un carico totale o parziale ovvero cose singole, e può effettuarsi su nave determinata ovvero su nave indeterminata.

Note:

[1] Vedi gli artt. 1683- 1702 c.c. Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di trasporto marittimo di cose, vedi la L. 12 marzo 1968, n. 478 .

Art. 420 Forma del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto [c.c. 2725], tranne che il trasporto debba effettuarsi su navi minori [c.n. 136], di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

Art. 421 Obblighi del vettore all'inizio del viaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il vettore, prima dell'inizio del viaggio, oltre ad usare la normale diligenza perché la nave sia apprestata in stato di navigabilità e convenientemente armata ed equipaggiata, deve curare che le stive, le camere refrigeranti, quelle frigorifere e le altre parti della nave destinate alla caricazione siano in buono stato per il ricevimento, la conservazione e il trasporto delle merci.

Art. 422 Responsabilità del vettore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il vettore è responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo non è stata, né in tutto né in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti.

Deve invece l'avente diritto alla riconsegna provare che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo è stata determinata da colpa del vettore o da colpa commerciale dei di lui dipendenti e preposti, quando il danno è stato prodotto da vizio occulto, o da innavigabilità della nave non derivante da inadempimento agli obblighi di cui all'articolo precedente, da colpa nautica dei dipendenti o preposti del vettore, da fortuna o pericoli di mare, incendio non determinato da colpa del vettore, pirateria, fatti di guerra, sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti di autorità di diritto o di fatto, anche a scopo sanitario, sequestri giudiziari, scioperi o serrate, impedimenti al lavoro generali o parziali, atti o tentativi di assistenza o salvataggio ovvero deviazione del viaggio fatta a tale scopo, cattivo stivaggio, vizio proprio della merce, calo di volume o di peso, insufficienza degli imballaggi, insufficienza o imperfezione delle marche, atti od omissioni in genere del caricatore o dei suoi dipendenti o preposti [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 1693- 1698 c.c.

Art. 423 Limiti del risarcimento.

In vigore dal 19 agosto 1954

Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a euro 123,29 o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco [1].

Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione è inesatta, non è responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa [2].

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23-26 maggio 2005, n. 199 (Gazz. Uff. 1° giugno 2005, n. 22 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti. In precedenza la stessa Corte, con sentenza 11-19 novembre 1987, n. 401 (Gazz. Uff. 2 dicembre 1987, n. 51 Prima serie speciale), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli articoli 3 e 42 Cost.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 16 aprile 1954, n. 202. La Corte costituzionale, con sentenza 12-14 marzo 2003, n. 71 (Gazz. Uff. 19 marzo 2003, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all' art. 3 Cost.

Art. 424 Derogabilità delle norme sulla responsabilità.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le norme degli articoli 422, 423 sono sempre derogabili a favore del caricatore. Sono derogabili anche a favore del vettore per quanto concerne il periodo di tempo anteriore alla caricazione e quello posteriore alla scaricazione; e, anche per il periodo che intercorre tra caricazione e scaricazione, relativamente ai trasporti di merci caricate sopra coperta e di animali vivi, relativamente ai trasporti nazionali di merci di qualsiasi genere, nonché per quanto concerne i danni da ritardo. Nei confronti dei terzi l'efficacia delle clausole derogatrici è subordinata alla loro inserzione nella polizza ricevuto per l'imbarco o nella polizza di carico [c.n. 458].

Le norme anzidette sono infine derogabili, anche fuori delle ipotesi e dei limiti previsti nel precedente comma, qualora non venga emessa polizza di carico, né altro documento negoziabile.

Art. 425 Imballaggi e marche di contrassegno.

In vigore dal 21 aprile 1942

Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a cura del caricatore, essere apposte marche di contrassegno, in maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine del viaggio.

Il caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a lui derivanti da imperfetta apposizione delle marche.

Art. 426 Consegna delle bollette doganali.

In vigore dal 21 aprile 1942

All'atto dell'imbarco delle merci, e in ogni caso prima della partenza della nave, il caricatore è tenuto a consegnare al vettore le bollette doganali.

Il caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati dall'omessa consegna [c.c. 1683].

Il vettore non è tenuto a verificare la completezza dei documenti e l'esattezza delle indicazioni in questi contenute.

Art. 427 Impedimento prima della partenza.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se la partenza della nave è impedita per causa di forza maggiore, il contratto è risolto. Se per la stessa causa la partenza della nave è soverchiamente ritardata, il contratto può essere risolto.

Se la risoluzione avviene dopo l'imbarco, il caricatore è tenuto a sopportare le spese di scaricazione [c.c. 1686].

Art. 428 Impedimento temporaneo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio è temporaneamente impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto resta in vigore.

Il caricatore può, mentre dura l'impedimento, far scaricare le merci a proprie spese, con l'obbligo di ricaricarle ovvero di risarcire i danni. Se l' impedimento si verifica in corso di viaggio, il caricatore è tenuto a prestare idonea cauzione per l'adempimento degli obblighi predetti [c.c. 1686].

Art. 429 Interruzione del viaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se, dopo la partenza, il comandante è costretto a fare riparazioni per causa di forza maggiore, il contratto rimane in vigore ed il caricatore non ha diritto a riduzione di nolo [c.c. 1686].

Se la nave non può essere riparata od è necessario un tempo soverchio, ovvero se il viaggio è interrotto o soverchiamente ritardato per altra causa di forza maggiore, il nolo è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso, purché il comandante abbia fatto il possibile per provvedere, per conto del caricatore, all'inoltro delle merci al luogo di destinazione con altra nave.

Art. 430 Impedimento all'arrivo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se l'approdo è impedito o soverchiamente ritardato per causa di forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere nel modo migliore per l' interesse della nave e del carico, approdando in altro porto vicino o ritornando al porto di partenza [c.c. 1686].

Art. 431 Merci non dichiarate o falsamente indicate.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante può fare scaricare nel luogo d'imbarco le cose non dichiarate o falsamente indicate dal caricatore, ovvero può esigere il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di caricazione per cose di simile natura, oltre il risarcimento del danno.

Art. 432 Recesso del caricatore prima della partenza.

In vigore dal 21 aprile 1942

Prima della partenza della nave il caricatore può recedere dal contratto, pagando la metà del nolo convenuto, nonché le spese sostenute per la caricazione e la scaricazione, se tali spese non sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse [c.c. 1685].

Tuttavia il caricatore può liberarsi in tutto o in parte da tale obbligo, provando che il vettore non ha subito alcun danno o ha subito un danno minore.

Art. 433 Recesso del caricatore durante il viaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il caricatore può, durante il viaggio, ritirare le cose caricate, pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese straordinarie occorse per la scaricazione [c.c. 1685].

Il comandante non è tenuto alla scaricazione, quando questa importi ritardo eccessivo o modificazione dell'itinerario ovvero scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o dagli usi.

Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi è responsabile delle spese e dei danni.

Art. 434 Caricazione incompleta.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se il caricatore consegna una quantità di merci minore di quella convenuta, deve pagare il nolo intero, detratte le spese che il vettore abbia risparmiato per la mancata caricazione, se queste sono comprese nel nolo [c.c. 1685].

Il comandante può imbarcare altre merci, purché, se il contratto ha per oggetto un carico totale, vi sia il consenso del caricatore. In ogni caso il caricatore profitta del nolo relativo alle cose che completano il carico, fino a concorrenza del nolo da lui dovuto.

WOLTERS KLUWER

Le stesse norme si applicano nel caso in cui il contratto di trasporto sia stato stipulato per un viaggio di andata e ritorno e il caricatore non imbarchi merci per il viaggio di ritorno.

Art. 435 Perdita e avarie delle cose.

In vigore dal 21 aprile 1942

La perdita e le avarie subite durante il trasporto dalle cose trasportate devono essere fatte constare dal destinatario, con riserva scritta o in contraddittorio del comandante della nave o del raccomandatario del vettore, non oltre il momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni dalla riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti [c.c. 1698].

In mancanza della riserva scritta o della constatazione in contraddittorio, le merci si presumono riconsegnate dal vettore in conformità delle indicazioni contenute nel documento del trasporto [c.c. 1697].

Art. 436 Mancato arrivo delle cose.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se le merci non sono giunte a destinazione, il nolo deve essere corrisposto, quando il mancato arrivo sia dovuto a fatto del caricatore o alla natura delle merci, se questa non era nota al vettore o al comandante, salva la detrazione del nolo percepito dal vettore per le cose da lui caricate in sostituzione di quelle perdute.

Art. 437 Deposito o vendita delle cose.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante, nel caso di mancato pagamento del nolo, può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria del luogo di scaricazione a depositare o, se sia necessario, a vendere tanta parte delle cose caricate quanta ne occorre per coprire il nolo e i compensi di controstallia, a meno che il destinatario provveda al deposito di una somma pari all'ammontare del credito del vettore [c.n. 450; c.c. 1690].

Art. 438 Prescrizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose avrebbero dovuto arrivare a destinazione o, nei trasporti di cose determinate, dal giorno indicato nell'articolo 456.

Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie col decorso di un anno [c.n. 1314].

Art. 439 Norme applicabili.

In vigore dal 21 aprile 1942

Si applicano le regole generali sul trasporto di cose [c.n. 419] [1], ogni qualvolta viene assunto l'obbligo di riconsegnare a destinazione un carico totale o parziale su nave determinata.

Note:

[1] Vedi gli artt. 1683- 1702 c.c.

Art. 440 Spazi non utilizzabili per la caricazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Non sono destinati al trasporto gli spazi interni della nave normalmente non utilizzabili per la caricazione, salvo espresso consenso del vettore nel caso in cui non ostino ragioni di sicurezza della navigazione.

Art. 441 Luogo di ancoraggio o di ormeggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se il contratto non determina il punto di ancoraggio o di ormeggio, il caricatore può chiedere che la nave sia condotta nel luogo da lui designato, salve le disposizioni del comandante del porto [c.n. 62], purché si possa accedervi, sostarvi e uscirne senza pericolo.

Se il caricatore non designa in tempo utile tale luogo, la nave è condotta a quello abituale. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il comandante sceglie un altro luogo, tenendo conto dell'interesse del caricatore.

Art. 442 Consegna e riconsegna delle merci.

In vigore dal 21 aprile 1942

In mancanza di diverso patto, regolamento portuale od uso locale, il vettore riceve e riconsegna le merci sotto paranco.

Art. 443 Inesatta dichiarazione di portata della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il vettore che abbia dichiarato la portata della nave in misura maggiore o minore di quella effettiva, è tenuto al risarcimento dei danni, sempre che la differenza ecceda il ventesimo.

Art. 444 Decorrenza e durata delle stallie.

In vigore dal 21 aprile 1942

I giorni di stallia per la caricazione e per la scaricazione [c.n. 445], salvo diverso patto, regolamento portuale od uso locale, decorrono dal momento in cui, essendo la nave pronta per l'imbarco o per lo sbarco, ne sia giunto avviso a chi deve consegnare o ricevere le merci.

Il termine di stallia, in mancanza di patto, regolamento od uso, deve essere fissato dal comandante del porto, tenendo conto dei mezzi disponibili nel luogo di caricazione o di scaricazione, della struttura della nave, nonché della natura del carico; e deve essere comunicato tempestivamente a chi deve consegnare o ricevere le merci.

Art. 445 Computo delle stallie.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il termine di stallia [c.n. 444] si computa a giorni lavorativi. Non si considerano tali i giorni festivi secondo la legge e le consuetudini locali [c.c. 1187, 2963] [1].

Il decorso del termine è sospeso durante i giorni in cui le operazioni sono impedite per causa non imputabile al caricatore o al destinatario.

Note:

[1] Vedi la L. 27 maggio 1949, n. 260 , recante disposizioni in materia di ricorrenze festive, e la L. 5 marzo 1977, n. 54 , in materia di giorni festivi.

Art. 446 Decorrenza e durata delle controstallie.

In vigore dal 21 aprile 1942

Spirato il termine di stallia [c.n. 444] senza che, per causa imputabile al caricatore o al destinatario, sia stata ultimata la caricazione o la scaricazione, è dovuto un compenso di controstallia.

Il termine di controstallia, salvo diverso patto, regolamento od uso locale, è di tanti giorni correnti quanti sono stati i giorni lavorativi di stallia [c.n. 447, 448].

Art. 447 Soppressione delle controstallie di caricazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Spirato il termine di stallia di caricazione [c.n. 444] senza che, per causa imputabile al caricatore, sia stata imbarcata una quantità di merce sufficiente per garantire quanto è da lui dovuto al vettore, il comandante non è tenuto ad attendere il decorso del termine di controstallia [c.n. 446] se non gli venga fornita idonea cauzione.

Art. 448 Computo delle controstallie.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il compenso di controstallia [c.n. 446] è computato in ragione di ore e giorni consecutivi e deve essere versato giorno per giorno.

Il tasso di controstallia, in mancanza di diverso patto, è determinato in proporzione della portata della nave, secondo gli usi.

Tuttavia, per il periodo durante il quale le operazioni di imbarco o di sbarco sono state impedite da causa non imputabile al caricatore o al destinatario, invece del compenso di controstallia è dovuto un compenso determinato in proporzione del nolo.

Art. 449 Controstallie straordinarie.

In vigore dal 21 aprile 1942

Spirato il termine di controstallia per la caricazione [c.n. 446], il comandante, previo avviso dato almeno ventiquattro ore prima, ha facoltà di partire senza attendere la caricazione o il suo completamento, restando sempre dovuti il nolo e il compenso di controstallia [c.n. 448]. Se il comandante non si avvale di questa facoltà, è dovuto per l'ulteriore sosta, fissata d'accordo col caricatore, un compenso di controstallia maggiorato della metà, ove non esista diverso patto, regolamento, o uso.

Spirato il termine di controstallia [c.n. 446] per la scaricazione senza che questa sia stata compiuta, è dovuto un compenso di controstallia straordinaria per la durata e nella misura sopra indicate, salva la facoltà del comandante di scaricare le merci a norma dell'articolo 450.

Art. 450 Deposito del carico.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere il carico, ovvero se si presentano più destinatari o v'è opposizione alla riconsegna, il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al caricatore. Questi può disporre del carico a termini dell'articolo 1685 del codice civile, salva la facoltà del vettore di provvedere al deposito o alla vendita delle merci nei casi previsti dall'articolo dello stesso codice [c.c. 1690].

Se il destinatario, dopo aver acquistato i diritti nascenti dal contratto, ritarda a ritirare il carico o se sorge controversia intorno all'esecuzione della consegna, il vettore può procedere al deposito delle merci presso un terzo a norma dell'articolo 1514 del codice civile o, trattandosi di merci soggette a rapido deterioramento, alla vendita per conto del destinatario a norma dell'articolo dello stesso codice, [c.c. 1515] dandone avviso all'interessato.

Art. 451 Sostituibilità della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se il trasporto ha per oggetto cose determinate, il vettore, in mancanza di espresso divieto, ha facoltà di sostituire la nave designata con altra nave della medesima classe, idonea a compiere il trasporto senza ritardo.

Art. 452 Caricazione delle merci.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il caricatore deve presentare le merci per l'imbarco nei termini d'uso, non appena la nave sia pronta a ricevere il carico, e la caricazione deve essere effettuata dal vettore nei termini d'uso.

Decorso il termine per la consegna delle merci, il comandante ha facoltà di partire senza attendere il carico, e il caricatore è tenuto al pagamento dell'intero prezzo di trasporto.

Art. 453 Recesso del caricatore prima della partenza.

In vigore dal 21 aprile 1942

Dopo la caricazione delle merci il caricatore può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 432, solo quando dichiari di recedere dal contratto entro il termine d'uso per la partenza della nave e la scaricazione non cagioni ritardo alla partenza medesima.

Art. 454 Scaricazione delle merci.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando la nave sia in condizioni di scaricare, se il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere le merci, il vettore ha facoltà di consegnare le merci ad un'impresa di sbarco regolarmente autorizzata, la quale diviene responsabile verso il destinatario quale depositaria delle cose [c.c. 1690]. Il vettore, che si avvale di questa facoltà, è tenuto a darne avviso al destinatario, se conosciuto, o all'indicato in polizza.

Quando il destinatario è presente e la scaricazione a mezzo di impresa di sbarco avviene solo nell'interesse della nave per esigenze della scaricazione, le spese relative sono a carico del vettore.

Quando si presentano più destinatari o v'è opposizione alla riconsegna si applica il disposto dell'articolo 450.

Art. 455 Mancata riscossione del nolo o degli assegni.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni di cui è gravata la cosa o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il caricatore dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti [c.c. 1692].

Art. 456 Mancato arrivo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci, il destinatario può far valere i diritti nascenti dal contratto soltanto dal giorno in cui la perdita è stata riconosciuta dal vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui le merci avrebbero dovuto giungere a destinazione [c.c. 1689].

Art. 457 Dichiarazione d'imbarco.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d'imbarco, nella quale sono indicati la natura, la qualità e quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano.

Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco.

Note:

[1] Vedi l'art. 1126 c.n. e l'art. 1996 c.c.

Art. 458 Documenti rilasciati dal vettore all'assunzione del trasporto, alla consegna e all'imbarco delle merci.

In vigore dal 21 aprile 1942

Assunto il trasporto, il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, è tenuto a rilasciare al caricatore un ordinativo d'imbarco per le merci da trasportare, ovvero all'atto della consegna, quando sia stato convenuto, una polizza ricevuto per l'imbarco [c.n. 460, 463].

Dopo l'imbarco, ed entro ventiquattr'ore dallo stesso, il comandante della nave è tenuto a rilasciare al caricatore una ricevuta di bordo per le merci imbarcate, a meno che gli rilasci direttamente, in nome del vettore, la polizza di carico [c.n. 460, 463].

Qualora non vi abbia provveduto il comandante della nave, il vettore o in suo luogo il raccomandatario, su presentazione della ricevuta di bordo, è tenuto a rilasciare la polizza di carico, ovvero ad apporre la menzione dell'avvenuto imbarco, con le indicazioni di cui alle lettere g ed h dell'articolo 460, sulla polizza ricevuto per l'imbarco precedentemente rilasciata.

Art. 459 Prova della consegna al vettore e della caricazione delle merci.

In vigore dal 21 aprile 1942

La polizza ricevuto per l'imbarco [c.n. 458] fa prova dell'avvenuta consegna delle merci al vettore; la ricevuta di bordo e la polizza di carico [c.n. 458] fanno prova dell'avvenuta caricazione.

Art. 460 Indicazioni della polizza ricevuta per l'imbarco e della polizza di carico.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

La polizza ricevuto per l'imbarco [c.n. 458] deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia, e deve enunciare:

  • a. il nome e il domicilio del vettore;
  • b. il nome e il domicilio del caricatore;
  • c. il luogo di destinazione, e, quando la polizza è nominativa, il nome e il domicilio del destinatario;

d. la natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano;

  • e. lo stato apparente delle merci o degli imballaggi;
  • f. il luogo e la data di consegna.

La polizza di carico [c.n. 458], parimenti datata e sottoscritta da chi la rilascia, oltre le indicazioni richieste per la polizza ricevuto per l'imbarco, deve enunciare:

  • g. il nome o il numero, l'ufficio di iscrizione e la nazionalità della nave;
  • h. il luogo e la data di caricazione [c.n. 461].

Note:

  • [1] Recte: «ricevuto».

Art. 461 Data di consegna e data di caricazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se nella polizza di carico [c.n. 458] non è indicata la data di consegna, per tale si presume fino a prova contraria la data di caricazione delle merci.

Se nella polizza ricevuto per l'imbarco [c.n. 458] non è indicata la data di consegna, o nella polizza di carico [c.n. 458] non è indicata quella di caricazione, per data di consegna o per data di caricazione, rispettivamente, si presume quella di emissione della polizza [c.n. 460].

Art. 462 Natura, qualità e quantità delle merci.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il vettore, ovvero il raccomandatario [c.n. 287] o il comandante della nave, che rilascia la polizza ricevuto per l'imbarco o la polizza di carico [c.n. 458], ha facoltà di inserire in polizza le proprie riserve, quando non può eseguire in tutto o in parte una normale verifica delle indicazioni fornite dal caricatore sulla natura, qualità e quantità delle merci, nonché sul numero dei colli e sulle marche di contrassegno.

In mancanza di riserve, la natura, la qualità e la quantità delle merci, nonché il numero e le marche dei colli consegnati al vettore o imbarcati, si presumono fino a prova contraria conformi alle indicazioni della polizza.

Art. 463 Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l'imbarco.

In vigore dal 21 aprile 1942

La polizza ricevuto per l'imbarco e la polizza di carico [c.n. 458] sono emesse in due originali.

L'originale ritenuto dal vettore è sottoscritto dal caricatore o da un suo rappresentante, non è trasferibile, e reca esplicita indicazione della non trasferibilità.

L'originale rilasciato al caricatore è sottoscritto dal vettore, ovvero dal raccomandatario [c.n. 287] o dal comandante della nave che emette la polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma dell'articolo 467, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo [c.c. 1996].

Art. 464 Forma e trasferimento dell'originale di polizza rilasciato al caricatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'originale della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco [c.n. 458] rilasciato al caricatore può essere al portatore, all'ordine o nominativo.

Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore [c.c. 2003], all'ordine [c.c. 2008] o nominativi [c.c. 2022].

Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della polizza nominativa non è richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente, previsto negli articoli 2022 [c.c. 2022] e seguenti del codice civile [c.n. 467].

Art. 465 Duplicati della polizza.

In vigore dal 21 aprile 1942

Dell'originale della polizza ricevuto per l'imbarco o della polizza di carico [c.n. 458] rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.

I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo 463.

I duplicati non sono trasferibili [c.n. 964], devono recare esplicita menzione della non trasferibilità, ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.

Art. 466 Ordini di consegna.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, quando ciò sia stato convenuto nel contratto di trasporto, sono tenuti ad emettere, dietro richiesta di chi ha il diritto di disporre delle merci mediante disposizione del titolo, ordini di consegna sul comandante della nave o sul raccomandatario, relativi a singole partite delle merci rappresentate dalla polizza ricevuto per l'imbarco o dalla polizza di carico.

In tal caso il vettore o il suo raccomandatario sono tenuti, all'atto dell'emissione degli ordini di consegna, a prenderne nota sull'originale trasferibile della polizza, con l'indicazione della natura, qualità e quantità delle merci specificate in ciascun ordine, e con l'apposizione della propria firma e di quella del richiedente; quando l'intero carico rappresentato dalla polizza sia frazionato fra i vari ordini di consegna sono tenuti altresì a ritirare l'originale trasferibile della polizza.

Gli ordini di consegna emessi a norma dei comma precedenti attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo 463; possono essere al portatore, all'ordine o nominativi [c.n. 464].

Agli ordini di consegna predetti si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'emissione e la circolazione della polizza di carico [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 458- 465 c.n.

Art. 467 Legittimazione del possessore dei titoli rappresentativi delle merci.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il possessore dell'originale trasferibile della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco [c.n. 458] ovvero di un ordine di consegna [c.n. 466] è legittimato all'esercizio del diritto menzionato nel titolo, in base alla presentazione del titolo stesso [c.c. 2003] o a una serie continua di girate [c.c. 2008] ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore [c.c. 2021], a seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo [c.n. 464, 466].

Art. 468 Norme applicabili.

In vigore dal 21 aprile 1942

Ai contratti di utilizzazione delle navi addette alla navigazione interna si applicano le norme di questo titolo, in quanto gli usi speciali non dispongano diversamente [1].

Note:

[1] Articolo così rettificato in virtù di avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 1954, n. 73.

Art. 469 Avarie comuni.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti presi, a norma dell'articolo 302, dal comandante, o da altri in sua vece, per la salvezza della spedizione, sono avarie comuni e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione stessa, sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso naturale degli eventi [c.n. 497, 526, 536, 537, 572].

Art. 470 Formazione della massa creditoria.

In vigore dal 21 aprile 1942

Ciascuno dei danneggiati partecipa alla formazione della massa creditoria, e concorre alla ripartizione, per l'ammontare dei danni effettivamente incidenti sui suoi beni, come diretta conseguenza del provvedimento preso dal comandante, fatta eccezione per i danni che siano caduti su attrezzi e altri oggetti di corredo e di armamento della nave non descritti nell'inventario ovvero su provviste di bordo, su cose caricate clandestinamente o scientemente dichiarate dal caricatore in maniera inesatta, su cose caricate sopra coperta in viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento.

Art. 471 Spese eccezionali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per quanto concerne le spese eccezionali, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base della spesa sopportata, ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per la salvezza della spedizione [c.n. 302] e che con altra maggiore è stata sostituita.

A tali spese devono essere aggiunti gli interessi del prestito contratto per conseguire la somma necessaria, il maggior valore dovuto al proprietario delle cose allo stesso fine vendute, nonché i premi di assicurazione relativi all'operazione [c.n. 307, 310].

Dalle spese devono invece essere dedotti gli eventuali miglioramenti apportati per differenza tra il nuovo e il vecchio nelle riparazioni effettuate.

Art. 472 Perdita del nolo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per quanto concerne i noli perduti [c.n. 384, 391], il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base dell'ammontare lordo, fatta deduzione dei noli guadagnati per le merci caricate in sostituzione e delle spese che la perdita ha consentito di risparmiare.

Art. 473 Danni alla nave e al carico.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per quanto concerne le perdite e i danni materiali apportati alla nave, al carico, e a qualsiasi altro bene partecipante alla spedizione, il danno da ammettere nella massa creditoria [c.n. 470] è valutato sulla base del valore che la cosa perduta o danneggiata avrebbe avuto al termine della spedizione, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo, cioè nel porto in cui viene scaricata l'ultima partita di carico presente a bordo all'atto del provvedimento volontario.

Da questo valore deve essere fatta peraltro deduzione: a) delle spese risparmiate in conseguenza del danno o della perdita; b) dei danni subiti anteriormente al provvedimento volontario; c) del valore residuo che sussiste o avrebbe potuto sussistere indipendentemente dai danni subiti dalle cose stesse successivamente al provvedimento volontario e per cause a questo estranee.

Il valore residuo, che deve essere dedotto dal danno ammesso nella massa creditoria ai sensi della lettera c) del precedente comma, è determinato sulla base degli stessi criteri di valutazione del danno, ovvero sulla base di quanto anche prima è stato realizzato o sarebbe stato possibile realizzare mediante alienazione.

Art. 474 Spese del regolamento della contribuzione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nella massa creditoria sono ammesse anche le spese relative alle operazioni di liquidazione e di regolamento [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 610- 619 c.n.

Art. 475 Formazione della massa debitoria.

In vigore dal 21 aprile 1942

Ciascuno degli interessati nella spedizione partecipa alla formazione della massa debitoria e contribuisce alla sopportazione dei danni e delle spese in ragione del valore dei beni per lui in rischio, fatta eccezione dei corredi dell'equipaggio e dei bagagli non registrati [c.n. 410].

Art. 476 Contribuzione della nave e del carico.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per quanto concerne la nave, il carico e qualsiasi altra cosa che si trovi a bordo, la partecipazione alla massa debitoria [c.n. 475] è determinata sulla base del valore effettivo o presumibile al termine del viaggio, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo [c.n. 478].

Da tale valore deve essere fatta peraltro deduzione dei danni subiti indipendentemente dal provvedimento volontario, anteriormente o successivamente allo stesso, e delle spese che sono o sarebbero state risparmiate in caso di perdita delle cose medesime.

Art. 477 Contribuzione del nolo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per quanto concerne i noli relativi al viaggio, la partecipazione alla massa debitoria [c.n. 475] è determinata sulla base del loro effettivo ammontare, fatta deduzione delle spese che la loro perdita ha o avrebbe consentito di risparmiare.

Art. 478 Indicazioni del caricatore circa le merci.

In vigore dal 21 aprile 1942

Agli effetti della formazione così della massa creditoria [c.n. 470] come di quella debitoria [c.n. 475], in caso di dichiarazione di valore fatta dal caricatore all'inizio del viaggio, si presume sino a prova contraria che il valore effettivo delle merci al termine della spedizione o al termine del viaggio contributivo corrisponda a quello dichiarato.

Ove il valore dichiarato risulti non corrispondente a quello effettivo, per la partecipazione alla massa creditoria è computato il valore più basso tra i due e per la partecipazione alla massa debitoria è invece computato quello tra i due più alto, a meno che venga provato che l'inesattezza della dichiarazione non fu scientemente commessa.

In caso di mancanza di dichiarazione del valore da parte del caricatore, sono assunte, fino a prova contraria, per base della determinazione del valore, le indicazioni inserite dal caricatore nella dichiarazione d'imbarco per quanto concerne la natura, la qualità e la quantità delle cose caricate.

Ove tali indicazioni risultino inesatte, si applica il disposto dell'articolo 470, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa.

Art. 479 Ricupero di cose sacrificate posteriore al regolamento.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se dopo la chiusura del regolamento contributorio [c.n. 617], ma prima del pagamento delle quote di contribuzione, le cose sacrificate vengono in tutto o in parte ricuperate dai proprietari, il regolamento è riaperto [c.n. 618] per tener conto del valore delle cose ricuperate, a norma dell'articolo 473, lettera c, fatta deduzione delle spese sostenute per il ricupero.

Se il ricupero avviene dopo il pagamento delle quote di contribuzione, il valore delle cose ricuperate è ripartito fra tutti i contribuenti in ragione della quota contributiva di ciascuno. Tale valore è determinato alla stregua dei criteri di stima del riparto o sulla base di quanto sia stato comunque possibile realizzare mediante alienazione, fatta deduzione delle spese inerenti al ricupero e di quelle di trasporto a destino o al luogo di vendita effettiva.

Art. 480 Contribuzione per avarie comuni delle cose caricate sopra coperta.

In vigore dal 21 aprile 1942

I danni di avaria comunque prodotti alle cose caricate sopra coperta con o senza consenso del caricatore, nei viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento, sono ripartiti esclusivamente tra gli interessati nella spedizione per la nave e per le merci caricate sopra coperta.

Alla sopportazione, gli interessati per la nave contribuiscono in ragione di tutti i beni, ivi compresi i noli, per loro in rischio nel corso della spedizione; gli altri interessati in ragione del valore dei beni per ciascuno di essi in rischio sopra coperta e dell'ammontare dei noli relativi, quando questi siano per essi medesimi in rischio.

La valutazione dei danni ammessi nella massa creditoria, e la determinazione dei valori che costituiscono la massa debitoria, sono compiute secondo gli stessi criteri che regolano la partecipazione alle masse della contribuzione generale [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 470- 479 c.n.

Art. 481 Prescrizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'azione per contribuzione alle avarie comuni si prescrive col decorso di un anno dal termine del viaggio della nave o, se trattasi di viaggio circolare, dal termine del viaggio contributivo [c.n. 1314].

Art. 482 Urto fortuito o per causa dubbia.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se l'urto è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero se non è possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti [c.n. 527].

Note:

[1] Sulla prevenzione degli abbordi in mare vedi la L. 25 ottobre 1977, n. 880 , di ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952; nonché la L. 27 dicembre 1977, n. 1085 di ratifica ed esecuzione della convenzione firmata a Londra il 20 ottobre 1972.

Art. 483 Urto per colpa unilaterale.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se l'urto è avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni è a carico della nave in colpa.

Art. 484 Urto per colpa comune.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se la colpa è comune a più navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della gravità della propria colpa e dell'entità delle relative conseguenze. Tuttavia, nel caso che, per particolari circostanze, non si possa determinare la proporzione, il risarcimento è dovuto in parti uguali.

Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le navi in colpa sono tenute solidalmente [c.n. 527].

Art. 485 Obbligo di soccorso in caso di urto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Avvenuto un urto fra navi, il comandante di ciascuna è tenuto a prestare soccorso alle altre, al loro equipaggio ed ai loro passeggeri, sempre che lo possa fare senza grave pericolo per la sua nave e per le persone che sono a bordo.

Il comandante è parimenti tenuto, nei limiti del possibile, a dare alle altre navi le notizie necessarie per l'identificazione della propria [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 489- 500 c.n.

Art. 486 Rapporti contrattuali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 484, le norme sulla responsabilità per danni da urto non si applicano ai rapporti di responsabilità che intercorrono tra persone vincolate da contratto di lavoro [1] o di trasporto [2] ovvero da altro contratto.

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 323- 375 c.n.
  • [2] Vedi gli artt. 396- 467 c.n.

Art. 487 Prescrizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui il danno si è prodotto.

Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell'articolo 484, abbia versato l'intero risarcimento si prescrive col decorso di un anno dal giorno del pagamento [c.n. 1314].

Art. 488 Danni non derivanti da collisione materiale.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni che precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un'altra e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche se non vi è stata collisione materiale.

Art. 489 Obbligo di assistenza.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assistenza a nave o ad aeromobile [c.n. 743] in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell'articolo 485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone.

Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla [c.n. 1158].

Note:

[1] Vedi, anche, l'art. 274, secondo comma, c.n.

Art. 490 Obbligo di salvataggio.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo.

E' del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi [c.n. 1158].

Note:

[1] Vedi, anche, l'art. 274, secondo comma, c.n.

Art. 491 Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942 WOLTERS KLUWER

L'assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, danno diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbiano conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso.

Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell'impresa se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso; nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi.

Note:

[1] Vedi, anche, gli artt. 70, 106 e 492 c.n.

Art. 492 Indennità e compenso per salvataggio di cose.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o del proprietario delle cose, dà diritto, nei limiti stabiliti nell'articolo precedente, al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del predetto articolo.

Note:

[1] Vedi, anche, l'art. 503 c.n.

Art. 493 Compenso per salvataggio di persone.

In vigore dal 29 maggio 2006

Il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà diritto a un compenso quando l'ammontare relativo è coperto da assicurazione ovvero quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose.

Il compenso è dovuto nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o, rispettivamente, nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonchè del pericolo in cui versavano le persone salvate [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo precedentemente in vigore era il seguente: «Indennità e compenso per salvataggio di persone.

Il salvataggio di persone dà diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione, ovvero dalla responsabilità del vettore per mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 941.

Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o dalla responsabilità del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versano [1] le persone salvate.».


[1] Recte: «versavano».

Art. 494 Efficacia della determinazione convenzionale del compenso.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

La determinazione del compenso, fatta per accordo o mediante arbitrato, non è efficace nei confronti dei componenti dell'equipaggio che non l'abbiano accettata, a meno che sia stata approvata dall'associazione sindacale che li rappresenta [c.n. 496, 499] [2].

Note:

  • [1] Vedi, anche, l'art. 503 c.n.
  • [2] Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 495 Concorso di operazioni e concorso di soccorritori.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando da una stessa nave vengano contemporaneamente effettuati assistenza a nave o aeromobile e salvataggio di cose o di persone, ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, l'ammontare dei danni e delle spese incontrate viene equitativamente ripartito tra le diverse operazioni compiute.

Quando ad una stessa operazione di assistenza e di salvataggio abbiano partecipato più navi, ovvero navi ed aeromobili, al concorso dei soccorritori si applicano le disposizioni dell'articolo 970.

Art. 496 Ripartizione del compenso.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave non sia armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all'armatore e per due terzi ai componenti dell'equipaggio, tra i quali la somma è ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresì dell'opera da ciascuno prestata.

La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio non può essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla metà dell'intero ammontare del compenso stesso [c.n. 494, 499].

Note:

[1] Vedi, anche, l'art. 503 c.n.

Art. 497 Incidenza della spesa per le indennità e il compenso.

In vigore dal 21 aprile 1942

La spesa per le indennità e per il compenso dovuti alla nave soccorritrice in caso di assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile viene ripartita a carico degli interessati alla spedizione soccorsa a norma delle disposizioni sulla contribuzione alle avarie comuni [c.n. 469, 481], anche quando l'assistenza non sia stata richiesta dal comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o sia stata prestata contro il suo rifiuto.

Art. 498 Navi dello stesso proprietario od armatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni che precedono si applicano, per quanto è possibile, anche se la nave soccorritrice e la nave assistita o salvata appartengono allo stesso proprietario o sono armate dallo stesso armatore.

Art. 499 Azione dell'equipaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Qualora l'armatore non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell'equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso [c.n. 496].

Art. 500 Prescrizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate [c.n. 1314].

Art. 501 Assunzione del ricupero.

In vigore dal 11 febbraio 2026

Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi direttamente, nel concorso di più persone che, avvalendosi di mezzi nautici, intendano assumere il ricupero di una nave o di un aeromobile [c.n. 743] naufragati o di altri relitti della navigazione, è preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo denuncia all'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, purché entro l'anno dall'identificazione egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle per un periodo superiore a un anno. Fermo quanto previsto dal precedente periodo, la denuncia di identificazione del relitto è tempestivamente comunicata anche all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.[2]

Note:

[1]Sul recupero di navi affondate vedi il R.D.L. 9 marzo 1936, n. 422; la L. 19 maggio 1939, n. 762 , e il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 843; nonché gli artt. 447- 459 regol. cod. nav.

[2] Articolo così modificato dall'art. 29, comma 1, lett. c), L. 26 gennaio 2026, n. 9 , a decorrere dall'11 febbraio 2026.

Art. 502 Obblighi del ricuperatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Intrapreso il ricupero, le operazioni relative non possono essere sospese o abbandonate senza giustificato motivo, quando ne possa derivare un danno per il proprietario del relitto.

Entro dieci giorni dall'approdo della nave che ha compiuto il ricupero, le cose ricuperate devono essere consegnate al proprietario, o, se questi sia ignoto al ricuperatore, alla più vicina autorità preposta alla navigazione marittima o interna [1].

Note:

[1] Vedi, anche, l'art. 452, secondo comma, e l'art. 453 regol. cod. nav.

Art. 503 Indennità e compenso.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il ricupero, quando siano stati adempiuti gli obblighi relativi alla consegna delle cose ricuperate, dà diritto, entro i limiti del valore delle cose medesime, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese nonché a un compenso stabilito in ragione del valore delle cose ricuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi, del valore dei mezzi e dei materiali impiegati e, se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di operare ricuperi, delle spese generali dell'impresa.

Per la determinazione e la ripartizione del compenso si applicano le norme degli articoli 492, 494, 496.

Art. 504 Ricupero senza mezzi nautici.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel concorso di più persone che intendano assumere il ricupero di relitti, per il quale non siano necessari mezzi nautici, si applica il disposto dell'articolo 501.

Il ricuperatore ha gli obblighi e i diritti stabiliti dagli articoli 502, 503; la consegna delle cose ricuperate deve essere fatta entro dieci giorni dal compimento delle operazioni.

In mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso è ripartito, tra le persone che hanno cooperato al ricupero, dall'autorità indicata nell'articolo 502, in relazione alle fatiche compiute e ai rischi corsi da ciascuno.

Note:

[1] Vedi, anche, gli artt. 449 e 450 regol. cod. nav.

Art. 505 Ricupero operato dal comandante della nave naufragata.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Fermo per il rimanente il disposto degli articoli 501, 504 primo comma, in ogni caso è preferito il comandante della nave, che, subito dopo il naufragio, dichiari di costituirsi capo ricuperatore.

Il compenso del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio, che hanno cooperato al ricupero, è fissato, in mancanza di accordo con l'armatore, dall'autorità indicata nell'articolo 502 o dall'autorità consolare, in relazione al valore delle cose ricuperate, alle fatiche compiute e ai rischi corsi.

Note:

[1] Vedi, anche, l'art. 451 regol. cod. nav.

Art. 506 Intervento dell'autorità marittima.

In vigore dal 11 febbraio 2026

Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero [c.n. 507] dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee [1].

Note:

[1] Articolo così modificato dall'art. 29, comma 1, lett. d), L. 26 gennaio 2026, n. 9 , a decorrere dall'11 febbraio 2026.

Art. 507 Ricupero operato dall'autorità marittima.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Fermo il disposto degli articoli 72, 73 e dell'articolo precedente, il ricupero di navi sommerse o di altri relitti nelle acque della Repubblica [2] può, se ne è prevedibile un utile risultato, essere assunto dall'autorità marittima, quando i proprietari delle cose non intendano provvedervi direttamente o non intendano proseguire il ricupero iniziato.

Si considera a tale effetto che i proprietari non intendono assumere o proseguire il ricupero quando non ne abbiano fatto dichiarazione entro sessanta giorni dall'avviso a tal fine pubblicato dall'autorità marittima nei modi stabiliti dal regolamento o non abbiano iniziato le operazioni nel termine assegnato, ovvero quando non abbiano ripreso le operazioni sospese entro sessanta giorni dall'invito dell'autorità. Tuttavia il ricupero può in ogni tempo essere assunto dai proprietari, previo rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione.

Quando si tratti di nave straniera, l'autorità marittima, prima di iniziare il ricupero, ne dà altresì notizia al console dello Stato di cui la nave batteva la bandiera, affinché il console stesso possa, ove lo ritenga opportuno, provvedere direttamente al ricupero.

Note:

[1] Vedi, anche gli artt. 454, 455 e 456 regol. cod. nav.

  • [2] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 508 Custodia e vendita delle cose ricuperate.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

L'autorità che assume il ricupero o che, a norma dell'articolo 502, riceve in consegna le cose ricuperate, provvede alla custodia delle cose medesime. Durante le operazioni di ricupero l'autorità predetta può procedere, secondo le norme stabilite dal regolamento, alla vendita delle cose, quando non ne sia possibile o utile la conservazione, ovvero quando ciò sia necessario per coprire le spese del ricupero eseguito d'ufficio. Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare le cose ricuperate entro il termine prefissogli dall'autorità o non si presenti entro sei mesi dall'avviso pubblicato dall'autorità medesima nel caso in cui il proprietario sia ignoto, l'autorità procede alla vendita e deposita presso un pubblico istituto di credito la somma relativa, al netto delle spese incontrate per il ricupero d'ufficio ovvero delle indennità e del compenso spettanti al ricuperatore, nonché delle spese di custodia. Se entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto valere i propri diritti, ovvero se le domande proposte sono state respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara [2] o alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna. Note: [1] Vedi, anche, l'art. 455, secondo comma, e l'art. 458 regol. cod. nav.

  • [2] Soppressa dalla L. 26 luglio 1984, n. 413 ; alla cassa è subentrato l'I.N.P.S.

Art. 509 Prescrizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il diritto alle indennità e al compenso di ricupero si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate [c.n. 1314].

Art. 510 Diritti ed obblighi del ritrovatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chi trova fortuitamente relitti in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento, o dall'approdo della nave se il ritrovamento è avvenuto in corso di navigazione deve farne denuncia all'autorità marittima più vicina e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o, se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi euro 0,0258, all'autorità predetta.

Il ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore delle cose ritrovate, se il ritrovamento è avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino a euro 5,16 di valore e alla ventesima per il sovrappiù, se il ritrovamento è avvenuto in località del demanio marittimo.

Note:

[1] Vedi gli artt. 460- 464 regol. cod. nav. e l'art. 933 c.c.

Art. 511 Custodia e vendita delle cose ritrovate.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto dell'articolo 508.

Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico [c.c. 839], nonché le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo, sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all'indennità ed al compenso stabiliti nell'articolo precedente.

Note:

[1] Vedi, anche, l'art. 464 regol. cod. nav.

Art. 512 Cetacei arenati.

In vigore dal 21 aprile 1942

I cetacei arenati sul litorale della Repubblica [1] appartengono allo Stato.

Il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all'autorità marittima entro tre giorni dal ritrovamento, ha diritto a un premio pari alla ventesima parte del valore del cetaceo.

Note:

[1] Testo così modificato a seguito dalla mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 513 Prescrizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il diritto al rimborso delle spese e al premio si prescrive col decorso di due anni dal giorno del ritrovamento [c.n. 1314].

Art. 514 Rischio putativo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere ovvero se il sinistro è avvenuto prima della conclusione del contratto, l'assicurazione è nulla quando la notizia dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro è pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della stipulazione o in quello dal quale l'assicurato diede l'ordine di assicurazione [c.c. 1895].

Si presume, fino a prova contraria, che la notizia sia tempestivamente pervenuta nei luoghi suddetti.

L'assicuratore, che non sia a conoscenza dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle spese; ha diritto invece all'intero premio convenuto se dimostra una tale conoscenza da parte dell'assicurato.

Note:

[1] Vedi l'art. 1885 c.c.

Art. 515 Assicurazione della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze [c.n. 246]. Possono altresì esservi comprese le spese di armamento e equipaggiamento della nave.

Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima [c.c. 1908].

Art. 516 Assicurazione delle merci.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicurazione delle merci copre il valore di queste, in stato sano, al luogo di destinazione ed al tempo della scaricazione. Se tale valore non può essere accertato, il valore assicurabile è dato dal prezzo delle merci nel luogo ed al tempo della caricazione, aumentato del dieci per cento a titolo di profitto sperato [c.n. 518], nonché delle spese fino a bordo, del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento, del premio e delle spese di assicurazione.

Art. 517 Circolazione dell'assicurazione delle merci.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di cambiamento della persona dell'assicurato, l'assicurazione delle merci continua a favore del nuovo assicurato, senza che alcun avviso del mutamento debba essere dato all'assicuratore; e tanto quest'ultimo quanto il nuovo assicurato non possono, a cagione del mutamento, disdire il contratto [c.c. 1918].

Art. 518 Assicurazione dei profitti sperati sulle merci.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicurazione dei profitti sperati sulle merci [c.n. 528] copre il maggior valore commerciale, che, al momento della conclusione dell'assicurazione, può prevedersi avranno le merci al loro arrivo, in stato sano, al luogo di destinazione, dedotte le spese di trasporto e quelle di assicurazione.

All'assicurazione dei prodotti sperati sulle merci si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione delle merci.

Art. 519 Assicurazione del nolo da guadagnare.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicurazione del nolo lordo da guadagnare [c.n. 529] copre il nolo per l'intero ammontare pattuito nel contratto di utilizzazione della nave.

L'assicurazione del nolo netto copre, in difetto di convenzione, il sessanta per cento del nolo lordo.

In mancanza di diverso patto, si presume assicurato il nolo lordo.

All'assicurazione del nolo da guadagnare si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione della nave.

Art. 520 Assicurazione del nolo anticipato o dovuto ad ogni evento.

In vigore dal 21 aprile 1942

All'assicurazione del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione delle merci, se trattasi di corrispettivo di un trasporto; quelle dettate per l'assicurazione della nave, se trattasi di corrispettivo di un noleggio [c.n. 384] o di una locazione [c.n. 376].

Art. 521 Rischi della navigazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Sono a carico dell'assicuratore i danni e le perdite che colpiscono le cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione.

Art. 522 Aggravamento del rischio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde se, per fatto dell'assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni [c.c. 1898].

Tuttavia l'assicuratore risponde se il mutamento o l'aggravamento del rischio è stato determinato da atti compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela di interessi comuni all'assicuratore, ovvero dipende da un evento per il quale l'assicuratore medesimo risponde, ovvero non ha influito sull'avvenimento del sinistro o sulla misura dell'indennità in conseguenza di questo dovuta dall'assicuratore.

Art. 523 Cambiamento di via, di viaggio o di nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende da cambiamento forzato di via o di viaggio. E' considerato cambiamento forzato di via anche la deviazione che la nave fa per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile ovvero di persone in pericolo.

Nel caso di cambiamento di via o di viaggio, proveniente da fatto dell'assicurato, l'assicurazione risponde solo se il sinistro si verifica durante il percorso coperto dall'assicurazione, a meno che provi che il cambiamento ha influito sull'avvenimento del sinistro medesimo.

Nell'assicurazione delle merci l'assicuratore non risponde, se le merci sono caricate su nave diversa da quella indicata nella polizza. Se la polizza non contiene l'indicazione della nave, l'assicurato deve, appena ne viene a conoscenza, comunicare all'assicuratore il nome della nave sulla quale le merci sono caricate, a meno che non si tratti di spedizione su navi di linea. Ove l'assicurato non adempia a tale obbligo l'assicuratore è liberato.

Art. 524 Colpa e dolo dell'equipaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende in tutto od in parte da colpa del comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l'assicurato. Tuttavia, se l'assicurato è anche comandante della nave, l'assicuratore risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo.

Nell'assicurazione delle merci, l'assicuratore risponde, altresì del dolo del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio.

Art. 525 Vizio occulto della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicuratore della nave risponde dei danni e delle perdite dovute a vizio occulto della nave, a meno che provi che il vizio poteva essere scoperto dall'assicurato con la normale diligenza [c.c. 1906].

Art. 526 Contribuzione in avaria comune.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall'assicurato per contribuzione in avaria comune [c.n. 469, 536, 537].

Art. 527 Ricorso di terzi danneggiati da urto.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall'armatore per ricorso di terzi danneggiati da urto della nave con altra nave o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi [c.n. 538, 1017].

Negli stessi limiti sono a carico dell'assicuratore le spese sostenute dall'assicurato per resistere, con il consenso dell'assicuratore medesimo, alle pretese del terzo.

Quando la nave è totalmente perduta o il suo valore, al momento in cui è richiesta la limitazione del debito dell'armatore, è inferiore al minimo previsto nell'articolo 276, l'assicuratore della nave risponde sino a concorrenza di tale minimo, anche se l'ammontare complessivo del minimo stesso e dell'indennità, spettante all'assicurato per danni materiali sofferti dalla nave, supera il valore assicurabile di quest'ultima.

Art. 528 Rischio nell'assicurazione dei profitti sperati sulle merci.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicuratore dei profitti sperati sulle merci [c.n. 518] risponde del felice arrivo delle merci a destinazione.

Art. 529 Rischio nell'assicurazione del nolo da guadagnare.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicuratore del nolo da guadagnare [c.n. 519] risponde della perdita totale o parziale del diritto del noleggiante al nolo, conseguente al verificarsi di un sinistro della navigazione.

Art. 530 Durata dell'assicurazione della nave a tempo.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicurazione della nave, stipulata a tempo, ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro del giorno stabilito dal contratto medesimo. Per il calcolo del tempo deve aversi riguardo al luogo dove l'assicurazione è stata conclusa. L'assicurazione, scaduta in corso di viaggio, è prorogata di diritto sino alle ore ventiquattro del giorno in cui la nave è ancorata od ormeggiata nel luogo di ultima destinazione, ma l'assicurato deve pagare per la durata del prolungamento un supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel

contratto [c.c. 1899].

Art. 531 Durata dell'assicurazione della nave a viaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicurazione della nave, stipulata a viaggio, ha effetto dal momento in cui la nave inizia l'imbarco

delle merci o, in mancanza di carico, dal momento in cui muove dal porto di partenza, al momento in cui la nave è ancorata od ormeggiata a destinazione o, se sbarca merci, al compimento della scaricazione, ma non oltre il ventesimo giorno dall'arrivo. Se entro tale ultimo termine la nave imbarca merci per un nuovo viaggio, per il quale la nave stessa è stata assicurata, la precedente assicurazione cessa col cominciare della nuova caricazione. L'assicurazione, stipulata a viaggio cominciato, prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, nel

silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.

Art. 532 Durata dell'assicurazione delle merci.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci lasciano terra per essere caricate sulla nave, che ne deve eseguire il trasporto, a quello dello sbarco delle merci stesse nel luogo di destinazione. Qualora lo sbarco venga protratto oltre trenta giorni dall'arrivo nel luogo di destinazione, indipendentemente da quarantena o da forza maggiore, l'assicurazione ha termine con lo spirare del trentesimo giorno. In ogni caso, la giacenza delle merci su galleggianti nei luoghi di caricazione e di destinazione è compresa nell'assicurazione solo in quanto necessaria per le operazioni di imbarco e di sbarco e comunque per la durata massima di quindici giorni. L'assicurazione, stipulata a viaggio incominciato, prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, nel

silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione [c.n. 517].

Art. 533 Avviso del sinistro.

In vigore dal 21 aprile 1942

Fermo per il rimanente il disposto dell' articolo 1913 del codice civile, nell'assicurazione delle merci l'assicurato ha l'obbligo di avviso anche quando la nave è stata dichiarata inabile alla navigazione, sebbene le merci non abbiano sofferto danno per l'avvenuto sinistro.

Art. 534 Obbligo di evitare o diminuire il danno.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante della nave, l'assicurato e i suoi dipendenti e preposti devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno.

In deroga all'articolo 1914, secondo comma, del codice civile le parti possono pattuire che le spese per evitare o diminuire il danno siano a carico dell'assicuratore solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicurato provi che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente.

Art. 535 Differenza tra il nuovo e il vecchio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel calcolo dell'indennità per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all'assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio.

Art. 536 Danni di avaria comune.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicuratore deve risarcire, per il loro intero ammontare nei limiti del contratto, i danni e le spese prodotte da un atto di avaria comune [c.n. 469, 526, 537], salva, nel caso che tali danni o spese siano ammessi a contribuzione, la facoltà di surrogarsi all'assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

Art. 537 Indennità per contributi di avaria comune.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel calcolo dell'indennità dovuta dall'assicuratore per contributi di avaria comune [c.n. 469, 526] a carico dell'assicurato, si assume come valore assicurabile il valore contributivo della cosa, in ordine alla quale l'assicurazione è stata stipulata. A tale valore deve farsi riferimento anche quando il valore assicurabile della cosa è stato oggetto di stima.

L'ammontare del danno da risarcire è dato dalla quota di contribuzione posta a carico dell'assicurato dal regolamento d'avaria [1], purché dell'inizio del procedimento di liquidazione sia stato dato avviso all'assicuratore, prima dell'adunanza di discussione di cui all'articolo 614 o della stipula del chirografo d'avaria [c.n. 619], in modo che l'assicuratore medesimo possa intervenire nel procedimento stesso.

Note:

[1] Vedi gli artt. 610- 619 c.n.

Art. 538 Indennità per ricorso di terzi danneggiati da urto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel calcolo dell'indennità dovuta dall'assicuratore per ricorso di terzi, danneggiati da urto [c.n. 527], contro l'armatore, si assume come valore assicurabile il valore della nave determinato a sensi dell'articolo 515, o, se si tratta di assicurazione del nolo da guadagnare [c.n. 519], il nolo del viaggio per il suo ammontare lordo.

Art. 539 Sinistri successivi.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se le cose assicurate subiscono, durante il tempo dell'assicurazione, più sinistri successivi, si devono computare nell'indennità, anche in caso di abbandono [1], le somme che sono state pagate all'assicurato, o che gli sono dovute per sinistri precedenti, avvenuti nel corso dello stesso viaggio.

Note:

[1] Vedi gli artt. 540- 546 c.n.

Art. 540 Abbandono della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicurato può abbandonare all'assicuratore la nave ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

a. quando la nave è perduta, o è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, né la nave può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;

b. quando la nave si presume perita [c.n. 162];

c. quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dalla nave raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.

Art. 541 Abbandono delle merci.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicurato può abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale, nei seguenti casi:

  • a. quando le merci sono totalmente perdute;

b. quando la nave si presume perita [c.n. 162];

  • c. quando nei casi previsti nella lettera a dell'articolo precedente, dalla data della perdita o della innavigabilità della nave sono trascorsi tre mesi per le merci deperibili o sei mesi per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate ed imbarcate per la prosecuzione del viaggio;

d. quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile.

Art. 542 Abbandono del nolo.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicurato può abbandonare all'assicuratore il nolo da guadagnare al momento del sinistro ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

  • a. quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato;

b. quando la nave si presume perita [c.n. 162].

Art. 543 Forma e termini della dichiarazione di abbandono.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'abbandono deve essere dichiarato per iscritto all'assicuratore nel termine di due mesi ovvero, se il sinistro è avvenuto fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, di quattro mesi dalla data del sinistro o da quella in cui l'assicurato provi di averne avuto notizia. In caso di presunzione di perdita [c.n. 162] il termine è di due mesi e decorre dal giorno in cui la nave è stata cancellata dal registro d'iscrizione [c.n. 163]. Se l'abbandono ha per oggetto la nave, la dichiarazione deve essere fatta nella forma prescritta nell'articolo 249 e resa pubblica ai sensi degli articoli 250 e seguenti. Tuttavia se nel sinistro è andato perduto l'atto di nazionalità [c.n. 150], la pubblicazione è compiuta con la trascrizione nella matricola [c.n. 146].

La dichiarazione di abbandono quando ha per oggetto la nave deve essere notificata all'assicuratore, in ogni altro caso deve essere portata a conoscenza dell'assicuratore medesimo con lettera raccomandata.

Trascorsi i termini di cui al primo comma, l'assicurato può esercitare soltanto l'azione di avaria.

Art. 544 Comunicazioni da farsi dall'assicurato nel dichiarare l'abbandono.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel dichiarare l'abbandono, l'assicurato deve comunicare all'assicuratore se sulle cose abbandonate sono state fatte od ordinate altre assicurazioni, ovvero gravano diritti reali o di garanzia.

In mancanza, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento dell'indennità solo dal momento nel quale tali indicazioni gli vengono fornite dall'assicurato.

In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte, l'assicurato perde ogni diritto derivante dal contratto d'assicurazione.

Art. 545 Oggetto dell'abbandono.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'abbandono delle cose assicurate deve essere fatto senza condizioni.

Esso deve comprendere tutte le cose in rischio per l'assicuratore al momento del sinistro, che dà luogo all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all'assicurato verso terzi.

Se l'assicurazione non copre l'intero valore assicurabile della cosa, l'abbandono è limitato ad una parte della cosa stessa, proporzionale alla somma assicurata.

Art. 546 Effetti dell'abbandono.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se la validità dell'abbandono non è stata contestata entro trenta giorni da quello nel quale la dichiarazione di abbandono è stata portata a conoscenza dell'assicuratore, ovvero se la validità dell'abbandono è stata giudizialmente riconosciuta, l'assicurato ha diritto a percepire l'indennità per perdita totale.

La proprietà delle cose abbandonate ed i diritti indicati nell'articolo precedente si trasferiscono all'assicuratore dal giorno in cui gli è stata portata a conoscenza la dichiarazione d'abbandono, a meno che, nel termine di dieci giorni da quello nel quale la validità dell'abbandono è divenuta incontestabile a norma del comma precedente, l'assicuratore dichiari all'assicurato di non volerne profittare.

La dichiarazione dell'assicuratore deve essere fatta, pubblicata e portata a conoscenza dell'assicurato nelle forme richieste dall'articolo 543 per la dichiarazione di abbandono.

Art. 547 Prescrizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono con il decorso di un anno.

Fermo per il rimanente il disposto dell' articolo 2952 del codice civile, per la prescrizione del diritto al risarcimento dell'assicurato verso l'assicuratore, il termine decorre dalla data del sinistro ovvero da quella in cui l'assicurato provi di averne avuto notizia, e, in caso di presunzione di perdita della nave

[c.n. 162], dal giorno in cui questa è stata cancellata dal registro d'iscrizione [c.n. 163].

L'esercizio dell'azione per ottenere l'indennità, mediante abbandono delle cose assicurate, interrompe la prescrizione dell'azione per il conseguimento dell'indennità d'avaria, dipendente dallo stesso contratto e relativa allo stesso sinistro [c.n. 1314].

Art. 548 Preferenza dei privilegi.

In vigore dal 21 aprile 1942

I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti a ogni altro privilegio generale o speciale.

Note:

[1] Vedi, l'art. 2759 c.c. e l'art. 1313 c.n.

Art. 549 Privilegi sugli avanzi delle cose.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale esiste il privilegio, questo si esercita su ciò che avanza ovvero viene salvato o ricuperato [c.c. 2742].

Art. 550 Surrogazione del creditore perdente.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il creditore che ha privilegio sopra una o più cose, qualora si trovi perdente per essersi in tutto o in parte soddisfatto sul loro prezzo un creditore il cui privilegio, di grado superiore, si estenda ad altre cose dello stesso debitore, può surrogarsi nel privilegio spettante al creditore soddisfatto, con preferenza sui creditori aventi privilegio di grado inferiore.

Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione [c.c. 2856].

Art. 551 Trasferimento del privilegio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il trasferimento del credito privilegiato produce anche il trasferimento del privilegio.

Art. 552 Privilegi sulla nave e sul nolo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito [c.n. 557], sulle pertinenze della nave [c.n. 246] e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio:

  1. le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione [1], i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di pilotaggio [c.n. 91]; le spese di custodia e di conservazione della nave dopo l'entrata nell'ultimo porto;
  1. i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro [2] del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio [c.n. 554];
  2. i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione della marina mercantile o della navigazione interna ovvero dall'autorità consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di componenti dell'equipaggio [3]; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e per il personale della navigazione interna [c.c. 2753, 2754];
  1. le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio [c.n. 489, 490, 491, 492, 493] e le somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni [c.n. 469];
  1. le indennità per urto [4] o per altri sinistri della navigazione, e quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili; le indennità per morte o per lesioni ai passeggeri [c.n. 409] ed agli equipaggi e

quelle per perdite o avarie del carico o del bagaglio [c.n. 412];

  1. i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtù dei suoi poteri legali dal comandante [c.n. 295], anche quando sia armatore della nave, per le esigenze della conservazione della nave ovvero per la continuazione del viaggio [c.n. 302, 306, 307].

Note:

[1] Vedi gli artt. 643- 649 c.n. Vedi gli artt. 650- 660 c.n. Vedi gli artt. 661- 670 c.n. Vedi gli artt. 671- 680 c.n. Vedi gli artt. 681- 686 c.n.

[2] Vedi gli artt. 323- 330 c.n. Vedi gli artt. 331- 340 c.n. Vedi gli artt. 341- 350 c.n. Vedi gli artt. 351- 360 c.n. Vedi gli artt. 361- 370 c.n. Vedi gli artt. 371- 375 c.n.

  • [3] Vedi gli artt. 363- 368 c.n.
  • [4] Vedi gli artt. 482- 488 c.n.

Art. 553 Surrogazione dell'indennità alla nave e al nolo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se la nave è perita o deteriorata o il nolo è in tutto o in parte perduto, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell'articolo precedente:

a. le indennità per danni materiali sofferti dalla nave e non riparati o per perdita di nolo;

b. le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave, in quanto queste costituiscano danni materiali non riparati ovvero perdite di nolo [1];

c. le indennità e i compensi per assistenza prestata fino al termine del viaggio, dedotte le somme attribuite alle persone al servizio della nave [c.n. 489].

Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati le indennità di assicurazione [2], né i premi, le sovvenzioni o altri sussidi dello Stato [c.c. 2742].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 469- 481 c.n.
  • [2] Vedi gli artt. 514- 547 c.n.

Art. 554 Estensione del privilegio sul nolo a favore dell'equipaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il privilegio stabilito a favore dell'equipaggio [c.n. 552, n. 2] si estende a tutti i noli dovuti per i viaggi eseguiti nel corso di uno stesso contratto di arruolamento o di lavoro.

Art. 555 Concorso di privilegi relativi a più viaggi.

In vigore dal 21 aprile 1942

I crediti privilegiati dell'ultimo viaggio sono preferiti a quelli dei viaggi precedenti.

Tuttavia i crediti derivanti da un unico contratto di arruolamento o di lavoro [c.n. 323, 375] comprendente più viaggi concorrono tutti nello stesso grado con i crediti dell'ultimo viaggio.

Art. 556 Graduazione dei privilegi.

I crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati nell'ordine in cui sono collocati nell'articolo 552.

I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell'articolo 552 concorrono fra loro, in caso di insufficienza del prezzo, in proporzione del loro ammontare.

Tuttavia, nel caso indicato dal comma precedente, le indennità per danni alle persone, previste nel numero 5 di detto articolo, hanno preferenza sulle indennità per danni alle cose, nello stesso numero previste.

I crediti indicati nei numeri 4 e 6, in ciascuna delle rispettive categorie, sono graduati con preferenza nell'ordine inverso delle date in cui sono sorti.

I crediti dipendenti dal medesimo avvenimento si reputano sorti contemporaneamente.

Art. 557 Esercizio del privilegio sulla nave e sul nolo.

In vigore dal 21 aprile 1942

I crediti privilegiati seguono la nave presso il terzo proprietario.

Il privilegio sul nolo può essere esercitato finché il nolo è dovuto ovvero la somma si trova presso il comandante o il raccomandatario.

Art. 558 Estinzione dei privilegi.

In vigore dal 21 aprile 1942

I privilegi si estinguono, oltre che per la estinzione del credito, con lo spirare del termine di un anno, ad eccezione di quelli riguardanti i crediti indicati nell'articolo 552, n. 6, i quali si estinguono alla scadenza del termine di centottanta giorni.

Il termine decorre per i privilegi dei crediti per assistenza o salvataggio dal giorno in cui le operazioni sono terminate; per i privilegi delle indennità dovute in seguito ad urto o ad altri sinistri nonché di quelle per lesioni personali, dal giorno in cui il danno è stato prodotto; per il privilegio relativo alla perdita o alle avarie del carico o dei bagagli, dal giorno della riconsegna o da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto aver luogo; per il privilegio dei crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite dal comandante per la conservazione della nave o per la continuazione del viaggio, dal giorno in cui il credito è sorto; per il privilegio derivante dal contratto di arruolamento o di lavoro dal giorno dello sbarco del componente dell'equipaggio nel porto di assunzione, successivamente all'estinzione del contratto [c.n. 552]. In tutti gli altri casi, il termine decorre dal giorno della esigibilità del credito [1].

La facoltà di chiedere anticipi o acconti non ha per effetto di far considerare come esigibili i crediti di cui al n. 2 dell'articolo 552.

I termini suddetti sono sospesi finché la nave gravata di privilegi non abbia potuto essere sequestrata o pignorata [2] nelle acque territoriali della Repubblica [3]; ma tale sospensione non può oltrepassare i tre anni dal giorno in cui il credito è sorto.

Note:

  • [1] Capoverso così rettificato in virtù di avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 1954, n. 73.
  • [2] Vedi gli artt. da 643 a 686 c.n.
  • [3] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello stato.

Art. 559 Altre cause d'estinzione dei privilegi.

In vigore dal 21 aprile 1942

I privilegi sulla nave si estinguono altresì:

  • a. con il decreto di cui all'articolo 664 nel caso di vendita giudiziale della nave;

b. col decorso del termine di sessanta giorni nel caso di alienazione volontaria.

Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione [c.n. 250], se la nave si trova al tempo della trascrizione nella circoscrizione dell'ufficio in cui è iscritta [c.n. 146], e dalla data del suo ritorno nella detta circoscrizione, se la trascrizione dell'alienazione è fatta quando la nave è già partita [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 673- 679 c.n.

Art. 560 Nave esercitata da armatore non proprietario.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni di questo capo non si applicano nel caso che la nave sia esercitata da un armatore non proprietario, che ne abbia acquistata la disponibilità in seguito ad un atto illecito, quando il creditore sia di ciò a conoscenza [c.n. 670, 683].

Art. 561 Privilegi sulle cose caricate.

In vigore dal 21 aprile 1942

Sono privilegiati sulle cose caricate:

  1. le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione [1];
  2. i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di scaricazione;
  3. le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio [c.n. 489, 490, 491, 492, 493] e le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni [c.n. 469];
  4. i crediti derivanti da contratto di trasporto [c.n. 419], comprese le spese di scaricazione, e il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate [c.n. 450];
  5. le somme di capitale e di interessi dovute per le obbligazioni contratte dal comandante sul carico nei casi previsti nell'articolo 307.

I crediti indicati nei numeri precedenti sono preferiti a quelli garantiti da pegno sulle cose caricate.

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 643- 650 c.n. Vedi gli artt. 651- 660 c.n. Vedi gli artt. 661- 670 c.n. Vedi gli artt. 671- 680 c.n. Vedi gli artt. 681- 686 c.n.

Art. 562 Surrogazione delle indennità alle cose caricate.

In vigore dal 21 aprile 1042

Se le cose caricate sono perite o deteriorate, le somme dovute per indennità della perdita o delle avarie, comprese quelle dovute dagli assicuratori, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell'articolo precedente, a meno che le somme medesime vengano impiegate per riparare la perdita o le avarie [c.c. 2742].

Art. 563 Graduazione e concorso dei privilegi.

In vigore dal 21 aprile 1942

I crediti privilegiati sulle cose caricate prendono grado nell'ordine nel quale sono collocati nell'articolo 561.

I crediti indicati nei numeri 3 e 5 sono graduati, in ciascuna delle rispettive categorie, nell'ordine inverso delle date nelle quali sono sorti.

I crediti indicati negli altri numeri sono graduati, in ciascuna delle rispettive categorie, nell'ordine inverso delle date solo quando sono sorti in porti diversi.

Art. 564 Estinzione dei privilegi.

In vigore dal 21 aprile 1942

I privilegi sulle cose caricate si estinguono se il creditore non intima opposizione al comandante ovvero non esercita l'azione entro quindici giorni dalla scaricazione e prima che le cose scaricate siano passate legittimamente a terzi.

Art. 565 Concessione d'ipoteca su nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Sulla nave può solo concedersi ipoteca volontaria [c.c. 2821].

La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità [c.c. 1325, n. 4], per atto pubblico [c.c. 2699] o per scrittura privata [c.c. 2702], contenente la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave [c.n. 140, 141].

Art. 566 Ipoteca su nave in costruzione.

In vigore dal 21 aprile 1942

L' ipoteca può essere concessa anche su nave in costruzione [c.c. 2823]. Essa può essere validamente trascritta dal momento in cui è presa nota della costruzione nel registro delle navi in costruzione [c.n. 233, 234].

Art. 567 Pubblicità dell'ipoteca.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per gli effetti previsti dal codice civile [c.c. 2808], l'ipoteca su nave o su carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella matricola [c.n. 146] e annotazione sull'atto di nazionalità [c.n. 150] se trattasi di nave maggiore [c.n. 136], e mediante trascrizione nel registro di iscrizione se trattasi di nave minore o di galleggiante.

L' ipoteca su nave in costruzione [c.n. 566] è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione [c.n. 233].

Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione.

Art. 568 Ufficio competente.

In vigore dal 21 aprile 1942

La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante [c.n. 146], o a quello presso il quale è tenuto il registro delle navi in costruzione [c.n. 234].

Tuttavia per le navi maggiori la pubblicità può essere richiesta alle autorità indicate nell'articolo 251.

Art. 569 Documenti per la pubblicità dell'ipoteca.

In vigore dal 10 maggio 2026

Chi domanda la pubblicità dell'ipoteca deve presentare all'ufficio competente i documenti previsti dall'articolo 2839 del codice civile.

La nota deve enunciare:

a. il nome, la paternità [1], la nazionalità, il domicilio o la residenza e la professione del creditore e del debitore. Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si applica inoltre il disposto degli articoli 2831, 2839, n. 1, del codice civile;

b. il domicilio eletto dal creditore nel luogo nel quale è l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante [c.n. 146];

c. l'indicazione del titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

d. l'importo e la valuta della somma per la quale è fatta la trascrizione;[2]

e. gli interessi e le annualità che il credito produce;

f. il tempo dell'esigibilità del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo;[3]

g. gli elementi di individuazione della nave [c.n. 140, 141].

Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore [c.n. 136], il richiedente deve inoltre esibire l'atto di nazionalità [c.n. 150], perché su questo sia eseguita la prescritta annotazione [c.n. 250]. Nel caso che tale esibizione non sia possibile, perché la nave si trova fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.

Note:

  • [1] Vedi la L. 31 ottobre 1955, n. 1064 , sull'omissione della paternità e maternità su estratti, atti e documenti.
  • [2] Lettera così modificata dall'art. 21, comma 1, lett. o), n. 1), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.
  • [3] Lettera così modificata dall'art. 21, comma 1, lett. o), n. 2), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.

Art. 570 Esecuzione della pubblicità.

In vigore dal 21 aprile 1942

La pubblicità si esegue dall'ufficio nei modi stabiliti nell'articolo 256.

Art. 571 Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel concorso, di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti nonché in caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità, si applica il disposto dell'articolo 257.

Art. 572 Surrogazione dell'indennità alla nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se la nave è perita o deteriorata, sono vincolate al pagamento dei crediti ipotecari, a meno che non vengano impiegate per riparare le avarie sofferte dalla nave:

  • a. le indennità spettanti al proprietario per danni sofferti dalla nave;
  • b. le somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave [c.n. 469];
  • c. le indennità spettanti al proprietario per assistenza o salvataggio [c.n. 489, 490, 491, 492, 493], quando l'assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo dopo la trascrizione dell'ipoteca e le somme non siano riscosse dal proprietario prima del pignoramento della nave;
  • d. le indennità di assicurazione [c.n. 514; c.c. 2742].

Art. 573 Estensione dell'ipoteca al nolo.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'ipoteca non si estende al nolo se ciò non è stato espressamente convenuto.

Art. 574 Grado dell'ipoteca.

In vigore dal 21 aprile 1942

L' ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante [c.n. 146].

Art. 575 Graduazione dell'ipoteca nel concorso con i privilegi.

In vigore dal 21 aprile 1942

L' ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati nell'articolo 552 ed è preferita ad ogni altro privilegio generale o speciale [c.c. 2748].

Art. 576 Collocazione degli interessi.

In vigore dal 21 aprile 1942

Fermo per il rimanente il disposto dell' articolo 2855 del codice civile, la collocazione degli interessi del credito ipotecario, di cui al secondo comma del predetto articolo, è limitata all'annata anteriore ed a quella in corso al giorno del pignoramento della nave. Tuttavia le parti possono convenire che la collocazione si estende ad un'altra sola annualità d'interessi.

Art. 577 Prescrizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

I diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con il decorso di due anni dalla scadenza dell'obbligazione.

Art. 577 bis Consolidamento dell'ipoteca[1]

In vigore dal 10 maggio 2026

In caso di cancellazione della nave per l'iscrizione in altro registro, per l'ipoteca cancellata dal registro di provenienza e iscritta nel nuovo registro a garanzia dei medesimi crediti, nel computo dei termini di cui all', si tiene conto della data di prima costituzione della garanzia.

Note:

[1] Articolo inserito dall'art. 21, comma 1, lett. p), L. 7 maggio 2026, n. 70 , a decorrere dal 10 maggio 2026, ai sensi di quanto disposto dall' art. 37, comma 1, della medesima L. n. 70/2026.

Art. 578 Inchiesta sommaria.[2]

In vigore dal 11 febbraio 2026

Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorità marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti.

Competente è l'autorità del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto.

Nei luoghi ove non esistono autorità marittime, l'autorità doganale compie le prime indagini e prende i provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all'autorità marittima più vicina.

Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, gli esiti dell'inchiesta sommaria sono comunicati all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.[3]

Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell'avvenimento, nonché delle indagini eseguite è compilato processo verbale, del quale l'autorità inquirente, se non è competente a disporre l'inchiesta formale [c.n. 579], trasmette copia all'autorità, che di tale competenza è investita [c.n. 601].

Note:

[1] Vedi gli artt. 465- 497 regol. cod. nav. [2] Vedi, anche, l'art. 13, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 165 .

[3] Comma inserito dall'art. 29, comma 1, lett. e), L. 26 gennaio 2026, n. 9 , a decorrere dall'11 febbraio 2026.

Art. 579 Inchiesta formale.

In vigore dal 11 febbraio 2026

L' inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore marittimo o dall'autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali [1] che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa. Se l'autorità competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria [2], che trasmette al ministro per le comunicazioni [3]. L' inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera [4]. Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, all' inchiesta formale partecipa, in qualità di membro della commissione inquirente, un funzionario dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee[8]. [ L' inchiesta formale è sempre disposta per accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si è verificato quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranità italiana, con l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino [5] [6] [7] . ] Note: [1] Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 . [2] Vedi, anche, l'art. 466 regol. cod. nav. [3] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. [4] Vedi, anche, l'art. 474 regol. cod. nav. [5] Comma aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 28 . [6] Vedi, anche, l'art. 11, L. 8 luglio 2003, n. 172 e l'art. 61, D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 . [7] Comma abrogato dall'art. 14, comma 2, lett. b), D.Lgs. 22 aprile 2020, n. 37 .

  • [8] Comma inserito dall'art. 29, comma 1, lett. f), L. 26 gennaio 2026, n. 9 , a decorrere dall'11 febbraio 2026.

Art. 580 Autorità competente.

In vigore dal 16 marzo 2001

La competenza è determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale [c.n. 2] e, altrimenti, dal luogo di primo approdo della nave danneggiata o da quello d'arrivo della maggior parte dei naufraghi.

Nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l'autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale d'inchiesta, con dichiarazione dell'impedimento a costituire la commissione inquirente, l'inchiesta formale [c.n. 579] è eseguita dalla Direzione marittima nella cui giurisdizione è compreso il porto di iscrizione della nave [1].

Il ministro stesso ha facoltà di affidare le inchieste formali a commissioni speciali, nonché di sottoporre a revisione quelle compiute nella forma ordinaria.

Note:

[1] Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 28.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il ministro per le comunicazioni, designa la commissione competente, nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l'autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale di inchiesta sommaria, con dichiarazione dell'impedimento a costituire la commissione inquirente.».

Art. 581 Svolgimento dell'inchiesta.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

L' inchiesta formale è eseguita dalla commissione inquirente costituita nel modo stabilito dal regolamento [2] presso l'autorità marittima o consolare competente a disporla, sotto la presidenza dell'autorità medesima.

La commissione inquirente procede all'accertamento delle cause e delle responsabilità del sinistro, eseguendo sopraluoghi, raccogliendo deposizioni, e adottando in genere ogni opportuno mezzo di ricerca [3].

Hanno facoltà di assistere o di farsi rappresentare nello svolgimento della inchiesta e di essere intesi in presenza delle persone chiamate a deporre, l'armatore e il proprietario della nave, i componenti dell'equipaggio, gli assicuratori, coloro che hanno riportato lesioni personali o altri danni nel sinistro e i loro aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse nella nave o nel carico.

Se il sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed è avvenuto nel mare territoriale, la commissione inquirente può procedere all'esame dell'equipaggio, informandone l'autorità consolare competente.

Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause e sulle responsabilità del sinistro la commissione redige relazione [c.n. 582] e la deposita, insieme con i processi verbali, presso l'autorità che ha disposto l'inchiesta formale [c.n. 579, 1241].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 471 regol. cod. nav.
  • [2] Vedi l'art. 467 regol. cod. nav.
  • [3] Vedi, anche, l'art. 472 regol. cod. nav.

Art. 582 Efficacia probatoria della relazione d'inchiesta.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nelle cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti dalla relazione di inchiesta formale [c.n. 581] si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse [c.n. 1241].

Art. 583 Spese per l'inchiesta formale.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando l'inchiesta formale è disposta su istanza degli interessati, i richiedenti ne devono anticipare le spese, salvo rivalsa verso coloro che risulteranno responsabili del sinistro.

Non sono tenuti ad anticipare le spese dell'inchiesta formale, anche se è stata disposta su loro istanza, i marittimi, nonché gli armatori di navi minori o di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle venticinque, in ogni altro caso, quando la nave o il galleggiante costituiscano l'unico materiale di esercizio dell'armatore e non siano assicurati.

Art. 584 Verificazione della relazione di eventi straordinari.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il presidente del tribunale, il pretore o il console, che ha ricevuto la relazione del comandante prevista nell'articolo 304, deve verificare d'urgenza i fatti in essa esposti, esaminando, fuori della presenza del comandante e separatamente l'uno dall'altro, i componenti dell'equipaggio e i passeggeri che creda opportuno sentire, nonché raccogliendo ogni altra informazione e prova. Gli interrogati non possono rifiutarsi di deporre. Delle loro dichiarazioni deve redigersi processo verbale.

Del giorno fissato per la verificazione deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere, con avviso affisso alla porta dell'ufficio stesso, nell'albo dell'ufficio portuale e in quello della borsa più vicina al luogo ove la nave è ancorata.

Gli interessati e coloro che, anche senza formale mandato, ne assumono la rappresentanza, sono ammessi ad assistere agli atti della verificazione.

Senza pregiudizio delle inchieste a cui le competenti autorità debbono procedere negli speciali casi previsti da questo codice, quando la relazione è confermata dalle testimonianze o dalle altre prove raccolte dal presidente del tribunale, dal pretore o dal console, i fatti da essa risultanti si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse [c.n. 612].

Art. 585 Dei giudici di primo grado.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia è amministrata in primo grado:

a. dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del rispettivo circondario;

b. dai tribunali.

  • I capi di circondario possono delegare, con decreto, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello di capitano di porto.

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 475- 482 regol. cod. nav.

Art. 586 Regolamento di competenza; incompetenza per materia.

In vigore dal 21 aprile 1942

Gli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile si applicano ai giudizi avanti i comandanti di porto.

L' incompetenza per materia del comandante di porto può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio [c.p.c. 38].

Art. 587 Foro della pubblica amministrazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Ai giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione [c.p.c. 25] [1].

Note:

[1] Vedi, anche, gli artt. da 6 a 10 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, di approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 588 Rinvio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 589 Competenza per materia e per valore.

In vigore dal 2 aprile 1950

Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede le lire centomila [1], avanti il tribunale, se il valore è superiore a tale somma, le cause riguardanti:

a. i danni dipendenti da urto di navi [c.n. 482-488];

b. i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta; c. i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto; d. i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca; e. le indennità e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero [c.n. 489, 490, 491, 492, 493]; f. il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti [c.n. 510, 511, 512, 513].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali.

Note:

[1] Il limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto, è stato così modificato, da ultimo, dall'art. 1, L. 15 febbraio 1950, n. 72. La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-7 luglio 1976, n. 164 (Gazz. Uff. 14 luglio 1976, n. 184), ha dichiarato l'illegittimità dell' art. 589 del cod. nav. e delle norme ad esso collegate, nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire 100.000. La stessa Corte, nelle motivazioni della citata sentenza, ha dichiarato l'inoperatività, senza che occorra una specifica declaratoria di illegittimità costituzionale, di tutte le altre disposizioni collegate al suddetto articolo e, fra esse, in particolare, di quelle disciplinanti il procedimento avanti i comandanti di porto, ( art. 591 e segg. cod. nav. ad eccezione dell'art. 598, dovendosi all'amichevole componimento in esso previsto riconoscere natura amministrativa e non giurisdizionale ( sent. n. 83 del 1973).

Art. 590 Competenza per territorio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se il fatto che vi ha dato luogo è avvenuto nel mare territoriale [c.n. 2], le cause contemplate nel precedente articolo sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale è avvenuto il fatto, ovvero avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale è avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o, in mancanza, l'arrivo della maggior parte dei naufraghi, ovvero il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale è l'ufficio di iscrizione della nave [c.n. 146]. Se il fatto è avvenuto fuori del mare territoriale, le cause sono proposte avanti il comandante di porto

capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale è avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o l'arrivo della maggior parte dei naufraghi, o, in mancanza avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale è il luogo di iscrizione della nave.

Art. 591 Forma della domanda.[2]

In vigore dal 21 aprile 1942

La domanda si propone mediante citazione, ovvero verbalmente se le parti sono volontariamente comparse [3]. Note: [1] Vedi gli artt. 479- 482 regol. cod. nav.; vedi, anche, gli artt. 603 e 609 c.n. [2] La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 febbraio 1976, n. 29 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1976, n. 51), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 603 c.n. e, per connessione, degli articoli 604- 609, 591- 598 c.n. La stessa Corte, con sentenza 13-20 aprile 1977, n. 66 (Gazz. Uff. 27 aprile 1977, n. 113), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 591, 598 e 603 c.n., in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. [3] La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-7 luglio 1976, n. 164 (Gazz. Uff. 14 luglio 1976, n. 184), ha dichiarato

l'illegittimità dell' art. 589 del cod. nav. e delle norme ad esso collegate, nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire 100.000. La stessa Corte, nelle motivazioni della citata sentenza, ha dichiarato l'inoperatività, senza che occorra una specifica declaratoria di illegittimità costituzionale, di tutte le altre disposizioni collegate al suddetto articolo e, fra esse, in particolare, di quelle disciplinanti il procedimento avanti i comandanti di porto, ( art. 591 e segg. cod. nav. ad eccezione dell'art. 598, dovendosi all'amichevole componimento in esso previsto riconoscere natura amministrativa e non giurisdizionale (sent. n. 83 del 1973 ).

Art. 592 Contenuto e forma della citazione.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

La citazione deve contenere l'indicazione del comandante di porto adito e delle parti, l'intimazione a comparire a udienza fissa, l'esposizione sommaria dei fatti e la formulazione dell'oggetto della domanda. Può essere notificata anche dal messo del comune nel quale ha sede il comandante di porto. La notificazione per pubblici proclami [c.p.c. 150] può, su istanza dell'attore, essere autorizzata dal comandante di porto [2]. Note: [1] La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 febbraio 1976, n. 29 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1976, n. 51), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 603 c.n. e, per connessione, degli articoli 604- 609 c.n.,e degli articoli 591- 598 c.n.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-7 luglio 1976, n. 164 (Gazz. Uff. 14 luglio 1976, n. 184), ha dichiarato l'illegittimità dell' art. 589 del cod. nav. e delle norme ad esso collegate, nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire 100.000. La stessa Corte, nelle motivazioni della citata sentenza, ha dichiarato l'inoperatività, senza che occorra una specifica declaratoria di illegittimità costituzionale, di tutte le altre disposizioni collegate al suddetto articolo e, fra esse, in particolare, di quelle disciplinanti il procedimento avanti i comandanti di porto, ( art. 591 e segg. cod. nav. ad eccezione dell'art. 598, dovendosi all'amichevole componimento in esso previsto riconoscere natura amministrativa e non giurisdizionale (sent. n. 83 del 1973 ).

Art. 593 Termini per comparire.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Si applicano i termini di comparizione fissati dall' articolo 313 del codice di procedura civile [2].

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 febbraio 1976, n. 29 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1976, n. 51), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 603 c.n. e, per connessione, degli articoli 604- 609 c.n. e degli articoli 591- 598 c.n.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-7 luglio 1976, n. 164 (Gazz. Uff. 14 luglio 1976, n. 184), ha dichiarato l'illegittimità dell' art. 589 del cod. nav. e delle norme ad esso collegate, nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire 100.000. La stessa Corte, nelle motivazioni della citata sentenza, ha dichiarato l'inoperatività, senza che occorra una specifica declaratoria di illegittimità costituzionale, di tutte le altre disposizioni collegate al suddetto articolo e, fra esse, in particolare, di quelle disciplinanti il procedimento avanti i comandanti di porto, ( art. 591 e segg. cod. nav. ad eccezione dell'art. 598, dovendosi all'amichevole componimento in esso previsto riconoscere natura amministrativa e non giurisdizionale (sent. n. 83 del 1973 ).

Art. 594 Partecipazione delle parti al processo.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di persona munita di procura, redatta per atto notarile [c.c. 2699] o per scrittura privata autenticata nella firma da notaro [c.c. 2703; c.p.c. 82]. Il mandatario, che esercita la professione forense, può autenticare la firma apposta dalla parte alla procura, redatta in calce all'atto di citazione [c.p.c. 83] [2].

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 febbraio 1976, n. 29 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1976, n. 51), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 603 c.n. e, per

connessione, degli articoli 604- 609 c.c. e degli articoli 591- 598 c.n.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-7 luglio 1976, n. 164 (Gazz. Uff. 14 luglio 1976, n. 184), ha dichiarato l'illegittimità dell' art. 589 del cod. nav. e delle norme ad esso collegate, nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire 100.000. La stessa Corte, nelle motivazioni della citata sentenza, ha dichiarato l'inoperatività, senza che occorra una specifica declaratoria di illegittimità costituzionale, di tutte le altre disposizioni collegate al suddetto articolo e, fra esse, in particolare, di quelle disciplinanti il procedimento avanti i comandanti di porto, ( art. 591 e segg. cod. nav. ad eccezione dell'art. 598, dovendosi all'amichevole componimento in esso previsto riconoscere natura amministrativa e non giurisdizionale (sent. n. 83 del 1973 ).

Art. 595 Trattazione della causa.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione, e, quando occorre, la procura, ovvero facendo redigere processo verbale della comparizione volontaria; possono altresì presentare la citazione e la procura al comandante di porto in udienza. Se alcuna delle parti citate non si costituisce e si ravvisano irregolarità nell'atto di citazione, ovvero se il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente comparse non è integro, il comandante di porto assegna, con ordinanza, alle parti un termine per provvedere, e fissa altra udienza di trattazione. Se tutte le parti citate si sono costituite e se il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente comparse è integro, il comandante di porto deve tentare di indurre le parti ad un amichevole componimento [c.n. 598]. Se il componimento non riesce, il comandante di porto verifica, a seconda dei casi, su istanza di parte o d'ufficio, la propria competenza e, se si ritiene incompetente, lo dichiara con sentenza. La trattazione si svolge, senza formalità e possibilmente in unica udienza, sotto la direzione del comandante di porto, il quale fissa la modalità di esperimento dei mezzi istruttori, dispone l'acquisizione agli atti dei processi verbali di sommarie indagini [c.n. 578, 584] nonché dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale [c.n. 579, 581], e può chiedere in ogni momento chiarimenti alle parti, assegnando un termine per provvedervi [2]. Se è stata proposta querela di falso in via incidentale [c.p.c. 221], il comandante di porto, qualora ritenga il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti avanti il tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma del secondo comma dell' articolo 225 del codice di procedura civile [3]. Note: [1] La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 febbraio 1976, n. 29 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1976, n. 51), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 603 c.c. e, per connessione, degli articoli 604- 609 c.n. e degli articoli 591- 598 c.n. [2] La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 febbraio 1976, n. 29 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1976, n. 51), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 603 c.n. e, per connessione, degli articoli 604- 609 c.n. e degli articoli 591- 598 c.n. [3] La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-7 luglio 1976, n. 164 (Gazz. Uff. 14 luglio 1976, n. 184), ha dichiarato

l'illegittimità dell' art. 589 del cod. nav. e delle norme ad esso collegate, nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire 100.000. La stessa Corte, nelle motivazioni della citata sentenza, ha dichiarato l'inoperatività, senza che occorra una specifica declaratoria di illegittimità costituzionale, di tutte le altre disposizioni collegate al suddetto articolo e, fra esse, in particolare, di quelle disciplinanti il procedimento avanti i comandanti di porto, ( art. 591 e segg. cod. nav. ad eccezione dell'art. 598, dovendosi all'amichevole componimento in esso previsto riconoscere natura amministrativa e non giurisdizionale (sent. n. 83 del 1973 ).

Art. 596 Decisione della causa.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante di porto, se ritiene esaurita la trattazione della causa, invita le parti a formulare le conclusioni; e quindi delibera con sentenza.

Il dispositivo, se non è letto immediatamente in pubblica udienza, deve essere depositato, entro i successivi otto giorni, nella cancelleria; in entrambi i casi il testo della motivazione deve essere depositato nella cancelleria entro quindici giorni dalla chiusura della trattazione.

La provvisoria esecuzione delle sentenze del comandante di porto è regolata dagli articoli 282 a 284 del codice di procedura civile [c.p.c. 282-284] [2].

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 febbraio 1976, n. 29 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1976, n. 51), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 603 c.n. e, per connessione, degli articoli 604- 609 c.n. e degli articoli 591- 598 c.n.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-7 luglio 1976, n. 164 (Gazz. Uff. 14 luglio 1976, n. 184), ha dichiarato l'illegittimità dell' art. 589 del cod. nav. e delle norme ad esso collegate, nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire 100.000. La stessa Corte, nelle motivazioni della citata sentenza, ha dichiarato l'inoperatività, senza che occorra una specifica declaratoria di illegittimità costituzionale, di tutte le altre disposizioni collegate al suddetto articolo e, fra esse, in particolare, di quelle disciplinanti il procedimento avanti i comandanti di porto, ( art. 591 e segg. cod. nav. ad eccezione dell'art. 598, dovendosi all'amichevole componimento in esso previsto riconoscere natura amministrativa e non giurisdizionale (sent. n. 83 del 1973 ).

Art. 597 Appellabilità.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Salva l'applicazione degli articoli 42, 43, 339, quarto comma dal codice di procedura civile [c.p.c. 42, 43, 339] le sentenze pronunciate su cause di valore eccedente le lire cinquemila sono appellabili avanti il tribunale della circoscrizione, in cui il comandante di porto ha sede.

Il termine per appellare è di quindici giorni dalla data di consegna della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale la cancelleria comunica il deposito del dispositivo e del testo della motivazione alle parti costituitesi e a quelle non comparse ma regolarmente citate [2].

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 febbraio 1976, n. 29 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1976, n. 51), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 603 c.n. e, per connessione, degli articoli 604- 609 c.n. e degli articoli 591- 598 c.n.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-7 luglio 1976, n. 164 (Gazz. Uff. 14 luglio 1976, n. 184), ha dichiarato l'illegittimità dell' art. 589 del cod. nav. e delle norme ad esso collegate, nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire 100.000. La stessa Corte, nelle motivazioni della citata sentenza, ha dichiarato l'inoperatività, senza che occorra una specifica declaratoria di illegittimità costituzionale, di tutte le altre disposizioni collegate al suddetto articolo e, fra esse, in particolare, di quelle disciplinanti il procedimento avanti i comandanti di porto, ( art. 591 e segg. cod. nav. ad eccezione dell'art. 598, dovendosi all'amichevole componimento in esso previsto riconoscere natura amministrativa e non giurisdizionale (sent. n. 83 del 1973 ).

Art. 598 Amichevole componimento.

In vigore dal 2 aprile 1950

Anche nelle cause contemplate nell'articolo 589 che eccedano il valore di euro 51,64 [1], il comandante di porto, quando ne sia richiesto, deve adoperarsi per indurre le parti ad un amichevole componimento [c.n. 595].

Se il componimento riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474].

Se il componimento non riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere, e ad esso si allegano gli atti relativi agli eventuali accertamenti di fatto [2].

Note:

[1] Valore così aumentato, da ultimo, dall'art. 1, L. 15 febbraio 1950, n. 72.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 febbraio 1976, n. 29 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1976, n. 51), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 603 e, per connessione, degli articoli da 604 a 609 e da 591 a 598 c.n. La stessa Corte, con sentenza 13-20 aprile 1977, n. 66 (Gazz. Uff. 27 aprile 1977, n. 113), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 591, 598 e 603 c.n., in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.

Art. 599 Nomina di consulenti tecnici.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il presidente, all'atto della nomina del giudice o del consigliere istruttore, e il giudice o il consigliere istruttore nel corso dell'istruzione probatoria, scelgono uno o più consulenti tecnici fra gli iscritti in un elenco speciale, formato secondo le norme stabilite nel regolamento [1].

Il collegio, quando rileva che non sono stati nominati i consulenti tecnici, provvede alla nomina e può disporre che sia rinnovata l'istruzione probatoria [2].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 475 e 476 regol. cod. nav.
  • [2] Vedi gli artt. 191- 198 c.p.c.

Art. 600 Funzioni del consulente tecnico.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, e interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta [1].

Del parere del consulente è compilato processo verbale, a meno che il consulente lo presenti per iscritto.

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 2-8 maggio 1974, n. 119 (Gazz. Uff. 15 maggio 1974, n. 126), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 600 c.n., comma primo, ultima parte, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Art. 601 Acquisizione degli atti di inchiesta.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il giudice o il consigliere istruttore dispone di ufficio l'acquisizione agli atti della causa dei processi verbali di inchiesta sommaria [c.n. 578, 584] nonché dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale [c.n. 579, 581, 582].

Art. 602 Arbitrato dei consulenti tecnici.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le parti possono d'accordo chiedere al giudice istruttore che la decisione sia rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti nominati d'ufficio, e, qualora il numero di questi sia pari, integrato da un consulente nominato dal giudice istruttore con ordinanza.

All'arbitrato si applicano gli articoli 456, 457 [1], 827 e seguenti del codice di procedura civile [c.p.c. 456, 457, 827].

Note:

[1] Il riferimento agli artt. 456 e 457 c.p.c., non è più rilevante perché le norme contenute in detti articoli non sono state riprodotte nel testo del Titolo IV del Libro II del c.p.c., così come sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, sulle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

Art. 603 Competenza del comandante del porto e del tribunale.[1]

In vigore dal 2 aprile 1950

Sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario nel quale è iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo, le controversie individuali, che non eccedono il valore di lire centomila [2], riguardanti:

  • a. i rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la controversia è promossa da persone di famiglia del marittimo o da altri aventi diritto, e ancorché l'ingaggio non sia stato seguito da arruolamento, o il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di forma;

b. l'esecuzione del lavoro portuale e l'applicazione delle relative tariffe [c.n. 108, 109, 110, 111, 112];

  • c. le retribuzioni dovute ai piloti [c.n. 86-96], ai palombari in servizio locale, agli ormeggiatori, ai barcaiuoli [c.n. 116] ed agli zavorrai; alle imprese di rimorchio [3]; agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci e delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di galleggianti; ai fornitori di acqua per uso di bordo.

Le controversie suindicate, eccedenti il valore di lire centomila, sono proposte avanti il tribunale, nella circoscrizione del quale è iscritta la nave [c.n. 146] o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo.

Le disposizioni delle lettere b) e c) del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma non innovano alle norme vigenti sulle controversie relative ai rapporti d'impiego pubblico [4].

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 febbraio 1976, n. 29 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1976, n. 51), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 603 c.n. e, per connessione, degli articoli 604- 609 c.n. e articoli 591- 598 c.n. La stessa Corte, nelle motivazioni della citata sentenza, ha dichiarato che le norme sulle controversie individuali di lavoro di cui agli artt. 603 e segg. del codice della navigazione sono state tacitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, contenente la nuova disciplina generale di tali controversie; con sentenza 13-20 aprile 1977, n. 66 (Gazz. Uff. 27 aprile 1977, n. 113), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 591, 598 e 603 c.n., in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.

[2] Il limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto, è stato così modificato dall' art. 1, L. 15 febbraio 1950, n. 72.

  • [3] Vedi gli artt. 101- 107 c.n.

[4] Vedi gli artt. 29, n. 1, e 30, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. Vedi, anche, l a L. 11 agosto 1973, n. 533 , sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

Art. 604 Denuncia all'associazione sindacale.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942 WOLTERS KLUWER

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti nelle lett. a), b) e c), dell'articolo 603, deve farne denuncia anche a mezzo di lettera raccomandata all'associazione legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria alla quale appartiene [2]. Si applicano gli articoli 430 [3] secondo comma; articoli 431 a 433 [4]; articolo 438 [5] del codice di procedura civile [c.p.c. 430, 431-433, 438]. Note: [1] La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 febbraio 1976, n. 29 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1976, n. 51), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 603 c.n. e, per connessione, degli articoli 604- 609 c.n. e degli articoli 591- 598 c.n. La stessa Corte, nelle motivazioni della citata sentenza, ha dichiarato che le norme sulle controversie individuali di lavoro di cui agli artt. 603 e segg. del codice della navigazione sono state tacitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, contenente la nuova disciplina generale di tali controversie. [2] Le associazioni fasciste sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 . [3] Il riferimento agli artt. 430, 433 e 438 c.p.c., non è più rilevante perché le norme contenute in detti articoli non sono state riprodotte nel testo del Titolo IV del Libro II del c.p.c., così come sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, sulle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. Il riferimento agli artt. 431 e 432 c.p.c., deve intendersi ora fatto rispettivamente agli artt. 411 e 412 c.p.c., nel testo modificato dell' art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, sulle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. [4] Il riferimento agli artt. 430, 433 e 438 c.p.c., non è più rilevante perché le norme contenute in detti articoli non sono state riprodotte nel testo del Titolo IV del Libro II del c.p.c., così come sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, sulle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. Il riferimento agli artt. 431 e 432 c.p.c., deve intendersi ora fatto rispettivamente agli artt. 411 e 412 c.p.c., nel testo modificato dell' art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, sulle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. [5] Il riferimento agli artt. 430, 433 e 438 c.p.c., non è più rilevante perché le norme contenute in detti articoli non sono state riprodotte nel testo del Titolo IV del Libro II del c.p.c., così come sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, sulle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. Il riferimento agli artt. 431 e 432 c.p.c., deve intendersi ora fatto rispettivamente agli artt. 411 e 412 c.p.c., nel testo modificato dell' art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, sulle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

Art. 605 Assistenza processuale dei minori.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Nelle controversie contemplate nell'articolo 603 il giudice può nominare un curatore speciale al minore, anche se quest'ultimo sia fornito di capacità processuale [c.c. 2; c.p.c. 75, 78, 79, 80].

È sempre in facoltà di chi esercita sul minore la responsabilità genitoriale [c.c. 316, 317] [2] o la tutela [c.c. 343] di intervenire nelle controversie stesse [c.p.c. 105, 106, 107] o anche di surrogarsi [c.p.c. 81] al minore, se questo non faccia valere le sue ragioni.

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 febbraio 1976, n. 29 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1976, n. 51), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 603 c.n. e, per connessione, degli articoli 604- 609 c.n. e articoli 591- 598 c.n. La stessa Corte, nelle motivazioni della citata sentenza, ha dichiarato che le norme sulle controversie individuali di lavoro di cui agli artt. 603 e segg. del codice della navigazione sono state tacitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, contenente la nuova disciplina generale di tali controversie.

[2] Alla «patria potestà» è stata sostituita la «potestà dei genitori», secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'

art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Successivamente, l'art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689 ha espressamente disposto che ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione «patria potestà» la medesima è sostituita dalla espressione «potestà dei genitori». Da ultimo l'art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto che la parola «potestà», riferita alla potestà genitoriale, ovunque presente, in tutta la legislazione vigente, sia sostituita dalle parole «responsabilità genitoriale».

Art. 606 Passaggio dal rito ordinario al rito speciale.[1] In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme regolate dagli artt. 591-596 c.n. riguarda uno dei rapporti previsti nell'articolo 603, sospende il processo affinché abbia luogo il tentativo di conciliazione sindacale, fissando il termine perentorio per la riassunzione della causa col rito delle controversie individuali del lavoro [c.p.c. 445].

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 febbraio 1976, n. 29 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1976, n. 51), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 603 c.n. e, per connessione, degli articoli 604- 609 c.n. e articoli 591- 598 c.n. La stessa Corte, nelle motivazioni della citata sentenza, ha dichiarato che le norme sulle controversie individuali di lavoro di cui agli artt. 603 e segg. del codice della navigazione sono state tacitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, contenente la nuova disciplina generale di tali controversie.

Art. 607 Passaggio dal rito speciale al rito ordinario.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non rientra tra quelli previsti nell'art. 603, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali che debbono essere osservate nel procedimento ordinario; nel decidere della causa non può tener conto delle prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle norme ordinarie [c.p.c. 446].

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 febbraio 1976, n. 29 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1976, n. 51), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 603 c.n. e, per connessione, degli articoli 604- 609 c.n. e articoli 591- 598 c.n. La stessa Corte, nelle motivazioni della citata sentenza, ha dichiarato che le norme sulle controversie individuali di lavoro di cui agli artt. 603 e segg. del codice della navigazione sono state tacitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, contenente la nuova disciplina generale di tali controversie.

Art. 608 Giudice di appello.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

L'appello contro le sentenze pronunciate dal comandante di porto nei processi relativi a controversie previste dall'articolo 603 deve essere proposto avanti la sezione della corte di appello che funziona come magistratura del lavoro, la quale è integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in

sostituzione degli esperti. Si applica l'articolo 450 secondo comma del codice di procedura civile. Note: [1] La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 febbraio 1976, n. 29 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1976, n. 51), ha dichiarato, fra tacitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, contenente la nuova disciplina

l'altro, inammissibile per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 603 e, per connessione, da 604 a 609 e da 591 a 598 c.n. La stessa Corte, nelle motivazioni della citata sentenza, ha dichiarato che le norme sulle controversie individuali di lavoro di cui agli artt. 603 e segg. del codice della navigazione sono state generale di tali controversie.

In vigore dal 21 aprile 1942

Al procedimento per la risoluzione delle controversie contemplate nell'articolo 603 si applicano gli articoli 591 a 598 del presente codice; [c.n. 591-598] e gli articoli 439 a 444 [2] del codice di procedura civile [c.p.c. 439-444].

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 febbraio 1976, n. 29 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1976, n. 51), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 603 c.n. e, per connessione, degli articoli 604- 609 c.n. e degli artt. 591- 598 c.n. La stessa Corte, nelle motivazioni della citata sentenza, ha dichiarato che le norme sulle controversie individuali di lavoro di cui agli artt. 603 e segg. del codice della navigazione sono state tacitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, contenente la nuova disciplina generale di tali controversie.

[2] Il riferimento agli artt. 439, 442, 443, 444 c.p.c., non è più rilevante perché le norme contenute in detti articoli non sono state riprodotte nel testo del Titolo IV del Libro II del c.p.c., così come sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, sulle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. Il riferimento agli artt. 440 e 441 c.p.c., deve intendersi ora fatto rispettivamente agli artt. 424 e 425 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 1 della legge ora citata.

Art. 610 Competenza.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se la spedizione o, in caso di viaggio circolare, il viaggio contributivo, ha termine in porto nazionale, la procedura per il regolamento della contribuzione, a norma degli articoli 469 e seguenti, si svolge avanti il pretore della circoscrizione nella quale il porto è situato.

Se la spedizione o il viaggio contributivo hanno termine in porto straniero, la procedura per il regolamento della contribuzione si svolge avanti il pretore della circoscrizione nella quale è l'ufficio di iscrizione della nave [c.n. 146].

Art. 611 Domanda di regolamento.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'azione per contribuzione alle avarie comuni si esercita con domanda di regolamento, proposta dall'armatore della nave o da altro interessato nella spedizione, mediante ricorso al pretore, competente ai sensi del precedente articolo.

Art. 612 Atti preliminari.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il pretore, a seguito della presentazione del ricorso, richiama i verbali dell'investigazione prevista nell'articolo 182, gli atti relativi alla verifica della relazione di eventi straordinari [c.n. 584], e quelli dell'inchiesta sommaria prevista nell'articolo 578.

Con ordinanza, inoltre, il pretore nomina uno o più liquidatori di avaria, scelti, quando si tratti di navi marittime, nell'elenco speciale a tal uopo formato secondo le norme del regolamento [1]; fissa il termine entro il quale il comandante della nave, quando non l'abbia già fatto in adempimento del disposto dell'articolo 304, è tenuto a depositare presso la cancelleria copia da lui sottoscritta del verbale indicato dall'articolo 314; dispone per una data successiva la convocazione degli interessati, dei quali l'istante ha indicato il nome e il domicilio.

La cancelleria procede alla pubblicazione dell'ordinanza nell'albo della pretura e ne informa gli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Note:

[1] Vedi gli artt. 477 e 478 regol. cod. nav.

Art. 613 Liquidatori d'avaria.

In vigore dal 21 aprile 1942

Ai liquidatori d'avaria si applicano le norme del codice di procedura civile relative ai consulenti tecnici [c.p.c. 61] [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 477 e 478 regol. cod. nav.

Art. 614 Adunanza di discussione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel giorno stabilito per la convocazione, il pretore assistito dal liquidatore procede, in presenza degli interessati, all'esame degli atti indicati nel primo comma dell'articolo 612 e dei documenti prodotti.

Esaurito tale esame, il pretore fissa con ordinanza il termine entro il quale il liquidatore è tenuto a depositare, presso la cancelleria, il regolamento contributorio.

Il termine di deposito può essere prorogato a norma dell'articolo 154 del codice di procedura civile.

Art. 615 Pubblicazione del deposito del regolamento.

In vigore dal 21 aprile 1942

La cancelleria procede alla pubblicazione dell'avvenuto deposito del regolamento contributorio nell'albo della pretura, e ne dà comunicazione agli interessati, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile.

Art. 616 Impugnazione del regolamento.

In vigore dal 21 aprile 1942

L' impugnazione del regolamento contributorio è proposta con ricorso da depositarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo, presso la cancelleria della pretura, se l'ammontare della massa creditoria non supera euro 387,34, e presso la cancelleria del tribunale, se supera detta somma.

Il giudice competente, riuniti i ricorsi depositati e richiamato d'ufficio il regolamento, fissa la data della prima udienza di trattazione, della quale si informano le parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 617 Omologazione del regolamento.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se il regolamento contributorio non è impugnato, o se le impugnazioni proposte sono rigettate con sentenza passata in giudicato, il pretore, con ordinanza, omologa il regolamento e gli conferisce efficacia di titolo esecutivo [c.p.c. 474].

Se una o più impugnazioni sono accolte con sentenza passata in giudicato, il pretore, dispone, con ordinanza, che lo stesso liquidatore, o altro a tal fine nominato nelle forme di cui all'articolo 612, proceda alla formazione di un nuovo regolamento.

Il nuovo regolamento non può essere impugnato per motivi che hanno già formato oggetto di impugnazione del precedente regolamento.

Art. 618 Riapertura del regolamento.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nella ipotesi di cui all'articolo 479, il pretore su istanza dell'armatore della nave o di altro interessato dispone la riapertura del regolamento, richiama in ufficio i liquidatori o, se questi non possono essere richiamati, procede a nuova nomina, e provvede a quanto altro è richiesto nelle precedenti disposizioni, al fine di tener conto del valore delle cose ricuperate.

Art. 619 Chirografo di avaria.

In vigore dal 21 aprile 1942

Gli interessati possono, mediante stipulazione di chirografo di avaria, far decidere da arbitri le cause relative alla formazione del regolamento contributorio [c.n. 537].

Al chirografo e al regolamento si applicano in tal caso le norme del codice di procedura civile riguardanti l'arbitrato [c.p.c. 806, 807, 808, 809], se gli interessati intendono che al regolamento venga dal pretore competente conferita efficacia di sentenza, e di ciò fanno espressa dichiarazione nel chirografo.

Art. 620 Giudice competente.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il procedimento di limitazione [c.n. 275] è promosso avanti il tribunale o il pretore [c.n. 642], nella circoscrizione dei quali è il foro generale dell'armatore, a seconda che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori e di galleggianti [c.n. 136].

Note:

[1] Vedi gli artt. 483- 488 regol. cod. nav.

Art. 621 Domanda di limitazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'armatore che intende valersi del beneficio della limitazione ne propone domanda, con ricorso al giudice competente, ai sensi del precedente articolo.

Il ricorso deve indicare il nome, la paternità [1], la nazionalità e il domicilio dell'istante; la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio dell'istante stesso nel comune, in cui ha sede il giudice competente; gli elementi di individuazione della nave, l'ufficio di iscrizione e il luogo dove la nave o il galleggiante si trovano; il viaggio cui le obbligazioni si riferiscono.

Insieme con il ricorso, l'armatore deve depositare, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del tribunale o della pretura:

a. dichiarazione del valore della nave al momento della domanda ovvero, se la domanda è proposta dopo la fine del viaggio, al termine di questo, nonché in entrambi i casi, del valore della nave all'inizio del viaggio [c.n. 622];

b. elenco dei proventi lordi del viaggio [c.n. 640];

c. copia dell'inventario di bordo secondo le forme stabilite dal regolamento [c.n. 173] [2];

d. elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con l'indicazione del loro domicilio, del titolo e dell'ammontare del credito di ciascuno;

e. certificato delle ipoteche trascritte sulla nave [c.n. 565].

Su istanza dell'armatore, il presidente del tribunale può disporre che il deposito della dichiarazione di valore della nave sia eseguito in un termine successivo alla domanda. Tale termine non deve superare i dieci giorni, ma può essere prorogato fino a otto giorni prima della data fissata ai sensi dell'articolo 623 per la presentazione in cancelleria delle domande dei creditori.

Note:

  • [1] Vedi la L. 31 ottobre 1955, n. 1064 , sull'omissione della paternità e maternità su estratti, atti e documenti.
  • [2] Vedi l'art. 369 regol. cod. nav.

Art. 622 Valutazione della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

La dichiarazione del valore della nave all'inizio del viaggio [c.n. 621, 640] deve indicare il valore commerciale secondo le risultanze del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale, tenuto conto altresì delle pertinenze [c.n. 246] indicate nella copia dell'inventario di bordo di cui alla lettera c dell'articolo precedente. In caso di nave assicurata, si assume per valore commerciale quello che la polizza di assicurazione indica come valore di stima ai sensi dell'articolo 515 [c.n. 276].

Art. 623 Sentenza di apertura.

In vigore dal 21 aprile 1942

Con sentenza esecutiva il tribunale, accertata in seguito alla domanda dell'armatore l'esistenza degli estremi di legge, dichiara aperto il procedimento di limitazione. Con la stessa sentenza il tribunale designa un giudice per la formazione dello stato attivo [c.n. 628] e di quello passivo [c.n. 634], per il riparto della somma [c.n. 637, 638] e per l'istruzione dei processi, di cui agli articoli 627, 636, 637; assegna ai creditori per la presentazione in cancelleria delle domande e dei titoli un termine non superiore a giorni trenta dalla data di pubblicazione della sentenza, o a sessanta per i creditori residenti all'estero; stabilisce, entro sessanta giorni dalla decorrenza del maggior termine fissato per la presentazione delle domande e dei titoli dei creditori, la data di deposito dello stato attivo e di quello passivo; fissa, non prima di dieci e non oltre venti giorni da quest'ultima data, l'udienza di trattazione delle impugnazioni dello stato attivo [c.n. 636] e di quello passivo avanti il collegio [c.n. 625, 626, 627].

Art. 624 Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura.

In vigore dal 21 aprile 1942

La sentenza di apertura, a cura della cancelleria, è portata a conoscenza dell'armatore e dei creditori indicati nell'elenco di cui all'articolo 621, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La sentenza stessa, a cura della cancelleria, è altresì trasmessa in estratto all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante [c.n. 146], e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica [1].

L'ufficio di iscrizione, avuto conoscenza della sentenza, ne fa annotazione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e ne cura l'affissione nell'albo dell'ufficio stesso.

Note:

[1] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 625 Effetti del procedimento sui debiti pecuniari.

In vigore dal 21 aprile 1942

Agli effetti del procedimento, i debiti pecuniari non scaduti, soggetti alla limitazione, si considerano scaduti alla data di apertura.

I crediti sottoposti a condizione partecipano allo stato passivo [c.n. 634], e sono compresi con riserva fra i crediti ammessi.

I crediti per interessi convenzionali o legali, maturati dopo la data di apertura [c.n. 623], sono ammessi a concorrere soltanto sul residuo della somma limite dopo il riparto fra i creditori [c.n. 638].

Art. 626 Improcedibilità e sospensione di atti esecutivi.

In vigore dal 21 aprile 1942

Dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura [c.n. 623] i creditori soggetti alla limitazione non possono promuovere l'esecuzione forzata [1] sui beni dell'armatore per le obbligazioni di cui all'articolo 275.

Dalla stessa data, il processo di esecuzione iniziato dai creditori medesimi è sospeso, anche d'ufficio, con provvedimento del giudice dell'esecuzione e si estingue se non è riassunto nel termine fissato con la sentenza che fa constare una delle cause di decadenza previste nell'articolo 640.

Note:

[1] Vedi gli artt. da 643 a 648 c.n. Vedi gli artt. da 649 a 672 c.n.

Art. 627 Opposizione dei creditori.

In vigore dal 21 aprile 1942

Contro la sentenza di apertura [c.n. 623] i creditori possono promuovere opposizione, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica [1], per l'inesistenza degli estremi di legge, in contraddittorio dell'armatore.

L'opposizione non sospende il procedimento, a meno che il giudice designato non ne autorizzi, con ordinanza, la sospensione fino a che non sia pronunciata sull'opposizione sentenza passata in giudicato.

Note:

[1] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 628 Formazione dello stato attivo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel termine fissato dalla sentenza di apertura [c.n. 623], il giudice designato, sentiti l'armatore e i creditori concorrenti, forma lo stato attivo sulla base della dichiarazione di valore e dei documenti indicati nell'articolo 6 2 1 [c.n. 635]. Egli può disporre anche d'ufficio accertamenti tecnici per la revisione del valore della nave dichiarato dall'armatore o sulla consistenza e l'ammontare del nolo e degli altri proventi; in questo caso fissa un termine per il deposito della relazione di stima, durante il quale sospende, ove sia opportuno, il procedimento.

Art. 629 Deposito della somma limite.

In vigore dal 21 aprile 1942

Entro tre giorni dalla sentenza di apertura o dal deposito della dichiarazione di valore, disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 621, il giudice designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalità per il deposito della somma limite, computata sulla base delle indicazioni e dei documenti presentati dall'armatore, nonché di una congrua somma per le spese del procedimento [c.n. 640].

Art. 630 Integrazione della somma depositata.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando, in seguito agli accertamenti tecnici previsti nell'articolo 628, risulta che il valore della nave o l'ammontare dei proventi [c.n. 621] è superiore a quello dichiarato, il giudice designato ordina l' integrazione della somma depositata [c.n. 629] entro un termine non superiore a cinque giorni [c.n. 640].

Quando dagli accertamenti medesimi risultano proventi omessi o inesattamente indicati dall'armatore [c.n. 621] per dolo o colpa grave, il giudice designato provvede ai sensi dell'articolo 641.

Art. 631 Vendita della nave e cessione dei proventi.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se l'armatore proprietario ne fa istanza entro il termine previsto per il deposito della somma limite a sensi dell'articolo 629, il giudice designato, con ordinanza, può autorizzare, in luogo del deposito del valore della nave, la vendita all'incanto della nave stessa [c.n. 655] entro un termine anteriore di almeno dieci giorni alla scadenza di quello fissato per la formazione dello stato attivo.

Il giudice predetto, su istanza dell'armatore nel termine previsto per il deposito della somma limite [c.n. 629], può altresì autorizzare la cessione alla massa passiva dei proventi esatti, o da esigere entro un termine anteriore di almeno dieci giorni alla scadenza di quello fissato per la formazione dello stato attivo, nominando in tal caso un liquidatore.

Venduta la nave o esatti i proventi, il giudice dispone che, entro un termine anteriore di almeno cinque giorni alla scadenza di quello fissato per la formazione dello stato attivo, la somma ricavata sia integrata fino a concorrenza della somma limite.

Art. 632 Opposizione all'ordinanza di vendita della nave o di cessione dei proventi.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che autorizza la vendita della nave o la cessione dei proventi [c.n. 631], i creditori possono proporre opposizione mediante ricorso al giudice designato, il quale, sentiti l'armatore e i creditori concorrenti, decide con ordinanza non impugnabile.

L'opposizione sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

Note:

[1] Vedi, anche, gli artt. 485 e 486 regol. cod. nav.

Art. 633 Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato.

In vigore dal 21 aprile 1942

I provvedimenti del giudice designato, indicati negli articoli precedenti, sono comunicati a cura della cancelleria all'armatore e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'ordinanza che autorizza la vendita della nave o la cessione dei proventi [c.n. 631] è trasmessa inoltre all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante [c.n. 146], per la pubblicazione mediante affissione nell'albo.

Art. 634 Formazione dello stato passivo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel termine fissato dalla sentenza di apertura [c.n. 623], il giudice designato, sentiti l'armatore e i creditori concorrenti, procede alla formazione dello stato passivo [c.n. 635].

Art. 635 Avviso di deposito dello stato attivo e passivo.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'avvenuto deposito dello stato attivo [c.n. 628] e di quello passivo [c.n. 634] è comunicato all'armatore e ai creditori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante [c.n. 146], che ne cura la pubblicazione mediante affissione nell'albo.

Art. 636 Impugnazione dello stato attivo e passivo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo sono proposte in contraddittorio dell'armatore e dei creditori interessati, mediante citazione per l'udienza avanti il collegio, fissata ai sensi dell'articolo 623.

Decise le impugnazioni con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324], il giudice designato, ove necessario, provvede alla formazione del nuovo stato attivo e di quello passivo e ordina l'integrazione della somma depositata [c.n. 630] entro un termine non superiore a cinque giorni.

Art. 637 Stato di riparto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Decorso il termine fissato per le impugnazioni [c.n. 632], ovvero quando il nuovo stato passivo è formato a norma dell'articolo precedente, i creditori compresi nello stato passivo possono concordare lo stato di riparto.

Se i creditori non raggiungono l'accordo, il giudice designato procede alla ripartizione della somma depositata, secondo l'ordine delle cause di prelazione.

Lo stato di riparto è impugnabile, entro dieci giorni dal deposito nella cancelleria, solo per quanto attiene all'ordine di prelazione.

Il giudice designato, in base al riparto concordato o a quello definitivamente formato, provvede all'emissione dei mandati di pagamento.

Art. 638 Ripartizione del residuo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 625, sul residuo della somma depositata sono ammessi a concorrere i creditori che abbiano presentata la loro domanda fuori del termine fissato nella sentenza di apertura [c.n. 623].

Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell'articolo precedente, ma lo stato di riparto è impugnabile anche per motivi attinenti all'esistenza del credito.

Art. 639 Fallimento dell'armatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il fallimento dell'armatore [1], dichiarato successivamente al decorso del termine fissato per le impugnazioni dello stato attivo, o al passaggio in giudicato [c.p.c. 324] della sentenza che respinge le impugnazioni [c.n. 636], ovvero alla integrazione della somma ai sensi del secondo comma dell'articolo 636, non estingue il procedimento di limitazione; le somme depositate non sono comprese nella massa attiva fallimentare, e i creditori soggetti alla limitazione non partecipano al concorso sul patrimonio del fallito.

Note:

[1] Vedi il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 . Per quanto riguarda l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, vedi il D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni in L. 3 aprile 1979, n. 95 . Vedi, anche, la L. 19 dicembre 1983, n. 696, e il D.L. 9 aprile 1984, n. 62 , convertito in L. 8 giugno 1984, n. 212 ; la L. 23 agosto 1988, n. 391 .

Art. 640 Decadenza dal beneficio della limitazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'armatore decade dal beneficio della limitazione:

a. per l'inesatta indicazione o l'omissione, dolose o gravemente colpose, di proventi della spedizione [c.n. 621];

b. per il mancato deposito, entro il termine fissato, della dichiarazione di valore della nave, disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 622 [1];

c. per il mancato deposito, entro il termine fissato, della somma limite o della somma per le spese del procedimento, ovvero per l'omessa integrazione del deposito stesso [c.n. 629, 630];

d. per l'occultamento della nave ovvero per l'intralcio all'opera dell'esperto nei casi di cui all'articolo 628 [c.n. 641].

Note:

[1] Il richiamo deve intendersi fatto all'art. 621.

Art. 641 Dichiarazione di estinzione del procedimento.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di fallimento dell'armatore dichiarato prima del momento indicato nell'articolo 639, o quando ricorra uno dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice designato rimette le parti al collegio.

Il collegio, accertati gli estremi di cui all'articolo 639 o quelli della decadenza [c.n. 640], dichiara estinto, con sentenza il procedimento di limitazione, ordina la restituzione delle somme depositate, fatta deduzione delle spese, e fissa un termine per la riassunzione dei processi di esecuzione di cui all'articolo 626 [c.n. 629, 630, 631] [1].

La sentenza predetta è notificata e pubblicata nelle forme di cui all'articolo 624.

Note:

  • [1] Vedi, anche, l'art. 487 regol. cod. nav.

Art. 642 Norme applicabili al procedimento promosso avanti il pretore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando si tratta di navi minori o di galleggianti [c.n. 136] spettano al pretore tutti i poteri attribuiti dai precedenti articoli al tribunale al presidente e al giudice designato.

Art. 643 Competenza.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'esecuzione forzata è promossa avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali la nave o il galleggiante si trova, a seconda che oggetto ne siano navi maggiori ovvero navi minori o galleggianti [c.n. 136].

Il sequestro giudiziario [c.p.c. 670] e conservativo [c.p.c. 671] di navi o di galleggianti [c.n. 644, 645] è autorizzato dai giudici competenti a norma del codice di procedura civile [c.n. 682, 683, 684, 685, 686; c.p.c. 672, 673] [2].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 489- 497 regol. cod. nav.

[2] Vedi la L. 25 ottobre 1977, n. 880 , di ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952.

Art. 644 Oggetto dell'espropriazione e delle misure cautelari.

In vigore dal 21 aprile 1942

Salve le eccezioni contemplate nell'articolo seguente, possono formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari le navi e i galleggianti, i loro carati [c.n. 258] e le loro pertinenze separabili [c.n. 246].

Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono carati di navi, il giudice competente può, sentiti i comproprietari non debitori, autorizzare il pignoramento o il sequestro dell'intera nave, quando la quota del proprietario debitore eccede la metà; in tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sui carati ad essi appartenenti è convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed è esente da ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.

Art. 645 Navi non soggette a pignoramento e a sequestro.

In vigore dal 21 aprile 1942

Non possono formare oggetto di espropriazione forzata né di misure cautelari:

  • a. le navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto della marina militare nazionale;

b. le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di preminente interesse nazionale dal ministro per le comunicazioni [1], se non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro medesimo;

c. le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio della navigazione interna [c.n. 225], se non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni [2];

d. le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di navigazione, purché non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. La nave marittima si reputa pronta a partire quando il comandante ha ricevuto le spedizioni [c.n. 179], e la nave della navigazione interna quando il comandante di porto ha dato la relativa autorizzazione [3].

Note:

  • [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [3] Vedi, anche, il R.D.L. 30 agosto 1925, n. 1621 , recante norme sugli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri.

Art. 646 Provvedimenti per impedire la partenza della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il giudice competente a sensi dell'articolo 643, e, ove ricorra l'urgenza, il comandante del porto, o l'autorità di polizia giudiziaria del luogo, nel quale si trova la nave, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave.

Art. 647 Precetto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il precetto è regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile [c.p.c. 479, 480, 481, 482], ma il termine ad adempiere è ridotto a ventiquattro ore [c.n. 648].

Art. 648 Notificazione del precetto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il precetto, ad istanza del creditore, deve essere notificato al debitore proprietario [c.p.c. 480].

Il precetto diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento [c.p.c. 481].

Art. 649 Giudice dell'esecuzione.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'espropriazione è diretta da un giudice. Nei procedimenti avanti il tribunale la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 653, entro due giorni da che è stato formato.

Nei procedimenti avanti le preture delle quali fanno parte più magistrati, la nomina è fatta dal pretore dirigente a norma del comma precedente. Si applicano al giudice dell'esecuzione gli articoli 174 e 175

del codice di procedura civile [c.p.c. 484].

Art. 650 Forma del pignoramento di navi o di carati di navi.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'atto di pignoramento deve contenere:

  1. l'enunciazione della somma dovuta e del titolo esecutivo, in forza del quale si procede, e della sua spedizione in forma esecutiva;
  2. la data della notificazione del precetto;
  3. l' ingiunzione al debitore proprietario di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, per la soddisfazione del quale si agisce, la nave o il galleggiante o i carati, che si assoggettano alla espropriazione, e le relative pertinenze;
  4. l' intimazione al comandante di non far partire la nave, ovvero, se oggetto dell'espropriazione è una nave in corso di navigazione, di non far ripartire la nave dal porto di arrivo [c.n. 646];
  1. gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante [c.n. 140, 141].

Il pignoramento si esegue, su istanza del creditore precettante, mediante notificazione dell'atto al debitore proprietario e al comandante. Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice competente ai sensi dell'articolo 643 può prescrivere che la notificazione dell'atto al comandante sia eseguita per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento, ovvero mediante comunicazione radiotelegrafica degli estremi del pignoramento.

Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il creditore invia copia autentica dell'atto all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante [c.n. 146], il quale provvede alla trascrizione nel registro d'iscrizione e, ove si tratti di navi maggiori, anche all'annotazione sull'atto di nazionalità [c.n. 150]. Se la nave è in costruzione, la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro delle navi in costruzione [c.n. 233].

Il detto ufficio è tenuto a consegnare al creditore un certificato dal quale risulti l'espletamento delle formalità indicate nel precedente comma.

Art. 651 Forma del pignoramento di pertinenze separabili.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il pignoramento di pertinenze separabili [c.n. 246] è autorizzato dal pretore della circoscrizione, nella quale si trova la nave, su istanza del creditore, sentiti i creditori ipotecari. Esso è eseguito, secondo le norme del codice di procedura civile, riguardanti il pignoramento di cose mobili, dall'ufficiale giudiziario, il quale cura il deposito delle cose nei magazzini generali o in altro luogo idoneo, e nomina un custode [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 518- 524 c.p.c.

Art. 652 Amministrazione della nave pignorata.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Il capo dell'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'articolo 643, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, può disporre che la nave pignorata per intero o per carati, intraprenda uno o più viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che creda opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata una adeguata assicurazione.

Il viaggio non può essere incominciato sino a che l'ordinanza non sia stata resa pubblica con le forme previste dall'articolo 250, e il richiedente non abbia anticipato, nei modi indicati per i depositi giudiziari, le somme presumibilmente necessarie per intraprendere e condurre a termine il viaggio o i viaggi.

Il nolo, dedotte le spese da rimborsare, nei limiti dell'effettuato deposito, al richiedente, va in aumento del prezzo di aggiudicazione. Se le spese occorrenti eccedono il nolo, il richiedente è tenuto per la differenza, e per il pagamento di questa il giudice può emettere decreto di ingiunzione [c.p.c. 633].

Il giudice può anche emettere, su istanza dei creditori ipotecari o privilegiati, decreto d'ingiunzione a carico dei debitori del nolo, degli accessori e dei valori contemplati negli articoli 553, 572, sempre che non vi sia stata surroga dell'assicuratore [c.c. 1916].

Con il decreto d'ingiunzione è nominato il curatore della nave, nei confronti del quale il richiedente o i debitori possono proporre opposizione.

I crediti per il nolo, gli accessori e i valori suindicati, e altresì quelli per la differenza dovuta dal creditore richiedente, possono essere ceduti per contanti dal giudice a chi ne faccia richiesta; il prezzo della cessione va in aumento del prezzo di aggiudicazione.

Note:

[1] Vedi, anche, gli artt. 489- 492 regol. cod. nav.

Art. 653 Domanda di vendita.

In vigore dal 21 aprile 1942

Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo può chiedere la vendita della nave o del carato con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 643.

Il ricorso è notificato al proprietario debitore, ai creditori ipotecari e ai creditori intervenuti a norma dell' articolo 499 del codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro osservazioni sulle condizioni di vendita, e, se trattasi di nave straniera, al console dello Stato di cui la nave batte la bandiera.

Nel termine di giorni trenta dalla notificazione e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante è tenuto a depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell'articolo 643 il ricorso notificato e l'estratto del registro di iscrizione [c.n. 146] dal quale risultino le ipoteche trascritte; di essi si forma, a norma dell'articolo 488 del codice di procedura civile, fascicolo insieme con l'atto di pignoramento, con il certificato di cui all'ultimo comma dell'articolo 650 di questo codice, e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni di vendita.

Art. 654 Designazione del giudice dell'esecuzione e nomina dell'esperto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi dell'articolo 643, provvede alla nomina del giudice dell'esecuzione e alla designazione di un esperto per la stima della nave, e fissa un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione.

Se siano stati osservati gli adempimenti di cui all'articolo 652, secondo comma, non si fa luogo alla designazione dell'esperto, se non dopo dieci ma non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio.

Art. 655 Ordinanza di vendita.

In vigore dal 21 aprile 1942

Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice dell'esecuzione, sentiti il debitore proprietario, il creditore precettante e istante, i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonché il console dello Stato di cui la nave batte la bandiera, dispone con ordinanza la vendita mediante incanto.

Art. 656 Contenuto dell'ordinanza.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'ordinanza deve contenere la descrizione della nave espropriata in tutto o per carati, e stabilire:

  1. il prezzo base dell'incanto, determinato dall'esperto [c.n. 654];
  2. il giorno e l'ora dell'incanto;
  3. l'ammontare della cauzione che deve essere prestata dagli offerenti per il decimo del prezzo base e per il presumibile ammontare delle spese d'incanto e di registrazione del decreto di trasferimento, nonché il termine entro il quale la cauzione stessa deve essere prestata dagli offerenti [c.n. 658];
  1. la misura minima dell'aumento delle offerte [c.n. 662];
  1. il termine, non superiore a sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, entro il quale il prezzo deve essere depositato, e le modalità del deposito.

Art. 657 Notificazione e pubblicità dell'ordinanza di vendita.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'ordinanza di vendita [c.n. 656] è notificata, a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione, alle persone indicate nell'articolo 655, che non sono comparse.

L'ordinanza inoltre deve essere annotata, a cura del cancelliere in margine al pignoramento [c.n. 650] e pubblicata nel foglio degli annunzi legali [1]. Copia di essa è affissa, almeno dieci giorni prima della vendita, in apposito albo presso l'ufficio della cancelleria.

Il giudice dell'esecuzione può nella stessa ordinanza disporre le altre forme di pubblicità che ritiene opportune.

Note:

[1] I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall' art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 658 Persone ammesse a fare offerte.

In vigore dal 21 aprile 1942

Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione stabilita nell'ordinanza di vendita.

Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare [c.n. 660].

Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietario.

Art. 659 Modalità dell'incanto.

In vigore dal 21 aprile 1942

L' incanto ha luogo avanti il giudice dell'esecuzione nella sala delle udienze, col sistema della candela vergine.

La nave o i carati sono aggiudicabili a chi abbia fatto l'offerta maggiore.

Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da altra valida.

L' incanto, se non può compiersi nella stessa udienza, è continuato nel primo giorno seguente non festivo.

Art. 660 Aggiudicazione per persona da nominare.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare [c.n. 658], deve, nei tre giorni dall'incanto, dichiarare in cancelleria il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato. In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.

Art. 661 Ulteriori incanti, vendita senza incanto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, il giudice dell'esecuzione, sentiti gli interessati e il debitore proprietario, dispone che si proceda ad ulteriori incanti, stabilendo di volta in volta un prezzo base inferiore almeno del venti per cento a quello precedente.

Se, pure essendo stato ridotto il prezzo al quaranta per cento del prezzo base, la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, il giudice dell'esecuzione, sentiti i creditori interessati e il debitore proprietario, dispone che si proceda alla vendita senza incanto, prescrivendone le condizioni [c.n. 664].

Art. 662 Offerte di aumento.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei dieci giorni successivi all'incanto possono presentarsi al giudice dell'esecuzione offerte di acquisto a un prezzo superiore almeno di un sesto a quello di aggiudicazione.

L'offerta deve essere accompagnata dal deposito di una cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto.

Il giudice dell'esecuzione, accertato l'adempimento delle predette formalità, stabilisce un nuovo incanto, a norma degli articoli precedenti, sulla base del prezzo aumentato.

Art. 663 Versamento del prezzo.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'aggiudicatario, entro il termine fissato dall'ordinanza di vendita, deve versare il residuo prezzo secondo le modalità fissate nell'ordinanza stessa, e depositare in cancelleria il documento comprovante l'avvenuto versamento [c.n. 666].

Art. 664 Trasferimento della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione con decreto trasferisce all'aggiudicatario la nave descritta nella ordinanza di vendita, e ingiunge all'ufficio competente di cancellare le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti.

Il decreto, trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante [c.n. 146], è reso pubblico a norma dell'articolo 250, ed ha valore anche come titolo esecutivo [c.p.c. 474] per il rilascio della nave.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto [c.n. 661; c.c. 2684].

Art. 665 Trasferimento dei carati di nave.

In vigore dal 21 aprile 1042

Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice della esecuzione, con decreto, trasferisce all'aggiudicatario i carati indicati nella ordinanza di vendita e ingiunge all'ufficio competente di restringere le ipoteche ai carati, che non formano oggetto di espropriazione.

Il decreto è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto [c.n. 661].

Art. 666 Inadempienza dell'aggiudicatario.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se il prezzo non è versato entro il termine stabilito, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza pubblicata e affissa nelle forme stabilite nell'articolo 657, dispone che si proceda a nuovo incanto.

L'ammontare della cauzione prestata dall'aggiudicatario inadempiente, dedotte le spese, si distribuisce insieme col prezzo ottenuto nel nuovo incanto.

Se il prezzo unito alla cauzione è inferiore a quello dell'incanto precedente, il giudice dell'esecuzione, su istanza di un creditore intervenuto, emette a carico dell'aggiudicatario inadempiente decreto di ingiunzione [c.p.c. 633] a versare la differenza, entro il termine di cinque giorni, nei modi indicati per i depositi giudiziari; l'aggiudicatario può proporre opposizione nei confronti del creditore istante.

Art. 667 Opposizioni all'esecuzione.

In vigore dal 21 aprile 1942

La opposizione, con la quale si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e quella che riguarda la pignorabilità della nave o dei carati [c.n. 644, 645], si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione [c.n. 649], o, in difetto, con citazione al giudice competente ai sensi dell'articolo 643, salva l'applicazione dell'articolo 480, terzo comma, del codice di procedura civile. Il giudice dell'esecuzione, se è competente per la causa, provvede alla istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile, [c.p.c. 175] altrimenti fissa con decreto l'udienza di comparizione avanti il giudice competente per valore, e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Art. 668 Opposizioni agli atti esecutivi.

In vigore dal 21 aprile 1942

Salva l'applicazione dell' articolo 480, terzo comma, del codice di procedura civile, le opposizioni relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonché quelle relative ai singoli atti di esecuzione, si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione [c.n. 649], o, in difetto con citazione al giudice competente ai sensi dell'articolo 643, nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione [c.p.c. 491], se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

Il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell' articolo 618 del codice di procedura civile.

Art. 669 Opposizione di terzi.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sulla nave o sui carati, soggetti ad espropriazione, può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione [c.n. 649] prima che sia disposta la vendita.

Si applicano gli articoli 619, secondo comma, 621, 622 del codice di procedura civile.

Art. 670 Espropriazione contro il proprietario non armatore e contro il terzo proprietario.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando l'espropriazione della nave o dei carati di nave è promossa dai creditori dell'armatore non proprietario, assistiti da privilegio navale [1], il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al proprietario non armatore.

Il pignoramento e in generale gli atti di espropriazione si compiono nei confronti del proprietario non armatore, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, ad eccezione del divieto di cui all'articolo 658, terzo comma.

Ogni volta che, a norma del presente capo, deve essere sentito il debitore, deve essere sentito anche il proprietario non armatore.

Ai fini del comma precedente, il terzo proprietario è equiparato al proprietario non armatore [c.n. 560].

Note:

[1] Vedi gli artt. da 548 a 564 c.n.

Art. 671 Vendita di pertinenze separate.

In vigore dal 21 aprile 1942

Alla procedura di vendita di cose già costituenti pertinenze [c.n. 246] si applicano le norme del codice di procedura civile relative alla vendita di cose mobili [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. da 529 a 540 c.p.c.

Art. 672 Rinvio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Alla esecuzione per consegna della nave e alla estinzione e alla sospensione dei processi di esecuzione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 623- 632 c.p.c.

Art. 673 Facoltà di liberare la nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il terzo acquirente di una nave o di carati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato verso creditori privilegiati [2] o ipotecari [3], ha facoltà di liberare la nave o i carati da ogni ipoteca trascritta e da ogni privilegio per credito sorto anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

Note:

[1] Vedi, anche, l'art. 2889 c.c. [2] Vedi gli artt. 548- 564 c.n. [3] Vedi, anche, gli artt. da 565 a 577 c.n.

Art. 674 Liberazione dopo il pignoramento.

In vigore dal 21 aprile 1942

La facoltà prevista dall'articolo precedente spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento [c.n. 650], purché egli nel termine di trenta giorni proceda in conformità di quanto è disposto dall'articolo seguente.

Art. 675 Istanza per la liberazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'acquirente deve far notificare ai creditori e ai precedenti proprietari un atto contenente:

  1. la data e la qualità del suo titolo e la data della trascrizione;
  2. il nome dei suoi danti causa;
  3. gli elementi di individuazione della nave [c.n. 140, 141];
  4. il prezzo convenuto e ogni altro peso posto a carico dell'acquirente, o il valore che egli offre di pagare;
  5. l'elenco dei creditori ipotecari coll'indicazione dei loro nomi, delle somme loro dovute e della data dei loro titoli e della trascrizione di essi;
  1. l'offerta di depositare entro trenta giorni dalla notificazione e dall'inserzione il prezzo convenuto o il valore dichiarato, affinché sia diviso tra i creditori;
  1. l'elezione del domicilio nel comune ove siede il giudice che sarebbe competente per l'esecuzione [c.n. 643].

Un estratto sommario di quest'atto deve essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove ha sede l'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante [c.n. 146].

Art. 676 Istanza di vendita all'incanto della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Ogni creditore privilegiato o ipotecario, entro quindici giorni dalla notificazione e dall'inserzione disposta nell'articolo precedente, può domandare la vendita all'incanto [c.n. 653] offrendo l'aumento di un decimo e congrua cauzione per il pagamento del prezzo e per l'adempimento di ogni altro obbligo. La domanda, sottoscritta dall'istante o da un suo procuratore speciale, deve essere notificata all'acquirente, e depositata nella cancelleria del giudice competente a norma dell'articolo 643, il quale constatata la regolarità degli atti, e sentiti, ove occorra, gli interessati, emana ordinanza di vendita ai sensi degli articoli 656, 657.

Art. 677 Provvedimento di liberazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se la vendita non è domandata nel termine o nel modo stabilito nell'articolo precedente o se la domanda è respinta, il prezzo offerto dall'acquirente rimane definitivamente fissato.

Eseguito dall'acquirente il deposito del prezzo, il pretore o il presidente del tribunale, competente a norma dell'articolo 643, ordina con decreto all'ufficio competente la cancellazione o la restrizione delle trascrizioni ipotecarie.

Il decreto è trasmesso d'ufficio dal cancelliere all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250.

Art. 678 Aggiudicazione al terzo acquirente.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il giudice competente ai sensi dell'articolo 643, con decreto, pronuncia la conferma del titolo di acquisto e ingiunge all'ufficio competente di cancellare o di restringere le trascrizioni ipotecarie.

Il decreto è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250.

Il terzo acquirente, al quale è stata aggiudicata la nave o il carato, ha azione di regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.

Art. 679 Effetti del mancato deposito del prezzo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se il terzo acquirente non deposita il prezzo nel termine, la domanda di liberazione della nave dalle ipoteche e dai privilegi rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori.

Art. 680 Disposizioni generali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel caso di cui all'articolo 677, il terzo acquirente deposita presso la cancelleria del giudice, competente a norma dell'articolo 643, l'elenco dei creditori ipotecari trascritti e di quelli privilegiati che siano noti, e promuove la nomina del giudice dell'esecuzione [c.n. 649].

Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 644, i comproprietari non debitori depositano presso la cancelleria del giudice, competente ai sensi dell'articolo 643, la domanda con gli atti e documenti giustificativi dei loro diritti nel termine stabilito.

La distribuzione del prezzo non è sospesa per il ritardo del deposito del nolo o dei proventi della amministrazione della nave regolata dall'articolo 652, alla distribuzione dei quali si procede separatamente.

Art. 681 Rinvio.

In vigore dal 21 aprile 1942

La distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di cose già costituenti pertinenze separabili è regolata dalle norme del codice di procedura civile riguardanti la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di cose mobili [c.p.c. 541, 542].

La distribuzione tanto delle somme depositate ai sensi dell'articolo 677 di questo codice, quanto del ricavato della vendita forzata di nave o carati è regolata dagli articoli 510 a 512; 596 a 598 del codice di procedura civile. [c.p.c. 510-512, 596-598]

Art. 682 Provvedimento di autorizzazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o conservativo deve contenere:

  1. il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei carati senza ordine di giustizia;
  1. l' intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si tratta di nave in corso di navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo [c.n. 646];
  1. gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante, cui si riferisce l'autorizzazione [c.n. 140, 141] [1].

Note:

[1] Vedi la L. 25 ottobre 1977, n. 880 , di ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952.

Art. 683 Notificazione del provvedimento.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve essere notificato al proprietario e al comandante della nave.

Esso deve essere notificato anche al proprietario non armatore, se chi agisce è creditore dell'armatore non proprietario ed è assistito da privilegio sulla nave, e al terzo proprietario, se si tratta di nave o di carati di nave, gravati da privilegi navali [c.n. 552] od ipoteche [c.n. 565].

Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice adito può prescrivere che la notificazione del provvedimento al comandante sia eseguita secondo le modalità indicate dal secondo comma dell'articolo 650.

Art. 684 Pubblicità del provvedimento.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il provvedimento notificato è, a cura del creditore, trascritto nella matricola o nel registro [c.n. 146] e, ove si tratti di navi maggiori [c.n. 136] o loro carati, annotato inoltre sull'atto di nazionalità [c.n. 150].

Art. 685 Amministrazione della nave sequestrata.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di sequestro giudiziario o di sequestro conservativo, all'amministrazione della nave si applica il disposto dell'articolo 652 [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 493- 497 regol. cod. nav.

Art. 686 Rinvio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per quanto non è espressamente disposto nel presente capo, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti il sequestro [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 670- 687 c.p.c.

Art. 687 Amministrazione dell'aviazione civile.

In vigore dal 29 maggio 2006

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [2], nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari [3].

Le attribuzioni e l'organizzazione dell'ENAC e degli altri enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonchè dalle norme statutarie ed organizzative [4] [5].

Note:

[1] Rubrica così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Degli organi amministrativi della navigazione».

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[3] Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari.».

[4] Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21

dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Le attribuzioni e l'organizzazione degli enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonché dalle norme statutarie ed organizzative.».

[5] Articolo prima modificato dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Vedi, anche, il D.P.R. 4 luglio 1985, n. 461, per il recepimento all'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell' art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213.

Il testo del presente articolo prima della sostituzione disposta dal citato decreto legislativo n. 96 del 2005 in vigore era il seguente:

«Ministro competente.

L'amministrazione della navigazione aerea è retta dal ministro per l'aeronautica [1].

Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la L. 17 aprile 1956, n. 561 si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie:

a. uniformità di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;

b. considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;

c. possibilità di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;

d. rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale [2].

Le materie di cui al comma precedente concernono:

  1. telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;
  1. regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;
  2. licenze del personale aeronautico civile;
  1. navigabilità degli aeromobili civili;
  1. registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;
  1. raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;
  1. libri e documenti di bordo;
  1. mappa e carte aeronautiche;
  1. caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;
  1. aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;

11. unità di misura;

  1. sicurezza del volo e degli aerodromi;

13. esercizio degli aeromobili civili [3].

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate [4].

Al recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti [5].».


[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. Per la competenza delle regioni a statuto speciale, vedi l' art. 17, lett. a), R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455; l'art. 3, lett. d), D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, e il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi, anche, il D.P .R. 4 luglio 1985, n. 461, per il recepimento all'ordinamento interno dei princìpi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi, anche, il D.P .R. 4 luglio 1985, n. 461, per il recepimento all'ordinamento interno dei princìpi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi, anche, il D.P.R. 4 luglio 1985, n. 461, per il recepimento all'ordinamento interno dei princìpi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi, anche, il D.P .R. 4 luglio 1985, n. 461, per il recepimento all'ordinamento interno dei princìpi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213.

Art. 688 Competenze negli aeroporti all'interno di porti marittimi.

In vigore dal 29 maggio 2006

Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata, d'intesa, dall'ENAC e dall'autorità marittima [1].

Note:

[1] Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Concorso di competenze.

Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi, la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata dall'ENAC, d'intesa con l'autorità marittima.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 era il seguente:

«Circoscrizioni territoriali aeronautiche.

Il territorio della Repubblica è diviso in compartimenti di traffico aereo; i compartimenti sono suddivisi in circoscrizioni di aeroporto.

Al compartimento è preposto un ispettore di traffico aereo; alla circoscrizione di aeroporto un direttore di aeroporto.».

Art. 689 Vigilanza sul traffico nazionale all'estero.

In vigore dal 21 ottobre 2005

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dall'autorità consolare [1]. Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Organi dell'amministrazione locale. L'ispettore di traffico aereo esercita nell'ambito del compartimento, le attribuzioni conferitegli dal presente codice, da leggi e da regolamenti.

Le funzioni amministrative, attinenti alla navigazione e al traffico aereo che si svolgono in un aeroporto statale [c.n. 700, 701, 702, 703] e nella sua circoscrizione, sono esercitate dal direttore di aeroporto.

La vigilanza sull'attività che si svolge negli aeroporti privati viene esercitata da delegati di aeroporto, o di campo di fortuna [c.n. 1235], nominati dal ministro per l'aeronautica [c.n. 1273].».

Art. 690 Annessi ICAO.

In vigore dal 29 maggio 2006

Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 , ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, per le singole materie, sulla base dei princìpi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC [1]. Con le stesse modalità di cui al primo comma si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi, nonchè delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi [2]. Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale [3]. Il Governo della Repubblica è autorizzato a modificare o sostituire, con regolamento emanato ai sensi

dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei princìpi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento [4] [5].

Note:

[1] Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei princìpi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.». [2] Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Con le stesse modalità di cui al primo comma

si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.».

[3] Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

[4] Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Il Governo della Repubblica è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei princìpi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.».

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Concorso di competenze.

Negli aeroporti situati nell'interno di porti marittimi, la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, di galleggianti e di aeromobili è esercitata dal direttore dell'aeroporto d'accordo con il comandante del porto [c.n. 724].».

Art. 691 Servizi della navigazione aerea.

In vigore dal 29 maggio 2006

I servizi della navigazione aerea, conformemente alla normativa comunitaria in vigore, si distinguono in:

  • a) servizi del traffico aereo, che includono: i servizi di controllo del traffico aereo, comprensivi dei servizi di controllo di area, dell'avvicinamento e dell'aeroporto; i servizi di informazioni volo; i servizi consultivi sul traffico aereo; i servizi di allarme;
  • b) servizi di meteorologia aeronautica;
  • c) servizi di informazioni aeronautiche;
  • d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza [2].

Note:

[1] Intitolazione aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

[2] Gli attuali artt. 691 e 691-bis sostituiscono l'originario art. 691 ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima sostituzione era il seguente: «I servizi della navigazione aerea si distinguono in:

a) servizi del traffico aereo, che includono i servizi di controllo del traffico aereo, i servizi di informazioni volo, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di allarme;

  • b) servizi di meteorologia aeronautica;
  • c) servizi di informazioni aeronautiche;

d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto legislativo n. 96 del 2005 era il seguente:

«Vigilanza sul traffico nazionale all'estero.

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dall'autorità consolare.».

Art. 691 bis Fornitura dei servizi della navigazione aerea. In vigore dal 12 novembre 2014 Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonchè la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.a., società pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza. I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione. Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà. L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando specifici atti d'intesa con l'ENAC da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [1] e del Ministero della difesa anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea. Sono fatte salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale [2] [3]. Note: [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. [2] Comma così modificato dall'art. 28, comma 8, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 . Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando, se del caso, specifici atti d'intesa con l'ENAC da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa. Sono fatte salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale.». [3] Gli attuali artt. 691 e 691-bis sostituiscono l'originario art. 691 ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati dalla società Enav, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza. I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione. La società Enav, sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. La società Enav cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà. L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo, stipulando, se del caso, specifici atti di intesa con l'ENAC, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.

Sono fatte salve le attribuzioni dell'Aeronautica militare in materia di meteorologia generale.».

Art. 692 Beni del demanio aeronautico statale.

WOLTERS KLUWER

In vigore dal 29 maggio 2006

Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

  • a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;
  • b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.

Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico [5].

Note:

[1] Intitolazione così modificata ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo della presente intitolazione precedentemente in vigore era il seguente: «Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi».

[2] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Si riporta qui di seguito il testo dei titoli II e III in vigore prima della suddetta sostituzione:

«TITOLO II

Dei beni pubblici destinati alla navigazione


692. Beni del demanio aeronautico.

Fanno parte del demanio aeronautico:

a. gli aerodromi militari e gli aerodromi civili istituiti dallo Stato;

b. ogni costruzione o impianto statale destinato al servizio della navigazione aerea.


693. Opere di pubblico interesse.

Sono ad ogni effetto di pubblico interesse le opere che, con decreto del ministro per l'aeronautica [1] siano dichiarate necessarie all'istituzione e all'ampliamento da parte dello Stato di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinarsi a servizi statali o al traffico aereo civile.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.


694. Concessione di suolo negli aerodromi statali [1].

Il ministro per l'aeronautica [2], di concerto con il ministro per le finanze, può, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, dare in concessione a privati, per un periodo non superiore a venti anni, parti di suolo degli aerodromi statali, per costruirvi aviorimesse o altri edifici o impianti da adibirsi a fini attinenti al traffico aereo.

Per la costruzione e l'esercizio di depositi di materiali o sostanze che presentano il pericolo d'incendio o di esplosione si osservano le norme stabilite dal regolamento.

[1] Per decentramento di alcune di tali attribuzioni, vedi art. 3, lett. c), d) ed l), D.P .R. 5 giugno 1964, n. 438, sull'ispettorato generale dell'aviazione civile.

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

----------695. Concessione di uso di aviorimesse e di altri edifici. Negli aerodromi statali, compatibilmente con le esigenze del servizio aeronautico, l'ispettore di traffico aereo può concedere l'uso di aviorimesse o di altri edifici per la durata minima di tre mesi [1]. Il concessionario è tenuto al versamento di una cauzione. [1] Vedi, anche, l'art. 3, lett. c), d) ed l), D.P.R. 5 giugno 1964, n. 438, sull'ispettorato generale dell'aviazione civile. ----------696. Misura del canone. Per le concessioni previste dall'articolo precedente la misura del canone è stabilita dall'intendente di finanza competente, d'accordo con l'amministrazione aeronautica e col richiedente. In caso di disaccordo provvede il ministro per le finanze. ----------697. Revoca delle concessioni. Le concessioni di cui all'articolo 694 possono essere revocate per specifici motivi inerenti al pubblico uso dell'aerodromo o per altre ragioni di pubblico interesse; le concessioni di cui all'articolo 695 sono revocabili a giudizio discrezionale dell'amministrazione aeronautica. La revoca non dàdiritto ad indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone [c.n. 696], salva la facoltàprevista dal primo comma dell'articolo 44. Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili, salvo che non sia diversamente stabilito, l'amministrazione aeronautica è tenuta a corrispondere un indennizzo ai sensi degli ultimi due comma dell'articolo 42. ----------698. Vigilanza sull'attivitàdei concessionari. La vigilanza sull'attivitàesplicata in base a concessione, è esercitata, nell'ambito d i ciascuna circoscrizione, dal direttore di aeroporto [c.n. 688]. ----------699. Rinvio. Per quanto non è disposto nel presente titolo, si applicano le norme degli articoli 37, 38, 40, 41; 43 a 49; 54. [c.n. 37, 38, 40, 41, 43-49, 54] I poteri attribuiti dall'articolo 54 al capo di compartimento spettano, per il demanio aeronautico, al direttore di aeroporto [c.n. 1164]. ----------TITOLO III Dell'ordinamento e della polizia degli aerodromi Capo I Dell'uso degli aerodromi statali 700. Aerodromi aperti al traffico civile. Sono aperti al traffico aereo civile: a. gli aeroporti [c.n. 701] e i campi di volo [c.n. 703] civili istituiti dallo Stato e adibiti permanentemente al servizio della navigazione aerea; b. gli aeroporti e i campi di volo militari designati dal ministro per l'aeronautica [1]. [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. ----------

  1. Uso degli aeroporti statali.

Negli aeroporti statali aperti al traffico civile possono, nei limiti prescritti dal regolamento, approdare, sostare e partire gli aeromobili privati.

Gli aeromobili stranieri [1] possono esservi ammessi a condizione di reciprocità, o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltàdel ministro per l'aeronautica [2] di dare autorizzazioni temporanee [c.n. 794].

I diritti per l'uso degli aeroporti statali sono fissati dal regolamento. Tali diritti comprendono il corrispettivo delle prestazioni del personale, secondo le norme del regolamento medesimo [3].

[1] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[3] Vedi la L. 5 maggio 1976, n. 324, recante norme relative ai diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.


702. Uso dei campi di fortuna.

Salva la disposizione dell'articolo 841, l'approdo e la partenza degli aeromobili privati nei campi di fortuna sono consentiti solo in caso di necessità.


  1. Uso dei campi di volo statali.

L'uso dei campi di volo istituiti dallo Stato e aperti al traffico civile è consentito solo agli alianti [c.n. 844].

Gli alianti stranieri [1] possono esservi ammessi a condizione di reciprocità[c.n. 794, 847].

[1] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.


Capo II

Degli aeromobili e degli altri impianti aeronautici privati

  1. Istituzione di aerodromi e altri impianti privati.

L'istituzione, da parte di privati, di aeroporti, campi di fortuna, campi di volo e di altri impianti aeronautici, deve essere preventivamente autorizzata dal ministro per l'aeronautica [1].

L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'aerodromo o dell'impianto. Le tariffe relative devono essere approvate dal ministro per l'aeronautica [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.


  1. Vigilanza sugli aerodromi e sugli altri impianti aeronautici privati.

La vigilanza sull'attivitàesplicata in base all'autorizzazione, di cui all'articolo precedente, è esercitata, per gli aerodromi ove sia un delegato di aeroporto, o di campo di fortuna, dal delegato medesimo; negli altri aerodromi, è esercitata dal direttore di aeroporto della circoscrizione.

Parimenti il direttore di aeroporto esercita la vigilanza sull'attivitàesplicata, fuori degli aerodromi, relativamente ad altri impianti aeronautici.


  1. Impianti radioelettrici privati.

Gli impianti radioelettrici privati sono sottoposti al controllo tecnico dei ministri per le comunicazioni e per l'aeronautica [1], che ne stabiliscono d'accordo le modalitàd'installazione e di uso.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.


  1. Registro degli aerodromi e degli impianti privati.

Gli aerodromi e gli altri impianti, costruiti e gestiti da privati, sono iscritti in un registro tenuto presso il Ministero per l'aeronautica [1], con le modalitàstabilite dal regolamento.

Nel registro devono essere annotati gli atti e i fatti relativi al trasferimento della proprietào dell'esercizio dell'aerodromo o dell'impianto.

Il registro può essere consultato da chiunque ne faccia richiesta.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.


  1. Uso degli aerodromi privati.

Salvo il caso di necessità, per l'uso di aerodromi privati non aperti al traffico è richiesto il consenso dell'esercente dell'aerodromo [c.n. 1203] [1].

[1] Vedi, anche, l'art. 52 regol. nav. aerea.


  1. Apertura al traffico di aerodromi privati.

L'apertura al traffico aereo civile di aerodromi privati adibiti ad usi speciali è sottoposta all'autorizzazione del ministro per l'aeronautica [1].

Per esigenze di pubblico interesse il ministro può inoltre dichiarare aperti al traffico determinati aerodromi privati; in tal caso è dovuto all'esercente un'indennitàda determinarsi a norma del regolamento.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.


  1. Mutamenti relativi alla proprietàdi aerodromi o altri impianti.

L'alienazione [c.c. 1470], la locazione [c.c. 1571] di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati, nonché la costituzione di usufrutto [c.c. 978] sui medesimi, non hanno effetto se non sono autorizzate dal ministro per l'aeronautica [1]. Ove l'autorizzazione non sia data entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, questa si intende respinta.

La successione a causa di morte nella proprietào nell'usufrutto degli aerodromi o degli impianti predetti deve essere notificata al ministro per l'aeronautica [1] entro quindici giorni dall'accettazione dell'eredità[c.c. 470] o dall'acquisto del legato [c.c. 649]. Entro tre mesi dalla notifica, il ministro può promuovere l'espropriazione per pubblico interesse [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Vedi la L. 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilitàpubblica.


  1. Mutamenti relativi all'esercizio di aerodromi o altri impianti.

La cessione dell'esercizio di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati non ha effetto se non è autorizzata dal ministro per l'aeronautica [1].

In caso di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario dell'aerodromo o dell'impianto non può subentrare nell'esercizio dei medesimi senza l'autorizzazione del ministro predetto.

Ove l'autorizzazione prevista dai comma precedenti non sia data entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, questa si intende respinta.

La successione a causa di morte nell'esercizio di un aerodromo o di altro impianto privato deve essere notificata al ministro per l'aeronautica [1] entro quindici giorni dall'accettazione dell'eredità [c.c. 470] o dall'acquisto del legato [c.c. 649]. Entro tre mesi dalla notifica, il ministro può revocare l'autorizzazione a esercitare l'aerodromo o l'impianto.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.


712. Revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione all'esercizio degli aerodromi e degli altri impianti aeronautici privati è in ogni caso revocabile per specifici motivi di ordine pubblico o di interesse generale della navigazione.


713. Cessazione dell'esercizio.

La cessazione dell'esercizio degli aerodromi e degli altri impianti è sottoposta alla preventiva autorizzazione del ministro per l'aeronautica [1].

Il ministro può prescrivere un termine prima del quale la cessazione non può aver luogo, ovvero provvedere al temporaneo esercizio diretto dietro corresponsione al privato di un'adeguata indennitàsecondo le norme del regolamento, ovvero promuovere l'espropriazione per pubblico interesse.

Ove il ministro non provveda entro sessanta giorni dalla domanda, l'autorizzazione s'intende negata.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.


Capo III

Vincoli della proprietàprivata [1]

  1. Ostacoli alla navigazione.

In vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico aereo civile a norma dell'articolo 709, secondo comma, sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli impianti di linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filovie, funivie e teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e in genere qualsiasi opera che possa ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle altre direzioni [2].

[1] Vedi la L. 23 giugno 1927, n. 1630, sulle servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree di velivoli.

[2] Articolo così sostituito dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58 .


714-bis. Direzioni d'atterraggio.

Con decreti del ministro per la difesa [1] pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono determinati, per ciascuno degli aeroporti previsti nel precedente articolo, l e direzioni e la lunghezza di atterraggio, nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio. Negli stessi decreti deve essere indicato se l'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Le direzioni di atterraggio sono determinate in base al sistema orografico e al regime dei venti nella zona in cui l'aeroporto è istituito [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo aggiunto dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58 .

----------715. Limitazioni. Salve le diverse limitazioni stabilite per gli aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno, nelle direzioni di atterraggio non possono essere costituiti ostacoli a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto. Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello medio dei tratti d i perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, superino l'altezza di: 1. metri dodici, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio inferiore a metri milleottanta; 2. metri dieci, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri milleottanta, ma inferiore a millecinquecento; 3. metri sette e cinquanta, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri millecinquecento. Più oltre, fino a tre chilometri dal perimetro dell'aeroporto, l'altezza indicata nel numero 1 del precedente comma può essere superata di un metro per ogni venticinque metri di distanza, e le altezze indicate nei numeri 2 e 3 possono essere superate, rispettivamente, di un metro per ogni trenta, o per ogni quaranta metri di distanza. Tali altezze non possono oltrepassare, in ogni caso, i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto. Nelle altre direzioni e fino ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto del perimetro dell'aeroporto, superino l'altezza di un metro per ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso. Dopo il terzo chilometro, in tutte le direzioni, cessa ogni limitazione, per gli aeroporti indicati nel n. 1 del secondo comma; per gli altri, il limite di altezza di quarantacinque metri sul livello dell'aeroporto può essere superato di un metro per ogni venti metri di distanza, e cessa ogni limitazione dopo il quarto chilometro per gli aeroporti indicati nel n. 2 e dopo il quinto per quelli indicati nel n. 3 [1]. [1] Articolo così sostituito dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58 . ----------715-bis. Aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno - Aeroporti militari. Nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere e degli aeroporti civili aperti al traffico strumentale e notturno, non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto. Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli la cui altezza superi di sei metri il livello medio dell'aeroporto; tale limite può essere superato di un metro per ogni cinquanta metri di distanza, a condizione che l'ostacolo non oltrepassi i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto. Nello spazio compreso tra il terzo ed il quindicesimo chilometro, il limite di quarantacinque metri di altezza sul livello medio dell'aeroporto può essere superato di un metro ogni quaranta metri di distanza. Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni limitazione. Intorno agli aeroporti militari, nello spazio compreso tra chilometri tre e chilometri sette e mezzo dal perimetro dell'aeroporto l'ostacolo non deve comunque oltrepassare i sessanta metri sul livello medio dell'aeroporto stesso [1]. [1] Articolo aggiunto dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58 . ----------715-ter. Determinazione delle zone soggette a limitazioni. La zona soggetta per ciascuno degli aeroporti alle limitazioni stabilite dai precedenti articoli è indicata dal Ministero della difesa [1] su apposita mappa con riferimento a linee naturali del terreno ed a segnali indicatori collocati a cura dello stesso ministero. Il personale incaricato di eseguire i rilievi e di apporre i segnali può accedere liberamente nella proprietàprivata. Nel caso di opposizione da parte dei privati, può richiedere l'assistenza della forza pubblica. La mappa è pubblicata mediante deposito per sessanta giorni consecutivi nell'ufficio del comune in cui è situata la

zona anzidetta. Chiunque può consultarla. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale, nel foglio degli annunzi legali della provincia [2] e mediante manifesti affissi in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune. Successivamente, la mappa, corredata di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, nonché di un esemplare della Gazzetta ufficiale e del foglio degli annunzi legali della provincia [2] contenenti il predetto avviso, è custodita nell'archivio dello stesso ufficio comunale, e può essere consultata in ogni tempo da chiunque. È punito con l'ammenda fino a lire quindicimila [3] se il fatto non costituisce un più grave reato, chiunque ritarda o impedisce in qualsiasi modo la consultazione delle mappe [4]. [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. [2] I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall' art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale. [3] L'ammenda, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 32 della stessa legge. [4] Articolo aggiunto dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58 . ----------715-quater. Opposizione. Nel termine di centoventi giorni da quello in cui la mappa è stata depositata nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al ministro per la difesa [1], proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni, che lo riguarda, e al decreto previsto nell'articolo 714-bis. Di questa facoltà, e del predetto termine, deve essere fatta menzione negli avvisi e nei manifesti indicati nel precedente articolo. Il ministro per la difesa [2], decide con provvedimento motivato le opposizioni, dichiara esecutiva la mappa con le eventuali modificazioni. Il decreto di esecutivitàè annotato sulla mappa stessa [2]. [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. [2] Articolo aggiunto dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58 . ----------715-quinquies. Abbattimento di ostacoli. Su proposta del ministro per la difesa [1] di concerto col ministro per la grazia e giustizia il presidente della Repubblica può ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea esistenti alla data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'articolo 715-quater, qualora siano in contrasto con le limitazioni stabilite negli articoli 715 e 716. Il decreto presidenziale è notificato all'interessato, a cura del Ministero della difesa [1]. È dovuta, in questo caso, una indennitàper il danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto. Il ministro per la difesa [1] può ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea costituiti in contrasto con le limitazioni stesse, dopo la data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'articolo 715-quater. Il decreto ministeriale è notificato all'interessato, a cura del Ministero della difesa [1]. In caso di inadempimento, il ministro della difesa [1] provvede di ufficio a spese dell'interessato [c.n. 730] [2]. [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. [2] Articolo aggiunto dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58 . ----------716. Campi di fortuna, campi di volo ed altri impianti. In vicinanza di campi di fortuna, di campi di volo e di altri impianti aeronautici possono essere vietati gli ostacoli indicati nell'articolo 714, possono essere imposte limitazioni analoghe a quelle previste negli articoli 715 e 715-bis e può essere vietata qualsiasi modificazione della consistenza dei fondi. Gli ostacoli esistenti possono essere abbattuti. WOLTERS KLUWER ONE PA

L'ordine è dato con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro per la difesa [1] di concerto col ministro per la grazia e giustizia. Per l'abbattimento degli ostacoli esistenti è dovuta una indennitàa norma del primo comma dell'articolo 715-quinquies [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo così sostituito dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58 .


  1. Opere, costruzioni e piantagioni che intralciano la navigazione.

Il ministro per la difesa [1] può ordinare il collocamento di segnali su opere, costruzioni e piantagioni che, fuori delle zone indicate negli articoli 715 e 715-bis, costituiscano intralcio per la navigazione aerea. In questo caso è dovuto il rimborso delle spese di impianto, di manutenzione e di esercizio. Può altresì ordinare che per dette opere, costruzioni e piantagioni siano adottate altre misure, indispensabili per la sicurezza della navigazione aerea [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo così sostituito dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58 .


717-bis. Impianti di pertinenza dello Stato o destinati a pubblici servizi.

Qualora l'abbattimento di ostacoli, l'apposizione di segnali o l'adozione di altre misure riguardino impianti o attrezzature di pertinenza di amministrazioni dello Stato o destinati ad un pubblico servizio, i provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono emanati di concerto anche con il ministro interessato [1].».

[1] Articolo aggiunto dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58 .

[3] Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo della presente rubrica precedentemente in vigore era il seguente: «Della proprietàe dell'uso degli aerodromi».

[4] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente capo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

[5] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima sostituzione era il seguente: «Concorso di competenze.

Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

a) gli aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo;

b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.

Gli aerodromi militari fanno parte del demanio militare aeronautico.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 è riportato nella nota al titolo III.

Art. 693 Assegnazione dei beni del demanio aeronautico.

In vigore dal 29 maggio 2006

I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale [1].

All' individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa. I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attivitàdel trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [2], e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo comma. Il Ministero della difesa può disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo od infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche [3]. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aeroporti e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato [4] [5]. Note: [1] Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito ai fini dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale.». [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. [3] Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «I beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione civile sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC.». [4] Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.». [5] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

Art. 694 Aeroporti privati.[1]

In vigore dal 29 maggio 2006

Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali e delle convenzioni vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul

suolo di proprietà privata, di aeroporti e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC [2]. Note: [1] Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente rubrica precedentemente in vigore era il seguente: «Aerodromi privati.». [2] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III Successivamente il presente articolo è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dai commi 2 e 5 dell' art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.». Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005

è riportato nella nota al titolo III.

Art. 695 Mutamenti relativi ai diritti su aeroporti e su altri impianti privati.

In vigore dal 29 maggio 2006

L'alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto e qualunque altro atto dispositivo di aeroporti o di altri impianti aeronautici privati sono preventivamente comunicati all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza [1].

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III. Successivamente il presente articolo è stato così modificato ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Mutamenti relativi ai diritti su aerodromi e su altri impianti privati.

L'alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto e qualunque altro atto dispositivo di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati sono preventivamente comunicati all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 è riportato nella nota al titolo III.

Art. 696 Opere di pubblico interesse.

In vigore dal 29 maggio 2006

La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie alla realizzazione ed all'ampliamento di aeroporti e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea è fatta dall'ENAC ed è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [1] il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione [2].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. [2] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III. Successivamente il presente articolo è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dai commi 2 e 6 dell' art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione e d all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea è fatta dall'ENAC ed è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.». Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005

è riportato nella nota al titolo III.

Art. 697 Aeroporti aperti al traffico civile.

In vigore dal 29 maggio 2006

Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione d'idoneit al servizio da parte dell'ENAC: a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali; b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [1], d'intesa con il

  • Ministro della difesa;
  • c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo [2].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dell' art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima sostituzione era il seguente: «Aerodromi aperti al traffico civile. Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione di idoneità al servizio da parte dell'ENAC: a) gli aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo e agli enti pubblici territoriali; b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa; c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.». Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005

è riportato nella nota al titolo III.

Art. 698 Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale.[1]

In vigore dal 29 maggio 2006

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [2], d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica [3] [4]. Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [5], un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennitào compenso né rimborsi spese [6]. Note: [1] Rubrica così sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo della presente rubrica precedentemente in vigore era il seguente: «Aeroporti d i rilevanza nazionale e di interesse regionale.». [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. [3] Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Con decreto del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.».

[4] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 17 settembre 2015, n. 201.

[5] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[6] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

Art. 699 Uso degli aeroporti aperti al traffico civile.

In vigore dal 29 maggio 2006

Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti e, in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo [1].

Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee [2].

Note:

[1] Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti.».

[2] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

Art. 700 Uso degli aeroporti privati non aperti al traffico civile.

In vigore dal 29 maggio 2006

Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aeroporti privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso del gestore dell'aeroporto [1].

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III. Successivamente il presente articolo è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dai commi 2 e 11 dell' art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile.

Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso dell'esercente dell'aeroporto.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 è riportato nella nota al titolo III.

Art. 701 Aviosuperfici.

In vigore dal 29 maggio 2006

Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonchè delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni.

I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalità aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio [1].

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima sostituzione era il seguente: «Le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza e d all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 è riportato nella nota al titolo III.

Art. 702 Progettazione delle infrastrutture aeroportuali.

In vigore dal 29 maggio 2006

Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [1].

[ Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione [2] [3] . ]

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. [2] Comma soppresso dall'art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21

dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

[3] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

Art. 703 Devoluzione delle opere non amovibili.[1]

In vigore dal 1 gennaio 2018

Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.

Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato.

L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità che hanno rilasciato la concessione, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.

Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore, per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati o acquisiti dal concessionario uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal concessionario uscente per l'annualità immediatamente precedente [2].

Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro sul sedime aeroportuale, realizzati o acquisiti dal concessionario uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso, salvo che per gli immobili e impianti fissi di natura commerciale per cui sia stata autorizzata dall'ENAC la realizzazione o l'acquisizione degli stessi, in quanto funzionali all'attività aeroportuale e alla valorizzazione dell'aeroporto, per i quali spetta un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria [3].

Il concessionario uscente è obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate all'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salva diversa determinazione dell'ENAC motivata in ordine al corretto svolgimento del servizio [4].

In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili, come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile [5].

La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi e indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi per la determinazione di valore di subentro, rimborsi e indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate [6].

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati

WOLTERS KLUWER

sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima sostituzione era il seguente: «Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato, fatto salvo l'obbligo di rimborsare, da parte del concessionario subentrante, il valore contabile residuo non ammortizzato. L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità competenti, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Nelle ipotesi di cui al secondo comma, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.». Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 è riportato nella nota al titolo III. [2] Comma sostituito, a decorrere dal 6 dicembre 2017, dall' art. 15-quinquies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , che ha sostituito l'originario quinto comma con gli attuali commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 1, comma 575, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il testo del quinto comma prima della modifica disposta dalla citata legge n. 205/2017 era il seguente: «Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore, per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal concessionario uscente per l'annualità immediatamente precedente.». Il testo del quinto comma prima della sostituzione disposta dal suddetto D.L. n. 148/2017 era il seguente: «In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili. L'obbligo non sussiste in caso di cessazione della concessione per decadenza.». [3] Comma aggiunto, a decorrere dal 6 dicembre 2017, dall' art. 15-quinquies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , che ha sostituito l'originario quinto comma con gli attuali commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 1, comma 575, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il testo del presente comma prima della modifica disposta dalla citata legge n. 205/2017 era il seguente: «Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro sul sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso.». [4] Comma aggiunto, a decorrere dal 6 dicembre 2017, dall' art. 15-quinquies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , che ha sostituito l'originario quinto comma con gli attuali commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 1, comma 575, lett. c), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il testo del presente comma prima della modifica disposta dalla citata legge n. 205/2017 era il seguente: «Il concessionario uscente è obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle

stesse condizioni fissate all'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.».

[5] Comma aggiunto, a decorrere dal 6 dicembre 2017, dall' art. 15-quinquies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , che ha sostituito l'originario quinto comma con gli attuali commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono.

[6] Comma aggiunto, a decorrere dal 6 dicembre 2017, dall' art. 15-quinquies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , che ha sostituito l'originario quinto comma con gli attuali commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono.

Art. 704 Rilascio della concessione di gestione aeroportuale.

In vigore dal 29 maggio 2006

Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [2], di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa [3].

Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, l a regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione [4].

Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità [5].

L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [6]. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità, e quella recata dall' articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 [7].

La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio reso agli operatori e agli utenti alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere l e modalitàdi definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore [8] [9].

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente capo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[3] Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Vedi, anche il comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente:«Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.».

[4] Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96. [5] Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente:«Alle procedure d i gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che lo Stato in cui esse sono stabilite ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.». [6] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. [7] Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente:«L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione e di un contratto di programma fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». [8] Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente:«La convenzione deve contenere il termine,

almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.».

[9] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

Art. 705 Compiti del gestore aeroportuale.

In vigore dal 29 maggio 2006

Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC [1].

Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione degli incendi e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

  • a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;
  • b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;
  • c) corrisponde il canone di concessione;
  • d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;
  • e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali;

e-bis) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali;

e-ter) applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;

  • f ) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'àmbito del sedime di concessione;

g) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [2] e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;

h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti, nonchè la gestione degli oggetti smarriti [3] [4].

Note:

[1] Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale ad espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata da apposita certificazione rilasciata dall'ENAC.».

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[3] Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale: a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma; b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico; c) corrisponde il canone di concessione; d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione; e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali, al fine dell'emissione delle sanzioni previste nel regolamento stesso e negli atti convenzionali; f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'àmbito del sedime di concessione; g) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza; h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti.». [4] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

Art. 706 Servizi di assistenza a terra.

In vigore dal 21 ottobre 2005

I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei

[1] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli

dall'ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia [1]. Note: originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

Art. 707 Determinazione delle zone soggette a limitazioni.

In vigore dal 29 maggio 2006

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.

Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.

Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.

Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.

Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO [2].

Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa [3] [4] [5].

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente capo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

[2] Comma così sostituito dall' art. 5, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Nelle direzioni d i atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano sentito l'ENAC.».

[3] Comma così sostituito dall' art. 5, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma sono esercitate dal Ministero della difesa.».

[4] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 dicembre 2012, 258.

[5] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

Art. 708 Opposizione.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Nel termine di sessanta giorni dall'avviso di deposito di cui all'articolo 707, quarto comma, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato all'ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni. Di questa facoltà, e del predetto termine, è fatta menzione nel medesimo avviso.

L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione s'intende respinta [1].

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

Art. 709 Ostacoli alla navigazione.

In vigore dal 29 maggio 2006

Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso, interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento [1].

La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa [2].

Note:

[1] Comma così modificato dall' art. 5, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.».

[2] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

Art. 710 Aeroporti militari.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:

  • a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;
  • b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;
  • c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711;
  • d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;
  • e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714 [1].

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n.

131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

Art. 711 Pericoli per la navigazione.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea.

La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea [1].

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

Art. 712 Collocamento di segnali.

In vigore dal 29 maggio 2006

L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonché l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.

Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all'articolo 707 compete al gestore aeroportuale [1].

I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali [2].

Note:

[1] Comma così sostituito dall' art. 5, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali e la relativa manutenzione compete al gestore aeroportuale.».

[2] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

Art. 713 Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico [1].

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

Art. 714 Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli.

In vigore dal 21 ottobre 2005

L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere è posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo.

Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, è corrisposta un'indennità all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione [1].

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

Art. 714 bis Direzioni d'atterraggio.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ ...................

[1]

]

Note:

[1]Articolo aggiunto dall'art. unico, L. 4 febbraio 1963, n. 58. Successivamente, il presente articolo non è stato ricompreso nella sostituzione del capo III operata dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, che ha sostituito il presente capo e i capi I e II, a decorrere dal 21 ottobre 2005.

Art. 715 Valutazione di rischio delle attività aeronautiche.

In vigore dal 29 maggio 2006

Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attivitàaeronautiche alle comunitàpresenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio [1].

Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati

tengono conto della valutazione di cui al primo comma [2].

Note:

[1] Comma così modificato dall' art. 5, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche le comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.». [2] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato

nella nota al titolo III.

Art. 715 bis Aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno - Aeroporti militari.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ ...................

[1]

]

Note:

[1]Articolo aggiunto dall'art. unico, L. 4 febbraio 1963, n. 58. Successivamente, il presente articolo non è stato ricompreso nella sostituzione del capo III operata dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, che ha sostituito il presente capo e i capi I e II, a decorrere dal 21 ottobre 2005.

Art. 715 ter Determinazione delle zone soggette a limitazioni.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ ...................

[1]

]

Note:

[1]Articolo aggiunto dall'art. unico, L. 4 febbraio 1963, n. 58 e modificato dagli artt. 35 e 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il presente articolo non è stato ricompreso nella sostituzione del capo III operata dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, che ha sostituito il presente capo e i capi I e II, a decorrere dal 21 ottobre 2005.

Art. 715 quater Opposizione.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ ................... [1] ] Note: [1]Articolo aggiunto dall'art. unico, L. 4 febbraio 1963, n. 58. Successivamente il presente articolo non è stato ricompreso nella sostituzione del capo III operata dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, che ha sostituito il

presente capo e i capi I e II, a decorrere dal 21 ottobre 2005.

Art. 715 quinquies Abbattimento di ostacoli.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ ................... [1] ] Note:

[1]Articolo aggiunto dall'art. unico, L. 4 febbraio 1963, n. 58. Successivamente il presente articolo non è stato ricompreso nella sostituzione del capo III operata dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, che ha sostituito il presente capo e i capi I e II, a decorrere dal 21 ottobre 2005.

Art. 716 Inquinamento acustico.

In vigore dal 21 ottobre 2005

La realizzazione di opere e l'imposizione di nuove destinazioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate all'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico [1]. Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

Art. 717

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ .................... [1] . ]

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III (artt. 692-716) dall' art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

Art. 717 bis Impianti di pertinenza dello Stato o destinati a pubblici servizi.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ ...................

[1]

]

Note:

[1]Articolo aggiunto dall'art. unico, L. 4 febbraio 1963, n. 58. Successivamente il presente articolo non è stato ricompreso nella sostituzione del capo III operata dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, che ha sostituito il presente capo e i capi I e II, a decorrere dal 21 ottobre 2005.

Art. 718 Funzioni di polizia e di vigilanza.

In vigore dal 29 maggio 2006

Le funzioni di polizia degli aereoporti sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche, unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'articolo 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter) [2].

I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aereoporti sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC [3].

L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea [4].

Note:

[1] Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Vedi, anche, l' art. 1174 c.n. Il testo della presente rubrica precedentemente in vigore era il seguente: «Della polizia degli aerodromi». [2] Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 3 e 6, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 2 1 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche.». [3] Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 3 e 6, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 2 1 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale.». [4] Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Funzioni di polizia. Le funzioni di polizia sono esercitate dal direttore di aeroporto nell'aeroporto in cui ha sede, nonché, entro l'ambito della circoscrizione, negli altri aerodromi statali e in quelli privati dove non siano delegati di aeroporto o di campo di fortuna.

Negli aerodromi privati dove sono delegati di aeroporto o di campo di fortuna, le funzioni di polizia sono esercitate da questi ultimi.».

Art. 719 Movimento degli aeromobili nell'aeroporto.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Il direttore dell'aeroporto regola e vigila, secondo le norme del regolamento, l'atterramento o l'ammaramento, l'involo, il movimento, la sosta degli aeromobili nell'aeroporto [c.n. 792] [1] [2] . ]

Note:

[1] Vedi gli artt. 13, 13-bis regol. nav. aerea nonché il D.L. 24 ottobre 1979, n. 511, convertito in L. 22 dicembre 1979, n. 635; il D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, nonché il D.P.R. 16 dicembre 1981, n. 842 , per l'assistenza al volo.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 720 Imbarco e sbarco.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Il direttore dell'aeroporto regola e vigila, secondo le norme del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri nell'aeroporto [1] [2] . ]

Note:

  • [ ] [1] Vedi gli artt. 13 e 13-bis regol. nav. aerea.
  • [ ] [2] Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 721 Ricovero di aeromobili e riparazioni.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Il direttore dell'aeroporto, compatibilmente con le esigenze del servizio ed alle condizioni previste dal regolamento, può autorizzare il ricovero di aeromobile nelle aviorimesse esistenti nell'aeroporto [1] . L'autorità predetta può altresì autorizzare l'esecuzione di lavori sugli aeromobili, con personale dell'aeroporto [2] . ]

Note:

  • [ ] [1] Vedi l'art. 27 regol. nav. aerea.
  • [ ] [2] Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 722 Obblighi e responsabilità dell'esercente.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ L'esercente dell'aeromobile è tenuto a provvedere alla sorveglianza dell'aeromobile ricoverato nelle aviorimesse di aeroporti statali.

L'esercente è responsabile dei danni al personale e al materiale dello Stato [1] [2] . ]

Note:

  • [ ] [1] Vedi l'art. 30 regol. nav. aerea.
  • [ ] [2] Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 723 Deposito di cose nell'aeroporto.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Il direttore dell'aeroporto può consentire il deposito di merci o di altri materiali nell'aeroporto, determinandone le modalità ed il canone.

Il deposito di sostanze che presentano pericolo di incendio o di esplosione è sottoposto all'autorizzazione del ministro per l'aeronautica [1] e all'osservanza delle prescrizioni opportune per garantire l'incolumità pubblica [2] .

L'autorizzazione predetta è richiesta anche quando il deposito è effettuato in aviorimesse o edifici dei concessionari.

Nei casi di deposito abusivo o di scadenza del termine fissato, il direttore di aeroporto procede a norma dell'articolo 64 [3] . ]

Note:

  • [ ] [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [ ] [2] Vedi, anche, l'art. 19 regol. nav. aerea.
  • [ ] [3] Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 724 Bollettini meteorologici e segnalazioni per la navigazione.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Il direttore di aeroporto cura la pubblicazione dei bollettini meteorologici, nonché delle informazioni che comunque interessano la sicurezza della navigazione aerea [1] . Egli dispone altresì le segnalazioni necessarie per la navigazione aerea [2] .

Per gli aerodromi della circoscrizione nei quali esiste un comando militare, le segnalazioni sono concordate con questo [3] .

Per gli idroscali situati nell' interno o nelle immediate vicinanze di porti marittimi o interni, le segnalazioni sono concordate altresì, rispettivamente, con l'autorità marittima e con quella preposta alla navigazione interna [c.n. 690] [4] [5] . ]

Note:

  • [ ] [1] Vedi, anche, l'art. 13-bis, regol. nav. aerea.
  • [ ] [2] Vedi l'art. 125-bis regol. nav. aerea.
  • [ ] [3] Vedi l'art. 125-bis regol. nav. aerea.
  • [ ] [4] Vedi l'art. 125-bis regol. nav. aerea.
  • [ ] [5] Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 725 Servizi sussidiari e di controllo.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ La disciplina e il coordinamento dei servizi radioelettrici e degli altri servizi sussidiari, nonché dei servizi di controllo, è esercitata dal direttore di aeroporto nell'ambito della propria circoscrizione. Il direttore di aeroporto esercita altresì la vigilanza sui servizi predetti [1] [2] . ]

Note:

  • [ ] [1] Vedi l'art. 30, R.D. 11 luglio 1929, n. 1302, recante norme circa i trasporti aerei sovvenzionati e gli aeroporti aperti al traffico aereo civile.
  • [ ] [2] Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 726 Impiego di mezzi per urgenti necessità.

In vigore dal 21 ottobre 2005

L'ENAC può, in caso di urgente necessità di servizio, ordinare che gli aeromobili e ogni mezzo di trasporto, i quali si trovino nell'aeroporto, siano messi a sua disposizione con il relativo personale. Può parimenti ordinare che sia messo a sua disposizione ogni altro mezzo che ritenga necessario [1] [2].

Note:

  • [ ] [1] Vedi gli artt. 13-bis e 31 regol. nav. aerea, nonché l' art. 30, R.D. 11 luglio 1929, n. 1302, recante norme circa i trasporti aerei sovvenzionati e gli aeroporti aperti al traffico aereo civile.
  • [ ] [2] Articolo così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente aricolo in vigore prima della suddetta modifica era il seguente:

«Il direttore dell'aeroporto può, in caso di urgente necessità di servizio, ordinare che gli aeromobili e ogni mezzo di trasporto, i quali si trovino nell'aeroporto, siano messi a sua disposizione con il relativo personale. Può parimenti ordinare che sia messo a sua disposizione ogni altro mezzo che ritenga necessario ».

Art. 727 Soccorso ad aeromobili in pericolo.

In vigore dal 21 ottobre 2005

L'ENAC, che abbia notizia di un aeromobile in pericolo o della caduta di un aeromobile o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e quando non abbia a disposizione o non possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso ad altre autorità, che possano utilmente

intervenire [1]. Quando l'autorità aeronautica non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autoritàcomunale, o da quella marittima se il sinistro è avvenuto in mare [2]. Note: [1] Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Vedi l'art. 29, R.D. 11 luglio 1929, n. 1302, recante norme circa i trasporti aerei sovvenzionati e gli aeroporti aperti al traffico aereo civile. Il testo del presente comma in vigore prima della suddetta modifica era il seguente: «Il direttore di aeroporto, che abbia notizia di un aeromobile in pericolo o della caduta di un aeromobile o di altro

sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e quando non abbia a disposizione o non possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso ad altre autorità, che possano utilmente intervenire.».

[2] Vedi l'art. 31 regol. nav. aerea.

Art. 728 Compenso e indennità.

In vigore dal 21 aprile 1942

Qualora nelle operazioni di soccorso di cui all'articolo precedente siano stati impiegati mezzi appartenenti a privati, le persone che hanno prestato il soccorso hanno diritto a compenso per l'opera utilmente prestata, nonché, in ogni caso, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese, secondo i criteri fissati dagli articoli 983 e seguenti, quando ne ricorrano gli estremi; negli altri casi secondo i criteri stabiliti dal regolamento [1].

Note:

[1] Vedi l'art. 31 regol. nav. aerea.

Art. 729 Rimozione di relitti.

In vigore dal 29 maggio 2006

Nel caso di caduta di un aeromobile entro il perimetro di un aeroporto della circoscrizione, l'ENAC ordina al proprietario di provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti, fissando il termine per l'esecuzione [1]. Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorità provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Se il ricavato della vendita non è sufficiente a coprire le spese, il proprietario è tenuto a corrispondere allo Stato la differenza. Quando il ricavato della vendita dei relitti supera le spese, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati [2] e ipotecari [3] sull'aeromobile. Nei casi di urgenza l'autorità può senz'altro provvedere d'ufficio per conto e a spese del proprietario

[c.n. 730].

Note:

[1] Comma così modificato prima dall'art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.), a decorrere dal 21 ottobre 2005, e poi dall'art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell' art. 21 dello stesso decreto legislativo n. 151/2006 ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente comma in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Nel caso di caduta di un aeromobile entro il perimetro di un aerodromo della circoscrizione, l'ENAC ordina al proprietario di provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti, fissando il termine per l'esecuzione.». Il testo del presente articolo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 era il seguente: «Nel caso di caduta di un aeromobile entro il perimetro di un aerodromo della circoscrizione, il direttore di aeroporto ordina al proprietario di provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti, fissando il termine per l'esecuzione.». [2] Vedi gli artt. 1022- 1026 c.n. [3] Vedi gli artt. 1027- 1037 c.n.

Art. 730 Ingiunzione per rimborso di spese.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l'ENAC emette ingiunzione resa esecutoria con decreto del pretore competente per territorio [1]. Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l'ENAC può procedere agli atti esecutivi [2]. Entro il termine predetto il debitore può fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare [, previo versamento della somma fissata nell'atto d'ingiunzione] [3]. L'opposizione è proposta dinanzi al giudice competente per valore [4]. Note: [1] Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Vedi gli artt. 18- 30 c.p.c. introdotte o modificate dal medesimo

Il testo del presente comma in vigore prima della suddetta modifica era il seguente: «Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, il direttore di aeroporto emette ingiunzione resa esecutoria con decreto del pretore competente per territorio.». [2] Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96. (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, il direttore di aeroporto può procedere agli atti esecutivi.». [3] La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-8 luglio 1967, n. 96 (Gazz. Uff. 15 luglio 1967, n. 177), ha dichiarato, fra

l'altro, l'illegittimità della disposizione dell' art. 730 c.n., espressa con le parole: «previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione». Le suddette parole sono state successivamente soppresse dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

[4] Vedi gli artt. 7- 17 c.p.c.

Art. 731 Il personale aeronautico.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 , ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale è previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione.

Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:

  • a) il personale di volo [c.n. 732];
  • b) il personale non di volo [c.n. 733] [2].

Note:

[1] L'originario titolo IV (artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 731-735) dall' art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.

Si riporta qui di seguito il testo del titolo IV in vigore prima della suddetta sostituzione:

«TITOLO IV

Della gente dell'aria, delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni [1]

  1. Distinzione della gente dell'aria.

La gente dell'aria comprende:

  • a. il personale di volo [c.n. 732];

b. il personale addetto ai servizi a terra [c.n. 733];

c. il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche [c.n. 734];

c-bis. il personale addetto al controllo del traffico aereo [2].

Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni [3].

Devono essere altresì provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attività di pilota o di paracadutista [4].

Il regolamento per disciplinare i casi e le modalità per il rilascio, il rinnovo, l a reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, è emanato con decreto del presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato [5], uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 «Licenze del personale» alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la L. 17 aprile 1956, n. 561 [6].

Per il conseguimento delle licenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto non è richiesto il possesso di un titolo di studio [7].

[1] Intitolazione così sostituita dall' art. 2, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi la L. 8 febbraio 1934, n. 331, ed il D.P .R. 1 settembre 1967, n. 1411, sullo stato giuridico della gente dell'aria.

[2] Lettera aggiunta dall' art. 8, L. 21 dicembre 1996, n. 665.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3, L. 13 maggio 1983, n. 213, e poi così sostituito dall' art. 8, L. 21 dicembre 1996, n. 665. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Il personale di cui alla lettera a) del comma precedente e il personale della lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.».

[4] Comma aggiunto dall'art. 3, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi il D.P .R. 4 luglio 1985, n. 461, di recepimento nell'ordinamento interno dei princìpi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944).

[5] Vedi il D.P .R. 18 novembre 1988, n. 566, che approva il regolamento in materia di licenza, attestati e abilitazioni aeronautiche.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi il D.P .R. 4 luglio 1985, n. 461, di recepimento nell'ordinamento interno dei princìpi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944).

[7] Comma aggiunto dall'art. 47, L. 1 marzo 2002, n. 39 - legge comunitaria. ----------732. Categorie del personale di volo. Il personale di volo si distingue in tre categorie: 1. personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili; 2. personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo; 3. personale addetto ai servizi complementari di bordo [1]. [1] Articolo così sostituito prima dall' art. 4, L. 13 maggio 1983, n. 213. ----------733. Personale addetto ai servizi a terra. Il personale addetto ai servizi a terra comprende: 1. il caposcalo e l'altro personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo [c.n. 880, 881, 882]; 2. il personale, non di volo, delle imprese di lavoro aereo; 3. il personale, non di volo, delle scuole di volo; 4. il personale addetto ai servizi degli aerodromi. ----------734. Personale tecnico-direttivo delle costruzioni. Il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche comprende: 1. gli ingegneri aeronautici; 2. i periti aeronautici [c.n. 1281]. ----------735. Albi e registro della gente dell'aria. Il personale di volo delle prime due categorie è iscritto in albi nazionali; quello della terza categoria è iscritto in apposito registro. Il personale addetto al servizio pubblico di informazioni volo non gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, ed il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono iscritti in due distinti albi nazionali [c.n. 1283] [1]. Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono iscritti in due appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel relativo regolamento [2]. [1] Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 13 maggio 1983, n. 213. Successivamente, nel secondo comma, le parole «dall'ente succeduto all'azienda» hanno sostituito le parole «dall'azienda» in virtù del disposto dell' art. 8, L. 21 dicembre 1996, n. 665. [2] Comma aggiunto dall'art. 8, L. 21 dicembre 1996, n. 665. ----------736. Ente nazionale della gente dell'aria. Gli albi e il registro di iscrizione della gente dell'aria sono tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria. L'ente, costituito secondo le disposizioni del regolamento, ha personalità giuridica. Il regolamento stabilisce anche le altre attribuzioni dell'ente. ----------737. Requisiti per l'iscrizione negli albi e nel registro.

Possono conseguire l'iscrizione negli albi e nel registro della gente dell'aria i cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento [1].

Il ministro per l'aeronautica [2] può autorizzare l'iscrizione di italiani non appartenenti alla Repubblica [3] negli albi e nel registro.

Gli stranieri [4] possono essere iscritti negli albi e nel registro della gente dell'aria solo nei casi e alle condizioni stabilite in convenzioni internazionali, ovvero previa autorizzazione del ministro per l'aeronautica [c.n. 1223] [2].

[1] Le parole «o di altro Stato membro dell'Unione europea» sono state aggiunte dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128.

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[3] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

[4] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.


  1. Documenti di lavoro della gente dell'aria.

Il personale di volo è munito di un libretto di iscrizione. Parimenti è munito di un libretto di iscrizione il personale addetto al servizio pubblico di informazioni di volo in concessione; il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche è munito di un certificato di iscrizione.

Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento [c.n. 1133] [1].

[1] Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi gli artt. 18, 19, 20, D.P .R. 1° settembre 1967, n. 1411, sullo stato giuridico della gente dell'aria.


739. Titoli professionali.

I titoli professionali del personale di volo della prima categoria sono:

a. per il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: comandante, navigatore, pilota;

b. per il personale addetto alla guida e al pilotaggio degli aeromobili non in servizio d i trasporto pubblico: collaudatore, istruttore, pilota di lavoro aereo.

I titoli professionali del personale di volo della seconda categoria sono:

a. per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo;

b. per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo per collaudi.

I titoli professionali del personale di volo della terza categoria sono:

per il personale addetto ai servizi complementari di bordo di aeromobili in servizio di trasporto pubblico, con compiti di pronto soccorso ai passeggeri e di emergenza: assistente di volo, tecnico di bordo, assistente commerciale e categorie similari.

Il titolo professionale del personale addetto ai servizi a terra è:

per il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo in concessione: operatore radiotelefonista di stazione aeronautica.

I titoli professionali di cui ai commi precedenti presuppongono il possesso di licenze, attestati e abilitazioni necessari per l'esercizio dell'attività relativa [1].

[1] Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi gli artt. da 9 a 13, L. 8 febbraio 1934, n. 331, sullo stato giuridico della gente dell'aria.


WOLTERS KLUWER

  1. Collocamento del personale di volo.

Al collocamento degli iscritti negli albi e nel registro del personale di volo si provvede, nel territorio della Repubblica [1]; esclusivamente ad opera di un ufficio istituito secondo norme stabilite con legge. L'esercente ha facoltà di libera scelta tra gli iscritti negli elenchi di detto ufficio [c.n. 741].

[1] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.


741. Divieto di mediazione.

La mediazione anche gratuita per il collocamento degli iscritti negli albi e nel registro è vietata [c.n. 740, 1176, 1177]. Qualsiasi compenso corrisposto per un'attività svolta in contrasto con tale disposizione può essere ripetuto.


  1. Assunzione all'estero.

All'assunzione all'estero di personale di volo, destinato a far parte di equipaggi di aeromobili nazionali, sovraintende l'autorità consolare.».

  • [ ] [2] L'originario titolo IV (artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 731-735) dall' art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo IV.

Art. 732 Personale di volo.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Il personale di volo comprende:

  • a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
  • b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;
  • c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo [1].

Note:

  • [ ] [1] L'originario titolo IV (artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 731-735) dall' art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo IV.

Art. 733 Personale non di volo.

In vigore dal 29 maggio 2006

Il personale non di volo comprende:

  • a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;
  • b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo [c.n. 880, 881, 882];
  • c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
  • d) il personale addetto ai servizi di manutenzione [1];
  • e) il personale addetto ai controlli di sicurezza [2].

Note:

[1] L'originario titolo IV (artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 731-735) dall' art. 4, D.Lgs. 9

maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo IV.

[2] Lettera aggiunta dall' art. 7, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 733 bis Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale.[1]

In vigore dal 12 novembre 2014

I compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonché del personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera a), e del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati dalla normativa europea, nonché dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo comma, nonché dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.

Note:

[1] Articolo aggiunto dall'art. 28, comma 8, lett. b), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

Art. 734 Licenze ed attestati.

In vigore dal 29 maggio 2006

I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità all'articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.

L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo, coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell'idoneità psicofisica [1].

L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea [2].

Note:

[1] Comma così modificato dall' art. 7, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo.».

[2] L'originario titolo IV (artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 731-735) dall' art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo IV.

Art. 735 Obbligo di esibizione di licenze e di attestati.

In vigore dal 21 ottobre 2005

I titolari di licenze e di attestati hanno l'obbligo di esibirli al personale dell'ENAC, nel corso di attività ispettive o di controllo, e alle competenti autorità straniere sul territorio degli Stati esteri secondo le convenzioni internazionali [1]. Note: [1] L'originario titolo IV (artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 731-735) dall' art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato

nella nota al titolo IV.

Art. 736 Albi e registro d'iscrizione del personale aeronautico.

In vigore dal 29 maggio 2006

Gli albi e il registro d'iscrizione del personale di volo, di cui all'articolo 732, sono tenuti dall'ENAC, che ne determina i requisiti d'iscrizione [1]. Note: [1] L'originario titolo IV (artt. 731-742) è stato da ultimo sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4. Successivamente il presente articolo è stato così ripristinato dall' art. 7, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima dell'abrogazione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005

è riportato nella nota al titolo IV.

Art. 737 Requisiti per l'iscrizione negli albi e nel registro.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ ....................

[1]

. ]

Note:

[1] L'originario titolo IV (artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 731-735) dall' art. 4, D.Lgs. 9

maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del

codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi

giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo IV.

Art. 738 Documenti di lavoro della gente dell'aria.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ ....................

[1]

. ]

Note:

[1] L'originario titolo IV (artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 731-735) dall' art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.

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Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo IV.

Art. 739 Titoli professionali.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ .................... [1] . ]

Note:

[1] L'originario titolo IV (artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 731-735) dall' art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo IV.

Art. 740 Collocamento del personale di volo.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ ....................

[1]

. ]

Note:

  • [ ] [1] L'originario titolo IV (artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 731-735) dall' art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo IV.

Art. 741 Divieto di mediazione.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ .................... [1] . ]

Note:

[1] L'originario titolo IV (artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 731-735) dall' art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo IV.

Art. 742 Assunzione all'estero.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ ....................

[1]

. ]

Note:

  • [ ] [1] L'originario titolo IV (artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 731-735) dall' art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo IV.

Art. 743 Nozione di aeromobile.

In vigore dal 29 maggio 2006 WOLTERS KLUWER

Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice. [1]. Note: [1] Articolo sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 8, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima sostituzione era il seguente: «Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia. Non sono considerati aeromobili gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.». Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 era il seguente: «Per aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro.

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche, sono stabilite dal regolamento.».

Art. 744 Aeromobili di Stato e aeromobili privati.

In vigore dal 29 maggio 2006

Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari [c.n. 745] e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato [c.n. 746, 748] [1]. Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati. Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [2]. Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche

occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale [3].

Note:

[1] Comma modificato dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' art. 8, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma in vigore prima di quest'ultima sostituzione era il seguente: «Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alle Forze di polizia dello Stato, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ad altro servizio di Stato.».

Il testo del presente comma prima della modifica disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 era il seguente: «Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla posta o ad altro servizio di Stato.».

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 17 ottobre 1986, n. 732. Vedi, anche, l'art. 4 regol. nav. aerea.

[3] Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' art. 8, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti pubblici o privati, che svolgono la propria attività per la tutela della sicurezza nazionale.».

Art. 745 Aeromobili militari.

In vigore dal 29 maggio 2006

Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad usi militari.

Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero della difesa [1].

Note:

[1] Articolo sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 8, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima sostituzione era il seguente: «Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate.

Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati ed immatricolati nei registri degli aeromobili militari dalla competente Direzione generale del Ministero della difesa.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto legislativo n. 96 del 2005 era il seguente: «Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali.».

Art. 746 Aeromobili equiparabili a quelli di Stato.

In vigore dal 29 maggio 2006

Salvo quanto disposto dell'articolo 744, quarto comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [1] può, con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale.

Il provvedimento stabilisce limiti e modalità dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.

L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche [2] [3].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 23 gennaio 2008.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente:

«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere equiparata all'attività svolta dagli aeromobili di Stato l'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche.».

  • [ ] [3] Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Aeromobili equiparati a quelli di Stato.

Il ministro per l'aeronautica può, con suo provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale.».

Art. 747 Distinzione degli aeromobili privati.[1]

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Gli aeromobili privati, in relazione al loro impiego, si distinguono in:

a. aeromobili da trasporto pubblico, destinati a trasportare persone o cose mediante compenso di qualsiasi natura, ovvero anche senza compenso, se il trasporto è effettuato da una impresa di trasporti aerei;

b. aeromobili da lavoro aereo, destinati a scopi industriali e commerciali o ad altra utilizzazione con compenso, che non siano il trasporto di persone o di cose;

c. aeromobili da turismo [c.n. 839, 840, 841, 842, 843], destinati a scopo diverso da quelli indicati nei commi precedenti e senza compenso.

Il regolamento determina le altre categorie di aeromobili in relazione al loro impiego [2] . ]

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 135-141 regol. nav. aerea.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 748 Norme applicabili.

In vigore dal 29 maggio 2006

Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744.

L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonchè il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali [1].

Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, nonchè, per quanto riguarda gli aereomobili di cui al quarto comma dell'articolo 744, d'intesa con l'ENAC [2].

Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà [3].

Note:

[1] Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente:

«L'utilizzazione degli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.».

[2] Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente:

«Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo l e speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato.».

[3] Articolo così sostituito prima dall'art. 2, L. 17 ottobre 1986, n. 732 e poi dall' art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato D.Lgs. n. 96 del 2005 era il seguente:

«Norme applicabili agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Salvo diversa disposizione, agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le norme del presente codice.».

Art. 749 Ammissione degli aeromobili alla navigazione.

In vigore dal 29 maggio 2006

Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.

Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonché quelli già immatricolati di cui all'articolo 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'articolo 754.

Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili e dei voli di addestramento sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC [2] [3].

Note:

[1] L'originario capo II (artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 749-761) dall' art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del

WOLTERS KLUWER

codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6. Si riporta qui di seguito il testo del capo II in vigore prima della suddetta sostituzione: «Capo II Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione Sezione I Dell'individuazione dell'aeromobile 749. Ammissione dell'aeromobile alla navigazione. Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili iscritti [c.n. 753] nei registri tenuti dagli uffici competenti ed abilitati nelle forme previste dal presente codice. Sono iscritti nei registri predetti gli aeromobili che rispondono ai prescritti requisiti di individuazione [c.n. 750] e di nazionalità [c.n. 751, 752]. Agli effetti dell'iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge l'aeromobile è individuato dalla marca di nazionalità [c.n. 757] e da quella d'immatricolazione, ovvero, se trattasi di aliante libratore, da un numero [c.n. 750] [1]. [1] Vedi gli artt. 54-62 regol. nav. aerea e l'art. 164-bis regol. nav. aerea. ----------750. Marca o numero di immatricolazione. La marca d'immatricolazione è composta da un gruppo di quattro lettere, è assegnata dal ministro per l'aeronautica [1] e deve essere diversa per ogni aeromobile. Il numero degli alianti libratori è assegnato dalla Reale unione nazionale aeronautica [c.n. 796, 1131, 1192] [2]. [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. [2] Ora Aero Club d'Italia, ai sensi del D.Lgt. 17 agosto 1944, n. 278 . Vedi gli artt. 54, 145 e 164-bis regol. nav. aerea. ----------Sezione II Dei requisiti di nazionalità 751. Nazionalità dei proprietari di aeromobili. Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria: a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea; b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea; c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria, e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonché il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della società. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonché le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di

cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi, che gli articoli

754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile. La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana [1]. [1] Articolo così sostituito dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128. Il testo precedentemente in vigore, in cui gli ultimi tre commi erano stati aggiunti dall' art. 8, L. 13 maggio 1983, n. 213, era il seguente: «751. Nazionalità dei proprietari di aeromobili italiani. Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare della Reale unione nazionale aeronautica, gli aeromobili che appartengono per intero: a. allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico italiano; b. a cittadini italiani; c. a società costituite e aventi sede nella Repubblica, il cui capitale appartenga per due terzi almeno a cittadini italiani, e il cui presidente e due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonché il direttore generale, siano cittadini italiani. Il Ministro dei trasporti, in deroga a quanto prescritto dall'art. 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'art. 776 abbiano l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione viene effettuata. Gli obblighi che gli artt. 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulle predette società. La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono regolati dalla legge italiana.». ----------752. Aeromobili iscritti in registri di altri Stati. Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati [1]. [1] Articolo così sostituito dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «752. Aeromobili iscritti in registri stranieri. Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in un registro aeronautico straniero.». ----------Sezione III Dell'iscrizione dell'aeromobile e dell'abilitazione alla navigazione 753. Iscrizione degli aeromobili. Gli aeromobili, ad eccezione degli alianti libratori, sono immatricolati nel registro aeronautico nazionale, tenuto presso il Ministero per l'aeronautica [1]. Gli alianti libratori sono iscritti nel registro matricolare tenuto presso la Reale unione nazionale aeronautica [2]. [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. [2] Ora Aero Club d'Italia, ai sensi del D.Lgt. 17 agosto 1944, n. 278 . ----------754. Termine per l'iscrizione. L'iscrizione degli aeromobili deve essere richiesta, a cura del proprietario, entro otto giorni dal rilascio del certificato di navigabilità e, per gli alianti libratori, dal rilascio del certificato di collaudo [1]. [1] Vedi l'art. 159 regol. nav. aerea. ----------755. Abilitazione degli aeromobili alla navigazione. Gli aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale sono abilitati alla navigazione dal certificato d'immatricolazione. Gli alianti libratori sono abilitati alla navigazione dall'attestazione dell'avvenuta iscrizione nel registro matricolare, fatta dalla Reale unione nazionale aeronautica [1], mediante annotazione sul certificato di collaudo [c.n. 1216]. [1] Ora Aero Club d'Italia, ai sensi del D.Lgt. 17 agosto 1944, n. 278 . Vedi gli artt. 156 e 164-bis regol. nav. aerea.


  1. Certificato di immatricolazione.

Il certificato di immatricolazione è rilasciato dal ministro per l'aeronautica [1] ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, l'uso al quale è destinato, il nome e il domicilio del proprietario, l'aeroporto di abituale ricovero dell'aeromobile, nonché le altre indicazioni richieste dal regolamento.

Devono essere annotate sul certificato le variazioni o riparazioni che importino notevoli modificazioni del tipo o del valore dell'aeromobile [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Vedi gli artt. 162-164 regol. nav. aerea.


757. Marca di nazionalità.

Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalità stabilita dal regolamento [c.n. 1130] [1].

[1] Vedi l'art. 54 regol. nav. aerea.


Sezione IV

Della perdita dei requisiti di nazionalità e della cancellazione dai registri

  1. Perdita dei requisiti di nazionalità.

Il proprietario di un aeromobile iscritto nei registri nazionali deve entro otto giorni denunciare al ministro per l'aeronautica [1] o, se trattasi di aliante libratore, alla Reale unione nazionale aeronautica [2], l'avvenuta iscrizione in un registro di altro Stato [3] [c.n. 752], nonché ogni altro fatto che importi la perdita dei requisiti di nazionalità [c.n. 751].

L'autorità che ha ricevuto la denuncia o che ha comunque avuto conoscenza di uno dei fatti indicati nel primo comma, procede alla pubblicazione, mediante affissione negli uffici della direzione dell'aeroporto di abituale ricovero dell'aeromobile e inserzione nel foglio degli annunzi legali [4], di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.

Quando nel detto termine non siano proposte opposizioni, l'autorità, se sull'aeromobile non risultano iscritti diritti reali o di garanzia [5], esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione.

In caso di opposizione, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o d i garanzia, la cancellazione può essere effettuata solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324], o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze, disposte dall'autorità aeronautica per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori. In caso contrario l'autorità aeronautica promuove la vendita giudiziale dell'aeromobile [5].

In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro può concedere l'autorizzazione p e r la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria, a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti. La fidejussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023 nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma [5].

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite in via generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fidejussione di cui al precedente comma [6].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Ora Aero Club d'Italia, ai sensi del D.Lgt. 17 agosto 1944, n. 278 .

[3] Le parole "di altro Stato" così sostituiscono l'originario termine "straniero" per effetto di quanto disposto dall' art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128.

[4] I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall' art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

[5] Vedi gli artt. 1022- 1037 c.n.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3, L. 27 aprile 1981, n. 165.


  1. Perdita dei requisiti di nazionalità nei casi di successione e di aggiudicazione.

Quando l'aeromobile nazionale pervenga ad uno straniero [1] per successione a causa di morte, l'erede o il legatario, entro otto giorni dall'accettazione dell'eredità [c.c. 470] o dall'acquisto del legato [c.c. 649], deve farne denuncia all'autorità indicata nell'articolo precedente. L'autorità procede a norma del secondo, terzo e quarto comma di detto articolo.

Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione dell'aeromobile a straniero [1]. Il termine per la denuncia decorre dal giorno dell'aggiudicazione.

[1] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.


  1. Demolizione dell'aeromobile.

Il proprietario, che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile, deve farne dichiarazione al Ministero per l'aeronautica [1], se l'aeromobile si trova nella Repubblica [2], all'autorità consolare, se si trova all'estero, consegnando i documenti ed i libri di bordo [3]. L'autorità predetta provvede ai sensi del secondo comma dell'articolo 758.

Se entro sessanta giorni dalla pubblicazione sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia [4] sull'aeromobile, l'autorizzazione può essere data solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324], o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze, disposte dall'autorità aeronautica per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertare in Italia dal Registro aeronautico italiano [5] e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 758 [6].

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano agli alianti libratori.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

[3] Vedi gli artt. 771- 775 c.n.

[4] Vedi gli artt. 1022- 1037 c.n.

[5] Vedi al riguardo, il R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1912 e il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 285.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4, L. 27 aprile 1981, n. 165.


  1. Perdita presunta.

Quando dal giorno dell'ultima notizia sono trascorsi tre mesi, l'aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello al quale risale l'ultima notizia [c.n. 831, 837, 915]. ----------762. Cancellazione dell'aeromobile dai registri. L'aeromobile è cancellato dal registro d'iscrizione quando: a. è perito o si presume perito [c.n. 761]; b. è stato demolito [c.n. 760]; c. ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'articolo 751; d. è stato iscritto in un registro di altro Stato [1] [c.n. 752]. d-bis. il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea [2]; d-ter. è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione [2]. La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario, ma può essere disposta anche d'ufficio. All'atto della cancellazione l'autorità ritira il certificato d'immatricolazione o quello di collaudo [c.n. 755, 756, 764]. [1] Le parole "di altro Stato" così sostituiscono l'originario termine "straniero" per effetto di quanto disposto dall' art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128. [2] Lettera aggiunta dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128.». [2] Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.». [3] L'originario capo II (artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 749-761) dall' art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato

nella nota al capo II.

Art. 750 Iscrizione ed identificazione degli aeromobili.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Gli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, se rispondono ai requisiti di nazionalità di cui all'articolo 756. L'iscrizione è richiesta dal proprietario che risponde ai requisiti previsti dall'articolo 756. L'aeromobile è identificato dalle marche di nazionalità e di immatricolazione [1]. Note: [1] L'originario capo II (artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 749-761) dall' art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 751 Aeromobili iscritti in registri di altri Stati.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Non possono ottenere l'immatricolazione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati [1].

Note:

[1] L'originario capo II (artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 749-761) dall' art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 752 Marca di nazionalità.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalità costituita dalla lettera maiuscola I [1].

Note:

[1] L'originario capo II (artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 749-761) dall' art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 753 Marca di immatricolazione.

In vigore dal 21 ottobre 2005

La marca di immatricolazione è composta da un gruppo di quattro lettere, è assegnata dall'ENAC e deve essere diversa per ogni aeromobile [1].

Note:

[1] L'originario capo II (artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 749-761) dall' art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 754 Assegnazione di marche temporanee.

In vigore dal 29 maggio 2006

Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non immatricolati, di sua proprietà o nella sua disponibilità, che siano già iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l'attività di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonché consegna ad acquirenti.

Sono, altresì, assegnate marche temporanee agli aeromobili, non ancora immatricolati, di proprietà di soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 756, che ne dispongono a scopo di vendita, nonché, per esigenze di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, anche se già immatricolati. Il periodo di utilizzabilità delle marche temporanee, fatte salve eventuali

proroghe, è stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione [1] [2].

Note:

[1] Periodo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

[2] L'originario capo II (artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 749-761) dall' art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 755 Certificato di immatricolazione.

In vigore dal 29 maggio 2006

Il certificato di immatricolazione è rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalitàdel proprietario, [l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile,] nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC [1].

Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano modificazioni dei dati indicati nel primo comma [2].

Note:

[1] Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall' art. 9, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

[2] L'originario capo II (artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 749-761) dall' art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 756 Requisiti di nazionalità degli aeromobili.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale gli aeromobili che appartengono in tutto od in parte maggioritaria:

  • a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
  • b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea.

L'ENAC, in deroga a quanto previsto dal primo comma, può, con provvedimento motivato, consentire l' iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società titolari di una licenza di esercizio abbiano l'effettiva disponibilità, ancorché non ne siano proprietarie. In tale caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 755, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l' iscrizione è effettuata. Gli obblighi che il presente titolo pone a carico del proprietario, in relazione all'ammissione dell'aeromobile alla navigazione, sono trasferiti sul soggetto che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana [1].

Note:

[1] L'originario capo II (artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 749-761) dall' art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 757 Perdita dei requisiti di nazionalità.

In vigore dal 21 ottobre 2005

La perdita dei requisiti di nazionalità, ove non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 756, secondo comma, comporta la cancellazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale.

L'ENAC esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione ai sensi dell'articolo 760 [1].

Note:

[1] L'originario capo II (artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 749-761) dall' art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 758 Perdita dei requisiti di nazionalità nei casi di successione e di aggiudicazione.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Quando l'aeromobile nazionale pervenga ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756 a causa di morte, l'erede o il legatario, entro otto giorni dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, deve farne denuncia all'ENAC, il quale procede a norma dell'articolo 760, commi dal terzo al settimo.

Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione dell'aeromobile ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756. Il termine per la denuncia decorre dal giorno dell'aggiudicazione [1].

Note:

[1] L'originario capo II (artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 749-761) dall' art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 759 Demolizione e smantellamento dell'aeromobile.

In vigore dal 29 maggio 2006

Il proprietario che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile deve darne comunicazione all'ENAC.

L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti [1].

Se entro il termine di cui al secondo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC autorizza la demolizione solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma. Il valore della fideiussione di cui al presente comma corrisponde alla somma dei crediti opposti maggiorata degli interessi legali e delle spese legali risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite massimo pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.

In caso di particolare urgenza, l'ENAC può autorizzare, su richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti e dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, nonché al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.

L'ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le condizioni e le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al terzo e quarto comma.

L'autorizzazione non è rilasciata se la demolizione può pregiudicare lo svolgimento di attività di analisi e indagini per la sicurezza aerea.

Ottenuta l'autorizzazione alla demolizione, le operazioni di smantellamento dell'aeromobile devono essere autorizzate dall'ENAC il quale ne stabilisce le modalità in conformità ai propri regolamenti.

L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell'articolo 760 [2].

Note:

[1] Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a fare valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.».

[2] L'originario capo II (artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 749-761) dall' art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 760 Cancellazione dell'aeromobile dal registro.

In vigore dal 29 maggio 2006

L'aeromobile è cancellato dal registro d'iscrizione quando:

  • a) è perito o si presume perito;
  • b) è stato demolito;
  • c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'articolo 756;
  • d) è stato iscritto in un registro di altro Stato;
  • e) è stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti dall'articolo 756, secondo comma;
  1. f ) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di altro Stato membro dell'Unione europea.

La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario o dai soggetti che hanno l'effettiva disponibilità dell'aeromobile, ai sensi dell'articolo 756, secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilità.

Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti [1].

Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l'avveramento delle condizioni e secondo le procedure di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 759.

In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 759.

Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario, che intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per l'iscrizione in un registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione dell'aeromobile, previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di navigabilità. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, nonché pubblicità, secondo le modalità stabilite con regolamento dell'ENAC e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale [2].

Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data di cancellazione.

La cancellazione dell'aeromobile può essere anche disposta d'ufficio [3].

Note:

[1] Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, mediante affissione nel proprio ufficio periferico avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.».

[2] Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal

WOLTERS KLUWER

medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario, che intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per l'iscrizione in un registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione dell'aeromobile, previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di navigabilità. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, nonché pubblicità mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale.».

  • [ ] [3] L'originario capo II (artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 749-761) dall' art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 761 Perdita presunta.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Quando dal giorno dell'ultima notizia sono trascorsi tre mesi, l'aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello al quale risale l'ultima notizia [1].

Note:

  • [ ] [1] L'originario capo II (artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 749-761) dall' art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 762 Cancellazione dell'aeromobile dai registri.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ ....................

[1]

. ]

Note:

  • [ ] [1] L'originario capo II (artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 749-761) dall' art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 763 Condizioni di navigabilità.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'aeromobile che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente attrezzato e atto all'impiego al quale è destinato [c.n. 1215] [1].

Note:

[1] Vedi l'art. 17, comma secondo, regol. nav. aerea.

Art. 764 Certificato di navigabilità.

In vigore dal 21 ottobre 2005

L'idoneità dell'aeromobile alla navigazione aerea è attestata dal certificato di navigabilità.

Il certificato di navigabilità abilita l'aeromobile alla navigazione [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Certificato di navigabilità e certificato di collaudo.

L'idoneità dell'aeromobile alla navigazione aerea viene attestata dal certificato d i navigabilità, o, per gli alianti libratori, dal certificato di collaudo.

Il certificato di navigabilità attesta altresì l'idoneità tecnica dell'aeromobile ad un determinato impiego o servizio, e la sua assegnazione ad una delle categorie indicate nell'articolo 747. Parimenti il certificato di collaudo attesta l'idoneità dell'aliante all'impiego.».

Art. 765 Impiego dell'aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'aeromobile può essere adibito soltanto al servizio o all'impiego consentito alla categoria alla quale, dal certificato di navigabilità, risulta assegnato [c.n. 764].

Tuttavia l'aeromobile può essere destinato ad un servizio o ad un impiego proprio della categoria che importa attitudini tecniche minori; ma in tal caso non si applica il più favorevole regime previsto per gli aeromobili della categoria inferiore.

Art. 766 Rilascio del certificato di navigabilità.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Il certificato di navigabilità è rilasciato conformemente alla normativa comunitaria [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Rilascio del certificato di navigabilità e di collaudo.

Il certificato di navigabilità e quello di collaudo vengono rilasciati dal Registro aeronautico italiano.

Le condizioni per il rilascio le formalità, la durata e la rinnovazione sono determinate dal regolamento.

Ai fini dell'articolo 754, il Registro deve dare immediata notizia al Ministro per l'aeronautica o alla Reale unione nazionale aeronautica del rilascio dei certificati di navigabilità e di collaudo.».

Art. 767 Certificato di omologazione.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Il certificato di omologazione del tipo di aeromobile attesta la rispondenza alla normativa comunitaria ed ai regolamenti di sicurezza emanati in applicazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e relativi annessi [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Modificazioni all'aeromobile.

Dopo il rilascio del certificato di navigabilità o di collaudo non possono apportarsi modifiche all'aeromobile senza preventiva autorizzazione del Registro aeronautico italiano.».

Art. 768 Visite ed ispezioni.

In vigore dal 21 ottobre 2005

L'ENAC provvede, conformemente alla disciplina comunitaria ed ai propri regolamenti, a ispezioni e visite degli aeromobili, per l'accertamento delle condizioni di navigabilità e di impiego.

La spesa delle visite e delle ispezioni è a carico dell'esercente [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore, in cui l'ultimo comma era stato aggiunto dall'articolo unico, L. 6 agosto 1981, n. 469, era il seguente:

«Visite e ispezioni.

Il registro aeronautico italiano provvede, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento, a ispezioni e visite periodiche degli aeromobili, per l'accertamento delle condizioni di navigabilità e di impiego.

L'aeromobile può essere sottoposto a ispezioni o visite straordinarie, sempre che il Registro lo ritenga opportuno ovvero si siano verificate avarie che possano menomare l e condizioni di navigabilità dell'aeromobile o il funzionamento dei suoi organi. Il Registro deve disporre visite straordinarie ogni qualvolta ne viene richiesto dall'autorità aeronautica o da quella consolare.

La spesa delle visite periodiche e straordinarie e delle ispezioni è a carico dell'esercente.

Nella spesa posta a carico dell'esercente dal comma che precede si intendono compresi i diritti che saranno stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.».

Art. 769 Visite ed ispezioni all'estero.

In vigore dal 21 ottobre 2005

All'estero, le visite e le ispezioni di cui all'articolo 768 per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«All'estero le visite e le ispezioni di cui all'articolo precedente per gli aeromobili nazionali sono eseguite dal Registro aeronautico italiano ovvero dagli istituti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tal fine.».

Art. 770 Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall'ENAC.

In vigore dal 21 ottobre 2005

I certificati e ogni altra attestazione tecnica rilasciati dall'ENAC fanno fede fino a prova contraria [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

  • «Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dal Registro.

I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal Registro aeronautico italiano fanno fede fino a prova contraria.».

Art. 771 Documenti di bordo.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:

  • a) il certificato di immatricolazione;
  • b) il certificato di navigabilità;
  • c) il giornale di bordo;
  • d) le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;
  • e) i documenti doganali [1] e sanitari [2] e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e regolamenti.

Gli aeromobili non impiegati in attività di trasporto pubblico sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo [3].

Note:

  • [1] Vedi il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 , di approvazione del testo unico delle disposizioni in materia doganale.
  • [2] Vedi il R.D. 2 maggio 1940, n. 1045 , ed il D.M. 30 maggio 1967 (Gazz. Uff. 5 settembre 1967, n. 229), sulla sanità aerea.
  • [ ] [3] Articolo così sostituito prima dall'art. 9, L. 13 maggio 1983, n. 213 e poi dall' art. 8, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Vedi il D.M. 3 dicembre 1983 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1948, n. 8), sulla certificazione acustica dei velivoli. Vedi, anche, gli artt. 165-165-bis regol. nav. aerea.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Gli aeromobili, ad eccezione degli alianti, devono avere a bordo durante il volo:

  • a. il certificato di immatricolazione;
  • b. il certificato di navigabilità;
  • c. i documenti doganali e sanitari;
  • d. il giornale di bordo;
  • e. il certificato acustico e gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti.

Gli aeromobili da turismo sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.

Gli alianti devono avere a bordo durante il volo i certificati di immatricolazione e di navigabilità, nonché gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti.».

Art. 772 Giornale di bordo.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Sul giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito prima dall' art. 11, L. 13 maggio 1983, n. 213 e poi dall' art. 8, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Sul giornale di bordo devono essere annotati i matrimoni celebrati ai sensi dell'art. 834, gli eventi indicati nell'art. 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza.».

Art. 773 Libri dell'aeromobile.

In vigore dal 29 maggio 2006

Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, nonchè del quaderno tecnico di bordo, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio [1].

Note:

[1] Articolo prima sostituito dall'art. 12, L. 13 maggio 1983, n. 213 e dall' art. 8, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.), a decorrere dal 21 ottobre 2005, e poi così modificato dall' art. 10, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 era il seguente: «Gli aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri e di merci devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile e del libretto dei motori e delle eliche; su tali libretti devono essere eseguite le annotazioni stabilite dal regolamento.».

Art. 774 Tenuta dei libri.

In vigore dal 21 ottobre 2005

L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformità ai regolamenti dell'ENAC [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Tenuta e conservazione dei libri.

Le norme per la vidimazione e la tenuta dei libri dell'aeromobile sono stabilite dal regolamento.

I libri devono essere conservati per due anni dall'ultima registrazione, a cura dell'esercente.».

Art. 775 Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti dell'aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti dell'aeromobile le disposizioni degli articoli 2700 e 2702 del codice civile, le annotazioni relative all'esercizio dell'aeromobile sui libri di cui agli articoli 772, 773 fanno prova anche a favore dell'esercente quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'esercente, ma chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto [c.c. 2709] [1].

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Note:

[1] Vedi, anche, l'art. 169, secondo comma, regol. nav. aerea.

Art. 776 Servizi aerei intracomunitari a titolo oneroso di linea e non di linea.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Salvo quanto disposto al capo III, sono ammessi ad effettuare a titolo oneroso servizi di trasporto aereo di passeggeri, posta o merci, di linea e non di linea, su rotte intracomunitarie, i vettori aerei che hanno ottenuto una licenza di esercizio, nonché, preventivamente, una certificazione quale operatore aereo, secondo le disposizioni di cui al presente capo e alla normativa comunitaria [2]. Note: [1] L'originario Titolo VI (artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 776-790) dall' art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9. Si riporta qui di seguito il testo del Titolo VI in vigore prima della suddetta sostituzione: «TITOLO VI Dell'ordinamento dei servizi aerei [1] Capo I Dei servizi di linea 776. Concessioni. I servizi di trasporto aereo di linea non possono essere istituiti né esercitati se non per concessione governativa, mediante decreto del presidente della Repubblica [2]. La concessione non può avere una durata superiore a dieci anni. [1] Vedi il D.P.R. 4 giugno 1963, n. 2398, sui servizi di trasporto aereo. [2] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato. Vedi l'art. 4, lett. f), L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la Sardegna. ----------777. Nazionalità del concessionario. L'esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea, salvo il disposto dell'articolo 779, può essere concesso soltanto a persone, enti, o società capaci di avere in proprietà aeromobili nazionali ai sensi dell'articolo 751, che siano provvisti dei mezzi finanziari e tecnici sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei servizi per la durata della concessione. La direzione amministrativa e tecnica dell'impresa deve essere affidata a cittadini italiani [c.n. 778] o di altro Stato membro dell'Unione europea [1]. [1] Le parole "o di altro Stato..." fino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128. ----------778. Società da costituire. La concessione può essere fatta anche a società da costituire, purché i promotori si obblighino, per atto pubblico, a costituire legalmente la società, che risponda ai requisiti prescritti nell'articolo precedente, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta ufficiale. ----------779. Servizi internazionali di di linea. I servizi internazionali di trasporto aereo di linea possono essere concessi anche a stranieri [1] quando ciò sia stabilito in convenzioni internazionali [2]. [1] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea. [2] Vedi il D.P .R. 28 novembre 1985, n. 869, di recepimento della direttiva n. 83/416/CEE , del 25 luglio 1983, relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri. Vedi, anche, il D.M. 3 marzo 1986 (Gazz. Uff. 11 marzo 1986, n. 58), per le procedure di autorizzazione dei servizi aerei, di cui alla direttiva menzionata. WOLTERS KLUWER ONE PA

----------780. Riserva del cabotaggio. I servizi di trasporto aereo tra scali della Repubblica [1] sono in ogni caso riservati alle imprese nazionali, salvo che diversamente sia stabilito in convenzioni internazionali [2]. Fuori dei casi previsti dal comma precedente, per motivi di interesse generale, all'esercizio di tali trasporti possono essere ammesse con decreto del presidente della Repubblica [1] anche imprese straniere [3]. [1] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato. [2] Vedi l'art. 4, L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la Sardegna. [3] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea. ----------781. Dichiarazione di pubblico interesse. Il decreto di concessione importa dichiarazione di pubblico interesse delle opere necessarie all'impianto e all'esercizio della linea concessa. ----------782. Cauzione del concessionario. Nell'atto di concessione è stabilita la misura della cauzione che devono prestare, ove non ne siano dispensati, il concessionario o, nel caso di cui all'articolo 778, i promotori della società da costituire. La cauzione è restituita in rate proporzionate al grado di avanzamento dei lavori d'impianto; l'ultima rata è restituita dopo il collaudo delle opere e del materiale. ----------783. Divieto di cessione del servizio. Il concessionario non può cedere né in tutto né in parte il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione del ministro per l'aeronautica. ----------784. Decadenza dalla concessione. Il concessionario decade dalla concessione: a. quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla concessione, a meno che il ritardo sia derivato da causa a lui non imputabile; b. quando, nel caso previsto nell'articolo 778, i promotori non adempiano all'obbligo di costituire la società, alla quale il servizio è stato concesso, nel termine e alle condizioni stabilite nel detto articolo; c. negli altri casi indicati dall'atto di concessione. In caso di decadenza, la cauzione non ancora restituita è devoluta all'erario. ----------785. Sospensione e revoca della concessione. Per motivi di pubblico interesse, il ministro per l'aeronautica può sospendere l'esercizio della concessione e, quando lo ritenga opportuno, promuovere la revoca della concessione stessa. ----------786. Consegna degli impianti alla fine della concessione. Alla fine della concessione, il concessionario deve riconsegnare all'amministrazione in normali condizioni di efficienza gli impianti e i materiali datigli in uso. Salvo che il contrario non sia stabilito dall'atto di concessione, rimangono acquisiti allo Stato, senza diritto a compenso, tutti gli impianti fissi costruiti dal concessionario.


787. Vigilanza sui servizi di linea.

La vigilanza sull'attività dei concessionari dei servizi di linea è esercitata, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, dall'ispettore di traffico aereo e dal direttore di aeroporto.


Capo II

Dei servizi non di linea, del lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio [1]

  1. Licenze ed autorizzazioni.

I servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio, non possono essere esercitati senza la preventiva licenza del Ministero dei trasporti, rilasciata alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli 789, 790, 791 e dal regolamento di attuazione del presente capo, emanato con decreto del Ministro dei trasporti.

I servizi di lavoro aereo possono essere effettuati anche da operatori di altro Stato membro dell'Unione europea, non stabiliti sul territorio italiano, previa autorizzazione temporanea rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli stessi dovranno essere preventivamente accreditati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza e comunque essere in possesso dei requisiti tecnico-operativi necessari a garantire un adeguato livello di sicurezza nell'espletamento del servizio [2].

I servizi di trasporto aereo non di linea possono essere effettuati anche da stranieri [3] a condizioni di reciprocità, previa autorizzazione per singoli voli o per serie di voli da rilasciarsi di volta in volta, salvo che non sia altrimenti disposto in convenzioni internazionali e fatto salvo il disposto dell'articolo 780 (riserva del cabotaggio). Gli esercenti stranieri [3] devono essere preventivamente accreditati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza.

Conseguita la licenza o l'autorizzazione i voli possono essere effettuati nel rispetto d i tutte le condizioni operative prescritte, nonché delle disposizioni del regolamento di cui al primo comma [4].

Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518 , emanare disposizioni limitative dell'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici [5].

[1] Titolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 dicembre 1980, n. 862, che disciplina i servizi aerei non di linea.

[2] Comma aggiunto dall'art. 48, L. 1 marzo 2002, n. 39 - legge comunitaria 2001.

[3] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 dicembre 1980, n. 862, che disciplina i servizi aerei non di linea. Con D.M. 18 giugno 1981 (Gazz. Uff. 6 luglio 1981, n. 183), modificato con D.M. 30 luglio 1984 (Gazz. Uff. 4 settembre 1984, n. 243) e con D.M. 21 luglio 1995, n. 421 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1995, n. 241), è stato approvato il regolamento di attuazione del Capo II, Titolo IV, Libro I, parte seconda, del codice della navigazione, di cui all'art. 6, della suddetta legge n. 862 del 1980.

[5] Comma aggiunto dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128.


  1. Condizioni per il rilascio delle licenze.

Le licenze previste dall'articolo precedente possono essere rilasciate soltanto alle persone, enti o società indicate nell'articolo 751.

Al vettore che esercita i servizi di trasporto aereo non di linea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 941 e agli articoli da 996 a 1000 [1].

[1] Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 11 dicembre 1980, n. 862, che disciplina servizi aerei non di linea. Con D.M. 18 giugno 1981 (Gazz. Uff. 6 luglio 1981, n. 183), modificato con D.M. 30 luglio 1984 (Gazz. Uff. 4 settembre 1984, n. 243) e con D.M. 21 luglio 1995, n. 421 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1995, n. 241) è stato approvato il regolamento di attuazione del Capo II, Titolo IV, Libro I, parte seconda, del codice della navigazione, di cui all'art. 6, della suddetta legge n. 862 del

  1. ----------790. Durata. Le licenze, di cui all'articolo 788 hanno la durata da tre a cinque anni. Dette licenze sono revocabili prima della loro scadenza solo per comprovato motivo di pubblico interesse e si intendono rinnovate per uguale periodo qualora il titolare, che abbia presentato domanda di rinnovo corredata della documentazione prescritta almeno centottanta giorni prima della scadenza, non riceva notifica del rigetto motivato della domanda o della irregolarità della documentazione presentata almeno novanta giorni prima di detta scadenza [1]. [1] Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 11 dicembre 1980, n. 862, che disciplina i servizi aerei non di linea. Con D.M. 18 giugno 1981 (Gazz. Uff. 6 luglio 1981, n. 183), modificato con D.M. 30 luglio 1984 (Gazz. Uff. 4 settembre 1984, n. 243) e con D.M. 21 luglio 1995, n. 421 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1995, n. 241), è stato approvato il regolamento di attuazione del Capo II, Titolo IV, Libro I, parte seconda, del codice della navigazione, di cui all'art. 6, della suddetta legge n. 862 del 1980. ----------791. Divieto di cessioni e sanzioni. Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso del Ministro dei trasporti. Chiunque non osservi le disposizioni del presente titolo nonché del regolamento di attuazione del presente capo, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 50 milioni e inoltre, nei casi più gravi e limitatamente agli esercenti italiani, con la sospensione e, per i recidivi, con la revoca della licenza. Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro dei trasporti [1].

[1] Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 11 dicembre 1980, n. 862, che disciplina i servizi aerei non di linea. Con D.M. 18 giugno 1981 (Gazz. Uff. 6 luglio 1981, n. 183), modificato con D.M. 30 luglio 1984 (Gazz. Uff. 4 settembre 1984, n. 243) e con D.M. 21 luglio 1995, n. 421 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1995, n. 241), è stato approvato il regolamento di attuazione del Capo II, Titolo IV, Libro I, parte seconda, del codice della navigazione, di cui all'art. 6, della suddetta legge 862 del 1980.

[2] L'originario Titolo VI (artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 776-790) dall' art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

Art. 777 Certificato di operatore aereo.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Il certificato di operatore aereo è rilasciato dall'ENAC e attesta che l'operatore possiede la capacità professionale e l'organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l'esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza per le attività aeronautiche in esso specificate.

Il contenuto, le limitazioni, le modalità per il rilascio, il rinnovo ed eventuali variazioni sono determinati dall'ENAC sulla base dei propri regolamenti.

Il certificato di operatore aereo non è cedibile [1].

Note:

[1] L'originario Titolo VI (artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 776-790) dall' art. 9, D.Lgs. 9

maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

Art. 778 Rilascio della licenza di esercizio.

In vigore dal 29 maggio 2006

La licenza di esercizio è rilasciata dall'ENAC, a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, a imprese stabilite in Italia, il cui controllo effettivo, anche attraverso una partecipazione societaria di maggioranza, è esercitato da uno Stato membro dell'Unione europea o da cittadini di Stati membri dell'Unione europea e la cui attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili [1].

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni, nonchè di cui al regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 [1]. Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di disporre di uno o più aeromobili, o in base a un titolo di proprietà o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente approvato dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia. Quando il rilascio della licenza non è richiesto dal proprietario dell'aeromobile, all'atto della richiesta

il richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.

Le condizioni per il rilascio, le formalità e la validità della licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza stessa [2].

Note:

[1] Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono i previgenti commi primo, secondo e terzo ai sensi di quanto disposto dall' art. 11, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo dei tre commi precedentemente in vigore era il seguente: «La licenza di esercizio è rilasciata dall'ENAC ai soggetti di cui al secondo comma, stabiliti nel territorio italiano secondo le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del 23 luglio 1992 del Consiglio, e successive modificazioni, la cui attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.

La licenza di esercizio è rilasciata a:

  • a) soggetti pubblici o privati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea; cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
  • b) società costituite in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga, sia direttamente che attraverso una partecipazione maggioritaria, ad enti, persone fisiche o giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria. Sono fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità europea è parte contraente.

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al citato regolamento (CEE) n. 2407/92.».

  • [2] L'originario Titolo VI (artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 776-790) dall' art. 9, D.Lgs. 9

maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

Art. 779 Mantenimento della licenza di esercizio.

In vigore dal 29 maggio 2006

La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 778, alla legge, ai regolamenti.

La vigilanza sull'attività del vettore aereo e la verifica circa il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all'ENAC.

L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni due anni, verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza [1].

La licenza può essere sospesa in qualsiasi momento dall'ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.

Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia più in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza è revocata dall'ENAC.

Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC [2].

Note:

[1] Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni cinque anni, verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza.».

[2] L'originario Titolo VI (artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 776-790) dall' art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

Art. 780 Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori.

In vigore dal 29 maggio 2006

Nella combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo e in ogni altro accordo commerciale, i vettori sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza prescritti, nonchè ad assolvere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 943 [1].

Note:

[1] L'originario Titolo VI (artt. 776-791) è stato da ultimo sostituito con l'attuale (artt. 776-790) dall' art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 11, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima sostituzione era il seguente: «La combinazione di più

trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo ed ogni altro accordo commerciale fra vettori sono consentiti a condizione del rispetto delle regole di concorrenza, dei requisiti di sicurezza prescritti, nonché dell'assolvimento degli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.». Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005

è riportato nella nota al titolo VI.

Art. 781 Diritti di traffico.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Per lo svolgimento dei servizi aerei di linea e non di linea di cui al presente capo sono riconosciuti ai vettori aerei titolari di licenza nazionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del 23 luglio 1992 del Consiglio, e successive

comunitaria diritti di traffico sulle rotte all'interno del territorio modificazioni [1]. Note: [1] L'originario Titolo VI (artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 776-790) dall' art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato

nella nota al titolo VI.

Art. 782 Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale. In vigore dal 29 maggio 2006

L'imposizione di oneri di servizio pubblico è effettuata secondo le vigenti disposizioni comunitarie. I servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate [1].

Note: [1] L'originario Titolo VI (artt. 776-791) è stato da ultimo sostituito con l'attuale (artt. 776-790) dall' art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 11, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima sostituzione era il seguente: «Oneri di servizio pubblico. Nel caso in cui l'offerta dei servizi aerei non garantisca il diritto alla mobilità previsto dall'articolo 16 della Costituzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può imporre oneri di servizio pubblico, con procedure trasparenti e non discriminatorie, riguardo a servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto situato sul territorio nazionale che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del territorio nazionale o riguardo ad una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel territorio nazionale, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso.». Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005

è riportato nella nota al titolo VI.

Art. 783 Tutela del consumatore.

In vigore dal 29 maggio 2006

Fatte salve le prescrizioni del codice del consumo, approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonchè le altre della normativa di settore, la qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, è indicata nella carta dei servizi, che i vettori sono obbligati a redigere annualmente sulla base di un modello predisposto dall'ENAC.

L'ENAC verifica il rispetto della qualità promessa e, in caso di inosservanza, adotta le misure, fino alla revoca della licenza, indicate in un proprio regolamento, fatte salve le sanzioni comminate con legge in attuazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991 [1].

Note:

[1] L'originario Titolo VI (artt. 776-791) è stato da ultimo sostituito con l'attuale (artt. 776-790) dall' art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 11, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima sostituzione era il seguente: «La qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, è stabilita dall'ENAC.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 è riportato nella nota al titolo VI.

Art. 784 Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari.

In vigore dal 29 ottobre 2006

Fatte salve le competenze dell'Unione europea in materia di stipulazione di convenzioni internazionali di scambio di diritti di traffico, i servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri, posta o merci che si effettuano, in tutto od in parte, all'esterno del territorio comunitario, sono disciplinati da accordi internazionali con gli Stati in cui si effettuano, la cui autoritàper l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 [1].

Note:

[1] L'originario Titolo VI (artt. 776-791) è stato da ultimo sostituito con l'attuale (artt. 776-790) dall' art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 11, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima sostituzione era il seguente: «I servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari di passeggeri posta e/o merci sono disciplinati da accordi internazionali con Stati, la cui autorità per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo, atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 , ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 .».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 è riportato nella nota al titolo VI.

Art. 785 Vettori designati.

In vigore dal 29 maggio 2006

I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o più vettori aerei designati, stabiliti nel territorio nazionale, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilitàdel cittadino [1].

I rapporti fra l'ENAC e i vettori designati sono regolati da una convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio, nonché gli obblighi dei vettori medesimi.

La scelta dei vettori è effettuata dall'ENAC sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.

I vettori designati non possono cedere, né in tutto né in parte, il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC, pena la decadenza dall'esercizio del servizio ceduto [2].

Oltre all'ipotesi di cui al quarto comma, il vettore designato decade dal servizio:

  • a) quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui non imputabile;

b) negli altri casi indicati dalla convenzione.

Per gravi motivi di pubblico interesse, l'ENAC può sospendere l'esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero revocare la designazione.

La vigilanza sull'attività dei vettori designati è esercitata dall'ENAC [3].

Note:

[1] Comma così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o più vettori aerei designati, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza.».

[2] Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «I vettori designati non possono cedere, né in tutto né in parte, il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC, pena la decadenza dell'esercizio del servizio ceduto.».

[3] L'originario Titolo VI (artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 776-790) dall' art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

Art. 786 Riserva di cabotaggio comunitario.

In vigore dal 29 maggio 2006

I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, di linea e non di linea, sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza comunitaria.

I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, in continuazione da o per aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo che diversamente sia stabilito in convenzioni internazionali [1].

Note:

[1] L'originario Titolo VI (artt. 776-791) è stato da ultimo sostituito con l'attuale (artt. 776-790) dall' art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 11, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima sostituzione era il seguente: «I servizi di trasporto aereo di linea fra aeroporti nazionali, in arrivo o in partenza da aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni internazionali.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 è riportato nella nota al titolo VI.

Art. 787 Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali.

In vigore dal 29 maggio 2006

I servizi extracomunitari non di linea sono consentiti, a condizione di reciprocità, ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il traffico.

L'ENAC può impone ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l'aviazione civile [1].

Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo comma, l'ENAC può vietare l'accesso del vettore medesimo allo spazio aereo nazionale.

L'ENAC stabilisce con regolamento la modalità di espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea [2].

Note:

[1] Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «L'ENAC può imporre ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l'aviazione civile.».

[2] L'originario Titolo VI (artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 776-790) dall' art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

Art. 788 Diritti di traffico.

In vigore dal 21 ottobre 2005

I diritti di traffico relativi a rotte internazionali destinate a territori esterni all'Unione europea sono attribuiti dall'ENAC nel rispetto dei princìpi della libera concorrenza e con l'intento di assicurare il massimo livello di qualità del servizio affidato, secondo criteri trasparenti e non discriminatori in relazione alla capacità finanziaria, tecnico-operativa, organizzativa e commerciale del vettore richiedente.

Se l'accordo internazionale concluso prevede limitazioni all'esercizio dei diritti di traffico od al numero di vettori comunitari che possono essere designati per l'accesso a tali diritti, l'ENAC ripartisce i diritti di traffico fra i vettori comunitari ammessi a fruirne mediante procedure trasparenti e non discriminatorie [1].

Note:

[1] L'originario Titolo VI (artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 776-790) dall' art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

Art. 789 Lavoro aereo per conto di terzi.

In vigore dal 21 ottobre 2005

I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonché dai regolamenti dell'ENAC [2].

Note:

[1] La rubrica del presente capo, introdotta con la sostituzione dell'originario titolo VI disposta dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, è stata così rettificata a seguito dell'avviso pubblicato nella Gazz Uff. 10 dicembre 2005, n. 287 e confermata nella stessa formulazione dall'art. 11, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

[2] L'originario Titolo VI (artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 776-790) dall' art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

Art. 790 Licenza di esercizio.

In vigore dal 21 ottobre 2005

La licenza di esercizio prevista dall'articolo 789 è rilasciata soltanto ai soggetti e alle società indicate nell'articolo 778.

Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo, in materia di proprietà e di disponibilità degli aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al capo I.

La durata, le condizioni di mantenimento, la sospensione e la revoca delle licenze di cui al presente capo sono determinate dall'ENAC con proprio regolamento.

Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC [1].

Note:

[1] L'originario Titolo VI (artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 776-790) dall' art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

Art. 791 Divieto di cessioni e sanzioni.

WOLTERS KLUWER

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ .................... [1] . ] Note:

[1] L'originario Titolo VI (artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 776-790) dall' art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

Art. 792 Funzioni di polizia e di vigilanza.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea sono esercitate dall'ENAC [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Vigilanza sulla circolazione aerea.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alla circolazione aerea è esercitata, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, dal direttore di aeroporto.».

Art. 793 Divieti di sorvolo.

In vigore dal 21 ottobre 2005

L'ENAC può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza. Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine pubblico, l'ENAC, su richiesta della competente amministrazione, vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [1] può, altresì, vietare la navigazione aerea su tutto il

territorio nazionale, per eccezionali motivi di interesse pubblico [2].

Note: [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. [2] Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Divieti di volo. Il sorvolo su determinate zone del territorio della Repubblica può essere vietato dal ministro per l'aeronautica per motivi militari o di sicurezza pubblica. Lo stesso ministro può altresì, per eccezionali motivi di interesse pubblico, vietare l a navigazione aerea su tutto il territorio della Repubblica.».

Art. 794 Aeromobili stranieri.[1]

In vigore dal 21 ottobre 2005

Gli aeromobili stranieri [2], ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a condizione di reciprocità ovvero quando ciò sia stabilito dalla normativa comunitaria o da convenzioni internazionali, salva la facoltà dell'ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee.

Gli aeromobili stranieri [3]militari, di dogana e di polizia non possono sorvolare il territorio nazionale senza una speciale autorizzazione del Ministero della difesa [4].

Note:

[1] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

[2] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

[3] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio della Repubblica a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltà del ministro per l'aeronautica di fare autorizzazioni temporanee.

Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non possono sorvolare il territorio della Repubblica senza una speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica.».

Art. 795 Aeromobili militari stranieri.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Gli aeromobili militari di uno Stato straniero [2] godono del trattamento stabilito dalle convenzioni e dalle consuetudini internazionali, quando hanno ottenuta l'autorizzazione prescritta dall'articolo precedente.

In mancanza di tale autorizzazione, gli aeromobili militari stranieri [3] non godono del trattamento predetto, nemmeno quando sono costretti ad atterrare per causa di forza maggiore o per ordine dell'autorità.

Note:

[1] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

[2] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

[3] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

Art. 796 Obbligo di apporre i contrassegni di individuazione.

In vigore dal 21 ottobre 2005

L'aeromobile nazionale non può circolare se non porta impresse le marche di nazionalità e di

immatricolazione, in conformità ai regolamenti dell'ENAC [1].

L'aeromobile straniero [2] deve portare i contrassegni prescritti dallo Stato nel cui registro è iscritto o quelli previsti dalle convenzioni internazionali.

Note:

  • [ ] [1] Comma così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«L'aeromobile nazionale non può circolare se non porta impressi, nei modi stabiliti dal regolamento, le marche di nazionalità e di immatricolazione o il numero.».

  • [ ] [2] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

Art. 797 Obbligo di portare a bordo licenze o attestati.

In vigore dal 8 giugno 1983

L'aeromobile nazionale o straniero [1] non può circolare se il personale di bordo non è munito delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a bordo [2].

Note:

  • [ ] [1] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.
  • [ ] [2] Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 13 maggio 1983, n. 213.

Art. 798 Obbligo di assicurazione.

In vigore dal 21 ottobre 2005

L'aeromobile non può circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore - nei cui due commi le parole «o dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea» erano state aggiunte dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128 - era il seguente:

«Obbligo di assicurazione per danni a terzi sulla superficie.

L'aeromobile non può circolare se non è assicurato per i danni a terzi sulla superficie, secondo le disposizioni del presente codice, presso un'impresa di assicurazioni a ciò autorizzata dal ministro per l'aeronautica o dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea.

Gli estremi dell'assicurazione devono risultare dalla nota indicata nell'articolo 1010, vistata dal ministro per l'aeronautica o dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea.».

Art. 799 Partenza e approdo degli aeromobili.[2]

In vigore dal 21 ottobre 2005

La partenza e l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC.

Quando le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono in via esclusiva l'utilizzazione

degli aeroporti, la partenza e l'approdo dell'aeromobile stesso si effettuano soltanto in un aeroporto [3]. Note: [1] Vedi l'art. 1195 c.n. [2] Vedi, anche, gli artt. da 113 a 117, D.P .R. 23 gennaio 1973, n. 43, di approvazione delle disposizioni legislative in materia doganale. [3] Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Vedi la L. 2 aprile 1968, n. 518, sulla liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio, e relative norme di attuazione, approvate con D.M. 10 marzo 1988 (Gazz. Uff. 1 settembre 1988, n. 205). Il testo del presente articolo precedentemente in vigore era il seguente: «Partenza degli aeromobili La partenza degli aeromobili, salvo il disposto dell'articolo 702 e degli articoli 841, 844, deve effettuarsi da un aeroporto. Tuttavia nel caso previsto nell'articolo 804, l'involo può effettuarsi dal fondo sul quale l'aeromobile è approdato. Il

possessore del fondo deve dare avviso del fatto, quando ne sia a conoscenza, alla competente autorità, secondo le norme del regolamento.».

Art. 800 Aeromobili diretti all'estero.

In vigore dal 29 maggio 2006

Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali [1], salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [2]. Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea. [ Gli aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento [3] [4] . ] Note:

[1] Per l'elenco degli aeroporti doganali vedi il D.M. 11 marzo 1993 (Gazz. Uff. 3 luglio 1993, n. 154). [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. [3] Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. [4] Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo precedentemente in vigore - il cui terzo comma, aggiunto dall' art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128, era stato modificato dall' art. 8, L. 5 febbraio 1999, n. 25 - era il seguente: «Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica, intesi i ministri interessati. Si considera diretto all'estero l'aeromobile che esce dal territorio doganale della Repubblica. Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare

da aeroporti non doganali o da aviosuperfici. Se l'aeromobile è diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo.». Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 25 del 1999 era il seguente: «Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica, intesi i ministri interessati. Si considera diretto all'estero l'aeromobile che esce dal territorio doganale della Repubblica. Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio;

di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo.».

Art. 801 Controllo degli aeromobili.

In vigore dal 21 ottobre 2005

L'ENAC effettua visite di controllo sugli aeromobili in base ai programmi nazionali e comunitari e verifica i documenti di bordo obbligatori [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito prima dall'art. 13, L. 13 maggio 1983, n. 213, poi dall' art. 3-bis, D.L. 8 settembre 2004, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, con L. 9 novembre 2004, n. 265 ed infine dall' art. 11, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto D.Lgs. n. 96 del 2005 era il seguente: «L'Ente nazionale per l'aviazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i documenti di bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente.». Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato D.L. n. 237 del 2004 era il seguente:«Formalità anteriori alla partenza. - Prima della partenza il direttore dell'aeroporto, qualora lo ritenga necessario, può sottoporre

l'aeromobile a visita di controllo.».

Art. 802 Divieto di partenza.

In vigore dal 29 maggio 2006

L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria [1] e doganale [2]. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav, vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli

obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza di Enav S.p.a. [3] [4].

Note: [1] Vedi il R.D. 2 maggio 1940, n. 1045 , sulla sanità aerea. [2] Vedi il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 , di approvazione delle disposizioni in materia doganale. [3] Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente:«Fermo restando quanto stabilito dall'articolo

1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav, vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento delle tasse, dei diritti e dei corrispettivi dovuti, comprese le tariffe spettanti alla società Enav.».

[4] Articolo così sostituito prima dall' art. 3-bis, D.L. 8 settembre 2004, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, con L. 9 novembre 2004, n. 265 e poi dall'art. 11, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto D.Lgs. n. 96 del 2005 era il seguente:

«L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorità competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal D.L. n. 237 del 2004 era il seguente: «Autorizzazione alla partenza.

Il direttore dell'aeroporto non può autorizzare la partenza dell'aeromobile se l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, nonché dalle norme sanitarie e doganali, se non hanno provveduto al pagamento delle tasse e dei diritti dovuti.».

Art. 803 Obbligo di approdo in corso di viaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante dell'aeromobile deve approdare con la maggiore sollecitudine nel più vicino aeroporto, quando ne riceve l'ordine mediante i segnali stabiliti dal regolamento, oppure appena si accorge di sorvolare una zona vietata.

Art. 804 Approdo degli aeromobili.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ L'approdo volontario degli aeromobili, salvo il disposto degli articoli 841, 844, può effettuarsi soltanto negli aeroporti.

Nel caso di approdo fuori di un aeroporto, il comandante dell'aeromobile e, quando sia a conoscenza del fatto, il possessore del fondo, in cui è avvenuto l'approdo, devono darne avviso alla competente autorità, secondo le norme del regolamento [1] [2] . ]

Note:

[1] Vedi, anche, la L. 2 aprile 1968, n. 518 sulla liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio, e relative norme di attuazione, approvate con D.M. 10 marzo 1988 (Gazz. Uff. 1 settembre 1988, n. 205). Vedi gli artt. 38-40 e 122-bis regol. nav. aerea.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 805 Approdo di aeromobili provenienti dall'estero.

In vigore dal 29 maggio 2006

Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali [1] o sanitarie [2], salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [3], sentite le Amministrazioni interessate.

Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.

[ Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento; di tale circostanza è fatta menzione nel piano di volo [4] [5] . ]

Note: [1] Per l'elenco degli aeroporti doganali vedi il D.M. 11 marzo 1993 (Gazz. Uff. 3 luglio 1993, n. 154). [2] Vedi l'art. 10, R.D. 2 maggio 1940, n. 1045 sulla sanità aerea. [3] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. [4] Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. [5] Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo precedentemente in vigore - il cui ultimo comma era stato aggiunto dall' art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128 e modificato dall' art. 8, L. 5 febbraio 1999, n. 25 - era il seguente: «Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti doganali o sanitari, salvo speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica intesi i ministeri interessati. Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale della Repubblica. Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici. Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388 , gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo.». Il testo dell'ultimo comma, in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 25 del 1999 , era il segente: «Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di

tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo.».

Art. 806 Limitazioni all'utilizzazione degli aeroporti.

In vigore dal 29 maggio 2006

L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aeroporti. Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di agibilità e funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al primo comma. Analoga segnalazione è effettuata, in caso di limitazioni intervenute per i servizi di assistenza al volo,

dal soggetto fornitore dei servizi medesimi [1]. Note: [1] Articolo sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente il presente articolo è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Limitazioni all'utilizzazione degli aerodromi. L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aerodromi.

Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di agibilità e funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al primo comma.

Analoga segnalazione è effettuata, in caso di limitazioni intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto fornitore dei servizi medesimi.». Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 era il seguente: «Divieto di approdo. Il direttore di aeroporto può vietare l'approdo degli aeromobili quando lo richiedano motivi di sicurezza della

navigazione.».

Art. 807 Utilizzazione degli aeroporti coordinati.

In vigore dal 29 maggio 2006

La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato. L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformitàdelle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi [1]. Si applica, altresì, la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente

applicabili [2].

Note:

[1] Articolo così sostituito prima dall' art. 14, L. 13 maggio 1983, n. 213 e poi dall' art. 11, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua

entrata in vigore. Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto legislativo n. 96 del 2005 era il seguente: «Formalità successive all'approdo. Subito dopo l'approdo il comandante dell'aeromobile provvede, direttamente o mediante un suo delegato, agli adempimenti doganali e sanitari, e alla presentazione al direttore dell'aeroporto del giornale di bordo se, nel corso del viaggio, vi siano stati annotati i fatti di cui all'art. 772. Il direttore dell'aeroporto appone il visto sul giornale di bordo nell'ipotesi di cui al comma precedente dopo aver preso visione delle registrazioni e averne constatato la regolarità. Per gli aeromobili esentati dall'obbligo della vidimazione, il comandante o un suo delegato deve dichiarare al direttore dell'aeroporto il luogo di provenienza dell'aeromobile. Il comandante dell'aeromobile deve fornire in ogni caso al direttore dell'aeroporto le informazioni che gli vengono richieste sul viaggio compiuto.».

[2] Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 808 Aeromobili stranieri.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche agli aeromobili stranieri [2].

Note:

[1] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

[2] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

Art. 809 Autorità del comandante.

In vigore dal 21 aprile 1942

Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante [2].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 1213 c.n.
  • [ ] [2] Vedi l'art. 2 regol. nav. aerea. Vedi, anche, la convenzione di Tokio del 14 settembre 1963 sulle infrazioni a bordo di aeromobili, ratificata con L. 11 giugno 1967, n. 468 .

Art. 810 Disciplina di bordo.

In vigore dal 21 aprile 1942

I componenti dell'equipaggio [c.n. 895] devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni circa i servizi e la disciplina di bordo.

Art. 811 Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo.

In vigore dal 21 aprile 1942

I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza dell'aeromobile, delle persone imbarcate e del carico, fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di lanciarsi col paracadute o comunque di abbandonare l'aeromobile [c.n. 981].

Art. 812 Obbligo di cooperare al ricupero.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ In caso di perdita dell'aeromobile, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro, dal comandante dell'aeromobile o dal direttore di aeroporto, sono tenuti a prestare la loro opera per il ricupero dei relitti [c.n. 1197] [1] [2] . ]

Note:

  • [ ] [1] Vedi, anche, l'art. 911 c.n.
  • [ ] [2] Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 813 Componenti dell'equipaggio soggetti ad obblighi di leva.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ I componenti dell'equipaggio soggetti ad obblighi di leva o richiamati alle armi non possono essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione della competente autorità, a meno che non vengano assunti su altro aeromobile nazionale diretto nella Repubblica [1] [2] . ]

Note:

  • [ ] [1] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [ ] [2] Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 814 Impianti e servizi di radiocomunicazione.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Il servizio pubblico di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili è sottoposto a concessione secondo le norme del regolamento.

L' impianto e l'uso di apparecchi radiotrasmittenti a bordo di aeromobili è sottoposto a speciale

autorizzazione del ministro per l'aeronautica [1] [2] . ]

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. Vedi la L. 30 maggio 1940, n. 581 e il D.M. 12 settembre 1970 (Gazz. Uff. 19 novembre 1970, n. 293), in materia di radiotelegrafia.

[2] Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 815 Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Per l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si osservano le norme speciali [c.n. 1226] [1]. Note: [1] Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Imbarco di passeggeri infermi.

Per l'imbarco di passeggeri infermi si osservano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.».

Art. 816 Imbarco di armi, munizioni e gas tossici.

In vigore dal 21 ottobre 2005

L' imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici è sottoposto a speciale autorizzazione

Note: [1] Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Vedi il R.D. 10 febbraio 1936, n. 497 , la L. 10 maggio 1976, n. 342, sulla polizia della navigazione e la L. 23 dicembre 1974, n. 694, sul porto delle armi a bordo degli aeromobili. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni da guerra e di gas tossici è sottoposto a speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica.

dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali [1]. Le norme per il trasporto di armi e munizioni da caccia sono stabilite dal regolamento.».

Art. 817 Imbarco di merci vietate o pericolose.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, o delle quali il trasporto sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per l'aeromobile, per le persone o per il carico, il comandante dell'aeromobile provvede nei modi previsti nell'articolo 194. La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma è fatta all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza [1]. Note: [1] Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La consegna delle cose custodite, ai sensi dell'articolo predetto,

deve farsi al direttore dell'aeroporto, se l'approdo avviene nella Repubblica o all'autorità consolare, se l'approdo avviene all'estero.».

Art. 818 Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo ed ivi consegnati al direttore dell'aeroporto o all'autorità consolare.

Le modalità della custodia, degli avvisi e della vendita sono stabilite dal regolamento.

Qualora gli interessati non abbiano fatto valere i propri diritti entro cinque anni dall'avviso, la somma ricavata dalla vendita è devoluta alla cassa nazionale di previdenza per la gente dell'aria.».

Art. 819 Getto da aeromobili in volo.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Fuori del caso di necessità, è vietato il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie, che non siano zavorra regolamentare, senza autorizzazione dell'ENAC. Rimane ferma in ogni caso la responsabilità per danni a terzi sulla superficie [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Fuori del caso di necessità, è vietato il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare, senza speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica. Rimane ferma in ogni caso la responsabilità per danni a terzi sulla superficie.».

Art. 820 Uso del paracadute.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Salvo autorizzazione del ministro per l'aeronautica [1] l'uso del paracadute è consentito solo in caso di necessità [2] . ]

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 821 Passaggio del confine.[1]

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Ogni aeromobile, proveniente dall'estero o diretto all'estero, deve attraversare il confine terrestre fra i punti e secondo le rotte prestabilite dal ministro per l'aeronautica [2] [3] . ]

Note:

  • [ ] [1] Vedi gli artt. 63 e 64 regol. nav. aerea.
  • [ ] [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [ ] [3] Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 822 Sorvolo di abitati e di aeroporti.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Per il volo al di sopra di centri abitati o di assembramenti di persone nonché al di sopra di aeroporti devono osservarsi i limiti e le modalità stabilite dal regolamento [c.n. 1228] [1] [2] . ]

Note:

  • [ ] [1] Vedi gli artt. 107-125-quater regol. nav. aerea.
  • [ ] [2] Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 823 Sorvolo di proprietà private.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il sorvolo dei fondi di proprietà privata da parte di aeromobili deve avvenire in modo da non ledere l'interesse del proprietario del fondo [c.c. 840].

Art. 824 Vigilanza doganale.

In vigore dal 21 aprile 1942

Sono soggetti a vigilanza doganale anche gli aeromobili che navigano entro i confini del territorio dello Stato [1].

Note:

  • [ ] [1] Vedi gli artt. 1 e 2, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che delimitano il territorio doganale.

Art. 825 Altre prescrizioni.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le norme per il trasporto e l'uso di apparecchi da ripresa fotografica e cinematografica, le prescrizioni sanitarie e le regole di circolazione, sono stabilite dal regolamento [1] e da leggi e regolamenti speciali [c.n. 1200] [2].

Note:

  • [ ] [1] Vedi gli artt. 71-75 regol. nav. aerea.
  • [ ] [2] Vedi il R.D. 22 luglio 1939, n. 1732 , sull'esecuzione e diffusione di rilevamenti aerofotografici, aerocinematografici e aerofotogrammetrici per conto di privati o di enti nazionali o stranieri.

Art. 826 Inchiesta tecnica.

In vigore dal 6 aprile 1999

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo conduce l'inchiesta tecnica su ogni incidente aereo e su ogni inconveniente grave accaduto nel territorio italiano.

Qualora non sia effettuata da altro Stato, l'Agenzia svolge l'inchiesta tecnica su incidenti e su inconvenienti gravi occorsi fuori dal territorio italiano ad aeromobili immatricolati in Italia o eserciti da una compagnia che ha sede legale in Italia [2].

Note:

[1] L'intero titolo VIII è stato così sostituito dall' art. 17, D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66. La precedente intitolazione era: «Delle inchieste sui sinistri».

[2] Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «826. Inchiesta sommaria. Il direttore di aeroporto quando abbia notizia di un incidente aeronautico accaduto nella sua circoscrizione, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e procede ad inchiesta sommaria, d'accordo, se occorra, con l'autorità di pubblica sicurezza. Eseguita l'inchiesta, il direttore di aeroporto ne trasmette gli atti al ministro per l'aeronautica».

Art. 827 Norme di riferimento.

In vigore dal 6 aprile 1999

Nell'espletamento dell'inchiesta tecnica di cui all'articolo 826, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo procede in conformità con quanto previsto dall'allegato 13 alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «827. Inchiesta tecnica formale. Il ministro per l'aeronautica, presa visione della relazione sulle operazioni compiute e sulle conclusioni raggiunte nel corso dell'inchiesta sommaria, decide se vi sia luogo a procedere ad inchiesta tecnica formale. In caso affermativo, il ministro trasmette gli atti alla commissione tecnico-amministrativa, costituita a norma del regolamento. La commissione procede all'accertamento delle cause e delle responsabilità dell'incidente».

Art. 828 Obbligo di comunicazione di incidente.

In vigore dal 6 aprile 1999

Il direttore dell'aeroporto, l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, l'autorità di pubblica sicurezza ed ogni altra pubblica autorità, quando abbiano notizia di un incidente aeronautico e quando valutino che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia perduto o scomparso, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «828. Persone sentite nel corso dell'inchiesta. Possono essere sentiti, durante lo svolgimento dell'inchiesta, oltre alle persone chiamate a deporre, anche gli assicuratori, i danneggiati e i loro aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse nell'aeromobile o nel carico».

Art. 829 Obbligo di comunicazione di inconveniente grave.

In vigore dal 6 aprile 1999

Il direttore dell'aeroporto e l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, quando abbiano notizia di un inconveniente aeronautico grave ne danno immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «829. Relazione di inchiesta tecnica formale. La commissione redige una relazione delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause e sulle responsabilità dell'incidente, e la deposita presso il Ministero per l'aeronautica».

Art. 830 Incidenti aeronautici in mare.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Qualora si verifichi un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in mare, l'autorità che ne ha notizia informa immediatamente l'autorità marittima, sede di organismo preposto al soccorso marittimo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, l'ENAC e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

L'organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio delle persone ed invia apposito rapporto sugli interventi effettuati e sui soccorsi prestati, nonché ogni utile elemento, all'ENAC e all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per i relativi accertamenti e le incombenze di competenza [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito prima dall'art. 17, D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66 e poi dall' art. 13, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto D.Lgs. n. 96 del 2005 era il seguente: «Se l'incidente aeronautico o l'inconveniente grave è avvenuto in mare, l'autorità che ne ha notizia informa la direzione di aeroporto e l'autorità marittima più vicine.

Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 727, l'autorità marittima provvede, ove possibile in accordo con quella aeronautica, al soccorso alle persone ed alle cose, nonché agli accertamenti opportuni e invia all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile copia del rapporto sull'intervento effettuato e sui soccorsi prestati.».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato D.Lgs. n. 66 del 1999 così disponeva: «830. Sinistri aeronautici in mare. Se il sinistro è avvenuto in mare, l'autorità, che ne ha notizia, informa la direzione di aeroporto e l'autorità marittima più vicine. Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 727, l'autorità marittima provvede, d'accordo ove possibile, con quella aeronautica, al soccorso alle persone ed alle cose, nonché agli accertamenti opportuni, ed invia alla più vicina direzione di aeroporto copia della relazione sull'incidente e sui soccorsi prestati».

Art. 831 Incidenti occorsi ad aeromobili stranieri.

In vigore dal 6 aprile 1999

Nel caso di incidente o inconveniente grave occorso ad aeromobile straniero nel territorio italiano, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ne dà comunicazione al Ministero degli affari esteri [1] [2].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «831. Scomparsa di aeromobili. Se non si hanno notizie di un aeromobile e sussistono ragionevoli motivi per ritenerlo perduto, il ministro per l'aeronautica ordina che sia proceduto all'inchiesta tecnica formale».

Art. 832 Incidenti ad aeromobili italiani all'estero.

In vigore dal 6 aprile 1999

Nel caso di incidente o di inconveniente grave occorso all'estero ad un aeromobile immatricolato in Italia o esercito da una impresa con sede legale in Italia, l'autorità consolare italiana informa l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, il Ministero degli affari esteri [1] e l'Ente nazionale per l'aviazione civile [2].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «832. Sinistri occorsi ad aeromobili esteri. Nel caso di sinistro occorso ad aeromobile straniero nel territorio della Repubblica, il ministro per l'aeronautica ne dà comunicazione al Ministero per gli affari esteri. Il direttore di aeroporto e la commissione inquirente hanno facoltà di procedere all'interrogatorio dell'equipaggio e dei passeggeri dell'aeromobile straniero».

Art. 833 Sinistro ad aeromobile italiano all'estero.

In vigore dal 6 aprile 1999

[ Nel caso di sinistro occorso ad aeromobile italiano all'estero, l'autorità consolare italiana ne informa il ministro per l'aeronautica [1] , il quale trasmette gli atti alla commissione tecnica amministrativa di inchiesta [2] . ]

Note:

[1] Ora Ministro per i trasporti, ai sensi dell'art. 1, L. 30 gennaio 1963, n. 141, e dell'art. 13, L. 14 agosto 1974, n. 377.

  • [2] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66.

Art. 834 Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita.[2][3]

In vigore dal 11 febbraio 2017

Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all' articolo 101 del codice civile e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all' articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto [4].

L'atto di matrimonio e di costituzione dell'unione civile, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo [5] .

Note:

[1] Vedi, al riguardo, gli artt. 39 e 79, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile.

  • [2] Rubrica così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, a decorrere dall'11 febbraio 2017.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Matrimonio in imminente pericolo di vita».

[3] Articolo così ripristinato dall'art. 13, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo, precedentemente modificato dall'art. 16, L. 13 maggio 1983, n. 213 ed abrogato dall' art. 14, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.), a decorrere dal 21 ottobre 2005, era il seguente: «[Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all' articolo 101 del codice civile.

L'atto di matrimonio, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale d i bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo al direttore dell'aeroporto o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo].».

  • [4] Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, a decorrere dall'11 febbraio 2017.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all' articolo 101 del codice civile.».

[5] Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, a decorrere dall'11 febbraio 2017.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «L'atto di matrimonio, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.».

Art. 835 Nascite, morti e scomparizioni da bordo.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Il comandante dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonché delle scomparizioni da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, alla struttura periferica dell'ENAC.

All'estero la dichiarazione di cui al primo comma è presentata all'autorità consolare.

Le autorità di cui al primo e secondo comma raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato civile [1].

Note:

[1] Articolo prima modificato dall'art. 16, L. 13 maggio 1983, n. 213 e poi così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Vedi gli artt. 39 e 79, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto legislativo n. 96 del 2005 era il seguente: «Delle nascite e delle morti avvenute a bordo nonché della scomparizione da bordo di persone, delle quali non sia stato possibile ricuperare il cadavere, il comandante dell'aeromobile deve prendere nota sul giornale di bordo e fare dichiarazione nel primo aeroporto di approdo al direttore dell'aeroporto o all'autorità consolare.

Le autorità predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando le enunciazioni prescritte per la compilazione dei relativi atti di stato civile, o le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate.».

Art. 836 Trasmissione degli atti alle autorità competenti.

In vigore dal 11 febbraio 2017

L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio, degli atti di costituzione dell'unione civile e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti [c.n. 835] alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile [1]; al

procuratore della Repubblica [2], trasmette copia dei processi verbali di scomparizione [c.n. 835] [3]. Note: [1] Vedi gli artt. 17- 19, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile. [2] Denominazione così modificata, ai sensi dell' art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72. [3] Comma modificato dall'art. 14, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, a decorrere dal 21 ottobre 2005 e dall'art. 13, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell' art. 21 del citato D.Lgs. n. 151/2006 ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, a decorrere dall'11 febbraio 2017. Il testo del presente comma in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore della Repubblica, trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.». Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D.Lgs. n. 151/2006 era il seguente: «L'autorità aeronautica o

consolare trasmette copia dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorità

competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore della Repubblica, trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 era il seguente: «L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore della Repubblica, trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.».

Art. 837 Processi verbali di scomparizione in caso di perdita dell'aeromobile.

In vigore dal 21 ottobre 2005

In caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla loro trasmissione alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile provvede la struttura periferica dell'ENAC [1].

Se il sinistro si è verificato all'estero ovvero, in caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile è situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi dall'autorità consolare del luogo [2].

Nei processi verbali le autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei superstiti, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 761; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.

Note:

[1] Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «In caso di perdita dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione e alla loro trasmissione alle autorità indicate nell'articolo precedente provvede il direttore di aeroporto nella circoscrizione del quale è accaduto il sinistro, o, all'estero, l'autorità consolare.».

[2] Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se si tratta di perdita presunta, gli atti medesimi sono compilati e trasmessi dal direttore dell'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile nella Repubblica ovvero, se l'ultimo aeroporto toccato è in territorio estero, dall'autorità consolare del luogo.».

Art. 838 Conseguenze della scomparizione.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorità marittima sono attribuite all'autorità di pubblica sicurezza [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212.».

Art. 839 Formalità di partenza e arrivo per gli aeromobili da turismo.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Per gli aeromobili da turismo il comandante o un suo delegato prima della partenza e dopo l'arrivo

deve indicare al direttore dell'aeroporto rispettivamente il prossimo luogo di approdo e il luogo di provenienza [2] . ]

Note:

  • [ ] [1] Titolo abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.
  • [ ] [2] Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 13 maggio 1983, n. 213 e poi abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 840 Esenzione dal giornale di rotta.

In vigore dal 8 giugno 1983

[ Gli aeromobili da turismo [c.n. 747], destinati ad effettuare voli di breve durata senza scalo, con ritorno all'aeroporto di partenza, sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di rotta [c.n. 772] [1] . ]

Note:

  • [ ] [1] Articolo abrogato dall'art. 10, L. 13 maggio 1983, n. 213. Successivamente l'intero titolo X è stato abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 841 Involo e atterramento.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ L' involo e l'atterramento degli aeromobili da turismo [c.n. 747] possono effettuarsi anche sui campi di fortuna a tal fine designati dal ministro per l'aeronautica [1] [2] . ]

Note:

  • [ ] [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [ ] [2] Articolo abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 842 Agevolazioni speciali.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Gli aeromobili da turismo di costruzione nazionale sono esonerati dal pagamento dei diritti di partenza, di approdo e di ricovero negli aerodromi statali ed usufruiscono gratuitamente delle prestazioni del personale, indicate dal regolamento e delle informazioni dei servizi meteorologici dello Stato.

Il regolamento stabilisce le particolari esenzioni doganali per il volo effettuato con aeromobili da turismo [1] [2] . ]

Note:

  • [ ] [1] Vedi il R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1362 , per le agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo, nonché gli artt. 3 e 4, L. 29 maggio 1954, n. 340, recante il riordinamento dell'Aero Club d'Italia.
  • [ ] [2] Articolo abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 843 Aeromobili stranieri.[1]

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Le disposizioni di questo capo si applicano agli aeromobili da turismo stranieri [2] a condizione di

reciprocità [3] . ] Note:

[1] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea. [2] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea. [3] Articolo abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento

  • [ ] entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 844 Involo e atterramento.

In vigore dal 8 giugno 1983

[ L'involo e l'atterramento degli alianti possono effettuarsi soltanto su campi di volo [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 17, L. 13 maggio 1983, n. 213. Successivamente l'intero titolo X è stato abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 845 Esenzioni dai libri.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Fermo per gli altri documenti il disposto dell'articolo 771, gli alianti non sono tenuti ad avere né il giornale di bordo [1] , né gli altri libri indicati nell'articolo 773 [2] . ]

Note: maggio 1983, n. 213.

  • [ ] [1] L'originaria dizione di «giornale di rotta» è stata sostituita con quella di «giornale di bordo» dall' art. 16, L. 13
  • [ ] [2] Articolo abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 846 Agevolazioni.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Gli alianti godono delle agevolazioni previste nell'articolo 842 [1] . ] Note: [1] Articolo abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso

decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 847 Alianti stranieri.[1]

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Le disposizioni di questo capo si applicano agli alianti stranieri

[2]

a condizione di reciprocità

[3]

. ]

Note:

[1] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti,

organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea. [2] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

[3] Articolo abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 848 Dichiarazione di costruzione.

In vigore dal 22 maggio 1998

Chi imprende la costruzione in Italia o all'estero di un aeromobile da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850 deve farne preventiva dichiarazione al ministro per l'aeronautica [1], indicando lo stabilimento in cui saranno costruiti la cellula e i motori [2].

Della dichiarazione è presa nota nel registro delle costruzioni, tenuto presso il Ministero per l'aeronautica [3].

Note: [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. [2] Comma così modificato dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128. Il testo in vigore precedentemente così disponeva: «Chi imprende la costruzione di un aeromobile deve farne preventiva dichiarazione al ministro per l'aeronautica, indicando lo stabilimento in cui saranno costruiti la cellula e i motori». [3] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n.

300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 849 Denuncia della costruzione all'ENAC.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Oltre a fare la dichiarazione di cui all'articolo precedente, il costruttore, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, deve denunciare all'ENAC [c.n. 850] l'intrapresa costruzione dell'aeromobile, presentando il relativo progetto. Del pari devono essere denunciate, prima del loro inizio, le modificazioni e le riparazioni da eseguirsi sull'aeromobile [1].

Note:

[1] Nel presente articolo le parole «Registro aeronautico italiano» sono state sostituite dalla parola «ENAC» ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). Lo stesso art. 20 ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 850 Controllo tecnico sulle costruzioni.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Il controllo tecnico sulle costruzioni è esercitato dall'ENAC, nei limiti e con le modalità stabiliti da leggi e regolamenti [c.n. 850, 858] [1].

Note:

[1] Nel presente articolo le parole «Registro aeronautico italiano» sono state sostituite dalla parola «ENAC» ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). Lo stesso art. 20 ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 851 Sospensione della costruzione per ordine dell'autorità.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Il ministro per l'aeronautica [1] può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non siano state fatte la dichiarazione o la denuncia previste negli articoli 848 e 849. Può altresì ordinare la sospensione della costruzione che venga diretta da persona non munita della prescritta abilitazione, ovvero che a giudizio dell'ENAC non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica, o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti [2].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Nel presente articolo le parole «Registro aeronautico italiano» sono state sostituite dalla parola «ENAC» ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). Lo stesso art. 20 ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 852 Forma del contratto di costruzione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di costruzione dell'aeromobile, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullità [c.c. 1325, n. 4].

Art. 853 Pubblicità del contratto di costruzione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di costruzione dell'aeromobile deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle costruzioni [c.n. 848]. In mancanza, l'aeromobile si considera, fino a prova contraria, costruito per conto dello stesso costruttore.

Eseguita la trascrizione, le modifiche e la revoca del contratto non hanno effetto verso i terzi che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservato diritti sull'aeromobile in costruzione, se non sono trascritte nel registro predetto.

Art. 854 Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell'articolo 867 primo comma.

Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione della trascrizione nel registro delle costruzioni si applicano gli articoli 253, 870.

Art. 855 Responsabilità del costruttore.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità e i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell'opera.

Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché abbia entro il predetto termine denunziata la difformità o il vizio [c.c. 1667, 1668].

Art. 856 Norme applicabili al contratto di costruzione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per quanto non è disposto nel presente capo si applicano le norme che regolano il contratto di

appalto [1]. Note: [1] Vedi gli artt. 1655- 1677 c.c.

Art. 857 Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di aeromobili in costruzione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili in costruzione o loro quote devono essere fatti nelle forme richieste nell'articolo 864. Per gli effetti previsti dal codice civile [c.c. 2683], gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle costruzioni [c.n. 848]. Nello stesso registro devono essere trascritti gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione [c.c. 2684].

La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli 867, 868, 870.

Art. 858 Collaudo dell'aeromobile.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ A costruzione ultimata, il costruttore o il proprietario devono richiedere il collaudo dell'aeromobile da parte del Registro aeronautico italiano [1] , per ottenere il certificato di navigabilità, o, se trattasi di aliante libratore, il certificato di collaudo [c.n. 764]. Per gli aeromobili di nuovo tipo deve essere inoltre richiesto il certificato di omologazione del tipo [2] . ]

Note: [1] Vedi il R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1912 e il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 285. [2] Articolo abrogato l'art. 7, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 2 0 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 859 Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale.

In vigore dal 29 maggio 2006

L'autorità alla quale è richiesta l' iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030 [1]. Note: [1] Articolo così ripristinato dall'art. 9, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente articolo, precedentemente abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.), a decorrere dal 21 ottobre 2005, era il seguente: «Iscrizione dell'aeromobile dopo il collaudo.

[L'autorità alla quale, dopo il collaudo, è richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel Registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione, le trascrizioni fatte a norma degli articoli 857, 1030 nel registro delle costruzioni].».

Art. 860 Costruzione degli alianti libratori.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Alla costruzione degli alianti libratori non si applicano gli articoli 848 a 854; 857, 859 [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 861 Norme applicabili all'aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

In quanto non sia diversamente stabilito, gli aeromobili sono soggetti alle norme sui beni mobili [c.c. 815].

Art. 862 Pertinenze e parti separabili.

In vigore dal 21 aprile 1942

Sono considerate pertinenze dell'aeromobile i paracadute, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'aeromobile.

La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario dell'aeromobile o non abbia su questo un diritto reale [c.c. 817].

Il motore è considerato parte separabile.

Art. 863 Regime delle pertinenze di proprietà aliena e diritti dei terzi sulle pertinenze.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il regime delle pertinenze e delle parti separabili di proprietà aliena e i diritti dei terzi sulle medesime sono regolati negli articoli 247, 248. Agli effetti previsti in detti articoli, l' indicazione sul certificato d'immatricolazione [c.n. 756] tiene il luogo di quella sull'inventario di bordo [c.c. 818, 819].

Art. 864 Forma degli atti relativi alla proprietà dell'aeromobile.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali sull'aeromobile o quote di esso devono essere fatti per iscritto a pena di nullità [c.c. 1325, n. 4]. Tali atti all'estero devono essere ricevuti dall'autorità consolare.

[ Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli alianti libratori [1] . ]

Note:

[1] Comma abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 865 Pubblicità degli atti relativi alla proprietà dell'aeromobile.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Per gli effetti previsti dal codice civile [c.c. 2643-2672, 2673-2682, 2683-2695], gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili o loro quote sono resi pubblici mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale [c.n. 753], ed annotazione sul certificato di immatricolazione [c.n. 756] [1].

Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli atti e le domande, per i quali il codice civile richiede la trascrizione [c.c. 2684-2687, 2689-2696] [c.c. 2697-2739] [c.c. 2740-2906] [c.c. 2907-2933] [c.c. 29342963] [c.c. 2964] [2].

Note:

[1] Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili o loro quote sono resi pubblici mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale, ed annotazione sul certificato di immatricolazione o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare della Reale unione nazionale aeronautica.».

[2] Vedi, anche, l'art. 146 regol. nav. aerea.

Art. 866 Ufficio competente ad eseguire la pubblicità.

In vigore dal 21 ottobre 2005

La pubblicità deve essere richiesta all'ENAC ovvero all'autorità consolare del luogo ove l'aeromobile si trova. L'autorità consolare trasmette immediatamente all'ENAC la documentazione presentata dall'interessato [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precdentemente in vigore era il seguente: «La pubblicità deve essere richiesta al Ministero per l'aeronautica, se trattasi di aeromobili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, ovvero alla Reale unione nazionale aeronautica, se trattasi di alianti libratori.

Tuttavia la pubblicità può essere richiesta anche al direttore di aeroporto o all'autorità consolare del luogo dove l'aeromobile si trova, ovvero, per gli alianti libratori, all'ufficio locale della Reale unione nazionale aeronautica, nella circoscrizione del quale è il luogo di abituale ricovero dell'aeromobile. Le autorità predette, a spese del richiedente, trasmettono immediatamente al Ministero o alla Reale unione nazionale aeronautica, per la trascrizione nel registro, i documenti presentati.

Art. 867 Forma del titolo per la pubblicità.

In vigore dal 21 ottobre 2005

La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile.

[ Tuttavia, se si tratta di aliante libratore, è sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata [c.c. 2703] [1] . ]

Note:

[1] Comma abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 868 Documenti per la pubblicità.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chi domanda la pubblicità deve consegnare all'ufficio competente i documenti indicati negli articoli 253, 254.

Art. 869 Esibizione del certificato di immatricolazione.

In vigore dal 29 maggio 2006

Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad un aeromobile provvisto di certificato d'immatricolazione [c.n. 756], il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui all'articolo precedente, deve esibire all'ufficio, al quale richiede la pubblicità, il certificato medesimo, per la prescritta annotazione.

Se, trovandosi l'aeromobile in altra località, non è possibile esibire il certificato d'immatricolazione, l'ENAC esegue la trascrizione nel registro e ne dà comunicazione all'autorità consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, perchè sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato d'immatricolazione [1].

Note:

[1] Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore in cui le parole «direttore di aeroporto» erano state sostituite dalla parola «ENAC» ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.), a decorrere dal 21 ottobre 2005, era il seguente: «Tuttavia, quando la pubblicità è richiesta al Ministero per l'aeronautica, se, trovandosi l'aeromobile in altra località, non è possibile esibire il certificato di immatricolazione, il ministero esegue la trascrizione nel registro e ne dà comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, all'ENAC o all'autorità consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, perché sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.».

Art. 870 Esecuzione della pubblicità.

In vigore dal 29 maggio 2006

Per l'esecuzione della pubblicità si applica l'articolo 256.

Il contenuto della nota è trascritto nel registro ove l'aeromobile è immatricolato [o iscritto] [1] [c.n. 753].

Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sul certificato d'immatricolazione [c.n. 756], per gli aeromobili che ne sono provvisti.

Note:

[1] Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall' art. 9, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 871 Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni.

In vigore dal 29 maggio 2006

Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nel Registro aeronautico nazionale [o nel registro matricolare] [1] [c.n. 753].

In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione [c.n. 756], prevalgono le risultanze del registro.

Note:

[1] Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall' art. 9, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 872 Comproprietà dell'aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando l'aeromobile appartiene per quote a più persone, si applicano gli articoli 259 e 264.

Art. 873 Vendita di quota dell'aeromobile a stranieri.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comproprietario dell'aeromobile non può, senza il consenso di tutti gli altri comproprietari, vendere la sua quota a stranieri [2].

Note:

[1] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

[2] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

Art. 874 Dichiarazione di esercente.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli da 268 a 270 [c.n. 268-270] [1].

Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'esercente non provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.

Note:

[1] Comma così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli 268 a 270, al direttore di aeroporto nella circoscrizione del quale è l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile, o se trattasi di aliante libratore alla Reale unione nazionale aeronautica.».

Art. 875 Pubblicità della dichiarazione.

In vigore dal 21 ottobre 2005

La dichiarazione deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione [c.n. 756].

L'annotazione sul certificato di immatricolazione è fatta dall'autorità competente del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, previa comunicazione da parte dell'ufficio che tiene il registro aeronautico nazionale.

In caso di discordanza fra la trascrizione nel registro e l'annotazione sul certificato di immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La dichiarazione di esercente deve essere trascritta nel registro tenuto dal direttore di aeroporto competente ai sensi dell'articolo precedente ed annotata sul certificato di immatricolazione.

Per gli alianti libratori la dichiarazione di esercente è trascritta nel registro matricolare tenuto dalla Reale unione nazionale aeronautica.

Quando l'aeromobile trovasi fuori dell'aerodromo di abituale ricovero, il direttore di aeroporto esegue la trascrizione nel registro, e ne dà comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, al direttore di aeroporto o all'autorità consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, perché sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.

In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.».

Art. 876 Presunzione di esercente.

In vigore dal 21 aprile 1942

In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova contraria.

Art. 877 Nomina del comandante.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'esercente nomina il comandante dell'aeromobile e può in ogni momento dispensarlo dal comando [c.n. 878, 916, 917, 918].

Art. 878 Responsabilità dell'esercente.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'esercente è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda l'aeromobile e la spedizione [c.n. 887, 892, 893, 894].

Tuttavia l'esercente non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e di salvataggio previsti negli articoli 981, 982, nonché degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.

Art. 879 Uso dell'aeromobile senza il consenso dell'esercente.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'esercente risponde solidalmente con chi fa uso dell'aeromobile senza il suo consenso, quando non abbia esplicato la dovuta diligenza per evitare tale uso. Tuttavia anche in tal caso il debito dell'esercente è limitato a norma delle disposizioni del titolo secondo del libro terzo [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. da 965 a 980 c.n.

Art. 880 Rappresentanza del caposcalo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nell'ambito dell'aeroporto, il caposcalo [c.n. 733] rappresenta l'esercente per tutto ciò che concerne l'esercizio della impresa, fatta eccezione delle attribuzioni per le quali la rappresentanza è conferita ad altri preposti dell'esercente [1].

Note:

[1] Vedi l'art. 17, R.D. 11 luglio 1929, n. 1302, recante norme circa i trasporti aerei sovvenzionati e gli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

Art. 881 Pubblicità della procura.

In vigore dal 21 aprile 1942

La procura conferita al caposcalo, con la sottoscrizione autenticata [c.c. 2703] del preponente, e le successive modifiche e la revoca devono essere depositate presso la direzione dell'aeroporto, nella cui circoscrizione il caposcalo deve esplicare le sue attribuzioni, per la pubblicazione nel registro a tal fine tenuto secondo le norme stabilite dal regolamento.

Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta la rappresentanza del caposcalo si reputa generale entro i limiti stabiliti dall'articolo precedente e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche e la revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in cui fu concluso l'affare [c.c. 2206] [1].

Note:

[1] Vedi, anche, l'art. 17, R.D. 11 luglio 1929, n. 1302, recante norme circa i trasporti aerei sovvenzionati e gli aeroporti

aperti al traffico aereo civile.

Art. 882 Mansioni del caposcalo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il caposcalo cura la compilazione dei documenti doganali e sanitari, e dell'elenco dei passeggeri [c.n. 771], nonché degli altri documenti indicati dal regolamento; cura altresì la tenuta dei libri dell'aeromobile [c.n. 773], ad esclusione del giornale di rotta [c.n. 772] [1].

Egli può, con comunicazione scritta, ordinare al comandante la sospensione della partenza dell'aeromobile; in caso di sovraccarico di questo, stabilisce quali siano i passeggeri e le cose che devono escludersi dall'imbarco, secondo le istruzioni dell'esercente [2].

Note:

  • [1] Ora giornale di bordo ai sensi dell'art. 11, L. 13 maggio 1983, n. 213, che ha sostituito l' art. 772 del codice della navigazione.
  • [2] Vedi l'art. 17, R.D. 11 luglio 1929, n. 1302, recante norme circa i trasporti aerei sovvenzionati e gli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

Art. 883 Comando dell'aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comando dell'aeromobile può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione [c.n. 877, 897].

Art. 884 Designazione del comandante.

In vigore dal 8 giugno 1983

Quando dell'equipaggio di un aeromobile fanno parte più persone di pari grado, che possono essere incaricate del comando, l'esercente deve designare quale di esse assume le funzioni di comandante. Tale designazione deve essere annotata nel giornale di bordo [c.n. 772] [1].

Note:

[1] L'originaria dizione «giornale di rotta» è stata sostituita con quella di «giornale di bordo» dall' art. 16, L. 13 maggio 1983, n. 213.

Art. 885 Morte o impedimento del comandante.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di morte o di impedimento del comandante, il comando dell'aeromobile spetta di diritto all'altro componente dell'equipaggio, secondo l'ordine gerarchico di bordo [c.n. 899], fino al momento in cui giungano disposizioni dell'esercente o, in mancanza di queste, fino al primo approdo, ove l'ENAC o l'autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario [1].

Note:

[1] Nel presente articolo le parole «direttore di aeroporto» sono state sostituite dalla parola «ENAC» ai sensi di quanto disposto dall' art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). Lo stesso art. 20 ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 886 Assunzione di comandante straniero all'estero.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comando di un aeromobile nazionale può all'estero essere affidato ad uno straniero [2] nei casi e con le modalità previste nell'articolo 294.

Note:

[1] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

[2] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

Art. 887 Direzione nautica rappresentanza e poteri legali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Al comandante dell'aeromobile in modo esclusivo spetta la direzione della manovra e della navigazione. Durante le soste egli deve provvedere alla sorveglianza dell'aeromobile.

Il comandante rappresenta l'esercente [c.n. 892]. Nei confronti degli interessati nell'aeromobile e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.

Art. 888 Atti di stato civile e testamenti.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante dell'aeromobile esercita le funzioni di ufficiale di stato civile previste dal presente codice e riceve i testamenti a norma dell'articolo 616 del codice civile [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 834- 838 c.n. Vedi, anche, l'art. 619 c.c.

Art. 889 Doveri del comandante prima della partenza.

In vigore dal 21 aprile 1942

Prima della partenza il comandante deve di persona accertarsi che l'aeromobile sia idoneo al viaggio da intraprendere convenientemente attrezzato ed equipaggiato. Deve altresì accertarsi che il carico sia ben disposto e centrato e che le condizioni atmosferiche consentano una sicura navigazione [c.n. 1215].

Art. 890 Documenti di bordo e tenuta del giornale di bordo.[1]

In vigore dal 8 giugno 1983

Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti, relativi all'aeromobile, all'equipaggio, ai passeggeri ed al carico [c.n. 771]. Deve curare altresì che il giornale di bordo [2] [c.n. 772] sia regolarmente tenuto [c.n. 1127, 1193].

Note:

  • [1] L'originaria dizione «giornale di rotta» è stata sostituita con quella di «giornale di bordo» dall' art. 16, L. 13 maggio 1983, n. 213.
  • [2] L'originaria dizione «giornale di rotta» è stata sostituita con quella di «giornale di bordo» dall' art. 16, L. 13 maggio 1983, n. 213.

Art. 891 Abbandono dell'aeromobile in pericolo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante non può ordinare l'abbandono dell'aeromobile in pericolo se non dopo l'inutile esperimento dei mezzi suggeriti dall'arte nautica per salvarlo.

Il comandante deve abbandonare l'aeromobile per ultimo provvedendo, in quanto possibile, a salvare i documenti di bordo [c.n. 771] e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia [c.n. 1097, 1098, 1196].

Art. 892 Limiti della rappresentanza del comandante.

WOLTERS KLUWER

In vigore dal 21 aprile 1942

Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'esercente o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può far eseguire le riparazioni e provvedere agli acquisti necessari per la continuazione del viaggio, e, ove occorra, può prendere a prestito il danaro per far fronte a tali esigenze. Parimenti può congedare persone dell'equipaggio ed assumerne per la residua durata del viaggio.

La presenza dell'esercente o di un suo rappresentante munito dei necessari poteri è opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell'esercente nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati, si presumono note agl'interessati fino a prova contraria.

Art. 893 Provvedimenti per la salvezza della spedizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

In corso di viaggio il comandante deve prendere i provvedimenti necessari per la salvezza dell'aeromobile, dei passeggeri e del carico.

Art. 894 Vendita e ipoteca dell'aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante non può vendere né ipotecare [1] l'aeromobile senza mandato speciale del proprietario.

Note:

[1] Vedi gli artt. 1027- 1037 c.n.

Art. 895 Formazione dell'equipaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'equipaggio è costituito dal comandante [c.n. 877] e dalle altre persone addette al servizio in volo dell'aeromobile.

Art. 896 Composizione dell'equipaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

La composizione dell'equipaggio è determinata dall'esercente, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego dell'aeromobile, con le modalità e nei limiti stabiliti da leggi speciali e da regolamenti.

Per gli aeromobili da trasporto di persone in servizio pubblico, la composizione dell'equipaggio deve in ogni caso essere approvata dal ministro per l'aeronautica [c.n. 1221] [1].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 897 Assunzione dei componenti dell'equipaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere interamente formato da iscritti negli albi o nel registro di volo [c.n. 735].

Art. 898 Assunzione all'estero di non iscritti o di stranieri.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

All'estero, in caso di necessità, l'autorità consolare può autorizzare che dell'equipaggio facciano parte, purché in possesso del prescritto titolo professionale [c.n. 739] o di altro a questo corrispondente, persone non inscritte negli albi o nel registro [c.n. 735], anche se cittadini stranieri [2], fino al ritorno dell'aeromobile nel primo aeroporto nazionale.

Note:

[1] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

[2] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

Art. 899 Gerarchia di bordo.

In vigore dal 29 maggio 2006

La gerarchia dei componenti dell'equipaggio è determinata dall'ordine delle categorie indicate nell'articolo 732, e, nell'ambito di ciascuna categoria, dall'ordine dei titoli professionali [1].

Note:

[1] Articolo così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo precedentemente in vigore era il seguente:

«La gerarchia dei componenti dell'equipaggio è determinata dall'ordine delle categorie indicate nell'articolo 732, e, nell'ambito di ciascuna categoria, dall'ordine dei titoli professionali indicati nell'articolo 739.».

Art. 900 Idoneità fisica.

In vigore dal 29 maggio 2006

L'assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del personale di volo [c.n. 735], destinati a far parte dell'equipaggio, deve essere effettuata con l'osservanza delle norme sulle visite mediche dirette ad accertare l'idoneità degli iscritti, in rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo.

Le modalità per le visite sono stabilite ai sensi del secondo comma dell'articolo 734 [3].

Note:

[1] Vedi la L. 13 luglio 1965, n. 859 , recante norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

  • [2] Vedi l'art. 1307 c.n.
  • [3] Comma così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Vedi il D.M. 9 gennaio 1936 (Gazz. Uff. 5 marzo 1936, n. 54), recante gli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità al pilotaggio aereo.

Il testo del presente comma in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto legislativo n. 151 del 2006 era il seguente: «Le modalità per le visite sono stabilite dal regolamento.».

Art. 901 Capacità dei minori degli anni diciotto.

In vigore dal 29 maggio 2006

Il minore di anni diciotto [c.c. 2, 3] iscritto tra il personale addetto ai servizi complementari di bordo può, con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale [1] o la tutela [c.c. 316, 317, 343], prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano [2].

La revoca del consenso alla iscrizione nel registro [c.n. 735] da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale [3] o la tutela, fa cessare la capacità del minore alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro, ma non lo priva della capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati né della capacità di prestare il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in corso [c.n. 914].

Note:

[1] L' art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto che la parola «potestà», riferita alla potestà genitoriale, ovunque presente, in tutta la legislazione vigente, sia sostituita dalle parole «responsabilità genitoriale».

[2] Comma così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore - nel quale alla «patria potestà» era stata sostituita la «potestà dei genitori», secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall' art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151 e ai sensi dell' art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689 - era il seguente:

«Il minore di anni diciotto, iscritto nel registro della quarta categoria del personale di volo può, con il consenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.».

[3] Alla «patria potestà» è stata sostituita la «potestà dei genitori», secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall' art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Successivamente, l'art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689 ha espressamente disposto che ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione «patria potestà» la medesima è sostituita dalla espressione «potestà dei genitori». Da ultimo l'art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto che la parola «potestà», riferita alla potestà genitoriale, ovunque presente, in tutta la legislazione vigente, sia sostituita dalle parole «responsabilità genitoriale».

Art. 902 Tipi e durata del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di lavoro può essere stipulato a tempo determinato [c.n. 912] e a tempo indeterminato [c.n. 913].

Il contratto si reputa a tempo indeterminato se la fissazione del termine non risulta giustificata dalla specialità del rapporto [1].

Note:

[1] Vedi la L. 18 aprile 1962, n. 230 , recante la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Art. 903 Forma del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve esser provato per iscritto [c.c. 2725].

Art. 904 Contenuto del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di lavoro stipulato per atto scritto deve enunciare:

  1. il nome, la paternità [1] e il domicilio del lavoratore;
  2. la qualifica e le mansioni;
  3. la decorrenza del contratto e, se questo è a tempo determinato [c.n. 902], la relativa durata;
  4. la durata dell'eventuale periodo di prova;
  5. la misura e le modalità della retribuzione;
  6. l'indicazione del contratto collettivo, quando esista;
  1. la data e il luogo di conclusione del contratto.

Note:

[1] Vedi la L. 31 ottobre 1955, n. 1064 , sull'omissione della paternità e maternità su estratti, atti e documenti.

Art. 905 Servizio a bordo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il lavoratore non è tenuto a prestare un servizio diverso da quello per il quale è stato assunto.

Tuttavia a bordo il comandante dell'aeromobile, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati assunti, purché non sia inadeguato alla loro categoria e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, i componenti dell'equipaggio possono essere adibiti a qualsiasi servizio [c.n. 1094].

I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati assunti, hanno diritto alla maggiore retribuzione che sia connessa a tali mansioni [c.c. 2103].

Art. 906 Caricazione abusiva di merci.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono caricare sull'aeromobile merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell'esercente o di un suo rappresentante.

Il componente dell'equipaggio, che contravviene al divieto del comma precedente, è tenuto a pagare il prezzo del trasporto in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione, per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente caricata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.

Art. 907 Indennità di volo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative [1] e in mancanza dagli usi.

Note:

[1] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 908 Cattura del lavoratore.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di cattura avvenuta durante il servizio, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per la durata e nella misura stabilita dalle norme corporative [1] e in mancanza, quando la cattura sia avvenuta senza sua colpa, per la durata di un anno.

Note:

[1] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 909 Malattie o ferite del lavoratore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il lavoratore che contragga malattie o riporti lesioni ha diritto all'assistenza sanitaria a spese dell'esercente nei limiti stabiliti dalle norme corporative [1] o in mancanza dagli usi, e alla retribuzione per la durata e nella misura stabilita dalle norme corporative stesse o in mancanza dagli usi.

Tuttavia, se il lavoratore si è intenzionalmente procurato la malattia, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra e non per causa di servizio, l'esercente è egualmente tenuto a provvedere all'assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese.

Nel caso previsto dal comma precedente, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale è inabile al servizio [c.n. 924, 926, 1156].

Note:

[1] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 910 Indennità per perdita degli indumenti.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di perdita degli indumenti o del bagaglio in conseguenza di un sinistro della navigazione, spetta al lavoratore un'indennità nella misura stabilita dalle norme corporative [1] e in mancanza dagli usi.

Note:

[1] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 911 Compenso per prestazioni in caso di perdita dell'aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il lavoratore, che, in seguito alla perdita dell'aeromobile abbia prestata la propria opera per il ricupero di relitti a norma dell'articolo 812, ha diritto a uno speciale compenso nella misura fissata dalle norme corporative [1], o, in mancanza, stabilita sulla base dei rischi corsi, delle fatiche compiute, nonché della retribuzione percepita.

Note:

[1] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 912 Proroga del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di lavoro a tempo determinato [c.n. 902] cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito; ma se il termine scade in corso di viaggio, il contratto s'intende prorogato fino a quando l'aeromobile non sia ritornato nel luogo di partenza.

L'esercente tuttavia può sbarcare il personale in un approdo intermedio, assumendosi le spese del rimpatrio [1]. Anche in tal caso il contratto s'intende prorogato fino al giorno d'arrivo al luogo di partenza.

Note:

[1] Vedi gli artt. 924- 929 c.n.

Art. 913 Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una della parti.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato [c.n. 902] cessa per volontà dell'esercente o del lavoratore, purché ne sia dato preavviso all'altro contraente nei termini stabiliti dalle norme corporative [1] o in mancanza dagli usi [c.n. 915, 922].

Note:

[1] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 914 Risoluzione di diritto del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto si risolve di diritto [c.n. 918]:

  1. in caso di morte del lavoratore;
  1. quando il lavoratore è cancellato dagli albi o dal registro [c.n. 735], ovvero sospeso o interdetto dal titolo professionale o dall'esercizio della professione aeronautica;
  1. in caso di revoca, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale [1] o la tutela [c.c. 316, 317, 343], del consenso all'iscrizione del minore degli anni diciotto nel registro di cui all'articolo 735 [c.n. 901];
  1. in caso di ritiro della licenza del lavoratore prevista dal regolamento.

Note:

[1] Alla «patria potestà» è stata sostituita la «potestà dei genitori», secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall' art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Successivamente, l'art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689 ha espressamente disposto che ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione «patria potestà» la medesima è sostituita dalla espressione «potestà dei genitori». Da ultimo l'art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto che la parola «potestà», riferita alla potestà genitoriale, ovunque presente, in tutta la legislazione vigente, sia sostituita dalle parole «responsabilità genitoriale».

Art. 915 Presunzione di perdita dell'aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando si presume che l'aeromobile sia perduto [c.n. 761], il contratto di lavoro si considera risolto, nei confronti degli eredi presunti del lavoratore e degli altri aventi diritto, nel giorno successivo a quello al quale risalgono le ultime notizie [c.n. 932].

Art. 916 Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'esercente.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'esercente ha facoltà, in qualunque tempo e luogo, di risolvere il contratto, salvi i diritti spettanti al lavoratore [c.n. 919; c.c. 2118, 2119].

Tuttavia, in caso di cattura [c.n. 908], di malattia o di ferita del lavoratore [c.n. 909], l'esercente non può avvalersi di tale facoltà prima del decorso del periodo fissato dalle norme corporative [1] o in mancanza dagli usi [2].

Note:

[1] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 916 c.n.

Art. 917 Cambiamento dell'esercente.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di cambiamento dell'esercente, il nuovo esercente succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di lavoro, ma il lavoratore può chiedere la risoluzione del contratto [1]. Se l'aeromobile è in viaggio, la risoluzione può essere chiesta solo all'arrivo in un aeroporto nazionale [c.c. 2112].

Note:

[1] Testo così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 1954, n. 73.

Art. 918 Retribuzione spettante al lavoratore in caso di risoluzione del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di risoluzione del contratto, la retribuzione, se stabilita a tempo, è dovuta fino al giorno della risoluzione [c.c. 2120].

Art. 919 Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'esercente.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per volontà dell'esercente [c.n. 913], è dovuta al lavoratore una indennità pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative [2] e in mancanza dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato [c.c. 2120].

Note:

  • [1] Per la sostituzione dell'indennità di cui al presente articolo con il trattamento di fine rapporto vedi l' art. 4, L. 29 maggio 1982, n. 297.
  • [2] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 920 Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato [c.n. 914], è dovuta al lavoratore un'indennità nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile al lavoratore stesso [c.c. 2120].

Note:

  • [1] Per la sostituzione dell'indennità di cui al presente articolo con il trattamento di fine rapporto, vedi l' art. 4, L. 29 maggio 1982, n. 297.

Art. 921 Indennità in caso di perdita presunta dell'aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se il contratto di lavoro è considerato risolto ai sensi dell'articolo 915, è dovuta una indennità nella misura stabilita dalle norme corporative [1] o, in mancanza, pari a due mensilità della retribuzione.

L' indennità è attribuita alle persone indicate nel primo comma dell'articolo 936, e ripartita fra di esse in parti eguali; in mancanza delle persone predette, l'indennità è devoluta alla cassa nazionale di previdenza per la gente dell'aria [c.n. 932, 937] [2].

Note:

[1] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

[2] Ora fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, ai sensi della L. 13 luglio 1965, n. 859.

Art. 922 Indennità in caso di risoluzione del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se l'esercente si avvale della facoltà di risoluzione del contratto a tempo indeterminato senza preavviso, ai sensi dell'articolo 916, è dovuta al lavoratore, oltre l'indennità prevista nell'articolo 920, un'altra indennità pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso [1].

Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso è dato in misura inferiore a quella determinata, ai sensi dell'articolo 913, è dovuta un'indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti.

L'indennità non è dovuta se la risoluzione del contratto avviene per colpa del lavoratore.

Note:

[1] Per la sostituzione dell'indennità di cui al presente articolo con il trattamento di fine rapporto vedi l' art. 4, L. 29 maggio 1982, n. 297.

Art. 923 Determinazione dell'indennità.

In vigore dal 3 aprile 1977

Quando, a norma delle disposizioni di questo codice, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto di lavoro, s'intendono comprese nella retribuzione lo stipendio o la paga base e le altre indennità di carattere fisso e continuativo, a tal fine indicate dalle norme corporative [1].

A partire dal 1 febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 919 e 920 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 [2].

Note:

[1] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

[2] Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, in L. 31 marzo 1977, n. 91 . Si tenga presente che gli artt. 1 e 1-bis del D.L. 1 febbraio 1977, n. 12, sono stati abrogati con il nono comma dell'art. 4, L. 29 maggio 1982, n. 297, che disciplina il trattamento di fine rapporto e la materia pensionistica.

Art. 924 Obbligo del rimpatrio.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando il contratto di lavoro cessa o si risolve in luogo diverso da quello di assunzione, l'esercente è tenuto a provvedere al rimpatrio del lavoratore.

Se la risoluzione del contratto è avvenuta per colpa del lavoratore, ovvero per malattia o per lesioni, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 909, l'esercente ha diritto ad essere rimborsato dal lavoratore delle spese sostenute per il suo rimpatrio.

Qualora l'esercente non provveda, il rimpatrio è eseguito a cura e spese dell'autorità aeronautica o dell'autorità consolare. L'autorità aeronautica emette ingiunzione [c.n. 730] a carico dell'esercente per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.

Note:

[1] Vedi il D.P .R. 31 luglio 1980, n. 620, sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile.

Art. 925 Contenuto dell'obbligo di rimpatrio.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore comprende le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione, nonché durante l'eventuale ricovero per sorveglianza sanitaria.

Fuori dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, l'esercente è tenuto a corrispondere al lavoratore, durante il rimpatrio, una indennità giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 923.

In caso di perdita dell'aeromobile, l'esercente è altresì tenuto a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessari.

Note:

[1] Vedi il D.P .R. 31 luglio 1980, n. 620, sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

Art. 926 Rimpatrio del lavoratore ammalato o ferito.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Se il lavoratore è sbarcato per malattia o lesioni [c.n. 909], il comandante deve depositare presso l'autorità aeronautica o quella consolare la somma necessaria per la cura e il rimpatrio, nonché l'indennità spettante al lavoratore ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. All'estero, dove non sia autorità consolare il comandante deve provvedere al ricovero del lavoratore in luogo di cura, depositando presso l'ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma precedente. Se il rimpatrio deve avvenire prima che il lavoratore sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura il lavoratore medesimo; quando il viaggio deve compiersi per aria o per mare, esso è effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su aeromobile o su nave provvisti del servizio sanitario. Note:

[1] Vedi il D.P .R. 31 luglio 1980, n. 620, sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

Art. 927 Luogo di rimpatrio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il rimpatrio del lavoratore si compie con il suo ritorno nel luogo di assunzione.

Tuttavia, se il lavoratore ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno del lavoratore stesso in altra località da lui indicata.

Art. 928 Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altro aeromobile, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'esercente le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio.

Se la retribuzione, percepita dal lavoratore a bordo dell'aeromobile sul quale viene imbarcato, è inferiore alla indennità spettantegli ai sensi del secondo comma dell'articolo 925, l'esercente è tenuto a corrispondergli la differenza.

Art. 929 Rimpatrio di stranieri assunti su aeromobili italiani.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri [2] assunti su aeromobili nazionali [c.n. 898], purché gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani.

Note:

[1] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

[2] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

Art. 930 Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti del lavoratore verso l'esercente.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute [c.c. 1260], sequestrate o pignorate [c.p.c. 545] fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge [1] o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'esercente, dipendenti dal servizio [2].

Le somme dovute dall'esercente per il rimpatrio del lavoratore [c.n. 925] o per spese di cura [c.n. 926] non possono essere cedute, sequestrate, né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 433- 448 c.c.
  • [2] Testo così rettificato con avvisto pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 1954, n. 73. La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 72 (Gazz. Uff. 20 marzo 1996, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente comma.

Art. 931 Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti.

In vigore dal 21 aprile 1942

Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile [c.p.c. 514, 515] e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro né a pignoramento, non possono essere sequestrati né pignorati per alcun titolo:

  1. gli indumenti del personale di volo necessari per i servizi di bordo;
  1. gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti al personale di volo, destinati all'esercizio della professione.

Art. 932 Esercizio dei diritti spettanti agli eredi ed agli aventi diritto in caso di perdita presunta dell'aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

I diritti spettanti agli eredi presunti del lavoratore e agli aventi diritto, nel caso in cui l'aeromobile si presume perito [c.n. 921], possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione [c.n. 937].

Art. 933 Effetti della chiamata o del richiamo alle armi.

In vigore dal 21 aprile 1942

Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi del lavoratore sul contratto di lavoro, e il trattamento spettante in questi casi al lavoratore sono determinati da leggi speciali [1], dalle norme corporative [2], o in mancanza dagli usi.

Note:

[1] Vedi il D.Lgs.C.P .S. 13 settembre 1946, n. 303, per la conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva, e la L. 3 maggio 1955, n. 370 , per la conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi.

[2] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 934 Preferenza nelle assunzioni.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il personale di volo, che sia riconosciuto non più idoneo al servizio di volo anche a causa di malattia, ha diritto di essere preferito, entro i limiti delle sue attitudini, nelle assunzioni di personale non navigante.

Art. 935 Obbligo dell'assicurazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'esercente ha l'obbligo di assicurare contro i rischi di volo, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalle norme corporative [1] il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo.

L'assicurazione esonera l'esercente dalla responsabilità per infortuni di volo del personale nei casi previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

Per i rischi diversi da quelli di volo si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Note:

[1] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 936 Diritti del beneficiario.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il coniuge e i figli dell'assicurato sono beneficiari di diritto dell'assicurazione, di cui all'articolo precedente, nel caso di morte dell'assicurato.

Tuttavia, all'atto della stipulazione della polizza o successivamente, l'assicurato può designare un beneficiario per un terzo della somma assicurata, se ha figli o coniuge e figli, e per una metà, se ha soltanto il coniuge.

In caso di successivo matrimonio ovvero di sopravvenienza di figli, i diritti del beneficiario designato in polizza si riducono alle quote indicate nel precedente comma.

La ripartizione fra il coniuge e i figli della indennità di assicurazione loro riservata è fatta in parti uguali.

Art. 937 Prescrizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto [c.n. 1314] [2].

La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi presunti del lavoratore ed agli altri aventi diritto, in caso di perdita presunta dell'aeromobile [c.n. 921, 932], decorre dalla data di cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione [c.n. 753] [1].

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 354 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli artt. 373 e 937 del codice della navigazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-13 luglio 2023, n. 143 (Gazz. Uff. 19 luglio 2023, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento all' art. 3, primo comma, Cost.

Art. 938 Derogabilità delle norme.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni degli articoli 900 a 905; 909 secondo comma, 917; 924 a 932; 935, 936 [c.n. 900-905, 909, 917, 924-932, 935, 936] non possono essere derogate né dalle norme corporative [1] né dai contratti individuali di lavoro.

Le disposizioni degli articoli 908, 909, terzo comma; 911 a 916; 918 a 923; 934 [c.n. 908, 909, 911-916, 918-923, 934]possono essere derogate dalle norme corporative [2]; non possono essere derogate dai contratti individuali di lavoro se non a favore del lavoratore.

Note:

[1] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

[2] Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 1021 Rinvio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione aerea si applicano, per quanto non è disposto dal presente titolo, le disposizioni del titolo delle assicurazioni della parte prima [1], ad eccezione degli articoli 515, secondo comma, 527, 538.

Note:

[1] Vedi gli artt. da 514 a 547c.n.

Art. 939 Norme applicabili.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Alla locazione di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 376 a 383, qualora non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla locazione finanziaria di aeromobile [2].

Note:

[1] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati così sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall' art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Si riporta qui di seguito il testo del capo I in vigore prima della suddetta sostituzione: «Capo I - Della locazione e del noleggio

  1. Forma del contratto. Rinvio.

Alla locazione e al noleggio di aeromobile si applicano rispettivamente le norme degli articoli 376 a 383; 384 a 395; ma i contratti devono in ogni caso essere provati per iscritto.».

[2] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati così sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall' art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo I.

Art. 939 bis Forma e pubblicità del contratto.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Il contratto di locazione di aeromobile deve essere provato per iscritto.

La prova scritta non è richiesta per le locazioni di durata inferiore a sei mesi.

Il contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale ed annotazione sul certificato di immatricolazione.

La pubblicità tiene luogo della dichiarazione di esercente, di cui all'articolo 874, e si esercita nelle stesse forme e con gli stessi effetti [1].

Note:

[1] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati così sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall' art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 939 ter Utilizzazione occasionale dell'aeromobile.

In vigore dal 29 maggio 2006

In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.

In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore [privato] [1] risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione [2].

Note:

[1] La parola «privato» è stata soppressa dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

[2] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati così sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 940 Norme applicabili.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 384 a 395, se non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di noleggio di parte della capacità dell'aeromobile [2].

Note: [1] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati così sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall' art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Si riporta qui di seguito il testo della sezione I del capo II in vigore prima della suddetta sostituzione: «Capo II - Del trasporto Sezione I - Del trasporto di persone e di bagagli 940. Forma del contratto. Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per iscritto. Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso. ----------941. Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo. L'esercente di linee aeree regolari deve assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di cinquemilioniduecentomila lire. Ove non adempia a tale obbligo, l'esercente è tenuto per le indennità e per le somme c h e sarebbero dovute dall'assicuratore, nei limiti previsti dalle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei passeggeri [1]. [1] Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 16 aprile 1954, n. 202. ----------942. Responsabilità del vettore nel trasporto di persone. Il vettore risponde del danno per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall'inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno. ----------943. Limite del risarcimento nel trasporto di persone. Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può, per ciascuna persona, essere superiore a centonovantacinquemilioni [1]. Nello stesso caso, se il vettore ha adempiuto all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 941, il risarcimento da lui dovuto per sinistri alla persona del passeggero non può superare la differenza tra la predetta somma e quella spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazione [2]. [1] Importo così modificato dall' art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201. [2] Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 16 aprile 1954, n. 202. ----------944. Responsabilità e limiti del risarcimento nel trasporto di bagagli non consegnati. Il vettore risponde della perdita e delle avarie dei bagagli non consegnatigli e degli oggetti in genere che il viaggiatore conserva presso di sé, dall'inizio delle operazioni d'imbarco al compimento di quelle di sbarco, quando il passeggero provi che la perdita o le avarie sono state determinate da causa imputabile al vettore. Tuttavia il risarcimento dovuto dal vettore, in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti, non può essere superiore alla cifra complessiva di unmilionenovecentocinquantamila lire [1] per ciascun passeggero [2]. [1] Importo così modificato dall' art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201. [2] Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 16 aprile 1954, n. 202. ----------

  1. Responsabilità e limiti del risarcimento nel trasporto di bagagli consegnati. La responsabilità del vettore per il trasporto di bagagli a lui consegnati e il limite del relativo risarcimento sono regolati dalle norme sulla responsabilità e sul limite del risarcimento per il trasporto di merci. ----------946. Perdita e avarie dei bagagli. La perdita e le avarie subite dai bagagli consegnati al vettore durante il trasporto devono essere fatte constare con riserva scritta entro tre giorni, e i danni da ritardo entro quattordici giorni dalla riconsegna. In mancanza di tali riserve si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 954. ----------947. Trasporto gratuito. Le norme degli articoli precedenti si applicano anche ai contratti di trasporto gratuito. ----------948. Derogabilità delle norme sulla responsabilità. Le disposizioni sulla responsabilità del vettore e sul limite del risarcimento nel trasporto di persone non sono derogabili a favore del vettore. Le disposizioni sulla responsabilità del vettore e sul limite del risarcimento nel trasporto di bagagli sono derogabili, a favore del vettore soltanto nei trasporti nazionali. ----------949. Rinvio. Al trasporto aereo di persone e di bagagli si applicano, per quanto non è disposto da questa sezione, le norme degli articoli 397 a 418. [2] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati così sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall' art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato

nella nota al capo II.

Art. 940 bis Forma del contratto.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto [1].

Note:

[1] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati così sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall' art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 940 ter Sostituibilità dell'aeromobile.

In vigore dal 29 maggio 2006

Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacità equivalenti o superiori [1].

Note:

[1] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo precedentemente in vigore era il seguente: «Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di identiche caratteristiche e capacità.».

Art. 940 quater Responsabilità verso i terzi.[1]

In vigore dal 29 maggio 2006

La responsabilità verso i terzi per le obbligazioni contratte in relazione all'impiego commerciale dell'aeromobile è regolata in conformità delle norme internazionali vigenti nella Repubblica che disciplinano la responsabilità verso i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarietà[2].

Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi che derivano dall'esercizio e il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale dell'aeromobile [3].

Note:

[1] Rubrica così sostituita dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo della presente rubrica precedentemente in vigore era il seguente: «ResponsabilitÊ .».

[2] Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente:«Il noleggiatore è responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte in occasione dell'impiego commerciale dell'aeromobile.».

[3] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati così sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall' art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 941 Norme applicabili.

In vigore dal 29 maggio 2006

Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica [2].

Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'articolo 953 [3].

La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio [4].

Note:

[1] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati così sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall' art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

[2] Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali.».

[3] Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Si applicano, inoltre, le norme degli articoli 414 e 417.».

[4] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati così sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall' art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 942 Obbligo di assicurazione.

In vigore dal 29 maggio 2006

Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.

Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.

L'assicuratore non può opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione[1] [2].

Note:

[1] Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Al vettore aereo munito di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario sono vietati l'atterraggio e il decollo dell'aeromobile nel territorio nazionale, finché non presenta la prova di avere assolto all'obbligo assicurativo.».

[2] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati così sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall' art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 943 Obblighi d'informazione.

In vigore dal 29 maggio 2006

Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.

In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.

Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale [1] [2].

Note:

[1] Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente:«Ai vettori aerei muniti di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del 9 ottobre 1997 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del 13 maggio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono sospesi i diritti di traffico verso o dal territorio italiano, nei limiti e con le modalitàstabiliti con regolamento dell'ENAC.».

[2] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati così sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall' art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 944 Cessione del diritto al trasporto.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio [1].

Note:

[1] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati così sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall' art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 945 Impedimento del passeggero.

In vigore dal 29 maggio 2006

Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.

Se l' impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto [1].

Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i commi primo e secondo dell'articolo 454, in quanto compatibili [2].

Note:

[1] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati così sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall' art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

[2] Comma aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 946 Mancata partenza del passeggero.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio.

Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi [1].

Note:

[1] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati così sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall' art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 947 Impedimenti del vettore.

In vigore dal 29 maggio 2006

In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.

L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria è l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le modalitàdi presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge [1] [2].

Note:

[1] Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria è l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le misure da applicare in caso di violazione.».

[2] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati così sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall' art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 948 Lista d'attesa.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Con apposito regolamento dell'ENAC è assicurata la trasparenza nelle procedure di attuazione della lista d'attesa.

Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere che:

  • a) il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d'attesa per un certo volo, deve comunicargli il numero d'ordine a lui attribuito nella lista;

b) l'elenco dei numeri d'ordine, attribuiti a ciascun passeggero, deve essere affisso in modo visibile nella zona di registrazione prima dell'apertura della lista d'attesa;

c) i passeggeri iscritti nella lista d'attesa hanno diritto di accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d'ordine a ciascuno attribuito, fino all'esaurimento della capacità dell'aeromobile [1].

Note:

[1] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati così sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall' art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 949 Interruzione del viaggio del passeggero.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

La stessa norma si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme [1].

Note:

[1] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati così sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall' art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

Art. 949 bis Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle [1].

Note:

[1] Gli originari capo I (art. 939) e capo II, sezione I (artt. 940-949) sono stati così sostituiti con gli attuali capi I, II e III (artt. 939-949-bis) dall' art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 949 ter Prescrizione.

In vigore dal 29 maggio 2006

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 941.

Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione [1].

Note:

[1] Articolo aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21

dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 950 Forma del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto [c.c. 2725].

Note:

[1] Vedi gli artt. da 1683 a 1702 c.c.

Art. 951 Norme applicabili.

In vigore dal 29 maggio 2006

Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, è regolato dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria.

Si applicano inoltre, per quanto non è disposto dalla presente sezione ed in quanto compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da 451 a 456 [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo precedentemente in vigore era il seguente: «Responsabilità del vettore.

Il vettore è responsabile della perdita e delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna al destinatario, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare la perdita, le avarie o il ritardo.

Il vettore non è responsabile anche quando provi che la perdita, l'avaria o il ritardo sono stati determinati da colpa lieve di pilotaggio, di condotta o di navigazione; ovvero quando provi che la perdita, l'avaria o il ritardo sono stati determinati da qualsiasi causa nel corso di un trasporto per terra o per acqua, effettuato fuori degli aerodromi nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo, per il carico, il trasbordo o lo scarico delle merci, salva l'applicazione delle disposizioni che regolano la responsabilità nel trasporto per terra o per acqua.».

Art. 952 Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto.

In vigore dal 29 maggio 2006

Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Il risarcimento dovuto dal vettore è limitato in conformità della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilità per ritardo [1].

Note:

[1] Articolo prima sostituito dall'art. 6, L. 16 aprile 1954, n. 202, poi modificato dall'art. 1, D.P .R. 7 marzo 1978, n. 201 ed infine così sostituito dall' art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima sostituzione era il seguente: «Limite del risarcimento.

Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può essere superiore a euro 17,04 per chilogrammo di merce caricata, o alla maggior cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione.

Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate, fino a prova contraria.».

Art. 953 Riconsegna delle cose.

In vigore dal 29 maggio 2006

Il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo precedentemente in vigore era il seguente: «Derogabilità delle norme sulla responsabilità.

Le disposizioni sulla responsabilità nel trasporto di cose sono derogabili a favore del vettore solo nei trasporti nazionali.».

Art. 954 Prescrizione.

In vigore dal 29 maggio 2006

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951.

Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo precedentemente in vigore era il seguente: «Perdita e avarie delle cose trasportate.

La perdita e le avarie subite dalle cose durante il trasporto devono essere fatte constare, da chi ha diritto alla riconsegna, con riserva scritta o con annotazione sul documento del trasporto entro sette giorni dalla riconsegna.

I danni derivati da ritardo devono essere fatti constare, con riserva o annotazione analoga, entro quattordici giorni dal momento in cui le cose sono state messe a disposizione di chi ha diritto alla riconsegna.

In mancanza di tali riserve o annotazioni, le cose si presumono riconsegnate dal vettore in tempo debito e in conformità delle indicazioni enunciate nel documento di trasporto, e l'interessato decade da ogni azione, eccettuate quelle per frode.».

Art. 955 Rinvio.

In vigore dal 29 maggio 2006

[ Al trasporto aereo di cose si applicano, per quanto non è disposto da questa sezione, le norme degli articoli 425 a 438; 451 a 456 [c.n. 425-438, 451-456] [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 956 Documento del trasporto.

In vigore dal 29 maggio 2006

[ Nel trasporto di cose [c.n. 950] il mittente può chiedere al vettore che siano emesse una lettera di trasporto aereo o tante lettere quanti sono i colli da trasportare [2] . ] Note: [1] Vedi l'art. 1126 c.n. [2] Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal

  • [ ] medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 957 Redazione della lettera di trasporto.

In vigore dal 29 maggio 2006

[ Il mittente redige in triplice copia il formulario della lettera di trasporto, con le indicazioni di cui alle lettere b, c, d, e, h, i, l, dell'articolo seguente. Prese in consegna le merci, il vettore è tenuto a completare la lettera di trasporto con tutte le rimanenti indicazioni previste nell'articolo predetto. Il mittente è responsabile verso il vettore dei danni derivanti da omissioni o inesattezze nelle indicazioni di cui al primo comma [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 958 Indicazioni della lettera di trasporto.

In vigore dal 29 maggio 2006

[ La lettera di trasporto deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia e deve enunciare: a. il nome e il domicilio del vettore; b. il nome e il domicilio del mittente; c. il luogo di destinazione e, quando la lettera è nominativa, il nome e il domicilio del destinatario; d. la natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonché il numero, il peso e le dimensioni dei colli e le marche che li contrassegnano; e. lo stato apparente delle merci ovvero degli imballaggi; f. il luogo e la data di caricazione [c.n. 959]; g. il prezzo del trasporto, nonché la data e il luogo del pagamento e la persona che deve eseguirlo; h. il prezzo delle cose e l'ammontare delle spese, se il trasporto è fatto contro assegno; i. l'eventuale valore dichiarato; l. i documenti consegnati al vettore in accompagnamento della lettera; m. la durata del trasporto e l'indicazione sommaria della via da seguire, se sono state convenute [c.n. 960] [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 959 Data di caricazione.

In vigore dal 29 maggio 2006

[ Se nella lettera di trasporto non è indicata la data di caricazione [c.n. 958], per tale si presume, fino a prova contraria, la data di emissione [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21

dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 960 Efficacia probatoria della lettera di trasporto.

In vigore dal 29 maggio 2006

[ Le indicazioni della lettera di trasporto [c.n. 958] relative al numero, al peso e alle dimensioni dei colli, nonché allo stato di imballaggi, fanno fede fino a prova contraria; quelle relative alla natura, alla qualità e alla quantità nonché allo stato delle cose non fanno prova contro il vettore a meno che siano state verificate da lui alla presenza del mittente e la verifica consti dalla lettera di trasporto, ovvero si tratti di indicazioni relative allo stato apparente delle cose [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 961 Originali della lettera di trasporto.

In vigore dal 29 maggio 2006

[ La lettera di trasporto è emessa in tre originali. Il primo originale porta l'indicazione «per il vettore», è firmato dal mittente e deve essere consegnato al vettore; il secondo porta l'indicazione «per il destinatario», è firmato dal mittente e dal vettore ed accompagna le cose trasportate; il terzo è firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna le cose trasportate. L'originale rilasciato al mittente attribuisce al possessore, legittimato a norma dell'articolo 964, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di

disporne mediante disposizione del titolo [c.c. 1996] [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 962 Forma e trasferimento dell'originale della lettera di trasporto rilasciato al mittente.

In vigore dal 29 maggio 2006

[ L'originale della lettera di trasporto rilasciato al mittente può essere al portatore, all'ordine o nominativo.

Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore [c.c. 2003], all'ordine [c.c. 2008] o nominativi [c.c. 2022].

Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della lettera di trasporto nominativa non è richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente, previsto dagli articoli 2022 [c.c. 2022] e seguenti del codice civile [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 963 Duplicati della lettera di trasporto.

In vigore dal 29 maggio 2006

[ Dell'originale della lettera di trasporto rilasciata al mittente, possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.

I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel secondo comma dell'articolo 961.

I duplicati non sono trasferibili [c.n. 962], devono recare esplicita menzione della non trasferibilità, ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 964 Legittimazione del possessore della lettera di trasporto.

In vigore dal 29 maggio 2006

[ Il possessore dell'originale trasferibile della lettera di trasporto è legittimato all'esercizio del diritto menzionato nel titolo in base alla presentazione del titolo stesso [c.c. 2003] o a una serie continua di girate [c.c. 2008] ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore [c.c. 2021], a seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 965 Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie.

In vigore dal 29 maggio 2006

La responsabilità dell'esercente per i danni causati dall'aeromobile a persone ed a cose sulla superficie è regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da aeromobili immatricolati in Italia.

La stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746 [2].

Note:

  • [ ] [1] L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall' art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Si riporta qui di seguito il testo del titolo II in vigore prima della suddetta sostituzione:

«TITOLO II

Della responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto

Capo I

Della responsabilità dei danni a terzi sulla superficie

  1. Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie.

L'esercente risponde dei danni cagionati dall'aeromobile a persone ed a beni sulla superficie, anche per causa di forza maggiore, dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

Tuttavia la responsabilità è esclusa: a) quando l'esercente provi che i danni sono stati volontariamente prodotti, senza connessione con l'esercizio dell'aeromobile, d a persone estranee all'equipaggio, che si trovano a bordo, e che egli medesimo e i suoi dipendenti e preposti non hanno potuto impedirli; b) quando l'esercente provi che i danni sono stati causati da colpa del danneggiato.


  1. Concorso di colpa del danneggiato.

Se il fatto del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, l'ammontare del risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle sue conseguenze.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. ----------967. Limite del risarcimento complessivo. Il risarcimento complessivo, dovuto dall'esercente ai sensi dell'articolo 965, è limitato per ogni accidente ad una somma di euro 56,81 [1] per chilogrammo del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo. Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a euro 480.304,92 [1] ovvero superiore a euro 1.601.016,39 [1] l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se il danno proviene da un aeromobile da turismo o da un aliante, il limite minimo è ridotto a euro 193.671,34 [1] [2]. ---[1] Importo così modificato dall' art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201. [2] Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 16 aprile 1954, n. 202. ----------968. Concorso dei creditori. I creditori per danni derivati da sinistri alle persone concorrono, entro il limite massimo di euro 160.101,64 [1] per ogni persona, sui due terzi della somma alla quale è limitato il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente; i creditori per danni alle cose concorrono sul terzo rimanente. Tuttavia, se l'ammontare dei crediti per danni alle cose è inferiore a detto terzo, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per sinistri alle persone entro il limite individuale massimo indicato. Parimenti, se l'ammontare dei crediti per sinistri alle persone è inferiore ai due terzi, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per danni alle cose [2]. ---[1] Importo così modificato dall' art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201. [2] Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 16 aprile 1954, n. 202. ----------969. Riduzione proporzionale dei crediti. Quando l'ammontare complessivo del risarcimento dovuto ai terzi, che hanno sofferto danni nello stesso accidente, supera i limiti previsti nell'articolo 967, la somma spettante a ciascuno è ridotta proporzionalmente fino a concorrenza complessiva dei limiti stessi. ----------970. Ordine nel concorso. Nel concorso sulla somma limite, i crediti dei terzi danneggiati che abbiano notificato le loro intimazioni all'esercente o comunque fatto valere i loro diritti entro sei mesi dal giorno dell'accidente, sono preferiti ai crediti dei terzi danneggiati, che abbiano notificato le loro intimazioni o fatto valere i loro diritti dopo tale termine. ----------971. Esclusione della limitazione del risarcimento. La limitazione del risarcimento prevista nell'articolo 967 non ha luogo: a. quando, avendo il danneggiato provato il dolo o la colpa grave dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, l'esercente non provi che il danno deriva da errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione; b. quando, avendo il danneggiato provato il dolo o la colpa grave dei dipendenti e preposti, l'esercente non provi che egli aveva preso le misure necessarie per evitare il danno; c. quando l'esercente non ha contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione disposta nell'articolo 798, ovvero quando l'assicurazione non copre la responsabilità dell'esercente, con le modalità e nei limiti previsti dagli articoli precedenti. ----------

  1. Casi di inapplicabilità delle norme precedenti.

Le disposizioni che precedono non sono applicabili quando tra l'esercente e il danneggiato la responsabilità è regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto. ----------973. Prescrizione. Il diritto di risarcimento per danni a terzi sulla superficie si prescrive col decorso di un anno dal giorno in cui il danno si è prodotto. Tuttavia, se il danneggiato provi di essersi trovato nell'impossibilità di aver notizia del danno o di identificarne il responsabile, il termine decorre dal giorno di tale notizia o dell'identificazione. Ma in ogni caso il diritto si prescrive col decorso di tre anni dal giorno in cui il danno si è prodotto. ----------Capo II Della responsabilità per danni da urto [1] 974. Danni da urto, per spostamento di aria od altra causa analoga. In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli 482 a 487. Le stesse norme si applicano quando i danni sono cagionati da spostamento di aria od altra causa analoga, anche se tra gli aeromobili in volo o tra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi è stata collisione materiale. Ai fini del comma precedente, l'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo. ---[1] Vedi la L. 25 ottobre 1977, n. 880, di ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952 concernenti l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi e sulla competenza civile e penale in caso di abbordaggio, nonché la L. 27 dicembre 1977, n. 1085 , di ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972. ----------975. Limite del risarcimento. Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente è limitato per ogni accidente ad una somma di euro 56,81 [1] per chilogrammo del peso dell'aeromobile con il carico massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo. Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a euro 480.304,92 [1] o superiore a euro 1.601.016,39 [1], l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo è ridotto a euro 193.671,34 [1] [2]. ---[1] Importo così modificato dall' art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201. [2] Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 16 aprile 1954, n. 202. ----------976. Concorso dei creditori. Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970; tuttavia il risarcimento per danni alle persone non può superare la somma di euro 100.709,09 [1] per ciascuna persona [2]. ---[1] Importo così modificato dall' art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201. [2] Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 16 aprile 1954, n. 202. ----------977. Esclusione della limitazione. Per quanto concerne le cause di esclusione della limitazione, si applica il disposto dell'articolo 971, lettere a e b.


  1. Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto.

Nei casi previsti nell'articolo 974, quando siano danneggiati terzi sulla superficie, anche per causa di forza maggiore, gli esercenti degli aeromobili rispondono solidalmente.

Nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti, e secondo l'entità delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno è prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non è possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e l'entitàdelle relative conseguenze.


  1. Decadenza e prescrizione del diritto di regresso.

L'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.

Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato [c.n. 1314].


  1. Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti.

I limiti previsti nell'articolo 975 si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, 978.».

[2] L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall' art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo II.

Art. 966 Danni da urto.

In vigore dal 29 maggio 2006

In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.

L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo [1].

Se il fatto del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, l'ammontare del risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle sue conseguenze.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall' art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo II.

Art. 967 Danni da spostamento d'aria o altra causa analoga.

In vigore dal 29 maggio 2006

Le stesse norme di cui all'articolo 966 si applicano quando i danni sono causati da spostamento d'aria o altra causa analoga, anche se fra gli aeromobili in volo o fra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi è stata collisione materiale [1].

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall' art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo II.

Art. 968 Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto.

In vigore dal 29 maggio 2006

In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entità delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno è prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non è possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e l'entità delle relative conseguenze [1].

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall' art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo II.

Art. 969 Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti.

In vigore dal 29 maggio 2006

I limiti previsti nell'articolo 971 si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, secondo comma, e 968 [1].

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall' art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo II.

Art. 970 Decadenza e prescrizione del diritto di regresso.

In vigore dal 29 maggio 2006

Nel caso previsto dall'articolo 968, l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.

Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato [1].

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall' art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo II.

Art. 971 Limiti del risarcimento complessivo.

In vigore dal 29 maggio 2006

Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente, responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, è limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile [1].

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall' art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo II.

Art. 972 Limitazione del risarcimento per danni da urto.

In vigore dal 29 maggio 2006

Tutte le norme che regolano la limitazione del risarcimento e la sua attuazione in caso di responsabilità per danni a terzi sulla superficie si applicano anche alla responsabilità per danni da urto, spostamento d'aria o altra causa analoga [1].

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall' art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo II.

Art. 973 Prescrizione.

In vigore dal 29 maggio 2006

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Note:

  • [ ] [1] L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall' art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima dell'abrogazione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo II.

Art. 974 Danni da urto, per spostamento di aria od altra causa analoga.[1]

In vigore dal 29 maggio 2006

[ ................. [1] . ]

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall' art. 15, D.Lgs. 15

marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente articolo in vigore prima dell'abrogazione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato

nella nota al titolo II.

Art. 975 Limite del risarcimento.

In vigore dal 29 maggio 2006

[ .................

. ]

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall' art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima dell'abrogazione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo II.

Art. 976 Concorso dei creditori.

In vigore dal 29 maggio 2006

  • [ ] [1] L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall' art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore

[ ................. [1] . ] Note: trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima dell'abrogazione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo II.

Art. 977 Esclusione della limitazione.

In vigore dal 29 maggio 2006

[ ................. [1] . ] Note: [1] L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall' art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima dell'abrogazione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo II.

Art. 978 Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto.

In vigore dal 29 maggio 2006

[ ................. [1] . ] Note:

  • [ ] [1] L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall' art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

[1]

Il testo del presente articolo in vigore prima dell'abrogazione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo II.

Art. 979 Decadenza e prescrizione del diritto di regresso.

In vigore dal 29 maggio 2006

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Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall' art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima dell'abrogazione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo II.

Art. 980 Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti.

In vigore dal 29 maggio 2006

[ ................. [1] . ]

Note:

[1] L'originario titolo II (artt. 965-980) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 965-972) dall' art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima dell'abrogazione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo II.

Art. 981 Obbligo di assistenza a navi o aeromobili in pericolo.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, ovvero ad aeromobile caduto o atterrato in regioni desertiche, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio dell'aeromobile soccorritore, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto negli articoli 485, 974, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone.

Il comandante di aeromobile in corso di viaggio o pronto a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla [c.n. 727, 728, 811, 1158].

Note:

  • [ ] [1] Con D.P .R. 8 novembre 1991, n. 435 è stato approvato il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

Art. 982 Obbligo di salvataggio e di assistenza a persone in pericolo.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare o di riprendere il volo, il comandante dell'aeromobile è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentare il salvataggio, o, quando ciò non sia possibile, l'assistenza, delle persone.

E' del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare o di prestare assistenza, a persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi [c.n. 1158].

Note:

[1] Con D.P .R. 8 novembre 1991, n. 435 è stato approvato il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

Art. 983 Indennità e compenso di assistenza a navi o aeromobili.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assistenza a nave o ad aeromobile, che non sia prestata contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, dà diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso.

Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dall'aeromobile soccorritore, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell'impresa se l'aeromobile è adibito allo scopo di prestare soccorso; nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti e del valore dei medesimi [c.n. 984, 1038].

Art. 984 Indennità e compenso per salvataggio di cose.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole dei proprietari delle cose medesime o del comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo, dà diritto, nei limiti stabiliti dall'articolo precedente, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del predetto articolo [c.n. 1038].

Art. 985 Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone.

In vigore dal 29 maggio 2006

L'assistenza e il salvataggio di persone danno diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate dall'aeromobile soccorritore, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione [, ovvero dalla responsabilità del vettore per mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 941] [1].

Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando siano stati effettuati in occasione di operazioni di assistenza a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, l'assistenza e il salvataggio di persone, i quali abbiano conseguito un risultato utile, danno inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione [o dalla responsabilità del vettore], fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone assistite o salvate [c.n. 999, 1038] [2].

Note:

[1] Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall' art. 16, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

[2] Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall' art. 16, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 986 Efficacia della determinazione convenzionale del compenso.

In vigore dal 21 aprile 1942

La determinazione del compenso fatta per accordo o mediante arbitrato non è efficace nei confronti dei componenti dell'equipaggio che non l'abbiano accettata, a meno che sia stata approvata dall'associazione sindacale che li rappresenta [1].

Note:

[1] Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 987 Concorso di operazioni e concorso di soccorritori.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando da uno stesso aeromobile vengano contemporaneamente effettuati assistenza a nave o aeromobile e assistenza a persone, ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, ovvero assistenza a nave o aeromobile o a persone e salvataggio di cose o di persone, l'ammontare dei danni e delle spese viene equitativamente ripartito tra le diverse operazioni compiute.

Quando ad una stessa operazione di assistenza o di salvataggio abbiano partecipato più aeromobili, al concorso dei soccorritori si applicano le disposizioni dell'articolo 970.

Art. 988 Ripartizione del compenso.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando l'aeromobile non sia attrezzato ed equipaggiato allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all'esercente e per due terzi ai componenti, tra i quali la somma è ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresì dell'opera da ciascuno prestata.

La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio non può essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla metà dell'intero ammontare del compenso stesso [c.n. 990].

Art. 989 Incidenza della spesa per le indennità e il compenso.

In vigore dal 21 aprile 1942

La spesa per le indennità e per il compenso dovuti all'aeromobile in caso di assistenza prestata a nave o ad aeromobile viene ripartita fra gli interessati alla spedizione assistita a norma degli articoli 469 e seguenti, anche quando l'assistenza non sia stata richiesta dal comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o sia stata prestata contro il suo rifiuto.

Art. 990 Aeromobili dello stesso proprietario o esercente.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni che precedono si applicano, per quanto è possibile, anche se l'aeromobile soccorritore e l'aeromobile assistito appartengono allo stesso proprietario o sono impiegati dallo stesso esercente.

Art. 991 Azione dell'equipaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Qualora l'esercente non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell'equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso [c.n. 988].

Art. 992 Prescrizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate [c.n. 1314].

Art. 993 Diritti ed obblighi del ritrovatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chi trova fortuitamente relitti di aeromobile fuori delle località indicate nell'articolo 510, deve, entro tre giorni dal ritrovamento, farne denuncia all'autorità aeronautica del luogo o in mancanza al podestà [2] del comune, e, quando ciò sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi euro 0,0258, alle autorità predette.

Il ritrovatore che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e ad un premio pari alla decima parte del valore delle cose ritrovate, fino a euro 5,16 di valore, e alla ventesima parte per il sovrappiù.

Note:

[1] Vedi l'art. 933 c.c.

[2] Ora sindaco, ai sensi dell'art. 1, R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111, recante norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle province.

Art. 994 Custodia e devoluzione delle cose ritrovate.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'autorità aeronautica che riceve in consegna le cose ritrovate, provvede alla custodia di queste.

Quando il proprietario non curi di ritirare le cose ritrovate entro il termine prefissogli dall'autorità, o non si presenti entro sei mesi dall'avviso pubblicato, nel caso in cui il proprietario sia ignoto, dall'autorità medesima a norma del regolamento, i relitti sono devoluti allo Stato, salvo il diritto del ritrovatore all'indennità e al compenso stabiliti dall'articolo precedente.

Art. 995 Prescrizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il diritto al rimborso delle spese e al conseguimento del premio si prescrive col decorso di due anni dal giorno del ritrovamento [c.n. 1314].

Art. 996 Assicurazione in abbonamento.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ L'assicurazione stipulata dal vettore in abbonamento, in adempimento dell'obbligo previsto nell'articolo 941, si applica a tutti i passeggeri trasportati dagli aeromobili in servizio sulle linee dal vettore medesimo esercitate.

Il vettore deve trasmettere mensilmente all'assicuratore la distinta numerica dei passeggeri trasportati, allegando a questa, per ogni viaggio compiuto nel mese, copia dell'elenco dei passeggeri previsto nell'articolo 771 lettera e [2] . ]

Note:

[1] Capo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

[2] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 997 Rischio.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ L'assicuratore risponde della morte e della invalidità del passeggero, derivati da lesioni prodottesi, in occasione del volo, per causa violenta ed esterna, purché il sinistro non dipenda, in tutto o in parte, da

dolo del passeggero. Il rischio decorre dal momento nel quale il passeggero sale sui mezzi di trasporto terrestre o per acqua

a servizio del vettore per raggiungere l'aeroporto di partenza o per imbarcarsi sull'aeromobile, a quello nel quale, con i detti mezzi, il passeggero, dopo lo sbarco, giunge al luogo di destinazione [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 998 Indennità di assicurazione.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ L'assicurazione deve essere stipulata a favore del passeggero sino a concorrenza di cinque milioni

duecentomila lire. Per il conseguimento delle indennità, il vettore può agire contro l'assicuratore per conto del

danneggiato [1] . ]

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 11, L. 16 aprile 1954, n. 202 e poi abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 999 Indennità e compensi di assistenza.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Oltre il limite stabilito dall'articolo precedente, l'assicuratore risponde delle indennità e dei compensi dovuti per assistenza o salvataggio del passeggero fino a concorrenza di due milioni di lire. Tuttavia la somma delle indennità e dei compensi complessivamente dovuti dall'assicuratore per uno stesso aeromobile, in occasione di un medesimo sinistro, non può superare i venti milioni di lire. L'assicuratore risponde altresì delle indennità dovute per atti di assistenza o salvataggio, che non abbiano avuto un utile risultato, sino ad un massimo complessivo di due milioni di lire per uno stesso

sinistro e per un medesimo aeromobile [c.n. 985] [1] . ]

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 12, L. 16 aprile 1954, n. 202 e poi abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1000 Rivalsa dell'assicuratore contro il vettore.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ L'assicuratore ha azione di rivalsa contro il vettore per l'indennità pagata al passeggero quando il danno è derivato da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1001 Assicurazione dell'aeromobile, delle merci e del nolo.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicurazione dell'aeromobile copre l'aeromobile e le sue pertinenze e parti separabili [c.n. 862].

L'assicurazione delle merci copre il prezzo di queste nel luogo e al tempo della caricazione, aumentato del dieci per cento a titolo di profitto sperato, nonché delle spese fino a bordo, del nolo anticipato o dovuto ad ogni evento, del premio e delle spese di assicurazione.

L'assicurazione del nolo da guadagnare si presume, fino a prova contraria, contratta per l'intero ammontare del corrispettivo fissato nel contratto di utilizzazione dell'aeromobile.

Art. 1002 Sosta dell'aeromobile in aviorimessa.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicuratore dell'aeromobile, durante la sosta di questo in aviorimessa o in altro luogo chiuso, risponde soltanto del rischio dell'incendio.

Art. 1003 Guasti agli strumenti di bordo ed al gruppo motopropulsore.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicuratore dell'aeromobile non risponde dei danni agli strumenti di bordo non derivati da sinistro di volo.

L'assicuratore non risponde altresì dei danni al motore, al radiatore, ai serbatoi della benzina e dell'olio, alle eliche, nonché a tutte le altre parti necessarie al funzionamento ed alla protezione del motore stesso, che si siano prodotti senza l'intervento di cause esterne perturbatrici del normale funzionamento dell'aeromobile.

Tuttavia l'assicuratore risponde dei danni dipendenti da sinistro causato da uno dei guasti suddetti.

Art. 1004 Durata dell'assicurazione dell'aeromobile a viaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicurazione dell'aeromobile, stipulata a viaggio, ha effetto dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo nel luogo di destinazione.

L'assicurazione resta sospesa se il viaggio è temporaneamente interrotto, salvo che l'interruzione sia prevista dalla polizza, ovvero dipenda da sinistro a carico dell'assicuratore o da condizioni atmosferiche che non consentano una sicura navigazione.

L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.

Art. 1005 Durata dell'assicurazione delle merci.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci sono prese in consegna dal vettore fino al momento della riconsegna delle stesse al destinatario nei magazzini del vettore, ma comunque non oltre quarantotto ore dopo il loro arrivo in detti magazzini.

Se l'aeromobile, sul quale le merci sono caricate, non può continuare il viaggio e le merci medesime vengono inoltrate a destinazione con mezzi di trasporto terrestri o per acqua, l'assicurazione copre anche i rischi di tale trasporto.

L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.

Art. 1006 Abbandono dell'aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicurato può abbandonare all'assicuratore l'aeromobile ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

a. quando l'aeromobile è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'aeromobile può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi;

b. quando l'aeromobile si presume perito [c.n. 761];

  • c. quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni sofferti dall'aeromobile raggiunge i quattro quinti del suo valore assicurabile.

Art. 1007 Abbandono delle merci.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicurato può abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

  • a. quando le merci sono andate totalmente perdute;

b. quando l'aeromobile si presume perito [c.n. 761];

c. quando, nei casi previsti dalla lettera a dell'articolo precedente, sono trascorsi dalla data della perdita o della innavigabilità quindici giorni per le merci deperibili, o trenta giorni per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate e fatte proseguire a destinazione;

d. quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile.

Art. 1008 Abbandono del nolo.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicurato può abbandonare all'assicuratore il nolo da guadagnare ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

a. quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato;

b. quando l'aeromobile si presume perito [c.n. 761].

Art. 1009 Forma dell'abbandono dell'aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

La dichiarazione di abbandono dell'aeromobile e quella con la quale l'assicuratore dichiara di non voler acquistare la proprietà dell'aeromobile medesimo debbono essere fatte nella forma prescritta nell'articolo 864 e rese pubbliche ai sensi degli articoli 865 e seguenti.

Art. 1010 Nota comprovante l'assicurazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nell'assicurazione per danni a terzi sulla superficie, oltre alla polizza, l'assicuratore deve rilasciare all'esercente, per i fini previsti nell'articolo 798, una nota contenente gli estremi dell'assicurazione.

In caso di divergenza, le enunciazioni della nota vistata dal ministro per l'aeronautica [1] prevalgono su quelle contenute nel contratto di assicurazione, per quanto riguarda la durata e l'estensione territoriale dell'assicurazione [c.n. 1012].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1011 Danni coperti.

In vigore dal 29 maggio 2006

L'assicuratore risponde dei danni subiti dai terzi sulla superficie, anche in seguito ad urto, entro i limiti e nella misura fissati negli articoli 965 e 971 [c.n. 965, 971] [1].

Note:

[1] Articolo così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo precedentemente in vigore era il seguente: «L'assicuratore risponde dei danni subiti dai terzi sulla superficie, anche in seguito ad urto, entro i limiti e nella misura fissati negli articoli 965 a 967.».

Art. 1012 Danni esclusi.

In vigore dal 29 maggio 2006

L'assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione [c.n. 1010], salvo che questi limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione.

[ Del pari l'assicuratore non risponde dei danni che siano diretta conseguenza di un conflitto internazionale armato o di moti civili [1] . ]

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purchè questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni [2].

Note:

[1] Comma abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

[2] Comma così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo o da colpa grave dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, salvo, nel caso di dolo o colpa grave di questi ultimi, che il danno derivi da errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione, ovvero che l'esercente abbia prese le misure necessarie per evitarlo.».

Art. 1013 Mutamento della persona dell'esercente.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di mutamento della persona dell'esercente, che ha contratto l'assicurazione, questa continua nei confronti del nuovo esercente.

Il precedente ed il successivo esercente devono dare immediato avviso del mutamento all'assicuratore. Ricevuto l'avviso l'assicuratore può, entro quindici giorni, disdire il contratto con preavviso di quindici giorni. Uguale diritto spetta al nuovo esercente dal giorno del mutamento. L'assicuratore ed il nuovo esercente, che danno la disdetta, devono immediatamente farne comunicazione al ministro per l'aeronautica [1].

Nel caso di mancato avviso all'assicuratore, l'assicurazione continua nei confronti del nuovo esercente, ma quest'ultimo è tenuto solidalmente con il precedente al pagamento a titolo penale di un terzo del premio convenuto, quando non sia provato che l'assicuratore, a conoscenza del mutamento, non ha disdetto il contratto nei termini e con le modalità sopra stabilite [c.c. 1918].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1014 Proroga dell'assicurazione scaduta in corso di viaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'assicurazione scaduta mentre l'aeromobile trovasi in viaggio è prorogata di diritto fino al termine delle manovre di approdo nel luogo di destinazione, ma l'esercente deve pagare un supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel contratto.

Art. 1015 Diritti del terzo danneggiato verso l'assicurato.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subìto.

L'assicuratore non può opporre al terzo alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo.

In ogni altro caso di scioglimento del contratto, l'assicuratore è tenuto verso il terzo per i sinistri verificatisi sino al momento in cui la nota di assicurazione viene ritirata dal Ministero per l'aeronautica [1] ma comunque non oltre quindici giorni da quello nel quale l'assicuratore ha notificato al ministero l'avvenuto scioglimento.

L'assicuratore è inoltre tenuto a risarcire il terzo anche nel caso che il danno sia da ritenersi escluso ai sensi del terzo comma dell'articolo 1012.

Al di fuori delle eccezioni previste nei comma precedenti, l'assicuratore può opporre al terzo tutte le eccezioni opponibili all'esercente, nonché quelle che l'esercente medesimo può opporre al danneggiato.

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1016 Azione di rivalsa dell'assicuratore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo precedente, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'esercente per la somma pagata al terzo danneggiato [c.c. 1916].

Art. 1017 Rischio.

In vigore dal 29 maggio 2006

L'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni arrecati dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga [c.n. 974]. Sono però esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste nel secondo comma dell'articolo 1012 [1].

Sono altresì a carico dell'assicuratore le spese incontrate dall'esercente per resistere, con il consenso dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.

Note:

[1] Comma così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «L'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni arrecati dall'aeromobile i n volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga. Sono però esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste nell'articolo 977.».

Art. 1018 Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei casi previsti dall'articolo precedente, l'assicuratore non risponde dei danni arrecati dall'aeromobile a terzi sulla superficie [c.n. 978].

Art. 1019 Durata del rischio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il rischio comincia dall'inizio delle manovre per l'involo e finisce al termine di quelle di approdo.

Art. 1020 Prescrizione.

In vigore dal 29 maggio 2006

Alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione si applicano le disposizioni dell'articolo 547.

Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l'esercente [1].

Note:

[1] Comma così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Alla prescrizione del diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si applica la disposizione dell'articolo 973.».

Art. 1022 Preferenza dei privilegi.

In vigore dal 21 aprile 1942

I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti ad ogni altro privilegio generale o speciale [c.c. 2746].

Note:

[1] Vedi l'art. 1313 c.n.

[2] Vedi l'art. 2750 c.c.

Art. 1023 Privilegi sull'aeromobile e sul nolo.

In vigore dal 29 maggio 2006

Sono privilegiati sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile [c.n. 862] nei limiti fissati nell'articolo 1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio:

  1. le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sull'aeromobile o per il processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima specie [c.n. 701]; le spese di custodia e di conservazione dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo;
  1. i crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo [c.n. 900];
  1. i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione aeronautica o dall'autorità consolare per il mantenimento e il rimpatrio [c.n. 924] dei componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per il personale di volo;
  2. le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio [c.n. 983, 984, 985];
  3. le indennità per danni a terzi sulla superficie, quando l'esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione obbligatoria; le indennità per l'urto di aeromobile previsto negli articoli 966 e 967; le indennità per morte e per lesioni personali ai passeggeri [c.n. 942, 943] ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o del bagaglio [c.n. 944, 945, 946] [1];
  1. i crediti derivanti dai contratti stipulati o da operazioni eseguite, in virtù dei suoi poteri legali [c.n. 892], dal comandante, anche quando sia esercente dell'aeromobile, per le esigenze della conservazione dell'aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.

Note:

[1] Numero così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente numero precedentemente in vigore era il seguente: «5. le indennità per danni a terzi sulla superficie, quando l'esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione obbligatoria; le indennità per l'urto di aeromobile previsto nell'articolo 974; le indennità per morte e per lesioni personali ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o del bagaglio;».

Art. 1024 Privilegi sulle cose caricate.

In vigore dal 21 aprile 1942

Sono privilegiati sulle cose caricate:

  1. le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione;
  2. i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di consegna;
  3. le indennità ed i compensi per assistenza e salvataggio;
  4. i crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione ed il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate.

Art. 1025 Estinzione dei privilegi sull'aeromobile e sul nolo.

In vigore dal 21 aprile 1942

I privilegi sull'aeromobile e sul nolo si estinguono, oltre che per l'estinzione del credito, con lo spirare del termine di novanta giorni.

Art. 1026 Rinvio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per quanto non è disposto in questo capo si applicano le disposizioni degli articoli 549 a 551; 553 a 555; 556 primo, secondo, quarto e quinto comma, 557 a 560; 562 a 564. [c.n. 549-551, 553-555, 556, 557560, 562-564]

Art. 1027 Concessione d'ipoteca su aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

Sull'aeromobile può solo concedersi [c.n. 894] ipoteca volontaria [c.c. 2808].

La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità [c.c. 1325, n. 4], per atto pubblico o per scrittura privata contenente la specifica indicazione degli elementi d'individuazione dell'aeromobile [c.n. 750].

Note:

[1] Vedi gli artt. 268-272 regol. nav. aerea, nonché l' art. 2810 c.c.

Art. 1028 Ipoteca su aeromobile in costruzione.

L' ipoteca può essere concessa anche su aeromobile in costruzione [c.c. 2873]. Essa può essere validamente trascritta dal momento in cui è presa nota della costruzione nel registro delle costruzioni [c.n. 848, 1030].

Art. 1029 Oggetto dell'ipoteca.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'ipoteca ha per oggetto l'aeromobile, le sue pertinenze e parti separabili [c.n. 862] anche se separate, tranne quelle che risultano appartenere a persona diversa dal proprietario dell'aeromobile [c.n. 863], da scrittura avente data certa [c.c. 2704] o dal certificato di immatricolazione dell'aeromobile.

Art. 1030 Pubblicità dell'ipoteca.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Per gli effetti previsti dal codice civile [c.c. 2808], l'ipoteca sull'aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di immatricolazione [1].

L' ipoteca su aeromobile in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle costruzioni [c.n. 848].

Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione.

Note:

[1] Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca sull'aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di immatricolazione, ovvero mediante trascrizione nel registro matricolare, se trattasi di alianti libratori.».

Art. 1031 Ufficio competente.

In vigore dal 29 maggio 2006

La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile. Tuttavia la pubblicità può richiedersi anche alle autorità indicate nell'articolo 866 [1].

Note:

[1] Articolo così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo precedentemente in vigore era il seguente: «La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile. Tuttavia la pubblicità può richiedersi anche alle autoritàindicate nel secondo comma dell'articolo 866.».

Art. 1032 Documenti per la pubblicità dell'ipoteca.

Chi domanda la pubblicità dell'ipoteca deve consegnare all'ufficio competente i documenti indicati nell'articolo 569.

Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad un aeromobile munito di certificato di immatricolazione, il richiedente deve esibire all'ufficio il certificato medesimo, perché su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel caso che la pubblicità venga richiesta al Ministero per la aeronautica [1] e tale esibizione non sia possibile perché l'aeromobile si trova altrove, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 869.

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1033 Esecuzione della pubblicità.

In vigore dal 21 aprile 1942

La pubblicità si esegue dall'ufficio nei modi previsti nell'articolo 870.

Art. 1034 Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti nonché in caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione si applica il disposto dell'articolo 871.

Art. 1035 Grado dell'ipoteca.

In vigore dal 29 maggio 2006

L' ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro d'immatricolazione [o di iscrizione] dell'aeromobile [1].

Note:

[1] Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall' art. 18, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1036 Graduazione dell'ipoteca nel concorso con i privilegi.

In vigore dal 21 aprile 1942

L' ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati dall'articolo 1023 ed è preferita ad ogni altro privilegio generale o speciale [c.c. 2746].

Art. 1037 Rinvio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per quanto non è disposto in questo capo, si applicano gli articoli 572, 573, 576, 577.

Art. 1038 Domanda di indennità per assistenza o salvataggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

La domanda di indennità o di compenso per assistenza o salvataggio [c.n. 983, 984, 985] può proporsi anche avanti il giudice, che ha autorizzato il sequestro dell'aeromobile o del carico, nei limiti della competenza per valore [c.n. 1055].

Art. 1039 Domanda per danni a terzi sulla superficie o per danni da urto.

In vigore dal 21 aprile 1942

La domanda di risarcimento per danni a terzi sulla superficie [1] o per danni da urto [2] può proporsi anche avanti il giudice che ha autorizzato il sequestro [c.n. 1055] dell'aeromobile o del carico, nei limiti della competenza per valore.

Note:

[1] Vedi gli artt. 965- 973 c.n. [2] Vedi gli artt. 974- 980 c.n.

Art. 1040 Spostamento di competenza per ragione di connessione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se sono proposte contro il vettore, l'esercente o l'assicuratore avanti giudici diversi più cause dipendenti dallo stesso contratto di trasporto [1], ovvero dallo stesso fatto di assistenza [c.n. 981] o, infine, dallo stesso urto di aeromobili [2] ovvero dallo stesso evento produttivo di danni a terzi sulla superficie [3], il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa avanti il giudice adito, nella circoscrizione del quale è il foro generale del convenuto, o, in difetto, avanti quello per primo adito.

Si applica il secondo comma dell'articolo 40 del codice di procedura civile.

Note:

[1] Vedi gli artt. da 940 a 964 c.n. [2] Vedi gli artt. 974- 980 c.n. [3] Vedi gli artt. 965- 973 c.n.

Art. 1041 Giudice competente.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il procedimento di limitazione [c.n. 967, 975] è promosso avanti il tribunale della circoscrizione nella quale è il foro generale dell'istante [c.p.c. 18, 19].

Art. 1042 Legittimazione alla domanda.

In vigore dal 21 aprile 1942

La domanda di apertura del procedimento di limitazione può essere proposta dall'esercente e, se trattasi di debiti per danni arrecati a terzi sulla superficie [1], anche dall'assicuratore [c.n. 1054].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 967- 972 c.n.

Art. 1043 Domanda di apertura.

In vigore dal 21 aprile 1942

La domanda di apertura si propone con ricorso al tribunale, competente ai sensi dell'articolo 1041.

Il ricorso deve indicare il nome, la paternità [1], la nazionalità e il domicilio dell'istante; la dichiarazione di residenza e la elezione di domicilio dell'istante stesso nel comune, in cui ha sede il giudice competente: gli elementi di individuazione dell'aeromobile e il luogo in cui si trova; l'accidente al quale le obbligazioni si riferiscono.

Insieme con il ricorso, l'istante deve depositare, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del tribunale:

  • a. il certificato di navigabilità o di collaudo [c.n. 764] ovvero copia in forma autentica di essi;
  • b. l'elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con l'indicazione del loro domicilio, del titolo e dell'ammontare del credito di ciascuno;
  • c. il certificato delle ipoteche trascritte sull'aeromobile;

d. la nota vistata dal ministro per la aeronautica [2] ovvero la polizza di assicurazione, se trattasi di debiti per danni arrecati a terzi sulla superficie.

Note:

  • [1] Vedi la L. 31 ottobre 1955, n. 1064 , sull'omissione della paternità e maternità su estratti, atti e documenti.
  • [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1044 Sentenza di apertura.

In vigore dal 21 aprile 1942

Con sentenza esecutiva, il tribunale, accertata, in seguito alla domanda dell'esercente o dell'assicuratore, l'esistenza degli estremi di legge, dichiara aperto il procedimento di limitazione. Con la stessa sentenza il tribunale designa un giudice per la formazione dello stato attivo e passivo, per il riparto della somma e per l'istruzione dei processi di opposizione alla sentenza di apertura e alla formazione dello stato passivo e dello stato di riparto; stabilisce entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della sentenza la data di deposito dello stato attivo; assegna ai creditori per la presentazione in cancelleria delle domande e dei titoli un termine non superiore a giorni trenta dalla data di pubblicazione della sentenza, o a sessanta per i creditori residenti all'estero; stabilisce, entro sessanta giorni dalla decorrenza del maggior termine fissato per la presentazione delle domande e dei titoli dei creditori, la data di deposito dello stato passivo; fissa, non prima di dieci e non oltre i venti giorni da quest'ultima data, l'udienza di trattazione delle impugnazioni dello stato passivo avanti il collegio.

Art. 1045 Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura.

In vigore dal 21 aprile 1942

La sentenza, a cura della cancelleria, è portata a conoscenza dell'istante e dei creditori indicati nell'elenco di cui all'articolo 1043, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La sentenza stessa, a cura della cancelleria, è altresì trasmessa in estratto all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile, e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica [1].

L'ufficio di iscrizione, avuta conoscenza della sentenza, ne fa annotazione nel registro di iscrizione dell'aeromobile, e ne cura l'affissione nell'albo dell'ufficio stesso.

Note:

[1] Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 1046 Effetti dell'apertura del procedimento.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'apertura del procedimento produce gli effetti indicati negli articoli 625, 626.

Art. 1047 Opposizione dei creditori.

In vigore dal 21 aprile 1942

Contro la sentenza di apertura, i creditori possono promuovere opposizione, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'inesistenza degli estremi di legge, in contraddittorio dell'istante.

L'opposizione produce gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 627.

Art. 1048 Formazione dello stato attivo.

In vigore dal 29 maggio 2006

Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti, forma lo stato attivo [sulla base dei criteri indicati negli articoli 967, 975] [1].

L'avvenuto deposito dello stato attivo è comunicato all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Note:

[1] Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall' art. 15, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1049 Deposito della somma limite.

In vigore dal 21 aprile 1942

Entro tre giorni dalla formazione dello stato attivo il giudice designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalità per il deposito della somma limite computata sulla base dello stato attivo e di una congrua somma per le spese del procedimento.

Il provvedimento del giudice è comunicato all'istante e al creditore nei modi stabiliti dall'articolo precedente [c.n. 1052].

Art. 1050 Formazione dello stato passivo e di riparto.

In vigore dal 21 aprile 1942

La formazione dello stato passivo e dello stato di riparto e le relative impugnazioni sono regolate dalle disposizioni degli articoli 634 a 638 [c.n. 634-638].

Art. 1051 Fallimento dell'esercente.

In vigore dal 21 aprile 1942

Gli effetti del fallimento dell'esercente, dichiarato successivamente al deposito della somma limite [c.n. 1049], sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 639 [c.n. 1053].

Art. 1052 Decadenza dell'esercente dal beneficio della limitazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'esercente decade dal beneficio della limitazione per mancato deposito, entro il termine fissato, della somma limite o della somma per le spese del procedimento [c.n. 1049].

Art. 1053 Dichiarazione di estinzione del procedimento.

In vigore dal 21 aprile 1942

In caso di fallimento dell'esercente, dichiarato anteriormente al deposito della somma limite [c.n. 1049], e nel caso di decadenza prevista dall'articolo precedente si applica la disposizione dell'articolo 641.

Art. 1054 Comunicazioni all'esercente.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando il procedimento è promosso dall'assicuratore [c.n. 1042], gli atti si compiono anche nei confronti dell'esercente, il quale deve essere sentito ogni qualvolta, a norma delle disposizioni del presente titolo, deve essere sentito l'istante.

Art. 1055 Competenza.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'esecuzione forzata è promossa avanti il pretore nella circoscrizione del quale si trova l'aeromobile.

Il sequestro conservativo [c.p.c. 670] e giudiziario [c.p.c. 671] è autorizzato dai giudici competenti a norma del codice di procedura civile.

Art. 1056 Oggetto dell'espropriazione e delle misure cautelari.

In vigore dal 21 aprile 1942

Salve le eccezioni contemplate nell'articolo seguente, possono formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari di aeromobili, le loro quote, le parti separabili e le pertinenze [c.n. 862].

Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono quote di comproprietà dell'aeromobile, il pretore può, sentiti i comproprietari non debitori, autorizzare il pignoramento o il sequestro dell'intero aeromobile, quando il debitore sia comproprietario per più della metà del valore dell'aeromobile; in tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sulle quote ad essi appartenenti è convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed è esente da ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.

Art. 1057 Aeromobili non soggetti a pignoramento e a sequestro.

In vigore dal 21 aprile 1942

Non possono formare oggetto di espropriazione forzata né di misure cautelari:

a. gli aeromobili di Stato;

b. gli aeromobili effettivamente in servizio su di una linea di trasporti aerei e gli aeromobili di riserva, se non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro per l'aeronautica [1];

c. gli aeromobili addetti al trasporto per scopo di lucro di persone o di cose, pronti a partire o in corso di navigazione, purché non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. L'aeromobile si reputa pronto a partire quando il comandante ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 802 [c.n. 1058] [2].

Note:

  • [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [2] Vedi, anche, il R.D.L. 30 agosto 1925, n. 1621 , recante norme sugli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri.

Art. 1058 Provvedimenti per impedire la partenza dell'aeromobile.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Il giudice competente a sensi dell'articolo 1055 e, ove ne ricorra l'urgenza, l'ENAC e l'autorità di polizia giudiziaria del luogo nel quale si trova l'aeromobile, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza dell'aeromobile [1].

Note:

[1] Nel presente articolo le parole «direttore di aeroporto» sono state sostituite dalla parola «ENAC» ai sensi di quanto disposto dall' art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). Lo stesso art. 20 ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1059 Forma e notificazione del precetto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il precetto è formato e notificato a norma degli articoli 647, 648, primo comma; esso diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento.

Art. 1060 Giudice dell'esecuzione.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'espropriazione è diretta da un giudice.

Nei procedimenti avanti le preture, delle quali fanno parte più magistrati, la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal pretore dirigente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 1064, entro due giorni da che è stato formato.

Art. 1061 Forma del pignoramento di aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il pignoramento è formato ed eseguito a norma del primo e secondo comma dell'articolo 650.

Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il creditore invia copia autentica dell'atto all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile, il quale provvede alla trascrizione nel registro di iscrizione e all'annotazione sul certificato di immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti. Se l'aeromobile è in costruzione la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro degli aeromobili in costruzione.

Il detto ufficio è tenuto a consegnare al creditore un certificato dal quale risulti l'espletamento delle formalità indicate nel precedente comma.

Art. 1062 Forma del pignoramento di parti separabili e pertinenze.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il pignoramento delle parti separabili e delle pertinenze dell'aeromobile [c.n. 862] si esegue secondo le norme del codice di procedura civile riguardanti il pignoramento di cose mobili [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 513- 524 c.p.c.

Art. 1063 Amministrazione dell'aeromobile pignorato.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il capo dell'ufficio giudiziario, competente ai sensi dell'articolo 1055, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, può disporre che l'aeromobile pignorato per intero o per quote intraprenda uno o più viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che crede opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata un'adeguata assicurazione.

Per quanto concerne l'amministrazione dell'aeromobile pignorato si applicano le disposizioni dell'articolo 652, secondo e quinto comma.

Art. 1064 Domanda di vendita.

In vigore dal 21 aprile 1942

Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo può chiedere la vendita dell'aeromobile o della quota di esso con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 1055.

Il ricorso è notificato al proprietario debitore, ai creditori ipotecari, e ai creditori intervenuti a norma dell' articolo 499 del codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro osservazioni sulle condizioni di vendita, e se trattasi di aeromobile straniero [1] al console dello Stato del quale l'aeromobile ha la nazionalità.

Nel termine di trenta giorni dalla notificazione e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante è tenuto a depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell'articolo 1055, il ricorso notificato e l'estratto del registro di iscrizione dell'aeromobile dal quale risultano le ipoteche trascritte; di essi si forma, a norma dell' articolo 488 del codice di procedura civile, fascicolo insieme con l'atto di pignoramento, con il certificato di cui all'ultimo comma dell'articolo 1061 di questo codice, e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni di vendita.

Note:

[1] L' art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

Art. 1065 Designazione del giudice dell'esecuzione e stima dell'aeromobile.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi dell'articolo 1055, provvede alla nomina del giudice dell'esecuzione e richiede all'ENAC la stima dell'aeromobile, fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione di stima.

Se l'autorizzazione a intraprendere uno o più viaggi è stata seguita dagli adempimenti di cui all'art. 652, secondo comma, non si fa luogo a richiesta di stima se non dopo dieci e non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio [1].

Note:

[1] Nel presente articolo le parole «Registro aeronautico italiano» sono state sostituite dalla parola «ENAC» ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). Lo stesso art. 20 ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1066 Ordinanza di vendita.

In vigore dal 21 aprile 1942

Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore proprietario, il creditore precettante e istante e i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonché il console dello Stato del quale l'aeromobile ha la nazionalità, dispone la vendita con o senza incanto.

L'ordinanza di vendita con incanto deve contenere le indicazioni prescritte nell'articolo 656.

L'ordinanza di vendita senza incanto deve contenere le indicazioni prescritte nell' articolo 532 secondo comma del codice di procedura civile.

Art. 1067 Notificazione e pubblicità dell'ordinanza di vendita.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'ordinanza di vendita è notificata a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente che non sono comparse.

L'ordinanza inoltre deve essere annotata a cura del cancelliere in margine al pignoramento. Copia di essa è affissa nell'albo della pretura del luogo dove si svolge l'esecuzione, in quello della direzione di aeroporto, e nell'albo della Reale unione nazionale aeronautica [1]. Il giudice può anche disporne la pubblicazione in periodici aeronautici.

Note:

[1] Ora Aero Club d'Italia, ai sensi del D.Lgt. 17 agosto 1944, n. 278 .

Art. 1068 Forme della vendita.

In vigore dal 21 aprile 1942

La vendita con incanto si attua nelle forme stabilite negli articoli 658 a 666 del presente codice [c.n.

658-666].

La vendita senza incanto si attua nelle forme stabilite negli articoli 570 a 575 del codice di procedura civile [c.p.c. 570-575].

Art. 1069 Opposizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per quanto concerne le opposizioni alla esecuzione e agli atti esecutivi e le opposizioni di terzi, si applicano le disposizioni degli articoli 667 a 669 [c.n. 667-669].

Art. 1070 Espropriazione contro il proprietario non esercente e il terzo proprietario.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando l'espropriazione dell'aeromobile o di quote di aeromobile è promossa dai creditori privilegiati dell'esercente non proprietario, ovvero è promossa contro il terzo proprietario dell'aeromobile, si applicano le disposizioni dell'articolo 670.

Art. 1071 Vendita di parti separate e pertinenze.

In vigore dal 21 aprile 1942

Alla procedura di vendita di parti separate o di cose che costituivano pertinenze dell'aeromobile [c.n. 862] si applicano le norme del codice di procedura civile relative alla vendita di cose mobili [1].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 529- 540 c.p.c.

Art. 1072 Liberazione dell'aeromobile dai privilegi e dalle ipoteche.

In vigore dal 21 aprile 1942

La liberazione dell'aeromobile dai privilegi e dalle ipoteche [c.c. 2889] è regolata dagli articoli 673 a 679 [c.n. 673-679]; ma il processo è promosso avanti il pretore nella circoscrizione del quale si trova l'aeromobile.

Art. 1073 Rinvio.

In vigore dal 21 aprile 1942

All'esecuzione per consegna dell'aeromobile [1], alla estinzione e alla sospensione [2] dei processi di esecuzione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia.

Alla distribuzione del prezzo si applicano gli articoli 680, 681 del presente codice.

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 605- 611 c.p.c.
  • [2] Vedi gli artt. 623- 632 c.p.c.

Art. 1074 Provvedimento di autorizzazione.

In vigore dal 29 maggio 2006

Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario [c.p.c. 670] o conservativo [c.p.c. 671] deve contenere:

  1. il divieto al proprietario debitore di disporre dell'aeromobile o della quota senza ordine di giustizia;
  2. l' intimazione al comandante di non far partire l'aeromobile e, se si tratta di aeromobile in corso di viaggio, di non farlo ripartire dall'aeroporto di arrivo [c.n. 1058] [1];
  3. gli elementi di individuazione dell'aeromobile o della quota di aeromobile cui si riferisce

l'autorizzazione.

Note:

[1] Numero così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente numero precedentemente in vigore era il seguente: «2. l'intimazione al comandante di non far partire l'aeromobile e, se si tratta di aeromobile in corso di viaggio, di non farlo ripartire dall'aerodromo di arrivo;».

Art. 1075 Notificazione del provvedimento.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve essere notificato al proprietario ed al comandante. Esso deve essere notificato anche al proprietario non esercente, se chi agisce è creditore dell'esercente non proprietario ed è assistito da privilegio aeronautico, e al terzo proprietario, se si tratta di aeromobile o quota di aeromobile gravati da privilegi o da ipoteche.

Se si tratta di aeromobile in corso di viaggio, il giudice adito può prescrivere che la notificazione del procedimento al comandante sia eseguita con le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 650.

Art. 1076 Pubblicità del provvedimento.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il provvedimento notificato è, a cura del creditore, trascritto nel registro d'iscrizione dell'aeromobile e, per gli aeromobili che ne sono provvisti, annotato sul certificato di immatricolazione.

Art. 1077 Revoca del sequestro.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il giudice competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 1055, ovvero il giudice avanti il quale pende il giudizio di convalida, revoca, con decreto, il provvedimento di autorizzazione, se il debitore prova di aver costituito cauzione pari alla minor somma tra il valore dell'aeromobile e l'ammontare del credito e delle spese giudiziali, ovvero se, trattandosi di crediti per danni a terzi sulla superficie [c.n. 1010] il debitore stesso produce la nota [1], vistata dal ministro per l'aeronautica [2] o la polizza di assicurazione.

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 965- 973 c.n.
  • [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1078 Amministrazione dell'aeromobile sequestrato.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'amministrazione dell'aeromobile sequestrato è regolata dalle disposizioni dell'articolo 652.

Art. 1079 Rinvio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per quanto non è espressamente disposto nel presente capo, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti il sequestro [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 670- 687 c.p.c.

Art. 1080 Applicabilità delle disposizioni penali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto previsto dal presente codice, è punito a norma del medesimo. Il colpevole che sia stato giudicato all'estero è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta.

Le disposizioni penali di questo codice non si applicano ai componenti dell'equipaggio e ai passeggeri di nave o di aeromobile stranieri, salvo che sia diversamente stabilito.

Note:

[1] Vedi gli artt. 498- 514 regol. cod. nav. e gli artt. 150-156 regol. nav. int.

Art. 1081 Concorso di estranei in un reato previsto dal presente codice.

In vigore dal 21 aprile 1942

Fuori del caso regolato nell'articolo 117 del codice penale, quando per l'esistenza di un reato previsto dal presente codice è richiesta una particolare qualità personale, coloro che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole.

Tuttavia il giudice può diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non sussiste la predetta qualità.

Art. 1082 Pene accessorie.

In vigore dal 29 maggio 2006

Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale [c.p. 19] [1]:

  1. l' interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone fornite rispettivamente dei titoli previsti negli articoli 123 e 734 [2];
  2. l' interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se si tratta di delitti commessi dagli altri appartenenti rispettivamente al personale marittimo o al personale aeronautico [3].

Le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale:

  1. la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici, se si tratta d i contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 1 del comma precedente ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;
  1. la sospensione, dalla professione marittima o aeronautica o alla professione della navigazione interna, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 2 del comma precedente, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.

Note:

  • [1] Vedi, anche, gli artt. 28- 37 c.p.

[2] Numero così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente numero precedentemente in vigore era il seguente: «1. l'interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone fornite rispettivamente dei titoli previsti negli articoli 123, 739;».

[3] Numero così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente numero precedentemente in vigore era il seguente: «l'interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se si tratta di delitti commessi dagli altri appartenenti rispettivamente al personale marittimo o alla gente dell'aria;».

Art. 1083 Effetti e durata delle pene accessorie.

In vigore dal 29 maggio 2006

L' interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici priva il condannato della capacità di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123 e 734. L'interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresì la decadenza dell'abilitazione relativa ai titoli anzidetti [1].

L' interdizione perpetua dalla professione marittima o aeronautica priva il condannato della capacitàdi esercitare la professione marittima o aeronautica. L' interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresì la decadenza dall'abilitazione relativa alla professione anzidetta.

La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 734, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni [2].

La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna priva il condannato del diritto di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.

La durata di tali pene, quando nei singoli casi non sia espressamente determinata dalla legge, è uguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

Alle pene accessorie dell'interdizione e della sospensione previste nel presente articolo si applicano rispettivamente le disposizioni relative all' interdizione da una professione [c.p. 30, 31] e alla sospensione dall'esercizio di una professione [c.p. 35].

Note:

[1] Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «L'interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici priva il condannato della capacità di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 739. L'interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresì la decadenza dell'abilitazione relativa ai titoli anzidetti.».

[2] Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134, 739, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.».

Art. 1083 bis Sanzioni amministrative accessorie.

In vigore dal 15 gennaio 2000

Le sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste dal presente codice sono:

  • 1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;
  • 2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 2, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna [1].

Note:

[1] Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 1083 ter Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie.

In vigore dal 29 maggio 2006

La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 734, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno [1].

La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di esercitare la professione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice penale relative alla sospensione dall'esercizio di una professione [2].

Note:

[1] Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 739, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.».

  • [2] Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 1084 Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o dai graduati.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se alcuno dei delitti previsti dal presente codice è commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile, la pena è aumentata fino a un terzo [c.p. 63], quando tale qualità non è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto.

Art. 1085 Aggravante per i delitti comuni commessi in danno di un superiore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se un delitto non previsto dal presente codice è commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena è aumentata fino a un terzo [c.p. 63], quando la qualità della persona offesa non è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto.

La stessa disposizione si applica se un passeggero commette un delitto non previsto dal presente codice contro il comandante o un ufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell'aeromobile nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni.

Art. 1086 Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie.

In vigore dal 29 maggio 2006

La metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie o di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente codice è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara [1] o al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna, ovvero alla cassa nazionale di previdenza della gente dell'aria [c.n. 1261] [2] [3].

Note:

  • [1] La Cassa è stata soppressa con L. 26 luglio 1984, n. 413 ; ad essa è subentrato l'I.N.P.S.
  • [2] Ora Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, ai sensi dell'art. 1,

L. 13 luglio 1965, n. 859.

[3] Articolo così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1086. Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie. La metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie per i reati previsti dal presente codice è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna, ovvero alla cassa nazionale di previdenza della gente dell'aria.».

Art. 1087 Navigazione interna.

In vigore dal 21 aprile 1942

Alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli articoli 1088 a 1160 [c.n. 1088-1100] [c.n. 1101-1120] [c.n. 1121-1140] [c.n. 1141-1160].

Art. 1088 Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.

Art. 1089 Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se i delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale sono commessi da componenti dell'equipaggio di una nave o di aeromobile in territorio estero la pena è aumentata:

  1. fino a un terzo se il componente dell'equipaggio è straniero;
  2. da un terzo alla metà se il componente dell'equipaggio è cittadino italiano;
  3. dalla metà a due terzi se il fatto è commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile.

Art. 1090 Pene accessorie.

In vigore dal 21 aprile 1942

La condanna per il delitto previsto nell'articolo 1088 importa l'interdizione perpetua dal titolo ovvero dalla professione.

La condanna per il delitto previsto dall'articolo 1089 importa l'interdizione temporanea dai titoli, ovvero dalla professione [c.n. 1082].

Art. 1091 Diserzione.[1]

In vigore dal 24 ottobre 2013

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave o dell'aeromobile, è punito con la pena della

reclusione da uno a tre anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, è punito, se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro. Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 2, L. 23 settembre 2013, n. 113.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il componente dell'equipaggio, che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, è punito, se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione, con la reclusione fino a un anno.

Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, la pena è della reclusione da uno a due anni.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.».

Art. 1092 Circostanze aggravanti.

In vigore dal 21 aprile 1942

  1. da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla

La pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso: 1. per fine politico; 2. con violenza o minaccia; 3. all'estero; guida o al pilotaggio dell'aeromobile; 5. collettivamente da tre o più persone dell'equipaggio.

Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i capi è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 1093 Causa di non punibilità.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel caso previsto nel primo comma dell'articolo 1091, ancorché ricorrano le aggravanti previste nell'articolo 1092, non è punibile colui che raggiunge la nave prima che questa lasci il porto e non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare a bordo ovvero raggiunge l'aeromobile prima dell'involo.

Art. 1094 Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio.[1]

In vigore dal 24 ottobre 2013

Salvo che il fatto costituisca reato, il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in occasione di servizio concernente la manovra, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro. Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro. Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, cagionando un pericolo per la vita o per l' incolumità delle persone ovvero per la sicurezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se l'ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per

soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo [2].

Note: [1] Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 3, L. 23 settembre 2013, n. 113. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il componente dell'equipaggio, che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi. Se si tratta di servizio concernente la manovra, la pena è della reclusione da uno a sei mesi. Se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità ovvero un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone o per la sicurezza della nave, del galleggiante, dell'aeromobile o dei relativi carichi, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.». [2] Vedi gli artt. 489- 500 c.n. e gli artt. 981- 992 c.n.

Art. 1095 Inosservanza di ordine da parte di passeggero.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell'aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a euro 206 [1] [2].

Note: [1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. [2] La competenza per il delitto previsto dal presente articolo è stata devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.), come rettificato con comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2001, n. 69, nella Gazz. Uff. 6 aprile 2001, n. 81 e nella Gazz. Uff. 24 maggio 2001, n. 119. Gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto (l'art. 65 è stato così modificato dall' art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163) hanno così disposto: «Art. 64. Norma transitoria. 1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, commessi dopo la sua entrata in vigore. 2. Ferma l'applicabilità dell'articolo 2, comma terzo, del codice penale, nei procedimenti relativi a reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si osservano le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 2; quando si tratta di reati commessi dopo la pubblicazione del presente decreto si osservano anche le

disposizioni del titolo I se alla data di entrata in vigore non è ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato.

Art. 65. Entrata in vigore.

  1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002.».

Al reato previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall' art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

Art. 1096 Inosservanza di ordine di arresto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il componente dell'equipaggio, che a bordo della nave o dell'aeromobile non esegue un ordine di arresto, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a euro 206 [1] [2].

Note:

[1] Multa, da ultimo, così modificata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall' art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

[2] La competenza per il delitto previsto dal presente articolo è stata devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto (l'art. 65 è stato così modificato dall' art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163) hanno così disposto: «Art. 64. Norma transitoria

  1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, commessi dopo la sua entrata in vigore.
  1. Ferma l'applicabilità dell'articolo 2, comma terzo, del codice penale, nei procedimenti relativi a reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si osservano le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 2; quando si tratta di reati commessi dopo la pubblicazione del presente decreto si osservano anche le disposizioni del titolo I se alla data di entrata in vigore non è ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato.

Art. 65. Entrata in vigore

  1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002.».

Art. 1097 Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell'aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo [c.n. 303, 891], è punito con la reclusione fino a due anni.

Se dal fatto deriva l' incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l' incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.

Art. 1098 Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell'equipaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il componente dell'equipaggio, che senza il consenso del comandante abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, è punito con la reclusione fino a un anno.

Alla stessa pena soggiace il componente dell'equipaggio dell'aeromobile, che senza il consenso del comandante si lancia col paracadute o altrimenti abbandona l'aeromobile in pericolo.

Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante ovvero l' incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.

Art. 1099 Rifiuto di obbedienza a nave da guerra.

In vigore dal 12 aprile 2025

Il comandante della nave, che nei casi previsti nell'articolo 200 non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione fino a due anni.

Soggiace alla medesima pena il comandante della nave straniera che non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, quando, nei casi consentiti dalle norme internazionali, quest'ultima procede a visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo [1].

Note:

[1] Comma aggiunto, a decorrere dal 12 aprile 2025, dall'art. 29, comma 2, lett. a), D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80 .

Art. 1100 Resistenza o violenza contro nave da guerra.

In vigore dal 12 aprile 2025

Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi straniere per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale impiegata nello svolgimento, in conformità alle norme internazionali, dei relativi compiti [1].

La pena per coloro che sono concorsi nel reato è ridotta da un terzo alla metà.

Note:

[1] Comma così modificato, a decorrere dal 12 aprile 2025, dall'art. 29, comma 2, lett. b), D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80 .

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto D.L. n. 48/2025 era il seguente: «Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.».

Art. 1101 Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeroporto, nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine di commettere contrabbando o altro delitto, è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da sei mesi a due anni [c.n. 193, 816].

Art. 1102 Navigazione in zone vietate.

In vigore dal 21 aprile 1942

Fuori dei casi previsti nell'articolo 260 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 516 [1]:

  1. il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti nell'articolo 83;
  2. il comandante dell'aeromobile nazionale o straniero, che viola il divieto di sorvolo stabilito nell'art. 793.

Note:

  • [1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1103 Pene accessorie.

In vigore dal 21 aprile 1942

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1091, 1094, 1096, 1099, 1101, 1102 importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione [c.n. 1082].

Nel caso di condanna per i delitti previsti negli articoli 1097, 1098, 1100 l'interdizione è perpetua, se la condanna alla reclusione è per un tempo non inferiore a cinque anni; temporanea, se la condanna è per un tempo inferiore a cinque anni.

Art. 1104 Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che offende l'onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle di lui funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al superiore, e a causa delle di lui funzioni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.

Se il fatto è commesso da un passeggero contro il comandante, un ufficiale o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell'aeromobile, qualora non costituisca un più grave reato, si applicano le disposizioni precedenti, ma le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Art. 1105 Ammutinamento.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se il fatto non costituisce un più grave reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni i componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile che in numero non inferiore al terzo:

  1. disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine del comandante;
  1. si abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa.

Coloro che alla prima intimazione eseguono l'ordine o desistono dal partecipare alla manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti già compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Art. 1106 Aggravanti.

In vigore dal 21 aprile 1942

La pena è da uno a cinque anni:

  1. se il fatto previsto dall'articolo precedente è commesso in condizioni nelle quali non è possibile ricorrere alla forza pubblica;
  1. se, nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente, l'ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della navigazione, ovvero se il fatto è commesso al fine d'interrompere la navigazione, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi;
  1. se, nel caso previsto dal n. 2 dell'articolo precedente, alcuna delle persone è palesemente armata ovvero il fatto è commesso con minaccia.

Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena è aumentata fino a un terzo.

Art. 1107 Mancato intervento per impedire un reato.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, trovandosi presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore nell'esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a euro 516 [1].

Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, trovandosi presente al fatto previsto nell'articolo 1105, non usa i mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione o per impedire la manifestazione.

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1108 Complotto contro il comandante.

In vigore dal 21 aprile 1942

I componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, in numero di tre o più, si accordano al fine di commettere un delitto contro la vita, l'incolumità personale, la libertà individuale o l'esercizio dei poteri del comandante, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione fino a quattro anni.

Per i promotori e gli organizzatori la pena è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio, che, avendo notizia dell'accordo, omette di darne avviso al comandante, è punito con la reclusione fino a un anno.

Tuttavia la pena da applicare è in ogni caso inferiore alla metà di quella stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 1109 Omesso rimpatrio di cittadini.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante di una nave diretta ad un porto della Repubblica [1], che senza giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta dell'autorità consolare per il trasporto di cittadini ai sensi dell'articolo 197, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a euro 309 [2].

Note:

  • [1] Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [2] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1110 Circostanza aggravante.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei casi previsti negli articoli 1105, 1106, 1107, 1108, la pena è aumentata, fino a un terzo se il fatto è commesso durante la navigazione.

Art. 1111 Pene accessorie.

In vigore dal 21 aprile 1942

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1104, 1105, 1108 importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

La condanna per il delitto aggravato ai sensi dell'articolo 1106 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione [c.n. 1082].

Art. 1112 Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni prescritte per la navigazione marittima o aerea ovvero rimuove i segnali per la detta navigazione è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a euro 1.032 [1].

Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di collocare i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione marittima o aerea o comunque di provvedere alle misure imposte a tale scopo.

Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita di un aeromobile, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1113 Omissione di soccorso.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli 70, 107, 726, richiesto dall'autorità competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo ovvero all'estinzione di un incendio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 1114 Rifiuto di servizio da parte di pilota.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il pilota, che non risponde al segnale di chiamata di una nave ovvero si rifiuta di prestare l'opera sua, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a euro 516 [1].

Se la nave è in pericolo, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1115 Abbandono di pilotaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio [c.n. 87] cessa di prestare la sua opera prima del momento previsto nell'articolo 92, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a euro 516 [1].

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1116 Abbandono abusivo di comando.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante, che senza necessità lascia la direzione nautica della nave o dell'aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunta da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 516 [1].

La pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l'obbligo di dirigere personalmente la manovra [c.n. 298].

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1117 Usurpazione del comando di nave o di aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Fuori del caso previsto nell'articolo 1220, se il fatto è commesso da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell'aeromobile, la pena è da sei mesi a due anni.

Art. 1118 Abbandono del posto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

Art. 1119 Componente dell'equipaggio che si addormenta.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a euro 206 [1] [2].

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall' art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

[2] La competenza per il delitto previsto dal presente articolo è stata devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto (l'art. 65 è stato così modificato dall' art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163) hanno così disposto: «Art. 64. Norma transitoria

  1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, commessi dopo la sua entrata in vigore.
  1. Ferma l'applicabilità dell'articolo 2, comma terzo, del codice penale, nei procedimenti relativi a reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si osservano le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 2; quando si tratta di reati commessi dopo la pubblicazione del presente decreto si osservano anche le disposizioni del titolo I se alla data di entrata in vigore non è ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato.

Art. 65. Entrata in vigore

  1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002.».

Art. 1120 Ubriachezza.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota dell'aeromobile, che si trova in tale stato di ubriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacità al comando o al pilotaggio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota marittimo, che, durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione o nel momento in cui deve assumerlo, si trova in tale stato di ubriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacità a prestare il servizio, è punito con la reclusione da uno a sei mesi.

Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacità al comando o al servizio è esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti.

La pena è aumentata fino a un terzo, se l'ubriachezza o l'uso di sostanze stupefacenti sono abituali.

Art. 1121 Condizioni di maggiore punibilità.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei casi previsti negli articoli da 1112 a 1120 [c.n. 1112-1120] la pena è:

  1. della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita di un aeromobile;
  2. della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso previsto nel numero precedente, la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone.

Art. 1122 Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se un componente dell'equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile nazionali o stranieri o una persona comunque addetta ai servizi della navigazione marittima o aerea, avvalendosi delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti previsti negli articoli 425, n. 3 e 428 del codice penale, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto è commesso dal comandante in danno della nave, del galleggiante o dell'aeromobile da lui comandati.

Art. 1123 Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro aviatorio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un galleggiante o a un aeromobile in navigazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 516 [1], se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o del galleggiante ovvero di incendio, caduta, perdita o urto dell'aeromobile.

Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od ormeggi ovvero con altra azione od omissione colposa, cagiona danno a una nave o a un galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal fatto deriva il pericolo indicato nel comma precedente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1124 Delitti colposi.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se alcuno dei fatti previsti negli articoli da 1112 a 1115 [c.n. 1112-1115] è commesso per colpa, le pene sono ridotte della metà.

Art. 1125 Pene accessorie.

In vigore dal 29 maggio 2006

La condanna per i delitti previsti negli articoli da 1112 a 1120; 1123, 1124 [c.n. 1112-1120, 1123, 1124], importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1122 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

Se il delitto previsto nell'articolo 449 del codice penale è commesso da appartenenti al personale marittimo o al personale aeronautico in danno rispettivamente di una nave o di un galleggiante e di un aeromobile, la condanna importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione [c.n. 1082] [1].

Note:

[1] Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Se il delitto previsto nell'articolo 449 del codice penale è commesso da appartenenti al personale marittimo o alla gente dell'aria in danno rispettivamente di una nave o di un galleggiante e di un aeromobile, la condanna importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.».

Art. 1126 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.

In vigore dal 21 aprile 1942

Agli effetti indicati nell'articolo 491 del codice penale, la polizza di carico, gli altri titoli rappresentativi di merci [c.n. 457, 467] e la lettera di trasporto aereo [c.n. 956] sono equiparati all'atto pubblico.

Art. 1127 Falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni.

In vigore dal 8 giugno 1983

Il comandante della nave che, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle falsità previste nell'articolo 479 del codice penale nel ruolo di equipaggio [c.n. 170] o nel giornale nautico [c.n. 174] ovvero nelle prescritte relazioni all'autorità [c.n. 182, 183, 304] è punito qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La stessa pena si applica al comandante dell'aeromobile che commette il fatto previsto dal comma precedente nel giornale di bordo [c.n. 772] [1].

Note:

[1] Comma così modificato dall'art. 16, L. 13 maggio 1983, n. 213.

Art. 1128 Uso di atto falso.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di uno degli atti falsi previsti nell'articolo 1127 soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta di un terzo.

Si applica il secondo comma dell'articolo 489 del codice penale.

Art. 1129 Falsa dichiarazione di proprietà o dei requisiti di nazionalità.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Chiunque si dichiara falsamente proprietario di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile, allo scopo di far ad essi attribuire la nazionalità italiana [c.n. 143, 751], è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 206 a euro 516 [1].

Alla stessa pena soggiace il rappresentante di una società il quale dichiara falsamente l'esistenza dei requisiti previsti nell'articolo 756, primo comma, lettera c), allo scopo di far attribuire all'aeromobile la nazionalità italiana [2].

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

[2] Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Alla stessa pena soggiace il rappresentante di una società il quale dichiara falsamente l'esistenza dei requisiti previsti nell'articolo 751, lettera c), allo scopo di far attribuire all'aeromobile la nazionalità italiana.».

Art. 1130 Uso abusivo della bandiera o della marca di nazionalità.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chiunque inalbera o usa su nave non nazionale la bandiera italiana [c.n. 155] ovvero usa su aeromobile non nazionale la marca di nazionalità italiana [c.n. 757] è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 51 a euro 516 [1].

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1131 Uso di falso contrassegno d'individuazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sulla nave o sull'aeromobile un falso contrassegno d'individuazione [c.n. 140, 141, 750] è punito con la reclusione fino a un anno.

La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 516 [1], se il colpevole adopera le carte di bordo della nave o dell'aeromobile di cui ha usurpato il contrassegno.

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1131 bis Marche di bordo libero abusive.

In vigore dal 20 luglio 1962

La contraffazione o lo spostamento abusivo delle marche di bordo libero sono punite, se il fatto non costituisce un più grave reato, a norma dell' articolo 469 del codice penale [1].

Note:

[1] Articolo aggiunto dall'art. 30, L. 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione; vedi, anche, l'art. 17 della stessa legge.

Art. 1132 Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione a persona non autorizzata, è punito con la multa da euro 103 a euro 1.032 [1].

Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui.

Se la costruzione viene iniziata, la pena è aumentata fino a un terzo.

Note:

[1] La multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Art. 1133 Uso di libretto di navigazione.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si vale di un documento di lavoro marittimo [c.n. 122] o aeronautico [c.n. 738] appartenente ad altra persona è punito, qualora il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica [2], con la reclusione fino a un anno.

Note:

  • [1] Il titolo è stato così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 1954, n. 73.
  • [2] Vedi gli artt. da 453 a 498 c.p. e gli artt. 1126- 1132 c.n.

Art. 1134 Pene accessorie.

In vigore dal 21 aprile 1942

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1127, 1128, 1131, ovvero per alcuno dei delitti previsti nel capo III del titolo VII del libro II del codice penale, in relazione ad uno dei documenti indicati nell'articolo 1126 di questo codice, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione [c.n. 1082].

Art. 1135 Pirateria.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Per gli altri componenti dell'equipaggio la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena è ridotta fino alla metà [1].

Note:

[1] Vedi, anche, l'art. 19, comma 9, L. 21 luglio 2016, n. 145.

Art. 1136 Nave sospetta di pirateria.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle carte di bordo [c.n. 169], è punito con la reclusione da cinque a dieci anni [c.n. 193].

Si applica il secondo comma dell'articolo precedente [1].

Note:

[1] Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell' art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 19, comma 9, L. 21 luglio 2016, n. 145.

Art. 1137 Rapina ed estorsione sul litorale del regno da parte dell'equipaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale della Repubblica [1] commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale, è punito a norma dell'articolo 1135 del presente codice.

Si applica il secondo comma dell'articolo predetto.

Note:

[1] Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 1138 Impossessamento della nave o dell'aeromobile.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

I componenti dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, i quali se ne impossessano, sono puniti:

  1. con la reclusione da dieci a venti anni, se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia in danno del comandante, degli ufficiali della nave o dei graduati dell'aeromobile;
  1. con la reclusione da tre a dodici anni, se il fatto è commesso clandestinamente o con mezzi fraudolenti.

Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un terzo.

Se il fatto è commesso da persona estranea all'equipaggio, le pene sono ridotte di un terzo.

Note:

[1] Per i fatti diretti ad impossessarsi di una nave o di un'installazione fissa vedi la L. 28 dicembre 1989, n. 422 ; per quelli diretti ad impossessarsi di un aereo vedi la L. 10 maggio 1976, n. 342 .

Art. 1139 Accordo per impossessarsi della nave o dell'aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

I componenti dell'equipaggio, che in un numero di tre o più si accordano al fine di commettere il delitto previsto nell'articolo precedente, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione fino a tre anni.

Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un terzo.

Art. 1140 Falsa rotta.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o per recare ad altri un danno, fa falsa rotta, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 1.032 [1].

Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione della nave ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena è aumentata di un terzo.

Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la perdita dell'aeromobile, la pena è della reclusione da due a dieci anni. Se la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone, la pena è della reclusione da tre a quindici anni.

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1141 Danneggiamento della nave o dell'aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chiunque commette il fatto previsto nell'articolo 635 del codice penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di bordo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso dal componente dell'equipaggio in danno della nave, del galleggiante o dall'aeromobile su cui è imbarcato, la pena è aumentata fino a un terzo; se è commesso dal comandante, la pena è aumentata fino alla metà.

Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente.

Si procede in ogni caso d'ufficio [1].

Note:

[1] Vedi l'art. 54-bis, L. 10 febbraio 1992, n. 198, di ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione della decisione in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazione e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988.

Art. 1142 Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 [1].

Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 1140.

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1143 Impiego abusivo della nave o dell'aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte, la nave, il galleggiante o l'aeromobile a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 1.032 [1].

Non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantità.

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1144 Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro preso a prestito nei casi previsti negli articoli 307, 892, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a euro 1.032 [1].

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1145 Appropriazione indebita del carico.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria in tutto o in parte il carico è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 1.032 [1].

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1146 Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei.

In vigore dal 29 maggio 2006

Chiunque si appropria di relitti indicati negli articoli 510, 993 nei casi in cui ha l'obbligo della denuncia è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a euro 1.032 [1].

Per gli appartenenti al personale marittimo e al personale aeronautico e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attivitàindicate nell'articolo 68, la pena è aumentata fino a un terzo [c.n. 1227] [2].

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

[2] Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Per gli appartenenti al personale marittimo e alla gente dell'aria e per le persone addette i n qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attivitÊ indicate nell'articolo 68, la pena è aumentata fino a un terzo.».

Art. 1147 Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 206 a euro 1.032 [1].

Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo precedente la pena è aumentata fino a un terzo.

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1148 Furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per il furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile la pena è aumentata fino a un terzo.

Art. 1149 Pene accessorie.

In vigore dal 21 aprile 1942

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1139, 1140, 1141 secondo comma; da 1142 a 1145; 1147 [c.n. 1139, 1140, 1141, 1142-1145], e per il furto aggravato ai sensi dell'articolo 1148, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

La condanna per i delitti previsti negli articoli da 1135 a 1138 [c.n. 1135-1138] importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione [c.n. 1082].

Art. 1150 Omicidio del superiore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se il fatto previsto nell'articolo 575 del codice penale è commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni; se il fatto è commesso durante la navigazione, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 1151 Omicidio preterintenzionale, lesione e percossa del superiore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 581 a 584 [c.n. 581-584] del codice penale è commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.

Art. 1152 Tratta e commercio di schiavi.[1]

In vigore dal 6 aprile 2018

[ La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette il delitto previsto nell'articolo 601 del codice penale o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, a decorrere dal 6 aprile 2018. A norma di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 601 del codice penale.

Art. 1153 Nave destinata alla tratta.[1]

In vigore dal 6 aprile 2018

[ Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto di tratta o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni. ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, a decorrere dal 6 aprile 2018. A norma di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 601 del codice penale.

Art. 1154 Abuso d'autorità.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante o l'ufficiale della nave ovvero il comandante dell'aeromobile, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge un dipendente, un passeggero ovvero una persona arrestata o detenuta, a lui data in consegna per la custodia o il trasporto, ovvero una persona affidatagli in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica a coloro ai quali comunque è stata data in consegna o affidata tale persona.

La pena non può essere inferiore a sei mesi, quando il fatto è commesso per un motivo personale, ovvero contro persona inferma o di età minore degli anni diciotto o maggiore dei settanta, ovvero contro donne [c.n. 346].

Art. 1155 Sbarco e abbandono arbitrario di persone.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori del territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente dell'equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o dell'aeromobile, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 309 [1].

La pena non può essere inferiore a un anno se la persona sbarcata o abbandonata è priva di mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria.

La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1156 Abbandono di componente dell'equipaggio ammalato o ferito.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge [c.n. 336, 909] un componente dell'equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, è punito con la multa da euro 309 a euro 1.032 [1].

La pena è della reclusione fino a sei mesi se il fatto è commesso all'estero.

La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1157 Omissione di aiuto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorità consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a euro 309 [1].

Se l'omissione di soccorso si riferisce a più persone, la pena è raddoppiata.

Si applica il terzo comma dell'articolo precedente.

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1158 Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionale o straniero, che ometta di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l'obbligo a norma del presente codice [c.n. 489, 490, 981, 982], è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono ridotte alla metà.

Art. 1159 Mancanza di viveri necessari.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle persone imbarcate, è punito con la reclusione da uno a sei anni [c.n. 300, 301].

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da un mese ad un anno ovvero della multa fino a euro 516 [1].

Note:

[1] Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1160 Pene accessorie.

In vigore dal 21 aprile 1942

La condanna per delitto previsto nell'articolo 1150 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

La condanna per i delitti previsti dall'articolo 1152, 1153, importa, per il comandante, l'interdizione perpetua dai titoli e, per gli altri componenti dell'equipaggio, l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

Per gli altri delitti previsti dal presente capo la condanna importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione [c.n. 1082].

Art. 1161 Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata.

In vigore dal 29 maggio 2006

Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516 [1], sempre che il fatto non costituisca un più grave reato [2].

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 619; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54 [3].

Note:

[1] Ammenda, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. [2] Comma così modificato prima, a decorrere dal 21 ottobre 2005, dall' art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.) e poi dall'art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente comma in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aerodromi, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.». Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 era il seguente: «Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.». [3] Articolo così sostituito dall'art. 3, primo comma, L. 28 dicembre 1993, n. 561, che ha trasformato alcuni reati minori in illeciti amministrativi. Il testo precedente così disponeva: «Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata. - E' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione qualora il fatto non costituisca un più grave reato: 1. Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate;

  1. Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714, 716».

Art. 1162 Estrazione abusiva di arena o altri materiali.

In vigore dal 15 gennaio 2000

Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549 a euro 9.296 [1].

Note:

[1] Articolo così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1162. Estrazione abusiva di arena o altri materiali. Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza l a concessione prescritta nell'articolo 51, è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duecentomila.».

Art. 1163 Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti.

In vigore dal 29 maggio 2006

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549 a euro 9.296 [1].

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 52 e nel terzo comma dell'articolo 59, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493 [2].

Note:

[1] Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.».

[2] Comma prima modificato dall'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, a decorrere dal 21 ottobre 2005, dall' art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.), come rettificato con avviso pubblicato nella Gazz Uff. 10 dicembre 2005, n. 287, ed infine così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma in vigore prima di quest'ultima sostituzione era il seguente: «Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo e terzo comma dell'articolo 723, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493».

Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 96 del 2005 era il seguente:«Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nell'ultimo comma dell'articolo 52, nel terzo comma dell'articolo 59 e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. n. 507 del 1999 così disponeva: «Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nell'ultimo comma dell'articolo 52, nel terzo comma dell'articolo 59 e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione.».

Art. 1164 Inosservanza di norme sui beni pubblici.

In vigore dal 29 luglio 2003

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo [1] o aeronautico [2] ovvero delle zone portuali della navigazione interna [3] è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 3.098 [4].

Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro [5].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 28- 55 c.n.
  • [2] Vedi gli artt. 694- 699 c.n.
  • [3] Vedi gli artt. 56- 61 c.n.
  • [4] Articolo così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1164. Inosservanza di norme sui beni pubblici. Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 5-12 marzo 1975, n. 58 (Gazz. Uff. 20 marzo 1975, n. 77), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 25 e 70 Cost.

  • [5] Comma aggiunto dall'art. 5, L. 8 luglio 2003, n. 172.

Art. 1165 Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate.

In vigore dal 29 maggio 2006

E' punito con l'ammenda fino a euro 516 [2]:

  1. chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50 e 57, senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone [3];
  2. chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate [4].

Note:

[1] Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo della presente rubrica precedentemente in vigore era il seguente: «Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi.». [2] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell' art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge. [3] Numero così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente numero precedentemente in vigore era il seguente: «1. chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50, 57, senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone;.». [4] Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «E' punito con l'ammenda fino a euro 516: 1. chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50, 57, 723, primo comma, senza il permesso

  • dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone;
  1. chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.».

Art. 1166 Getto di materiali e interrimento dei fondali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 è punito con l'ammenda fino a euro 103 [1].

Note:

[1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione

pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Art. 1167 Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave.

In vigore dal 21 aprile 1942

E' punito con l'ammenda da euro 20 a euro 206 [1]:

  1. chiunque non esegua le disposizioni dell'autorità competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell'articolo 77;
  2. chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un'apertura di cava di pietra o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto [c.n. 78].

Note:

[1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge. Vedi la L. 4 giugno 1982, n. 438 , di adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dall'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione.

Art. 1168 Pesca abusiva.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con l'ammenda fino a euro 51 [c.n. 79] [2].

Note:

[1] Vedi il D.M. 22 giugno 1982 (Gazz. Uff. 22 luglio 1982, n. 200), di approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata).

  • [2] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Art. 1169 Uso d'armi e accensioni di fuochi.

In vigore dal 15 gennaio 2000

Chiunque non osserva le disposizioni dell'articolo 80 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197 [1].

Note:

[1] Articolo così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1169. Uso d'armi e accensioni di fuochi. Chiunque non osserva le disposizioni dell'articolo 80 è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire quarantamila a quattrocentomila.».

Art. 1170 Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota.

In vigore dal 15 gennaio 2000

Il comandante della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio è obbligatorio [c.n. 87], è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197 [1].

Note:

[1] Articolo così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1170. Inosservanza dell'obbligo d i assumere un pilota. Il comandante della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio è obbligatorio, è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione.».

Art. 1171 Abusivo esercizio d'impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio.

In vigore dal 15 gennaio 2000

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493 [1]:

[ 1. chiunque esercita un'impresa di operazioni portuali, senza la concessione prescritta nell'articolo 110 [2] ; ]

  1. chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione prescritta nell'articolo 101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate dall'autorità competente;
  1. chiunque, fuori dei casi di urgente necessità, esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione [c.n. 90, 96].

Note:

[1] Alinea così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «E' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni:».

[2] Numero abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente numero è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 . Il richiamo contenuto nel presente numero deve intendersi fatto all'art. 111.

Art. 1172 Inosservanza delle norme sull'impiego delle maestranze.

In vigore dal 19 febbraio 1994

[ Chiunque, per l'esecuzione delle operazioni portuali, si avvale di personale non appartenente alle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi è punito con l'ammenda da lire diecimila a ventimila per ogni persona impiegata e per ogni giornata di lavoro [c.n. 110] [1] . ]

Note:

[1] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 . L'ammenda è stata così aumentata, da ultimo, dall' art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1173 Inosservanza di tariffe.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chiunque richiede e riscuote mercedi superiori a quelle fissate nelle tariffe approvate dall'autorità competente [c.n. 112] è punito con l'ammenda fino a euro 206 [1].

Note:

[1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Art. 1174 Inosservanza di norme di polizia.

In vigore dal 24 novembre 2007

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti [1], è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197 [2].

Se l' inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51 a euro 309 [3].

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 [4]

Note:

[1] Vedi gli artt. da 718 a 730 [c.n. 718-730] c.n.

[2] Comma così modificato prima dall'art. 11, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi dall' art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni

dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente comma in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197.». Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dal suddetto decreto legislativo n. 507 del 1999 era il seguente: «Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.». [3] Articolo così sostituito dall'art. 3, secondo comma, L. 28 dicembre 1993, n. 561, che ha trasformato alcuni reati minori in illeciti amministrativi. Il testo precedente così disponeva: «Inosservanza di norme di polizia. - Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila».

[4] Comma aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 203.

Art. 1175 Sanzioni amministrative accessorie.

In vigore dal 15 gennaio 2000

La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione [c.n. 1082] [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1175. Pene accessorie. La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1170, 1173, 1174 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione.».

Art. 1176 Inosservanza del divieto di mediazione.

In vigore dal 29 maggio 2006

[ Chiunque richiede o riceve per sé o per altri, in danaro o altra utilità, una retribuzione per procurare l'assunzione di una persona dell'equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o di aeromobili nazionali [c.n. 126, 741] è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro 516 [c.n. 1177] [1] [2] . ]

Note:

[1] Ammenda, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Vedi, anche, il D.M. 13 ottobre 1992, n. 584, sul funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1177 Aggravanti.

In vigore dal 29 maggio 2006

[ La pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da euro 103 a euro 516 [1] : 1. se il fatto previsto nell'articolo precedente si riferisce all'assunzione di più persone; 2. se il colpevole è dedito a scopo di lucro al collocamento di appartenenti alla gente di mare o al personale di volo ovvero esplica abusivamente un'attività, anche indiretta, intesa a procurare o a facilitare il collocamento della gente di mare o del personale di volo; 3. se il fatto si verifica in località dove esiste un ufficio di collocamento per la gente di mare o del personale di volo;

  1. se il colpevole è fornito di un titolo professionale marittimo [c.n. 123] o aeronautico [c.n. 739]. In tal caso la condanna importa la sospensione dai titoli per la durata di un anno [2] [3] . ]

Note:

[1] Ammenda, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. [2] Vedi, anche, il D.M. 13 ottobre 1992, n. 584 , sul funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare. [3] Articolo abrogato dall'art. 19, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21

  • dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1178 Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio.

In vigore dal 15 gennaio 2000

L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare [c.n. 115], ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica [c.n. 323], ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio [c.n. 170, 171] o sulla licenza [c.n. 153, 172], è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 1.549.

Alla stessa sanzione soggiace l'armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l'esercente o il comandante dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel personale navigante [c.n. 115] o nel personale di volo [c.n. 732] ovvero senza l'osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto personale di volo [c.n. 900] [1].

Note:

[1] Articolo così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1178. Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio. L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila. Alla stessa pena soggiace l'armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l'esercente o il comandante dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di volo ovvero senza l'osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto personale di volo.».

Art. 1179 Assunzione irregolare di minori.

In vigore dal 15 gennaio 2000

L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici [1] ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197 [c.n. 119, 320].

Alla stessa sanzione soggiace l'esercente o il comandante dell'aeromobile, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto [2].

Note:

[1] Il limite di età per il conseguimento dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare, è stato elevato a quindici anni dall' art. 1, L. 15 maggio 1954, n. 233.

[2] Articolo così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1179. Assunzione irregolare di minori. L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, è punito con l'ammenda da lire centomila a un milione. Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante dell'aeromobile, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto.».

Art. 1180 Assunzione abusiva di stranieri.

In vigore dal 15 gennaio 2000

L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a far parte dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 1.549.

La stessa sanzione si applica all'armatore, all'esercente o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette [1].

Note:

[1] Articolo così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, come rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2000, n. 22.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1180. Assunzione abusiva di stranieri. L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a far parte dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, è punito con l'ammenda da lire sessantamila a duecentomila. La stessa pena si applica all'armatore, all'esercente o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette.».

Art. 1181 Sbarco all'estero di componente dell'equipaggio soggetto ad obblighi di leva.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori dei casi previsti negli articoli 196, 813, consente lo sbarco in territorio estero di un componente dell'equipaggio soggetto agli obblighi di leva o richiamato alle armi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'ammenda fino a euro 516 [1] [2] . ]

Note:

[1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1182 Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

E' punito con l'ammenda da euro 51 a euro 516 [1], qualora il fatto non costituisca un più grave reato:

  1. chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione [c.n. 232, 848];
  2. chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1;
  3. chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell'articolo 233, o la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli articoli 848, 849;
  4. chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell'articolo 243;
  5. il costruttore della nave o dell'aeromobile che non osserva l'ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli articoli 236, 851.

Note:

[1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Art. 1183 Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell'articolo 161 l'ordine dell'autoritàmarittima o di quella preposta all'esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, è punito con l'ammenda da euro 30 a euro 516 [1].

Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici [2].

Note:

[1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell' art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

[2] Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque demolisce una nave, un galleggiante o un aeromobile nazionali, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160, 760, è punito con l'ammenda da euro 51 a euro 516.».

Art. 1184 Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell'aeromobile.

In vigore dal 21 ottobre 2005

  1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 760 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15.493 a euro 30.987. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  1. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 758 [1].

Note:

  • [1] Articolo così modificato prima dall'art. 13, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. n. 96 del 2005 era il seguente: «1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 758 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15.493 a euro 30.987. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  1. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 759.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. n. 507 del 1999 , come sostituito dall'art. 7, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, era il seguente: «1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 758 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire 100 milioni a lire 400 milioni.

  1. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 759.».

Art. 1185 Inosservanze relative alla iscrizione dell'aeromobile.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Il proprietario dell'aeromobile che ne chiede l'iscrizione oltre il termine prescritto nell'articolo 754 è punito con l'ammenda fino a euro 206 [1] [2] . ]

Note:

  • [ ] [1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.
  • [2] Articolo abrogato dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1186 Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell'autorità concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti [c.n. 165] o degli aeromobili [c.n. 768, 769], è punito con l'ammenda da euro 103 a euro 516 [1].

Note:

  • [ ] [1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Art. 1187 Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chiunque, senza la concessione prescritta nell'articolo 225, esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna è punito con l'ammenda da euro 103 a euro 516 [1].

Chiunque senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 226 esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma precedente, è punito con l'ammenda da euro 20 a euro 206 [2].

Note:

[1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge. [2] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione

pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Art. 1188 Abusivo esercizio di navigazione aerea.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni che prescrivono il certificato di operatore aereo, la licenza di esercizio o la designazione di vettore, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro milletrentadue [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo precedentemente in vigore, in cui l'ammenda era stata aumentata, da ultimo, dall' art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, era il seguente: «Abusivo esercizio di trasporto o di lavoro aereo. È punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro 1.032: 1. chiunque esercita un pubblico servizio di trasporto aereo, senza la concessione prescritta nell'articolo 776; 2. chiunque effettua il trasporto aereo di passeggeri a carattere discontinuo o occasionale ovvero il servizio di lavoro

aereo, senza la licenza prescritta nell'articolo 788.».

Art. 1189 Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chiunque nell'esercizio di uno dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell'articolo 226, non osserva le modalità stabilite dall'autorità competente [c.n. 231], ovvero richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate dall'autorità medesima [c.n. 229] è punito con l'ammenda fino a euro 206 [1].

Note:

[1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Art. 1190 Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio.

In vigore dal 15 gennaio 2000

Chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneità psicofisica, ovvero un allievo di minore età, senza il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale [1] o la tutela, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549 a euro 9.296 [2].

Note:

[1] L' art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto che la parola «potestà», riferita alla potestà genitoriale, ovunque presente, in tutta la legislazione vigente, sia sostituita dalle parole «responsabilità genitoriale».

[2] Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Il testo precedentemente in vigore - nel quale alla «patria potestà» era stata sostituita la «potestà dei genitori», secondo la modifica introdotta all' art. 316 c.c. dall' art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151 e ai sensi dell' art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689 - così disponeva: «1190. Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio. E' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni: 1. chiunque esercita una scuola di pilotaggio aereo, senza la licenza prescritta nell'articolo 788;

  1. chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito i l prescritto certificato di idoneità psicofisiologica, ovvero un allievo di minore età, senza il consenso dell'esercente la «potestà dei genitori».

Art. 1191 Abusiva realizzazione o ampliamento di aeroporti.

In vigore dal 29 maggio 2006

Chiunque realizza o amplia aeroporti o altri impianti aeronautici senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all'articolo 702 alla prevista approvazione, è punito con la sanzione amministrativa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro [1].

Note:

[1] Articolo sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente il presente articolo è stato così modificato ai sensi di quanto previsto dall' art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Abusiva realizzazione o ampliamento di aerodromi.

Chiunque realizza o amplia aerodromi o altri impianti aeronautici senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all'articolo 702 alla prevista approvazione, è punito con la sanzione amministrativa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 - in cui l'ammenda era stata aumentata, da ultimo, dall' art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, e commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge - era il seguente: «Abusiva istituzione e cessazione dell'esercizio di aerodromi o impianti privati.

È punito con l'ammenda da euro 516 a euro 2.065:

  1. chiunque istituisce un aerodromo o un altro impianto aeronautico privato, senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 704, ovvero ne continua l'esercizio dopo la revoca dell'autorizzazione;
  2. chiunque apre al traffico aereo civile un aerodromo adibito ad usi speciali, senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 709, primo comma, ovvero ne continua l'esercizio dopo la revoca dell'autorizzazione;
  3. chiunque cessa dall'esercizio di un aerodromo o di un altro impianto aeronautico privato, senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 713, ovvero prima della scadenza del termine fissato nel secondo comma del detto articolo.».

Art. 1192 Inosservanza di norme sull'uso della bandiera e del nome.

In vigore dal 21 aprile 1942

E' punito con l'ammenda fino a euro 206 [1]:

  1. il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia prescritto [c.n. 155] [2];
  2. l'armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull'uso del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante [c.n. 140, 141];
  3. l'esercente o il comandante se l'aeromobile circola sprovvisto dei contrassegni di individuazione prescritti [c.n. 750] o porta abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili di Stato [c.n. 796].

Note:

  • [1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.
  • [2] Vedi, anche, gli artt. 338 e 339 regol. cod. nav.

Art. 1193 Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo.

In vigore dal 1 dicembre 2007

Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549 a euro 9.296.

La sanzione di cui al primo comma è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma [1].

Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte [c.n. 299, 890] [2].

Note:

[1] Comma aggiunto dall'art. 42-ter, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 29 novembre 2007, n. 222.

[2] Articolo così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1193. Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo. Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila. Alla stessa pena soggiace il comandante di nave o di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 5-12 aprile 1973, n. 36 (Gazz. Uff. 18 aprile 1973, n. 102), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità, in riferimento all' art. 3 Cost.

Art. 1194 Mancata rinnovazione di documenti di bordo.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'armatore della nave o l'esercente dell'aeromobile, che non rinnova tempestivamente i documenti di bordo, è punito con l'ammenda fino a euro 516 [c.n. 151, 154] [1].

Note:

[1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Art. 1195 Inosservanza di formalità alla partenza o all'arrivo in porto o in aeroporto.

In vigore dal 29 maggio 2006

Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all'arrivo in porto o in aeroporto non adempie le formalità prescritte da questo codice e dal regolamento, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a euro 516 [1] [2].

Note:

[1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell' art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

[2] Articolo così modificato ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo precedentemente in vigore era il seguente: «Inosservanza di formalità alla partenza o all'arrivo in porto o in aerodromo.

Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all'arrivo in porto o in aerodromo non adempie le formalità prescritte da questo codice e dal regolamento, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire un milione.».

Art. 1196 Inosservanza delle norme sull'abbandono della nave e sull'obbligo di consultazione dell'equipaggio.

In vigore dal 15 gennaio 2000

Il comandante, che in caso di abbandono della nave [c.n. 303] o dell'aeromobile [c.n. 891] in pericolo non osserva le norme stabilite dal presente codice, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197.

La stessa sanzione si applica al comandante, che omette di sentire il parere dei componenti dell'equipaggio, nei casi in cui tale parere è richiesto [1].

Note:

[1] Articolo così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1196. Inosservanza delle norme sull'abbandono della nave e sull'obbligo di consultazione dell'equipaggio. Il comandante, che in caso di abbandono della nave o dell'aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite dal presente codice, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione. La stessa pena si applica al comandante, che omette di sentire il parere dei componenti dell'equipaggio, nei casi in cui tale parere è richiesto.».

Art. 1197 Rifiuto di cooperare al ricupero.

In vigore dal 29 maggio 2006

Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante [ovvero di perdita dell'aeromobile], essendone richiesto dal comandante o dall'autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a euro 206 [c.n. 191, 812] [1].

Note:

[1] Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall' art. 19, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell' art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Art. 1198 Omissione di dichiarazioni in caso di urto.

In vigore dal 15 gennaio 2000

Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma dell'articolo 485, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197 [1].

Note:

[1] Articolo così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1198. Omissione di dichiarazioni i n caso di urto. Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma dell'articolo 485, è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.».

Art. 1199 Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi.

In vigore dal 15 gennaio 2000

Il comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164 a euro 30.987.

Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l'aeromobile, per il carico o per le persone, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164 a euro 30.987.

Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come reato da altre disposizioni di legge [1].

Note:

[1] Articolo così modificato dall'art. 14, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1199. Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi. Il comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire centomila a due milioni. Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l'aeromobile, per il carico o per le persone, è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non è inferiore a un mese o a lire centomila. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.».

Art. 1200 Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Chiunque [non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa ovvero] trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197 [1].

[ Alla stessa sanzione soggiace chiunque esercita il servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza la concessione prescritta nell'articolo 814 [2] . ]

Se il fatto di cui al primo comma è commesso da un componente dell'equipaggio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549 a euro 7.746 [3].

Note:

  • [1] Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 5, D.P.R. 29 settembre 2000, n. 367.
  • [2] Comma abrogato dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

[3] Articolo così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1200. Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti. Chiunque non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa ovvero trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire settantamila a un milione. Alla stessa pena soggiace chiunque esercita il servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza la concessione prescritta nell'articolo 814. Se il fatto di cui al primo comma è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena è aumentata fino a un terzo.».

Art. 1201 Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile.

In vigore dal 29 maggio 2006

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197 [1] il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:

[ 1. non esegue l'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare sollecitamente nel più vicino aeroporto [2] ; ]

  1. parte o approda in località diversa da quelle previste nell'articolo 799 [3];
  2. parte, se l'aeromobile è diretto all'estero, da un aeroporto non doganale [c.n. 800];
  3. approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario [c.n. 805].

Note:

  • [1] L'originaria pena dell'«arresto fino a tre mesi ovvero dell'ammenda da lire centomila a un milione» è stata così sostituita, con la sanzione amministrativa, dell' art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
  • [2] Numero abrogato dall'art. 3, L. 29 gennaio 1986, n. 32.
  • [3] Numero così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente numero precedentemente in vigore era il seguente: «2. parte o approda in località diversa da quelle previste negli articoli 799, 841, 844;».

Art. 1201 bis Inosservanza dell'ordine di approdo.

In vigore dal 15 gennaio 2000

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera all'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel più vicino aeroporto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164 a euro 30.987 quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone [1].

Con le stesse sanzioni è punito il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato [2].

Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all'estero, quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato [3].

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [4].

Note:

  • [1] Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera all'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel più vicino aeroporto è punito con l'arresto fino a un anno. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone.».
  • [2] Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato.»
  • [3] Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 29 gennaio 1986, n. 32.
  • [4] Comma aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 1202 Inosservanze relative ad approdo fuori di un aeroporto.

WOLTERS KLUWER

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ È punito con l'ammenda fino a euro 103 [1] :

  1. il comandante di un aeromobile, il quale, nel caso di approdo in località diversa da un aeroporto, omette di dare l'avviso previsto nell'articolo 804;
  2. il possessore del fondo, che, essendo a conoscenza dell'approdo, o della partenza di un aeromobile, omette di dare gli avvisi previsti negli articoli 799, 804 [2] . ]

Note:

  • [ ] [1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.
  • [ ] [2] Articolo abrogato dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1203 Atterramento in aeroporto privato.

In vigore dal 29 maggio 2006

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del caso di necessità, approda in un aeroporto privato, senza il consenso di chi lo esercita, è punito con l'ammenda fino a euro 206 [c.n. 708] [1] [2].

Note:

  • [ ] [1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell' art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.
  • [ ] [2] Articolo così modificato ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo precedentemente in vigore era il seguente: «Atterramento in aerodromo privato.

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del caso di necessità, approda in un aerodromo privato, senza il consenso di chi lo esercita, è punito con l'ammenda fino a euro 206.».

Art. 1204 Sorvolo di aeromobili stranieri.[1]

In vigore dal 21 ottobre 2005

Il comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei casi previsti nell'articolo 794, sorvola il territorio della Repubblica [2], è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493.

[ Alla stessa sanzione soggiace il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che senza giustificato motivo omette di seguire, nei casi previsti nell'articolo 821, le rotte ivi prescritte [3] . ]

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [4] [5].

Note:

  • [ ] [1] Rubrica così sostituita dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Sorvolo di aeromobili stranieri e rotta irregolare.».

  • [ ] [2] Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [ ] [3] Comma abrogato dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento

entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

[4] Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

[5] Articolo così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1204. Sorvolo di aeromobili stranieri e rotta irregolare. Il comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei casi previsti nell'articolo 794, sorvola il territorio della Repubblica, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire un milione. Alla stessa pena soggiace il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che senza giustificato motivo omette di seguire, nei casi previsti nell'articolo 821, le rotte ivi prescritte.».

Art. 1205 Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte.

In vigore dal 29 maggio 2006

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; da 204 a 208; 818, 834, 835 [c.n. 195, 204-208, 818, 834, 835] è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da euro 51 a euro 516 [1].

Note:

[1] Articolo così modificato prima dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96. (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.), a decorrere dal 21 ottobre 2005, e poi dall'art. 19, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Il testo del presente articolo in vigore prima della modifica disposta dal citato decreto legislativo n. 151 del 2006 era il seguente: «Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; da 204 a 208; 835, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da euro 51 a euro 516.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 era il seguente: «Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; da 204 a 208; 818, 834, 835, 836, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da euro 51 a euro 516.».

Art. 1206 Impedimento alla presentazione di reclami.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, impedisce a un componente dell'equipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra per presentare reclami all'autorità [c.n. 187], è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da euro 10 a euro 516 [1].

Note:

[1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Art. 1207 Scarico di merci prima della verifica della relazione.

In vigore dal 15 gennaio 2000

Il comandante che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci prima che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari [c.n. 304, 305, 584], è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549 a euro 6.197 [1].

Note:

[1] Articolo così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1207. Scarico di merci prima della verifica della relazione. Il comandante che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci prima che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione.».

Art. 1208 Richiesta di protezione ad autorità straniera.

In vigore dal 15 gennaio 2000

Il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere alle autorità consolari, invoca la protezione delle autorità straniere, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 1.549.

Se il fatto è commesso dal comandante, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493 [1].

Note:

[1] Articolo così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1208. Richiesta di protezione ad autorità straniera. Il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere alle autorità consolari, invoca la protezione delle autorità straniere, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila. Se il fatto è commesso dal comandante, la pena è dell'arresto fino a un anno ovvero dell'ammenda fino a lire quattrocentomila.».

Art. 1209 Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato.

In vigore dal 15 gennaio 2000

Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto della Repubblica [1], che, a richiesta dell'autorità consolare, si rifiuta senza giustificato motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e documenti riguardanti procedimenti penali, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549 a euro 9.296 [2].

Note:

  • [1] Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [2] Articolo così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1209. Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato. Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto della Repubblica, che, a richiesta dell'autorità consolare, si rifiuta senza giustificato motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e documenti riguardanti procedimenti penali, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione.».

Art. 1210 Inosservanza del divieto di asilo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante della nave nazionale che in paese estero concede asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune [c.n. 198], è punito con l'ammenda fino a euro 516 [1].

Note:

[1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Art. 1211 Rifiuto di obbedienza a nave da guerra di potenza amica.

In vigore dal 15 gennaio 2000

Il comandante della nave, che non osserva le prescrizioni dell'articolo 201, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549 a euro 9.296 [1].

Note:

[1] Articolo così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1211. Rifiuto di obbedienza a nave da guerra di potenza amica. Il comandante della nave, che non osserva le prescrizioni dell'articolo 201, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione.».

Art. 1212 Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto.

In vigore dal 15 settembre 2005

[ Chi non osserva le disposizioni degli articoli 213, 214, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a euro 516 [1] [2] . ]

Note:

  • [1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.
  • [2] Articolo abrogato dall'art. 66 del codice della nautica da diporto di cui al D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 .

Art. 1213 Inosservanza di norme di polizia di bordo.

In vigore dal 15 settembre 2005

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia di bordo [c.n. 186, 809] è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197 [1].

Note:

  • [1] Articolo così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1213. Inosservanza di norme d i polizia di bordo. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia di bordo è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.».

Art. 1214 Sanzioni amministrative accessorie.

In vigore dal 29 maggio 2006

La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, [1204, secondo comma,] 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione [c.n. 1082] [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 19, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto decreto legislativo n. 507 del 1999 così disponeva: «1214. Pene accessorie. La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207, 1209 importa la sospensione dai titoli o dalla professione.».

Art. 1215 Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'armatore marittimo o l'esercente, che fa partire una nave o un aeromobile nazionali o stranieri che non si trovano in stato di navigabilità [c.n. 164, 763], o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, è punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032 [1].

L'armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale o straniera che non si trovi in stato di navigabilità è punito con l'ammenda da euro 103 a euro 516 [2].

L'armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o della navigazione interna nelle condizioni indicate nei comma precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo comma.

Il comandante della nave [c.n. 797] o dell'aeromobile [c.n. 889] nazionali o stranieri, che, fuori dei casi di necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro 516 [3].

Note:

[1] Ammenda, da ultimo, così aumentata, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

[2] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

[3] Ammenda, da ultimo, così aumentata, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1216 Navigazione senza abilitazione.

In vigore dal 29 maggio 2006

L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione [c.n. 149], ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità [c.n. 164], è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a euro 1.032 [1].

Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione [c.n. 755] ovvero con certificato di navigabilità [o di collaudo] [c.n. 764] che non sia in vigore [2].

La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.

Note:

[1] Ammenda, da ultimo, così aumentata, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Vedi l a L. 4 giugno 1982, n. 438 di adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dall'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione; nonché il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, di approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

[2] Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall' art. 19, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1217 Caricazione oltre la marca di bordo libero.

In vigore dal 20 luglio 1962

Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con l'ammenda non inferiore a euro 7 [1] per tonnellata in sovraccarico.

Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, è punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a euro 77 [2].

Le norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell'articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente codice [c.n. 179-185] [3].

Note:

[1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell' art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa. In virtù di quanto disposto dal primo comma dell'art. 10 della citata legge n. 689 del 1981, come modificato, da ultimo, dal comma 63 dell' art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94, la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10. Vedi, anche, la L. 4 giugno 1982, n. 438, di adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dall'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione; nonché il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, di approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

[2] L'ammenda, così aumentata, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata, da ultimo, in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge. Vedi la L. 4 giugno 1982, n. 438, di adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dall'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione; nonché il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, di approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. La Corte costituzionale, con sentenza 3-14 maggio 1966, n. 42 (Gazz. Uff. 21 maggio 1966, n. 124), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 1217, secondo comma, c.n. in riferimento all' art. 27, primo comma, Cost.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 29, L. 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione.

Art. 1218 Inosservanza di norme sulle segnalazioni.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro 1.032 [1].

Se il fatto è commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena è dell'ammenda da euro 10 a euro 206 [2].

Note:

[1] Ammenda, così aumentata, da ultimo, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Vedi l a L. 4 giugno 1982, n. 438 , di adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dall'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione; nonché il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, di approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

[2] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Art. 1218 bis Omissione di esercitazione.

In vigore dal 20 luglio 1962

Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a euro 24 [1].

In caso di recidiva la condanna importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi [c.n. 1082] [2].

Note:

[1] Ammenda, così aumentata, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

  • [2] Articolo aggiunto dall'art. 31, L. 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione.

Art. 1219 Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile.

In vigore dal 29 maggio 2006

Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo [c.n. 164], è punito con l'ammenda da euro 51 a euro 516 [1].

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità [c.n. 764] [o di collaudo] [2].

Note:

[1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

[2] Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall' art. 19, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1220 Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione al comando [c.n. 123, 739] è punito con l'ammenda da euro 306 a euro 516 [1].

Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la pena è aumentata fino a un terzo.

Note:

[1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Art. 1221 Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell'autorità competente sulla composizione e forza minima dell'equipaggio [c.n. 317] è punito con l'ammenda da euro 30 a euro 309 [1].

Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante di aeromobile che non osserva le norme sulla composizione dell'equipaggio [c.n. 896].

Note:

[1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Art. 1222 Mancata direzione personale della nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante della nave, che non dirige personalmente la manovra nei casi in cui ne ha l'obbligo [c.n. 298], è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a euro 516 [1].

Note:

[1] Ammenda, da ultimo, così aumentata, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1223 Assegnazione indebita di funzioni.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'armatore, l'esercente o il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle [c.n. 133, 737], è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da euro 51 a euro 516 [1].

Note:

[1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Art. 1224 Imbarco eccessivo di passeggeri.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il vettore o il comandante della nave marittima o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, è punito con l'ammenda di euro 51 [1] per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di euro 103 [2], se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo.

Se il fatto è commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena è dell'ammenda fino a euro 206 [3], qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.

Note:

  • [1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.
  • [2] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.
  • [3] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Art. 1225 Omissione di provvedimenti profilattici.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro 516 [1].

Alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea [2].

Note:

  • [1] Ammenda, da ultimo, così aumentata, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
  • [2] Vedi, al riguardo, il R.D. 2 maggio 1940, n. 1045 , di approvazione del regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, e il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, per la ristrutturazione e il potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna (artt. 7 della legge n. 833 del 1978).

Art. 1226 Imbarco di passeggeri infermi.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il vettore o il comandante, che, senza l'autorizzazione dell'autorità competente o senza l'osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo, ovvero una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l'imbarco dalla competente autorità [c.n. 192], è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro 103 [1].

Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell'aeromobile che non osserva le disposizioni dei regolamenti speciali sull'imbarco dei passeggeri infermi [c.n. 815].

Note:

  • [1] Ammenda, da ultimo, così aumentata, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1227 Omessa denuncia di rinvenimento di relitti.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all'autorità indicata negli articoli 510, 993, è punito con l'ammenda fino a euro 103 [c.n. 1146] [1].

Note:

[1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della citata legge.

Art. 1228 Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo.

In vigore dal 21 aprile 1942

E' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro 516 [1]:

  1. il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati, assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni del regolamento o gli ordini dell'autorità competente [c.n. 822];
  2. chiunque, fuori dei casi previsti nell'articolo 819, getta dall'aeromobile in volo oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare.

Note:

  • [1] Ammenda, da ultimo, così aumentata, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Art. 1229 Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712 e 714 è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito, a decorrere dal 21 ottobre 2005, dall' art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.), come rettificato con avviso pubblicato nella Gazz Uff. 10 dicembre 2005, n. 287 e confermato nella stessa formulazione dall'art. 19, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore, modificato ai sensi di quanto disposto dagli articoli 32 e 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, era il seguente: «Omessa segnalazione di ostacoli.

Chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 715, primo comma ( art. 717 c.n., per effetto delle modificazioni apportate dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58 , n.d.r.), omette di apporre i segnali alle opere, costruzioni o piantagioni, che costituiscano intralcio per la navigazione aerea, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206.

Alla stessa sanzione soggiace chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 715, secondo comma (art. 717 c.n., per effetto delle modificazioni apportate dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58, n.d.r.), omette di adottare le misure indispensabili per la sicurezza della navigazione.».

Art. 1230 Discesa o lancio col paracadute.

In vigore dal 21 ottobre 2005

[ Chiunque fa uso del paracadute al di fuori dei casi previsti nell'articolo 820, è punito con l'ammenda fino a euro 309 [1] .

Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena è aumentata fino a un terzo [2] . ]

Note: [1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge. [2] Articolo abrogato dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento

entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1231 Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a euro 206 [1].

Note:

[1] Ammenda, da ultimo, così modificata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Vedi, anche, l'art. 27, L. 7 dicembre 1999, n. 472 e l' art. 17, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 28.

Art. 1232 Pene accessorie e misura di sicurezza.

In vigore dal 21 aprile 1942

La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1215 a 1218; 1222, 1228 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione [c.n. 1082]. Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1216, può

essere ordinata la confisca [c.p. 240] dell'aeromobile.

Art. 1233 Omessa assicurazione di dipendenti.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'esercente dell'aeromobile, che omette di contrarre a favore dei propri dipendenti l'assicurazione prevista nell'articolo 935 o che non mantiene in vigore il relativo contratto, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a euro 1.032 [1].

Note:

[1] L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Art. 1234 Omessa assicurazione obbligatoria.

In vigore dal 24 novembre 2007

Al vettore o all'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 è irrogata la

sanzione amministrativa da cinquantamila euro a centomila euro [1]. Note: [1] Articolo così sostituito prima dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.) e poi dall'art. 5, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 197. L'art. 20 del citato D.Lgs. n. 96 del 2005 ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal D.Lgs. n. 197 del 2007 era il seguente: «L'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 è punito con la sanzione amministrativa fino a euro milletrentadue.».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal D.Lgs. n. 96 del 2005 - in cui l'ammenda era stata aumentata, da ultimo, dall' art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, e commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge - era il seguente: «Omessa assicurazione per danni a terzi sulla superficie e di passeggeri.

L'esercente, che fa circolare l'aeromobile senza aver contratto l'assicurazione prescritta nell'articolo 798 ovvero non mantiene in vigore il relativo contratto, è punito con l'ammenda fino a euro 1.032.

Alla stessa pena soggiace l'esercente dell'aeromobile, che trasporta passeggeri senza aver contratto l'assicurazione prescritta nell'articolo 941.».

Art. 1235 Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

In vigore dal 29 maggio 2006

Agli effetti dell' articolo 221 del codice di procedura penale [2] sono ufficiali di polizia giudiziaria:

  1. i comandanti, gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un direttore di aeroporto o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite al direttore di aeroporto nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso [3];
  1. i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorità giudiziaria;
  1. i consoli, riguardo ai reati previsti da questo codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;
  1. i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.

Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali.

Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell'amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aeroporti statali e privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato in servizio di ronda [4].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 500- 508 regol. cod. nav. e gli articoli 152, 153, 154, regol. nav. int.
  • [2] Ora art. 57 c.p.p.
  • [3] Vedi, anche, l'art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

[4] Articolo prima sostituito dalla L. 3 febbraio 1963, n. 94 e poi così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Agli effetti dell'articolo 221 del codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria:

  1. i comandanti, gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell'aerodromo, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aerodromi in cui non ha sede un direttore di aeroporto o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite al direttore di aeroporto nella cui circoscrizione l'aerodromo è compreso;
  1. i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorità giudiziaria;
  1. i consoli, riguardo ai reati previsti da questo codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;
  1. i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.

Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali.

Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell'amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aerodromi statali e privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero d i aerodromo statale o privato in servizio di ronda.».

Art. 1236 Obbligo di denuncia e di relazione.

In vigore dal 21 ottobre 2005

I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna, dell'ENAC e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell'aeroporto od a bordo, anche durante la navigazione [c.p. 361, 362, 363].

I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell'ENAC nell'aeroporto di primo approdo [1].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo precedentemente in vigore era il seguente: «I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna e degli aerodromi statali o privati e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell'aerodromo o a bordo, anche durante la navigazione.

I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al direttore dell'aeroporto di primo approdo.».

Art. 1237 Reati in corso di navigazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando è stato commesso un reato in corso di navigazione, il comandante della nave o dell'aeromobile, prima della partenza dal luogo di primo approdo e comunque entro ventiquattro ore da tale approdo, consegna le persone che siano in istato di arresto o di fermo, le denunce, le querele, i rapporti, gli altri atti compilati, i referti e i corpi di reato all'autorità marittima o a quella preposta alla navigazione interna o all'autorità aeronautica locale della Repubblica [1]; ovvero, all'estero, all'autorità consolare o, in mancanza, ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel luogo.

Dell'eseguita consegna le dette autorità redigono processo verbale, che trasmettono immediatamente, insieme con gli atti e i corpi di reato, al competente procuratore della Repubblica [2]. Le autorità medesime inoltre, dispongono che le persone in istato di arresto o di fermo siano custodite nelle carceri giudiziarie.

Il comandante di nave da guerra nazionale, che ha in consegna persone imputate o indiziate di reati ovvero atti processuali o corpi di reato, al primo approdo in un porto della Repubblica [3], è tenuto a consegnarli all'ufficiale di polizia giudiziaria. Se approda in un paese estero, provvede d'accordo con l'autorità consolare.

Note:

  • [1] Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [2] Denominazione così modificata dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.
  • [3] Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 1238 Competenza per le contravvenzioni.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Salvo i casi in cui appartiene all'autorità consolare, la cognizione delle contravvenzioni previste dal presente codice in materia di navigazione marittima appartiene ai comandanti di porto capi di circondario [2].

Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni del codice di procedura penale relative al procedimento di competenza del pretore, esclusa l'assistenza del pubblico ministero nel giudizio.

L'appello contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui è ammesso dal codice di procedura penale, è portato a cognizione del tribunale. Esso va proposto nei termini e secondo le forme stabiliti nel codice predetto [3].

Contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui non è ammesso l'appello, può proporsi ricorso per cassazione ai sensi del codice di procedura penale.

Note:

  • [1] La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-9 luglio 1970, n. 121 (Gazz. Uff. 15 luglio 1970, n. 177), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 1238 c.n.
  • [2] La Corte costituzionale, con ordinanza 3-17 aprile 1968, n. 27 (Gazz. Uff. 20 aprile 1968, n. 102), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1238, primo comma, c.n., in riferimento all' articolo 104, primo comma, Cost.
  • [3] Vedi, anche, gli artt. 500- 506 regol. cod. nav.

Art. 1239 Oblazione nelle contravvenzioni marittime.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nelle contravvenzioni, per le quali il presente codice stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore può, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna [c.n. 1242], presentare domanda di oblazione al comandante di porto competente.

Il comandante di porto determina, discrezionalmente ed entro i limiti dell'ammenda stabilita dalla legge, la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione e per le spese e stabilisce il termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito sotto pena di decadenza dal beneficio dell'oblazione.

Il provvedimento del comandante di porto è notificato o comunicato verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale l'ufficiale di porto che vi ha proceduto ne fa attestazione sull'originale del provvedimento.

Il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato.

Nei casi di competenza dell'autorità consolare, la domanda di oblazione è diretta a tale autorità, la quale provvede a norma dei comma precedenti [1].

Note:

[1] Vedi, anche, l'art. 507 regol. cod. nav. e gli artt. 152 e 153 regol. nav. int.

Art. 1240 Competenza per territorio.[1]

In vigore dal 29 maggio 2006

La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente codice, commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale [c.n. 2, 3] appartiene al giudice del luogo in cui, dopo che è stato commesso il reato, avviene nella Repubblica [2] il primo approdo della nave o dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.

Se, prima dell'approdo nella Repubblica [3], ha avuto luogo la presentazione del rapporto, della denuncia o della querela alle autorità consolari o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorità hanno espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non può essere determinata nel modo indicato nel comma precedente, la competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione della nave [c.n. 143] [o di abituale ricovero dell'aeromobile], su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato [4].

Nei casi di competenza dell'autorità consolare, se, al momento della partenza della nave o dell'aeromobile dal luogo nel quale risiede tale autorità non è stata ancora pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a norma dei comma precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall'autorità consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice competente [5].

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 16-19 dicembre 1968, n. 128 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1968, n. 329), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 1240 c.n. per contrasto con la VI disposizione transitoria, in relazione agli artt. 102 e 25 Cost.; ugualmente non fondata la questione stessa è stata ritenuta, nella motivazione della sentenza 24 giugno-9 luglio 1970, n. 121 (Gazz. Uff. 15 luglio 1970, n. 177), in relazione agli artt. 101, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.

  • [2] Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [3] Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

[4] Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall' art. 20, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 22-28 gennaio 1965, n. 1 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1965, n. 26), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 1240, terzo comma, c.n., in relazione all'art. 25, primo comma, Cost.

Art. 1241 Conclusioni dell'inchiesta formale sui sinistri.

In vigore dal 4 settembre 1946

Se la commissione per l'inchiesta formale [c.n. 581, 582] sui sinistri marittimi esprime il parere che il fatto è avvenuto per dolo o per colpa, il verbale d'inchiesta è inviato al procuratore della Repubblica [1].

Il verbale d'inchiesta ha valore di rapporto.

Note:

[1] Denominazione così modificata dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

Art. 1242 Decreto di condanna.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei casi previsti nell'articolo 506 del codice di procedura penale il comandante di porto può pronunciare la condanna con decreto senza procedere al dibattimento. Si osservano gli articoli 506 a 510 del codice di procedura penale.

Sull'opposizione decide il comandante di porto. La sentenza che decide sull'opposizione è impugnabile nei casi, coi mezzi e con le forme previsti dal codice di procedura penale.

L'appello, nei casi in cui è ammesso, viene portato a cognizione del tribunale [1].

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-9 luglio 1970, n. 121 (Gazz. Uff. 15 luglio 1970, n. 177), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 1242 c.n.

Art. 1243 Dichiarazione di opposizione e di impugnazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le dichiarazioni di opposizione e di impugnazione nei procedimenti di competenza dei comandanti di porto sono ricevute dal cancelliere dell'ufficio di porto che ha emesso il provvedimento impugnato.

Le parti private, quando hanno diritto alla notificazione, possono, dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione nella forma e nei termini stabiliti dal codice di procedura penale, anche davanti il cancelliere dell'ufficio di porto [1] o del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero avanti l'autorità consolare all'estero. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere dell'ufficio di porto che ha emesso il provvedimento impugnato [2].

Note:

[1] Vedi l'art. 501 regol. cod. nav.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-9 luglio 1970, n. 121 (Gazz. Uff. 15 luglio 1970, n. 177), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 1243 c.n.

Art. 1244 Computo speciale di termini.

In vigore dal 29 maggio 2006

Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell'imbarco a quello del primo approdo della nave o dell'aeromobile in un porto o in un aeroporto della Repubblica [1] ovvero di località estera ove si trovi un'autorità consolare [2].

Note:

[1] Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

[2] Articolo così modificato ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo precedentemente in vigore era il seguente: «Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell'imbarco a quello del primo approdo della nave o dell'aeromobile in un porto o in un aerodromo della Repubblica ovvero di località estera ove si trovi un'autorità consolare.».

Art. 1245 Letture permesse di deposizioni testimoniali.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Oltre i casi indicati nell' articolo 462 del codice di procedura penale [2], nei giudizi relativi ai reati previsti dal presente codice può essere data lettura, anche senza il consenso delle parti, delle deposizioni testimoniali ricevute, quando i testimoni non comparsi sono in navigazione, purché siano indicati nelle liste.

Note:

[1] La Corte costituzionale con sentenza 16-19 dicembre 1968, n. 128 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1968, n. 329), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 1245 c.n. per contrasto con la VI disposizione transitoria, in relazione agli artt. 102 e 25 Cost.; ugualmente non fondata la questione stessa è stata ritenuta, nella motivazione della sentenza 24 giugno-9 luglio 1970, n. 121 (Gazz. Uff. 15 luglio 1970, n. 177), in relazione agli artt. 101, primo comma, e 108 secondo comma, Cost.

[2] Ora artt. 511, 512 c.p.p.

Art. 1246 Esercizio dell'azione civile.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei procedimenti di competenza dell'autorità marittima è ammessa la costituzione di parte civile nei casi e secondo le forme e i termini stabiliti dal codice di procedura penale.

Tale autorità decide sulla liquidazione dei danni, se questa non supera le lire diecimila; in caso contrario, o se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, rimette le parti davanti il giudice indicato nel secondo comma dell'articolo 489 del codice di procedura penale.

In ogni caso, l'autorità predetta deve, anche in mancanza della costituzione di parte civile, procedere agli opportuni accertamenti istruttori sull'ammontare del danno prodotto dai reati di sua competenza.

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-9 luglio 1970, n. 121 (Gazz. Uff. 15 luglio 1970, n. 177), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 1246 c.n.

Art. 1247 Conversione delle pene pecuniarie.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Alla conversione delle pene pecuniarie inflitte dal comandante di porto provvede, a norma dell' articolo 586 del codice di procedura penale, il pretore della circoscrizione, nella quale ha sede l'ufficio portuale che ha emesso la condanna.

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-9 luglio 1970, n. 121 (Gazz. Uff. 15 luglio 1970, n. 177), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 1247 c.n.

Art. 1248 Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell'equipaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Ai fini delle notificazioni, per i passeggeri e per le persone dell'equipaggio la nave è considerata come casa di abitazione dal momento dell'imbarco a quello dello sbarco.

Le notificazioni all'imputato, ai testimoni e alle persone offese dal reato che siano componenti dell'equipaggio o passeggeri sono fatte, quando la consegna personale non è possibile, mediante consegna della copia al comandante.

Art. 1249 Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna.

In vigore dal 21 aprile 1942

In materia di navigazione marittima o interna il potere disciplinare è esercitato:

  1. dal comandante della nave sui componenti dell'equipaggio e sui passeggeri, ancorché non siano cittadini italiani;
  2. dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al personale marittimo e sulle persone indicate nell'articolo 68;
  3. dai comandanti di porto della navigazione interna sugli appartenenti al personale della navigazione interna;
  4. dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori portuali;
  5. dalle autorità consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio;
  1. dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti dell'equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, è in corso di navigazione o in un paese estero nel quale non risiede un'autorità consolare.

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 509- 513 regol. cod. nav. e gli artt. 155 e 156 regol. nav. int.

Art. 1250 Potere disciplinare aeronautico.

In vigore dal 29 maggio 2006

In materia di navigazione aerea il potere disciplinare è esercitato:

  1. dal direttore dell'ENAC, sul personale aeronautico [c.n. 736] [1];
  2. dalle autorità consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio [2].

Note:

[1] Numero così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente numero precedentemente in vigore era il seguente: «1. dal direttore dell'ENAC, sulla gente dell'aria;».

[2] Nel presente articolo le parole «Ente nazionale della gente dell'aria» sono state sostituite dalla parola «ENAC» ai sensi di quanto disposto dall' art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96. (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). Lo stesso art. 20 ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1251 Infrazioni disciplinari.

In vigore dal 29 maggio 2006

Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti al personale marittimo o della navigazione interna, per le persone indicate nell'articolo 68, per le imprese e i datori di lavoro nei porti e per gli appartenenti al personale aeronautico, quando non siano puniti come reati a norma del presente codice:

  1. il rifiuto o il ritardo di obbedienza ad un ordine del comandante o di altro superiore e

l'inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo; 2. l'inosservanza delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività dei porti; 3. la negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni; 4. l'assenza da bordo senza autorizzazione; 5. l'abbandono della nave o dell'aeromobile; 6. la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso ufficiali e funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della navigazione interna o degli aeroporti, ovvero verso comandanti di navi da guerra, autorità consolari e altre autorità dello Stato all'estero; 7. i disordini a bordo; 8. ogni comportamento tale da turbare l'ordine o la disciplina della nave o dell'aeromobile, ovvero comunque non rispondente alle esigenze dell'ordine o della disciplina; 9. la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni atto incompatibile con la dignità della bandiera nazionale [1]. Note: [1] Articolo così modificato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 3 e 7, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il testo del presente articolo precedentemente in vigore era il seguente: «Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti al personale marittimo o della navigazione interna, per le persone indicate nell'articolo 68, per le imprese e i datori di lavoro nei porti e per gli appartenenti alla gente dell'aria, quando non siano puniti come reati a norma del presente codice: 1. il rifiuto o il ritardo di obbedienza ad un ordine del comandante o di altro superiore e l'inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo; 2. l'inosservanza delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività dei porti; 3. la negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni; 4. l'assenza da bordo senza autorizzazione; 5. l'abbandono della nave o dell'aeromobile; 6. la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso ufficiali e funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della navigazione interna o degli aerodromi, ovvero verso comandanti di navi da guerra, autorità consolari e altre autorità dello Stato all'estero; 7. i disordini a bordo; 8. ogni comportamento tale da turbare l'ordine o la disciplina della nave o dell'aeromobile, ovvero comunque non rispondente alle esigenze dell'ordine o della disciplina; 9. la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni atto incompatibile con la dignità della bandiera nazionale.».

Art. 1252 Pene disciplinari per l'equipaggio della navigazione marittima o interna.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio marittimo sono:

  1. la consegna a bordo da uno a cinque giorni;
  2. l'arresto di rigore per un tempo non superiore a dieci giorni;
  3. la ritenuta del salario da uno a trenta giorni o di una quota di utili da euro 0,0103 a euro 0,154;
  4. l' inibizione dall'esercizio della professione marittima per un tempo non inferiore a un mese e non

superiore a due anni;

  1. la cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare.

Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio della navigazione interna sono quelle indicate nei numeri 3, 4 e 5.

Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante della nave o dal comandante del porto, nonché dalle autorità consolari e dai comandanti delle navi da guerra, nei casi previsti nell'articolo 1248, nn. 5 e 6 [1].

La pena indicata nel n. 3 è applicata dal comandante del porto. Le pene indicate nei nn. 4 e 5 sono applicate dal ministro per le comunicazioni [2].

Note:

  • [1] Il riferimento deve intendersi fatto all'art. 1249.
  • [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1253 Pene disciplinari per l'equipaggio dell'aeromobile.

In vigore dal 21 ottobre 2005

Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio dell'aeromobile sono:

  1. la censura;
  2. la ritenuta dello stipendio da uno a trenta giorni;
  3. l' inibizione dall'esercizio della professione aeronautica per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;
  4. la cancellazione dagli albi e dal registro del personale di volo [c.n. 735].

Le dette pene sono applicate dal direttore dell'ENAC [c.n. 736] [1].

Note:

  • [1] Nel presente articolo le parole «Ente nazionale della gente dell'aria» sono state sostituite dalla parola «ENAC» ai sensi di quanto disposto dall' art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). Lo stesso art. 20 ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1254 Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo, al personale della navigazione interna e al personale aeronautico.[1]

In vigore dal 29 maggio 2006

Le pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo e al personale della navigazione interna sono:

  1. la ritenuta di una quota di salario da euro 0,0103 a euro 0,154;
  2. l'inibizione dall'esercizio della professione fino a tre mesi;
  3. la cancellazione dai registri professionali.

Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante del porto e, per i lavoratori portuali, dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale. La pena indicata nel n. 3 è applicata dal ministro per le comunicazioni [2].

Le pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale aeronautico sono:

  1. l'inibizione dall'esercizio della professione fino a tre mesi;
  2. la cancellazione dai registri professionali [c.n. 735] [3].

Dette pene sono applicate dal direttorio dell'ENAC [c.n. 736] [4].

Note:

[1] Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo della presente rubrica precedentemente in vigore era il seguente: «Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo, al personale della navigazione interna e alla gente dell'aria.».

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[3] Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Le pene disciplinari per gli altri appartenenti alla gente dell'aria sono:

  1. l'inibizione dall'esercizio della professione fino a tre mesi;
  1. la cancellazione dai registri professionali.».

[4] Nel presente articolo le parole «Ente nazionale della gente dell'aria» sono state sostituite dalla parola «ENAC» ai sensi di quanto disposto dall' art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). Lo stesso art. 20 ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1255 Pene disciplinari per le persone che esercitano un'attività professionale nell'interno dei porti.

In vigore dal 21 aprile 1942

Alle persone che esercitano un'attività prevista nell'articolo 68 può essere inibito dal comandante del porto, per infrazioni disciplinari, l'esercizio dell'attività nell'interno dei porti o nel litorale marittimo ovvero nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna fino a un anno.

Nei casi più gravi, il comandante del porto, se si tratta di persone iscritte nei registri previsti nel secondo comma del detto articolo, può ordinare la cancellazione dai medesimi.

Ai datori di lavoro nei porti ed alle imprese portuali può essere inflitta una pena disciplinare pecuniaria da euro 0 a euro 5 dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.

Art. 1256 Infrazioni disciplinari dei passeggeri.

In vigore dal 21 aprile 1942

Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per i passeggeri:

  1. la mancanza di rispetto verso il comandante, gli ufficiali o i sottufficiali della nave ovvero verso il comandante o i graduati dell'aeromobile;
  2. il recare molestia agli altri passeggeri o all'equipaggio;
  3. il turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave o dell'aeromobile;
  4. l'inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo.

Art. 1257 Pene disciplinari per i passeggeri.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le pene disciplinari per i passeggeri sono:

  1. l'ammonimento semplice;
  2. l'ammonimento pubblico;
  3. l'esclusione dalla tavola comune da uno a cinque giorni;
  4. la proibizione, per i passeggeri delle navi, di stare in coperta oltre due ore al giorno per un periodo non superiore a cinque giorni;
  5. lo sbarco per i passeggeri della navigazione interna al prossimo porto di approdo in territorio nazionale.

Tali pene sono applicate dal comandante della nave o dell'aeromobile.

Art. 1258 Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice.

In vigore dal 29 maggio 2006

Alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del personale marittimo [c.n. 118] o del personale della navigazione interna [c.n. 132] ovvero negli albi o nel registro del personale aeronautico è inflitta la pena disciplinare della cancellazione se riportano una condanna che determina l'incapacità alla iscrizione nelle matricole, negli albi o nel registro. La riabilitazione #CP 178, 179, 180, 181# importa la cessazione della pena disciplinare [1].

Alle medesime persone può essere inflitta, rispettivamente dal ministro per le comunicazioni [2] e dal direttorio dell'ENAC, l'inibizione dell'esercizio della professione fino a due anni in seguito a condanna per alcuno dei reati indicati nel regolamento o in leggi speciali [3].

Note:

[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 29 maggio - 1 giugno 1995, n. 220 (Gazz. Uff. 7 giugno 1995, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede la pena disciplinare della cancellazione come effetto automatico di una condanna che determini la incapacità all'iscrizione, anziché sulla base di una valutazione da parte dell'amministrazione competente. Successivamente il presente comma è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del personale marittimo o del personale della navigazione interna ovvero negli albi o nel registro della gente dell'aria è inflitta la pena disciplinare della cancellazione se riportano una condanna che determina l'incapacità alla iscrizione nelle matricole, negli albi o nel registro. La riabilitazione importa la cessazione della pena disciplinare.».

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[3] Nel presente articolo le parole «Ente nazionale della gente dell'aria» sono state sostituite dalla parola «ENAC» ai sensi di quanto disposto dall' art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). Lo stesso art. 20 ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1259 Potere disciplinare in caso di perdita della nave.

In vigore dal 29 maggio 2006

Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero [1].

Nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante per le operazioni di ricupero [c.n. 191, 811].

Note:

[1] Articolo così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo precedentemente in vigore era il seguente: «Potere disciplinare in caso di perdita della nave o dell'aeromobile.

Nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante per le operazioni di ricupero.».

Art. 1260 Divieto di cumulo delle pene disciplinari.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le pene disciplinari non possono essere applicate cumulativamente. In caso di concorso si applica solo la più grave.

Art. 1261 Destinazione delle somme ritenute.

In vigore dal 29 maggio 2006

Le somme ritenute, a titolo di pene disciplinari, sui salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo o a quello della navigazione interna o al personale aeronautico sono devolute rispettivamente alla cassa nazionale per la previdenza marittima [1], alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna o alla cassa nazionale di previdenza per la gente dell'aria [2] [3].

I proventi delle pene pecuniarie inflitte ai lavoratori portuali, ai datori di lavoro ed alle imprese sono devoluti al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali [4].

Note:

  • [1] Recte: «marinara».

[2] Ora Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, ai sensi dell'art. 1, L. 13 luglio 1965, n. 859.

[3] Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Le somme ritenute, a titolo di pene disciplinari, sui salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo o a quello della navigazione interna o alla gente dell'aria sono devolute rispettivamente alla cassa nazionale per la previdenza marittima, alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna o alla cassa nazionale di previdenza per la gente dell'aria.».

[4] Vedi l'art. 508 regol. cod. nav. e l'art. 154 regol. nav. int.

Art. 1262 Sospensione in pendenza di processo penale. Procedimento disciplinare in caso di proscioglimento.

In vigore dal 29 maggio 2006

Nel caso di apertura dell'istruzione formale o sommaria per un delitto a carico di persona appartenente al personale marittimo o della navigazione interna ovvero al personale aeronautico, l' imputato può essere, con provvedimento preso rispettivamente dal ministro per le comunicazioni [1] o dal direttorio dell'ENAC, sospeso dall'esercizio della professione fino all'esito del processo penale, salva l'applicazione provvisoria delle pene accessorie [c.n. 1082, 1083] [2].

Il proscioglimento dell'imputato salvo il caso che non sia pronunciato perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, non impedisce l'inizio o la prosecuzione del procedimento disciplinare [3].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma precedentemente in vigore era il seguente: «Nel caso di apertura dell'istruzione formale o sommaria per un delitto a carico di persona appartenente al personale marittimo o della navigazione interna ovvero alla gente dell'aria, l'imputato può essere, con provvedimento preso rispettivamente dal ministro per le comunicazioni o dal direttorio dell'ENAC, sospeso dall'esercizio della professione fino all'esito del processo penale, salva l'applicazione provvisoria delle pene accessorie.».

[3] Nel presente articolo le parole «Ente nazionale della gente dell'aria» sono state sostituite dalla parola «ENAC» ai sensi di quanto disposto dall' art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). Lo stesso art. 20 ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1263 Contestazione degli addebiti.

In vigore dal 21 aprile 1942

I provvedimenti d'inibizione dall'esercizio della professione e di cancellazione dalle matricole, dagli albi o dai registri [c.n. 1252, 1253, 1254, 1258] devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla contestazione degli addebiti.

Il provvedimento di cancellazione dalle matricole della gente del mare o del personale navigante della navigazione interna deve essere preceduto, a pena di nullità, dal parere delle associazioni sindacali interessate [2].

Note:

[1] Vedi gli artt. da 509 a 513 regol. cod. nav. e gli artt. 155 e 156 regol. nav. int.

[2] Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 1264 Provvedimenti disciplinari per il personale addetto ai servizi pubblici della navigazione interna.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni per l'applicazione delle pene disciplinari al personale della navigazione interna addetto ai servizi pubblici di linea o di rimorchio sono stabilite con leggi e regolamenti speciali.

Art. 1265 Ricorso degli appartenenti al personale aeronautico.

In vigore dal 29 maggio 2006

Contro i provvedimenti disciplinari che applicano al personale aeronautico le pene previste nei numeri 2 e 3 dell'articolo 1253 e nel terzo comma dell'articolo 1254, è ammesso ricorso ad una commissione dei reclami.

La composizione ed il funzionamento di tale commissione, nonché le forme e i termini del ricorso, sono stabiliti dal regolamento [1].

Note:

[1] Articolo così modificato ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo precedentemente in vigore era il seguente: «Ricorso degli appartenenti alla gente dell'aria.

Contro i provvedimenti disciplinari che applicano alla gente dell'aria le pene previste nei numeri 2 e 3 dell'articolo 1253 e nel terzo comma dell'articolo 1254, è ammesso ricorso ad una commissione dei reclami.

La composizione ed il funzionamento di tale commissione, nonché le forme e i termini del ricorso, sono stabiliti dal regolamento.».

Art. 1266 Enti portuali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni del codice, le disposizioni relative alla costituzione e all'ordinamento del Consorzio autonomo del porto di Genova [3], del Provveditorato al porto di Venezia [4], dell'Ente autonomo del porto di Napoli [5], delle aziende dei magazzini generali di Trieste [6] e di Fiume [7] [c.n. 19].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. da 515 a 543 reg.nav.mar. e gli artt. da 157 a 171 reg.nav.int.
  • [2] Vedi gli artt. da 515 a 524 reg.nav.mar. e gli artt. da 157 a 161 reg.nav.int.
  • [ ] [3] Vedi, al riguardo: R.D. 16 gennaio 1936, n. 801 , che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.
  • [ ] [4] Vedi, al riguardo: R.D.L. 14 marzo 1929, n. 503 , recante l'ordinamento del Provvedimento al porto di Venezia; L. 20 ottobre 1960, n. 1233, recante norme relative all'ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera; L. 2 marzo 1963, n. 397, concernente il nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera; D.P.R. 30 giugno 1967, n. 986, di approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera.
  • [ ] [5] Vedi il D.L. 11 gennaio 1974, n. 1 , per l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli.
  • [6] Vedi la L. 9 luglio 1967, n. 589 per l'istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste.
  • [ ] [7] Il riferimento a Fiume deve ritenersi venuto meno per effetto delle disposizioni contenute nel Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate ed associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con D.Lgs.C.P .S. 28 novembre 1947, n. 1430.

Art. 1267 Ordinamento della direzione del Lazio e navigazione sul Tevere.

In vigore dal 20 luglio 1945

La navigazione sul Tevere tra Roma e il mare continua ad essere regolata dalla legge 6 maggio 1906, n. 200 [1].

[ Per l'ordinamento della direzione marittima del Lazio resta in vigore il R.D. 20 dicembre 1923, n. 3225 [2] . ]

Note:

  • [1] Recante disposizioni relative alla navigazione del Tevere tra Roma ed il mare. Il regolamento per l'esecuzione della legge è stato approvato con R.D. 10 agosto 1934, n. 1452 .
  • [2] Comma abrogato dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 24 maggio 1945, n. 336.

Art. 1268 Delega provvisoria ai comuni.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nelle località non collegate per via navigabile con località ove siano uffici di porto della navigazione interna [c.n. 23], le attribuzioni spettanti a tali uffici sono esercitate dai comuni fino a quando non sia diversamente stabilito dal ministro per le comunicazioni [1].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n.

300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1269 Magistrato alle acque.

In vigore dal 21 aprile 1942

La competenza del magistrato alle acque continua a essere regolata dalla legge 5 maggio 1907, n. 257, dal decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853 convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 191 [1] e dalle altre leggi relative [2].

Note:

[1] Per l'art. 31, secondo comma, L. 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado, le norme della legge stessa sostituiscono quelle del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1853 , nelle citazioni che figurano nel presente articolo e nell' art. 515 regol. cod. nav.

  • [2] Vedi gli artt. 515-518 regol. cod. nav.

Art. 1270 Servizi di navigazione lagunare di Venezia.

In vigore dal 21 aprile 1942

Rimangono attribuiti alla competenza dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione [1] i servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia [2].

Note:

  • [1] Ora direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.
  • [2] Vedi gli artt. da 519 a 523 regol. cod. nav., nonché il D.M. 17 settembre 1955 (Gazz. Uff. 17 settembre 1955, n. 223), concernente l'equivalenza delle qualifiche e dei titoli tra il personale navigante della navigazione interna e gli iscritti tra la gente di mare, per l'imbarco sulle navi adibite a servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia.

Art. 1271 Ufficio del lavoro portuale di Ferrara.

In vigore dal 21 aprile 1942

A decorrere dal 21 aprile 1942 l'ufficio del lavoro portuale di Ferrara viene inquadrato nell'amministrazione della navigazione interna [1].

Note:

  • [1] Vedi l'art. 161 regol. nav. int.

Art. 1272 Comitato superiore della navigazione interna.

In vigore dal 21 aprile 1942

Presso il Ministero per le comunicazioni [1] è istituito un comitato superiore della navigazione interna, quale organo consultivo per le materie relative alla navigazione stessa, per le quali non sia richiesto dalle disposizioni vigenti il parere di altro organo consultivo.

La composizione e la competenza del comitato superiore sono stabilite con decreto del presidente della Repubblica [2]

Note:

  • [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [2] Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 1273 Ispettorati di traffico aereo e delegati di campo di fortuna.

In vigore dal 29 maggio 2006

[ Fino a quando non saranno istituiti gli ispettorati di traffico aereo e nominati i delegati di campo di fortuna, le relative attribuzioni sono esercitate rispettivamente dal ministro per l'aeronautica [1] e dai custodi dei campi di fortuna [c.n. 689] [2] . ]

Note:

  • [ ] [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1274 Occupazione di zone portuali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Coloro, che al momento della delimitazione delle zone portuali della navigazione interna occupano senza concessione beni pubblici situati in tali zone, devono presentare domanda di concessione entro il termine fissato dal decreto di delimitazione [c.n. 56].

Art. 1275 Soppressione della Cassa depositi della gente di mare.

In vigore dal 21 aprile 1942

Con l'entrata in vigore del codice è soppressa la Cassa depositi della gente di mare.

Il ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, stabilisce le norme per la liquidazione della cassa [1].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1276 Rimozione di cose sommerse.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni sulla rimozione di materiali, navi e aeromobili di cui agli articoli 72, 73, 729 si applicano anche nel caso in cui la sommersione o la caduta sia avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore del codice.

Art. 1277 Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Fino all'emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio, previsti nell'articolo 95, secondo comma, e nell'articolo 100, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti attualmente in vigore in quanto compatibili [1].

Note:

[1] Vedi, anche, l'art. 102 c.n. e l'art. 525 regol. cod. nav.

Art. 1278 Contributi dello Stato per il pilotaggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nel caso di pilotaggio obbligatorio [c.n. 87], quando i proventi non siano sufficienti al mantenimento di una corporazione di piloti, il ministro per le comunicazioni [1] può concedere un assegno annuo a carico del bilancio del suo ministero.

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1279 Contributi per il lavoro portuale.

In vigore dal 19 febbraio 1994

[ Per provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici del lavoro portuale [c.n. 109] e per l'ordinamento del lavoro nei porti di minor traffico [1] , il ministro per le comunicazioni [2] può, con decreto da emanarsi di concerto con il ministro per le finanze [3] e con quello per le corporazioni [4] imporre uno speciale contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci, in misura non superiore a lire 4 [5] nei porti marittimi, e a trenta nei porti della navigazione interna, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

Parimenti, per provvedere all'assistenza, alla tutela dell'integrità fisica e all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie, il ministro per le comunicazioni [6] può imporre a carico degli speditori e dei ricevitori, nonché dei lavoratori portuali, un contributo, in misura non superiore complessivamente a lire 6 [7] per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata [8] . ]

Note:

  • [1] Vedi l'art. 146 regol. cod. nav. e l'art. 24 regol. nav. int.
  • [2] Ora Ministro per la marina mercantile o Ministro per i trasporti, rispettivamente per i porti marittimi e per quelli

della navigazione interna. [3] Ora Ministro per le finanze e Ministro per il tesoro. [4] Ora Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. [5] La misura originaria del contributo, è stata così aumentata, da ultimo, dall' art. 1, L. 8 febbraio 1988, n. 32. Per la misura concreta del contributo vedi il D.M. 1 dicembre 1988 (Gazz. Uff. 14 dicembre 1988, n. 292). [6] Ora Ministro per la marina mercantile o Ministro per i trasporti, rispettivamente per i porti marittimi e per quelli della navigazione interna. [7] La misura originaria del contributo, è stata così aumentata, da ultimo, dall' art. 1, L. 8 febbraio 1988, n. 32. Per la misura concreta del contributo vedi il D.M. 1 dicembre 1988 (Gazz. Uff. 14 dicembre 1988, n. 292). [8] Articolo abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente articolo è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647 .

Art. 1280 Iscrizione del personale della navigazione interna.

In vigore dal 21 aprile 1942

Coloro che esercitano la professione della navigazione interna devono presentare all'ispettorato di porto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nelle matricole, corredata dai documenti stabiliti dal regolamento [1], nonché da una dichiarazione dell'armatore, nella quale sia attestato da quanto tempo il richiedente esercita alle sue dipendenze la professione anzidetta e con quali mansioni. Il richiedente stesso può altresì presentare analoghe dichiarazioni relative al servizio precedentemente prestato presso altri armatori.

L' ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato provvisorio che lo abilita all'esercizio della navigazione interna. Il periodo di validità di tale certificato è stabilito dal ministro per le comunicazioni [2].

Note:

[1] Vedi l'art. 162 regol. nav. int. nonché l'art. 170, primo comma, regol. nav. int..

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1281 Personale delle costruzioni aeronautiche.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche [c.n. 734] deve, entro tre mesi dall'entrata in vigore del codice, presentare domanda per l'iscrizione nell'albo nazionale previsto nell'articolo 735.

Art. 1282 Titoli professionali marittimi.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le modalità per il cambiamento delle patenti e degli altri documenti relativi ai titoli professionali, rilasciati in base alle disposizioni anteriormente vigenti, con le patenti e gli altri documenti relativi ai titoli previsti dal codice sono stabilite dal ministro per le comunicazioni [1].

I marittimi in possesso delle patenti di grado, delle qualifiche o abilitazioni conseguite in base alle disposizioni anteriormente vigenti possono continuare ad esercitare le attività alle quali erano abilitati in base alle disposizioni stesse.

Con decreto del presidente della Repubblica [2] su proposta del ministro per le comunicazioni [3], è stabilito con quali titoli e abilitazioni rilasciate secondo le disposizioni anteriormente vigenti e con quali requisiti sia ammesso il conseguimento del titolo di meccanico navale previsto nell'articolo 123 del presente codice [4].

Note:

  • [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [2] Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [3] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [4] Vedi il D.P.R. 15 ottobre 1960, n. 1770 , sull'istituzione e i titoli professionali.

Art. 1283 Norme fiscali relative all'immatricolazione del personale.

In vigore dal 29 maggio 2006

Le domande, i documenti e tutti gli atti relativi all'iscrizione del personale marittimo, del personale della navigazione interna e del personale aeronautico sono esenti da qualsiasi tassa [1].

Note:

[1] Articolo così modificato ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Vedi il D.M. 20 agosto 1992 (Gazz. Uff. 21 agosto 1992, n. 196), di approvazione della tariffa dell'imposta di bollo.

Il testo del presente articolo precedentemente in vigore era il seguente: «Le domande, i documenti e tutti gli atti relativi all'iscrizione del personale marittimo, del personale della navigazione interna e della gente dell'aria sono esenti da qualsiasi tassa.».

Art. 1284 Società proprietarie di navi e navi in comproprietà.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le società che anteriormente all'entrata in vigore del codice abbiano in proprietà navi italiane debbono entro il 31 dicembre 1942 presentare domanda al Ministero per le comunicazioni [2] per ottenere l'autorizzazione prevista negli articoli 143 e 144.

Per le comproprietà navali, che all'entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 158 il termine per la cessione delle quote in detto articolo fissato decorre dal 1 gennaio

1943.

Per le comproprietà che all'entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell'art. 159 l'autorizzazione a dismettere la bandiera a norma del predetto articolo viene promossa a datare dal 1 gennaio 1943.

Note:

  • [1] Vedi gli artt. da 534 a 537 regol. cod. nav. e gli artt. da 166 a 168 regol. nav. int.

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1285 Società proprietarie di aeromobili.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le società proprietarie di aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale o nel matricolare della Reale unione nazionale aeronautica, [1] che alla data dell'entrata in vigore del codice non si trovino nelle condizioni stabilite nell'articolo 751, sono tenute a conformarsi alle disposizioni ivi contenute entro sei mesi dalla data predetta.

Note:

[1] Ora Aero Club d'Italia: vedi il D.Lgt. 17 agosto 1944, n. 278 ; vedi, anche, la L. 29 maggio 1954, n. 340 e il D.P .R. 29 novembre 1965, n. 1715, di approvazione dello statuto dell'Aero Club d'Italia.

Art. 1286 Iscrizione di navi e galleggianti della navigazione interna.

In vigore dal 21 aprile 1942

I proprietari di navi o galleggianti della navigazione interna devono presentare all'ispettorato di porto, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti [c.n. 146] corredata dei documenti prescritti dal regolamento [1].

L' ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato provvisorio che abilita la nave o il galleggiante alla navigazione. Il periodo di validità di tale certificato è stabilito dal ministro per le comunicazioni [2].

Note:

  • [1] Vedi gli artt. 168 e 170, primo comma, regol. nav. int.

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1287 Licenza delle navi minori.

In vigore dal 21 aprile 1942

La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell'articolo 153, è equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori [c.n. 169] anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario [1].

Note:

[1] Vedi, anche, l'art. 357, secondo comma, regol. cod. nav.

Art. 1288 Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il proprietario di aliante libratore ammesso alla navigazione a norma del regolamento abrogato ai sensi dell'articolo 1329 deve, entro tre mesi dall'entrata in vigore del codice chiedere l'annotazione sul certificato di collaudo prevista nell'articolo 755, secondo comma.

Art. 1289 Navigabilità della nave e libri di bordo nella navigazione interna.

In vigore dal 21 aprile 1942

Con decreto del ministro per le comunicazioni [1] sono stabiliti i termini entro i quali le navi della navigazione interna costruite prima dell'entrata in vigore del codice devono essere sottoposte a prima visita per l'accertamento delle condizioni di navigabilità [c.n. 164], ed essere provviste delle dotazioni di bordo e dei certificati di navigabilità [c.n. 169].

Con decreto del ministro per le comunicazioni [2] sono altresì stabiliti i termini entro i quali le navi anzidette devono essere provviste dei libri di bordo stabiliti dal codice [c.n. 176].

Note:

  • [1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [ ] [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1290 Perdita presunta.

In vigore dal 21 aprile 1942

Per le navi e gli aeromobili, dei quali le ultime notizie risalgono ad un momento anteriore alla data dell'entrata in vigore del codice, il termine per la presunzione di perdita, previsto negli articoli 162 e 761, decorre dalla data stessa, a meno che a tale data il termine che rimane ancora a decorrere, secondo le disposizioni delle leggi anteriori, sia più breve.

Art. 1291 Tasse per le abilitazioni della navigazione da diporto.

In vigore dal 15 settembre 2005

[ Il ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, determina i diritti dovuti per il conseguimento delle abilitazioni previste negli articoli 213 e 214 [2] [3] . ]

Note:

  • [ ] [1] Vedi l'art. 538 regol. cod. nav.
  • [ ] [2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.
  • [ ] [3] Articolo abrogato dall'art. 66 del codice della nautica da diporto di cui al D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 .

Art. 1292 Antiche concessioni di pesca.

In vigore dal 21 aprile 1942

I titolari di antiche concessioni di diritti esclusivi di pesca, che ne abbiano ottenuto o ne ottengano il riconoscimento definitivo a norma delle leggi speciali continuano ad esercitarle nei modi e nei limiti di tale riconoscimento. Dette concessioni, per motivi di pubblico interesse, possono in ogni tempo essere revocate, con pagamento di una indennità.

I provvedimenti che riconoscono o revocano le concessioni di cui al comma precedente ovvero ne dichiarano l'estinzione o la decadenza sono presi con decreto del ministro per le comunicazioni [1].

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano ai diritti esclusivi di pesca attualmente spettanti ad amministrazioni dello Stato [2].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Vedi il R.D. 15 maggio 1884, n. 2503 , recante disposizioni sui diritti privati di pesca, e il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 , di approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca.

Art. 1293 Servizi soggetti a concessione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Coloro che esercitano servizi pubblici di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna, se non sono già concessionari, devono presentare al Ministero per le comunicazioni [1] entro un anno dall'entrata in vigore del codice domanda di concessione, corredata dei documenti stabiliti dal regolamento.

Il ministro per le comunicazioni [2] può rilasciare al richiedente un'autorizzazione provvisoria alla prosecuzione del pubblico servizio.

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1294 Servizi soggetti ad autorizzazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Coloro che esercitano servizi di trasporto o di rimorchio per conto di terzi ovvero servizi di traino con mezzi non meccanici in navigazione interna, devono presentare all'ispettorato compartimentale, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, domanda di autorizzazione corredata dei documenti stabiliti dal regolamento.

L' ispettorato compartimentale può rilasciare al richiedente una autorizzazione provvisoria per la prosecuzione del servizio.

Art. 1295 Trasporto per conto proprio.

In vigore dal 21 aprile 1942

La nave provvista del certificato provvisorio di cui all'articolo 1286 può essere adibita al trasporto o al rimorchio per conto proprio con annotazione apposta dall'ispettorato di porto sul certificato medesimo.

Art. 1296 Validità dei documenti provvisori.

In vigore dal 21 aprile 1942

La durata delle autorizzazioni provvisorie di cui agli articoli 1293, 1294 è stabilita dal ministro per le comunicazioni [1].

Note:

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1297 Responsabilità del costruttore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni degli articoli 240, 855 si applicano anche ai contratti anteriori all'entrata in vigore del codice se l'opera o singole parti di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata in vigore del codice. Quando la consegna sia stata effettuata anteriormente a tale epoca, la prescrizione prevista nelle norme predette decorre dalla data di entrata in vigore del codice, a meno che, secondo le disposizioni della legge anteriore, l'azione sia già prescritta a tale data o il termine ancora utile sia più breve di due anni.

Art. 1298 Pubblicità.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni degli articoli 257, 571, 871, 1034 si applicano anche per le trascrizioni e annotazioni eseguite anteriormente all'entrata in vigore del codice, salvi i diritti acquisiti dai terzi in base alle leggi anteriori.

Art. 1299 Pubblicità degli atti relativi alla proprietà dell'aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni di questo codice e del codice civile relative alla pubblicità si applicano anche agli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà e degli altri diritti reali sull'aeromobile di data anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente codice e non resi pubblici anteriormente alla data stessa.

Art. 1300 Dichiarazione di esercente.

In vigore dal 21 aprile 1942

Chi ha assunto l'esercizio di aeromobili alla data dell'entrata in vigore delle norme del codice è tenuto a fare la dichiarazione prescritta nell'articolo 874 entro sei mesi dalla data stessa.

Art. 1301 Limitazione del debito dell'armatore.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se, anteriormente all'entrata in vigore del codice l'armatore ha dichiarato di volersi valere della limitazione, si applicano le disposizioni della legge 25 maggio 1939, n. 868 [1].

Note:

[1] Recante norme sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi.

Art. 1302 Obbligo di assicurazione per danni a terzi sulla superficie.

In vigore dal 21 aprile 1942

La disposizione dell'articolo 772 entra in vigore il 1 gennaio 1943. Quando anteriormente a questa data, l'aeromobile non sia stato assicurato per danni a terzi sulla superficie, la responsabilità per tali danni è regolata a norma delle disposizioni fin'ora vigenti.

Art. 1303 Arruolamento a tempo indeterminato.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni dell'articolo 326 si applicano anche ai contratti di arruolamento stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice, quando l'arruolato abbia continuato a prestare ininterrottamente servizio, ai sensi delle disposizioni stesse, successivamente a tale epoca.

Art. 1304 Norme applicabili al personale arruolato.

In vigore dal 21 aprile 1942

Nei confronti del personale arruolato su navi rimane in vigore l'articolo 1 del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337 [1].

Note:

[1] Recante norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato. La Corte costituzionale, con sentenza 4-16 giugno 1970, n. 99 (Gazz. Uff. 1 luglio 1970, n. 163), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337, e dell'art. 1304 c.n., in riferimento all'art. 39 Cost.

Art. 1305 Risoluzione dei contratti di arruolamento e di lavoro.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni degli articoli 343, 914 si applicano anche ai contratti di arruolamento e di lavoro stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice, quando successivamente a tale epoca sia avvenuto il fatto che ha determinato la risoluzione del contratto.

Art. 1306 Beneficiari dell'assicurazione contro i rischi di volo.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni dell'articolo 936 si applicano anche quando il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente alla data dell'entrata in vigore del codice, sempre che la morte dell'assicurato sia avvenuta successivamente a tale data.

Art. 1307 Norme fiscali relative al contratto di lavoro.

In vigore dal 21 aprile 1942

I contratti di arruolamento della gente di mare e quelli di lavoro del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo, nonché tutti gli atti ad essi relativi, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Art. 1308 Clausole di esonero da responsabilità.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le clausole di esonero da responsabilità e quelle limitative che fossero invalide secondo le disposizioni delle leggi anteriori, ma valide secondo le disposizioni del codice, sono soggette alle norme di quest'ultimo se il fatto a cui si ricollega la responsabilità si è avverato posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 1309 Riconsegna delle merci trasportate.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 435 si osservano anche se il contratto di trasporto per acqua o per aria sia anteriore all'entrata in vigore del codice.

Art. 1310 Contribuzione alle avarie comuni.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni degli articoli 469 a 480 [c.n. 469-480] non si applicano quando i contratti di noleggio o di trasporto relativi al viaggio contributivo siano stati conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice.

Art. 1311 Assistenza e salvataggio.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni degli articoli 494, 499, 986, 991 si applicano anche ai fatti di assistenza o salvataggio avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del codice quando, per gli articoli 499, 991 la determinazione del compenso sia fatta successivamente a tale epoca.

Le disposizioni degli articoli 497, 989 si applicano anche ai fatti di assistenza o di salvataggio anteriori all'entrata in vigore del codice quando la ripartizione della spesa sia compiuta in epoca posteriore.

Art. 1312 Contratto di assicurazione.

In vigore dal 21 aprile 1942

La disposizione del secondo comma dell'articolo 534 si applica anche ai contratti di assicurazione in corso all'entrata in vigore del codice per i sinistri verificatisi posteriormente.

Art. 1313 Privilegi.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati, all'ordine dei privilegi e all'efficacia di questi rispetto al pegno, alla ipoteca e agli altri diritti reali [1] si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore del codice medesimo.

Note:

[1] Vedi gli artt. 548- 564 c.n. e gli artt. 1022- 1026 c.n.

Art. 1314 Prescrizione.

In vigore dal 21 aprile 1942

Quando il codice stabilisce un termine di prescrizione più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, la prescrizione si compie nel termine più breve, il quale decorre dall'entrata in vigore del codice, salvo che per il compimento della prescrizione, secondo le disposizioni delle leggi anteriori, rimanga a decorrere un termine minore.

Art. 1315 Inchiesta formale.

In vigore dal 21 aprile 1942

Alle inchieste formali in corso presso le commissioni costituite prima dell'entrata in vigore delle norme del codice, si applica il regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819 [1].

Nei casi in cui prima dell'entrata in vigore delle norme del codice, sia stata disposta la inchiesta formale, ma non siano state ancora iniziate le operazioni di inchiesta, si applicano gli articoli 581 a 583 [c.n. 581-583].

Note:

[1] Recante norme sulla costituzione delle commissioni inquirenti per i sinistri e naufragi marittimi.

Art. 1316 Procedimento avanti i comandanti di porto.

In vigore dal 21 aprile 1942

Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all'entrata in vigore delle norme del codice, non si sia costituita almeno una delle parti, si applicano gli articoli 591 a 609 [c.n. 591-609].

Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all'entrata in vigore delle norme del codice, non sia stata pronunciata ordinanza istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 595, quarto e quinto comma; 596 a 598; 604 a 609 [c.n. 595, 596-598, 604-609].

Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all'entrata in vigore delle norme del codice sia stata pronunciata ordinanza istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 5, 6, primo a quarto comma della legge 31 dicembre 1928, n. 3119 [1].

I comandanti di porto debbono, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore delle norme del codice, disporre la comunicazione alle parti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del dispositivo delle sentenze interlocutorie o definitive, non ancora passate in giudicato alla data dell'entrata in vigore delle norme del codice. Il soccombente, al quale non sia stata notificata la sentenza a istanza di parte, dopo la entrata in vigore delle norme del codice, può, a seconda dei casi, formulare riserva di appello ovvero proporre appello o regolamento di competenza entro quindici giorni dalla data di consegna della lettera raccomandata.

Note:

[1] Recante norme sulla giurisdizione civile dei comandanti di porto.

Art. 1317 Controversie di competenza degli enti portuali.

In vigore dal 21 aprile 1942

L'esercizio delle funzioni giurisdizionali conferite al presidente del Consorzio del porto di Genova dal T.U. 16 gennaio 1936, n. 801 [1] è regolato dalle disposizioni del presente codice, anche per quanto concerne l'impugnazione delle sentenze [2].

Note:

[1] Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 3-15 maggio 1974, n. 128 (Gazz. Uff. 22 maggio 1974, n. 133), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità dell' art. 1317 c.n., nella parte in cui consente che il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova decida sulla legittimità di provvedimenti amministrativi adottati dall'ente di cui lo stesso presidente è capo.

Art. 1318 Liquidazione delle avarie comuni.

In vigore dal 21 aprile 1942

Alle operazioni peritali in corso all'entrata in vigore delle norme del codice si applica l'articolo 568 secondo comma del codice di commercio.

I chirografi stipulati anteriormente all'entrata in vigore delle norme del codice conservano piena efficacia secondo le disposizioni anteriori.

Art. 1319 Espropriazione non ancora iniziata di nave e di aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato soltanto notificato il precetto e questo non sia ancora divenuto inefficace, il creditore deve, a pena di inefficacia del precetto stesso [c.n. 648, 1059], dare inizio alla espropriazione secondo le norme del codice, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.

Art. 1320 Espropriazione iniziata di nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato eseguito il pignoramento ma non si trovi iscritta a ruolo la causa di autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e all'annotazione del verbale di pignoramento entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.

L'espropriazione forzata segue secondo le norme del codice [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. da 649 a 672 c.n.

Art. 1321 Espropriazione iniziata di aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato eseguito il pignoramento, ma non sia stata ancora proposta istanza per l'autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e all'annotazione del verbale di pignoramento entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.

L'espropriazione forzata segue secondo le norme del codice [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. 1060- 1073 c.n.

Art. 1322 Cause di autorizzazione alla vendita di nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se all'entrata in vigore delle norme del codice la causa di autorizzazione alla vendita sia iscritta a ruolo, ma non si trovi in decisione, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, fare domanda per la nomina del giudice dell'esecuzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.

Se a quell'epoca la causa di autorizzazione alla vendita si trova in decisione, il giudice adito deve nominare il giudice dell'esecuzione, e rimettere avanti ad esso le parti.

L'espropriazione forzata prosegue secondo le norme del codice [1].

Note:

[1] Vedi gli artt. da 649 a 672 c.n.

Art. 1323 Sentenze di autorizzazione alla vendita di nave.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se all'entrata in vigore delle norme del codice il giudice adito ha pronunciato la sentenza di autorizzazione alla vendita, la espropriazione forzata prosegue secondo le norme delle leggi precedenti.

Art. 1324 Istanza di vendita di aeromobile.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice è stata già proposta istanza per l'autorizzazione alla vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.

Art. 1325 Autorizzazione per l'esercizio provvisorio della nave pignorata.

In vigore dal 21 aprile 1942

Se all'entrata in vigore delle norme del codice la sentenza, che ai sensi dell'articolo 882 del codice di commercio autorizza l'esercizio provvisorio della nave pignorata, non sia stata trascritta ed annotata, si applica il disposto dell'articolo medesimo.

Art. 1326 Spese per l'inchiesta formale.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le spese per l'inchiesta formale, di cui agli articoli 579 a 583; 827 a 829 [c.n. 579-583, 827-829] quando l' inchiesta è stata disposta di ufficio, ovvero ad istanza delle assicurazioni sindacali [1] o delle persone indicate nel secondo comma dell'articolo 583, restano a carico dell'erario.

Note:

[1] Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 .

Art. 1327 Laghi internazionali.

In vigore dal 21 aprile 1942

Fino a quando la convenzione e il regolamento internazionale approvati con regio decreto 26 settembre 1925, n. 2074, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 [1], non siano modificati in relazione alle norme del codice, continuano ad applicarsi, per il lago Maggiore e per il lago di Lugano, le disposizioni della convenzione e del regolamento anzidetti.

Note:

[1] Esecuzione della convenzione e del regolamento internazionale per la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, conclusi entrambi fra l'Italia e la Svizzera e sottoscritti in Lugano il 22 ottobre 1923.

Art. 1328 Applicazione delle norme del codice.

In vigore dal 21 aprile 1942

Le disposizioni del codice che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari non entrano in vigore sino a quando dette norme non sono emanate [c.n. 1329] [1].

Note:

[1] Vedi il D.P .R. 15 febbraio 1952, n. 328, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), e il D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, di approvazione del regolamento per la navigazione interna. L' art. 7, L. 11 dicembre 1980, n. 862 , sulla disciplina dei servizi aerei non di linea, così dispone: «La disposizione di cui all' art. 1328 del codice della navigazione trova applicazione nelle ipotesi previste dall'art. 801 del codice stesso». Vedi, anche, il D.M. 18 giugno 1981 (Gazz. Uff. 6 luglio 1981, n. 183), di attuazione di Capo II, Titolo VI, Libro I, parte II, del codice della navigazione, di cui all'art. 6, della legge sopracitata, come modificato con D.M. 30 luglio 1984 (Gazz. Uff. 4 settembre 1984, n. 243) e con D.M. 21 luglio 1995, n. 421 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1995, n. 241).

Art. 1329 Abrogazione delle norme contrarie e incompatibili.

In vigore dal 21 aprile 1942

Con l'entrata in vigore delle norme del codice sono abrogate le disposizioni del codice per la marina mercantile, approvato con regio decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, del regolamento per la marina mercantile approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, del libro secondo del codice di commercio approvato con regio decreto 31 ottobre 1882, n. 1062, del regio decreto legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito in legge 31 gennaio 1926, n. 753 del regolamento per la navigazione aerea approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nonché le altre disposizioni concernenti le materie disciplinate dal codice della navigazione, contrarie o incompatibili col codice stesso.

Art. 1330 Delega legislativa.

In vigore dal 21 aprile 1942

Il governo del re è autorizzato ad emanare entro il 21 aprile 1945 norme aventi forza di legge in materia di navigazione interna, in quanto non sia provveduto dal presente codice e dal relativo regolamento per le parti relative alle zone portuali, all'ordinamento dei porti e approdi, alla organizzazione amministrativa, alla previdenza e all'assistenza del personale, al regime amministrativo delle navi e alle modalità di intervento dello Stato nella costruzione di esse, alle concessioni e autorizzazioni relative a servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, alla polizia della navigazione, coordinando tali norme con la legislazione vigente per le materie affini.

Al riguardo sarà provveduto con decreti reali, sentito il parere di una commissione consultiva composta di rappresentanti dei Ministeri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, delle comunicazioni e delle corporazioni, nonché di esperti in materia di legislazione e di usi della navigazione interna.

La commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto reale su proposta del ministro per le comunicazioni di concerto con gli altri ministri interessati [1].

Note:

[1] Le leggi delegate previste dal presente articolo non sono state emanate.

Art. 1331 Disposizioni per l'esecuzione del codice.[1]

In vigore dal 21 aprile 1942

Oltre alle speciali norme di cui è autorizzata l'emanazione da disposizioni del presente codice, con decreto del presidente della Repubblica [2], previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di Stato, sono emanate le disposizioni necessarie per il completamento e l'esecuzione del codice stesso [3].

Note:

  • [ ] [1] La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-12 luglio 1967, n. 111 (Gazz. Uff. 15 luglio 1967, n. 177), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 226 e 1331 c.n., in riferimento agli artt. 4, 41, secondo comma, 76, 77, 87 e 89 Cost.
  • [ ] [2] Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
  • [ ] [3] Ai sensi di questo articolo sono stati emanati il D.P .R. 15 febbraio 1952, n. 328, di approvazione del regolamento per la navigazione marittima e il D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, di approvazione del regolamento per la navigazione interna.
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